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Rapporto rifiuti “Raee 2023”: tasso di raccolta inferiore agli obiettivi

Il Centro di Coordinamento Raee (CdC RAEE) ha pubblicato a fine giugno 2024 il Rapporto Gestione Raee, con i dati del 2023 che illustra i volumi di rifiuti elettronici, domestici e professionali, gestiti lo scorso anno in Italia.
Consultando la pagina dedicata del sito del CDC Raee si trova una videoinfografica e il rapporto completo.

Il rapporto mostra il tasso di raccolta raggiunto dal nostro Paese, calcolato sulla base delle dichiarazioni sui quantitativi di RAEE gestiti, effettuate dagli impianti di trattamento al CdC RAEE.
Dal rapporto emerge che il tasso di raccolta si ferma al 30,24% cioè molto al di sotto del target europeo previsto al 65%.

Sul sito di Ecocamere si trova il commento: cliccare qui.

(SN/am)




Obblighi per la prevenzione dell’esposizione al radon

Come si anticipava nelle comunicazioni n.403 del 21/07/2023 e n.142 del 29/02/2024 la normativa vigente impone anche alle imprese la verifica del livello di rischio dovuto alla presenza di radon e l’adozione di eventuali misure di prevenzione.

La lista delle cosiddette “aree prioritarie” è facilmente consultabile sul sito regionale

Di seguito si riportano le altre fonti informative utili:

Regione Lombardia e ARPA

Elenco soggetti competenti per i rilievi di radon

Sito ministeriale in materia di radon

Sito INAIL sezione “gas radon”, che contiene due documenti:

  • Modulo per la richiesta di consulenza tecnica, aggiornamento: 2 aprile 2024 (.doc – 53 kb)
  • Vademecum dell’attività di consulenza espletata dall’Inail per la richiesta di consulenza tecnica, aggiornamento: 30 gennaio 2024 (.pdf – 110 kb)
Confapi Lecco Sondrio intende fornire supporto conoscitivo ed eventuale contatti di figure qualificate.

Per questo si chiede se c’è interesse per l’organizzazione di un seminario tecnico su questo tema nel mese di settembre/ottobre.

Se siete interessati potete scrivere o contattare silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Progetto “RE FIL ECO2”: formazione e sperimentazione gratuita degli strumenti di misura della sostenibilità

E’ stato recentemente presentato dalla camera di commercio Como Lecco il programma del progetto “Re Fil Eco2” un’opportunità di formazione ma anche affiancamento dell’impresa nell’applicazione di alcuni strumenti per misurare la sostenibilità della filiera.
Si allega la presentazione degli obiettivi e dei contenuti del progetto, che prevede una parte di formazione iniziale e una parte di lavoro di gruppo.

Dettagli alla pagina dedicata del sito camerale cliccando qui

In dettaglio, il progetto si svolge in queste fasi:

FASE 1 – SETTEMBRE OTTOBRE 2024 – 4 incontri formativi di 4 ore, in presenza o distanza per conoscere le basi teoriche dell’economia circolare
FASE 2 – NOVEMBRE FEBBRAIO – Tavoli di lavoro ristretti, es 5 aziende appartenenti alla stessa filiera, due incontri.
FASE 3 – MARZO OTTOBRE 2025 – 2 appuntamenti di condivisione dei risultati del lavoro aziendale di applicazione degli strumenti resi disponibili e personalizzati
 
Cliccando qui si trovano le modalità per iscriversi alle quattro mezze giornate di formazione gratuita prevista dalla fase 1 del progetto

In seguito valuterete se proseguire il percorso attraverso una manifestazione di interesse.

Se volete capire di più e valutare con attenzione questa opportunità potete scrivere in associazione.

(SN/am)




Fatture superbonus: chiarimenti sull’esposizione dello sconto

In caso di errori nelle fatture trasmesse a dicembre 2023 che non sono state ritrasmesse allo SdI entro i termini stabiliti dall’art. 21 comma 4 del DPR 633/72 (entro 12 giorni), nonostante si provveda a sanare la violazione aderendo all’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del DLgs. 472/97, non è possibile retrodatare l’efficacia delle fatture al dicembre 2023.

È quanto viene sostanzialmente chiarito nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 146 del 9 luglio 2024.

Il caso esaminato dalla risposta riguarda una fattura emessa il 29 dicembre 2023 con sconto “integrale” (in quanto spettava il superbonus nella misura del 110%) che era stato ridotto dall’imponibile, anziché, come stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873, § 3.1, dall’importo totale della fattura. L’Agenzia ricorda infatti che “nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell’applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell’IVA, e l’importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti»”.

