1

Confapi e Rete Ufficio Estero a “Go international”

Informiamo le aziende associate che domani, mercoledì 17, e giovedì 18 settembre Confapi e Rete Ufficio Estero saranno presenti con due stand alla fiera Go International, che si terrà presso l’Allianz MiCo di Milano, Viale Eginardo, angolo Via Colleoni, GATE 3.

“Go International” è la principale fiera italiana dedicata ai servizi per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese.

Confapi sarà presente al Gate 3, Stand C33.

 

Rete Ufficio Estero sarà presente al Gate 3, stand C31.

(MP/am)




Webinar CBAM per importazione di merci extra UE: mercoledì 24 settembre 2025

Si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco ha previsto a settembre un seminario dedicato al CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: aspetti normativi e tecnico-operativi.

Martedì 23 settembre 2025 – dalle ore 9.30 modalità webinar
CBAM Lo stato dell’arte, le novità normative e l’avvio della fase definitiva

L’incontro intende offrire un quadro completo sugli obblighi e sulle procedure connesse all’importazione di merci responsabili dell’emissione di gas a effetto serra originati in Paesi terzi. Il webinar descrive le novità normative introdotte in materia di dazi ambientali, illustrando gli step necessari per conformarsi alle disposizioni stabilite dalla Commissione Europea nel percorso verso la neutralità climatica entro il 2050.

Il Regolamento (UE) 2023/956 disciplina infatti un sistema che prevede per gli importatori di cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, ferro e acciaio da Paesi extra-UE l’obbligo di corrispondere un importo equivalente al costo delle emissioni che sarebbe stato sostenuto qualora i beni fossero stati prodotti nell’Unione Europea. Nel caso in cui il produttore non-UE dimostri di aver già sostenuto un costo per le emissioni nel proprio Paese (es. attraverso una carbon tax), l’importo potrà essere parzialmente o totalmente dedotto.
Il seminario offrirà inoltre un focus sulle novità previste per il 2025 e sul passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva del CBAM.

Si invita a consultare il programma dettagliato nel sito camerale per procedere all’iscrizione.

(SN/am)




Firma digitale: blocco per alcuni dispostivi di firma

InfoCamere sta inviando una nota ai possessori di firma digitale in cui avverte che per alcuni dispositivi (sia token che smart card)  il 31 dicembre 2025 scadrà la certificazione del chip crittografico (JSIGN3 e COSMOV9), poiché tale certificazione non è stata rinnovata dal produttore.
 
Pertanto, il 31/12/2025, il certificatore InfoCamere sarà tenuto a revocare il certificato di sottoscrizione presente sul dispositivo per rispettare i requisiti di sicurezza imposti dal Regolamento UE 910/2014 (come modificato dal Regolamento UE 1183/2024).

InfoCamere oltre ad informare gli utenti propone anche l’acquisto online di un nuovo dispositivo a un prezzo agevolato .

La scadenza dei microchip delle firme digitali non va confusa con la scadenza del certificato digitale che dura invece 3 anni

(MF/ms)




Nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025

A seguito dell’adozione della nuova classificazione delle attività economiche Ateco 2025 predisposta dall’ISTAT, a partire dal 1° aprile 2025, alcune attività hanno cambiato codice.

Chiediamo gentilmente alle Aziende Associate che hanno cambiato codice Ateco di riferimento di comunicarcelo, se non l’hanno ancora fatto.

Lo potete fare scrivendo all’indirizzo associazione@confapi.lecco.it

(SG/am)




Applicazione regime forfettario e lavoro dipendente: dal 2026 torna il limite di 30 mila euro

Con effetti dal 1° gennaio 2026 ritorna valida la soglia limite di 30.000 euro prevista ai fini dell’applicazione del regime forfetario dalla lettera d-ter), comma 57, Legge n. 190/2014.

