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Crediti d’imposta energetici: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Pubblicata la circolare 29 novembre 2022, n. 36/E , avente ad oggetto “Crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (decreto Aiuti-ter) e decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (decreto Aiuti-quater)”.

Riportiamo in allegato i chiarimenti forniti dall’amministrazione finanziaria in sintesi.

(RP/ms)




Autodichiarazione “Aiuti Stato Covid”: entro il 31 gennaio 2023

Il termine per la presentazione dell’autodichiarazione “Aiuti di Stato Covid” slitta ufficialmente al 31 gennaio 2023.

La proroga last second – considerato che la scadenza dell’adempimento era fissata per il 30 novembre 2022 – è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 439400 pubblicato il 29 novembre.

L’autodichiarazione, disciplinata dal Dm 11 dicembre 2021, doveva essere inizialmente presentata entro il termine del 30 giugno 2022, termine poi prorogato al 30 novembre 2022 con il provv. Agenzia delle Entrate del 22 giugno 2022 n. 233822.

Nelle motivazioni al provvedimento si legge che alcuni professionisti incaricati di trasmettere, entro la scadenza del 30 novembre 2022, le autodichiarazioni per conto dei contribuenti loro assistiti, hanno riscontrato difficoltà di accesso alla sezione trasparenza del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle stesse autodichiarazioni (come peraltro segnalato nel comunicato stampa CNDCEC del 26 novembre 2022).

Pertanto, per garantire all’utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il provvedimento viene disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022.

In sostanza, sono stati quindi concessi due mesi in più per tale adempimento (cfr. anche comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 29 novembre 2022).

Inoltre, con il medesimo provvedimento è stata disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, termine definito al punto 1.5 del citato provvedimento del 27 aprile 2022 n. 143438.

In particolare, viene ora previsto che gli importi eccedenti i limiti dei massimali debbano essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti entro il 31 gennaio 2023, oppure entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 se tale termine scade successivamente al 31 gennaio 2023.

Al riguardo, si segnala altresì che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ relative all’autodichiarazione aiuti di stato covid, inserendo una nuova FAQ titolata “Calcolo interessi da recupero – NEW”.

Posto che il regime ombrello consente di restituire l’ammontare dell’aiuto eccedente l’importo del massimale pro tempore vigente, includendo gli interessi da recupero, gli stessi vanno calcolati, come chiarito nelle istruzioni all’autodichiarazione, sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02).

Viene quindi osservato dall’istante che il metodo di calcolo è estremamente complesso e pertanto sarebbe opportuno che l’Amministrazione fiscale affiancasse alle istruzioni delle regole quanto più chiare ed esplicative, per limitare il più possibile errori da parte del soggetto che, volontariamente, restituisce gli aiuti fruiti illegittimamente.

Viene altresì chiesto se gli interessi da recupero debbano essere considerati essi stessi un ulteriore aiuto, con la conseguenza che gli stessi possano essere oggetto di riversamento.

L’Agenzia delle Entrate, in merito alle modalità di calcolo degli interessi che risultano rimesse alle indicazioni contenute nel Regolamento (Ce) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 (successivamente modificato dalla Comunicazione 2008/C 14/02), conferma anzitutto che gli interessi c.d. da recupero risultano inclusi nella nozione di aiuti unionale, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Ai fini della determinazione degli interessi da recupero, nell’ipotesi di allocazione degli aiuti dal massimale di 800.000 a quello di 1.800.000 previsto per gli aiuti della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di stato covid, ad avviso dell’Agenzia si deve tener conto del tempo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale).

Con riferimento agli aiuti di cui alla Sezione 3.12, l’Agenzia afferma inoltre che gli interessi da recupero devono essere calcolati:

  • per gli aiuti fruiti prima dell’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino alla data di entrata in vigore della medesima sezione 3.12, se non risulta superato il massimale dei 3.000.000;
  • per gli aiuti fruiti dopo l’entrata in vigore della Sezione 3.12, per il periodo che va dalla fruizione/messa a disposizione dell’aiuto fino al 28 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del nuovo massimale di 10.000.000).
(MF/ms)



Autovetture ad esclusivo utilizzo aziendale: chiarimenti sul trattamento fiscale

Con la “Risposta 7 novembre 2022, n. 553/E”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di deducibilità fiscale dei costi afferenti alle autovetture ad uso esclusivo aziendale. 

In concreto, una società che utilizza vetture per scopi aziendali, dotate di particolari attrezzature senza le quali non potrebbe esercitare la propria attività, può dedurre integralmente le spese sostenute per tali mezzi (Risposta Agenzia delle Entrate 7 novembre 2022, n. 553/E).
 

In allegato, in sintesi,  la posizione del Fisco e della Giurisprudenza sulle autovetture a utilizzo esclusivo aziendale.
(MF/ms)



Imu 2022: in scadenza la seconda rata

Il 16 dicembre 2022 scade il termine per il versamento della seconda rata Imu per l’anno d’imposta 2022.
 
Il presupposto dell’Imu è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 16 giugno 2022 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2022.
 
Il versamento dell’Imu può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
Alle regole ordinarie, nel 2022 si sono aggiunti due nuovi casi di esenzione IMU:
  1. l’esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché non viene modificata la destinazione e a condizione che non siano locati (beni merce);
  2. l’esenzione a carico di entrambi i coniugi che per motivi di lavoro risiedono in abitazioni diverse, sia situate nello stesso Comune che in Comuni diversi.
 
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
 
La dichiarazione IMU

Entro il 31 dicembre 2022 dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2021, la dichiarazione IMU 2022 (la scadenza dovrebbe slittare al 2 gennaio 2023, in quanto il 31 dicembre cade di sabato).

Con il D.Dir. 29 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2022, n. 184, è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione, insieme alle istruzioni per la compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

L’art. 35, comma 4, del Dl 21 giugno 2022, n. 73, cosiddetto “Semplificazioni”, ha spostato dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine per l’invio della dichiarazione IMU relativa al 2021.

Sono valide le dichiarazioni già presentate per l’anno 2021 utilizzando il precedente modello dichiarativo, purché i dati dichiarati non differiscano da quelli richiesti con il nuovo modello dichiarativo.

Anche nel nuovo modello di dichiarazione, in merito all’obbligo di presentazione è stabilito che la dichiarazione:

  • va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
  • ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
 
Le nuove esenzioni IMU

A partire dall’anno 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (c.d. “immobili merce”), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti.

Per tali ipotesi vi è l’obbligo di presentare, per il 2022, la dichiarazione sia in caso di acquisto sia di perdita della qualifica di immobile merce.
 
Si segnala inoltre che, a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13 ottobre 2022, per la qualifica dell’immobile quale abitazione principale ai fini IMU:

  • viene richiesto esclusivamente che il possessore vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non rileva quindi la residenza anagrafica e la dimora abituale dei componenti del nucleo familiare.
Pertanto, due coniugi possessori di immobili diversi, se situati nel medesimo Comune o in Comuni differenti, nei quali stabiliscono la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale.

Al fine della sussistenza del requisito della dimora abituale, precisa la Corte Costituzionale, i Comuni potranno fare le opportune verifiche accedendo ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili.

È consigliato anche in questo caso presentare la dichiarazione IMU con riferimento all’immobile esente.

(MF/ms)
 
 




Lettere di intento per il 2023

I soggetti in possesso della qualifica di esportatori abituali, al fine di effettuare acquisti o importazioni senza l’applicazione dell’Iva, sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento dovrà quindi essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

La compilazione della dichiarazione d’intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile.

In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento (es. 2023) e, come detto, l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’Iva. 

È ammessa l’indicazione di un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso quel fornitore o all’importazione (cfr. risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori per un importo complessivo superiore al plafond disponibile.

