Studenti che fanno impresa “Idee e sogni per il futuro che diventeranno realtà”
La Provincia, inserto “Faber” di venerdì 29 novembre, doppia pagine dedicata al nostro concorso per le scuole.
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La Provincia, inserto “Faber” di venerdì 29 novembre, doppia pagine dedicata al nostro concorso per le scuole.
Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, per i titolari di partita IVA che nell’anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.
La proroga non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, utilizzando i seguenti codici tributo ed indicando la rateazione necessaria:
| IMPORTO DA VERSARE | Cod. trib. | IMPORTO DA VERSARE | Cod. trib. |
|---|---|---|---|
| Acconto IRPEF (2° o unica rata) | 4034 | Acconto cedolare secca (2° o unica rata) | 1841 |
| Acconto IRES (2° o unica rata) | 2002 | IVIE (2° o unica rata) | 4045 |
| Acconto IRAP (2° o unica rata) | 3813 | IVAFE (2° o unica rata) | 4048 |
| Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi (2° o unica rata) | 1794 | Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata) | 2019 |
| Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata) | 1791 | Maggiorazione IRAP per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB | 4070 |
| Maggiorazione IRPEF per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB | 4068 | Maggiorazione imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfettario che hanno aderito al CPB | 4072 |
| Maggiorazione IRES per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB | 4069 |
In sede di versamento, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti a disposizione.
L’eventuale omesso/insufficiente versamento degli importi è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso con le nuove sanzioni:
| SANZIONE | RIDUZIONE CON RAVV. | SANZ. RIDOTTA | GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO |
|---|---|---|---|
| 0,83% a giorno | 1/10 | da 0,083% a 1,167% | entro il 14° giorno dalla scadenza |
| 12,5% | 1,250% | dal 15° al 30° giorno dalla scadenza | |
| 12,5% | 1/9 | 1,389 | dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
| 25% | 1/8 | 3,125 |
|
| 25% | 1/7 | 3,571% | Oltre il termine del punto precedente (ed entro il termine “di prescrizione”) |
I forfettari – Per i contribuenti in forfettario, è necessario valutare:
In sintesi:
| REGIME | IMPOSTA PER L’ANNO 2024 | ACCONTO | ||
| ANNO 2023 | ANNO 2024 | METODO | Cod. trib. | |
| Minimi | Forfetario | Sostitutiva 15% (5% startup) | Storico o previsionale | 1794 (minimi) |
| Minimi | Ordinario | Irpef | 1794 (minimi) | |
| Forfetario | Forfetario | Sostitutiva 15% (5% startup) | 1791 (forfettari) | |
| Forfetario | Ordinario | Irpef | 1791 (forfettari) | |
| Ordinario | Forfetario | Sostitutiva 15% (5% startup) | No acconto | |
Per i contribuenti in regime forfettario, si precisa che:
(MF/ms)
A partire dal 2 dicembre 2024 scompariranno le bollette doganali su carta.
Da tale data, tutti i documenti doganali saranno esclusivamente in formato digitale e potrà essere effettuato il download esclusivamente dal portale dell’Agenzia delle Dogane, attraverso una procedura articolata.
La bolletta doganale cartacea è stata, infatti, sostituita da un sistema digitale a partire dal 9 giugno 2022, in conformità con le nuove normative europee. Questa transizione è parte di un processo di digitalizzazione volto a semplificare le procedure doganali e migliorare la trasparenza nelle operazioni di importazione.
Dal 2 dicembre 2024 tutti gli operatori saranno obbligati a presentare le dichiarazioni doganali di esportazione e transito esclusivamente attraverso le nuove modalità elettroniche, conformi alle direttive dell’Unione Europea.
L’impossibilità per alcuni Paesi, che non avranno ancora implementato la nuova componente transnazionale, di acquisire automaticamente l’Ivisto (visto elettronico necessario per la non imponibilità IVA) è probabile.
Questo potrebbe comportare la necessità di utilizzare modalità manuali per chiudere le operazioni doganali, con conseguenti ritardi e potenziali problematiche amministrative per le operazioni di esportazione, specialmente se il bene lascia il territorio doganale da un Paese non ancora adeguatosi al nuovo sistema.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo scorso 8 ottobre 2024 (informativa n. 622909) ha ribadito che le nuove modalità dichiarative, connesse alle fasi funzionali del sistema unionale AES-P1 e NCTS – P5, diventeranno le uniche ammissibili.
