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Approvato il modello di Certificazione Unica 2026

Con il provv. n. 15707 del 15 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello della Certificazione Unica 2026, relativa al periodo d’imposta 2025, unitamente alle istruzioni per la compilazione.

In generale, la CU 2026 dovrà essere trasmessa dai sostituti d’imposta all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2026; entro lo stesso termine la CU deve essere consegnata al contribuente.

Cambia invece il termine per le CU relative ai redditi di lavoro autonomo professionale e alle provvigioni. L’art. 4 comma 1 del DLgs. 81/2025 ha fissato infatti al 30 aprile 2026 il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU contenenti esclusivamente:
– redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
– ovvero provvigioni per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Rimane invece al 31 ottobre 2026 (che cadendo di sabato slitta però al 2 novembre) il termine per l’invio delle CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.

La principale novità è quella derivante dall’introduzione delle misure per la riduzione del cuneo fiscale a decorrere dal 2025. Si ricorda che l’art. 1 commi 4 – 9 della L. 207/2024 riconosce ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione delle pensioni) un bonus in caso di reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (non imponibile e non soggetto a contribuzione INPS) o un’ulteriore detrazione d’imposta in caso di reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

Il bonus si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del 7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro, 5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro, ovvero del 4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 e fino a 20.000 euro.

L’ulteriore detrazione (da rapportare al periodo di lavoro) spetta per un importo pari a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro, o al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Nel caso di spettanza del bonus o dell’ulteriore detrazione deve essere compilata la nuova sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito”. In tale sezione vanno indicati:

– la tipologia di reddito nel punto 718, l’importo del reddito di lavoro dipendente nel punto 719 e l’importo del reddito di lavoro dipendente sportivo dilettantistico (al lordo della franchigia) nel punto 720;

  • giorni di lavoro dipendente nel punto 721;
  • data di inizio e di fine del rapporto di lavoro nei punti 722 e 723;
  • nel punto 724, il codice 1 se il sostituto d’imposta ha riconosciuto ed erogato (in tutto o in parte) il bonus ovvero il codice 2 se il sostituto d’imposta non ha riconosciuto il bonus al dipendente o l’ha riconosciuto ma non l’ha erogato neanche in parte;
  • l’importo del bonus erogato, nel punto 725;
  • l’importo del bonus che il sostituto d’imposta ha riconosciuto ma non ha erogato al dipendente, nel punto 726;
  • il bonus eventualmente recuperato entro le operazioni di conguaglio, nel punto 727, ovvero se il recupero avviene a rate occorre riportare nel punto 728 l’ammontare da recuperare successivamente alle operazioni di conguaglio.
L’importo dell’ulteriore detrazione riconosciuta ai lavoratori dipendenti dovrà invece essere indicato nella sezione “Detrazioni e crediti”, nel punto 368.

Lato fringe benefit, vengono poi confermate le due caselle nn. 474 e 475 relative alla doppia soglia di non imponibilità prevista per il triennio 2025, 2026 e 2027 dall’art. 1 commi 390 e 391 della L. 207/2024, vale a dire 1.000 euro per tutti i dipendenti e 2.000 euro per quelli con figli fiscalmente a carico.

Nelle suddette soglie sono comprese anche le somme relative alle utenze domestiche e alle spese per la locazione o gli interessi sul mutuo relativamente all’abitazione principale.

Viene invece introdotto il nuovo punto 476, dove va indicato l’importo del rimborso riconosciuto dal datore di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti a tempo indeterminato nel 2025, per il quale l’art. 1 commi 386-389 della L. 207/2024 ha previsto la non concorrenza al reddito di tali rimborsi per i primi due anni dalla data di assunzione ed entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Il lavoratore deve aver trasferito la residenza nel Comune della sede di lavoro (distante più di 100 chilometri dal Comune di residenza precedente) e avere un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente alla data di assunzione.

(MF/ms)




Trafilerie: convegno Apitech-Bicocca “La sostenibilità può essere un vantaggio economico per le aziende”

Si è svolto ieri, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio, il convegno “Della trafileria non si butta via niente”, evento conclusivo del progetto STAR – Stearato dai processi di trafilatura del filo di acciaio come risorsa, promosso da ApiTech in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e con il coinvolgimento di alcune trafilerie del territorio lecchese.
L’iniziativa rappresenta un importante momento di restituzione dei risultati di un percorso di ricerca applicata, volto a trasformare un residuo di processo in una risorsa, ribaltando l’approccio tradizionale allo scarto attraverso l’applicazione dei principi dell’economia circolare.
Dopo un’accurata fase di caratterizzazione dei materiali, il progetto STAR ha individuato tre principali direttrici di valorizzazione degli stearati esausti: il loro impiego come additivi nei materiali da costruzione, l’utilizzo in polimeri ed elastomeri e la produzione di biogas mediante processi di digestione anaerobica.
Il lavoro svolto si è distinto per il suo approccio integrato, che ha affiancato alla ricerca di laboratorio analisi tecniche, economiche e normative, con il coinvolgimento diretto delle imprese del settore. I risultati raggiunti sono concreti e misurabili: il progetto ha portato al deposito di un brevetto per la produzione di biogas da stearati esausti e ha consentito di definire le condizioni in cui tali materiali possono essere efficacemente riutilizzati nei cementi e nei polimeri.
Al convegno hanno partecipato circa un centinaio di persone, in gran parte trafilieri della provincia di Lecco, a testimonianza dell’attenzione del comparto verso percorsi di innovazione sostenibile.
Nel corso dell’incontro sono intervenuti Luigi Sabadini, titolare delle Trafilerie Valgreghentino e presidente nazionale di Unionmeccanica, Silvia Negri responsabile ApiTech, Carlo Antonini referente scientifico ApiTech e Elena Collina docente dell’Università di Milano-Bicocca. I relatori hanno illustrato il percorso e i risultati del progetto sottolineando come la sostenibilità ambientale possa tradursi anche in un ritorno economico, rafforzando la competitività delle imprese.
Questa ricerca è la dimostrazione che la sostenibilità può essere un beneficio per le imprese, spesso la si vede solo come un ostacolo imposto. E’ stato un progetto lungo, articolato e non semplice, ma il vantaggio del risultato a cui si è arrivati, ora è a disposizione di tutti e può portare enormi benefici per le aziende”, spiega Luigi Sabadini.
Il progetto STAR si chiude così con un esito positivo, confermando il ruolo di ApiTech e Confapi Lecco Sondrio nel promuovere iniziative di innovazione, trasferimento tecnologico e sostenibilità, a supporto dello sviluppo del sistema produttivo locale.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Accise su fornitura di energia elettrica e gas: disposizioni dell’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle Dogane (ADM) ha pubblicato la circolare n. 32/2025, nella quale sono riportate alcune indicazioni relative alla revisione delle accise applicabile dal 1 gennaio 2026.
 
Per il gas, le definizioni di “usi civili” ed “usi industriali” sono sostituite da “usi domestici” e “usi non domestici”. Le nuove disposizioni normative definiscono gli usi domestici, come gli impieghi “del gas naturale destinato alla combustione in unità immobiliari aventi funzione abitativa e loro pertinenze”, a cui aggiunge l’uso combustione negli uffici pubblici, negli uffici posti al di fuori degli stabilimenti di produzione, negli istituti di credito, negli istituti di istruzione, per la produzione di energia termica destinata alla cessione a terzi per usi domestici e al riempimento dei serbatoi di autoveicoli tramite l’impianto domestico. Per differenza, gli usi non domestici riguardano gli utilizzi non ricompresi in quelli domestici, con la precisazione che appartengono a questa categoria i consumi di gas utilizzati per la produzione di energia termica in impianti cogenerativi per teleriscaldamento con le caratteristiche di cui alla Legge 10/91 (art. 11, c. 2 b)), anche se la rete di teleriscaldamento fornisce utenze domestiche. Nella circolare sono confermati come appartenenti agli usi domestici, i consumi delle abitazioni del proprietario, dirigenti o impiegati di un’impresa, eventualmente ubicate all’interno delle fabbriche; sono definiti gli uffici pubblici e gli istituti di credito. E’ specificato che gli utilizzi del gas definiti dal TUA in vigore fino al 31/12/2025, riconosciuti come meritevoli dell’aliquota per usi industriali, rimangono assorbiti nell’ambito applicativo dell’aliquota “per usi non domestici”. Sono pertanto aggiunte al perimetro degli usi non domestici alcune attività precedentemente escluse, come biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinema, discoteche, sale per concerti e spettacoli, fiere, lavanderie ed ospedali. Nel documento (pagg. 6 e 7) è riportata una tabella che pone a confronto i vecchi ed i nuovi beneficiari dell’aliquota ridotta. Non cambia nulla nelle modalità di applicazione dei venditori, che devono continuare a ricevere un’apposita dichiarazione dal cliente finale per poter beneficiare della riduzione.
Ricordiamo che l’aliquota di accisa sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi domestici è ora fissata per scaglioni di consumo fino a 18,6 c€/Smc (per consumi oltre 1.560 Smc/anno), quella sul gas naturale impiegato per usi di combustione negli usi non domestici è fissata a 1,2498 c€/Smc.
Al fine del riconoscimento dell’aliquota di accisa per combustione per usi non domestici l’azienda è tenuta a fornire al proprio fornitore una dichiarazione contenente la descrizione dell’attività svolta e degli impieghi in cui si intende utilizzare il gas naturale. Tale dichiarazione deve essere fornita ad ogni variazione di fornitore.
 
