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Gestione separata Inps: massimale in crescita

Con la circ. n. 8, pubblicata il 3 febbraio, l’INPS ha indicato il valore delle aliquote nonché gli importi del minimale e del massimale del reddito per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2026 dai soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

Nello specifico, l’Istituto previdenziale comunica che per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione in parola, le aliquote contributive applicate per quest’anno sono confermate nella misura del 35,03% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (come ad esempio le co.co.co., gli amministratori e i sindaci di società), ovvero del 33,72% per i soggetti per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (ad esempio i venditori porta a porta).

Invece, per coloro che sono già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota per il 2026 è confermata al 24%.

Successivamente, l’INPS si sofferma sui magistrati onorari del contingente a esaurimento e sui lavoratori sportivi nel dilettantismo. Per questi ultimi e, in particolare, per i co.co.co. sportivi e i collaboratori amministrativo-gestionali dell’area del dilettantismo sportivo iscritti alla Gestione separata (non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria), l’aliquota contributiva IVS è pari al 25% e trova applicazione al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000 euro annui. Nel merito, si ricorda che fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo.

Sono inoltre dovute le aliquote aggiuntive per maternità, malattia, ANF e DIS-COLL, per un totale di 2,03%, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui.

Anche per i suddetti soggetti, già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, l’aliquota è del 24% (si applica la riduzione del 50% dell’imponibile fino al 2027).

In generale, si ricorda che l’onere contributivo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore, mentre il pagamento deve essere effettuato dal committente tramite modello F24 entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Per quanto riguarda i liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata, l’aliquota è del 26,07% se tali soggetti non sono pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, ovvero del 24% se trattasi di pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie.

Invece, nel caso specifico dei liberi professionisti del settore sportivo dilettantistico l’aliquota complessiva del 26,07% trova applicazione sul 50% dei compensi al netto della franchigia di 5.000 euro. Qualora il professionista sia coperto da altra forma di previdenza obbligatoria, o titolare di pensione diretta, l’aliquota è del 24% ai soli fini IVS, calcolata sul 50% dei compensi percepiti fino a tutto il 2027.

Per i professionisti l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2025, primo e secondo acconto 2026).

Altre informazioni fondamentali fornite dall’INPS riguardano sia il massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95 che, per il 2026, viene fissato a 122.295 euro, sia il minimale di reddito, il quale risulta pari a 18.808 euro.

Pertanto, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 4.513,92 euro.

Invece, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.903,25 euro per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,07%;
  • 4.702,00 euro per i lavoratori autonomi sportivi che producono reddito ex art. 53 del TUIR del settore dilettantistico che applicano l’aliquota del 25% e 201,25 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (1,07%);
  • 6.342,06 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
  • 6.588,44 euro per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%;
  • 4.702 euro per le co.co.co. e figure similari dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico, per i quali si applica l’aliquota del 25% ai fini IVS e 381,80 euro per l’aliquota aggiuntiva per le prestazioni minori (2,03%).
A completamento, l’INPS indica infine anche gli importi degli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione separata come liberi professionisti, dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva, sia in assenza di altra forma di previdenza obbligatoria sia in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria.
 

(MF/ms)




Comitato Europeo delle Regioni: Studio su fabbisogni dell’industria chimica europea

Il Comitato europeo delle regioni, l’istituzione dell’UE che rappresenta le regioni e le città, ha avviato uno studio sui fabbisogni dell’industria chimica europea e sulle modalità con cui le politiche pubbliche possono sostenerne la competitività e la resilienza.

Lo studio mira in particolare a esplorare come un approccio territoriale (place-based) alla politica industriale possa essere efficacemente attuato nelle diverse regioni europee.

In questo contesto, il contributo degli stakeholder attivi nel settore chimico è fondamentale. Per questo motivo, vi invitiamo gentilmente a partecipare allo studio compilando un breve questionario online, disponibile cliccando qui. 

La survey resterà aperta fino a venerdì 13 febbraio.

Il questionario intende raccogliere informazioni sulle principali sfide che il settore chimico e le singole organizzazioni stanno affrontando, con particolare riferimento ai territori in cui operano, nonché indicazioni su come le politiche europee, nazionali e locali possano fornire un supporto più efficace.

