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Enfea: regolamento nuove prestazioni dal 1° ottobre 2024

Informiamo le imprese che applicano i Ccnl Unigec/Unimatica, Unionchimica, Unital, Confapi Aniem, Uniontessile e Unionalimentari, che è stato modificato il Regolamento delle prestazioni Enfea, in vigore dal 1 ottobre 2024.

Cliccando qui  il Regolamento Completo
Segnaliamo, in particolare, che a partire dal 1° ottobre 2024 non è più prevista la possibilità di inoltrare la domanda di contributo utilizzando il modulo cartaceo.
Le domande di contributo possono essere avanzate solo dall’ Area Riservata del lavoratore, previa registrazione.
Successivamente sarà compito dell’azienda inoltrare, tramite specifica procedura telematica, le prestazioni dei dipendenti.

Come inoltrare le prestazioni dei dipendenti https://www.enfea.it/prestazioni/

Gli uffici dell’Associazione, area Sindacale – Relazioni Industriali, negli ambiti di competenza, restano a disposizione per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)




Progetto “Futuri possibili” rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato stampa. 
 



Imu: versamento seconda rata 2024 entro il 16 dicembre

Il 16 dicembre 2024 scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l’anno d’imposta 2024.
 
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili.

Il possesso dell’abitazione principale o assimilata (*) non costituisce però presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il 17 giugno 2024 è scaduto il termine per il versamento della prima rata di acconto per l’anno d’imposta 2024.

Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell’imposta dovuta in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 17 giugno 2024 e del 16 dicembre 2024, e l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, dovrà essere versata entro il 16 giugno 2025.

I comuni, per situazioni particolari e con proprio regolamento, possono stabilire differimenti di termini per i versamenti.
 
Il versamento dell’IMU può avvenire alternativamente, mediante:

  • il modello F24;
  • apposito bollettino di c/c postale;
  • la piattaforma PagoPA, di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.
 
Le modalità di calcolo del II acconto IMU sono le medesime previste per il calcolo del I acconto.
 
La dichiarazione IMU

Entro il 30 giugno 2025, dovrà essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni per le circostanze relative all’anno 2024, la dichiarazione IMU 2025.

La dichiarazione:

  • va presentata solo con riferimento all’anno in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta;
  • ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modifiche dei dati e degli elementi dichiarati da cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Non occorre trasmettere la dichiarazione quando è relativa a eventi rilevabili dalle banche dati dell’Agenzia delle Entrate o dell’Anagrafe comunale; generalmente quindi, non deve essere presentata alcuna dichiarazione in caso di acquisto o vendita di bene immobile effettuata tramite rogito notarile o per successione regolarmente dichiarata.
 
Alcune novità ed esenzioni 2024
 
Riduzione IMU per i pensionati esteri:
l’IMU è stabilita al 50% se vi è una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.
 
Esenzione IMU per i beni merce:
dal 1° gennaio 2020 i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice sono esenti dall’IMU fino a che permane tale destinazione.
 
Esenzione abitazione principale:
era previsto che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare avessero stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicavano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta doveva essere comunicata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU al comune in cui era ubicato l’immobile da considerare come abitazione principale. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 741, lettera b), della Legge n. 160/2019, nella parte in cui richiedeva che nell’abitazione principale, oltre al possessore, dovessero avere la dimora abituale e la residenza anagrafica anche i componenti del suo nucleo familiare. L’esenzione IMU per l’immobile, in cui il contribuente ha la residenza anagrafica e l’effettiva dimora abituale, spetta pertanto a prescindere dal luogo di residenza del coniuge.
 
Esenzione IMU:
per gli immobili colpiti da sisma del 2012 nei Comuni di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati.
 
Ogni anno vanno comunque verificate condizioni specifiche e/o territoriali.
 
Il ravvedimento operoso

Chi non riuscisse a versare l’IMU entro le scadenze previste, potrà effettuarlo in ritardo, avvalendosi del ravvedimento operoso, con l’applicazione di una sanzione ridotta e degli interessi moratori.

In sintesi, per violazioni commesse dal 1° settembre 2024:

a) regolarizzazione entro 14 giorni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte allo 0,083% (pari ad 1/15 del 12,5%) per ogni giorno di ritardo e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
b) regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,25% (pari ad 1/10 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
c) regolarizzazione oltre il 30° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 1,39% (pari ad 1/9 del 12,5%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
d) regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,13% (pari ad 1/8 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
e) regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine: sanzioni ridotte al 3,57% (pari ad 1/7 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo;
f) regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento: sanzioni ridotte al 4,17% (pari ad 1/6 del 25%) e interessi legali calcolati a giorni di ritardo.
 