Ad esempio, per lavori di riqualificazione energetica pari a 50.000 euro con IVA del 10% (in quanto eseguiti nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia) che consentono di fruire del superbonus nella misura del 110% (che poteva competere in taluni casi in relazione alle spese sostenute sino al 31 dicembre 2023), la fattura deve indicare:

  • l’imponibile di 50.000 euro;
  • l’IVA del 10% pari a 5.000 euro;
  • il totale fattura di 55.000 euro;
  • lo sconto praticato ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, pari a 55.000 euro;
  • netto da pagare zero.
Nel caso di specie, le “successive note di debito (rectius fatture) prodotte per «rettificare» le fatture errate datate 29 dicembre 2023 sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, «emesse» il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all’effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto).

A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti fatture errate salvo che per l’addebito dell’IVA in rivalsa, poi assorbito anch’esso dallo sconto sicché le prime non sembrano essere state «stornate» con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme”.

Nel caso considerato, quindi, secondo la risposta a interpello n. 146/2024, per la fattura di dicembre 2023 con errori nell’importo dell’IVA (in quanto lo sconto sul corrispettivo è stato erroneamente sottratto all’imponibile) ritrasmessa oltre i termini (oltre quindi 12 giorni) con analoghe fatture, “sebbene con l’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l’efficacia delle fatture al fine di fruire dell’agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%”.

Alle fatture corrette e ritrasmesse allo SdI nel corso del 2024, quindi, sarà applicabile il superbonus nella misura prevista per il 2024 (70%).

(MF/ms)




Confapi riceve delegazione governativa cinese per avvio partnership industriali

Confapi ha ricevuto la delegazione del CCPIT, Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale, guidata dal Direttore del Dipartimento di risorse umane del CCPIT, Mr. XU Baulin e dal Rappresentante Generale del CCPIT in Italia, Mr. YAO Lujie. La visita ufficiale è finalizzata a porre le basi per l’avvio di nuove partnership industriali tra Italia e Cina, nei settori della cooperazione tra le PMI.

“Un incontro proficuo – ha affermato il Presidente Cristian Camisa -, l’interscambio con la Cina è in continua crescita come è aumentata la volontà di collaborare con associazioni come Confapi e quindi con la piccola e media industria che rappresentiamo. C’è sempre più voglia di PMI italiane, della loro qualità e del saper fare del nostro Paese. Quello di oggi, segna l’inizio di un percorso che porterà le nostre imprese a creare nuove opportunità per il mondo della piccola e media industria italiana”.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito delle attività del nuovo “Helpdesk Asia” attivato da Confapi.
 

 
 




Webinar Brand Management domani 10 luglio ore 11

Nell’ambito della collaborazione con INSME, il Network Internazionale delle Pmi di cui Confapi è membro, promuoviamo il secondo webinar del progetto IP4SME di cui INSME è partner e che mira a diffondere tra le Pmi la consapevolezza sull’uso strategico e sui vantaggi della proprietà intellettuale (IP).

Il secondo webinar del corso “Unlock the power of IP”si terrà domani, mercoledì 10 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 12.30 e sarà incentrato sul Brand management.
Durante l’incontro le aziende saranno informate su come sviluppare e mantenere una forte identità del marchio e la sua protezione, su come proteggere il proprio marchio nelle giurisdizioni di potenziale interesse e su come monitorare i mercati e i comportamenti dei concorrenti.
Interverranno Giovanni Zazzerini, Segretario generale di INSME, Elio de Tullio, avvocato specializzato in IP e Laurence Chevillet-Morel, consulente legale di Bulgari.
 
Le aziende che intendono partecipare possono registrarsi al cliccando qui

Per maggiori informazioni visitare il sito del progetto cliccare qui 

 




“Il welfare nelle imprese Benefici sulla produttività”

La Provincia di lunedì 8 luglio, parla Filippo Valsecchi, referente welfare Confapi Lecco Sondrio.




Credito imposta 4.0: chiarimenti sulla fruizione del beneficio

La procedura per l’invio delle comunicazioni ai fini della fruizione dei crediti d’imposta 4.0 è ormai pienamente operativa, ma un aspetto non ancora del tutto chiaro, che ha sollevato alcuni dubbi, riguarda i beni prenotati nel 2022 ed effettuati e interconnessi nel 2023 e, in particolare, l’anno da indicare nel modello F24 per l’utilizzo del relativo beneficio fiscale.

L’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto i nuovi obblighi di comunicazione ai fini della fruizione del bonus investimenti 4.0, in merito all’ambito applicativo delle nuove disposizioni fa espresso riferimento ai “crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter” della L. 178/2020.

Il medesimo riferimento è previsto al comma 3, il quale stabilisce che “Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1”.

Stando al tenore letterale della norma, si ritiene siano esclusi dai nuovi obblighi di comunicazione gli investimenti effettuati nella fattispecie in esame (prenotazione nel 2022 ed effettuazione con interconnessione nel 2023), rientrando nell’art. 1 comma 1057 della L. 178/2020.

