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Intrastat, invio dati entro il 27 ottobre 2025

Il prossimo 27 ottobre (il 25 cade di sabato) scade il termine ultimo per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al mese di settembre 2025.

Con la Determinazione 23 dicembre 2021, n. 493869/RU dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state introdotte dal 1° gennaio 2022 alcune modifiche operative e di compilazione dei modelli Intrastat:

  • eliminazione dei modelli trimestrali Intra-2bis e Intra-2quater;
  • introduzione del nuovo modello Intra-1sexies, dedicato alle cessioni intracomunitarie in regime di “call-off stock” (deposito presso cliente estero, con proprietà trasferita al momento dell’effettivo prelievo);
  • nel modello Intra-1bis, i soggetti che nell’anno precedente o, in caso di inizio attività, presumono di superare nell’anno il valore di 20 milioni di euro di spedizioni o di arrivi, devono inserire anche i dati dettagliati sulla natura della transazione, a due cifre (colonne A e B);
  • dal 1° ottobre 2021, inoltre, è stato abolito l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat per gli scambi di beni con San Marino.
Modalità e tempistiche di invio – Gli elenchi Intrastat devono essere inviati esclusivamente per via telematica, utilizzando il software Intr@Web o tramite l’Agenzia delle Entrate. La cadenza di presentazione è mensile. Il termine per la presentazione è fissato al mese successivo al periodo di riferimento.

Invio e periodicità in base alle operazioni:
 

Tipologia di operazioni Modello Frequenza Mensile Trimestrale
Cessioni di beni INTRA-1bis Mensile Ammontare trimestrale delle cessioni di beni > 50.000 euro (fino a 100.000 euro dati statistici non obbligatori) ≤ 50.000 euro
Cessioni di beni (call-off stock) INTRA-1sexies Mensile Obbligatorio in caso di utilizzo del regime call-off stock Non applicabile
Prestazioni di servizi rese INTRA-1quater Mensile Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi rese > 50.000 euro ≤ 50.000 euro
Acquisti di beni INTRA-2bis Mensile Ammontare trimestrale degli acquisti di beni > 350.000 euro (ai soli fini statistici) Non dovuto
Prestazioni di servizi ricevute INTRA-2quater Mensile Ammontare trimestrale delle prestazioni di servizi ricevute > 100.000 euro (ai soli fini statistici) Non dovuto
La verifica in ordine al loro superamento delle soglie andrà fatta distintamente per ogni categoria di operazioni. Il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Operazioni oggetto di dichiarazione:
  • cessioni e acquisti intracomunitari di beni;
  • prestazioni di servizi rese o ricevute nei confronti di soggetti passivi UE.
Sono escluse le operazioni con San Marino (dall’ottobre 2021).
Sanzioni per la mancata o irregolare presentazione – L’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997 prevede sanzioni in caso di:
  • omissione di invio dell’elenco;
  • compilazione incompleta, inesatta o irregolare.
La sanzione amministrativa varia da 500 a 1.000 euro per ogni elenco omesso o irregolare. Se il contribuente, entro 30 giorni dall’invito dell’Ufficio, provvede a regolarizzare la propria posizione, la sanzione viene dimezzata. Non è prevista sanzione nel caso di correzione spontanea degli errori o omissioni. Nel modello F24, per il versamento della sanzione, si usa il codice tributo “8911”.

Scadenze 2025:
 

SOGGETTI CON PERIODICITÀ MENSILE
Periodo Scadenza presentazione
Gennaio 25.02.2025
Febbraio 25.03.2025
Marzo 28.04.2025
Aprile 26.05.2025
Maggio 25.06.2025
Giugno 25.07.2025
Luglio 25.08.2025
Agosto 25.09.2025
Settembre 27.10.2025
Ottobre 25.11.2025
Novembre 29.12.2025
Dicembre 26.01.2026
 
(MF/am)



Transizione 5.0 con limite di 10 mila euro per le spese di certificazione energetica

Nell’ambito del credito d’imposta transizione 5.0, l’agevolazione viene riconosciuta anche per le spese, sostenute dalle PMI, per le certificazioni “tecniche” relative al risparmio energetico.
L’art. 38 comma 12 del DL 19/2024 stabilisce, nello specifico, che “per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7” (vale a dire il limite massimo di spese agevolate).