*Dal 2016 il Comune può assimilare ad abitazione principale solo “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”.

(MF/ms)




Al via la seconda edizione di “Futuri possibili” con scuole e aziende della provincia di Sondrio

E’ cominciata ieri mattina la seconda edizione del concorso dedicato alle scuole medie secondarie di primo grado “Futuri possibili” che vede coinvolte le aziende di Confapi Lecco Sondrio e cinque classi seconde del Comprensivo Delebio-Dubino e una seconda del Garibaldi di Chiavenna.
Nel progetto “Futuri possibili” le aule si aprono al territorio grazie a interazioni dirette con imprenditori e professionisti delle imprese presenti nell’area della Valtellina e Valchiavenna, gli alunni hanno così l’occasione di riflettere e progettare in un ambito che apre le porte al nuovo.
Il progetto si compone di tre fasi: la prima dell’incontro in classe tra gli imprenditori e le scuole, la seconda della visita in azienda da parte dei ragazzi e la terza del concorso in cui gli studenti sono i protagonisti e devono immaginare una loro idea di impresa coadiuvati dai docenti.
Ieri mattina sono iniziate le visite in classe da parte degli imprenditori delle aziende coinvolte: Astra di Delebio, Officine Cristallo di Cosio Valtellino, Stmworks di Delebio , Dell’Oca srl di Andalo Valtellino, Bermec di Talamona e Tecnofar di Delebio.

Poter far conoscere le nostre aziende ai ragazzi è molto importante – spiega Massimo Mortarotti, vicepresidente di Confapi Lecco Sondrio responsabile della provincia di Sondrio – così possiamo raccontare il nostro lavoro, quello che facciamo tutti i giorni, ma soprattutto dialogare con i giovanissimi cercando di mettere in contatto mondi apparentemente lontani. La prima edizione è andata molto bene lo scorso anno, tutte le imprese hanno confermato la loro partecipazione al concorso e altre nuove si sono aggiunte. Come per le scuole, in questa nuova edizione c’è  la partecipazione anche dell’istituto Garibaldi di Chiavenna”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Besseghini: “Puntate sulle rinnovabili…”

Il Giornale di Lecco del 25 novembre 2024, articoli dedicati a due iniziative di Confapi Lecco Sondrio.




La seconda edizione de “La piccola impresa che vorrei” si apre anche a Sondrio

È partita questa mattina la seconda edizione de “La piccola impresa che vorrei”, il concorso per le scuole ideato da Confapi Lecco Sondrio che lo scorso anno ha visto partecipare 22 classi della provincia di Lecco per un totale di 450 studenti e 22 imprenditori che hanno fatto da tutor ai ragazzi nell’elaborare i progetti.
Le novità per questa seconda edizione sono due. A differenza dello scorso anno, in cui hanno partecipato anche le secondarie di primo grado, per l’anno scolastico 2024/25 si è deciso di coinvolgere solo le scuole superiori di secondo grado e i Cfp. E, altra grande novità, sono stati coinvolti anche gli istituti della provincia di Sondrio.
Per questa seconda edizione sono sempre 22 le classi iscritte al concorso, per un totale di 430 studenti e 21 imprenditori. In questa prima fase – cominciata oggi all’istituto Fiocchi di Lecco con Guido Baggioli dell’azienda Mab (Metallurgica Alta Brianza) e Alessandro Leidi dell’azienda Vincit in visita alle loro classi – gli imprenditori si presentano agli studenti raccontando la loro storia. Poi, nella seconda fase, i ragazzi visiteranno le aziende di riferimento.
I termini per il concorso sono: 31 gennaio 2025 consegna del modulo di partecipazione con titolo del progetto, 15 aprile 2025 consegna del progetto, 13 maggio 2025 evento conclusivo con premiazione delle tre classi vincitrici.

 

L’ottimo risultato della prima edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei” – commenta il presidente di Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassorici ha spinti a organizzare subito la seconda. Sia le scuole sia gli imprenditori hanno mostrato grande interesse in questo progetto che mira a mettere in contatto il mondo della scuola con quello delle imprese e che ha fatto scaturire grandi idee come abbiamo visto lo scorso anno, non solo per i tre progetti vincitori. Abbiamo deciso di dedicare il concorso solo alle scuole secondarie superiori per non avere troppa disparità di livello nei progetti e abbiamo aperto anche a Sondrio perché molti colleghi imprenditori e scuole della Valchiavenna e Valtellina lo hanno espressamente richiesto”.
 
