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Seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” slide utilizzate

Trasmettiamo le slide utilizzate dai relatori, Massimo Fumagalli e Guido Sala, per il seminario tecnico “Iperammortamento 2026: le misure attuative” tenutosi il 7 luglio scorso.

 

CLICCANDO QUI è possibile scaricare tutto il materiale. 

Ricordiamo che in Associazione è disponibile l’assistenza per le aziende sul tema “Iperammortamento 2026”: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it

(MS/am)




Innovazione e bandi: assistenza nell’individuazione e presentazione dei bandi o predisposizione perizie, diagnosi e altre dichiarazioni obbligatorie

L’Associazione può supportare le aziende interessate nella partecipazione ai bandi a copertura degli investimenti. Confapi Lecco Sondrio può offrire infatti un supporto nella valutazione delle diverse opportunità oltrechè una consulenza sia amministrativa che tecnica, laddove necessario.
Si segnalano a titolo esemplificativo le prestazioni di tipo tecnico che si possono erogare, tramite professionisti con i titoli richiesti:
  • Perizie tecniche
  • Diagnosi energetiche
  • Dichiarazioni del rispetto del principio DNSH
  • Protocollo di legalità
  • Etc …
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di figure qualificate, con le competenze ed eventualmente la strumentazione necessaria.
Le attività del servizio includono:
  1. valutazione delle opportunità di finanziamento disponibili e applicabili;
  2. redazione delle relazioni tecniche, dichiarazioni o autovalutazioni;
  3. accompagnamento nella partecipazione al bando.
Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione scrivendo a  servizi@confapi.lecco.it , o chiamate chiedendo di Silvia Negri 0341.282822.

(SN/am)




Rifiuti di imballaggio: capsule caffè e altri infusi, cartucce toner esauriti, novità nei codici CER

La novità è collegata all’imminente scadenza di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Tale regolamento prevede che, dal 12 agosto 2026, le capsule di caffè o altri infusi esausti siano considerate imballaggi anche quando vengono conferite insieme al contenuto residuo.
Pertanto, l’Albo nazionale gestori ambientali, con la Deliberazione n. 3 del 1° luglio 2026, è intervenuto sulla Tabella D2 dell’Allegato D alla Deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, aggiornando i requisiti minimi per l’iscrizione in categoria 1, nella sottocategoria relativa all’attività esclusiva di raccolta differenziata e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti urbani. L’inquadramento delle capsule esauste con il codice EER 20 01 99, introdotto dalla precedente Deliberazione n. 3 del 14 aprile 2025 risulta superato. La nuova Deliberazione dispone quindi l’abrogazione di tale provvedimento a decorrere dal 12 agosto 2026 e prevede la cancellazione del codice EER 20 01 99 riferito alle capsule di caffè o altri infusi esausti.
L’aggiornamento della Tabella D2 recepisce anche le novità introdotte dal decreto MASE del 26 marzo 2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani, raccolti in modo differenziato. In tale contesto, viene eliminato il riferimento al codice EER 20 03 99 per le cartucce toner esaurite e viene aggiornata la classificazione dei gruppi cartuccia esauriti, ora individuati con i codici EER 16 02 16 e 16 02 15*, a seconda della natura non pericolosa o pericolosa dei componenti rimossi da apparecchiature fuori uso.
La Deliberazione n.3 del 1/07/2026 è entrata in vigore il 2 luglio, mentre gli effetti relativi all’abrogazione della Deliberazione n. 3/2025 decorreranno dal 12 agosto 2026, data di applicazione del Regolamento (UE) 2025/40.

(SN/am)




Lombardia 2026 “Bando Voucher doppia transizione”: domande fino al 28 luglio 2026

