Serata al planetario con il Gruppo Giovani Imprenditori
Adesioni entro martedì 12 dicembre compilando il seguente LINK
Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone.
(SG/sg)
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Adesioni entro martedì 12 dicembre compilando il seguente LINK
Il numero massimo di partecipanti è di 30 persone.
(SG/sg)
Un investimento importante e lungimirante della Confederazione sulla centralità del capitale umano e sulla rilevanza della sostenibilità per la crescita delle piccole e medie industrie, affinché le territoriali Confapi, attraverso modelli di governance rinnovati, siano di supporto alle imprese associate nel percorso di sviluppo sostenibile. Nord, Centro e Sud del territorio nazionale sono le tappe del progetto formativo partito oggi da Torino per immergersi da subito nell’era della purpose driven economy. Un appuntamento iniziato all’insegna del percorso di consolidamento della rete associativa, su cui Confapi fonda le sue radici, con una delegazione della Confederazione nazionale e dei territori ospite presso la sede di Api Torino. La prima tappa del percorso formativo si è focalizzata su una analisi del contesto globale in modo da agevolare la costruzione di un percorso aziendale sostenibile, grazie alla docenza di Marella Caramazza, Board Member Campus e Direttore Generale Istud e il keynote speech di Mario Calderini, Scientific Advisor del Campus e massimo esperto di impact innovation for purpose.
Prossima tappa a Roma, gennaio 2024, presso la sede nazionale di Confapi, per connettere la visione strategica ESG, acquisita nel primo appuntamento, a nuovi modelli operativi e al ruolo chiave degli stakeholder.
Si tratta di un aggiornamento del precedente documento, redatto nel 2007, alla luce dell’evoluzione normativa dell’ultimo decennio. Le nuove modalità di supervisione da parte delle Autorità di Controllo si sono rese necessarie per far fronte alle complesse dinamiche gestionali delle installazioni in AIA e del loro potenziale impatto sull’ambiente.
E’ importante assicurarsi che il PMC Piano di Monitoraggio e Controllo preveda il monitoraggio del contributo che ciascuna installazione è tenuta a rendere verso gli obiettivi dell’economia circolare, attraverso indicatori chiave che consentano di verificare il raggiungimento di obiettivi ambientali che il Gestore fa propri all’interno della politica ambientale, parte integrante del Sistema di Gestione Aziendale (SGA).
Qui si elencano i criteri per la valutazione del contributo all’economia circolare:
● utilizzo dell’energia
● uso delle materie prime
● prevenzione e produzione rifiuti
● riduzione/sostituzione di sostanze chimiche pericolose
● simbiosi industriale
(SN/am)
Ora il territorio può davvero diventare protagonista del futuro energetico nazionale. Grazie alle CER ciascuna impresa e ciascun cittadino potrà contribuire alla produzione di energia rinnovabile, e averne i benefici economici derivanti dall’autoconsumo, pur non disponendo direttamente degli spazi necessari alla realizzazione degli impianti FER Fonti Energetiche Rinnovabili.
Per le Comunità realizzate nei comuni sotto i 5.000 abitanti, è previsto un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili in relazione all’investimento effettuato per realizzare un nuovo impianto o per potenziarne uno esistente. Questa misura è finanziata con 2,2 miliardi dal PNRR, con l’obiettivo di realizzare una potenza complessiva di almeno 2 Gigawatt. Il contributo a fondo perduto potrà essere cumulato con la tariffa incentivante entro limiti definiti.
Nella presentazione che si può scaricare dal sito si possono leggere in sintesi tutti gli aspetti tecnici più importanti.
I benefici previsti riguardano tutte le tecnologie rinnovabili: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biomasse. Per le CER, i destinatari del provvedimento possono essere gruppi di cittadini, condomìni, piccole e medie imprese, ma anche enti locali, cooperative, associazioni ed enti religiosi. La potenza dei singoli impianti non può superare 1 Megawatt e devono trovarsi sotto la stessa cabina primaria. Il soggetto gestore della misura è il GSE, che valuterà i requisiti di accesso ai benefici ed erogherà gli incentivi e che, su istanza dei soggetti interessati, potrà eventualmente verificare l’ammissibilità in via preliminare. L’atto costitutivo della comunità deve evidenziare nell’oggetto sociale che il fine prevalente è il beneficio ambientale, economico e sociale del territorio della comunità.
(SN/am)
Il Regolamento 2023/2486 definisce quando si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; Modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche.
I criteri DNSH individuati dal Regolamento, applicabili dal 1° gennaio 2024, sono identificati nell’allegato II (jpg allegato) con riferimento alle attività economiche elencate. Vi invitiamo a consultare l’allegato alla voce di interesse (es. attività manifatturiere).
Per consultare il testo completo del regolamento occorre collegarsi al sito della Gazzetta Ufficiale Europea.
(SN/am)
“Efficienza energetica, sistemi di accumulo e vettori energetici alternativi” è il titolo del webinar gratuito organizzato per il pomeriggio di giovedì 14 dicembre 2023.
L’obiettivo è fornire alle imprese una visione ampia sulle modalità più efficaci per affrontare le sfide poste dalla transizione energetica e per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle CER Comunità Energetiche.
Programma allegato. Tutte le informazioni per iscriversi e partecipare sul sito camerale.