In assenza di particolari indicazioni, sono stati sollevati alcuni dubbi in ordine alla determinazione del citato limite di 10.000 euro; in particolare, se tale limite sia da intendersi riferito alla singola impresa o al progetto di investimento.
L’art. 10 comma 2 del DM 24 luglio 2024, recante le disposizioni attuative, ha previsto che “fermo restando il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’art. 4, comma 5, il beneficio è aumentato di: a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione (…)”. Quest’ultima disposizione viene espressamente riportata anche sul sito del GSE, nella specifica sezione relativa al calcolo dell’agevolazione (https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0/il-calcolo-del-credito-d-imposta).

Nell’ambito della guida GSE per l’utilizzo del portale relativo alla presentazione delle comunicazioni obbligatorie, aggiornata, da ultimo, al 7 agosto 2025, in relazione alle “altre spese” viene precisato che “il sistema consente il passaggio allo step successivo a seguito dei seguenti controlli”: “le spese totali di certificazione risparmio energetico per il 2024 e 2025 non superano l’importo di 10.000 euro”.
Tanto premesso, si rileva che la citata disposizione di cui all’art. 10 comma 2 del DM 24 luglio 2024 si riferisce a un “importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI”, facendo quindi riferimento alle spese sostenute dalla PMI come soggetto beneficiario.
Pare inoltre utile rilevare che la medesima disposizione richiede che venga comunque rispettato il limite massimo complessivo di spese agevolabili di cui all’art. 4 comma 5 del DM 24 luglio 2024. La richiamata norma stabilisce che – fermo restando che sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario e che i progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione – gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione (indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo).
Il limite massimo complessivo di costi pari a 50 milioni di euro, nel quale rientrerebbe anche l’ammontare delle spese agevolabili sostenute per le certificazioni energetiche, è quindi riconosciuto espressamente con riferimento al soggetto beneficiario.
Ferma restando l’assenza di specifici chiarimenti, sulla base di quanto esposto si ritiene che l’importo “complessivo” di 10.000 euro (non quindi annuale, ma per il 2024 e 2025 come precisato nella citata guida GSE) per le spese di certificazione energetica dovrebbe essere riferito alla PMI beneficiaria e non al singolo progetto.

In altri termini, qualora, ad esempio, l’impresa abbia già sostenuto nel 2024 con riferimento a un progetto di innovazione spese di certificazione per 10.000 euro, non sembrerebbe poter beneficiare del credito d’imposta per ulteriori spese della medesima tipologia.

(MF/am)
 




Ccnl Unionmeccanica: approvazione accordo rinnovo economico 2025–2026

Facendo seguito alla nostra del 12 settembre u.s si comunica che, a fronte dell’esito positivo della consultazione referendaria dei lavoratori, l’intesa sottoscritta in data 24 luglio 2025 tra Unionmeccanica – Confapi, FIM – CISL, FIOM – CGIL e UILM – UIL in merito agli incrementi salariali per il biennio 2025-2026 deve intendersi pienamente valida ed efficace.

(FV/fv)
 




Seminario “Progettare il welfare aziendale”: venerdì 10 ottobre 2025 a Lecco

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia di Lecco – Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro – vi segnaliamo il seminario “Progettare il welfare aziendale”, che si terrà:

Venerdì 10 ottobre 2025

Dalle ore 15.00 alle 17.30

Polo territoriale di Lecco – Politecnico di Milano (Via Previati, 1/c – Lecco)

L’incontro è rivolto a imprenditori, manager e stakeholder e rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto sul tema del welfare aziendale come leva per il benessere organizzativo, la motivazione del personale e l’attrattività delle imprese nel territorio.

Durante il seminario interverranno rappresentanti del Politecnico di Milano, dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Lecco e di Sviluppo Lavoro Italia.

Seguirà una tavola rotonda con imprenditori locali che condivideranno le proprie esperienze nella progettazione di piani di welfare aziendale.

Pur avendo un focus sui settori metalmeccanico ed elettrico/elettronico, l’evento è di interesse trasversale per tutte le realtà produttive e imprenditoriali.

In allegato trovate la locandina dell’evento.


Qui il link alla news ufficiale pubblicata dalla Provincia di Lecco:

Patto territoriale: un seminario sul welfare aziendale come leva di attrattività

La partecipazione è libera e gratuita.