Si segnala il bando del sistema camerale della Lombardia, volto a favorire la digitalizzazione e lo sviluppo di nuove competenze professionali, per facilitare la transizione digitale ed ecologica (“Doppia transizione”).
L’iniziativa si apre nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 5.0 e in attuazione del Decreto del MIMIT Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 17 marzo 2026.
L’agevolazione sostiene progetti di investimento organici che prevedano obbligatoriamente sia la componente tecnologica sia quella di consulenza/formazione. In particolare:
  • Tecnologie abilitanti: acquisto di beni e soluzioni nei campi indicati all’art. 7 comma 1 (es. intelligenza artificiale, cloud, cyber security, manifattura additiva, IoT, robotica, sistemi ERP/CRM, ecc.).
  • Consulenza e Formazione: servizi green e digitali erogati esclusivamente dai fornitori qualificati identificati dall’art. 6 del bando (es. Competence Center, EDIH, Innovation/Energy Manager certificati, ecc.). La somma delle spese di consulenza e formazione deve pesare tra il 30% e il 70% del totale delle spese ammissibili.
L’agevolazione è accordata sotto forma di voucher pari al 50% delle spese ammissibili.
  • Il contributo massimo concedibile è pari a € 10.000,00 (al netto di eventuali premialità cumulabili legate al rating di legalità o alla certificazione della parità di genere).
  • L’investimento minimo richiesto (sole spese ammissibili) è pari a € 4.000,00.
La procedura prevede due fasi distinte sulla piattaforma telematica ReStart di InfoCamere e lo sportello opera con procedura valutativa secondo l’ordine cronologico di presentazione:
  • Compilazione e caricamento documenti: dalle ore 10:00 dell’8 luglio 2026.
  • Invio telematico della domanda: dalle ore 11:00 del 28 luglio 2026.
Testo completo e dettagli del bando doppia transizione cliccando qui.

(SN/am)




Confapi Lecco Sondrio: grande partecipazione per il seminario “Iperammortamento 2026-2028”

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio, il seminario tecnico “Iperammortamento 2026-2028: le misure attuative”, un incontro strategico volto a illustrare alle imprese del territorio le nuove e significative opportunità legate agli investimenti in beni strumentali. I lavori sono stati guidati dal dottor Massimo Fumagalli, commercialista, e dall’ingegner Guido Sala.
L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fornire alle aziende associate una panoramica chiara e operativa per orientarsi nel nuovo quadro normativo. Durante il corso sono stati approfonditi tre aspetti cruciali:
  • I vantaggi fiscali: le concrete opportunità di risparmio previste per il nuovo anno.
  • Le modalità di accesso: la roadmap e i requisiti stringenti per richiedere correttamente gli incentivi.
  • I limiti normativi: le criticità e gli aspetti tecnici a cui prestare la massima attenzione per evitare sanzioni in caso di controlli.
La norma è pienamente operativa dallo scorso 12 giugno e riguarda i beni consegnati a partire dal 1° gennaio 2026 fino a settembre 2028 – ha spiegato il commercialista Massimo Fumagalli –. I vantaggi fiscali sono notevoli e consentono di beneficiare di una maggiorazione che può arrivare fino al 180%. Stiamo riscontrando un grandissimo interesse da parte delle aziende verso questa agevolazione, che di fatto potenzia e migliora le misure precedenti”.
Il focus tecnico si è poi spostato sugli adempimenti burocratici, profondamente modificati rispetto al passato.
L’iper-ammortamento 2026-2028 rappresenta la naturale evoluzione del piano ‘Industria 4.0’, introducendo benefici fiscali ancora più vantaggiosi – ha concluso l’ingegner Guido Sala –. Tra le maggiori novità, tuttavia, segnaliamo che non è più consentita l’autocertificazione: la nuova disciplina richiede infatti una doppia certificazione, una rilasciata da un perito tecnico e una da un revisore contabile. Si tratta di pratiche complesse per chi non è del mestiere; il nostro consiglio è di affidarsi a professionisti qualificati per garantire il corretto espletamento di tutti gli adempimenti formali e sostanziali. Altro consiglio è poi quello di gestire in modo centralizzato l’iter di gestione della pratica (comunicazioni a portale e produzione documentazione) così da evitare incongruenze e disallineamenti”.
L’evento ha registrato un’ottima risposta da parte del tessuto imprenditoriale locale, con la partecipazione dei rappresentanti di una trentina di aziende associate nella sede di Via Pergola.
Confapi Lecco Sondrio ricorda che gli uffici della struttura sono a completa disposizione delle imprese per offrire assistenza e consulenza personalizzata nella gestione dell’intera pratica di richiesta dell’agevolazione. Per informazioni è possibile contattare l’associazione al numero 0341.282822 o scrivere a servizi@confapi.lecco.it.

Anna Masciadri
Ufficio stmapa 




Vigilanza nelle industrie “RIR” 50 anni dopo l’incidente di Seveso

Le imprese RIR sono industrie a “Rischio di Incidente Rilevante”.