Infatti, secondo l’Amministrazione finanziaria, le lettere d’intento sono accettate anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile poiché lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato (cfr. risposte Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Dovrebbe, comunque, essere possibile rettificare in diminuzione, senza particolari formalità, l’importo del plafond indicato nella lettera di intento, trattandosi di una facoltà dell’esportatore abituale quella di acquistare in regime di non imponibilità Iva.

Le medesime argomentazioni possono considerarsi valevoli nel caso di una successiva revoca della dichiarazione d’intento già trasmessa per via telematica (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 41/2005, § 5.3; circ. Assonime nn. 5/2017 e 20/2018).

È necessario, tuttavia, dare pronta notizia al fornitore dell’intenzione di ridurre l’ammontare della dichiarazione d’intento o di revocarla, possibilmente avvalendosi di mezzi che consentano all’esportatore abituale di provare l’esistenza e la data in cui è avvenuta la comunicazione (es. email o PEC), al fine di prevenire contestazioni in merito al mancato addebito dell’Iva.

Nel caso, invece, l’esportatore abituale intenda acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento, è necessario produrne una nuova ove indicare l’ulteriore ammontare sino al quale si intende acquistare dal fornitore senza versamento dell’imposta (cfr. interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Per i fornitori obbligo di utilizzare il formato XML

A decorrere dal 1° gennaio 2022, per emettere la fattura elettronica nei confronti degli esportatori abituali ex art. 8 comma 1 lett. c) del Dpr 633/72, i fornitori devono utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria da trasmettere al Sistema di Interscambio.

Come previsto dal provv. Agenzia delle Entrate n. 293390/2021, la fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 “Natura”, il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”.

In merito al blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, per ogni lettera d’intento, occorre indicare:

  • la dicitura “INTENTO”, nel campo 2.2.1.16.1;
  • il protocollo di ricezione della lettera d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-“ oppure dal segno “/“, nel campo 2.2.1.16.2;
  • la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, nel campo 2.2.1.16.4.
(MF/ms)



Fatture di fine 2022: attenzione alla detrazione IVA

Come noto, l’art. 2, Dl. n. 50/2017, in merito alle fatture di acquisto e bollette doganali emesse a decorrere 1° gennaio 2017, ha previsto una sensibile riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

La “novità” legislativa impone (si veda l’art. 19 del Dpr. n. 633/1972), infatti, la detraibilità delle fatture ricevute al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno.

Risulta, poi, possibile procedere alla detrazione Iva (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (sia analogiche che elettroniche) ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, tenendo comunque presente che tale possibilità torna applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del Dpr n. 633/1972. Quindi, tale principio non si applica per le fatture a cavallo d’anno.
 

Premessa
Allo scopo di garantire la neutralità dell’Iva per gli operatori economici, è riconosciuto il diritto di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e le importazioni dall’imposta dovuta in relazione alle operazioni attive effettuate nel medesimo periodo (liquidazione periodica) ai sensi dell’art. 19 del Dpr n. 633/1972.

Al riguardo risulta opportuno ricordare che l’art. 2, Dl n. 50/2017 (c.d. Manovra correttiva), in vigore dal 24 aprile 2017, ha imposto una riduzione dell’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’Iva assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Ne discende che la detraibilità dell’Iva delle fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017 può avvenire al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di esigibilità dell’imposta e con riferimento al medesimo anno.

Il citato Decreto Legge è intervenuto, altresì, sull’art. 25, comma 1, del Dpr n. 633/1972, relativo ai termini di annotazione sui registri Iva delle fatture di acquisto, stabilendo che le fatture di acquisto (e le bollette doganali di importazione) debbano essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Detrazione IVA: le regole generali
Come scritto in precedenza, l’art. 2 della Manovra correttiva, modificando gli artt. 19 e 25 del Dpr n. 633/1972, ha posto dei limiti temporali per il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti, documentati da fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017, prevedendo che lo stesso possa essere esercitato fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta.