(MP/sg)




STEPS: formazione per manager della sostenibilità – Corso rinnovato

E’ stato ripensato il corso STEPS dedicato agli aspiranti esperti di sostenibilità. Il corso si svolgerà da marzo 2026 a febbraio 2027 e la richiesta di iscrizione deve essere inviata entro il 12 marzo 2026. Tutti i dettagli sono disponibili nella presentazione allegata e sulla pagina dedicata del sito della Camera di Commercio Como-Lecco. 

 

Il corso che avevamo annunciato nella circolare Confapi n.695 dell’ 11 dicembre 2025 è stato ripensato per agevolare una partecipazione più estesa. Ora comprende una parte didattica da remoto e la partecipazione in presenza solo per la parte laboratoriale, dove l’interazione è indispensabile. Ogni sessione formativa affronta un tema specifico di CSR Responsabilità Sociale di Impresa, come da presentazione allegata.
Il corso si compone di

  • 5 SESSIONI TEORICHE (8 interventi di 45/60 minuti registrati, per un totale di 72 ore, registrazioni disponibili per 30 gg.)  
  • 5 LABORATORI IN PRESENZA (35 ore di laboratorio).
I laboratori in presenza saranno dedicati alla condivisione delle esperienze e alla redazione del proprio report di sostenibilità, con la presenza e il supporto dei docenti. Uno degli strumenti di rendicontazione di sostenibilità che i partecipanti saranno in grado di utilizzare è il cosiddetto CSR report semplificato, dedicato alle Pmi.

 

Il corso è rivolto preferibilmente a:

  • responsabili aziendali di ogni settore con almeno 15 dipendenti
  • associazioni economiche e pubbliche amministrazioni
  • enti del terzo settore e professionisti interessati alla sostenibilità e alla reportistica CSR
Il corso completo ha un costo di € 1.800,00 + iva (imprese iscritte alla Camera Como Lecco), con sconto del 20% per la seconda persona della stessa impresa. E’ anche possibile scegliere e frequentare singole sessioni al costo di 450 € + iva.

 

Per questi temi, in associazione, potete fare riferimento a Silvia Negri.

(SN/am)

 




Autoliquidazione Inail 2025-2026: dichiarazione retribuzioni e istruzioni operative

I primi adempimenti annuali per i datori di lavoro comprendono, altresì, la denuncia delle retribuzioni e il pagamento del premio assicurativo Inail da risolversi tra la metà e la fine del mese di febbraio. L’istituto diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2025-2026.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è lunedì16 febbraio 2026;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2025+anticipo rata 2026) deve riportare il numero di riferimento 902026 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2025 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico “Invio dichiarazione salari” e la relativa applicazione “Alpi online” entro lunedì 2 marzo 2026;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2026 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026) deve essere comunicata con il servizio online “Riduzione Presunto” entro lunedì16 febbraio 2026;
Servizi online
Ricordiamo che per accedere agli applicativi online dell’istituto è necessario utilizzare le credenziali Spid, oppure quelle di intermediari abilitati. In particolare, apposite sezioni inserite nel menù “autoliquidazione” del portale www.inail.it consentono agli utenti di scaricare l’aggiornamento delle basi calcolo e la guida all’autoliquidazione 2025/2026, mentre nel menù “supporto” “pagamento del premio assicurativo-autoliquidazione” sono disponibili i manuali aggiornati.
 
Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).
 
Rateazione premio

Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 32,75% valido per l’anno 2025.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2025/2026, sono riportati nella seguente tabella:
 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2025/2026
Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Lunedì 16 febbraio 2026 Lunedì 16 febbraio 2026 0
II rata Sabato 16 maggio 2026 Lunedì 18 maggio 2026 0,00670548
III rata Domenica 16 agosto 2026 Giovedì 20 agosto 2026 0,01363699
IV rata Lunedì 16 novembre 2026 Lunedì 16 novembre 2026 0,02056849
 
Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/am)




Terza edizione “La piccola impresa che vorrei”: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati sul nostro concorso: 

La Provincia (in allegato): La piccola impresa degli studenti Coinvolti in 300

 
Prima Lecco: CONFAPI LECCO SONDRIO Terza Edizione de “La Piccola Impresa che Vorrei”: studenti e imprenditori innovano a Lecco e Sondrio
 