A ridosso del cinquantesimo anniversario del disastro dell’ICMESA del 10 luglio 1976, la legge impone rigorosi presidi di sicurezza per prevenire rilasci di sostanze chimiche pericolose, incendi o esplosioni.
In Italia la normativa vigente in materia di stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) è dettata dal Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105, che recepisce integralmente la direttiva europea Seveso III (Direttiva 2012/18/UE).
Il D.lgs. 105/2015 suddivide le aziende in due categorie principali in base ai quantitativi e alla tipologia di sostanze pericolose detenute:
Soglia Inferiore: stabilimenti con obblighi di notifica, adozione di una Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti e un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS).
Soglia Superiore: stabilimenti con i vincoli più stringenti, tenuti a redigere un formale Rapporto di Sicurezza (RdS) e a predisporre un Piano di Emergenza Interno (PEI).
I pilastri della normativa includono la pianificazione urbanistica attorno ai siti (effetto domino), i Piani di Emergenza Esterna (PEE) gestiti dalle Prefetture e l’obbligo di informazione e consultazione della popolazione.
La Lombardia è la prima regione italiana per presenza di stabilimenti RIR, infatti sul territorio lombardo operano quasi 300 stabilimenti RIR, circa un quarto delle aziende RIR totali italiane. Il 60% circa è classificato come “soglia superiore” (sottoposto a Rapporto di Sicurezza) e il restante 40% come “soglia inferiore”. Le provincie a maggiore densità industriale sono Milano, Monza e Brianza, Bergamo e Brescia, territori storicamente legati alla chimica fine, alla petrolchimica, alla logistica di carburanti/GPL e al trattamento dei rifiuti pericolosi.

Sul sito di ARPA Lombardia sono disponibili tante informazioni utili, comprese quelle sulle attività di vigilanza.

L’attività di vigilanza sul territorio (in conformità alla Legge Regionale 21/2024 art. 4) ha introdotto una disciplina specifica sulle ispezioni degli stabilimenti di soglia inferiore. Con la Dgr 4768/2025 la Regione Lombardia ha stabilito modalità e criteri di dettaglio per i controlli mirati del biennio 2025-2026. Il piano ispettivo coordinato da ARPA Lombardia e dai Vigili del Fuoco copre il 100% dei siti a soglia superiore ogni 1-3 anni e una quota strutturata dei siti a soglia inferiore.
Per supporto sugli adempimenti di questa normativa, potete chiamare o scrivere in associazione.

(SN/am)




PPWR: webinar Confapi giovedì 9 luglio 2026 ore 15

Il PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation / Regolamento su imballaggi e rifiuti di imballaggio) è il Regolamento UE 2025/40 direttamente applicabile in tutta l’Unione Europea che mira a standardizzare i criteri di sostenibilità del packaging in Europa e responsabilizzare l’intera catena del valore. La prima scadenza inserita nel regolamento è fissata al 12 agosto 2026.

Come anticipato con la circolare Confapi n. 361 del 19/06/2026 gli associati sono invitati al webinar Confapi organizzato per giovedì 9 luglio, ore 15.
Si allega il programma dettagliato.

Il webinar si concentrerà nell’illustrare alle imprese i diversi obblighi documentali del nuovo Regolamento Imballaggi, con un focus particolare sul fascicolo tecnico, dichiarazione di conformità e conservazione dei dati e per rispondere ad eventuali quesiti e criticità.
E’ possibile inviare domande e quesiti già prima del webinar: invitiamo le aziende interessate a trasmettere eventuali quesiti, entro il 7 luglio, a silvia.negri@confapi.lecco.it e a segreteriapresidenza@confapi.org

Per la partecipazione è necessario avere un account Zoom attivo (attivabile gratuitamente) e registrarsi al seguente link https://forms.gle/CmkKzAGQZ8LFXKmd7

Si precisa che saranno ammessi al webinar solo i nominativi indicati nel form di adesione.

Il link di accesso sarà trasmesso successivamente alla registrazione con separata mail.

(SN/am)




Webinar di presentazione dell’Ipotesi di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi: mercoledì 8 luglio 2026, ore 14.30

Comunichiamo che mercoledì 8 luglio 2026, alle ore 14.30, si terrà il webinar di presentazione dell’Ipotesi di rinnovo del Ccnl Unionmeccanica Confapi firmata lo scorso 4 giugno 2026. 

L’incontro, rivolto alle aziende associate interessate, sarà un’occasione per illustrare le principali novità introdotte dall’Ipotesi di rinnovo e per rispondere a eventuali quesiti sulle disposizioni contrattuali.
 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

Informiamo, infine, che il link di collegamento sarà inviato agli iscritti la mattina dello stesso 8 luglio.

In allegato la locandina.

