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Fatturazione elettronica: creato il nuovo codice TD29

Nella giornata del 31 gennaio è stata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica (versione 1.9) con modifiche rilevanti che discendono dalle recenti novità legislative.

Volendo sintetizzare, i principali aggiornamenti – che saranno applicabili dal 1° aprile 2025 – riguardano:

  • l’introduzione del codice “Tipo Documento” “TD29” per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o irregolare fatturazione, con conseguente modifica della descrizione (e del relativo utilizzo) del codice “TD20”;
  • l’introduzione del codice “Regime Fiscale” “RF20” per identificare il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (di cui al Titolo V-ter del DPR 633/72);
  • l’eliminazione della soglia massima di 400 euro stabilita per le fatture semplificate (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10 maggio 2019), nel caso in cui il cedente o prestatore sia un soggetto che ha aderito al regime forfetario o al testé menzionato regime transfrontaliero di franchigia IVA.
Con riguardo al primo punto trova così soluzione – almeno dal 1° aprile 2025 – la questione relativa alle modalità con le quali va presentata all’Agenzia delle Entrate la comunicazione cui è tenuto il cessionario o committente, in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Attualmente, infatti, per effetto delle modifiche apportate dal c.d. DLgs. “Sanzioni” (DLgs. 14 giugno 2024 n. 87) efficaci a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, il procedimento di “denuncia” prevede che il soggetto passivo sia tenuto solo a comunicare l’omissione o irregolarità all’Agenzia delle Entrate “entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare” (non è più richiesto il versamento dell’imposta). Il cessionario o committente che non vi provveda è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Lo stesso art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 dispone che la comunicazione debba avvenire “tramite gli strumenti messi a disposizione” dall’Agenzia delle Entrate.

Stando alla nuova versione delle specifiche tecniche, si apprende, dunque, che detto strumento sarà rappresentato dal Sistema di Interscambio a cui il cessionario o committente dovrà trasmettere un file XML con codice “TD29”, avendo cura di indicare i dati del cedente o prestatore (nel caso in cui questi coincidessero con quelli del cessionario committente, infatti, il file verrebbe scartato).

Codice “TD20” ancora utilizzabile

Il codice “TD20”, per l’emissione della c.d. “autofattura denuncia” non viene accantonato, restando ancora utilizzabile:

  • in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97);
  • nelle ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 “ed in quelle ad esse assimilate”, cioè a dire quando a fronte di un acquisto intracomunitario, di una prestazione di servizi territorialmente rilevante nello Stato resa da un prestatore Ue o di un acquisto di beni già presenti in Italia da soggetto passivo stabilito in uno Stato membro, il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo me
  • se successivo a quello di effettuazione dell’operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale (si veda la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 marzo 2024).
Non sono state modificate, infatti, le modalità di regolarizzazione delle violazioni testé descritte.

In assenza di indicazioni sul punto da parte dell’Agenzia delle Entrate, la circostanza che le nuove specifiche tecniche entrino in vigore dal prossimo 1° aprile 2025, lascia qualche dubbio in ordine al corretto comportamento da utilizzare fino a quella data.

Potrebbe dedursi, infatti, che l’Amministrazione finanziaria abbia implicitamente inteso suggerire di continuare a utilizzare il codice “TD20”, che, fino al 31 marzo 2025, potrebbe ancora riferirsi alle ipotesi di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97.

Tale soluzione, tuttavia, parrebbe ammissibile solo laddove la trasmissione del file avesse la mera finalità di comunicazione dell’omissione o irregolarità e non comportasse, invece, l’attribuzione al cessionario o committente dell’onere del versamento dell’imposta, come veniva richiesto dalla norma previgente.

(MF/ms)




Gestione Separata Inps: aliquote contributive reddito 2025

L’Istituto, con la circolare n. 27 del 30 gennaio 2025, determina le aliquote contributive di reddito valevoli per l’anno 2025 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
 
Nei contenuti della circolare Inps sono presenti le tabelle riepilogative con le quali è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.
Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva è confermata e pari al 35,03% composta dalla quota Ivs al 33%, dal contributo malattia-maternità-anf allo 0,72% e dal contributo per il finanziamento del fondo disoccupazione Dis-Coll all’1,31%.
Per le categorie ove il contributo Dis-Coll non è dovuto, l’aliquota complessiva è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’aliquota è pari al 26,07%, comprensiva della quota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) corrispondente allo 0,35%.
Consolidata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito per l’anno 2025 è pari a € 18.555,00, mentre il massimale è pari a € 120.607,00.
 