Va da sé che il “nuovo” termine, soprattutto considerando che a regime la dichiarazione annuale va presentata entro il 30 aprile successivo all’anno di riferimento, riduce sensibilmente l’arco temporale entro cui può essere fatta valere la detrazione dell’IVA assolta sull’acquisto di beni e servizi.

Tale limitazione del periodo entro cui esercitare il diritto alla detrazione del tributo potrebbe costare molto cara alle imprese e ai professionisti. In molti casi gli operatori potrebbero rimanere incisi dal tributo e l’imposta sul valore aggiunto trasformarsi in un costo non neutrale.

 

Disposizioni da prendere a riferimento per fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017
 
Formulazione dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 Ai sensi del riformulato art. 19 del Dpr n. 633/1972, dal 24 aprile 2017, il diritto alla detrazione dell’IVA, per le fatture ovvero bollette doganali emesse a decorrere dal 1° gennaio 2017, relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Formulazione dell’art. 25 del
D.P.R. n. 633/1972
Con la modifica dell’art. 25 del Dpr n. 633/1972 viene, ora, stabilito, per i documenti emessi dal 1° gennaio 2017, che le fatture IVA di acquisto (ovvero bollette doganali) devono essere annotate nel registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Al fine di evitare che il cessionario/committente subisca il pregiudizio finanziario derivante dall’allungamento dei tempi di emissione della fattura elettronica, l’art. 14 del Dl n. 119/2018 ha apportato importanti semplificazioni in tema di detraibilità dell’IVA. In particolare, è stato previsto che entro il giorno 16 di ciascun mese (ovvero lo stesso termine per l’autoliquidazione IVA) potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA relativa ai documenti di acquisto che sono ricevuti e annotati entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Tale regola, però, non si applica alle fatture “a cavallo d’anno”.
Ciò premesso l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E/2018, in tema di “nuova” detrazione IVA per le fatture ovvero bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2018, ha chiarito che, a norma dell’art. 25 del Dpr n. 633/1972, è possibile annotare una fattura sul libro acquisti dalla data di ricezione della stessa, ed entro il termine per la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui la fattura stessa è stata ricevuta, con la conseguenza che, ad esempio, se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2022:
  • è stata ricevuta ed annotata nel 2022, tale fattura concorre secondo le modalità ordinarie alla relativa liquidazione di periodo, ed alla dichiarazione IVA annuale (si tratta delle consuete modalità di contabilizzazione ed esposizione nei dichiarativi);
  • è stata altrettanto ricevuta nel 2022, ma non è stata annotata in tale anno, per poter far valere la detrazione della relativa imposta, la suddetta fattura dovrà essere annotata sul registro acquisti entro il termine per la dichiarazione IVA, ovvero il 30 aprile 2023. Non solo, l’annotazione dovrà avvenire utilizzando un sezionale, o comunque una metodologia atta a rendere la fattura stessa riconoscibile da quelle “correnti” del 2023.
Questo perché l’IVA relativa a tale fattura seguirà un percorso particolare: non dovrà essere considerata nella liquidazione del periodo 2023 nella quale viene annotata, e dovrà invece essere ricompresa nel quadro VF (quadro acquisti) della Dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022).

Infatti, è con l’inserimento nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2022 che sarà concretamente esercitato il diritto alla detrazione.

Inoltre, sempre la circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che vi può essere anche un’ulteriore strada da seguire al fine della detrazione IVA e nel dettaglio: se la fattura la cui imposta è divenuta esigibile nel 2022 è stata ricevuta nel 2023, la stessa seguirà le tempistiche di annotazione delle fatture datate 2022.

Pertanto, potrà essere registrata entro il termine della dichiarazione IVA relativa al 2022 (ovvero 30 aprile 2023).