Lecco Today: CONFAPI LECCO SONDRIO Scatta la nuova edizione de “La piccola impresa che vorrei”: 300 studenti sfidano il mondo del lavoro

Lecconotizie: CONFAPI LECCO SONDRIO Scuola e impresa a confronto: al via la terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”

 




Terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”: in gara 300 studenti e 19 imprenditori

È in corso da alcune settimane la terza edizione de “La piccola impresa che vorrei”, il concorso per le scuole ideato da Confapi Lecco Sondrio nell’anno scolastico 2025/2026. Anche quest’anno l’iniziativa coinvolge centinaia di studenti e una ventina di imprenditori, che affiancano le classi nel ruolo di tutor per la realizzazione di un progetto di impresa. L’obiettivo, come nelle edizioni precedenti, è favorire l’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro.
Per questa terza edizione partecipano gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e i CFP delle province di Lecco e Sondrio, confermando una collaborazione territoriale ormai consolidata. In gara ci sono 19 classi, per un totale di circa 300 studenti e 19 imprenditori coinvolti.
Il progetto si articola in tre fasi. Nella prima, attualmente in corso, gli imprenditori si presentano agli studenti raccontando in classe la propria storia professionale e imprenditoriale. Seguirà una seconda fase dedicata alle visite aziendali, mentre nella terza fase studenti e tutor lavoreranno insieme allo sviluppo del progetto, che verrà poi consegnato a Confapi Lecco Sondrio.
Una giuria dedicata valuterà tutti i progetti in concorso e decreterà i tre vincitori dell’edizione 2025/2026, ai quali sarà assegnato un premio in denaro da destinare all’acquisto di materiale scolastico o alla realizzazione di attività didattiche.
Sabato scorso, 31 gennaio, è scaduto il termine per comunicare all’associazione il titolo dei progetti. Ora ogni classe, con il supporto dell’imprenditore tutor, procederà allo sviluppo dell’idea imprenditoriale, che dovrà essere consegnata entro sabato 11 aprile. La finale del concorso si terrà nel mese di maggio.
Proseguiamo anche per quest’anno scolastico il percorso iniziato tre anni fa con grande entusiasmo, soprattutto grazie alla spinta degli imprenditori che ci chiedono di continuare su questa strada – dichiara Marco Piazza, direttore di Confapi Lecco Sondrio –. Mettere in contatto il mondo della scuola e quello aziendale non è una sfida semplice, ma credo che questo concorso abbia contribuito a renderla più naturale e ormai una consuetudine. Entrare in una classe e raccontare la propria vita e il proprio lavoro non è facile, ma è un passaggio essenziale per avvicinare i ragazzi, conoscere il loro mondo e metterli in contatto con il nostro, che potrebbe essere il loro futuro”.
 
Queste le classi partecipanti alla terza edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3B LES – 3CLES – 3A LES Bertacchi di Lecco, 3O meccanico – 3P Meccanico dell’Istituto Fiocchi Lecco, 3A e 3B Professionale commerciale dell’Istituto Parini di Lecco, Edilizia – Grafica – Operatore elettrico dell’Istituto Clerici di Merate, 3-4-5- Indirizzo Aeronautico Istituto Volta di Lecco, 3A BATL Istituto Badoni di Lecco, 3 Costruzione Ambiente Territorio – 4 Grafici Saraceno-Romegialli di Morbegno, 4 A Sistemi informativi industriali – 4 BA amministrazione finanza marketing – 3C liceo delle scienze umane – 3A liceo scientifico dell’istituto Pinchetti di Tirano.
Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Co.El di Torre de’ Busi, Deca di Monte Marenzo, Dispotech di Gordona, Froma di Valmadrera, Imsa di Lecco, La Meccanoplastica di Calolziocorte, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Officine Piki di Valvarrone, Pozzi Albino di Colico, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech di Lecco, SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tecnofar di Gordona,  TMC di Cesana Brianza, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, VML di Brivio.  

