Chiarimenti sul differimento del pagamento della seconda rata degli acconti d’imposta
Come ribadito dal documento di prassi, tale requisito implica che, per fruire del differimento, i contribuenti, nel 2022, devono aver svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Ciò premesso, quale precisazione di maggior rilievo, l’Amministrazione finanziaria conferma che sono esclusi dal beneficio i seguenti contribuenti:
- le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
- le persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000 euro;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Attesa la loro natura individuale, possono invece beneficiare del differimento gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, rimangono invece esclusi i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Tale impostazione appare coerente con quella adottata, in relazione ai medesimi soggetti, con riferimento:
- all’esclusione da IRAP dal 2022 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2022, § 3);
- alla possibilità di fruire della c.d. “flat tax incrementale” (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2023, § 1.1).
In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000 euro, l’Agenzia osserva che occorre fare riferimento:
- ai compensi, per i lavoratori autonomi;
- ai ricavi “di cui all’articolo 57 del TUIR”, per gli imprenditori.
- sia i ricavi c.d. “tipici”, derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa oppure dalla vendita di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- sia i ricavi c.d. “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o spettanti in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l’altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni non costituenti immobilizzazioni finanziarie.
Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle attività esercitate.
Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2022 di reddito d’impresa, esercitano attività agricole o attività a esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.
Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto:
- sia delle operazioni certificate tramite fattura;
- sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
(MF/ms)