Queste le classi partecipanti alla seconda edizione de “La Piccola Impresa che vorrei”: 3O, 3Q, 3P Fiocchi di Lecco – 3ASUE, 3BSUE, 3CSUE Bertacchi di Lecco – 3BECE, 3B en/m, 4CITL Badoni di Lecco – 5A e 5B Professionale Parini di Lecco – 3 e 4 operatore alimentare e sala Bar, 4 tecnico del legno CFP Aldo Moro di Valmadrera – 3 AFM IMA di Lecco – 3A e 4A LS, 4A SIA, 4B AFM, 4B LM, 4C scienze umane del Pinchetti di Tirano – 4B informatica Saraceno-Romegialli di Morbegno, 2AFM Da Vinci di Chiavenna.
 
Queste le aziende che faranno da tutor alle classi: Bermec di Talamona, Co.El di Torre de’ Busi, Dell’Oca di Andalo Valtellino, Dispotech di Gordona, Growermetal di Calco, DG TS di Prata Camportaccio, Imsa di Lecco, Ita di Calolziocorte, Latteria di Chiuro, MAB di Lecco, Molino Anselmo Colombo di Paderno d’Adda, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Pura Comunicazione di Sondrio, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tamil di Valgreghentino, Tecnofar di Gordona, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio, Vincit di Valmadrera, VML di Brivio. 

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




La riapertura dei termini del Concordato preventivo biennale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 167/2024 diventa effettiva la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

L’art. 1 comma 1 del DL fa espresso riferimento ai contribuenti “di cui agli articoli da 10 a 22” del DLgs. 13/2024; si tratta, in altre parole, dei soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024).

Tra essi, l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 resta comunque sbarrata se la dichiarazione:

  • non è stata ancora presentata;
  • oppure è già stata presentata, ma tardivamente rispetto al 31 ottobre.
L’adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale non devono essere “indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere versata alcuna sanzione (anche ridotta in base al ravvedimento operoso), trattandosi di una riapertura dei termini di adesione.

L’adesione tardiva al CPB dovrebbe comunque essere ammessa nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore in cui, oltre all’accettazione della proposta, vengano indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria, oppure in caso di vizi formali che attengono al contenuto della dichiarazione, ma non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo. A differenza della casistica precedente, in tali ipotesi sarebbe dovuta la sanzione per inesatta dichiarazione (circ. n. 42/2016); il minimo su cui computare la riduzione al nono da ravvedimento operoso è 250 euro.

Quanto sopra rilevato è limitato alla presentazione entro il 12 dicembre 2024 della dichiarazione integrativa con cui si accede al CPB; una volta formulata l’adesione al regime, infatti, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza dal concordato, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, la circ. n. 18/2024, § 2.6)

Resta in ogni caso fermo che, mediante una dichiarazione integrativa, sia essa presentata entro il 12 dicembre prossimo oppure dopo, non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa. Questa infatti potrà venire meno solo se saranno integrate le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal DLgs. 13/2024, o nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali (individuate dal DM 14 giugno 2024) che provochino diminuzioni del reddito effettivo rispetto a quello concordato superiori al 30%.

Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.

Considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) possono essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini ordinari;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo dal 3 dicembre al 12 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) dovrebbero comunque essere versati entro il 2 dicembre secondo i criteri ordinari, ma, a seguito dell’adesione al CPB, potrebbe rendersi necessario un successivo versamento, da sanare mediante il versamento in misura ridotta della sanzione per il ritardo ex art. 13 del DLgs. 471/97, ove quanto versato nei termini sia inferiore a quanto dovuto in applicazione della disciplina speciale (ad esempio potrebbe essere dovuta la maggiorazione in adozione del metodo storico).
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 167/2024 diventa effettiva la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

L’art. 1 comma 1 del DL fa espresso riferimento ai contribuenti “di cui agli articoli da 10 a 22” del DLgs. 13/2024; si tratta, in altre parole, dei soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024).

Tra essi, l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 resta comunque sbarrata se la dichiarazione:

  • non è stata ancora presentata;
  • oppure è già stata presentata, ma tardivamente rispetto al 31 ottobre.
L’adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale non devono essere “indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere versata alcuna sanzione (anche ridotta in base al ravvedimento operoso), trattandosi di una riapertura dei termini di adesione.

L’adesione tardiva al CPB dovrebbe comunque essere ammessa nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore in cui, oltre all’accettazione della proposta, vengano indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria, oppure in caso di vizi formali che attengono al contenuto della dichiarazione, ma non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo. A differenza della casistica precedente, in tali ipotesi sarebbe dovuta la sanzione per inesatta dichiarazione (circ. n. 42/2016); il minimo su cui computare la riduzione al nono da ravvedimento operoso è 250 euro.

