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2026: il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

La maggiorazione, fino al 180% o al 220%, riguarda i beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0

Nel 2026, il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026, viene riproposta la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, in passato nota come iper-ammortamento, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

Tali agevolazioni termineranno infatti nel 2025, riguardando gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o per il solo credito 4.0 nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro fine 2025).

Nella bozza del Ddl. di bilancio circolata, all’art. 95, è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La nuova agevolazione riguarda quindi, in sostanza, gli investimenti effettuati nel solo 2026, con termine “lungo” del 30 giugno 2027 in caso di avvenuta prenotazione.

La nuova maggiorazione è riconosciuta per:

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) del DL 181/2023 convertito.
L’iper-ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei suddetti beni. In pratica, l’agevolazione, extracontabile, consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).

Nello specifico, viene previsto che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La misura dell’agevolazione sarebbe quindi differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti. Ad esempio, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 6 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 8 milioni di euro (4,5 + 3,5 milioni). Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 1.920.000 di euro.

La misura dell’agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nello specifico, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
È poi previsto che la riduzione dei consumi energetici si consideri in ogni caso conseguita nell’ipotesi di:
  • investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento della suddetta riduzione dei consumi energetici.
L’accesso al beneficio, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d’imposta, prevede la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Con un successivo decreto ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Si segnala che sarebbe inoltre previsto uno specifico credito d’imposta “4.0” per il 2026 per le imprese del settore agricolo, nella misura del 40% per gli investimenti fino a un milione (art. 97 della bozza di Ddl.).

(MF/ms)




Istituiti i codici tributo per il versamento dell’IRES premiale 2025

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “2048” e “2049” per il pagamento dell’imposta con aliquota ridotta mediante F24

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24 e F24EP, dell’IRES premiale.

L’art. 1 commi da 436 a 444 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR (quindi dal 24% al 20%), per i soggetti che rispettano le specifiche condizioni richieste.

In estrema sintesi, la c.d. “IRES premiale” è pari al 20% per le società che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024, reinvestono una parte di tali utili in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia.

L’IRES premiale si applica sul reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per il periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari” (da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

Era stato annunciato che tale agevolazione sarebbe stata probabilmente oggetto di proroga.

Stando tuttavia alle prime indicazioni relative al Ddl. di bilancio 2026, emerse dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri, la proroga non sarebbe contemplata.

Sarebbe invece prevista la riproposizione di super e iper-ammortamenti (non quindi dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0), nonché della super deduzione per le nuove assunzioni, che sarebbe confermata per il triennio 2025-2027.

Sempre in tema di agevolazioni alle imprese, dovrebbe essere inoltre rifinanziato il credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno e per le ZLS.

Tornando all’IRES premiale, con il DM 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative dell’agevolazione.

L’art. 12 comma 2 del citato DM ha previsto che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto istituire appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, con la ris. n. 57 sono stati istituiti i codici tributo:

  • 2048” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • 2049” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

La risoluzione precisa inoltre che per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”.

Codici anche per il modello F24 EP

La risoluzione n. 57 ha poi istituito anche i codici tributo per consentire il versamento tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP) dell’imposta.

In particolare, sono stati istituiti i codici:

  • 204E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • 205E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
In sede di compilazione del modello “F24EP”, tali codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo:
  • “riferimento A”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione 0101”. Per il codice tributo “204E”, nessun valore”;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
  • i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati
 

(MF/ms)




Istat indice settembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,5 %.

(MP/ms)




Buoni pasto: trattamento fiscale

L’Allegato II.17 dell’art. 131 del D.Lgs. n. 36/2023, definisce i buoni pasto il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’art. 2002 del Codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, è confermato che restano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto e le relative prestazioni sostitutive (c.d. “buoni pasto”) entro i limiti giornalieri di:

  • 4 euro per i titoli cartacei e
  • di 8 euro per quelli elettronici – soglie destinate, secondo le anticipazioni riferite al DdL di Bilancio 2026 bilancio a salire a 10 euro per i ticket digitali.
Il trattamento fiscale in parola riguarda i lavoratori subordinati e per estensione i collaboratori e, in determinate circostanze, gli amministratori che percepiscono compensi qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ferma restando la tassabilità dell’eccedenza rispetto ai limiti normativi.