La norma citata dispone che non possono applicare il regime forfetario: i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, al comma 12 ha elevato per l’anno 2025 il limite da 30.000 a 35.000, cosicché, visto il riferimento all’anno precedente contenuto nella norma citata, ad esempio, chi ha chiuso il 2024 (fatta salva l’applicazione principio di cassa allargato) con un reddito da lavoro dipendente/pensione pari a 32.000 euro: con le vecchie regole sarebbe stato costretto a uscire dal forfetario dal 2025, grazie al nuovo limite invece è potuto rimanere in tale regime.

Tale deroga ossia l’innalzamento del limite vale solo per il 2025 (applicazione forfetario per il 2025).

Da qui, chi chiuderà il 2025 con un reddito da lavoro dipendente/pensione superiore a 30.000 non potrà rimanere nel regime forfetario nel 2026.

Il limite in parola deve essere verificato tenendo conto che:

  • non devono essere conteggiati gli arretrati e altre somme soggette a tassazione separata (risposta n. 102/2020);
  • rilevano invece i premi di risultato da contratti collettivi, assoggettati a imposta sostitutiva del 10% (risposta n. 398/2020),
  • così come rilevano i redditi da lavoro dipendente all’estero (risposta n. 257/2021).
Dubbi sulla verifica della soglia di 30.000 euro potrebbero sorgere in ipotesi di percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI “mensile”.

Invero, si tratta di un’indennità sostitutiva del reddito di cui all’occupazione persa, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto reddito imponibile (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, TUIR), assoggettata a tassazione IRPEF.

Tuttavia, come da circolare n. 10/E/2016, la verifica di tale soglia di 30.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).

Nello specifico, la causa di esclusione di cui alla lettera d-ter non opera:

  • se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia;
  • rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre.
In tale ultimo caso la NaspI nel frattempo percepita (prima dell’attivazione del nuovo rapporto di lavoro) potrebbe rilevare ai fini della verifica del limite di 30.000 euro, ciò in attesa di nuovi chiarimenti ufficiali.

Tuttavia, ad una diversa conclusione potrebbe giungersi considerando le precedenti risposte a interpello n. 102/2020 e n. 398/2020, nelle quali è stato precisato che si assumono come rilevanti le somme percepite in via ordinaria: “senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”.
 

(MF/ms)




IMU 2024: entro il 29 settembre 2025 il ravvedimento per l’omessa dichiarazione

Entro lunedì 29 settembre 2025 è possibile ravvedere l’omessa dichiarazione IMU per l’anno 2024 con un ritardo non superiore a 90 giorni, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97 (il 90° giorno cade di domenica).

È scaduto infatti lo scorso 30 giugno il termine per presentare le dichiarazioni IMU (se dovute) o IMU ENC (obbligatorie per ciascun anno) riferite all’anno 2024.

A tale riguardo, occorre richiamare l’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 (introdotto dal DLgs. 87/2024, c.d. DLgs. “Sanzioni”), ai sensi del quale “la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.

La disposizione preclude pertanto, per la generalità dei tributi (compresi quelli locali), la possibilità di perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione se è decorso un ritardo superiore a 90 giorni.

L’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 trova applicazione per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, come precisato dall’art. 5 del DLgs. 87/2024, e dunque certamente opera per l’omessa presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2024, che si è consumata il 30 giugno 2025 (termine per la presentazione della dichiarazione).

In forza del citato art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97, devono pertanto intendersi superati i precedenti chiarimenti ministeriali che, invece, avevano riconosciuto la facoltà di ravvedere la tardiva dichiarazione IMU anche oltre il termine dei 90 giorni: detti chiarimenti evidenziavano che, in materia di tributi locali, non trova applicazione la qualifica della dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come “omessa”, prevista ai sensi degli artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98 limitatamente alle dichiarazioni per imposte sui redditi, IRAP e IVA.

Dunque, con riguardo alle omesse dichiarazioni IMU e IMU ENC relative al 2024, è possibile perfezionare il ravvedimento, presentando una dichiarazione tardiva, solo entro il termine del 29 settembre 2025.

Resta in ogni caso fermo che, come per gli altri tributi locali, anche per l’IMU l’avvio di un controllo fiscale da parte del Comune preclude, in ogni caso, la possibilità del contribuente di ravvedersi (art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97).

Con riferimento al trattamento sanzionatorio, per l’omessa dichiarazione IMU l’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 prevede una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro (se il contribuente, pur avendo omesso la dichiarazione, ha corrisposto l’IMU dovuta, la sanzione è pari a 50 euro).

Peraltro, se la dichiarazione IMU viene presentata entro 30 giorni dal termine (quindi, se la dichiarazione IMU per il 2024 è già stata presentata entro il 30 luglio 2025), la sanzione di cui al citato comma 775 è ridotta a un terzo, ai sensi dell’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97 (nella versione post modifiche del DLgs. 87/2024, operante per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).

Alla sanzione per l’omessa dichiarazione IMU di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 (eventualmente ridotta ex art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97) va poi applicata la riduzione da ravvedimento operoso: perfezionando il ravvedimento (con non oltre 90 giorni di ritardo), la sanzione è di importo pari ad un decimo del minimoex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.

Per il perfezionamento del ravvedimento va ricordato che nel termine di 90 giorni occorre presentare la dichiarazione, nonché versare l’IMU eventualmente dovuta con i correlati interessi legali (che maturano giorno per giorno sull’imposta dovuta, ed il cui tasso fissato a partire dal 1° gennaio 2025 è pari al 2%) e la sanzione ridotta secondo i criteri sopra illustrati.

Ipotizzando che la dichiarazione venga presentata il 29 settembre 2025, per il ravvedimento è quindi necessario versare entro tale data anche l’IMU dovuta, con i relativi interessi legali, e la sanzione pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata (con una sanzione di importo minimo di 5 euro); se è già stata corrisposta l’IMU dovuta, va versata, ai fini del ravvedimento, la sanzione di 5 euro (1/10 di 50 euro).

Omessa dichiarazione anche se non viene dichiarato un singolo immobile

Va evidenziato, infine, che secondo la giurisprudenza di legittimità configura un’ipotesi di omessa dichiarazione (e non di dichiarazione infedele) anche la mancata indicazione, nella dichiarazione IMU, di un singolo immobile (così, tra le altre, Cass. 17 giugno 2021 n. 17298).
 

(MF/ms)




Assistenza amministrativa e tecnica nella presentazione di bandi, predisposizione di perizie, diagnosi e dichiarazioni obbligatorie. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

L’Associazione può supportare le aziende interessate nella partecipazione ai bandi a copertura degli investimenti. Confapi Lecco Sondrio può offrire infatti sia una consulenza amministrativa che una consulenza tecnica, laddove necessario.

 

Si segnalano a titolo esemplificativo le prestazioni di tipo tecnico che si possono erogare, tramite professionisti con i titoli richiesti:

  • Perizie tecniche (ad es. industria 4.0 / transizione 5.0)
  • Diagnosi energetiche
  • Dichiarazioni del rispetto del principio DNSH
  • Protocollo di legalità
  • Etc …
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di figure qualificate, con le competenze ed eventualmente la strumentazione necessaria.

 

Le attività del servizio includono:

  1. valutazione delle opportunità di finanziamento disponibili e applicabili;
  2. redazione delle relazioni tecniche, dichiarazioni o autovalutazioni;
  3. accompagnamento nella partecipazione al bando.
Per l’elenco completo dei servizi offerti visitare il sito dedicato dell’Associazione CLICCARE QUI 

 

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo: servizi@confapi.lecco.it , 0341.282822.

(SN/am)




Polizze catastrofali: scadenza all’1 ottobre 2025 per le medie imprese

Si avvicina il termine ultimo, fissato al 1° ottobre, anche per le medie imprese per adeguarsi all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, introdotto dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Per le grandi imprese, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 marzo 2025, con la previsione dell’applicazione delle sanzioni decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno); le piccole e micro imprese, invece, devono assicurarsi entro il prossimo 31 dicembre.

Al momento, la mancata stipula delle assicurazioni entro i termini di legge comporterà, per chi non si adegua, l’impossibilità di accedere ad alcuni incentivi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del made in Italy, individuati dal DM 18 giugno 2025 del MIMIT. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

  • “Contratti di sviluppo” (art. 43 del DL 25 giugno 2008 n. 112 e DM 9 dicembre 2014);
  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” (DM 24 marzo 2022);
  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)“ (DM 4 gennaio 2021 e DM 30 luglio 2025);
  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)“ (DM 24 settembre 2014);
  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare” (DM 11 giugno 2020);
  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (DM 29 ottobre 2020);
  • “Mini contratti di sviluppo” (DM 12 agosto 2024);
  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” (DM 3 luglio 2015);
  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13 novembre 2024);
    – “Finanziamento di start-up” (DM 11 marzo 2022);
  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” (DM 3 marzo 2022).
Il provvedimento del MIMIT che individua gli incentivi preclusi, si ricorda, riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle Imprese e del made in Italy.

L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo, essendo in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri (così l’avviso del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 5 agosto 2025).

Lista degli incentivi preclusi da “completare”

Per le domande di agevolazioni (quelle individuate dal MIMIT nel decreto) presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre, quindi, occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.

Peraltro, l’adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione (FAQ MIMIT del 1° aprile 2025).

Deve trattarsi, inoltre, di imprese che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinario,
  • attrezzature industriali e commerciali.
In caso contrario, l’obbligo assicurativo non sussiste.
 

(MF/ms)




Definizione di caparra e acconto nei contratti preliminari ai fini della imposizione delle imposte

In passato, si era posto il problema di qualificare correttamente le somme corrisposte al contratto preliminare, in modo da applicare l’imposizione adeguata ai fini delle imposte indirette.

Fino al 31 dicembre 2024, infatti, le somme corrisposte a titolo di acconto (non soggetto a IVA) scontavano l’imposta di registro del 3%, mentre le somme corrisposte a titolo di caparra scontavano l’aliquota dello 0,5%. Pertanto, la qualifica come “acconto” o come “caparra” poteva incidere in modo rilevante sulla tassazione.

Alla luce della riforma introdotta dal DLgs. 139/2024, che ha equiparato l’aliquota dell’imposta di registro applicabile sulle caparre e sugli acconti, fissandola in entrambi i casi allo 0,5%, la questione ha perduto rilevanza, ma è interessante notare come il tema si ponga ancora, seppur con effetti più limitati, per gli atti imponibili a IVA.

Oggi, se due soggetti privati stipulano un contratto preliminare che preveda la corresponsione di somme (prima del definitivo) queste – sia che si tratti di acconti che di caparre – sconteranno l’imposta di registro dello 0,50% oppure nella misura inferiore applicabile per il contratto definitivo.

Quindi, ipotizzando un contratto preliminare fuori campo IVA che preveda una caparra o un acconto di 50.000 euro, l’imposta di registro sarà dovuta nella misura di 250 euro, salvo che dal definitivo non derivi l’applicazione di un’imposta in misura inferiore (ad esempio, ove si trattasse dell’acquisto di un terreno con le agevolazioni per la PPC, per le quali l’imposta di registro si applica in misura fissa, al preliminare l’imposta versata sull’acconto o sulla caparra non potrebbe superare i 200 euro). Si ricorda che l’imposta pagata su caparre o acconti va imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Nel caso appena proposto, il fatto che le somme versate al preliminare siano qualificate come acconti o come caparre è, quindi, indifferente ai fini dell’imposizione finale. Ove, invece, il contratto definitivo sia imponibile a IVA (anche su opzione), l’imposizione (del preliminare) potrebbe mutare.

Infatti, mentre le somme corrisposte a titolo di caparra, avendo funzione di risarcimento del danno da inadempimento, sono fuori campo IVA (fino a che non siano eventualmente imputate a corrispettivo), le somme corrisposte a titolo di acconto realizzano, invece, il presupposto d’imposta. In queste ipotesi, quindi:

  • se le somme versate al preliminare hanno natura di acconto imponibile a IVA scontano l’imposta sul valore aggiunto già al preliminare (e, secondo la risposta Agenzia delle Entrate n. 311/2019, anche l’imposta di registro fissa);
  • se le somme versate al preliminare hanno natura di acconto esente da IVA scontano l’imposta di registro proporzionale se si tratta di immobili abitativi, l’imposta fissa se si tratta di immobili strumentali;
  • se le somme versate al compromesso hanno natura di caparra scontano l’imposta di registro proporzionale e sono fuori campo IVA.
In questi casi permane, quindi, la necessità di qualificare correttamente le somme versate al preliminare.

In linea di principio, se le parti qualificano espressamente e in modo chiaro le somme versate non dovrebbero sorgere dubbi. Talvolta, però, vengono utilizzate formule che possono ingenerare dubbi. Ad esempio, in passato, l’Agenzia delle Entrate (ris. n. 197/2007) era stata chiamata a chiarire la tassazione di una formula particolarmente infelice: “imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo”. A fronte di questa formula confusa, l’Agenzia aveva affermato che, in caso di mancata qualificazione delle somme o di dubbi sulla natura delle somme, si dovesse optare per la qualifica come acconto.

Tale impostazione è stata confermata nella circolare n. 18/2013, ove si legge che “se per le somme versate in occasione della stipula del contratto preliminare manca una espressa qualificazione o è dubbia l’intenzione delle parti sulla natura delle stesse, tali somme saranno da considerarsi acconti di prezzo”.

Questa indicazione potrebbe tornare ancora utile oggi, seppur solo nei casi di contratti preliminari relativi a definitivi soggetti a IVA.

Occorre, però, chiarire che “l’incertezza” sulla qualificazione delle somme esiste solo in presenza di una mancata qualificazione o di formule “prive di significante” come quella usata nel caso esaminato dalla risposta n. 197/2007. Invece, come già rilevato a suo tempo dal Notariato (Studio n. 185-2011/T) non esiste alcun dubbio ove, ad esempio, il preliminare specifichi che le somme sono versate a titolo di caparra e saranno poi imputate ad acconto. Questa indicazione è perfettamente compatibile con la natura della caparra, che, per espressa previsione dell’art. 1385 c.c., “in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”. L’indicazione contrattuale sulla volontà di imputare la caparra a corrispettivo (convertendola – di fatto – in acconto) non rende in alcun modo “dubbia” la qualificazione della somma versata al preliminare, ma ne conferma la natura di caparra, in coerenza con l’art. 1385 c.c.

 

Esempio: contratto preliminare che prevede la corresponsione di 50.000 euro Imposte totali sul compromesso
Preliminare che prevede 50.000 euro di acconto Se il definitivo è imponibile a IVA 200 euro per il preliminare
+
IVA sull’acconto
+
200 euro (imposta di registro su acconto per alternatività, cfr. ris. n. 311/2019)
Se il definitivo è fuori campo IVA 200 euro per il preliminare
+
250 euro sull’acconto (0,5%) o la minore imposta dovuta al definitivo
Preliminare che prevede 50.000 euro di caparra In ogni caso 200 euro per il preliminare
+
250 euro sull’acconto (0,5%) o la minore imposta dovuta al definitivo

 
(MF/ms)




“Giovani, il futuro è qualcosa che va costruito”

Il Giornale di Lecco dell’8 settembre 2025, intervista al nostro consigliere Angelo Cortesi.