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Polizze catastrofali e incentivi fiscali

L’inadempimento da parte delle imprese dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali previsto dall’art. 1 commi 101-111 della L. 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024) non impedisce l’accesso delle stesse agli incentivi fiscali “automatizzati” e a quelli contributivi.

Lo ha previsto il DLgs. 27 novembre 2025 n. 184 (c.d. “Codice degli incentivi”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre.

Quello delle sanzioni per le imprese inadempienti è un tema che, fin dall’entrata in vigore della normativa, ha presentato diverse incertezze.

L’art. 1 comma 102 L. 213/2023 stabilisce che dell’inadempimento all’obbligo di polizza catastrofale “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”.

Un primo punto oscuro della disposizione riguarda il fatto che questa non chiarisce se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle misure o la loro fruizione in misura limitata.

Inoltre, non sono individuate puntualmente le agevolazioni interessate e neppure la tipologia.

Il MIMIT ha, poi, precisato che la disciplina delle sanzioni non è “autoapplicativa”, ma sono le singole Amministrazioni titolari di misure di sostegno a dovere dare attuazione alla disposizione, definendo le modalità con cui intendono tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure.

Lo stesso Ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato il 25 luglio 2025 sul proprio sito istituzionale il DM 18 giugno 2025, che ha individuato le agevolazioni di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT per l’accesso alle quali occorre avere stipulato la polizza catastrofale. Non sono, però, intervenuti successivi provvedimenti delle altre amministrazioni coinvolte.

Con la norma del Codice degli incentivi, viene ulteriormente delimitato il perimetro degli incentivi il cui accesso è precluso alle imprese inadempienti.

Il DLgs. 184/2025, che è finalizzato ad armonizzare la disciplina in materia di agevolazioni alle imprese, specifica che, tra le cause che precludono sempre l’accesso alle agevolazioni, vi è l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ex art. 1 comma 101 L. 213/2023.

L’esclusione, tuttavia, non opera “nel caso di incentivi fiscali richiamati dall’articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi” (così l’art. 9 comma 1 lett. f)).

Il menzionato art. 1 comma 2 stabilisce che il decreto non si applica “agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative” (definiti “incentivi a erogazione automatica”), ivi compresi quelli rispetto ai quali le verifiche sono circoscritte al rispetto del limite di risorse stanziate, nonché agli incentivi fiscali in materia di accisa, che rimangono disciplinati dalla legislazione di settore.

Se ne ricava che, per la generalità delle agevolazioni a favore delle imprese, la mancata stipula di un’assicurazione contro i rischi catastrofali costituisce una causa di esclusione; per gli incentivi contributivi e per quelli fiscali erogati senza istruttoria, invece, la stipula di una polizza catastrofale non costituisce requisito per l’accesso. 

A contrario se ne deduce che, per gli incentivi fiscali che prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative, la stipula delle assicurazioni in oggetto è necessaria.

La disposizione, che assume valenza di regola generale, deve essere coordinata con le citate disposizioni ministeriali in tema di agevolazioni precluse; la sua applicazione presuppone, inoltre, la corretta identificazione degli incentivi a erogazione automatica.

Il decreto entra in vigore il 1° gennaio 2026, data in cui anche la disciplina in tema di polizze raggiungerà la sua completa attuazione, con l’estensione dell’obbligo alle micro e alle piccole imprese.

(MF/ms)




Premio Ciavenasch a Mortarotti Industriale mecenate

La Provincia di Sondrio del 12 dicembre 2025, articolo sul premio assegnato al nostro vicepresidente. 




Transizione 5.0: il nodo dei pagamenti

L’architettura del credito d’imposta Transizione 5.0 è ormai delineata quanto a tempi di effettuazione degli investimenti e iter di certificazione, ma resta irrisolto un punto cruciale per la pianificazione finanziaria delle imprese: se il saldo delle fatture debba necessariamente avvenire entro il 31 dicembre 2025 o se possa legittimamente slittare al 2026 senza compromettere il diritto al beneficio.

In assenza di una regola espressa, il quadro normativo e di prassi lascia spazio a margini interpretativi significativi, con il risultato che la gestione dei pagamenti diventa terreno di scelte strategiche, dove la logica della certezza del costo e la struttura dei controlli GSE-Agenzia Entrate spingono verso un approccio prudenziale: saldare, ove possibile, tutte le fatture entro il 2025, qualificando tale opzione come scelta di tutela e non come obbligo testuale.

