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“Energy Release 2.0”: webinar Confapi-GSE lunedì 16 dicembre ore 10.30

Martedì 10 dicembre u.s. è stato siglato un importante Protocollo di Intesa tra Confapi e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE). L’accordo rappresenta un passo cruciale nell’impegno di Confapi per accompagnare le PMI verso la transizione energetica, rafforzando la sostenibilità ambientale e migliorando la competitività delle imprese, sia in Italia che sui mercati internazionali.

Grazie alla collaborazione con il GSE, Confapi offrirà alle imprese associate strumenti concreti per affrontare le sfide energetiche, con particolare attenzione a:

  • Accesso a strumenti incentivanti e tecnologie innovative: Facilitare l’utilizzo di misure come i certificati bianchi, l’Energy Release, e i programmi di Transizione 5.0, per finanziare interventi di efficientamento energetico e l’adozione di nuove tecnologie.
  • Sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): Promuovere modelli di cooperazione tra imprese per condividere energia rinnovabile, ridurre i costi e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione.
  • Tavolo di confronto permanente: Identificare e risolvere le criticità che le imprese incontrano nell’accesso ai meccanismi incentivanti, lavorando per semplificare le normative e renderle più vicine alle esigenze delle PMI.
  • Formazione e informazione: Avviare iniziative per aiutare le imprese a sfruttare al meglio i meccanismi gestiti dal GSE.
 
Il primo passo operativo della collaborazione tra Confapi e GSE è il webinar formativo sul tema Energy Release 2.0 che si terrà lunedì 16 dicembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30.
Obiettivo dell’incontro è illustrare i principali aspetti, le opportunità e le modalità di partecipazione del meccanismo che consente alle imprese energivore di accedere a energia elettrica a prezzo calmierato.

L’incontro è di particolare interesse per le imprese energivore che sono invitate a partecipare registrandosi cliccando qui sul sito del GSE oppure attraverso il link riportato nel programma allegato.
 
Sul tema Energy Release 2.0 si rimandano infine le aziende interessate alla consultazione delle precedenti informative riportate sul portale di Confapi Lecco Sondrio (circolare n. 396 del 31 luglio 2024, circolare n. 544 del 31 ottobre 2024 e circolare n. 584 del 21 novembre 2024).
 
(RP/rp)




Conai: variazioni del CAC da luglio 2025

Il Contributo Ambientale Conai (CAC) per gli imballaggi in legno, plastica, vetro e per i compositi a base carta, subirà una variazione a partire dal 1° luglio 2025. La variazione in crescita sul vetro è la più rilevante, si sottolineano però anche gli incrementi su alcune plastiche e su alcune fasce dei compositi in carta.
A proposito della carta, si evidenzia che la diversificazione prosegue e le fasce passano da 6 a 8 con lo sdoppiamento della fascia B e della fascia C: in pratica si distinguono gli imballi a prevalenza carta certificati Aticelca 501 da quelli non certificati. 

Sulla certificazione Aticelca 501 si segnala il manuale disponibile in rete.

Nella scheda che si allega e sulla pagina dedicata del sito, sono indicati tutti i dettagli.

Gli effetti di queste variazioni si vedranno anche sulle procedure forfettarie/semplificate per l’importazione di imballaggi pieni.

I nuovi valori delle altre procedure semplificate di dichiarazione del CAC, conseguentemente aggiornate per effetto delle suddette variazioni, saranno prossimamente disponibili sul sito e/o comunicati direttamente alle imprese interessate.

(SN/am)




In Lombardia con l’Albo Gestori: calcolo gratuito dell’impronta di carbonio

La Sezione Lombardia dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali vuole fare da traino nei confronti delle proprie imprese iscritte in un processo virtuoso sulle tematiche della sostenibilità. Per questo offre un servizio di calcolo gratuito della “carbon footprint” per le imprese iscritte. La notizia è riportata nel sito della Camera di Commercio di Milano, presso cui sono insediati gli uffici dell’Albo della Lombardia.

Il progetto, finanziato interamente dalla Sezione Lombardia, ha l’obiettivo di valutare l’impatto delle emissioni di CO2 (indicatori ESG – Scope 1 e 2) legato ai consumi energetici (elettricità, gas, carburanti ecc.), che costituiscono una spesa con impatto significativo sul business e sull’ambiente.
L’iniziativa è rivolta alle imprese iscritte presso l’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Lombardia in almeno una delle seguenti categorie: 1-4-5-8 ma anche la 2bis ovvero quella dei trasportatori di rifiuti in “conto proprio” (produttori che portano i propri rifiuti ai centri di raccolta).
Tutti i dettagli del servizio sono specificati nella presentazione che si allega.

Confapi Lecco Sondrio potrebbe segnalare all’Albo le Pmi associate che siano iscritte anche solo alla categoria 2bis dell’albo, affinchè possano beneficiare di questa consulenza specialistica gratuita, che riguarderebbe non soltanto l’impatto del trasporto, ma l’impatto complessivo dell’azienda dovuto all’uso dell’energia nelle diverse forme, qualunque sia la sua attività, in termini di impronta di carbonio. In particolare l’albo ha stabilito di favorire in modo particolare le Pmi con consumo sopra i 300.000 kwh/anno di energia elettrica o 30.000 mc/anno di metano o altri combustibili.
Si invitano quindi le imprese interessate a contattare Silvia Negri al più presto per utilizzare gli ultimi posti rimasti per avvalersi di questo servizio.
Ecco di seguito alcuni dei benefici che possono avere le imprese che fanno il calcolo della loro Carbon Footprint:

  • Ottenere certificazioni: il calcolo è utile per ottenere certificazioni di sostenibilità
  • Creare un vantaggio competitivo: iniziare un percorso di sostenibilità ti permette di distinguerti dai competitor e ottenere un posizionamento superiore
  • Diventare fornitore: i brand hanno sempre più bisogno del calcolo della carbon footprint dei fornitori per poter misurare le emissioni di scope 3.
  • Vincere bandi e gare: conoscere la propria Carbon Footprint di Organizzazione ti permette di ottenere un punteggio più alto in bandi e gare pubbliche e/o private
 
 (SN/am)

 




Rinviato al 31 marzo 2025 l’obbligo di assicurazione contro i danni catastrofali

È stato approvato il 9 dicembre dal Consiglio dei Ministri il decreto legge c.d. “Milleproroghe”, che contiene, tra l’altro, l’oramai inevitabile (perché manca il decreto attuativo) slittamento del termine per adempiere l’obbligo di dotarsi di una polizza contro i rischi “catastrofali” da parte delle imprese individuate dalla norma, che viene ora rinviato al 31 marzo 2025.

L’obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023), che indicava come termine ultimo per adeguarsi il 31 dicembre 2024 e demandava a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze e del Ministro delle Imprese e del made in Italy la definizione delle modalità attuative e di altri aspetti rilevanti per l’operatività della disposizione.

La bozza del decreto è stata sottoposta al Consiglio di Stato, che ha evidenziato l’esigenza di alcuni approfondimenti funzionali alla sua attuazione pratica (tra gli altri, i giudici amministrativi hanno suggerito di precisare su chi gravi l’obbligo assicurativo in caso di affitto e usufrutto di azienda); lo slittamento del termine si rende, quindi, necessario per recepire le osservazioni contenute nel parere.

La disposizione, si ricorda, nasce con l’obiettivo di garantire un ristoro economico alle imprese in caso di calamità naturali, così da porre il rischio di questi eventi e i relativi costi non solo a carico dello Stato (che comunque assume il ruolo di coassicuratore), ma anche di soggetti privati.

Attualmente (dunque senza considerare le eventuali indicazioni che saranno contenute nel decreto attuativo), l’obbligo di stipula:

  • riguarda le imprese con sede legale in Italia e quelle aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, che siano tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c., ma sono escluse da questo adempimento le imprese agricole ex art. 2135 c.c., per le quali opera il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici, istituito dall’art. 1 comma 515 ss. della L. 234/2021;
  • riguarda i beni individuati all’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3, vale a dire terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.
Le polizze in oggetto devono essere destinate alla copertura di danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

La norma specifica la tipologia di evento di danno qualificante il sinistro assicurabile, elencando nominativamente i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

La stipula dell’assicurazione in oggetto è obbligatoria e dell’inadempimento a detto obbligo si deve tener conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Occorre meglio definire i destinatari dell’obbligo in casi dubbi

Da ultimo, si osserva che lo schema di decreto, nella sua versione sottoposta al Consiglio di Stato, prevedeva che l’adeguamento alle previsioni di legge dei testi di polizza dovesse avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla data di pubblicazione; questo significa che, per coerenza tra le tempistiche, il regolamento dovrebbe essere emanato almeno 90 giorni prima della scadenza del termine ultimo per l’adeguamento.

Se fosse mantenuta questa indicazione anche nella nuova versione del testo, il decreto dovrebbe essere emanato entro fine anno.
 

(MF/ms)




Confapi e IAL Lombardia “Progetto di riqualificazione professionale”: raccolta disponibilità aziendale per tirocinio curriculare

Per dare risposta alle crescenti richieste di personale, Confapi Lecco Sondrio, in collaborazione con IAL Lombardia, Impresa Sociale che opera nel settore dei servizi al lavoro, realizzerà, all’interno del Programma GOL – Garanzia occupabilità dei lavoratori, un progetto di riqualificazione e inserimento professionale, identificando come figura di riferimento l’attrezzista meccanico.
L’iniziativa è rivolta a inoccupati (giovani senza esperienza) e disoccupati (provenienti da altri settori o con esperienze brevi) fortemente motivati ad acquisire nuove competenze nel settore metalmeccanico.
 
Il corso verrà strutturato come segue:
 
1. Moduli teorici 48 h –gennaio e febbraio 2025
  • Disegno meccanico
  • Tecnologia delle lavorazioni meccaniche
  • Metrologia
  • Formazione salute e sicurezza
2. ​Esercitazioni pratiche 34 h – febbraio 2025
  • Attrezzaggio da Banco
  • Tornitura
  • Fresatura
3.Tirocinio in situazione (curriculare) presso le aziende aderenti 40 h – fine febbraio / marzo

 

Confapi Lecco e IAL si occuperanno dell’abbinamento azienda-corsista, sulla base delle disponibilità aziendali che raccoglieremo entro il 20/12/2024 e dei colloqui diretti che organizzeremo nelle sedi aziendali una volta formato il gruppo classe. Al termine del tirocinio in situazione, in caso di esperienza positiva, l’azienda potrà attivare un tirocinio extracurriculare o precedere con proposte contrattuali.
 
Per manifestare l’interesse è sufficiente inviare una mail a scuola.lavoro@confapi.lecco.it o chiamare al 0341.282822, indicando il nominativo del referente aziendale da contattare per sottoporre e concordare un colloquio con il corsista.  
 
N.B.: si ricorda che l’abbinamento verrà effettuato anche sulla base della sede aziendale e del domicilio del partecipante.
 
(TM/tm)




Gestione RAEE: dall’albo gestori al centro di coordinamento, webinar e istruzioni

I RAEE sono i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Con riferimento alla circolare Confapi n.607 del 4 dicembre 2024 che comunicava la cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis dell’albo, si trasmette l’invito all’evento dal titolo:

“La nuova gestione dei RAEE: istruzioni operative dall’Albo gestori al CDC RAEE”
Mercoledì 11 dicembre 2024 alle ore 15 alle 16.30 – modalità webinar

Programma
15:00 Saluti istituzionali
15:20 CDC RAEE: la nuova gestione dei RAEE – Dott.ssa Sara Mussetta

  • Cenni alla normativa sulla gestione dei RAEE
  • Le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE sulla base delle recenti novità normative
  • I passaggi per l’iscrizione al portale del Centro di Coordinamento RAEE
Sul sito istituzionale dell’albo sono pubblicati i dettagli dell’evento con le info per iscriversi e ricevere il link (evento promosso dalla sezione Toscana dell’albo, a servizio di tutta l’Italia).

L’obiettivo è fornire indicazioni sulle modalità d’iscrizione al portale del Centro di coordinamento RAEE per supportare le aziende che devono fare il passaggio, una volta cancellate dall’Albo gestori (categoria 3bis).
Le modalità di gestione dei RAEE sono state modificate a seguito della pubblicazione della Legge n.166 del 14 novembre 2024, che ha introdotto misure semplificate per la raccolta e il trasporto attraverso il portale del Centro di coordinamento RAEE cancellando l’obbligo di iscrizione all’Albo in categoria 3bis.

Per chi non potesse seguire, si segnala il materiale informativo scaricabile dal sito del Centro di Coordinamento (CdC RAEE).

(SN/am)




“LabLab”: la web app per far incontrare giovani e aziende

Grazie ai fondi Next Generation EU, la nuova web app creata da Regione Lombardia – LabLab – offre alle aziende lombarde l’opportunità di presentarsi, attrarre nuovi talenti e i futuri collaboratori. La piattaforma permette di creare un ponte diretto con i giovani e di mostrare in modo concreto le proprie attività e le opportunità di carriera. Le aziende possono personalizzare il proprio profilo, organizzare visite aziendali e individuare i profili più adatti alle proprie esigenze, contribuendo così a colmare il gap tra scuola e lavoro.
LabLab dedica anche una sezione a studenti che frequentano il IV e V anno della scuola superiore. In particolare, la piattaforma permette di approfondire i percorsi formativi offerti dagli ITS Academy lombardi agli studenti che devono proseguire l’obbligo formativo scolastico, far conoscere direttamente i percorsi possibili da intraprendere in azienda per chi è prossimo al completamento della formazione professionalizzante ed esplorare i diversi sbocchi lavorativi.

Una volta registrata, l’azienda può costruire autonomamente un proprio profilo, mettere a disposizione degli slot per far vivere una job experience agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole superiori, visualizzare i loro profili, promuovere sé stessa e le opportunità concrete che può offrire nel mondo del lavoro.

In fase di iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), concedendo esplicito consenso all’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecco e alla Regione Lombardia per la raccolta e il trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’organizzazione e gestione del presente evento.

Per il tutorial e la registrazione si rimanda al seguente link.

Per maggiori informazioni scrivere a scuola.lavoro@confapi.lecco.it o chiamare 0341.282822. 

(TM\tm)




Le lettere di intento per il 2025

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l’estero in regime di non imponibilità IVA possono già compiere le prime verifiche in merito all’acquisizione della qualifica di “esportatore abituale”.

Chi conseguirà tale qualifica potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato per avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi, nonché di effettuare importazioni, senza applicazione dell’IVA (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

Lo status di “esportatore abituale” si acquisisce avendo registrato, nell’anno solare precedente o nei 12 mesi precedenti, un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d’affari “rettificato” (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83).

Il volume d’affari del soggetto passivo, determinato ai sensi dell’art. 20 del DPR 633/72 (computando le operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’anno solare o nei 12 mesi precedenti, incluse le variazioni in aumento o in diminuzione), deve infatti essere “rettificato”, escludendo:

  • le cessioni di beni in transito o nei depositi soggetti a vigilanza doganale;
  • le operazioni di cui all’art. 21 comma 6-bis del DPR 633/72, vale a dire le cessioni e prestazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA in Italia per le quali occorre comunque l’emissione della fattura.
I soggetti passivi che maturano la qualifica di “esportatori abituali” possono acquistare beni e servizi (e importare beni), in regime di non imponibilità IVA, nei limiti del plafond maturato, il quale è pari all’ammontare delle operazioni che concorrono alla formazione dello stesso (cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali, cessioni intracomunitarie, ecc.) registrate:
  • nell’anno solare precedente (c.d. plafond fisso);
  • nei 12 mesi precedenti (c.d. plafond mobile).
La scelta tra i due metodi di determinazione del plafond è rimessa alla discrezionalità del soggetto passivo e può essere modificata all’inizio di ciascun anno (ris. Agenzia delle Entrate n. 77/2002), mediante comportamento concludente (Cass. 13 aprile 2021 n. 9615).

Per potersi avvalere del c.d. plafond mobile, però, l’attività deve essere stata avviata da almeno 12 mesi (art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83; cfr. circ. Agenzia delle Dogane n. 8/2003, § 4, e Cass. 15 febbraio 2013 n. 3788).

Il metodo del plafond fisso è, invece, spendibile dal 1° gennaio dell’anno solare successivo a quello di inizio dell’attività. Per cui, adottando tale metodo, una società costituita a settembre 2024 potrebbe avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e importazioni senza applicazione dell’IVA già dal 1° gennaio 2025.

Per poter effettuare acquisti in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, gli esportatori abituali sono tenuti a redigere la dichiarazione d’intento, conformemente al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate (provv. n. 96911/2020).

La lettera d’intento è, quindi, trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, la quale rilascia apposita ricevuta telematica con l’indicazione del protocollo di ricezione.

Per questa ragione, approssimandosi la fine dell’anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) il predetto status di “esportatore abituale” devono predisporre le lettere d’intento, se intendono effettuare acquisti e importazioni “senza IVA” dal 1° gennaio 2025.

La vigente disciplina consente, infatti, di presentare la dichiarazione d’intento:

  • per una singola operazione;
  • oppure per una o più operazioni, sino a concorrenza di uno specifico ammontare del plafond disponibile.
La seconda modalità è quella più adottata dagli operatori perché consente di esporre un valore presunto pari alla quota parte del plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell’anno verso uno specifico fornitore (si veda la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-10391/2017).

Peraltro, è possibile avvalersi di una sola dichiarazione d’intento anche per più operazioni d’importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzare nell’anno di riferimento (cfr. nota Agenzia delle Dogane n. 69283/2019).

La preparazione della lettera d’intento, relativa a più forniture effettuate dallo stesso soggetto o a più operazioni in Dogana, richiede dunque, evidentemente, un attento monitoraggio del plafond maturato da parte dell’esportatore abituale.

Si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha riconosciuto la possibilità di emettere dichiarazioni d’intento nei confronti di più fornitori anche se l’ammontare complessivo supera il plafond disponibile (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 27195/2017).

Se agisce così, però, l’esportatore abituale dovrà prestare particolare attenzione – nel corso dell’anno – alle forniture ricevute in regime di non imponibilità ex art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72, al fine di non incorrere nel c.d. “splafonamento”.

(MF/ms)




Copertura assicurativa contro le calamità naturali: obbligo dall’1 gennaio 2025

L’obbligo assicurativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101 e ss. della L. 30 dicembre 2023, n. 213), entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 e interesserà tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, relativamente ai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, rilevati a bilancio.

Manca però ancora la definizione degli aspetti attuativi, che deve avvenire attraverso la pubblicazione del decreto interministeriale presentato dal Mimit il 23 settembre 2024 e al vaglio del Consiglio di Stato dal 14 novembre, secondo la stampa specializzata: esso definisce le imprese soggette all’obbligo assicurativo, l’oggetto della copertura assicurativa e le calamità naturali e gli eventi catastrofali da assicurare (alluvioni, inondazioni, esondazioni, terremoti e frane).

premi saranno proporzionali al rischio, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati.

Le compagnie assicurative, entro i limiti della propria tolleranza al rischio e in coerenza con il fabbisogno di solvibilità globale, non potranno rifiutarsi di stipulare polizze con le imprese. SACE S.p.A. potrà riassicurare il rischio assunto dalle compagnie assicurative mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni, a condizioni di mercato.

I soggetti obbligati 
Sono esclusi dall’obbligo assicurativo, in quanto non iscritti nel registro delle imprese i piccoli imprenditori o i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

I beni da assicurare
La stipula delle polizze assicurative si applica specificamente ai beni patrimoniali classificati come immobiliimpianti e macchinari, come indicato nell’articolo 2424 del c.c. (voce B-II, numeri 1), 2) e 3)).
Le aziende dovranno stipulare polizze per i beni immobili quali: terreni,  fabbricati,  macchinari,  le attrezzature industriali e commerciali. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione, lo stesso deve prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.

Le calamità
La normativa specifica che l’assicurazione deve coprire i danni  cagionati da calamità naturali e eventi catastrofali quali:

  • terremoti
  • alluvioni
  • frane
  • inondazioni
  • esondazioni.
Le imprese che non avranno stipulato un’assicurazione entro il termine previsto vedranno ridotte le loro possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche, soprattutto in caso di calamità naturali. 
 
(MF/ms)



Aggiornata la guida dell’Agenzia delle Entrate sull’imposta di bollo

La Guida dell’Agenzia Entrate sull’imposta di bollo è stata recentemente aggiornata, nella sezione dedicata alla consultazione dell’elenco delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo, a seguito di accoglimento della richiesta di riesame.

Si ricorda che nel portale “Fatture e corrispettivi” il soggetto IVA o un suo intermediario con delega al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” o al servizio di “Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA” può consultare l’elenco delle fatture elettroniche per le quali, in virtù dell’accoglimento della richiesta di riesame, l’ufficio ha riconosciuto il non assoggettamento all’imposta di bollo.

In tal caso, anche la precedente indicazione dell’assoggettamento all’imposta di bollo della fattura elettronica, rappresentata con la dicitura “BOLLO SI” nell’ultima colonna dell’elenco B, viene aggiornata in “BOLLO NO”; per tale fattura elettronica l’attestazione di assoggettamento all’imposta di bollo, prodotta in formato pdf/a, non sarà più disponibile.

Di seguito, un esempio dell’elenco messo a disposizione:

Già nella schermata iniziale della funzionalità per il “Pagamento dell’imposta di bollo” viene data evidenza al contribuente della presenza di una richiesta di riesame accolta per il trimestre selezionato, mediante una “i” informativa posta accanto al numero di fatture dell’elenco B.

La figura che segue ne riporta un esempio:

Sempre in tema di imposta di bollo l’Agenzia ha pubblicato l’Interpello n. 230 del 27 novembre 2024, con il quale ha chiarito che nel caso dell’affidamento “in house”, di servizi di interesse economico generale di livello locale, previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli atti della procedura non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da assolvere al momento della stipula del contratto.

L’imposta di bollo è disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale all’art. 1 dispone che sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa. Si applica l’imposta di bollo fin dall’origine, in particolare:

  • alle scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie; in generale, i contratti rientrano nel novero delle scritture della Tariffa richiamata e sono soggetti all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio.

Ne deriva che tali affidamenti ‘diretti’ sono soggetti alle disposizioni dettate in tema di imposta di bollo secondo le modalità indicate dall’allegato I.4 al Codice dei contratti pubblici, richiamato dall’art. 18, comma 10, del medesimo Codice, secondo i chiarimenti forniti con la circolare del 28 luglio 2023, n. 22/E e con la risposta n. 446/2023. L’imposta di bollo è dovuta al momento della stipula del contratto e non sugli atti successivi.
 
(MF/ms)