(SN/am)
Si tratta di tre argomenti trattati nel più recente Cda Conai di novembre, in particolare:
Con l’occasione si segnala per gli interessati il bilancio 2023 di sostenibilità di CONAI (dati 2022)
(SN/am)
Date le difficoltà generate dalle nuove norme del D.Lgs. n. 24/2023, l’Autorità nazionale Anticorruzione ha avviato un monitoraggio attraverso un questionario da sottoporre ai soggetti – sia del settore pubblico che del settore privato – chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione all’interno delle proprie amministrazioni/enti.
Si tratta di un’indagine anonima, con domande obbligatorie su tematiche di particolare rilevanza, volta a rilevare le principali problematiche affrontate o da affrontare da parte dei suddetti soggetti.
Il questionario è compilabile online fino a venerdì 22 dicembre.
I contributi e le risposte forniranno spunti all’Autorità nell’ottica di fornire successivi orientamenti di carattere generale anche con riferimento ai canali interni di segnalazione.
(MF/ms)
Si tratta di lettere, emesse dall’Ufficio analisi e strategie antifrode dell’Agenzia delle Entrate, che hanno a oggetto la “segnalazione falsi esportatori abituali 2023” e contengono in calce la tabella con i dati identificativi dei (presunti) falsi esportatori abituali intercettati dall’Amministrazione finanziaria.
Nelle comunicazioni si attesta che le lettere d’intento, trasmesse ai fornitori destinatari della informativa, sono da considerare “ideologicamente false” in quanto rilasciate da operatori che non risultano avere i requisiti per essere qualificati “esportatori abituali”.
La lettera contiene un invito al fornitore destinatario a interrompere o a evitare per l’anno in corso di emettere fatture senza applicazione dell’imposta.
Nel contempo, l’Agenzia delle Entrate si premura di ricordare al destinatario che la provata consapevolezza della falsità della lettera d’intento comporta il recupero dell’IVA e delle relative sanzioni sul fornitore “in quanto direttamente e consapevolmente partecipe alla realizzazione di un’operazione fraudolenta (cfr. Cass. nn. 23610/2011, 9940/2015, 4593/2015, 19896/2016, 1988/2019, 14979/2020, 3306/2022)”.
Inoltre, l’Agenzia delle Entrate segnala che è possibile avvalersi delle disposizioni dell’art. 26 del DPR 633/72 qualora il fornitore “ritenesse” di dover “ripristinare la corretta imponibilità di fatture già emesse”: è, dunque, rimessa alla valutazione discrezionale del soggetto passivo la decisione di rettificare le operazioni già fatturate.
La regolarizzazione dovrebbe essere fatta con una nota di debito di sola imposta o, alternativamente, tramite nota di credito (anche riepilogativa) per stornare delle fatture già emesse ed emettere fatture sostitutive per operazioni imponibili.
Ci si può chiedere quale sia quindi il corretto comportamento da tenere per le operazioni concluse prima del ricevimento della comunicazione.
In assenza di colpa, non dovrebbe essere sanzionabile il comportamento tenuto dal fornitore, non verificandosi l’ipotesi di fatturazione in regime di non imponibilità in assenza della dichiarazione d’intento o in mancanza del riscontro della trasmissione telematica della stessa, per cui sono previste sanzioni dal 100% al 200% dell’imposta (art. 7 comma 3 e 4-bis del DLgs. 471/97).
Anche sotto il profilo dell’imposta sembra difficile ipotizzare una responsabilità del fornitore sul presupposto che dell’omesso pagamento del tributo risponde esclusivamente il cessionario o committente, qualora la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge (art. 7 comma 3, secondo periodo, del DLgs. 471/97).
Anche nella prospettiva delle pronunce della Cassazione sopra citate, sussiste la corresponsabilità del fornitore, per l’imposta non applicata e le relative sanzioni, solo in presenza di un comportamento colpevole, ovvero quando emerge che il fornitore avrebbe potuto e dovuto riscontrare la falsità della dichiarazione, adottando gli ordinari canoni di diligenza.
Ma salvo prova contraria, il fornitore si dovrebbe ritenere non colpevole, non avendo gli strumenti per verificare la sussistenza dei requisiti per la qualifica dell’esportatore abituale della controparte. Inoltre, pare davvero difficile ipotizzare una omessa o carente diligenza, se il fornitore ha tempestivamente riscontrato la trasmissione telematica delle lettere d’intento e correttamente indicato il relativo protocollo nelle fatture emesse.
Resta il fatto che la sistemazione a cui è invitato il fornitore può esporre lo stesso al concreto rischio di non riuscire ad esercitare la rivalsa nei confronti del cliente, il quale, se realmente in frode, difficilmente provvederà a corrispondere l’IVA tardivamente addebitata.
Qualche perplessità, infine, sorge intorno alla perentorietà della comunicazione che qualifica con certezza i soggetti intercettati come falsi esportatori, non prevedendo l’ipotesi che l’anomalia riscontrata derivi da errori e non da comportamenti fraudolenti.
Infatti, la segnalazione potrebbe essere generata anche da un banale errore commesso nella compilazione della dichiarazione IVA, posto che le anomalie sono riscontrate, in prima battuta, sulla base dei controlli automatici di informazioni attinte nelle banche dati.
Tutto ciò può arrecare un evidente e immediato pregiudizio all’esportatore abituale, che viene qualificato come soggetto “frodatore”, anche nei casi in cui abbia semplicemente commesso un errore.
(MF/ms)