L’assenza di un obbligo esplicito di saldo entro il 2025 né di una chiara apertura ai pagamenti nel 2026 rende, ad oggi, la gestione dei flussi finanziari sul credito d’imposta Transizione 5.0 uno dei passaggi più delicati per imprese e consulenti. In questo quadro di incertezza, l’opzione di chiudere – quando possibile – tutti i pagamenti entro il 31 dicembre 2025 si configura come scelta prudenziale coerente con la logica del beneficio e con il contenimento del rischio di future contestazioni.

Il perimetro temporale certo – Il dato normativo oggi univoco riguarda il periodo di effettuazione degli investimenti: il Piano Transizione 5.0 circoscrive il perimetro agevolabile agli investimenti “effettuati” tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, come indicato nelle schede ufficiali del MIMIT e nelle principali ricostruzioni di prassi.

Le comunicazioni ex post al GSE – quelle di completamento progetto, che attestano l’intervento realizzato e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi – possono essere trasmesse entro il 28 febbraio 2026, cioè in una logica di rendicontazione a consuntivo che fisiologicamente va oltre il termine del biennio di investimento.

Il “vuoto” sui termini di pagamento – Le disposizioni attuative e le FAQ si concentrano su requisiti energetici, iter di comunicazione con il GSE, modalità di calcolo del credito e relative tempistiche di utilizzo, ma non sciolgono il nodo della data di saldo delle fatture.

In particolare, manca una presa di posizione espressa sulla possibilità di pagamenti parziali o dilazionati oltre il 31 dicembre 2025 per investimenti che risultino comunque conclusi, ordinati e fatturati entro tale data, e non esistono precedenti consolidati pienamente sovrapponibili, trattandosi di misura di nuova introduzione.

La logica sostanziale del credito – La struttura del Piano 5.0 è imperniata su un credito che matura solo dopo il completamento del progetto e la certificazione ex post degli investimenti e della riduzione dei consumi, con successiva interlocuzione GSE-Agenzia delle Entrate.

In tale contesto, FAQ e modulistica insistono sugli “estremi delle fatture” e sul “sostenimento delle spese”, senza chiarire se tale sostenimento possa ritenersi perfezionato in presenza di un saldo solo parziale al 31 dicembre 2025, con residuo nel 2026, né se esista una connessione rigida tra data di pagamento e finestra 2024-2025.

Il principio della certezza del costo – Se si guarda alla sistematica dei crediti d’imposta per investimenti, emerge un filo conduttore: lo Stato tende a richiedere la piena certezza del costo effettivamente sostenuto prima di consolidare il diritto al beneficio.

Ne discende che, pur in assenza di un obbligo testuale, è perfettamente coerente ritenere che il saldo integrale dell’investimento costituisca un requisito sostanziale almeno ai fini della fruizione “a regime” del credito, sia per la corretta determinazione della base agevolabile sia in previsione di futuri controlli documentali.

La scelta prudenziale per imprese e professionisti – In questo scenario, l’indicazione operativa di saldare, se la liquidità lo consente, tutte le fatture entro il 31 dicembre 2025 si allinea a tre elementi chiave: la cornice temporale della misura, l’assenza di prassi consolidata e la struttura delle verifiche GSE centrate su investimenti completati e spese chiaramente sostenute.

Proprio l’incertezza sulla sorte dei pagamenti effettuati nel 2026 suggerisce, dal punto di vista della tutela sia dell’impresa sia del professionista, di qualificare il saldo entro il 2025 come opzione prudenziale, esplicitando però al cliente che non si tratta di un vincolo normativo espresso ma di una scelta di gestione del rischio, destinata a ridurre la possibilità che future interpretazioni restrittive mettano in discussione la quota di credito riferita a importi pagati oltre il biennio agevolato.
 

(MF/ms)




Assemblee a distanza: proroga fino al 30 settembre 2026

Il DL Milleproroghe 2025 approvato l’11 dicembre dal Governo, all’art. 3 comma 11 della bozza circolata differisce, per l’ennesima volta, fino al 30 settembre 2026, la possibilità di svolgere le assemblee di società ed enti con le modalità consentite durante l’epidemia da COVID-19 (ex art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Tale disciplina, infatti, in forza di quanto stabilito in sede di conversione in legge del DL 202/2024 (Milleproroghe 2024), troverebbe applicazione solo fino alle assemblee tenute entro il prossimo 31 dicembre (cfr. l’art. 3 comma 14-sexies del DL 202/2024 convertito).

