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Gli omaggi natalizi da parte delle imprese

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie è frequente la concessione di omaggi da parte delle imprese.

La disciplina degli omaggi non è stata oggetto di particolari modifiche rispetto allo scorso anno; l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi prevista dall’art. 10 del Ddl. di bilancio opererebbe infatti dal 2025.

Si riepilogano, pertanto, i tratti salienti dell’attuale disciplina degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi.

Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.

Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.

Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.

Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).

Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014). Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.

Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo).

Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.

Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Di conseguenza, le prestazioni gratuite di servizi sono deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.

In relazione agli omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati, se per l’impresa i relativi costi sostenuti sono deducibili dal reddito imponibile secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR, in capo ai dipendenti i beni ricevuti sono generalmente oggetto di tassazione ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR.

Non sono tuttavia imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta non superino, assieme all’ammontare degli altri fringe benefit, l’importo di 258,23 euro ai sensi dell’art. 51 comma 3 del TUIR, elevato per il 2024 a 1.000 o a 2.000 euro per i soli dipendenti con figli fiscalmente a carico (art. 1 commi 16-17 della L. 213/2023).

Sono considerati fringe benefit anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR).

Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Tale principio opera anche nell’ipotesi in cui detti servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.

 

(MF/ms)




Intrastat: chiarimenti su sanzioni e ravvedimento

A seconda della tipologia di violazioni commesse, gli adempimenti connessi agli elenchi Intrastat possono essere sanati o meno in ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Diciamo subito che per le violazioni di tipo statistico ossia relative ai dati di tipo statistico, la norma da prendere in considerazione è l’art. 34, comma 5, del D.L. n. 41/1995, che rinvia all’art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989 il quale stabilisce una sanzione: da 206 a 2.065 euro per le violazioni commesse da persone fisiche; da 516 a 5.164 euro in caso di enti e società.

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell’elenco stesso.

Per tale tipo di violazioni che non hanno natura tributaria non è ammesso il ravvedimento operoso.

Per le violazioni di tipo fiscale invece si potrà ricorrere al ravvedimento.

La sanzione va da 500 euro a 1.000 euro per ciascun degli elenchi non trasmessi o trasmessi in ritardo (art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997).

Viene sanzionata anche la tardività nell’invio e la violazione non è mai meramente formale (Agenzia delle Entrate, ris. 16 febbraio 2005, n. 20).

La sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici.

La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

Sulle sanzioni dovranno essere calcolate le riduzioni da ravvedimento.
 

Correzione Intrastat Omesso/invio tardivo
 
Riduzione
 
Importo da versare Ipotesi di ravvedimento
1/9 € 55,56 Entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione
1/8 € 62,50 Entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/7 € 71,43 Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
Ecc.  
Non si applica l’abbattimento a 1/10 perché tale riduzione riguarda solo la presentazione delle dichiarazioni.
 
(MF/ms)



Presentazione romanzo “Una casa di ferro e di vento – Storia della famiglia Badoni”

Martedì 26 novembre 2024, alle ore 18, presso la nostra sede alla presentazione del romanzo appena pubblicato "Una casa di ferro e di vento – Storia della famiglia Badoni" (Editrice Nord), alla presenza dei due autori Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi.

La trama:
"Della grande fabbrica non resta più niente, e Villa Badoni è ormai irriconoscibile. Eppure per Marta, ultima discendente della famiglia, quella grande casa è ancora un luogo dell’anima, il palcoscenico su cui, per decenni, si sono dipanate le esistenze delle sorelle Badoni. Come Laura, la primogenita ribelle e amante della libertà, che dopo essere scappata in America per amore di un intellettuale antifascista torna a casa col cuore spezzato ma lo spirito indomito. Come Sofia, alla quale uno sfortunato incidente sottrae troppo presto l’uomo della vita. Come Piera, anima fragile e solitaria, che riesce a esprimersi davvero solo grazie alla poesia. E come Adriana, che dedica la giovinezza all’impresa di famiglia, per poi compiere una scelta apparentemente sconvolgente…
Al centro di questo microcosmo tutto al femminile si staglia lui, il patriarca, Giuseppe Riccardo Badoni: l’imprenditore visionario dall’ambizione sfrenata, che grazie al ferro prodotto dai suoi stabilimenti di Lecco diventa protagonista dell’industrializzazione del Paese e della ricostruzione del secondo dopoguerra; il padre amorevole di undici figlie, che però non riuscirà mai ad accettare la tragica morte dell’unico erede maschio, designato alla guida dell’azienda; l’uomo che non si è mai concesso un momento di debolezza e che tuttavia ha affidato i suoi segreti più intimi alle pagine di un diario, lo stesso diario che adesso è tra le mani di Marta.
Così, attraverso le voci delle donne di casa Badoni, prende vita la storia intima di una famiglia straordinaria che ha attraversato il Novecento italiano".

Per partecipare è obbligatoria l'iscrizione CLICCANDO QUI 

 




Risultati analisi congiunturale: rassegna stampa

Gli ariticoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato stampa sull’analisi congiuntutale relativi al terzo trimestre 2024. 

 
 




25° Consorzio Adda Energia: convegno “Costi energetici la zavorra delle imprese italiane”

Informiamo le aziende associate che il Consorzio Adda Energia quest’anno festeggia 25 anni di fondazione, in occasione dell’anniversario abbiamo organizzato un convegno sul tema energia di estrema attualità per gli imprenditori a cui siamo lieti di invitarti.
 
Costi energetici: la zavorra delle imprese italiane
Venerdì 15 novembre 2024, ore 11
Sede Confapi Lecco Sondrio
via Pergola 73, Lecco

 

Interverranno:
Stefano Besseghini, presidente Arera (Autorità nazionale per l’energia)
Ambrogio Bonfanti, presidente Consorzio Adda Energia
Luigi Sabadini, presidente Unionmeccanica nazionale
Luca Pagni, giornalista La Repubblica esperto in temi energetici
 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI 

In allegato la locandina. 

(RP/am)




Indagine congiunturale III trimestre: il 73% delle pmi dichiara un rallentamento della domanda

Calo del fatturato, della produzione, degli ordini. Riduzione dell’utilizzo degli impianti e freno tirato per gli investimenti. E’ un quadro allarmante quello che scaturisce dai risultati dell’indagine congiunturale relativa al terzo trimestre del 2024 che il centro studi di Confapi Lombardia ha realizzato intervistando un centinaio di aziende associate a Confapi Lecco Sondrio.

Il trend al ribasso dei numeri del 2024 viene confermato dall’ultima indagine che ha analizzato il lavoro relativo al periodo estivo e della ripresa delle pmi del nostro territorio. La causa principale di questa “depressione” è la contrazione della domanda segnalata da più di metà delle imprese intervistate: il 73% dichiara un progressivo rallentamento di questa. Nel terzo trimestre del 2024 c’è stata una contrazione di fatturato per il 56%, di produzione del 60% e degli ordini del 53%: un quadro decisamente negativo per le associate.
Riguardo ai mercati di riferimento, quelli stranieri rimangono sempre un problema come nei mesi precedenti; la crisi della Germania sta ovviamente peggiorando la situazione essendo il partner principale di riferimento delle nostre aziende. A questo, ora, si aggiunge anche una contrazione per dal mercato italiano, prima unico riferimento positivo. Per 72 imprese su 100 si registra una diminuzione della domanda in questo senso. Il calo del fatturato è del 65% riguardo al mercato interno, del 69% riguardo a quello europeo e del 61% rispetto a quello extra-Ue.
E quali sono gli effetti di questa crisi? La riduzione dell’utilizzo degli impianti per il 45% che avrà ripercussione sull’impiego del personale: salirà il ricorso alla cassa integrazione, occupazione prevista in calo.

E’ ormai evidente – dichiara il presidente di Confapi Lecco Sondrio Enrico Vavassori il periodo negativo non si ferma, anzi sta peggiorando. E’ una curva negativa che non inverte la rotta ed è causata principalmente dal calo di ordini importante. Il nostro territorio è storicamente un partner strategico e consolidato della Germania, ora i tedeschi sono in crisi e le conseguenze le subiamo anche noi. L’alternativa per scuotere questa situazione è trovare nuovi mercati con cui lavorare, ma non è così semplice e non è una cosa così immediata. Il rapporto solido con la Germania è stato costruito in decenni di lavoro insieme. Stiamo alla finestra, ma di certo non è un momento facile per le nostre aziende”.

Cliccando qui è possibile leggere il report completo con i risultati dell’indagine. 

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Uffici Confapi Lecco Sondrio non raggiungibili domani dalle ore 14 alle 16.30

Informiamo le Aziende Associate che nel pomeriggio di domani, 8 novembre 2024, dalle ore 14 alle 16.30 circa, i nostri uffici non saranno raggiungibili a causa di un’interruzione di energia elettrica per dei lavori in zona. 

(MP/am)

 




Rentri: vidimazione registro di carico e scarico rifiuti e formulari

I nuovi modelli di registri e formulari, che dal 4/11/2024 sono disponibili sul sito del Rentri, devono essere vidimati. Mentre i formulari si possono vidimare digitalmente dal proprio pc, i registri devono essere stampati su supporto cartaceo e portati presso le Camere di Commercio sul territorio (CCIAA) per la vidimazione (sono esclusi solo coloro che sono obbligati al Rentri nella prima finestra (15/12/24 – 13/02/25)).
Si segnala la pagina camerale dedicata al tema Rentri con tutte le indicazioni necessarie.

Qui invece si segnala la pagina dell’albo gestori dedicata al Rentri presso la camera di Milano.

Si ricorda che il registro vidimato nel nuovo formato è indispensabile dal 13 febbraio 2025.

Per coloro che non hanno l’obbligo di iscrizione e attivazione del Rentri nel primo gruppo (aziende > 50 addetti), i registri possono essere fin da subito digitali e vidimati virtualmente.
Il secondo e il terzo gruppo di imprese obbligate al Rentri (aziende < 50 addetti), dal 13 febbraio in poi, devono usare i nuovi registri su carta, con vidimazione manuale.
Questi operatori, non tenuti ad iscriversi al Rentri nella prima finestra, potrebbero comunque farlo in forma volontaria registrandosi al Rentri; se invece aspettano la seconda (15/06 – 14/08/2025) e la terza finestra (15/12 – 13/02/2026) allora devono registrarsi sul Rentri senza iscriversi per poter scaricare i nuovi modelli da far vidimare fisicamente su carta.
La vidimazione virtuale tramite i servizi forniti dal Rentri sarà fattibile a partire dal 23 gennaio 2025 (20 giorni prima dell’obbligo di uso). I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

Confapi Lecco Sondrio organizza periodicamente dei corsi di 2 ore per imparare a conoscere e utilizzare i nuovi strumenti che accompagneranno la gestione digitale dei rifiuti. Gli interessati possono consultare il sito Api formazione per le opportunità di novembre.

La stessa camera di commercio, che ha già svolto in data 5/11/2024 un seminario di 4h sul Rentri, tenuto dall’esperto dott. Pipere, ha previsto una seconda fase di approfondimento (altre 4h) con lo stesso esperto in data 26/11/2024 alle 14.30 in modalità webinar.

(SN/am)

 




Transizione 5.0: le faq del Ministero

Sul sito del MIMIT è disponibile una nuova carrellata di faq, ovvero di risposte alle domande inerenti il bando sulla transizione 5.0 di cui abbiamo dato notizia già da tempo (circolare 3 settembre 2024 n.423).

Confapi Lecco Sondrio può seguirvi su questi temi, potete contattare Silvia Negri: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

Si allegano per maggiore comodità i pdf delle faq, dove si trovano le risposte sia alle domande più classiche sia a quelle più particolari.

(SN/am)




Nomenclatura combinata: pubblicati gli aggiornamenti per il 2025

Il 31 ottobre è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue il Regolamento Ue n. 2522/2024 del 23 settembre 2024, il quale aggiorna e modifica i codici della Nomenclatura combinata di cui all’allegato I al Regolamento (Cee) 2658/87, a partire dal 1° gennaio 2025.

Si ricorda che la Nomenclatura combinata (NC) è il sistema a otto cifre elaborato dall’Unione europea, con il Regolamento Cee n. 2658/87, sulla base del Sistema armonizzato (SA):

  • i primi sei numeri indicano le voci e le sottovoci del SA;
  • il settimo e l’ottavo individuano il codice della NC, con le relative aliquote dei dazi e dell’IVA (in importazione) e le altre misure restrittive (in esportazione).
Le novità più importanti riguardano l’introduzione di nuove sottovoci doganali per merci specifiche, tra le quali: 0302 81 50 e 0302 81 70 (squali e pinne di squalo); 0702 00 10, 0702 00 91 e 0702 00 99 (pomodori, freschi o refrigerati); 2710 19 42 e 2710 19 44 (biocarburanti); 3102 10 12, 3102 10 15 e 3102 10 19 (urea liquida); 4401 49 10 e 4401 49 90 (avanzi e cascami di legno); 4411 13 91, 4411 13 93, 4411 14 91 e 4411 14 93 (rivestimenti del suolo laminati); 8503 00 20 e 8503 00 98 (laminazioni e nuclei di statore e di rotore, di acciaio).

Su raccomandazione del World Customs Organization (WCO), inoltre, vengono aggiunti nei Capitoli 27 e 29 i seguenti codici tariffari: 2710 91 10 e 2710 91 90 (residui di oli); 2903 89 20 e 2903 89 70 (derivati alogenati di idrocarburi), 2930 90 80 e 2930 90 95 (tiocomposti organici), 2931 49 50, 2931 49 60 e 2931 49 80 (altri composti organici-inorganici).

A decorrere dal prossimo 1° gennaio, per le importazioni nell’Ue dei mammiferi di cui al codice NC 0106 19 00 si applicherà l’unità supplementare p/st, mentre per i prodotti con i codici NC 2903 41 00 (Trifluorometano (HFC-23)) e 2903 42 00 (Difluorometano (HFC-32)) l’unità supplementare t. CO2.

Il Regolamento, infine, modifica le note complementari 1, 2 e 5 del capitolo 23 (Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali) e la nota complementare 2 del capitolo 76 (Alluminio e lavori di alluminio).
 

(MF/ms)