(FV/fv)




Rinnovabili nelle PMI: bando Invitalia proroga 10 novembre 2025

Il bando Invitalia (già segnalato nella circolare Confapi n.431 di luglio 2025), per agevolare gli investimenti sulle rinnovabili si prolunga di oltre un mese, dal 30 settembre al 10 novembre 2025, salvo esaurimento fondi.

La proroga è stata comunicata con il decreto 29 settembre 2025 – Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI.

Sul sito Invitalia tutti i dettagli per approfittare di questa misura.

(SN/am)




Agevolazioni sulle forniture di gas naturale – imprese “gasivore” : apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2026

Informiamo le Aziende Associate che ai sensi del DM Mite 21.12.2021, nonché della deliberazione n. 541/2022/R/gas dell’Arera (l’Autorità di Regolazione Reti, Energia e Ambiente Autorità per l’energia), la Csea, Cassa per i servizi energetici e ambientali, con circolare n. 57/2025/GAS ha reso noto che dal 1° ottobre 2025 è possibile accedere al Portale Gasivori per la raccolta, nel corso della sessione ordinaria, delle dichiarazioni per l’annualità di competenza 2026.
 
L’accesso al portale sarà consentito fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva, secondo le modalità e le tempistiche stabilite agli artt. 4.4 e 4.13 dell’Allegato A alla Delibera Arera n. 541/2022/R/gas.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni gasivori è accessibile al seguente link: http://gasivori.csea.it/.
 
Le aziende che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
 
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare la dichiarazione.
 
Entro il 18 dicembre 2025 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l’anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA.
Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno.
Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 il contributo è stato fissato dall’Arera pari a:
•          400 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
•          800 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di gas naturale i soggetti giuridici che soddisfano i seguenti requisiti:
  • hanno un consumo medio annuo di gas naturale pari ad almeno 1 GWh/anno (pari a 94.582 Smc/anno con PCS 38,1 MJ/Smc) nel periodo di riferimento, intendendo per anno di competenza 2026 il triennio costituito dagli anni 2022, 2023 e 2024;
  • operano nei settori di cui all’Allegato 1 (riportato in allegato) al DM Mite n. 541 del 21.12.2021. La verifica è effettuata assumendo il codice Ateco prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2024;
  • al momento della presentazione della domanda adottano misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità al D.Lgs. n. 102/2014 (sistema di gestione conforme alle norme ISO 50001 o titolari di diagnosi energetica in corso di validità e che abbiamo attuato un intervento di efficientamento) e che non versino in situazioni di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea C(2014) 249/1).
 
Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria RE o REt in misura differenziata a seconda della classificazione della gasivorità (indice IVAL o IFAT) dell’azienda, definita in funzione dei dati di bilancio, rapportati al prezzo di riferimento del gas che per l’anno 2026 l’Arera ha definito pari a 0,478 €/Smc per i clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto e 0,55 €/Smc per i clienti su rete locale (come riportato nell’allegata determinazione dell’Arera del 30.09.2025 – DSME 5/2025).
 
I livelli di contribuzione minima alla componente RE e REt sono stabiliti come segue:
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) maggiore o uguale al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari al minor valore tra quello riportato al caso 1 in funzione dell’intensità gasivora su VAL (IVAL) e il valore applicabile riportato nel caso 2
 
Caso 1
•   1,5% del VAL se 20% ≤ IVAL < 30% (classe di agevolazione VAL.1)
•   0,8% del VAL se 30% ≤ IVAL < 40% (classe di agevolazione VAL.2)
•   0,6% del VAL se 40% ≤ IVAL < 50% (classe di agevolazione VAL.3)
•   0,5 % del VAL se IVAL ≥ 50% (classe di agevolazione VAL.4)
 
  • per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL (IVAL) inferiore al 20% il livello di contribuzione agli oneri RE e REt è pari a quello riportato al caso 2, in funzione dell’intensità gasivora su FAT (IFAT)
 
Caso 2
•   Se IFAT >= 2% si corrisponde il 20% della RE o REt
•   Se IFAT < 2% si corrisponde il 100% della RE o REt.
 
Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL (IVAL) risultino negativi, l’impresa non può accedere ai benefici ed essere inserita nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
 
Gli uffici del Consorzio restano a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende gasivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)



Rendicontazione Consorzio Conai 2024

Per conoscere i numeri del sistema Conai sulla gestione di tutti gli imballaggi in Italia, si può consultare e scaricare il report dal titolo “relazione generale consuntiva 2024”

La rete Conai, fatta di relazioni e lavoro costante, permette ogni anno di restituire alle imprese e agli altri attori del sistema, una rendicontazione completa di dati e risultati, con cui accrescere consapevolezza e guardare alle nuove sfide. Da questa rendicontazione si riparte verso i nuovi obiettivi del Regolamento Europeo sugli imballaggi e i rifiuti da imballaggio (PPWR).

Per chi non lo avesse seguito, è disponibile la registrazione del webinar del 30 novembre 2025 dedicato al vademecum del regolamento imballaggi, che era stato anticipato nella precedente circolare.

(SN/am)
 




Collettiva Rete Ufficio Estero per Hannovermesse 2026

La Rete Ufficio Estero propone alle aziende associate la partecipazione collettiva a Hannovermesse, la principale fiera a livello mondiale dedicata ai settori meccanica, automazione, energia, elettronica e digitalizzazione industriale.
 
  • Dove: Fiera di Hannover (Germania), padiglione 17
  • Quando: 20-24 Aprile 2026
  • La collettiva: 160m2, aperto su 4 lati con spazi espositivi personalizzati per ogni azienda da 4x4m
 
In allegato trovate una presentazione dell’iniziativa, con il dettaglio dei servizi inclusi e dei costi di adesione.
 
Per permettere alle aziende aderenti di abbattere i costi connessi alla partecipazione, abbiamo elaborato un progetto grazie a cui gli espositori della collettiva possano accedere al Bando Aggregazioni di Regione Lombardia.
In questo modo, le aziende aderenti riceveranno un contributo a fondo perduto corrispondente a oltre il 90% dei costi sostenuti, quindi:
Costi di partecipazione per ogni azienda: ca 20.000,00€
Quota effettivamente a carico dell’azienda, grazie al bando: ca 700,00€
 
Qualora la vostra azienda sia interessata all’iniziativa, potete confermare, senza impegno, il vostro interesse scrivendo a info@ufficioestero.it entro il 10.10.2025.

Al raggiungimento di almeno 10 manifestazioni di interesse, organizzeremo una riunione con le aziende interessate per entrare nel merito dell’operatività del progetto e successivamente raccogliere le adesioni ufficiali alla collettiva.
 
Per un approfondimento sul funzionamento del bando, potete consultare il sito di Regione Lombardia.

Oppure contattando la Rete Ufficio Estero al numero 0341286338 e/o scriverci all’email info@ufficioestero.it.

(SF/am)




Confapi per OpportunItaly- Experience Hub

Segnaliamo una nuova opportunità dedicata alle imprese associate: l’Experience Hub, iniziativa lanciata da Agenzia ICE e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito del programma OpportunItaly.

L’Experience Hub permette alle aziende italiane di proporre ai buyer internazionali esperienze autentiche per far conoscere da vicino il proprio saper fare: visite guidate in azienda, tour nei distretti produttivi, workshop, laboratori esperienziali, degustazioni e incontri con imprenditori locali.
Le proposte saranno inserite gratuitamente sul portale OpportunItaly, nell’area riservata accessibile ai buyer registrati all’OpportunItaly Buyers Club, che raccoglie operatori esteri selezionati e interessati al Made in Italy.
Vantaggi per le imprese:

  • Visibilità verso buyer e distributori internazionali qualificati;
  • Opportunità di presentare prodotti e know-how in modo diretto e coinvolgente;
  • Possibilità di creare nuove connessioni commerciali.
Per aderire, le aziende possono compilare il form disponibile al link: https://opportunitaly.gov.it oppure inquadrare il QR code nella brochure allegata.

(MP/am)




Agevolazioni per le imprese energivore/elettrivore: apertura portale Csea per la raccolta delle dichiarazioni anno 2026

Informiamo le aziende interessate che, con circolare n. 58/2025/ELT riportata in allegato, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023 e della deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) n. 619/2023/R/eel e smi, ha previsto dal 1° ottobre 2025 l’apertura del portale per la raccolta delle dichiarazioni e la costituzione dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’annualità di competenza 2026.
 