Anna Masciadri 
Ufficio stampa 
 




CONAI: aggiornamenti alle liste imballaggi in plastica. Webinar giovedì 12 febbraio 2026

Si segnala un’iniziativa divulgativa di Conai, per segnalare le novità della guida aggiornata 2026 e per mostrare l’uso dello strumento digitale per la ricerca del codice corretto per gli imballaggi da mettere sul mercato.
Il webinar, promosso da CONAI, si intitola “Guida CONAI 2026: novità e approfondimenti sulle liste degli imballaggi in plastica”, e si tiene il 12 febbraio p.v., dalle ore 15.00 alle 16.00.

 

Il webinar è fruibile esclusivamente in streaming e la partecipazione è gratuita.
Iscriversi cliccando qui.

Una volta confermata la presenza, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.
Nel corso dell’evento verranno presentate le principali novità della Guida CONAI 2026, con un approfondimento sugli aggiornamenti delle liste degli imballaggi in plastica in vigore dal 1° gennaio 2026. Durante l’evento è altresì previsto un richiamo al toolCodice Imballaggio, implementato da Conai a inizio 2023, con una dimostrazione pratica delle sue funzionalità e modalità di utilizzo.

Nel corso del webinar è prevista una sessione live di Q&A, con l’obiettivo di rispondere ai più frequenti dubbi, richieste di approfondimento e chiarimenti da parte della platea. Sarà possibile, in fase di iscrizione, inserire dei quesiti ai quali si vuole ricevere risposta nel corso del webinar.

(SN/am)




Rentri: ottenere la firma remota per sottoscrivere il FIR digitale (xFIR)

Entro il 13/02/2026 ogni produttore deve avere fatto la procedura per avere a disposizione la firma digitale dell’operatore, da porre su xFIR cioè sul FIR completamente dematerializzato. Il FIR Digitale infatti (xFIR) deve essere sottoscritto con firma digitale da ogni operatore (produttore/detentore, trasportatore e destinatario) che interviene nella movimentazione dei rifiuti.

I Certificati di Firma ammessi sono i seguenti:

  • certificati qualificati eIDAS
    Firma elettronica qualificata (di tipo sigillo o personali)
  • certificati di identificazione elettronica eIDAS
    Firma elettronica avanzata (CIE e TS-CNS)
  • certificato di firma remota RENTRI
    • valido solo nel RENTRI
    • è riferito all’Operatore
    • non va confuso con il certificato interoperabilità
    • utilizzabile solo in presenza di connessione ad una rete internet
 
Si allegano le slide che spiegano come ottenere la firma remota.
Si sottolinea che i produttori possono operare sul web da un pc e non hanno l’obbligo di scaricare la APP del RENTRI, che tuttavia in alcuni casi potrebbe fare comodo ai magazzinieri o alle figure più operative.

Si segnala inoltre che sul sito dell’Albo gestori, una news del 22/01/2026 informa del rilascio di alcune funzionalità (in ambiente di produzione).

  • Gestione dispositivi mobili, disponibile in Area Operatori alla voce Interoperabilità, per la configurazione dei dispositivi mobili ai fini dell’utilizzo dell’APP RENTRI FIR digitale;
  • servizi di supporto e API per la creazione e compilazione dei FIR;
  • APP RENTRI FIR digitale per configurare l’app sui dispositivi mobili, creare e compilare FIR digitali.
  • L’attivazione in produzione delle funzionalità complete correlate all’apertura del FIR digitale avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, in modo da consentire l’utilizzo del FIR in formato digitale a decorrere dalla giornata del 13 febbraio 2026.

(SN/am)

 

 




Energy Release 2.0: prorogato al 9 marzo 2026 il termine per la presentazione della garanzia incondizionata relativa al contratto

Con nota del 26 gennaio 2026, riportata in allegato, il GSE ha comunicato che è prorogato al 9 marzo 2026 il termine del 28 febbraio per la presentazione della Garanzia Incondizionata relativa al Contratto da parte dei Clienti finali energivori/Aggregatori e dei Soggetti Terzi Delegati, in linea con quanto previsto dalle Regole Operative.

Inoltre, a decorrere dal 16 febbraio 2026 ed entro il 9 marzo 2026, si potrà sottoscrivere l’Addendum al contratto finalizzato alla delega, mediante l’apposita funzionalità presente nel Portale E-RELEASE.