(FV/am)




Dal 1° luglio viene applicato un dazio forfettario di 3 euro sulle piccole spedizioni extra ue

E’ entrato in vigore dal 1° luglio il dazio forfetario di 3 euro per le spedizioni e-commerce e, dunque, è formalmente al via la nuova stagione regolatoria e doganale inaugurata dall’Unione europea per arginare fenomeni massivi di introduzione di merce di ridotto valore, fino a oggi in esenzione da dazi e sottoposte a oneri dichiarativi semplificati e controlli ridotti.

Con il Regolamento (Ue) 2026/382 il Consiglio Ue ha infatti riformato il trattamento doganale delle piccole spedizioni da Paesi terzi e ha introdotto, in via temporanea dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028, un dazio fisso di 3 euro per articolo sulle vendite a distanza di beni importati con valore intrinseco della spedizione fino a 150 euro.

In sostanza, beni che, per franchigia generale e in applicazione di una clausola c.d. de minimis, non scontavano imposta in dogana, ora iniziano a pagare il dazio per tutte le operazioni effettuate secondo lo schema IOSS o per quelle postali, con un criterio applicativo fisso del tutto innovativo, qualunque sia il valore della merce importata, da 1 a 150 euro; sopra questa soglia, la dichiarazione assume le vesti di dichiarazione ordinaria, applicandosi invece il dazio di tariffa, variabile – se presente – in ragione della tipologia di merce in importazione.

Sulla novità, già oggetto di Guidelines Ue e, in Italia, di illustrazione con la circ. delle Dogane n. 17/2026, si deve anzitutto osservare che essa si pone, per gli importatori (in genere, le piattaforme web o i loro rappresentanti), come ulteriore tassello di un nuovo framework regolatorio rivolto al rafforzamento dei controlli e alla progressiva digitalizzazione delle informazioni di prodotto mediante i nuovi product identifiers (PID), fino al ripensamento della definizione di importatore (con introduzione in dogana del concetto di deemed importer), alla responsabilizzazione piena delle citate piattaforme e all’introduzione di una handling fee che si aggiunge al dazio in commento, quale pacchetto che vedrà luce tra la fine del 2026 e il 2027.

Un quadro, insomma, estremamente complesso, che vede rinviata la handling fee italiana ma che pone il commercio elettronico al centro delle riforme di settore, fiscali in generale e doganali in particolare.

Dal punto di vista tecnico, dal 1° luglio l’esenzione abrogata è quella che era prevista per i beni di valore trascurabile dagli artt. 23 e 24 del Reg. n. 1186/2009, una ipotesi di esenzione per i beni di valore inferiore a 150 euro, nata inizialmente per piccole spedizioni occasionali e che, nel tempo, è stata il varco a mezzo del quale l’e-commerce ha fino a oggi beneficiato di un regime di tassazione di confine di estremo favore.

Per queste operazioni, dunque, ove eseguite in ambito IOSS o postali, si applica ora un dazio uniforme di 3 euro per articolo in luogo dei precedenti benefici, dazio che è intrinsecamente collegato al concetto di distance sale delineato dall’art. 14 par. 4 punto 2 della Direttiva 2006/112/CE, come cessioni di beni spedite o trasportate dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, da un territorio terzo o da un terzo Paese, a un cliente in uno Stato membro, in cui la fornitura dei beni è effettuata per una persona non soggetta ad imposta.

Il nuovo dazio costituisce un diritto doganale ed è pertanto soggetto a IVA (a eccezione delle ipotesi IOSS), ai sensi dell’art. 69 del DPR 633/72, mentre la Commissione Ue, nelle linee guida rilasciate in materia lo scorso 2 giugno, osserva che la novità normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e dal fatto che le merci sono dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

Per maggiore precisione, si rileva che l’art. 2 del Reg. 2026/382 stabilisce chiaramente che, per spedizione di beni di valore inferiore a 150 euro, il nuovo dazio si applica se: l’importazione dei beni è esente dall’IVA a norma dell’art. 143 paragrafo 1 lett. c bis) della direttiva 2006/112/Ce; oppure le merci sono contenute in spedizioni postali quali definite all’art. 1 punto 24 del Reg. 2015/2446.

Sul lato applicativo, posto che, per i beni commerciali, si deve sottolineare che il valore intrinseco corrisponde al prezzo dei beni, escludendo i costi di trasporto e assicurazione, per la dichiarazione l’unità di riferimento è l’item, cioè uno o più beni in una spedizione che condividono classificazione tariffaria, descrizione e, quando richiesto, origine.

Perciò, il dazio si applica ora per riga di dichiarazione, indipendentemente dalla quantità (numero degli articoli), a condizione che il valore intrinseco di tutte le merci incluse nella dichiarazione non superi 150 euro.

La nuova politica fiscale, regolatoria e doganale introdotta dall’Ue con, tra l’altro, la misura in commento, rappresenta la nuova sfida per piattaforme e provider di servizi logistici e di sdoganamento, impegnati nell’analisi di nuovi modelli di compliance e ristrutturazione dei flussi, con utilizzo di schemi dichiarativi nuovi o tradizionali, l’uso di regimi sospensivi di prossimità o, ancora, la modifica dei soggetti coinvolti nelle dichiarazioni, in un’ottica di bilanciamento tra imposizione diretta e indiretta a gestione estremamente complessa.
 
(MF/ms)




Credito imposta autotrasportatori esteso anche al trasporto di passeggeri con autobus

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno è stata pubblicata la L. 25 giugno 2026 n. 113, di conversione del del DL 63/2026 (c.d. DL “Carburanti-ter”).

Gli articoli 1-ter comma 1 e 1-novies del DL, introdotti nella conversione in legge, hanno apportato alcune modifiche al credito d’imposta per il carburante delle imprese del settore autotrasporto disciplinato dall’art. 3 del DL 33/2026.

L’art. 3 del DL 33/2026 convertito ha riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti le attività di trasporto di merci indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. a) del DLgs. 504/95, le cui modalità attuative dovranno essere definito con un decreto di prossima emanazione.

Con l’intervento dell’art. 1-novies del DL 63/2026, introdotto in sede di conversione in legge, è stato esteso l’ambito soggettivo di applicazione di tale credito d’imposta ex art. 3 del DL 33/2026. Nello specifico, la disposizione si applica ora anche alle:

  • imprese indicate all’art. 24-ter comma 2 lett. b) (non più quindi solo lett. a) del DLgs. 26 ottobre 1995 n. 504, vale a dire le imprese che operano nel settore dell’autotrasporto di persone;
  • imprese esercenti le attività di trasporto di cui alla L. 11 agosto 2003 n. 218, in materia di noleggio di autobus con conducente esercitate con veicoli di classe ambientale euro V e VI.
Sul punto, si rileva che la citata lettera b) dell’art. 24-ter comma 2 riguarda le attività di trasporto di persone svolta da:
  • enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al DLgs. 21 novembre 2005 n. 285;
  • imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al DLgs. 19 novembre 1997 n. 422;
  • imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (Ce) n. 1073/2009.
L’art. 2 della L. 218/2003 definisce poi le imprese di noleggio di autobus con conducente come le imprese in possesso dei requisiti di accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori che effettuano servizi di trasporto a favore di terzi committenti o offerti direttamente da gruppi precostituiti, mediante autobus di cui hanno disponibilità, dietro corrispettivo determinato preventivamente in forma globale per l’intera prestazione.

Recepimento della proroga inizialmente prevista dal DL 89/2026

Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, nel quale è confluito l’art. 2 comma 1 del DL 89/2026 (ora abrogato), è stata tra l’altro confermata, all’art. 1-ter comma 1 del DL 63/2026, la proroga anche per il mese di giugno 2026 del suddetto credito d’imposta per il gasolio utilizzato come carburante dall’art. 3 del DL 33/2026.

Pertanto il credito d’imposta per l’autotrasporto:

  • è commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi da marzo a giugno dell’anno 2026, rispetto al prezzo del mese di febbraio dello stesso anno 2026;
  • è concesso nel limite massimo di 300 milioni di euro per l’anno 2026.
La conversione in legge del DL 63/2026 ha recepito anche le modifiche che erano state inizialmente definite dall’art. 2 comma 2 del DL 89/2026 in relazione al credito d’imposta carburante per le imprese agricole.

È stata infatti confermata l’estensione ai mesi di aprile e maggio 2026 del credito d’imposta ex art. 8-ter del DL 38/2026 convertito, riconosciuto alle imprese agricole a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per l’alimentazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività agricole (compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole).

Pertanto il credito d’imposta per il carburante delle imprese agricole è riconosciuto:

  • fino al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi da marzo a maggio dell’anno 2026 (quindi marzo, aprile e maggio 2026), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA;
  • nel limite di 90 milioni di euro per l’anno 2026.
 

(MF/ms)