Di conseguenza, fino al 30 settembre 2026 vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2 primo periodo del citato art. 106);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio (comma 2 secondo periodo). Questa previsione è stata letta come il riconoscimento della possibilità di tenere assemblee “virtuali”, ossia prive di un luogo fisico di convocazione;
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate, quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e quelle con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
Tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni (comma 8-bis).

Si tenga presente, inoltre, che, al fine di utilizzare le semplificazioni della disciplina emergenziale, l’assemblea dovrà essere “tenuta” entro la suddetta data del 30 settembre 2026 e non semplicemente “convocata”.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso “agevolato” a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA e Collegi sindacali (cfr. il documento di ricerca CNDCEC-FNC 18 marzo 2020).

Si ricorda, peraltro, che, secondo la massima n. 200/2021 del Consiglio notarile di Milano, a prescindere dalla fase emergenziale e dalla relativa disciplina, sarebbe ragionevole ritenere che – in presenza di una clausola statutaria che consenta, genericamente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione – l’organo amministrativo (o il soggetto che effettua la convocazione) possa comunque indicare nell’avviso di convocazione che l’assemblea si terrà in modo “virtuale”, ovvero esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l’indicazione del luogo fisico di convocazione e precisando le modalità di collegamento (eventualmente fornendo le specifiche tecniche anche in momenti successivi, prima della riunione).

La possibilità di convocare riunioni “solo” mediante mezzi di telecomunicazione è ritenuta applicabile anche per CdA e Collegi sindacali, pure in mancanza di una clausola statutaria che ciò preveda espressamente, sempreché vi sia la generica disposizione statutaria che, ai sensi degli artt. 2388 comma 1 e 2404 comma 1 c.c., consenta la partecipazione con tali mezzi.

Così ragionando, quindi, la proroga in questione presenterebbe maggiore importanza per altre facilitazioni, come quelle correlate alla figura del Rappresentante designato (ex art. 135-undecies del DLgs. 58/98).

In forza dell’art. 106 comma 4 del DL 18/2020 convertito, infatti, le spa quotate possono designarlo per le assemblee ordinarie o straordinarie anche ove lo statuto disponga diversamente.

Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il Rappresentante designato.

Analoghe indicazioni valgono per le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, nonché per banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici (cfr. i commi 5 e 6 dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito).

Al riguardo, peraltro, l’art. 11 comma 1 della L. 21/2024 (c.d. “Legge Capitali”), inserendo il nuovo art. 135-undecies.1 nel DLgs. 58/98, ha stabilizzato il principio secondo cui lo statuto delle società quotate (e di quelle ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione) può prevedere che l’intervento in assemblea e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite Rappresentante designato dalla società.

Ne deriva che, in tali realtà societarie, la norma transitoria si rende applicabile solo nel caso in cui il relativo statuto non abbia già recepito tale opzione.

(MF/ms)




Slitta all’1 gennaio 2027 l’efficacia dei testi unici della riforma fiscale

Tra le disposizioni contenute dal decreto Milleproroghe, approvato l’11 dicembre dal Consiglio dei Ministri, trova spazio, stando alla bozza circolata, il rinvio dell’entrata in vigore dei Testi unici della riforma fiscale.

L’art. 21 comma 1 della legge delega (L. 111/2023) ha affidato al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi di riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale, mediante la redazione di testi unici.

L’intento dichiarato era quello, da un lato, di individuare e coordinare le norme vigenti, dall’altro, di abrogare le disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Accanto ai Testi unici, la riforma prevede l’emanazione di decreti legislativi di revisione del sistema (art. 1 comma 1 della L. 111/2023), dei decreti legislativi correttivi ed integrativi (art. 1 comma 6 della L. 111/2023) e del codice tributario (non ancora approvato).

Nella primavera del 2024 erano state messe in consultazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze dei Testi unici, organizzati per settori di competenza: giustizia tributaria, imposta di registro e altri tributi indiretti, sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, versamenti e riscossione, imposte sui redditi, IVA, adempimenti e accertamento, agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori. A questi se ne era aggiunto un decimo, quello relativo alle dogane.

La prima scadenza per la loro adozione era fissata per il 29 agosto 2024, ma prima la legge 8 agosto 2024 n. 122 poi la successiva legge 8 agosto 2025 n. 120 hanno posticipato il termine rispettivamente al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026.