L’IVA relativa andrà a confluire nella liquidazione del periodo 2022 nella quale è avvenuta la registrazione, e nella dichiarazione IVA 2023 riferimento 2022, secondo le regole descritte in precedenza. Va da sé che:

  • se l’annotazione avviene entro il 31 dicembre 2022 seguirà la strada ordinaria,
  • se invece l’annotazione avverrà tra il 1° gennaio 2023 ed il 30 aprile 2023 dovrà essere annotata nell’apposito sezionale delle fatture che vanno a confluire nella dichiarazione IVA dell’anno precedente.
Tenendo comunque presente che la detraibilità dell’IVA dovrà seguire comunque le condizioni previste nell’anno in cui si è verificata l’esigibilità.

La circolare ha precisato, inoltre, che il soggetto passivo cessionario/committente che non abbia esercitato il diritto alla detrazione nei termini indicati, può recuperare l’IVA presentando una dichiarazione integrativa a favore, ai sensi dell’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (fatta salva l’applicabilità delle sanzioni). Il cessionario/committente è comunque tenuto a regolarizzare la fattura.
 

Fatture a cavallo d’anno: le possibili ricadute ai fini della detrazione IVA
 
Come scritto in precedenza, dal 24 ottobre 2018 (a seguito dell’art. 14 del D.L. n. 119/2018) è possibile procedere alla detrazione IVA (sempre che ne ricorrano i presupposti) di tutte le fatture (analogiche ed elettroniche) ricevute e annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

La disposizione è applicabile esclusivamente per le fatture ricevute nello stesso anno in cui l’operazione si considera effettuata ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e non per quelle a cavallo d’anno.

Ciò premesso, per le fatture di fin anno (o a cavallo d’anno) risulta necessario individuare la data di ricezione della fattura. Sul punto si ricorda che:

  • fattura elettronica: la data di ricevimento è certificata dall’esito di ricezione SdI;
  • fattura cartacea: minimi, forfettari, ecc. (è sufficiente provare la ricezione del documento tramite la “corretta tenuta dalla contabilità” – si veda circolare n. 1/E/2018).
In base a quanto sopra di seguito si riportano le possibili ricadute operative
 
Fattura del fornitore: data di emissione Data di ricezione della fattura da parte del cliente Registrazione ai fini IVA Limite temporale per la detrazione IVA
Dicembre 2022 Dicembre 2022 (da registrare entro il 30 aprile 2023 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2023 – anno d’imposta 2022) Entro dicembre 2022 Liquidazione IVA di dicembre 2022 (16 gennaio 2023)
Gennaio-aprile 2023 Nella dichiarazione IVA 2023 (anno d’imposta 2022) e annotazione separata nel registro IVA acquisti
Da maggio 2023 (fattura registrata oltre il 30 aprile 2023) Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore
2023 (da registrare entro il 30 aprile 2024 – termine ultimo di presentazione della Dichiarazione IVA 2024 – anno d’imposta 2023) Gennaio-dicembre 2023 Nella liquidazione IVA del periodo 2023
Da gennaio 2024 ad aprile 2024 Nella dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023) e annotazione separata nel registro IVA acquisti
Da maggio 2024 (fattura registrata oltre il termine del 30 aprile 2024) Non è possibile procedere alla detrazione IVA. Risulta comunque possibile presentare dichiarazione integrativa a favore

 

(MF/ms)




Credito imposta energia e gas prorogato a dicembre 2022

L’art. 1 del Dl 176/2022, c.d. Dl “Aiuti-quater”, prevede l’estensione anche al mese di dicembre 2022 dei crediti d’imposta energia e gas riconosciuti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dall’art. 1 del Dl 144/2022 (c.d. “Aiuti-ter”), disponendo altresì la proroga al 30 giugno 2023 del termine per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al III e IV trimestre 2022.

