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Confapi Lombardia: indagine congiunturale I trimestre 2024

Il centro studi di Confapi Lombardia ha redatto il questionario con l‘indagine congiunturale relativa al primo trimestre del 2024.

 

Come sempre l’obiettivo è indagare la dinamica dei principali indicatori congiunturali per le attività delle nostre aziende associate, è un’indagine anonima e si può compilare anche da smartphone entro martedì 16 aprile
 

CLICCA QUI per compilare l’indagine. 

 




Unionmeccanica Lecco: Sabadini presidente con il nuovo Consiglio Direttivo

Nuovo triennio di lavoro per il Consiglio Direttivo di Unionmeccanica Lecco che sarà in carica dal 2024 al 2026. Il nuovo presidente lecchese dei metalmeccanici di Confapi è Luigi Sabadini, già al vertice della categoria nazionale. Un presidente nazionale per la territoriale lecchese che rappresenta circa 300 aziende che applicano il contratto nazionale di lavoro della piccola e media industria metalmeccanica ed è la seconda per rappresentanza a livello nazionale.
Gli altri componenti del nuovo Consiglio Direttivo di Unionmeccanica Lecco sono Andrea Amadei (Berger Italia S.r.l.), Giuseppe Bertelè (I.M.A. Industria Meccanica di Arosio S.p.a.), Luigi Castagna (HUBO Automotion S.r.l.), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio S.p.a.), Gianluca Lepratti (Inac S.p.a.) e Luigi Rosa (R4 Automazioni S.r.l.).

Ringrazio i consiglieri per la nomina e soprattutto la fiducia – commenta Luigi Sabadini –, questo Consiglio sarà espressione non solo della categoria lecchese di Unionmeccanica ma anche di quella nazionale. Infatti, tutti i consiglieri avranno la delega al voto in Consiglio nazionale. Il primo importante impegno che dovremo affrontare a breve sarà la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro che scade a fine anno”.

Anna Masciadri 
Ufficio Stampa




Sicurezza chimica: piombo, diisocianati e interferenti endocrini

La recente Direttiva comunitaria UE 2024/869 ha introdotto modifiche alle precedenti direttive 2004/37/CE e 1998/24/CE, stabilendo nuovi limiti di esposizione per il piombo e i suoi derivati inorganici e per i diisocianati.

Il piombo, con i suoi derivati inorganici, noto per i suoi effetti negativi sulla fertilità e sullo sviluppo fetale, è classificato come un tossico per la riproduzione di categoria 1A, secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Per i diisocianati, già noti per causare problemi respiratori e cutanei, inclusi asma professionale e sensibilizzazione cutanea, è stato fissato il valore limite.
Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a incorporare queste nuove direttive nella legislazione nazionale entro il 9 aprile 2026. Inoltre, entro la stessa data, la Commissione esaminerà l’impatto degli interferenti endocrini sul posto di lavoro, per determinare la necessità di estendere la direttiva 2004/37/CE a queste sostanze.

I prossimi due anni sono dunque utili alle imprese per valutare la necessità di introdurre specifiche modifiche impiantistiche per garantire il rispetto ai limiti.
Si ricorda che le norme per la gestione corretta della chimica in azienda sono sulla piattaforma ECHA.

Le imprese che impiegano questi agenti chimici devono proseguire nella gestione conforme alle norme sempre più restrittive.
Per eventuale supporto specializzato in questa materia, scrivete a Confapi: silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Sicurezza chimica: piombo, diisocianati e interferenti endocrini

La recente Direttiva comunitaria UE 2024/869 ha introdotto modifiche alle precedenti direttive 2004/37/CE e 1998/24/CE, stabilendo nuovi limiti di esposizione per il piombo e i suoi derivati inorganici e per i diisocianati.

Il piombo, con i suoi derivati inorganici, noto per i suoi effetti negativi sulla fertilità e sullo sviluppo fetale, è classificato come un tossico per la riproduzione di categoria 1A, secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Per i diisocianati, già noti per causare problemi respiratori e cutanei, inclusi asma professionale e sensibilizzazione cutanea, è stato fissato il valore limite.
Gli Stati membri dell’UE sono tenuti a incorporare queste nuove direttive nella legislazione nazionale entro il 9 aprile 2026. Inoltre, entro la stessa data, la Commissione esaminerà l’impatto degli interferenti endocrini sul posto di lavoro, per determinare la necessità di estendere la direttiva 2004/37/CE a queste sostanze.