Più nello specifico rispetto alla figura dell’amministratore è possibile distinguere due situazioni differenti:

  • se l’amministratore è collaboratore oppure è inquadrato come lavoratore dipendente trova piena applicazione la disciplina sopra citata, ex art. 51 del TUIR;
  • laddove invece l’attività dallo stesso prestata rientri nella sua attività professionale i compensi rientrano tra quelli di lavoro autonomo ex art. 53 e seg del TUIR.
Tale distinzione impatta anche dal punto di vista della deducibilità del costo da parte dell’azienda; nello specifico, nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 95 del TUIR; nel secondo caso operano le regole ordinarie di deducibilità.
 
Rapporto amministratore-azienda Inquadramento reddituale per l’amministratore Deducibilità dal reddito dell’azienda
Collaboratore/lavoratore dipendente Applicabilità esenzione parziale art. 51, comma 2, lett. c), TUIR Deducibilità integrale ex art. 95 TUIR
Professionista Reddito di lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis e 3, del TUIR Limitazione del 75% ex art. 109, comma 5, TUIR
Si ricorda che in materia di buoni pasto c’è stato un intervento normativo molto recente.

In particolare, con effetti dal 1° settembre entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di buoni pasto così come previste dall’art. 37 della Legge n. 193/2024, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, norma che ha esteso il limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.

Nei fatti anche per il settore privato vale il limite del 5%.
 

(MF/ms)




Formazione sul Rentri: terzo scaglione

Inizia il 28 ottobre 2025 un nuovo ciclo di formazione sul RENTRI rivolta a imprese ed enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente nel portale RENTRI e organizzata dall’Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere.
Il programma formativo è articolato in 7 webinar, con l’obiettivo di fornire informazioni sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sugli adempimenti in vista della scadenza del 13/02/2026.
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita. I webinar si svolgeranno tra ottobre e dicembre 2025 e avranno una durata di circa 60 minuti ciascuno e non è previsto il rilascio di attestati di partecipazione.
Programma dei webinar con l’Albo gestori
Con particolare attenzione ai produttori del terzo scaglione (imprese con meno di 10 addetti, iscrizione entro il 13/02/2026), si segnalano queste opportunità:
Iscrizione Rentri e gestione del Registro di carico e scarico digitale (Servizi di Supporto)
  • 11/11 ore 11 – Iscrizione produttori terzo scaglione
  • 02/12 ore 11 – Iscrizione produttori terzo scaglione
  • 11/12 ore 11 – Produttori di rifiuti – I servizi di supporto del RENTRI per la tenuta del registro di carico e scarico digitale 
Per tutti coloro che stanno già usando il registro digitale ma il FIR cartaceo, è tempo di imparare come si passerà al formulario digitale:
  • 28/10 ore 11 – Il FIR dopo il 13/02/2026
  • 25/11 ore 11 – I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
  • 04/12 ore 11 – I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
  • 16/12 ore 11 – I servizi di supporto e l’APP del RENTRI per l’utilizzo e la gestione del FIR digitale
Per maggiori informazioni, aggiornamenti e per registrarsi agli eventi, potete consultare la pagina dedicata sul portale RENTRI.

oppure il sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.

In associazione Silvia Negri resta a disposizione per tutte le necessità.

(SN/am)




Contributo ambientale Conai: regole, autodenuncia e sanzioni nel 2025

Il Contributo Ambientale CONAI (CAC) è uno strumento fondamentale per garantire la corretta gestione dei rifiuti di imballaggio in Italia e coinvolge tutte le imprese che producono, importano o utilizzano imballaggi nel sistema produttivo nazionale.

Attraverso una serie di regole stringenti, il sistema CONAI prevede obblighi dichiarativi e contributivi precisi, nonché procedure e sanzioni in caso di inadempimenti.

