1

Fornitura energia elettrica e gas: credito d’imposta II trimestre 2023

L’art. 4 del DL 34/2023 (c.d. DL “bollette”) prevede la proroga per il secondo trimestre 2023 dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, anche se in misura notevolmente ridotta rispetto ai precedenti.
Il beneficio è infatti riconosciuto nella misura del 10% per le imprese non energivore (35% nel I trimestre 2023) e del 20% per le altre imprese (45% nel I trimestre 2023).
Le nuove disposizioni si applicano, “nelle more della definizione di misure pluriennali di sostegno alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, fino al 30 giugno 2023”.
In particolare, alle imprese energivore – definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. “CSEA”) ai sensi del DM 21 dicembre 2017 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023.
Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2023 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2023. In tal caso, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
Alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di tale componente, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell’anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese gasivore – imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21 dicembre 2021 n. 541 – è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Alle imprese non gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2023, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
 
Per le imprese non energivore e quelle non gasivore è previsto che, se nel primo e nel secondo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023; il fornitore è tenuto a provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta.
 
I predetti crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97, entro il 31 dicembre 2023.
Possono inoltre essere ceduti, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.
I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023.
Analogamente ai precedenti, i crediti d’imposta sono fiscalmente irrilevanti e cumulabili con altre agevolazioni con oggetto i medesimi costi, purché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/mf)



Uffici Api Lecco Sondrio: chiusura anticipata in occasione del Venerdì Santo

Informiamo le Aziende Associate che venerdì 7 aprile 2023, in occasione del Venerdì Santo, gli uffici di Api Lecco Sondrio chiuderenno alle ore 16.00.

Auguriamo a tutti una Buona Pasqua.

(MG/sg)




Confapi 75: la rassegna stampa nazionale

In allegato tutti gli articoli pubblicati sulla stampa nazionale riguardo i festeggiamenti per i 75 anni di Confapi. 




Confapi festeggia i suoi 75 anni e premia Dispotech, Ita e Metallurgica Alta Brianza

Il Giornale di Lecco, articolo sulla trasferta romana di Api Lecco Sondrio.




Il Politecnico fa squadra con imprese e scuole

Il Giornale di Lecco del 3 aprile 2023, servizio sull’incontro dedicato al mondo universitario e aziende.




Aua Point: scadenza posticipata al 30 luglio 2023

In extremis, Regione Lombardia delibera la proroga di 4 mesi della scadenza per l’inserimento nel portale Aua Point dei dati chimici rilevati con le analisi periodiche alle emissioni in atmosfera, svolte nel 2022.
La scadenza e i soggetti obbligati erano descritti nella precedente circolare Api n.125 del 9 marzo 2023.

Il 30 marzo 2023 abbiamo invece ricevuto il decreto regionale n.4503 del 27/03/2023 che si allega e che stabilisce il differimento del termine.
Chi fosse in ritardo può ancora controllare se l’adempimento è applicabile alla propria realtà, consultando l’elenco delle attività con emissioni “in deroga” art.272 c.2 del Testo Unico Ambientale n.152/2006 e smi.

Nel merito, la delibera comprende alcuni chiarimenti tesi a dipanare i dubbi di coloro che avevano già tentato di ottemperare all’obbligo.

Si consiglia di prendere visione della delibera, in particolare della pagina “allegato”.

(SN/am)




Esenzioni Conai: scadenza 28 febbraio, ricevibili in ritardo entro il 30 marzo

Come comunicato nella precedente circolare API n.34 del 19/01/2023, il 28 febbraio 2023 era la scadenza per gli esportatori di merce imballata, che potevano ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero.

Ora si ricorda che

  • le richieste pervenute entro 30 giorni dal suddetto termine (quindi entro giovedì 30 marzo 2023) non vengono respinte da Conai ma viene comunque riconosciuto il rimborso del 75% dell’importo spettante, ferme restando le preliminari verifiche di congruità delle istanze presentate;
Si ricorda infine che a partire dal 1° gennaio 2022, agli imballaggi vuoti destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, ad essere esportati nella loro totalità, può essere applicata un’esenzione totale del Contributo ambientale Conai.

Per approfondimenti della procedura si può consultare la circolare “nuova procedura di esenzione per export” disponibile alla pagina delle esenzioni CLICCANDO QUI

(SN/am)




Confapi 75, aziende Api Lecco Sondrio premiate: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il comunicato stampa diffuso ieri sulla delegazione della nostra associazione presente a Roma per i 75 anni di Confapi.

 




Contributi camerali per le fiere internazionali, nazionali e regionali

La Camera di Commercio di Como-Lecco conferma, anche per quest’anno, la misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Como e di Lecco, finalizzata all’abbattimento dei costi di partecipazione alle fiere internazionali all’estero, nazionali e internazionali in Italia, regionali in Lombardia, organizzate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

L’agevolazione, che ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 150.000 euro, consiste in un contributo a fondo perduto (erogato con ritenuta d’acconto del 4%) nella misura del 50% dei costi sostenuti, al netto di IVA, secondo i valori della seguente tabella:

Natura della manifestazione
Investimento minimo(*)
Importo contributo massimo
Fiere regionali in Lombardia euro 2.000,00 euro 2.500,00
Fiere internazionale e nazionali
in Italia
euro 2.500,00 euro 2.500,00
Fiere internazionali all’estero
(UE ed extra UE) 
euro 2.500,00 euro 5.000,00

 (*) sommatoria delle spese ammissibili da sostenere obbligatoriamente a pena di decadenza.