Il termine ultimo del 9 marzo è funzionale al consolidamento del perimetro dei soggetti (Clienti finali energivori/Aggregatori e Soggetti Terzi Delegati) che parteciperanno alla procedura competitiva, a valle dell’attivazione dell’Addendum.
 
(RP/rp)




Gestione perdite sterilizzate al 31 dicembre 2020

L’art. 6 del DL 23/2020 convertito aveva, originariamente, stabilito che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 potevano non applicarsi gli artt. 2446 commi 2 e 3, 2447, 2482-bis commi 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c. e che non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 1).

Inoltre, il termine entro il quale la perdita avrebbe dovuto risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., è stato posticipato al quinto esercizio successivo; ed è l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (comma 2).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c., invece, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori poteva, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo.

L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. In relazione a tale fattispecie si ribadiva che, fino alla data di tale assemblea, non avrebbe operato la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (comma 3).

Le perdite in questione avrebbero dovuto comunque essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (comma 4).

In sede di conversione in legge del DL 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) il riferimento al 31 dicembre 2020 è stato sostituito con quello al 31 dicembre 2021, per il tramite del comma 1-ter dell’art. 3.

L’art. 3 comma 9 del DL 198/2022 (c.d. “Milleproroghe”) convertito, infine, ha sostituito, nel comma 1 dell’art. 6 del DL 23/2020 convertito, il riferimento al “31 dicembre 2021” con quello al “31 dicembre 2022”.

La singola deroga rileva nella misura in cui si riverbera sull’esercizio che dovrebbe poi determinare l’attivazione delle procedure di cui agli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., per cui il termine di riferimento è l’anno di esercizio e non quando si è verificato il fatto costitutivo della perdita (così Trib. Napoli 2 aprile 2022).

Le decisioni assunte in ordine alle perdite emerse nei ricordati esercizi avrebbero dovuto comunque essere supportate da previsioni di continuità e di capacità di riassorbimento nell’arco temporale concesso, ferma restando la distinta indicazione in Nota integrativa.

A ogni modo, chi ha sterilizzato le perdite al 31 dicembre 2020 deve ora valutare attentamente le misure da adottare. In dottrina, infatti, è stato sottolineato che, al termine del periodo di sterilizzazione delle perdite, vale a dire in questi giorni, si deve procedere secondo le seguenti modalità:

  • se la perdita residua (al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) continua a eccedere un terzo del capitale sociale ma non intacca il minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), deve disporsi la riduzione del capitale sociale in proporzione delle perdite in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025;
  • se la perdita residua (sempre al netto delle eventuali ulteriori sterilizzazioni) riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale (e, dunque, si applicano gli artt. 2447 e 2482-ter c.c.), gli amministratori devono “senza indugio” (nei primi 30 giorni del sesto esercizio e, in particolare, entro 30 giorni da quando si ha effettivamente conto del permanere delle perdite, ex art. 2631 c.c.) convocare l’assemblea per deliberare l’immediata riduzione e ricostituzione del capitale sociale minimo (o la trasformazione, ove questa permetta di evitare lo scioglimento) o per deliberare di avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 6 comma 3 del DL 23/2020 convertito, di un (ulteriore) breve rinvio di tali provvedimenti sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio 2025, nella quale la ricapitalizzazione (o, se del caso, la trasformazione) è condizione necessaria per impedire lo scioglimento della società.
Peraltro, osserva la circolare Assonime n. 3/2021 (§ 5), essendo stato attribuito ai soci un periodo di moratoria di cinque esercizi, è da ritenere necessario che i soci realizzino in modo immediato ed effettivo il rafforzamento patrimoniale idoneo a ripristinare il capitale sociale. Vale a dire che, seppure non si volesse ritenere che la sottoscrizione dell’aumento, almeno fino al minimo legale, debba essere contestuale all’assunzione della delibera, è comunque impossibile concedere ai soci un termine per l’esercizio del diritto di opzione superiore a quello minimo di legge.

Appare tuttavia, possibile, in alternativa, che la società valuti di accedere alla composizione negoziata della crisi o a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, ex DLgs. 14/2019, per beneficiare, ulteriormente, della sospensione degli obblighi ricordati e della causa di scioglimento anzidetta.
 

(MF/ms)