Tale orientamento risulta avvalorato anche dalla FAQ dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile 2024, la quale ha fornito specifiche indicazioni per la compilazione del modello F24 a seguito della sospensione temporanea delle compensazioni previste con la ris. 12 aprile 2024 n. 19.

In particolare, con riguardo all’art. 1 commi 1056 e 1057 della L. 178/2020, è stato affermato che, “se l’interconnessione del bene strumentale è avvenuta negli anni 2023 o 2024, è possibile utilizzare il relativo credito in compensazione tramite modello F24 indicando il codice tributo 6936 e – quale anno di riferimento – l’anno in cui è iniziato l’investimento, a prescindere dall’anno in cui questo si è concluso o dall’anno di interconnessione del bene strumentale” (a differenza di quanto era stato indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 3/2021 istitutiva dei codici tributo, secondo la quale doveva essere valorizzato l’anno di interconnessione).

La citata FAQ riporta quindi il seguente esempio: “per un credito maturato ai sensi del comma 1057 per un investimento iniziato nel 2022 e terminato nel 2023, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento 2022”.

Tale indicazione non sembra superata dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 15 maggio 2024 n. 25, la quale, consentendo la ripresa delle compensazioni per i codici tributo sospesi, ha affermato che, “fermo restando il requisito dell’avvenuta interconnessione dei beni ove previsto dalla disciplina di riferimento, le imprese che hanno validamente inviato la suddetta comunicazione possono utilizzare in compensazione i crediti d’imposta di cui trattasi, indicando i codici tributo menzionati nella richiamata risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 e – come «anno di riferimento» – l’anno di completamento dell’investimento agevolato riportato nella comunicazione stessa.

Nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro nei dati delle comunicazioni trasmessi dal Ministero delle imprese e del made in Italy all’Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 saranno scartati”.

In altri termini, per le imprese che hanno inviato la comunicazione, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di completamento dell’investimento come riportato nella comunicazione stessa.

Nessuna indicazione specifica viene invece fornita per i crediti esclusi dalla comunicazione, per i quali dovrebbero continuare a trovare applicazione le indicazioni fornite nella FAQ del 16 aprile 2024.

Pertanto, considerando che, come sopra esposto, i crediti relativi a beni prenotati nel 2022 effettuati e interconnessi nel 2023 non sarebbero oggetto degli obblighi di comunicazione, si ritiene che in tal caso nel modello F24 possa essere indicato, sulla scorta di quanto affermato dalla citata FAQ, l’anno di inizio dell’investimento.

Quanto all’individuazione dell’inizio dell’investimento, il GSE, con comunicato del 14 maggio, ha tra l’altro chiarito che, con riferimento al “Periodo di realizzazione degli investimenti”, la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili.

Di conseguenza, nel caso di specie, dovrebbe essere possibile utilizzare direttamente in compensazione il credito d’imposta ex art. 1 comma 1057 della L. 178/2020, senza necessità di presentare alcuna comunicazione ex art. 6 del DL 39/2024, utilizzando nel modello F24 il codice tributo “6936” e indicando quale anno di riferimento il 2022 (anno in cui è avvenuto l’ordine ai fini della prenotazione).

Tale indicazione si ritiene applicabile anche nel caso di utilizzo di quote residue di tale credito d’imposta.
 

(MF/ms)




In arrivo le comunicazioni di anomalia ISA

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281202, pubblicato il 1° luglio, ha definito le omissioni e le anomalie nei dati dichiarati ai fini degli ISA per il triennio 2020-2021-2022, rilevate analizzando sia i dati delle dichiarazioni, sia altre fonti informative disponibili, che saranno oggetto di specifiche segnalazioni ai contribuenti.

La selezione è effettuata sui soggetti che hanno svolto un’attività soggetta agli ISA per tutte le annualità interessate dal criterio.

Secondo quanto risulta dall’Allegato 1 al provvedimento, le anomalie interessano, tra l’altro:

  • imprese in contabilità ordinaria con gravi e ripetute incoerenze nella gestione del magazzino (ad esempio, sono segnalate le gravi incoerenze nell’indicatore durata delle scorte);
  • soggetti che presentano squadrature tra i dati indicati in REDDITI 2023 e quelli riportati nei modelli per l’applicazione degli ISA per importi superiori a 2.000 euro;
  • soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA “4-Periodo di non normale svolgimento dell’attività” per i periodi 2020-2021-2022 (sono esclusi dalla selezione i soggetti che sono in liquidazione alla data di elaborazione delle comunicazioni e quelli che hanno dichiarato il codice attività 68.20.02 – Affitto di aziende, pur non essendo tenuti alla compilazione del modello ISA);
  • soggetti che hanno utilizzato in modo anomalo le cause di esclusione per inizio e cessazione dell’attività;
  • soggetti che hanno dichiarato la causa di esclusione dagli ISA per ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro anche se i righi di riferimento del modello REDDITI 2023 non superano tale soglia;
  • enti che hanno dichiarato le cause di esclusione previste per gli enti del Terzo settore, ancorché queste non siano ancora operative per l’assenza dell’autorizzazione comunitaria;
  • imprese del settore dei servizi o del commercio che hanno indicato, per il 2022, il valore delle rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
  • soggetti che operano in forma individuale e che, per il periodo d’imposta 2022, hanno dichiarato nel frontespizio del modello ISA la condizione di “Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale” o la condizione “Pensionato” e tale informazione non trova riscontro nel modello di Certificazione Unica;
  • professionisti che, per il periodo 2022, hanno indicato nel quadro H del modello ISA il massimo valore tra i compensi dichiarati (H02) e il volume d’affari (H23) inferiore, per almeno 2.000 euro, rispetto alle somme imponibili percepite desunte dalla CU 2023;
  • professionisti che, per il 2022, hanno dichiarato nel Quadro C – Elementi specifici dell’attività del modello ISA un numero complessivo di incarichi inferiore rispetto a quello desumibile dalla CU 2023;
  • imprese (escluse imprese individuali ed enti non commerciali) che, per il 2022, hanno dichiarato nel campo “F05 – Altri proventi e componenti positivi” un ammontare inferiore per almeno 5.000 euro rispetto a quello dei canoni percepiti in qualità di dante causa desumibile dal modello di RLI per contratti in vigore nell’anno 2022;
  • soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 che non hanno utilizzato i dati precalcolati resi disponibili nel Cassetto fiscale.
Alcune anomalie riguardano poi specifiche attività. Ad esempio, riceveranno la segnalazione di anomalia:
  • le imprese che esercitano l’attività di trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (ISA CG68U) con incongruenze, per il 2022, tra l’ISA presentato e i dati indicati ai fini dell’applicazione dello stesso (es. mancata indicazione dei costi sostenuti per subvezione e del valore dei beni strumentali);
  • i soggetti che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e assicurativi (ISA CG91U) che presentano, per il 2022, incongruenze tra l’ISA presentato e il quadro dei dati contabili (ossia hanno compilato il quadro H, relativo al lavoro autonomo, anziché il quadro F);
  • le imprese che hanno presentato l’ISA CG61U – Intermediari del commercio e che presentano per il 2022 incongruenze tra l’ISA presentato e gli elementi specifici dell’attività dichiarati (es. non è stato indicato se si tratta di agente mono o plurimandatario);
  • le imprese del settore edile che presentano incongruenze nel valore delle rimanenze finali e con il valore dei servizi resi da subappaltatori.
Comunicazioni messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente

Se sono rilevate più anomalie per contribuente, la comunicazione segnala le tre anomalie più a rischio riscontrate.

Le comunicazioni sono messe a disposizione nel Cassetto fiscale del contribuente e sono anche trasmesse via Entratel all’intermediario, se il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

La disponibilità della comunicazione nel Cassetto fiscale è annunciata, per i soggetti abilitati ai servizi telematici, da un avviso personalizzato nell’area autenticata e inviato via mail o PEC ai recapiti disponibili.

A fronte della comunicazione, possono essere forniti chiarimenti e precisazioni utilizzando il software che sarà reso disponibile dall’Agenzia e, se l’anomalia è fondata, gli errori e le omissioni potranno essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa, comprensiva della comunicazione dei dati rilevanti corretta, ricorrendo al ravvedimento per la riduzione delle sanzioni.
 

(MF/ms)




Fedex: integrazione accordo spedizioni estero

Convezione per trasporti e spedizioni a favore delle Aziende associate a Confapi Lecco Sondrio.
 
Ad integrazione della Convenzione sottoscritta con TNT Global Express SrlFEDEX relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero segnaliamo un nuovo accordo sottoscritto con FEDEX per garantire anche un servizio di spedizioni di grandi volumi all’estero.
 
Alleghiamo il nuovo LISTINO, competitivo rispetto alle quotazioni ottenibili singolarmente.
 
 Ai costi esposti dovranno essere aggiunti i ns Diritti segreteria, pari ad euro 4,50
 
 
Modalità di utilizzo del servizio
 
Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl
Similmente all’attuale utilizzo di TNT ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet www.fedex.com  per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni
(prezzo finale in tempo reale con carburante alla presa, quotazioni al momento per spedizioni con peso superiore a 68 kg, quotazioni last minute per alcune destinazioni e quindi ancor più scontate rispetto al listino)
 
Apiservizi Srl riceverà direttamente da FEDEX la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio
 
 
A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI:
  • telefonando al n. 02.92172660
  • scrivendo a italy@fedex.com
  • utilizzando la chat
  • alleghiamo brochure esplicativa