 

 Le spese ammissibili comprendono:

  • noleggio degli spazi espositivi
  • allestimento stand
  • assicurazioni collegate all’esposizione
  • iscrizione al catalogo ufficiale
  • servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi
  • servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza)
  • costi per la partecipazione a iniziative promozionali previste dal programma ufficiale della fiera
  • progettazione e traduzione in lingua straniera di cataloghi, brochure, presentazioni aziendali

 

Ogni impresa potrà presentare solo una domanda e riferita a una sola manifestazione fieristica.

Non potranno richiedere il bonus le imprese assegnatarie* del contributo “Fiere internazionali all’estero, internazionali e nazionali in Italia, regionali in Lombardia” – anno 2022 della Camera di Commercio di Como-Lecco.

*Per “impresa assegnataria” si intende quella inserita nella graduatoria delle “ammesse al contributo”, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato o meno erogato a seguito di rendicontazione delle spese o di mancata rendicontazione.

 

Calendario
27 aprile 2023 – 29 settembre 2023 Periodo per la presentazione delle domande (salvo esaurimento fondi)
27 novembre 2023 Approvazione domande ammissibili 
29 febbraio 2024 Termine presentazione rendicontazione
2 maggio 2024 Erogazione contributi

 

L’assegnazione del contributo avviene con procedura a sportello valutativo, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

 

Ulteriori informazioni e il modulo di richiesta del bonus sono disponibili cliccando qui.

(GF/am)




Adempimenti semplificati per le erogazioni pubbliche percepite nel 2022

Nell’adempimento degli obblighi di informativa relativi alle erogazioni pubbliche percepite nel 2022 occorre tenere in considerazione per la prima volta le novità introdotte dal Dl n. 73/2022 conv. L. n. 122/2022 (c.d. Dl “Semplificazioni fiscali”).

Tale provvedimento ha concesso una rilevante semplificazione.

Letteralmente è stato disposto, all’art. 3 comma 6-bis, che, “fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Pur in mancanza di chiarimenti ufficiali sul punto, che si auspicavano sin dall’emanazione del decreto, si può affermare che, in sostanza, la norma prevede l’alternatività tra l’adempimento sul sito internet, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno (per le erogazioni percepite nel 2022, il termine scade, quindi, il 30 giugno 2023), e l’adempimento nella Nota integrativa.

Sotto il profilo soggettivo, la semplificazione sembra applicabile, dato il rinvio all’art. 1 comma 125 della L. n. 124/2017, agli enti non commerciali (in particolare, alle associazioni di protezione ambientale, alle associazioni dei consumatori, alle associazioni, alle ONLUS e alle fondazioni, alle cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri), sempre che gli stessi predispongano la Nota integrativa.

In riferimento alle imprese, invece, la semplificazione sembra riferibile ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, che sono obbligati a predisporre la Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto limitato rispetto al bilancio ordinario (art. 2435-bis comma 4 c.c.).

Sembrerebbe, poi, logico riferire la semplificazione alle micro imprese, ancorché le stesse siano esonerate dalla redazione della Nota integrativa, quando, in calce allo Stato patrimoniale, risultino l’informativa sugli impegni, le garanzie e le passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale e l’informativa sui compensi, le anticipazioni e i crediti concessi agli amministratori e ai sindaci (art. 2435-ter comma 2 c.c.).

In tal caso, l’informativa potrebbe essere inserita in calce allo Stato patrimoniale, nell’apposito campo testuale previsto dalla tassonomia XBRL PCI 2018-11-04 (sezione “Bilancio micro, altre informazioni”).

La semplificazione non sembra, invece, riferibile a imprenditori individuali e società di persone, data la carenza dell’obbligo di redazione della Nota integrativa.

Alcune incertezze interpretative sono sorte in ordine al termine per l’adempimento, in quanto, come riportato, l’art. 3 comma 6-bis del Dl n. 73/2022 convertito stabilisce che, “per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa … il termine … è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo”.

Tuttavia, sembra logico adempiere, in caso di inserimento delle informazioni nella Nota integrativa, nel termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni, così come provvedono le imprese obbligate all’iscrizione nel Registro delle imprese, per le quali l’art. 1 comma 125-bis della L. 124/2017 prevede ordinariamente la pubblicazione nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato.

Per le erogazioni percepite nel 2022, l’obbligo informativo deve, quindi, essere adempiuto in sede di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022.

A tal riguardo, può essere utile ricordare che, posto che, per le imprese che inseriscono le informazioni nella Nota integrativa, l’adempimento “segue” la tempistica del bilancio (documento CNDCEC marzo 2019), ove lo stesso sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ai sensi degli artt. 2364 comma 2 e 2478-bis comma 2 c.c., anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

Si ricorda, da ultimo, che il Dl n. 198/2022 conv. L. n. 14/2023 (c.d. decreto “Milleproroghe”) ha prorogato al 1° gennaio 2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi in esame per l’anno 2023 (cioè in relazione alle erogazioni percepite nel 2022, da rendicontare nel 2023).

I soggetti che inseriscono l’informativa sul sito internet sembrerebbero, quindi, poter beneficare della concessione di maggior tempo per adempiere all’obbligo informativo.
 

(MF/ms)