Le imprese potranno accedere al sistema telematico della Csea fino alle ore 23:59 del 17 novembre 2025.
Decorso il suddetto termine, l’iscrizione all’elenco delle imprese a forte consumo di energia per l’annualità di competenza 2026 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva.
 
Chi può accedere alle agevolazioni
Possono accedere alle agevolazioni per gli energivori le imprese che:
  1. Hanno consumato almeno 1 GWh nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza (cioè il 2024 con riferimento all’energivorità del 2026);
  2. Rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
CASO 1 Operano nei settori “ad alto rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 2 Operano nei settori “a rischio di delocalizzazione”, cioè che abbiano codice NACE riportato nella omonima tabella dell’Allegato 1 alla comunicazione UE 2022/C 80/01 (si veda allegato)
CASO 3 Non rientrano nei CASI 1 e 2 ma hanno beneficiato delle agevolazioni per energivori nell’anno 2022 o 2023, escludendo però le imprese che erano state riconosciute come energivore in tali anni esclusivamente per il fatto che erano energivore per gli anni 2013 o 2014 (senza rispondere agli altri requisiti previsti dal decreto MISE 21/12/2017).
Il codice Ateco è quello prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno del periodo di riferimento, cioè l’anno 2024.

Nel caso in cui l'impresa abbia più codici Ateco e quello prevalente in termini di fatturato desumibile dalla dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 non risulti tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, può richiedere di accedere all'agevolazione tramite la metodologia utilizzata per determinare il codice NACE, con il criterio della prevalenza di un'attività per VAL, Valore Aggiunto Lordo, previo comunque rispetto di una serie di condizioni e verifiche.

Non possono accedere alle agevolazioni le imprese ufficialmente riconosciute in stato di difficoltà.
 
Entità delle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  1. Per imprese che rientrano nel CASO 1, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo (VAL);
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 25% della Asos e l’1% del VAL;
  3. Per imprese che rientrano nel CASO 3, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema:
    1. Per l’anno 2026, il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL;
    2. Per l’anno 2027, il minimo tra il 55% della Asos e il 2,5% del VAL;
    3. Per l’anno 2028, il minimo tra l’80% della Asos e il 3,5% del VAL;
    4. Dal 2029 non potranno più beneficiare delle agevolazioni.
Se una impresa energivora di cui ai CASI 2 e 3 copre almeno il 50% dei propri consumi elettrici con fonti che non emettono carbonio di cui almeno il 10% con contratto di approvvigionamento a termine (PPA) oppure almeno il 5% mediante energia autoprodotta, l’agevolazione diventa la seguente:
  1. Per imprese che rientrano nel CASO 2, pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del VAL;
  2. Per imprese che rientrano nel CASO 3, fino al 2028 pagano in luogo della componente Asos degli oneri di sistema il minimo tra il 35% della Asos e l’1,5% del VAL.
In ogni caso, i contributi sostenuti da una impresa energivora in ogni annualità non potranno mai essere inferiori al prodotto tra l’energia prelevata dalla rete e 0,5 €/MWh.
 
Obblighi per chi accede alle agevolazioni
Le imprese riconosciute come energivore devono fare la diagnosi energetica almeno ogni 4 anni.
In aggiunta devono inoltre soddisfare almeno una “condizionalità green” tra:
  1. Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l’importo dell’agevolazione percepita;
  2. Ridurre dal consumo elettrico l’impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;
  3. Investire almeno il 50% dell’agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.
 
Il Portale telematico della Csea per la presentazione delle dichiarazioni energivori è accessibile al seguente link: http://energivori.csea.it/.
 
Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi, in qualità di imprese a forte consumo di energia elettrica o gas naturale, possono accedere al Portale con la username e password già in loro possesso.
Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
Dopo aver effettuato l’accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l’impresa potrà compilare le dichiarazioni.
 
Si precisa che tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all’art. 75.
 
Entro il 18 dicembre 2025 la Csea pubblicherà sul proprio sito internet l’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno di competenza 2026, distinte per classi di agevolazione.
Per tutte le imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia durante l’apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, è applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla Csea. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2026 è stato fissato dall’Arera pari a:
  • 50,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300,00 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della Csea, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
 
Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.
 
(RP/rp)