 

La nuova disposizione prevede anzitutto che i crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell’art. 1 del Dl 144/2022, siano riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Vengono quindi riconosciuti:

  • alle imprese energivore, un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
  • alle imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata anche nel mese di dicembre 2022;
  • alle imprese gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022;
  • alle imprese non gasivore, un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato anche nel mese di dicembre 2022.
Con riguardo al credito d’imposta per le imprese energivore previsto dal secondo periodo dell’art. 1 comma 1 del Dl 144/2022, lo stesso è riconosciuto, alle medesime condizioni previste dal terzo periodo del comma 1, anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

 

La nuova disposizione stabilisce altresì che tutti i suddetti crediti d’imposta, sia quelli relativi al terzo trimestre 2022 (art. 6 del Dl 115/2022) che quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre (previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4 del Dl 144/2022) nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022 (ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del Dl 176/2022), sono utilizzabili, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs. 241/97, entro la data del 30 giugno 2023.

Viene quindi prorogata al 30 giugno 2023 la data in precedenza fissata al 31 marzo 2023 per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi non solo ai mesi di ottobre e novembre 2022, ma anche per quelli relativi al terzo trimestre 2022.

Resta ferma l’inapplicabilità dei limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all’art. 34 della L. n. 388/2000 e l’irrilevanza fiscale di tali crediti.

Il Dl 176/2022 prevede altresì che i crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022, ai mesi di ottobre e novembre 2022, nonché quelli maturati per il mese di dicembre 2022, siano cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”, ferme restando le regole già individuate con riferimento ai precedenti crediti.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Viene inoltre previsto che per i crediti relativi al mese di dicembre 2022 restano fermi, per quanto compatibili, le altre disposizioni previste dall’art. 1 del Dl 144/2022.

Comunicazione all’Agenzia entro il 16 marzo 2023

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.

Viene quindi, di fatto, prorogato al 16 marzo 2023 il termine precedentemente previsto al 16 febbraio 2023 dal Dl “Aiuti-ter” per tale comunicazione con riferimento ai crediti per il terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione di tale comunicazione saranno definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
 
Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia l’art.3 c.1 del Dl 176/22 prevede la facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo ,per la componente energetica di elettricità e gas naturale ,per i consumi compresi dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, con una dilazione da un minimo di 12 ad un massimo di 36 mesi.

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta.

(RP)




Mab premiata alla “Festa delle imprese”

La Provincia del 24 novembre 2022, la nostra associata Mab premiata dal quotidiano La Provincia per i risultati ottenuti.




Etichettatura ambientale imballaggi: pubblicazione linee guida definitive

Pubblicato a novembre 2022 il DM n.360 del 28 settembre 2022 che contiene le ampiamente discusse Linee Guida in tema di etichettatura ambientale degli imballaggi. Sul sito del Ministero si trova il testo del decreto. Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219 comma 5 del Dlgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

I destinatari del decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi. Le informazioni obbligatorie […] devono essere rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
Le linee guida, rintracciabili sul sito del Conai, corrispondono a quelle messe a punto nei mesi scorsi dal gruppo tecnico Conai e già implementate da molte imprese del settore.

(SN/am)




Rifiuti di costruzione e demolizione: in vigore il decreto “EOW”

E’ entrato in vigore il 4 di novembre 2022 il decreto con la nuova disciplina sulla qualifica di rifiuto inerte da attività di costruzione e demolizione. Il decreto disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto EOW “End Of Waste” dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Le imprese sono tenute ad adeguarsi entro 180 giorni, ovvero entro maggio 2023.

Con questo decreto, n.152 del 27 settembre 2022, il Mite, Ministero della Transizione Ecologica, mette in campo un primo importante intervento per lo sviluppo circolare del settore delle costruzioni, in linea con gli obiettivi strategici previsti dal Piano europeo d’azione e dalla strategia nazionale approvata in ambito PNRR.

Tuttavia, con il supporto di ISPRA ed ISS, il Ministero sta già valutando eventuali aggiustamenti al provvedimento, che fissa dei limiti da più parti contestati, prima che siano trascorsi i 180 giorni.

Il decreto che si allega è anche consultabile online in Gazzetta Ufficiale.

(SN/am)