Sino ad oggi sono stati approvati, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i seguenti Testi unici:

  • il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali (DLgs. 5 novembre 2024 n. 173);
  • il Testo unico dei tributi erariali minori (DLgs. 5 novembre 2024 n. 174);
  • il Testo unico della giustizia tributaria (DLgs. 14 novembre 2024 n. 175);
  • il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione (DLgs. 24 marzo 2025 n. 33);
  • il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (DLgs. 1° agosto 2025 n. 123).
 
Più tempo per coordinare le norme

Il Viceministro dell’Economia Maurizio Leo, nel corso del webinar tenutosi l’11 dicembre 2025, e organizzato da CNCDEC e Agenzia delle Entrate “L’assistenza dell’Agenzia delle Entrate dedicata agli intermediari”, ha reso nota l’intenzione di portare entro fine 2025 in Consiglio dei Ministri anche il Testo unico in materia di IVA.

Il decreto Milleproroghe, stando alla bozza circolata, prevede il differimento di un anno, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, della decorrenza degli effetti dei testi unici prima elencati, in sostanza i testi che hanno già completato il loro iter di approvazione.

Il rinvio consentirebbe un maggior coordinamento fra le varie disposizioni presenti nell’ordinamento, ora al centro di una delicata stratificazione normativa.
 

(MF/ms)




Prorogata fino al 31.12.28 la detrazione al 40% dell’Iva sugli autoveicoli promiscui

Con la decisione n. 2529 dell’8 dicembre 2025, è stata prorogata, sino al 31 dicembre 2028, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione Europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

Senza questa ulteriore proroga, infatti, l’autorizzazione europea sarebbe scaduta alla fine di quest’anno.

Si ricorda che, nella sentenza del 2006 relativa alla causa C-228/05 (Stradasfalti), la Corte di Giustizia Ue aveva dichiarato contrarie alla normativa comunitaria le limitazioni, stabilite all’epoca in Italia, con riguardo alla detrazione dell’IVA assolta per l’acquisto e l’importazione di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli nonché per le relative spese di gestione.

A fronte della citata pronuncia, l’art. 1 del DL 258/2006 aveva riconosciuto la possibilità di chiedere il rimborso dell’IVA non detratta per le predette operazioni effettuate sino al 13 settembre 2006, ossia al giorno anteriore alla pubblicazione della sentenza.

Era stato modificato, inoltre, l’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 prevedendo che, di regola, la citata imposta non sarebbe stata detraibile sino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue dell’autorizzazione concessa all’Italia a stabilire una misura ridotta della detrazione.

Alla luce delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la ripartizione fra uso imprenditoriale (o professionale) e uso privato di mezzi di trasporto, infatti, il nostro Paese aveva chiesto al Consiglio dell’Ue di poter introdurre misure in deroga agli artt. 26 e 168 della direttiva 2006/112/Ce.

Tale richiesta è stata accolta con la decisione del 18 giugno 2007 n. 441 che consente la limitazione al 40% del diritto a detrarre l’IVA assolta sulle spese relative a veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali”.

È stato imposto, comunque, di non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, qualora tali veicoli siano sottoposti a una restrizione del diritto alla detrazione dell’imposta (si veda l’art. 3 comma 6 del DPR 633/72).

L’efficacia dell’autorizzazione concessa dal Consiglio dell’Ue era limitata inizialmente sino al 31 dicembre 2010, ma tale termine è stato prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2025 con la decisione 6 dicembre 2022 n. 2411.

L’autorizzazione appena concessa “differisce” nuovamente il predetto termine al 31 dicembre 2028. Un’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare ancora le misure di deroga dovrà essere presentata alla Commissione europea entro il 31 marzo 2028, corredata di una relazione che comprenda un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto alla detrazione dell’IVA.

Come emerge dal Preambolo della decisione in esame, la Commissione europea ha ritenuto appropriata una nuova proroga della misura, in quanto semplifica la riscossione dell’IVA e previene alcune forme di evasione ed elusione fiscale. Inoltre, non c’è il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri.

Restano invariate le deroghe previste

Ai sensi dell’art. 19-bis1 comma 1 lett. c) e d) del DPR 633/72, dunque, sino alla fine del 2028 (salvo ulteriori proroghe) è ammessa in detrazione nella misura del 40% l’IVA assolta per l’acquisto o l’importazione:

– di veicoli stradali a motore (diversi dai motocicli di cilindrata superiore a 350 cc) e dei relativi componenti e ricambi, se i veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione;
– di carburanti e lubrificanti destinati ai veicoli a motore, di cui al punto precedente, nonché delle prestazioni indicate nell’art. 16 comma 3 del DPR 633/72 (es. noleggio e locazione finanziaria) e delle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei citati beni.