Tenuto conto delle differenze tra i tracciati previsti a livello unionale dall’Eudcm e il precedente tracciato, per consentire la gestione telematica della liquidazione dei tributi in dichiarazione, sono stati individuati due codici documento nazionale in TARIC.
Le nuove funzionalità per la liquidazione dei tributi sono già disponibili in ambiente di validazione e sono state estese in ambiente reale dal 23 ottobre 2024.
Gli obblighi di registrazione –
L’art. 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 dispone che, “Il contribuente deve annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell’articolo 17, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
Le bollette doganali sono, dunque, soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto, nel senso che devono essere registrate nel registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto a detrazione – diritto che – ai sensi dell’art. 19 del Decreto IVA, sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo; pertanto, la registrazione della bolletta deve in ogni caso essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno della sua ricezione.
Come per le fatture di acquisto, per esercitare il diritto alla detrazione è necessario dunque che sia verificata:
(MF/ms)
Questo adempimento, che chiude l’anno fiscale sotto il profilo della liquidazione periodica dell’imposta, assume particolare rilevanza sia per la corretta gestione della posizione IVA, sia per l’ottimizzazione della liquidità aziendale.
È importante sottolineare che, per il calcolo e il versamento dell’acconto IVA, il legislatore offre diverse opzioni operative, lasciando al contribuente la possibilità di scegliere il metodo più conveniente. In particolare, i soggetti interessati potranno optare tra il metodo storico, il metodo previsionale e il metodo analitico.
Ciascuna modalità presenta specifiche peculiarità che permettono di adattare il calcolo dell’acconto alle esigenze finanziarie e operative dell’impresa o del professionista.
(MF/ms)
Il regolamento introduce:
Fornendo maggiore chiarezza e certezza alle imprese, questa serie di FAQ contribuirà all’obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi associati alla rendicontazione di sostenibilità, che gravano sulle imprese.
(SN/am)
Questo è un promemoria per le aziende iscritte al Whp ovvero le aziende che “promuovono salute”. La scadenza per la compilazione della rendicontazione Whp è il 15 dicembre.
Si allegano le istruzioni per svolgere correttamente questa attività.
In particolare si specifica di:
(SN/am)
I soggetti beneficiari sono le Micro, Piccole e Medie Imprese aventi sede operativa in Lombardia. Sono escluse dalla presente misura di incentivazione le imprese attive nel settore del commercio/intermediazione di veicoli.
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, variabile in base alla categoria dei veicoli, alla classe emissiva e al livello di emissioni prodotte, secondo quanto specificato nelle tabelle contenute nell’allegato della delibera n. 2150/2024. I contributi maggiori sono attribuiti ai veicoli ad emissioni zero. Il contributo rientra all’interno degli Aiuti di Stato alle imprese e il regime di assegnazione è quello in de minimis ai sensi del nuovo Regolamento (UE) n. 2023/2831.
Ciascuna impresa può presentare fino a 4 domande di contributo, a fronte dello stesso numero di veicoli radiati di proprietà dell’impresa stessa.
Si segnala anche la pagina del sito regionale dedicata al tema.
(SN/am)
Questo regolamento prevede numerose nuove disposizioni, come ad esempio regole relative alla leggibilità delle etichette e all’etichettatura digitale, alle vendite di prodotti senza imballaggio, alla classificazione di sostanze e miscele in relazione a CMR, ED HH, ED ENV, PMT, PBT, vPvM, vPvB, all’atteso aumento delle Classificazioni Armonizzate, alle notifiche C&L, alle notifiche PCN, alla pubblicità e tanto altro ancora.
Il testo del regolamento è consultabile in rete.
Si segnala infine che ECHA ha aggiornato la guida sull’applicazione del Regolamento CLP (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio), un documento tecnico/scientifico esauriente che fornisce indicazioni dettagliate sull’applicazione dei criteri CLP per i pericoli fisici, sulla salute e sull’ambiente. In particolare, l’attenzione è rivolta alle nuove classi di pericolo: interferenza endocrina per la salute umana, interferenza endocrina per l’ambiente, PBT (persistente, bioaccumulabile e tossico), vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile), PMT (persistente, mobile e tossico). e sostanze vPvM (molto persistenti e molto mobili). Tutti i dettagli sul sito europea di Echa.
(SN/am)
Tale decorrenza è confermata anche post Decreto MEF 6 settembre 2024.