Quanto sopra rilevato è limitato alla presentazione entro il 12 dicembre 2024 della dichiarazione integrativa con cui si accede al CPB; una volta formulata l’adesione al regime, infatti, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza dal concordato, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, la circ. n. 18/2024, § 2.6)

Resta in ogni caso fermo che, mediante una dichiarazione integrativa, sia essa presentata entro il 12 dicembre prossimo oppure dopo, non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa. Questa infatti potrà venire meno solo se saranno integrate le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal DLgs. 13/2024, o nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali (individuate dal DM 14 giugno 2024) che provochino diminuzioni del reddito effettivo rispetto a quello concordato superiori al 30%.

Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.

Considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) possono essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini ordinari;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo dal 3 dicembre al 12 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) dovrebbero comunque essere versati entro il 2 dicembre secondo i criteri ordinari, ma, a seguito dell’adesione al CPB, potrebbe rendersi necessario un successivo versamento, da sanare mediante il versamento in misura ridotta della sanzione per il ritardo ex art. 13 del DLgs. 471/97, ove quanto versato nei termini sia inferiore a quanto dovuto in applicazione della disciplina speciale (ad esempio potrebbe essere dovuta la maggiorazione in adozione del metodo storico).
 

(MF/ms)




Omaggi natalizi ai dipendenti

Le festività natalizie sono l’occasione per moltissime aziende per fare un regalo non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti.

Si tratta solitamente di beni di modico valore, quali panettone, bottiglia o cesto, che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente, devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.

Il disposto prevede infatti l’attrazione nell’alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.

L’art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce tuttavia che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro. Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del TUIR”.

Per il 2024, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 1.000 euro e, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite (art. 1 commi 16-17 della L. n. 213/2023 e circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024). Pertanto, se il limite (1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2024 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 1.000 euro o i 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2024 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o, per effetto della deroga prevista dalla L. 213/2023, per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo prima casa.

A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.

Si rileva altresì che rientrano nel calcolo della soglia dei fringe benefit di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR anche i sacchetti di caffè e eventuali prodotti di merchandising (quali tazze con logo aziendale e spille) omaggiati ai dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè ai fini promozionali (risposta a interpello n. 89/2024.

Costi deducibili dal reddito d’impresa

Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.

Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

(MF/ms) 




Imprese elettrivore: linee guida operative GSE, ENEA e ISPRA per adempiere agli obblighi

Informiamo le aziende interessate che GSE ha pubblicato le Linee guida relative alle modalità operative, da gestire su apposito portale del GSE, per i clienti energivori che ricorrono alla condizionalità green 2 (copertura di almeno il 30% del fabbisogno elettrico da fonti che non emettono carbonio) ai fini dell’ottenimento dei benefici legati all’energivorità.
 
Per il medesimo fine, Ispra ha pubblicato le Linee guida per l’adempimento agli obblighi dei clienti energivori che ricorrono alla condizionalità green 3 (investimento per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra).
 
Ricordiamo alle aziende energivore interessate che con circolare n. 522 del 24 ottobre u.s. erano state rese note le Linee Guida Enea (1a edizione) con i dettagli operativi relativi alla gestione delle attività correlate alle Diagnosi energetiche.

In allegato riportiamo il documento aggiornato redatto da Enea in 2a edizione.
 
(RP/rp)




Energy Release 2.0: pubblicato il bando per l’assegnazione dell’energia a prezzi calmierati alle aziende elettrivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema (cfr circolare n. 396 del 31 luglio 2024 e circolare n. 544 del 31 ottobre 2024) per informare le aziende elettrivore interessate che il GSE ha pubblicato il Bando per l’assegnazione dell’energia elettrica a prezzi calmierati nell’ambito dell’Energy Release 2.0, il meccanismo finalizzato a favorire l’installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzata da clienti finali energivori.
 
La misura prevede per i clienti finali energivori interessati la facoltà di richiedere al GSE l’anticipazione per un periodo di 3 anni di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE e delle relative Garanzie di origine al prezzo di 65 €/MWh, in cambio dell’impegno delle imprese alla realizzazione o potenziamento di impianti rinnovabili attraverso i quali, nei 20 anni successivi a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti stessi, verrà restituita l’energia anticipata.
 
Il portale E-Release del GSE, aperto dallo scorso 14 novembre, attraverso il quale è possibile partecipare alla procedura di assegnazione presentando una manifestazione di interesse, sarà disponibile fino alle ore 12.00 del 13 gennaio 2025.
Possono partecipare alla procedura di assegnazione, singolarmente o tramite aggregazione, i soggetti energivori iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per l’anno 2024. Saranno ammesse a presentare richiesta anche le aziende che risultino in fase di istruttoria ai fini dell’iscrizione nell’elenco.

In allegato riportiamo copia del Bando di assegnazione e la guida all’utilizzo del portale E-Release del GSE.

(RP/rp)