Il predetto limite alla detrazione dell’IVA non si applica ai veicoli:
– utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione (es. veicoli destinati alla manutenzione della rete di trasporto, cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-114/2017);
– che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa (es. taxi);
– utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio.

I veicoli acquistati dal datore di lavoro o detenuti in virtù di contratti di noleggio o locazione (anche finanziaria) e messi a disposizione del personale dipendente, a fronte di uno specifico corrispettivo, sono inclusi nella categoria dei veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa.

L’imposta assolta in tutti questi casi è detraibile integralmente, fermo restando i limiti derivanti dall’effettuazione di operazioni esenti o non soggette ad IVA e dall’applicazione del principio di inerenza (R.M. n. 6/2008).
 
(MF/ms)




Dal 1° gennaio il tasso di interesse legale scende al 1,6%

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, modifica il tasso d’interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile abbassandolo dall’attuale 2% all’1,6% in ragione d’anno a partire dal 1° gennaio 2026.

Per effetto di quanto previsto all’art. 1284 del codice civile la determinazione del tasso di interesse legale è demandata al MEF il quale, con proprio decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno.

Relativamente al ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97, il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis.

Pertanto, è pari al 2% fino al 31 dicembre 2025 e all’1,6% dal 1° gennaio 2026 fino al giorno di versamento compreso.

Non ci sono interessi da corrispondere se si ravvedono violazioni che danno luogo a sanzioni non associate al recupero di alcuna imposta.

Il mutamento del tasso di interesse legale ha effetto anche in merito al “costo” delle rate derivanti da accertamento con adesione, acquiescenza oppure conciliazione giudiziale.

Ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 218/97, pagata la prima rata “le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre”, e sul loro importo “sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata”.

La prassi ha da sempre sostenuto che l’interesse a cui fa riferimento il richiamato art. 8 è quello legale e che il tasso rimane invariato anche se muta per effetto degli appositi decreti ministeriali (circ. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2016 n. 17, § 2.1).

Di conseguenza, se il piano era già in essere nel 2025, le rate successive, da pagare nel 2026 e negli anni successivi, saranno maggiorate degli interessi al 2% e non all’1,6%.

Meno care le dilazioni da adesione

Invece, la riduzione del tasso di interesse legale, per il 2026, non ha nessun effetto sui coefficienti per la determinazione dei valori delle rendite e del diritto di usufrutto, che restano immutati rispetto al 2025. È un effetto di quanto disposto dagli artt. 46 comma 5-ter del DPR 131/86 e 17 comma 1-ter del D.Lgs. 346/90 in base ai quali, a tali fini, non si può assumere un tasso di interesse legale inferiore al 2,5% (ancora) oggi vigente.

(MF/ms) 




Vavassori confermato presidente: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la nomina del presidente, dei vice e della giunta.
 




Vavassori rieletto presidente di Confapi Lecco Sondrio

Enrico Vavassori è stato riconfermato ieri sera alla guida di Confapi Lecco Sondrio per il triennio 2025-2028.
Comincia oggi, quindi, per il titolare delle Trafilerie Vavassori di Beverate di Brivio (Lc), il secondo mandato come presidente dell’associazione delle piccole e medie imprese che vede quasi 500 aziende associate. Il nuovo consiglio, eletto settimana scorsa durante l’assemblea, ha deciso di dare continuità al lavoro svolto negli anni precedenti confermando Vavassori al timone di Confapi Lecco Sondrio.
Enrico Vavassori, classe 1967 di Brivio, è il titolare delle storiche Trafilerie Vavassori, in cui è entrato da ragazzo nel 1986 e che oggi porta avanti insieme alla sorella Laura. L’azienda è stata fondata negli anni Sessanta dal nonno Alfredo ed è associata a Confapi Lecco Sondrio dal 1981, ha 15 dipendenti e si occupa della lavorazione del filo d’acciaio. Le quattro grandi aree di competenza aziendali sono il filo cotto e zincato, i chiodi, le recinzioni e una vasta serie di articoli per l’edilizia. Vavassori da ragazzo ha intrapreso la carriera sportiva agonistica nei kart raggiungendo ottimi risultati a livello nazionale, per poi passare alle gare automobilistiche. Ha ottenuto, inoltre, il brevetto di pilota privato di aeromobili.
Durante il primo mandato come presidente di Confapi Lecco Sondrio si sono celebrati i 30 anni di attività del Gruppo Giovani Imprenditori, i 75 anni di fondazione dell’associazione, i 25 anni della nascita del Consorzio Adda Energia. Inoltre, sono stati potenziati i rapporti con le scuole e l’attività di “cerca e trova lavoro” per far incontrare domanda e offerta, venendo così incontro alle esigenze delle aziende di ricerca di personale qualificato.