Per ottenere l’accredito contributivo di un’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi rivalutati:
  • iscritti con aliquota al 24%: € 4.453,20;
  • professionisti con aliquota del 26,07%: € 4.837,29;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 6.256,75;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 6.499,82.
 
(FP/am)



Inps calcolo delle contribuzioni: i valori dall’1 gennaio 2025

Con la circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l’Inps comunica i nuovi minimali ai fini contributivi in vigore dal 1° gennaio 2025.
 
È possibile consultare tutte le tabelle relative ai nuovi valori disponibili negli allegati alla circolare: di seguito proponiamo la sintesi dei principali valori per l’anno 2025.
 
Minimali retribuzione giornaliera
Gli importi dei minimali sono sostanzialmente rimasti invariati per effetto della variazione percentuale dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat che, per l’anno 2024, è risultata pari al + 0,8%.
Pertanto il limite di trattamento minimo mensile di pensione risulta essere pari a € 603,40, mentre il limite di retribuzione giornaliera risulta equivale a € 57,32.
Di seguito i nuovi minimali giornalieri per l’anno 2025:
 
  Dirigente Impiegato Operaio
Industria € 158,55 € 57,32 € 57,32
Artigianato ——- € 57,32 € 57,32
Commercio € 158,55 € 57,32 € 57,32
 
Lavoratore a part-time
Il minimo orario deve essere conteggiato secondo la seguente formula:
(minimale giornaliero x 6) / (ore settimanali previste dall’orario dei lavoratori a tempo pieno)
Ad esempio, nell’ipotesi di orario di 40 ore settimanali, il procedimento sarà il seguente:
€ 57,32 x 6gg / 40h = € 8,60
 
Lavoratori a domicilio
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori a domicilio è ragguagliato a € 57,32.
 
Massimale annuo
Il massimale annuo della base contributiva pensionabile, previsto dall’art. 2 comma 18 della Legge 335/95, da applicarsi per i nuovi iscritti all’INPS dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo (solo dal 1° gennaio 2001), viene stabilito per l’anno 2025 a € 120.607,00.
Si rammenta che dal 1° gennaio 2003 è stato soppresso il massimale contributivo, di cui all’art. 3, comma 7, del D. LGS. n. 181/97, previsto per i dirigenti di aziende industriali.
 
Aliquota aggiuntiva 1%
L’aliquota aggiuntiva dell’1% prevista a carico del lavoratore per retribuzioni superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile nell’anno 2025, deve essere applicata su retribuzioni mensili superiori a € 4.621,00 (pari a € 55.448,00 annui).
Ricordiamo che il versamento del contributo aggiuntivo deve essere effettuato con il criterio della mensilizzazione.
 
Rivalutazione dell’importo per prestazioni di maternità obbligatoria
Con riferimento alle istruzioni fornite con circolare n. 181 del 16.12.2002, si comunica che l’importo dell’indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 78 del D.Lgs. 26.03.2001 n. 151, per l’anno 2025 è pari a € 2.508.04
 

Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’art.42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

L’art. 42, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro sessanta giorni dalla richiesta, del congedo di cui al comma 2, dell’articolo 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per assistenza di persone con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In particolare il comma 5-ter prevede “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
A tale riguardo si comunica che per gli effetti della rivalutazione la retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui trattasi non può eccedere, per l’anno 2025, l’importo, arrotondato all’unità di euro, pari a € 57.038,00.
 
Regolarizzazione relative al mese di gennaio 2025
Le aziende potranno regolarizzare le eventuali differenze relative al mese di gennaio 2025 entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (quindi entro il 16 aprile 2024): la regolazizzazione non comporta oneri aggiuntivi.
Ai fini della compilazione del modello UniEmens le aziende utilizzeranno la sezione PosContributiva dello stesso flusso con le seguenti modalità:
  • calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;
  • le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.
In seguito l’istituto provvederà all’aggiornamento delle tabelle con apposito messaggio e nelle sezioni online del proprio portale.
 