I prossimi due anni sono dunque utili alle imprese per valutare la necessità di introdurre specifiche modifiche impiantistiche per garantire il rispetto ai limiti.
Si ricorda che le norme per la gestione corretta della chimica in azienda sono sulla piattaforma ECHA.

Le imprese che impiegano questi agenti chimici devono proseguire nella gestione conforme alle norme sempre più restrittive.
Per eventuale supporto specializzato in questa materia, scrivete a Confapi: silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




“La mia salute, il mio diritto”: Giornata Mondiale della Salute

La Giornata Mondiale della Salute, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha scelto come tema di quest’anno “My health, my right” per celebrare la salute come diritto umano fondamentale.
Sulla pagina web del WTO è descritto il tema.

Per l’occasione, il 7 aprile scorso, è stato organizzato l’evento “Realizing the right to health in a world in turmoil” (Realizzare il diritto alla salute in un mondo in tumulto) in cui il Direttore generale dell’OMS e l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dialogheranno su quali azioni intraprendere a livello globale, nazionale e locale per realizzare il diritto alla salute per tutti, soprattutto a fronte delle gravi emergenze attuali.

I prossimi eventi in programma organizzati da ATS Brianza che possono interessare le aziende: 

(SN/am)




Bilancio di SRL non depositabile senza la nomina dell’organo di controllo

Bilanci non presentabili al Registro delle imprese per le srl che, avendo superato i parametri di cui all’art. 2477 c.c., abbiano omesso di nominare un organo di controllo o un revisore.

È questa la posizione del Conservatore del Registro delle imprese di Firenze che emerge dalla comunicazione dello stesso a tutte le società non compliant.

L’art. 379 del Codice della crisi – ricorda nelle sue comunicazioni alle società il Registro delle imprese toscano – ha modificato l’art. 2477 c.c. che, nella sua attuale formulazione, ai commi 2 e 3, prevede la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore qualora la società, alternativamente:

  • risulti tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • abbia superato per 2 esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale, 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio, 20 unità (ULA).
Interessante al riguardo è anche il riferimento, in merito ai dipendenti, del criterio Unità Lavoro/Anno.

Pertanto, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio relativo all’esercizio 2022 l’assemblea, verificato il superamento di uno dei limiti indicati al secondo comma dell’art. 2477 c.c. (cioè i limiti parametrici su cui vigila il Registro delle imprese), avrebbe dovuto nominare l’organo di controllo o il revisore.

Il Registro evidenzia che la società deve provvedere alla nomina nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Decorso infruttuosamente il termine indicato, il Conservatore, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2477 c.c., si vedrà obbligato a segnalare al Tribunale competente l’omissione rilevata affinché quest’ultimo provveda alla nomina ivi prevista.

Nella comunicazione si rende inoltre noto che il bilancio (ci si riferisce evidentemente al bilancio 2023) “presentato in assenza di relazione dell’organo di controllo dovrà essere rifiutato”.

La comunicazione risulta molto diversa rispetto a quella di altri Conservatori dei Registri delle imprese.

Quella di Milano, ad esempio, forniva un termine non di trenta, ma di sessanta giorni e chiedeva al Tribunale di nominare un organo di controllo, non un revisore.

Soprattutto, a quanto ci risulta, è la prima volta che un Conservatore del Registro delle imprese evidenzia che, in caso di mancata nomina dell’organo di controllo (in effetti si dovrebbe far riferimento anche al revisore che, non essendo un organo, dovrebbe essere citato autonomamente), il bilancio non sia depositabile.

Dietro tale posizione, probabilmente, il Registro delle imprese toscano prende atto di una ormai sempre più consolidata giurisprudenza, secondo la quale la relazione del Collegio sindacale è considerata un elemento costitutivo essenziale e prodromico al processo di formazione del bilancio, la cui assenza o irregolarità, inficiandone la conformità rispetto al paradigma normativo, ne determina l’invalidità (cfr. Trib. Milano n. 4115/2019).