L’ultimo aggiornamento sulle modalità di autodenuncia, controlli e sanzioni, così come delineato nel documento ufficiale “Guida al contributo ambientale 2025”, offre un quadro dettagliato degli strumenti a disposizione delle aziende per regolarizzare la propria posizione e delle conseguenze in caso di violazioni.

Tipologie di infrazione e sanzioni – Il Regolamento CONAI individua come gravi violazioni, ad esempio, la mancata applicazione del contributo, dichiarazioni incomplete o tardive, l’omissione delle comunicazioni annuali, o l’utilizzo fraudolento delle esenzioni. Le sanzioni economiche sono così articolate:​

  • 50% delle somme dovute in caso di prima infrazione,
  • 150% delle somme dovute in caso di successive infrazioni, con la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per tre anni,
  • altre infrazioni agli obblighi consortili possono portare a sanzioni fino a 250.000 euro.
Tuttavia, queste sanzioni possono essere ridotte: alla metà in caso di rinuncia alla contestazione o per omissioni inferiori al 10% del contributo dovuto su base annua; ad un terzo se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Procedura di autodenuncia e regolarizzazione – Uno dei punti di forza dell’attuale regolamentazione è la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione tramite la procedura di autodenuncia. Questa misura tutela le aziende che, prima dell’avvio di controlli, dichiarano l’infrazione, calcolano e liquidano il contributo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione dell’autodenuncia, evitando così l’applicazione di sanzioni (restando dovuti solo gli interessi di mora).

Dal 2019 è attiva anche una procedura agevolata che consente:

  • la limitazione degli accertamenti agli ultimi 5 anni (anziché 10), purché non siano già stati avviati controlli,
  • la possibilità di rateizzare le somme dovute (contributo e interessi) fino a 36 mesi,
  • la non applicazione delle sanzioni a condizione di invio delle dichiarazioni mancanti entro 30 giorni dalla autodenuncia e pagamento regolare di tutti gli importi.
Se l’azienda è già sottoposta a controllo, la procedura può applicarsi accettando senza riserve gli esiti dell’accertamento, ma la sanzione viene commisurata solo sulle somme accertate e resta il limite temporale dei 5 anni.

Condizioni e decadenza delle agevolazioni – Per beneficiare delle agevolazioni, l’impresa deve:

  • presentare l’autodenuncia e tutte le dichiarazioni periodiche mancanti entro 30 giorni,
  • eseguire regolarmente tutti i pagamenti dovuti.​ 
La decadenza dalle agevolazioni avviene automaticamente se anche solo una di queste condizioni viene meno.

È importante sottolineare che le agevolazioni non costituiscono una rinuncia preventiva di CONAI a pretendere quanto dovuto sull’intero decennio, fuori dai casi esplicitamente normati.
 

(MF/ms)




Start up innovative: aggiornati i requisiti e le proroghe di permanenza

Le start-up innovative sono state contemplate nel nostro ordinamento con l’art. 25 del D.L. n. 179/2012 (c.d. “Start-up Act”), che ne stabilisce natura giuridica, requisiti di attività, anzianità (non più di 5 anni) e valore massimo della produzione (non superiore a 5 milioni di euro), nonché benefici come esenzioni fiscali, semplificazioni burocratiche, work-for-equity, agevolazioni sul personale qualificato.

Al fine di dare un maggiore impulso al quadro normativo, con un doppio intervento normativo (Legge n. 162/2024 e n. 193/2024) sono stati introdotti rilevanti cambiamenti, che aggiornano, tra l’altro, i criteri di definizione, iscrizione, mantenimento e incentivi per le start-up innovative.

Le principali novità riguardano:

  • la definizione di start-up innovativa, precisando che deve trattarsi di una micro, piccola o media impresa in osservanza a quanto previsto dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea. Si impone quindi il rispetto dei seguenti parametri dimensionali: fino a 250 addetti, fatturato ≤ 50 milioni di euro o bilancio ≤ 43 milioni di euro;
  • nuovi criteri relativi all’iscrizione delle start-up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando che l’attività prevalentemente svolta non deve consistere in attività di agenzia o consulenza ma piuttosto avere come oggetto sociale esclusivo o principale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Si noti che la permanenza, dopo la conclusione del 3° anno, è consentita fino a complessivi 5 anni, purché venga soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
  • incremento al 25% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo (già previsto dalla normativa previgente);
  • stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;
  • registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa o dell’occupazione superiore al 50% dal secondo al terzo anno;
  • costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro mediante finanziamento convertendo o aumento di capitale con sovrapprezzo (che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata) e un incremento al 20% della percentuale delle spese di ricerca e sviluppo;
  • ottenimento di almeno un brevetto.
Il termine di 5 anni complessivi per la permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui sopra potrà adesso essere esteso per ulteriori 2 anni (sino ad un massimo di 4 anni complessivi) per il passaggio alla fase di c.d. “scale-up”, ove intervenga almeno uno dei seguenti requisiti:
  • aumento di capitale, con sovrapprezzo, da parte di OICR di importo superiore ad 1 milione di euro per ciascun periodo di estensione;
  • incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell’impresa superiore al 100% annuo.
Le start-up che evolvono in scale-up possono rimanere, quindi, nella sezione speciale del Registro delle imprese per un massimo di 9 anni complessivi.
 
Schema proroghe permanenza
Periodo Durata Requisiti aggiuntivi
Ordinario 3 anni Solo requisiti base
Proroga Fino a 5 anni Almeno uno tra: R&S 25%, contratto con PA, incremento ricavi/occupazione ≥+50%, riserva patrimoniale > € 50k, brevetto registrato
Scalabilità Fino a 9 anni Maggiori investimenti, incremento ricavi/occupazione, aumento capitale
 

(MF/ms)




Emissioni in atmosfera: venerdì 24 ottobre webinar con ARPA per non farsi trovare impreparati ai controlli

Questo appuntamento si rivolge alle imprese che, avendo impianti con emissioni in atmosfera, autorizzati come attività in deroga o come AUA Autorizzazioni Uniche Ambientali, sono suscettibili di controlli da parte delle autorità competenti (Arpa e Provincia).
Previo coinvolgimento delle associazioni di categoria, OCSE e ARPA Lombardia vi invitano a un incontro gratuito in modalità webinar sul tema dei controlli alle emissioni in atmosfera, finalizzato a mettere in luce le carenze più diffuse, rilevate dagli ispettori, ai fini del miglioramento delle conoscenze sul tema emissivo e dei comportamenti gestionali nelle imprese. Queste carenze sono spesso legate al mancato adempimento delle prescrizioni autorizzative.

 

GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – VENERDI’ 24 OTTOBRE dalle ore 10
Introduce l’incontro una rappresentante di OCSE, seguono gli interventi di ARPA Lombardia.

Per partecipare vi raccomandiamo di registrarvi al più presto, CLICCANDO QUI, così da ricevere le istruzioni per il collegamento. Se volete porre in anteprima delle domande alle quali vorreste avere risposta durante il webinar, potete anticiparle in associazione, scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it così da poterle avanzare in forma anonima a beneficio di tutti.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto 24IT30 (RAC 3 Reforming Regulatory Inspections in Italy at Regional and national level), finanziato dalla Commissione Europea SG Reform), con l’biettivo generale di razionalizzare i controlli e assicurare una maggiore efficienza a favore delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

(SN/am)
 




Super bollo auto: termini per l’accertamento

Il super bollo auto è un’addizionale erariale istituita dal 2011 ai sensi dell’art. 23 comma 21 del DL 98/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di maggior potenza (dal 2012 è pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt ex art. 16 comma 1 del DL 201/2011).

A fronte dell’istituzione di tale nuovo tributo non è stata, però, prevista una disciplina organica relativa alle modalità accertative, né tantomeno un regime specifico circa il termine decadenziale e prescrizionale.

In assenza di ciò nulla è scontato, quindi non è chiaro se gli Uffici delle Entrate possano procedere mediante avviso di accertamento, oppure direttamente con la cartella di pagamento; ancora meno scontato è il termine entro cui tale attività debba esplicarsi.

Per quanto ci consta, l’Agenzia delle Entrate pare procedere mediante avviso di accertamento a cui segue l’iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento.

Se si limita l’analisi alla sola attività accertativa, viene da chiedersi se, dal punto di vista della natura, si applica un termine di prescrizione o di decadenza e, in secondo luogo, quale termine operi.

Va ricordato che il termine di decadenza dell’attività accertativa è legato al tempo entro cui l’ente impositore può pretendere il tributo, in mancanza non ha più il diritto di pretenderlo; la prescrizione è un modo di estinzione del rapporto tributario fondato sull’inerzia del titolare del diritto e riguarda generalmente la fase di riscossione.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma del 9 dicembre 2022 n. 13929/10/22 ebbe a stabilire con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento che: “Per quanto riguarda la maturazione della prescrizione, va condiviso l’assunto della convenuta in quanto il termine per l’azione di recupero dell’imposta straordinaria sui beni di lusso, prevista dall’art. 8 del DL 384/92, deve essere individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro, il cui recupero è soggetto a termine quinquennale, e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli e motoveicoli, il cui recupero è soggetto a termine triennale”.

In questo caso sembra corretto parlare di decadenza più che di prescrizione, specie in quanto la Corte richiama i termini per l’imposta di registro di cui all’art. 76 del DPR 131/86, per loro natura decadenziali.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024, con riguardo, però, all’impugnazione della cartella di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento, ha stabilito che: “per il mancato pagamento dell’addizionale erariale dovuta, l’Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76 comma 1 del DPR n. 131/1986)”.

Opera la decadenza per omessa registrazione

Il richiamo all’imposta di registro deriva dalla disciplina di un tributo straordinario valevole per il 1992 sulle autovetture (vedasi l’art. 8 del DL 384/1992), la cui competenza accertativa fu demandata ai vecchi uffici del registro ex art. 8 comma 5 del DL 384/1992.

Fu la Cassazione con sentenza n. 4569 del 1° marzo 2006, citata dalle predette Corti di secondo grado, che ritenne di risolvere la questione sul termine di decadenza richiamando per analogia il tributo straordinario di cui all’art. 8 del DL n. 384 del 1992, anziché applicare la disciplina del bollo auto.

La Cassazione ritenne, condivisibilmente, che bollo auto e super bollo auto sono tributi totalmente diversi per la natura del prelievo: il bollo auto è una tassa automobilistica che trova la sua causa giuridica nella controprestazione che lo Stato fornisce mediante iscrizione al PRA, che ne consente la circolazione; il super bollo auto è un’imposta straordinaria sui c.d. beni di lusso dovuta perché essi sono espressione di capacità contributiva.
Inoltre, la potestà impositiva è rimessa ad enti diversi: per il bollo alle Regioni, per il super bollo all’Agenzia delle Entrate.

È quindi da escludere che si possa applicare al super bollo auto la disciplina dei termini decadenziali/prescrizionali di tre anni prevista per il bollo auto.
 

(MF/ms)




Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro: evento a Monza con crediti formativi

In occasione della Settimana Europea della Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025, la direzione Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro ha organizzato un convegno dal titolo:

NEAR MISS: ESPERIENZE E STRUMENTI PER LA PREVENZIONE IN BRIANZA
Un esempio di buone prassi condivise con le parti sociali territoriali
Giovedì 23 ottobre 2025 a Monza, ore 8:30 – 13:00

L’incontro è gratuito ma richiede registrazione, e permette l’ottenimento di crediti formativi per RSPP e ASPP. Si svolge nella Sala verde “Auditorium Egidio Ghezzi” Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna 13, 20900 Monza.

E’ stato ideato per promuovere la cultura della prevenzione attraverso la condivisione di esperienze concrete e strumenti operativi legati alla gestione dei near miss nei luoghi di lavoro.
L’evento si rivolge in particolare agli attori del sistema prevenzionistico aziendale.
In allegato trovate la locandina dell’evento e le indicazioni per l’iscrizione.
L’associazione vi può supportare nell’implementazione della raccolta e gestione dei near mess in azienda, che possono anche fare punteggio sul modello OT23 dell’INAIL. Se interessati potete contattare Silvia Negri: silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)