(FP/am)

 




Inps: trattamenti di integrazione salariale variazioni dal 1° gennaio 2025

L’Inps, con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025, comunica gli importi massimi mensili rivalutati e valevoli per l’anno 2025, da corrispondere ai titolari dei trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, agricola e fis), di indennità disoccupazione NASpI e Dis-Coll nonché dell’assegno per lavoratori socialmente utili.
Con la riforma degli ammortizzatori sociali ormai consolidata dall’anno 2022, ai trattamenti di integrazione salariale viene applicato un unico valore massimale ricalcolato secondo la rivalutazione corrispondente all’indice Istat annuo.

Di seguito la tabella riepilogativa dei trattamenti in vigore dal 1° gennaio 2025.

 

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE
di cui art. 3, comma 5-bis DL 148/2015
Retribuzione massimale dal 1° gennaio 2024
Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO)
Casa Integrazione Straordinaria (CIGS)
Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA)
Assegno Integrazione Salariale (FIS)
Importo lordo Importo netto
€ 1.404,03 € 1.322,05
Settore Edile e Lapideo (per intemperie stagionali) € 1.684,85 € 1.586,45
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE NASpI Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2025 € 1.436,61
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2025 € 1.562,82
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE Dis-Coll Importo lordo
Retribuzione mensile di riferimento dal 1° gennaio 2025 € 1.436,61
(no riduzione 5,84%)
Importo massimo mensile dal 1° gennaio 2025 € 1.562,82
(no riduzione 5,84%)
INDENNITA’ PER ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI Importo lordo
Importo assegno dal 1° gennaio 2025 € 697,43
(no riduzione 5,84%)

 
(FP/am)
 




Nuove condizioni economiche relative alla quota associativa per l’anno 2025

Come ogni anno trasmettiamo le indicazioni necessarie per il calcolo della quota associativa da versare all’associazione, in conformità con il rapporto associativo in essere.

Quest’anno sono state introdotte alcune novità, di cui ti invitiamo a prendere nota.
Il Consiglio Direttivo di Confapi Lecco Sondrio ha aggiornato la struttura di calcolo degli importi minimali e determinato la percentuale da applicare sulle retribuzioni, fissandola allo 0,60% del monte retributivo lordo erogato ai dipendenti.

Il nuovo schema prevede che le quote vengano calcolate come segue:

  • 0,60% sul monte retributivo lordo erogato ai dipendenti, con un importo minimo nei seguenti casi:
    • 800 Euro annui per aziende fino a 4 dipendenti
    • 1.200 Euro annui per aziende fino a 6 dipendenti
In questi ultimi due casi la modalità di pagamento della quota associativa è tramite ri.ba. Le scadenze sono:
  • 10 maggio 2025
  • 10 settembre 2025
  • 10 gennaio 2026
Chiediamo, nel caso di modifiche rispetto allo scorso anno nei dati comunicati per l’emissione delle ri.ba, di compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e inviarlo alla mail associazione@confapi.lecco.it entro il 24 febbraio 2025.

Per la quantificazione del “minimale” relativo all’anno in corso, il riferimento è al numero di dipendenti di gennaio 2025.

(MP/sg)




Conai: webinar 13 febbraio 2025 per la scadenza imminente

Si segnala il webinar promosso da Conai per supportare le imprese nell’adempimento della scadenza di fine febbraio.

Giovedì 13 febbraio, dalle 11:00 alle 12:00 webinar
Partecipazione gratuita ma occorre registrarsi. Prenota il tuo posto.

Saranno illustrate le novità della Guida 2025 e sarà fatto un focus sui principali adempimenti e sulle opportunità per le imprese, tra le quali le richieste di rimborso/esenzione del Contributo Ambientale, il cui termine di presentazione scade il prossimo 28 febbraio.
Nel corso del webinar è prevista una sessione live di domande e risposte con i referenti Conai, con l’obiettivo di rispondere ai più frequenti dubbi, richieste di approfondimento e chiarimenti da parte della platea. In fase di iscrizione, è possibile inserire dei quesiti ai quali si vuole ricevere risposta nel corso del webinar.

Una volta confermata la presenza, i partecipanti riceveranno in prossimità dell’evento all’indirizzo e-mail indicato nel form, un link di accesso da utilizzare per partecipare all’incontro.