Come già definito nel D.Lgs. n.43/2025 e nella successiva circolare dell’Agenzia delle Dogane n. 13/2025, sia per il gas naturale sia per l’energia elettrica, per i soggetti obbligati al pagamento delle accise, dal 2026 è introdotto l’obbligo di presentazione di due dichiarazioni semestrali (entro la fine del mese di marzo con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio/31 dicembre e entro la fine del mese di settembre con riferimento al periodo d’imposta 1° gennaio/30 giugno)), con il termine per la liquidazione degli importi dovuti entro il termine di ciascun mese. Dato che il 2026 vedrà la sovrapposizione dei due diversi adempimenti, alle pagine n.10 e n.11 dell’allegata circolare sono definite alcune disposizioni transitorie relative alla gestione delle rate, dei conguagli e degli eventuali crediti.
 
Le modifiche normative introdotte comporteranno una revisione delle destinazioni d’uso da applicare nelle nuove dichiarazioni di consumo: il confronto tra il sistema valido fino al 2025 e quello decorrente dal 2026 è agevolato dagli allegati 1 (per l’energia elettrica) e 2 (per il gas naturale), disponibili in calce all’allegata circolare.
 
La circolare torna anche sulle nuove regole per la prestazione e l’aggiornamento della cauzione dovuta dai soggetti obbligati, che viene incrementata al 15% dell’accisa annua e che deve essere adeguata trimestralmente in modo da non essere inferiore alla media aritmetica di quanto dovuto nei tre mesi precedenti. L’adeguamento non è dovuto se l’aumento è inferiore al 10%.
Nella circolare sono poi fornite indicazioni anche relativamente all’addizionale regionale, a cui risultano assoggettati (nelle regioni a statuto ordinario) i consumi di gas naturale per usi domestici e per usi non domestici.
 
Per maggiori dettagli, si consiglia di prendere visione della circolare riportata in allegato.
 
(RP/rp)



Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura Provincia di Lecco: scadenza 28 febbraio 2026 per i volumi scaricati nel 2025

Come ogni anno, alla fine del mese di febbraio 2026 scade il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell’anno precedente. L’adempimento riguarda le imprese che utilizzano acque a scopo industriale, più precisamente:
 
  • Sono obbligati alla denuncia: i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi e i proprietari dell’immobile in cui ha sede un’impresa le cui acque reflue provengono, anche parzialmente, da siti produttivi e sono utilizzate nei processi industriali, e vengono immesse nelle pubbliche fognature.
     
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia citata né gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali (la competenza è provinciale) nè gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque utilizzate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore, alla quale bisogna allegare le analisi di laboratorio sui parametri prescritti, effettuate nell’ultimo trimestre sulle acque industriali e/o meteoriche contaminate.
 
Si rimanda all’informativa contenuta alla voce “denuncia degli elementi” sulla pagina del sito internet Larioreti in cui è rintracciabile alla voce “Pagamenti e Fatture”.
https://www.larioreti.it/servizio-clienti/modulistica-e-reclami/

Nella stessa sezione si trovano le tariffe in vigore.
https://www.larioreti.it/wp-content/uploads/2025/02/TARIFFA-01.01.2025-ATO.pdf
 
L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.

Confapi, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione nella persona di Silvia Negri per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti o di regolarizzazione autorizzativa.
 
(SN/am)




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura. Provincia di Sondrio: scadenza 31 gennaio 2026 per i volumi 2025

Si ricorda alle aziende associate della Provincia di Sondrio che scade alla fine di gennaio 2026 il termine per effettuare la “denuncia” dei volumi delle acque industriali scaricate in fognatura nel corso dell’anno precedente.
 
Premessa: chiunque abbia uno scarico in fognatura, di acque decadenti dai processi produttivi, dovrebbe avere una precisa autorizzazione comprensiva di prescrizioni alle quali attenersi, tra le quali questo adempimento (si invita a controllare quanto indicato in AUA Autorizzazione Unica Ambientale).
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore che è scaricabile dalla pagina del sito internet della Secam, che riassume anche le informazioni per la regolarità autorizzativa degli scarichi.
 
https://www.secam.net/idrico/servizi-per-gli-utenti/scarichi-industriali/
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque prelevate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente, precisando eventuali volumi usati ma non scaricati (es. inseriti come materia prima nel processo produttivo oppure evaporati o trasformati in rifiuti liquidi, o impiegati per scopi che ammettono lo scarico in corpo idrico superficiale).
 
L’ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.
 