La giurisprudenza maggioritaria, anche a seguito della storica sentenza della Cassazione n. 11554/2008 (nel caso di specie si era di fronte a un collegio irregolarmente costituito), propende in questi casi per l’annullabilità, determinata da un vizio nella formazione del bilancio che non rispetterebbe i dettami degli artt. 2478-bis e 2429 c.c. (in tal senso Trib. Milano 8 maggio 2019, Trib. Milano n. 3432/2018, Trib. Milano n. 1474/2017 e Trib. Latina 23 marzo 2011), ma non manca qualche sentenza che, addirittura, in dette situazioni individua gli estremi della nullità (Trib. Milano n. 11595/2015).

Al di là della rilevante (e, ad avviso di chi scrive, condivisibile) posizione del Registro delle imprese toscano, si evidenziano due problemi, il primo di ordine pratico e il secondo di mancato coordinamento.

Il problema di ordine pratico è quello legato al fatto di come un sindaco revisore, o un revisore nominato nel mese di aprile o maggio 2024, possa redigere la propria relazione al bilancio 2023, non avendo ad esempio potuto provvedere ad alcun controllo del magazzino a fine anno e con ulteriori limitazioni a porre in essere le ordinarie procedure di revisione.

Sotto il secondo profilo, invece, emerge (ancora una volta), la disomogeneità nei comportamenti dei diversi conservatori dei Registri delle imprese italiane.

Forse sarebbe auspicabile, ad avviso di chi scrive, che il MIMIT (vigilante sui Registri delle imprese) con apposito provvedimento indirizzi in un’unica direzione i comportamenti dei vari Conservatori, in modo da equiparare anche le conseguenze per le diverse società, dislocate nelle diverse Province italiane che non rispettino le previsioni normative di cui all’art. 2477 c.c.

(MF/ms)




Misure dal Governo per razionalizzare l’imposta sulle successioni e donazioni

Il Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2024 ha approvato, in esame preliminare, il decreto delegato per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, richiesto dall’art. 10 della L. 111/2023.

Per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni, la bozza di schema circolata contiene, in primo luogo, molte norme di coordinamento, rese necessarie dall’esigenza di ridurre la frammentazione che attualmente affligge la materia, dato che le disposizioni che riguardano questa imposta sono suddivise tra il DLgs. 346/90 e il DL 262/20069 (art. 2 commi 47-53) che ha reintrodotto il tributo (soppresso nel 2003).

Per fare un esempio, vengono “riportate” nell’art. 7 del DLgs. 346/90 le aliquote e le franchigie dell’imposta, attualmente definite dall’art. 2 commi 47 e 48 del DL 262/2006, senza modificarle.

In larga parte, lo schema del decreto recepisce l’esito dei contrasti interpretativi (giurisprudenziali o di prassi) svoltisi nell’ultimo decennio, sul corretto coordinamento normativo tra vecchia (DLgs. 346/90) e nuova (DL 262/2006) normativa.

Viene recepita l’evoluzione interpretativa in tema di coacervo:

  • dall’art. 8 del DLgs. 346/90, viene definitivamente soppresso il comma 4, che lo prevedeva per l’imposta sulle successioni;
  • nell’art. 57 del DLgs. 346/90, viene precisato che, nell’imposta sulle donazioni, esso va operato solo ai fini della valutazione dell’erosione delle franchigie.
Similmente, il trust verrebbe espressamente menzionato tra le fonti di trasferimenti che vanno assoggettati all’imposta (mentre finora lo si era fatto rientrare grazie all’assimilazione ai vincoli di destinazione).