Ringrazio tutti i membri del consiglio di Confapi Lecco Sondrio per la fiducia rinnovata. Questo secondo mandato rappresenta per me un impegno ancora più forte nel dare continuità al lavoro svolto e nel rafforzare il ruolo della nostra associazione a supporto delle pmi del territorio. Vorrei che i prossimi tre anni fossero contraddistinti dalla crescita e potenziamento degli asset che permettono alle imprese di essere sempre più competitive e attrattive e che sono le colonne portanti di Confapi Lecco Sondrio: formazione, innovazione, internazionalizzazione, welfare e ottimizzazione dei costi riguardanti energia e gas che incidono profondamente sull’andamento di un’azienda. La nostra associazione si è sempre contraddistinta per essere lungimirante e saper affiancare le aziende nelle sfide di oggi e soprattutto domani. Oggi la sfida più grande si chiama intelligenza artificiale: con il Politecnico di Lecco abbiamo appena formato trenta nostri imprenditori su come utilizzarla al meglio in azienda, vogliamo continuare su questa strada e rendere le nostre imprese protagoniste attive di questo cambiamento”, dichiara il presidente.

Vavassori è stato rieletto ieri sera all’unanimità durante il primo insediamento del nuovo consiglio che, per i prossimi tre anni, sarà così composto: Enrico Vavassori (presidente – Trafilerie Vavassori srl di Beverate), Federica Fagioli (di diritto come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori – Balassa srl di Lierna), Paolo Bertoni (Trimat srl di Viganò), Daria Borgonovo (Novastilmec Spa di Garbagnate Monastero), Valeria Dalmonte (Edilsider Spa di Calolziocorte), Piero Dell’Oca (Tecnofar Spa di Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio Spa di Villa d’Adda), Danilo Gabbioni (Italgard srl di Inverigo), Davide Gianola (Gianola Impianti srl di Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech srl di Gordona), Luigi Pescosolido (Rapitech srl di Lecco), Matteo Ratti (STF srl di Barzago), Mario Riva (SCT Informatica srl di Lecco), Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino Spa ), Franco Valagussa (Domestik srl di Valmadrera).

Questi i membri di giunta: Massimo Mortarotti (vicepresidente), Davide Gianola (vicepresidente), Daria Borgonovo (vicepresidente), Marco Frigerio (tesoriere), Federica Fagioli (presidente Gruppo Giovani), Luigi Pescosolido e Franco Valagussa.

Revisori dei conti: Luigi Brusadelli (A&B Sistemi srl di Galbiate), Luigi Castagna (Hubo Automation srl di Civate), Marco Petrelli (C.F.G. srl di Sondrio).

Anna Masciadri 
Ufficio stampa




Regolamento UE sulla deforestazione – EUDR

Il Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR), entrato in vigore nel 2023, ha introdotto stringenti obblighi per le imprese che importano, producono o commercializzano determinate materie prime e prodotti derivati, all’interno dell’Unione Europea.
Il Regolamento riguarda sette materie prime considerate a maggior rischio di deforestazione: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno. Il suo scopo è impedire che sul mercato europeo arrivino prodotti responsabili di deforestazione o degrado forestale.
A seguito delle preoccupazioni degli Stati membri e delle parti interessate in merito alla preparazione di imprese e amministrazioni, nonché a questioni tecniche relative al nuovo sistema informativo, lo scorso 21 ottobre 2025, la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica normativa con l’obiettivo di introdurre correttivi e semplificazioni al Regolamento.

Applicazione posticipata a fine 2026
Le nuove norme non saranno più operative dal 30 dicembre 2025, come era stato stabilito con una prima proroga, ma dal:

  • 30 dicembre 2026 per grandi imprese e commercianti;
  • 30 giugno 2027 per micro e piccole imprese, che avranno dunque ulteriori sei mesi di tempo.
Il tempo aggiuntivo intende assicurare una transizione graduale e per consentire miglioramenti al sistema informatico che operatori, commercianti e loro rappresentanti utilizzeranno per inviare elettronicamente le dichiarazioni di due diligence.

A questo link dell’europarlamento si trovano tutti gli approfondimenti sul tema.

(SN/am)