(SN/am)



Sostenibilità: tre guide per le Pmi non obbligate al report

Le PMI europee hanno finalmente strumenti concreti per raccontare la propria sostenibilità in modo semplice, trasparente e credibile.

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha pubblicato tre nuove guide operative – C2, C3 e C7 – per supportare le PMI nella redazione del reporting volontario di sostenibilità secondo lo standard VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for SMEs).
L’iniziativa risponde alle difficoltà emerse nella prima fase di test e consultazione del VSME, quando molte aziende avevano segnalato la necessità di esempi concreti e indicazioni tecnico-operative per affrontare le disclosure più complesse. Le nuove guide colmano proprio questo vuoto, offrendo un approccio pratico e modulare che accompagna le imprese, anche le più piccole, nella definizione e comunicazione delle proprie performance ESG.

La guida C2 è dedicata a pratiche, politiche e iniziative future e aiuta le aziende a descrivere in modo narrativo cosa fanno – e cosa intendono fare – per migliorare il proprio impatto ambientale e sociale. Comprende un elenco di esempi organizzati per temi di sostenibilità e diversi casi studio, per settori chiave come agroalimentare, edilizia e tecnologia. L’obiettivo è facilitare la rendicontazione narrativa, anche per chi non dispone di risorse o strutture complesse.

La guida C3 affronta invece uno degli aspetti più tecnici del reporting: gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra (Scope 1 e 2) e i piani di transizione climatica. Oltre a spiegare come fissare target credibili e misurabili, il documento propone un percorso passo passo per costruire strategie climatiche solide, utili a comunicare la coerenza e la serietà degli impegni assunti dalle imprese.

La guida C7 si concentra sulla gestione dei gravi incidenti relativi ai diritti umani lungo la catena del valore. Attraverso esempi realistici, illustra come identificare e rendicontare eventi negativi – come reclami, azioni legali o violazioni confermate – e come descrivere in modo trasparente le misure correttive intraprese. L’obiettivo è trasformare le criticità in occasioni di apprendimento e miglioramento continuo.

Infine, leggendo il Rapporto sull’accettazione del mercato del VSME, pubblicato da EFRAG, emerge che la rendicontazione volontaria sta diventando un linguaggio comune tra PMI, banche, clienti e partner di filiera: è un segnale che conferma come la sostenibilità, anche per le imprese più piccole, non sia più solo un obbligo morale, ma un fattore strategico di competitività e fiducia nel mercato.

(SN/am)




Imposta di bollo e fatture elettroniche

Inoltriamo tabella raccordo tra il codice natura operazione da indicare nel tracciato delle fatture elettroniche, l’applicazione dell’imposta di bollo e i riferimenti normativi del decreto IVA (DPR 633/72). 

Nella prima colonna si trova il codice natura IVA da indicare nella fattura elettronica, la terza colonna è relativa all’applicazione dell’imposta di bollo; l’ultima colonna riporta i riferimenti normativi IVA e altre leggi.

(MF/ms)




Webinar Confapi: 5 febbraio 2026 ore 11 “Presentazione Misura Simest – Stati Uniti”

Siamo lieti di segnalarVi che il prossimo 5 febbraio alle ore 11.00 si terrà un incontro informativo online, organizzato da Confapi Nazionale in collaborazione con SIMEST, dedicato alla presentazione della nuova misura dedicata agli USA, in pubblicazione oggi e finalizzata al finanziamento dell’attività negli USA. 
 
L’incontro si svolgerà dalle ore 11.00 alle ore 11.30 e sarà possibile partecipare tramite collegamento online.
 
Le aziende interessate sono invitate a iscriversi entro lunedì 19 gennaio tramite il seguente link: https://forms.gle/UEd5npFAL6ZwLW627
 
Le imprese registrate riceveranno successivamente tutti i dettagli per il collegamento.

(MP/am)

 
 




Istat indice novembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di novembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,0 % (variazione annuale) e a + 2,2 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,75 % e + 1,65 %.

(MP/ms)
 
 




Valute estere: novembre 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di novembre 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di novembre 2025 come segue:
 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 150,7925
Peso Argentino 1651,70
Dollaro Australiano 1,7772
Real Brasiliano 6,1728
Dollaro Canadese 1,6248
Corona Ceca 24,2341
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 8,2149
Corona Danese 7,4679
Yen Giapponese 179,316
Rupia Indiana 102,7101
Corona Norvegese 11,7402
Dollaro Neozelandese 2,0439
Zloty Polacco 4,2376
Sterlina Gran Bretagna 0,87997
Nuovo Leu Rumeno 5,0867
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,156
Rand (Sud Africa) 19,9088
Corona Svedese 10,9915
Franco Svizzero 0,929
Dinaro Tunisino 3,4096
Hryvnia Ucraina 48,6956
Forint Ungherese 384,201
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di novembre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)