Si veda l’art. 2 del Decreto: “ai sensi dell’art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica di cui all’art. 3, comma 1, decorre dall’anno di imposta 2025”.
Per ripercorrere gli step che si sono susseguiti negli ultimi mesi, è necessario partire dalle previsioni di cui al comma 756 Legge n. 160/2019): “a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo”.
In considerazione di tali previsioni sono stati pubblicati i decreti MEF 7 luglio 2023 e 6 settembre 2024. Con tale ultimo Decreto sono state integrate le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni delle aliquote impositive all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal Decreto 7 luglio 2023.
Al successivo comma 757, viene disposto che anche laddove il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle stesse aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale (applicazione informatica “Gestione IMU”) che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote, che forma parte integrante della delibera stessa.
La decorrenza dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto “digitale” è stata prorogata al 2025 dall’art. 6-ter del D.L. n. 132/2023.
Da qui, in vista della scadenza del 16 dicembre per il pagamento del saldo 2024, per i Comuni non vigeva l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel Decreto del 7 luglio 2023 e ss.mm.ii e in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di Legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote in essere nell’anno di imposta 2023.
Dal prossimo anno invece ossia per il primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto “digitale”, in mancanza di una delibera approvata secondo le nuove modalità e pubblicata nel termine del 28 ottobre, si applicano le aliquote IMU base. Ciò vale fin quando il Comune inadempiente non approvi le aliquote secondo le modalità fissate dal Decreto 7 luglio e dal comma 757 della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii. (vedi anche comma 837 Legge n. 197/2022).
| Utilizzo applicazione “Gestione IMU” | |
|---|---|
| Cosa | Applicazione fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote IMU e obbligo di utilizzo della nuova applicazione. |
| Obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l’applicazione del Portale del Federalismo fiscale (Gestione IMU) | Anche se il Comune non intenda diversificare le aliquote IMU. L’app consente di individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto. |
| Discordanza tra prospetto e regolamento comunale | In caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute nel regolamento comunale di disciplina dell’imposta, prevale quanto stabilito nel prospetto. |
| Entrata in vigore dell’obbligo | 2025 |
| Anno di sperimentazione | 2023/2024 |
(MF/ms)
Regole particolari sono dettate per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato per il quale è possibile procedere alla determinazione degli acconti con metodo storico (artt. 20 e 31 del DLgs. 13/2024).
Poiché il 2024 è il primo anno di applicazione dell’istituto, la previsione assume carattere generale.
Se l’acconto è determinato con metodo storico (sulla base dell’imposta relativa al 2023), va aggiunta una maggiorazione pari al 10% della differenza, se positiva, tra:
Il medesimo criterio va adottato anche per le imprese familiari (FAQ 8 ottobre 2024 n. 3).
Nel caso in cui non risultino dovute imposte per il periodo d’imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria, la maggiorazione deve essere in ogni caso versata (FAQ 8 ottobre 2024 n. 1).
Se il reddito rilevante ai fini del calcolo della proposta di concordato, indicato nel rigo P04, è negativo, la maggiorazione deve essere determinata sulla differenza tra l’importo dichiarato nel rigo P06 e zero (FAQ 8 ottobre 2024 n. 4).
In assenza di specifiche disposizioni, la FAQ dell’Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4, nell’ipotesi del consolidato fiscale, ha chiarito che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante. Per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB, la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico”.
La maggiorazione di acconto potrà essere:
Nel caso in cui l’adesione e il versamento intervengano dopo il 2 dicembre, salvo nuove disposizioni, dovrebbe essere versata anche la sanzione per il ritardo.
Da ultimo si evidenzia che, in tema di acconti, gli artt. 20 e 31 del DLgs 13/2024 fanno riferimento esclusivamente alle imposte dirette, all’IRAP e all’imposta sostitutiva del regime forfetario, senza menzionare i contributi previdenziali INPS.
In assenza di diverse indicazioni ufficiali, ciò porta a ritenere che, almeno in sede di prima applicazione del CPB, la determinazione ed il versamento degli acconti dei contributi previdenziali segua le regole ordinarie, ferma la rilevanza in sede di saldo del reddito “concordato” (al netto delle voci ex artt. 15 e 16), oppure di quello “ordinario” effettivo, se superiore del precedente, in applicazione dell’art. 19 del DLgs. 13/2024.
(MF/ms)