Per il trust vengono esplicitati i criteri di territorialità ancorandoli alla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale, cosicché:

  • se il disponente è residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari;
  • se il disponente non è residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.
Sarebbe, poi, recepita la lunga evoluzione giurisprudenziale che ha portato ad affermare l’imponibilità solo del trasferimento finale a favore dei beneficiari del trust, calcolando le aliquote e le franchigie in base al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

Qui, però, troviamo una novità: si prevede la possibilità, per il contribuente, di derogare al principio di tassazione differita, optando per la tassazione anticipata. In breve, il disponente del trust (o, in caso di trust testamentario, il trustee) può optare per la corresponsione dell’imposta “anticipata”, al momento del conferimento dei beni nel trust (ovvero dell’apertura della successione), determinando la base imponibile, le franchigie e le aliquote applicabili con riferimento al momento del conferimento stesso (ovvero dell’apertura della successione) e se, al momento del conferimento, i beneficiari non sono individuati – precisa la disposizione – si applica l’aliquota più elevata, senza franchigie. In queste ipotesi, i trasferimenti finali ai beneficiari non sconteranno imposta, ma non si darà in ogni caso luogo a rimborsi.

La bozza dello schema di decreto prevede che le norme in tema di trust trovino applicazione anche ai trust già istituiti al momento dell’entrata in vigore del decreto (ma un decreto attuativo dovrà definire le modalità).

Interessanti sono, poi, le modifiche all’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento di aziende o partecipazioni a coniuge e discendenti (art. 3 comma 4-ter del DLgs. 346/90). In primo luogo, forse sotto lo stimolo della recente risposta a interpello n. 72/2024, nella quale è stata esclusa l’applicabilità dell’esenzione per un trasferimento di quote a soggetti che già detenevano, in comproprietà, il controllo della società (si veda “Donazione di quote non esente se il beneficiario ha già il controllo e lo rafforza” del 19 marzo 2024), lo schema di decreto prevede che, per il trasferimento di quote in società di capitali, l’esenzione spetti anche quando il beneficiario integra un controllo già esistente.

Inoltre, viene declinata con maggior precisione la condizione del quinquennio che, attualmente, è esplicitata solo per i beneficiari di quote di società di capitali, ai quali si richiede di mantenere il controllo sociale per almeno 5 anni. Il testo della bozza specifica che, per almeno un quinquennio:

  • i cessionari di aziende devono proseguirne l’attività;
  • i soci di società di persone devono detenere la titolarità del diritto.
Per le liberalità indirette, viene recepita la lettura adeguatrice dell’art. 56-bis comma 2 del DLgs. 346/90 fornita da prassi (circ. n. 30/2015, § 1.2) e giurisprudenza (Cass. nn. 27665/2020 e 28047/2020).
 

(MF/ms)




Consultazione fatture elettroniche: non è più necessaria l’adesione al servizio

L’art. 4-quinquies del D.L. n. 145/2023 , c.d. decreto Anticipi, intervenendo sul comma 3, quarto periodo, dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, ha eliminato la previsione di un’espressa adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Dunque, anche per i consumatori finali non è più necessaria un’espressa adesione al servizio dell’Agenzia delle Entrate.

A livello operativo, al di là di quanto prevedeva la norma che faceva riferimento ai consumatori finali, anche i soggetti passivi IVA per sfruttare appieno il servizio avrebbero dovuto esprimere espressa adesione, salvo quanto previsto per il c.d. “periodo transitorio”. 

Per effetto della modifica normativa in parola, tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, possono avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. Dunque, come detto, non sarà più necessaria un’espressa adesione al servizio. 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, Prot. n. 105669/2024, ha recepito le novità a livello operativo, con effetti a partire dallo scorso 20 marzo

Come riportato nel provvedimento, stante comunque la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di memorizzare i file delle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 5-bis, del menzionato D.Lgs. n. 127 del 2015 (introdotto dall’art. 14 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con Legge 19 dicembre 2019, n. 157), con il nuovo provvedimento si dispone: 

  • la possibilità per tutti i contribuenti, siano essi operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi da persone fisiche, non titolari di partita IVA, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, 
  • senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio. 
Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Inoltre, anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “dati fattura” (ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei “dati fattura” non è delegabile, da parte del consumatore finale, ad un intermediario.
 

Periodo temporale memorizzazione dati
Dati fattura 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento
File fattura completo Fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio
Fatture disponibili  Anche se antecedenti all’adesione (per chi l’aveva espressa in precedenza)
 

(MF/ms)




Confapi Lecco Sondrio “75 anni insieme”: presentazione eventi

Ci si avvia a grandi passi verso il finale di celebrazioni per il 75esimo anniversario di fondazione di Confapi Lecco Sondrio. Aprile e maggio saranno i due mesi clou per il compleanno dell’associazione delle pmi di Lecco e Sondrio, nata il 14 febbraio 1949 per volontà di un piccolo gruppo di imprenditori locali.
Due gli eventi in programma: giovedì 18 aprile 2024, dalle ore 9.30 evento finale al teatro Cenacolo Francescano di Lecco dedicato alle scuole che hanno partecipato al concorso “La piccola impresa che vorrei” in cui verranno proclamate le tre classi vincitrici a cui verranno assegnati 3 mila, 2 mila e mille euro per l’acquisto di materiale scolastico. Ospite speciale della giornata l’esploratore e motivatore Alex Bellini che dialogherà con i ragazzi.
I numeri del progetto scuole: 22 classi partecipanti per un totale di 450 studenti e 22 imprenditori/tutor. “Abbiamo voluto celebrare questo anniversario con un progetto che guardasse al territorio, ma soprattutto al futuro coinvolgendo gli studenti che saranno i protagonisti di domani con un concorso innovativo in cui abbiamo cercato di capire cosa pensano proprio i giovani del futuro”, dichiara Enrico Vavassori, presidente di Confapi Lecco Sondrio.

 

Queste le classi che hanno aderito a “La piccola impresa che vorrei”:
Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco (3 e 4 AMF), CPIA Fabrizio De Andrè (Lecco, Oggiono, Cernusco Lombardone), IIS Greppi Monticello Brianza (4LES), IIS Bertacchi Lecco (3A LSU, 3B LSU, 3C LSU), Fondazione Mons. Giulio Parmigiani – Aldo Moro Valmadrera (3 e 4 Sala Bar, 3 e 4 Opa), Collegio Volta Lecco (2A e 2B secondaria di primo grado), I.S. Parini Lecco (3A e 3B), IIS Badoni Lecco (3A e 3C), ICA Stoppani Lecco (3B secondaria di primo grado), IC La Valletta Brianza (2A, 3A, 3B secondarie di primo grado).
Questi, invece, gli imprenditori coinvolti: Luigi Pescosolido (Rapitech), Alessandro Leidi (Vincit), Lucia Gianola (Trafilerie Malavedo), Guido Baggioli (Mab), Angelo Ferrario (Viti), Andrea Ottolina (Molino Anselmo Colombo), Paolo Bertoni (Trimat), Angelo Cortesi (Co.El), Giordano Bonomi e Riccardo Losa (Aludesign), Donatella Arlati (Gicar), Paolo Frizzi (Libraesva), Claudio Pigazzini (Sepam), Laura Silipigni (Tag), Raffaella Brioni (Domestik), Dino Gariboldi (Torneria Automatica Alfredo Colombo), Romana Appiani (Omf), Mauro Invernizzi e Anna Fumagalli (Imsa), Andrea Beri (Ita), Andrea Magni (VML), Andrea Ruggiero (OneAM), Marco Magni (Monteco), Matteo Ratti (Stf).

Giovedì 23 maggio 2024, invece, evento di gala dedicato agli associati Confapi Lecco Sondrio che si ritroveranno al Palataurus di Lecco per una cena con spettacolo dedicato ai 75 anni dell’associazione in cui sono previsti uno spettacolo teatrale, un video dedicato a “La piccola impresa che vorrei”, le premiazioni delle aziende associate e l’intervento finale di un personaggio del mondo dello spettacolo.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Camisa intervistato da Il Corriere della Sera

Il presidenza nazionale di Confapi Cristian Camisa intervistato da Il Corriere della Sera sull’edizione del 25 marzo scorso. 

Risorse umane – Il problema più complesso è quello legato alle risorse umane: diventa sempre più difficile per una Pmi trovare il candidato adatto a ciò che serve e si tratta, generalmente di operai specializzati. Non a caso dall’indagine emerge che il 62,61% delle piccole e medie industrie ha difficoltà a reperire figure professionali rispetto ai propri fabbisogni aziendali. Dallo studio emerge in particolare che le aziende hanno difficoltà a trovare operai specializzati (48,75%), tecnici (31,46%), manodopera in generale (2o%), informatici (9,17%) e figure apicali come manager o dirigenti (7,09%). «Si tratta di un fenomeno complesso da affrontare — spiega Cristian Camisa, presidente di Confapi — dopo il Covid è cambiato l’atteggiamento dei giovani nei confronti del lavoro: non sono più disponibili a cambiare la loro qualità della vita e mettono come requisito prioritario l’equilibrio tra vita privata e lavoro. L’inverno demografico del paese peggiora la situazione a cui sia aggiungono anche fenomeni come i neet (giovani che non studiano e non lavorano). Noi abbiamo pensato a una sorta di servizio civile, a carico dello Stato, che preveda l’esperienza lavorativa a tempo di giovani nelle Pmi. Altro intervento utile sulle risorse umane sarebbe quello di una detassazione degli straordinari come incentivo a una maggiore produttività». Il 42% delle piccole e medie industrie, negli ultimi sei mesi dello scorso anno, ha avuto dimissioni volontarie dai propri dipendenti. La percentuale più significativa di tale dato si ha nella soglia tra 1 a 3 lavoratori dove si sono avute dimissioni per l’88,24% dei casi. «Dobbiamo guardare i paesi che hanno abbondanza di manodopera e formare i profili professionali che servono alle nostre imprese — continua il presidente di Confapi — In tal senso Confapi partecipa alla cabina di regia del piano Mattei ed è impegnata in progetti che prevedono la possibilità di formare giovani africani in molti dei 23 paesi che hanno aderito al progetto. Le Pmi dovranno avere un ruolo di primo piano e più centrale nel nostro sistema: sono le imprese che rappresentano un modello di industria che ha sempre dato certezze al paese anche nei momenti più critici». Cauto ottimismo Dall’indagine emergono altri fattori positivi: primo fra tutti che per l’anno 2024 il 58,54% delle imprese ha intenzione di effettuare nuovi investimenti e il 74,73% dichiara che investirà di più rispetto a quanto fatto l’anno passato. Un segnale di fiducia ed ottimismo da parte delle imprese. Dallo studio risulta anche che il 40,43% delle imprese investirà sino al 10% in più rispetto al 2023, mentre il 18,05% dall’U% al 20%. Significativa, 16, 25%, anche la percentuale di imprese che effettuerà investimenti superiori al 20%. Tra gli ambiti di investimento preferiti dalle imprese campionate vi sono i mezzi di produzione 53,38%, i sistemi digitali 40,21%, il capitale umano 30,96%, la sostenibilità ambientale 29,54% e più di un quarto delle imprese intende anche investire in attività di ricerca e sviluppo. Particolarmente significativa anche la quota parte di imprese che investirà in materia di salute e sicurezza 18,15%. Anche la questione energetica ha una rilevanza determinante per il futuro delle imprese: qualora non si riuscisse a pervenire all’autonomia energetica implementando forme di energia alternativa, bisognerebbe investire anche nell’energia nucleare pulita. Ne è convinto il 74,72% del campione di imprese di Confapi.


L’indagine di Confapi sulle piccole e medie imprese italiane è come il carotaggio sui ghiacciai: serve a capire le cause di ciò che è successo e prevede con una certa affidabilità gli scenari futuri. Analizzando il secondo semestre 2023 emerge che quasi il 40% delle piccole e medie industrie italiane ha registrato un incremento della produzione. È una delle evidenze più lampanti dell’indagine realizzata dall’Ufficio Studi di Confapi. Nel dettaglio: il 27,17% ha registrato aumenti dall’1% al 10%; il 7,39% dall’11% al 20%; il 14,35% un aumento di produzione di oltre il 20%. A trainare l’economia è sicuramente il mercato interno. Il 39,07% dichiara di aver incrementato il proprio fatturato proprio all’interno dei confini nazionali e di questi, il 25,17%, dichiara di aver registrato un incremento dei volumi di affari sino al 10%. Solo il 12,65% ha incrementato la quota di fatturato totale grazie al commercio estero all’interno dell’Unione Europea mentre il 10,93% grazie a quello extra Ue.