Tra i temi di maggior interesse su cui i sostituti d’imposta, o i professionisti che li assistono, devono porre particolare attenzione nella compilazione della Certificazione Unica 2023 spicca quello relativo ai
fringe benefit.
Si ricorda che il modello della Certificazione Unica 2023 – riguardante il periodo d’imposta 2022 – è stato approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 14392 del 17 gennaio 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione.
Il termine ultimo per poter effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, nonché per consegnare il modello al percipiente, è fissato al 16 marzo 2023.
Invece, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti, o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, il termine di trasmissione è previsto per il 31 ottobre 2023.
Con riferimento ai compensi in natura, viene confermato il punto 474 “Erogazioni in natura” e introdotta una nuova casella, la numero 475, riguardante il c.d. “bonus carburante”.
Sulla questione, giova ricordare come l’art. 12 del Dl 115/2022 (così come modificato dal Dl 176/2022) abbia previsto, limitatamente al periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrano alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef nel limite complessivo di 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall’art. 51 comma 3 del Tuir, prima parte del terzo periodo.
In sostanza, oltre all’aumento del limite di esenzione a 3.000 euro, la norma ha disposto – limitatamente al 2022 – anche un’estensione delle tipologie dei fringe benefit che non concorrono a formare il reddito, includendo anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 35/2022 (ancor prima della modifica normativa ad opera del Dl 176/2022), nell’ipotesi in cui il valore dei beni ceduti o dei servizi prestati superi il valore di 3.000 euro, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.
Sotto il profilo operativo, nel punto 474 della Certificazione Unica deve essere indicata la quota di erogazioni in natura e dei compensi in natura comunque erogati, indipendentemente dal loro ammontare, per i quali la norma ha previsto la non concorrenza alla formazione del reddito se di importo non superiore alla soglia prevista di 3.000 euro.
L’intero importo dell’erogazione in natura deve essere riportato nel punto 474 anche se in sostituzione del premio di risultato (in tali casi l’importo va indicato anche nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato).
Invece, in merito al bonus carburante, l’art. 2 del Dl 21/2022 ha previsto, sempre limitatamente all’anno 2022, che l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 del Tuir nel limite di 200 euro per lavoratore.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr. circ. 35/2022, § 3), il regime ex art. 51 comma 3 del Tuir, applicabile per l’anno 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante e pertanto, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di:
Operativamente, le somme erogate a titolo di buoni carburante vanno indicate nel nuovo
punto 475 della CU.
L’intero importo del buono deve essere riportato nel punto 475 anche nell’ipotesi in cui venga effettuata un’erogazione di buoni carburante in sostituzione del premio di risultato (anche in questo caso, l’importo va indicato nella sezione della Certificazione Unica relativa ai premi di risultato).
In ultimo, con le istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2023 viene precisato che il sostituto d’imposta, qualora effettui erogazioni in natura o di buoni carburante, erogati anche in sostituzione del premio di risultato, deve verificare l’eventuale superamento dei limiti previsti dalla norma tenendo conto dell’esistenza di ulteriori erogazioni effettuate nell’ambito di altri rapporti di lavoro.