 
(SN/am)
 
 




EBM (Ente Bilaterale Metalmeccanici): nuovo regolamento 2025

Si informano le aziende del comparto metalmeccanico, che l’assemblea di E.B.M., ha deliberato l’approvazione del nuovo Regolamento E.B.M. che entra in vigore retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2025.
Tra le variazioni più rilevanti, a favore di Lavoratrici, Lavoratori e Aziende, si segnala l’incremento del 50% dei rimborsi per le prestazioni di seguito riportate:
  • Carenza di Malattia > da € 105 a € 160
    (per carenze avvenute a partire dal 1° gennaio 2025)
  • Nascita o Adozione > da € 200 a € 300
    (per nascite o adozioni a partire dal 1° gennaio 2025)
  • Iscrizione Asilo Nido > da € 200 a € 300
    (per le iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2025/2026)
  • Iscrizione Scuole Medie Superiori > da € 120 a € 180
    (per le iscrizioni a partire dall’anno scolastico 2025/2026)
  • Iscrizione Università > da € 200 a € 300
    (per le iscrizioni a partire dall’anno accademico 2025/2026)
Inoltre è stata estesa la possibilità, per le Lavoratrici e per i Lavoratori, di richiedere il rimborso una tantum per la Fruizione dei Permessi Ex L.104/92 anche per assistenza a coniuge o convivente di fatto, come descritto in dettaglio al seguente link.
Infine, a beneficio dei familiari, in caso di prematura scomparsa della Lavoratrice o del Lavoratore, è stata introdotta una nuova prestazione del valore di € 1.000. Per verificare se sussistano le condizioni per la presentazione della domanda, consultare Premorienza nella sezione Prestazioni del sito.
Nello Schema Prestazioni E.B.M. trovate evidenziate tutte le variazioni sopra descritte.

E’ inoltre consultabile online e scaricabile anche la Guida alle Prestazioni E.B.M. aggiornata.
 
(FV/fv)




Serata-evento Campari con il Gruppo Giovani Imprenditori

Dopo la famiglia Crespi e il villaggio operaio, la famiglia Badoni e la sua storica fabbrica nel cuore di Lecco, in Confapi Lecco Sondrio sta per arrivare la storia di coloro che hanno ideato, più di 150 anni fa, un momento di convivialità grazie al loro preparato che ancora oggi amiamo.
Appuntamento esclusivo per le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio giovedì 13 febbraio 2025, ore 18, quando nella sede di via Pergola 73 il Gruppo Giovani Imprenditori presenterà il libro “L’elisir dei sogni – La saga dei Campari” con ospite l’autrice del romanzo Silvia Cinelli (Rizzoli edizioni), in collaborazione con La Libreria Volante di Lecco.
Il romanzo racconta la nascita del Campari grazie all’intuizione di Gaspare, liquorista, che attorno al 1862 sbarca a Milano e poco dopo inventa l’intramontabile bitter. Da quel momento è un’escalation di successo per il piemontese che apre anche un bar frequentatissimo in corso Vittorio Emanuele e tramanda la sua arte ai figli Davide e Guido che, alla sua morte improvvisa, porteranno all’apice quella che diverrà l’azienda di famiglia insieme alla madre Letizia.  

Dopo la presentazione del libro in Confapi Lecco Sondrio si terrà l’aperitivo a base Campari preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, indirizzo sala e bar.

“Negli ultimi due anni abbiamo ospitato autori di romanzi di saghe famigliari e imprenditoriali amatissime – commenta Federica Fagioli, Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori -. Dopo i Crespi e i Badoni, abbiamo deciso di puntare su un marchio famosissimo: Campari. L’obiettivo è scoprire la storia e i retroscena di un prodotto che tutti conoscono e che hanno provato almeno una volta nella vita”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa 




Serata “Campari” giovedì 13 febbraio: presentazione libro e aperitivo

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio organizza la serata a tema Campari, che si terrà presso la sede dell’Associazione, giovedì 13 febbraio 2025.

 

Continuando il ciclo di incontri con gli autori di romanzi dedicati alle saghe imprenditoriali, alle ore 18 Silvia Cinelli, autrice del libro “L’elisir dei sogni – La saga della famiglia Campari” (Rizzoli edizioni), presenterà il suo lavoro.

A seguire si terrà l‘aperitivo a base cocktail Campari preparato dagli studenti del CFP Aldo Moro di Valmadrera, indirizzo sala e bar.

L’evento è esclusivo per le nostre aziende associate, il limite massimo di partecipanti è di 50 persone. 
 
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione CLICCANDO QUI

Alleghiamo locandina

(AM/am)




Indagine congiunturale Lecco Sondrio: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il lancio del nostro comunicato con i risultati dell’analisi congiunturale che ha coinvolto le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio: