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La riapertura dei termini del Concordato preventivo biennale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 167/2024 diventa effettiva la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

L’art. 1 comma 1 del DL fa espresso riferimento ai contribuenti “di cui agli articoli da 10 a 22” del DLgs. 13/2024; si tratta, in altre parole, dei soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024).

Tra essi, l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 resta comunque sbarrata se la dichiarazione:

  • non è stata ancora presentata;
  • oppure è già stata presentata, ma tardivamente rispetto al 31 ottobre.
L’adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale non devono essere “indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere versata alcuna sanzione (anche ridotta in base al ravvedimento operoso), trattandosi di una riapertura dei termini di adesione.

L’adesione tardiva al CPB dovrebbe comunque essere ammessa nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore in cui, oltre all’accettazione della proposta, vengano indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria, oppure in caso di vizi formali che attengono al contenuto della dichiarazione, ma non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo. A differenza della casistica precedente, in tali ipotesi sarebbe dovuta la sanzione per inesatta dichiarazione (circ. n. 42/2016); il minimo su cui computare la riduzione al nono da ravvedimento operoso è 250 euro.

Quanto sopra rilevato è limitato alla presentazione entro il 12 dicembre 2024 della dichiarazione integrativa con cui si accede al CPB; una volta formulata l’adesione al regime, infatti, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza dal concordato, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, la circ. n. 18/2024, § 2.6)

Resta in ogni caso fermo che, mediante una dichiarazione integrativa, sia essa presentata entro il 12 dicembre prossimo oppure dopo, non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa. Questa infatti potrà venire meno solo se saranno integrate le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal DLgs. 13/2024, o nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali (individuate dal DM 14 giugno 2024) che provochino diminuzioni del reddito effettivo rispetto a quello concordato superiori al 30%.

Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.

Considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) possono essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini ordinari;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo dal 3 dicembre al 12 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) dovrebbero comunque essere versati entro il 2 dicembre secondo i criteri ordinari, ma, a seguito dell’adesione al CPB, potrebbe rendersi necessario un successivo versamento, da sanare mediante il versamento in misura ridotta della sanzione per il ritardo ex art. 13 del DLgs. 471/97, ove quanto versato nei termini sia inferiore a quanto dovuto in applicazione della disciplina speciale (ad esempio potrebbe essere dovuta la maggiorazione in adozione del metodo storico).
 
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 167/2024 diventa effettiva la riapertura dei termini per aderire al concordato preventivo biennale per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro lo scorso 31 ottobre.

L’art. 1 comma 1 del DL fa espresso riferimento ai contribuenti “di cui agli articoli da 10 a 22” del DLgs. 13/2024; si tratta, in altre parole, dei soggetti che applicano gli ISA, con esclusione dei contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (per i quali il termine ultimo per aderire al CPB rimane quello scaduto il 31 ottobre 2024).

Tra essi, l’adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 resta comunque sbarrata se la dichiarazione:

  • non è stata ancora presentata;
  • oppure è già stata presentata, ma tardivamente rispetto al 31 ottobre.
L’adesione tardiva alla proposta del Fisco può essere espressa entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa nella quale non devono essere “indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024”.

In altre parole, l’adesione è possibile nel caso in cui l’unico elemento di novità della dichiarazione integrativa sia la compilazione del quadro P, con cui viene formalmente accettata la proposta di CPB. In questo caso, fatti salvi prossimi chiarimenti ufficiali, non dovrebbe essere versata alcuna sanzione (anche ridotta in base al ravvedimento operoso), trattandosi di una riapertura dei termini di adesione.

L’adesione tardiva al CPB dovrebbe comunque essere ammessa nel caso di dichiarazione integrativa a sfavore in cui, oltre all’accettazione della proposta, vengano indicati maggiori imponibili, maggiori debiti d’imposta o minori crediti rispetto a quanto riportato nella dichiarazione originaria, oppure in caso di vizi formali che attengono al contenuto della dichiarazione, ma non incidono sull’individuazione del soggetto passivo o sulla determinazione della base imponibile o del tributo. A differenza della casistica precedente, in tali ipotesi sarebbe dovuta la sanzione per inesatta dichiarazione (circ. n. 42/2016); il minimo su cui computare la riduzione al nono da ravvedimento operoso è 250 euro.

Quanto sopra rilevato è limitato alla presentazione entro il 12 dicembre 2024 della dichiarazione integrativa con cui si accede al CPB; una volta formulata l’adesione al regime, infatti, torna ad applicarsi la disciplina prevista per tale istituto, secondo cui la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato costituisce una causa di decadenza dal concordato, a patto che lo scostamento sia superiore al 30% (in tal senso, la circ. n. 18/2024, § 2.6)

Resta in ogni caso fermo che, mediante una dichiarazione integrativa, sia essa presentata entro il 12 dicembre prossimo oppure dopo, non potrà essere revocata l’adesione al CPB già espressa. Questa infatti potrà venire meno solo se saranno integrate le fattispecie di cessazione o di decadenza previste dal DLgs. 13/2024, o nel caso in cui si verifichino circostanze eccezionali (individuate dal DM 14 giugno 2024) che provochino diminuzioni del reddito effettivo rispetto a quello concordato superiori al 30%.

Nonostante la riapertura dei termini per l’adesione al concordato, al momento rimane confermata al prossimo 2 dicembre (il 30 novembre cade di sabato) la scadenza del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte.

Considerato che l’adesione o meno al concordato preventivo biennale ha effetti anche sulla determinazione della seconda o unica rata di acconto, possono verificarsi due situazioni:

  • il contribuente aderisce al CPB al più tardi entro il 2 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) possono essere determinati tenendo conto degli effetti del concordato e versati nei termini ordinari;
  • il contribuente aderisce al CPB nel periodo dal 3 dicembre al 12 dicembre 2024: in tal caso, gli acconti (ove dovuti) dovrebbero comunque essere versati entro il 2 dicembre secondo i criteri ordinari, ma, a seguito dell’adesione al CPB, potrebbe rendersi necessario un successivo versamento, da sanare mediante il versamento in misura ridotta della sanzione per il ritardo ex art. 13 del DLgs. 471/97, ove quanto versato nei termini sia inferiore a quanto dovuto in applicazione della disciplina speciale (ad esempio potrebbe essere dovuta la maggiorazione in adozione del metodo storico).
 

(MF/ms)




Omaggi natalizi ai dipendenti

Le festività natalizie sono l’occasione per moltissime aziende per fare un regalo non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti.

Si tratta solitamente di beni di modico valore, quali panettone, bottiglia o cesto, che, tuttavia, sulla base delle regole generali di determinazione del reddito di lavoro dipendente, devono concorrere alla formazione del reddito del lavoratore.

Il disposto prevede infatti l’attrazione nell’alveo del reddito di lavoro dipendente di tutti i “valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

Tali regole si applicano anche con riferimento ai titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del TUIR, per effetto del rinvio operato dal successivo art. 52.

Le erogazioni liberali concesse ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) sono quindi, come rilevato, assoggettate a tassazione.

L’art. 51 comma 3 del TUIR stabilisce tuttavia che non concorre a formare il reddito del dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro. Come rilevato dall’Agenzia delle Entrate, con la circ. n. 59/2008 (§ 16), “tale disposizione da una parte consente di continuare ad agevolare talune forme di liberalità in natura di modico valore offerte usualmente ai dipendenti (come quelle legate alle festività) e, dall’altra, non è lesiva degli interessi erariali in quanto resta vincolata al rispetto dei limiti dettati dall’articolo 51 del TUIR”.

Per il 2024, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 1.000 euro e, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato art. 51 comma 3 in caso di superamento del limite (art. 1 commi 16-17 della L. n. 213/2023 e circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2024). Pertanto, se il limite (1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli) viene superato, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.

Risultano quindi non imponibili gli omaggi ricevuti che nel periodo d’imposta 2024 non superino, insieme all’ammontare degli altri fringe benefit, i 1.000 euro o i 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico, includendo in tale conteggio anche i buoni acquisto concessi dall’impresa ai dipendenti (art. 51 comma 3-bis del TUIR) e tenendo presente che il benefit si considera percepito dal dipendente, e assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo (circ. Agenzia delle Entrate n. 35/2022).

L’impresa dovrà quindi verificare, dipendente per dipendente, l’ammontare ancora disponibile del suddetto limite (1.000 o 2.000 euro), considerando che lo stesso potrebbe essere stato impiegato nel 2024 anche per altri benefit (quale, ad esempio, l’auto in uso promiscuo) o, per effetto della deroga prevista dalla L. 213/2023, per il rimborso delle utenze domestiche di acqua, luce e gas e delle spese per l’affitto o gli interessi sul mutuo prima casa.

A rigore, potrebbe bastare il regalo del panettone a far saltare tutta l’agevolazione.

Si rileva altresì che rientrano nel calcolo della soglia dei fringe benefit di cui all’art. 51 comma 3 del TUIR anche i sacchetti di caffè e eventuali prodotti di merchandising (quali tazze con logo aziendale e spille) omaggiati ai dipendenti dalla società che produce e commercializza caffè ai fini promozionali (risposta a interpello n. 89/2024.

Costi deducibili dal reddito d’impresa

Dal lato dell’impresa, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi) è, in linea generale, deducibile dal reddito d’impresa secondo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro di cui all’art. 95 comma 1 del TUIR.

Il suddetto art. 95 considera, infatti, deducibili dal reddito le spese sostenute a titolo di liberalità a favore dei lavoratori dipendenti e soggetti assimilati, purché queste non abbiano finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Tale esclusione è motivata da quanto disposto dall’art. 100 comma 1 del TUIR, che considera le spese sopraelencate deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

(MF/ms) 




Imprese elettrivore: linee guida operative GSE, ENEA e ISPRA per adempiere agli obblighi

Informiamo le aziende interessate che GSE ha pubblicato le Linee guida relative alle modalità operative, da gestire su apposito portale del GSE, per i clienti energivori che ricorrono alla condizionalità green 2 (copertura di almeno il 30% del fabbisogno elettrico da fonti che non emettono carbonio) ai fini dell’ottenimento dei benefici legati all’energivorità.
 
Per il medesimo fine, Ispra ha pubblicato le Linee guida per l’adempimento agli obblighi dei clienti energivori che ricorrono alla condizionalità green 3 (investimento per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra).
 
Ricordiamo alle aziende energivore interessate che con circolare n. 522 del 24 ottobre u.s. erano state rese note le Linee Guida Enea (1a edizione) con i dettagli operativi relativi alla gestione delle attività correlate alle Diagnosi energetiche.

In allegato riportiamo il documento aggiornato redatto da Enea in 2a edizione.
 
(RP/rp)




Energy Release 2.0: pubblicato il bando per l’assegnazione dell’energia a prezzi calmierati alle aziende elettrivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari sul tema (cfr circolare n. 396 del 31 luglio 2024 e circolare n. 544 del 31 ottobre 2024) per informare le aziende elettrivore interessate che il GSE ha pubblicato il Bando per l’assegnazione dell’energia elettrica a prezzi calmierati nell’ambito dell’Energy Release 2.0, il meccanismo finalizzato a favorire l’installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzata da clienti finali energivori.
 
La misura prevede per i clienti finali energivori interessati la facoltà di richiedere al GSE l’anticipazione per un periodo di 3 anni di una quota parte delle quantità di energia elettrica rinnovabile nella disponibilità del GSE e delle relative Garanzie di origine al prezzo di 65 €/MWh, in cambio dell’impegno delle imprese alla realizzazione o potenziamento di impianti rinnovabili attraverso i quali, nei 20 anni successivi a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti stessi, verrà restituita l’energia anticipata.
 
Il portale E-Release del GSE, aperto dallo scorso 14 novembre, attraverso il quale è possibile partecipare alla procedura di assegnazione presentando una manifestazione di interesse, sarà disponibile fino alle ore 12.00 del 13 gennaio 2025.
Possono partecipare alla procedura di assegnazione, singolarmente o tramite aggregazione, i soggetti energivori iscritti nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per l’anno 2024. Saranno ammesse a presentare richiesta anche le aziende che risultino in fase di istruttoria ai fini dell’iscrizione nell’elenco.

In allegato riportiamo copia del Bando di assegnazione e la guida all’utilizzo del portale E-Release del GSE.

(RP/rp)




Gruppo Giovani e Telefono Donna: spettacolo teatrale lunedì 25 novembre

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Confapi Lecco Sondrio anche quest’anno sostiene l’importante attività svolta dall’associazione lecchese Telefono Donna contro la violenza sulle donne.

Per sostenere e sensibilizzare su questo importante tema, il Gruppo Giovani ha contribuito alla realizzazione dello spettacolo in programma il 25 novembre, giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne, alle ore 21.00 presso la Sala Ticozzi dal titolo “La stessa storia”. Ingresso libero.

Si allega la locandina dell’evento.
 




La saga dei Badoni martedì 26 arriva da Confapi Lecco Sondrio

A due anni di distanza dalla presentazione del romanzo “Al di qua del fiume” di Alessandra Selmi, dedicato alla storia di Crespi d’Adda, Confapi Lecco Sondrio si appresta a ospitare la presentazione di un altro libro dedicato alla storia di una famiglia imprenditoriale. Questa volta, però, con una storia lecchese al 100%.
Appuntamento martedì 26 novembre 2024, ore 18, presso la sede dell’associazione in via Pergola 73 a Lecco per la presentazione del romanzo “Una casa di ferro e di vento – Storia della famiglia Badoni” (Editrice Nord), alla presenza dei due autori Lorenzo Bonini e Paolo Valsecchi.
All’evento sarà presente anche uno stand de La Libreria Volante per acquistare le copie del libro.
L’evento è aperto a tutti, posti limitati, chi volesse partecipare deve iscriversi compilando il form a questo link

 

E’ divenuta, oramai per noi, una piacevole abitudine ospitare gli autori di romanzi di saghe famigliari imprenditoriali. Lo abbiamo fatto per i Crespi, come non potevamo farlo per i Badoni? Un’azienda e delle persone che molti di noi hanno conosciuto in prima persona. Come Confapi riteniamo fondamentale ricordare la nostra storia imprenditoriale, quindi speriamo di bissare il “tutto esaurito” come due anni fa con Alessandra Selmi”, commenta il direttore di Confapi Lecco Sondrio Marco Piazza.

La trama del romanzo “Una casa di ferro e di vento”:
Della grande fabbrica non resta più niente, e Villa Badoni è ormai irriconoscibile. Eppure per Marta, ultima discendente della famiglia, quella grande casa è ancora un luogo dell’anima, il palcoscenico su cui, per decenni, si sono dipanate le esistenze delle sorelle Badoni. Come Laura, la primogenita ribelle e amante della libertà, che dopo essere scappata in America per amore di un intellettuale antifascista torna a casa col cuore spezzato ma lo spirito indomito. Come Sofia, alla quale uno sfortunato incidente sottrae troppo presto l’uomo della vita. Come Piera, anima fragile e solitaria, che riesce a esprimersi davvero solo grazie alla poesia. E come Adriana, che dedica la giovinezza all’impresa di famiglia, per poi compiere una scelta apparentemente sconvolgente…
Al centro di questo microcosmo tutto al femminile si staglia lui, il patriarca, Giuseppe Riccardo Badoni: l’imprenditore visionario dall’ambizione sfrenata, che grazie al ferro prodotto dai suoi stabilimenti di Lecco diventa protagonista dell’industrializzazione del Paese e della ricostruzione del secondo dopoguerra; il padre amorevole di undici figlie, che però non riuscirà mai ad accettare la tragica morte dell’unico erede maschio, designato alla guida dell’azienda; l’uomo che non si è mai concesso un momento di debolezza e che tuttavia ha affidato i suoi segreti più intimi alle pagine di un diario, lo stesso diario che adesso è tra le mani di Marta. Così, attraverso le voci delle donne di casa Badoni, prende vita la storia intima di una famiglia straordinaria che ha attraversato il Novecento italiano”.

Anna Masciadri 
Ufficio stampa 
 




Collettiva Unionmeccanica Confapi a Mecspe 2025: scadenza adesioni 21 novembre 2024

Anche quest’anno Unionmeccanica Confapi organizza una collettiva per Mecspe 2025, la fiera internazionale di riferimento per l’industria manifatturiera che si terrà a Bologna dal 5 al 7 marzo 2025

La collettiva sarà ospitata in uno stand a isola, aperto su quattro lati, con una superficie totale di 96 m².
La quota di adesione per ogni azienda è di 3.700,00 € + IVA. Per l’edizione 2025, le imprese avranno inoltre la possibilità di richiedere una postazione ad angolo e/o l’aggiunta di uno schermo per la proiezione di foto e video presso il proprio spazio espositivo.
Per maggiori dettagli su ciò che è incluso nella quota di adesione e sui servizi extra disponibili, vi invitiamo a consultare il Modulo di Adesione allegato alla presentazione dell’iniziativa.

Per confermare l’adesione alla fiera, vi preghiamo di farci inviare il Modulo di Adesione compilato e sottoscritto entro giovedì 21 novembre 2024 a estero@confapi.org e g.cipolletta@confapi.org.

(MP/am)

 




Modello Ot23: promemoria e servizio per le aziende associate

Come si segnalava con la circolare Confapi n.533 del 24/10/2024 a cui si rimanda, è disponibile il modello OT23 del 2024, con scadenza febbraio 2025.

Le misure citate nel modello sono da mettere in campo entro la fine dell’anno 2024 per ottenere lo sconto sul premio Inail. Sulla base della dimensione aziendale, si può ottenere uno sconto compreso fra 500 e 5000 euro, motivo per il quale si incoraggiano le imprese che non lo abbiano mai preso in considerazione ad utilizzare questa opportunità. Api servizi può offrire adeguato supporto a riguardo, in particolare può:

  1. aiutarvi nella preparazione dei documenti (contributo da preventivare)
  2. caricare la documentazione probante che l’azienda prepara in autonomia (gratuito)
Nel caso desideriate avvalervi e quantificare questo servizio potete scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it con congruo anticipo sulla scadenza di febbraio 2025.

(SN/am)




“Rentri” martedì 26 novembre 2024 incontro con Paolo Pipere

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali del territorio, organizza un secondo incontro per approfondire gli aspetti operativi del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, cosiddetto RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). L’esperto è il dott. Paolo Pipere, giurista ambientale. Locandina in allegato.

Martedì 26 novembre 2024, dalle ore 14:30 alle 18:30 in modalità webinar

Iscrizioni sulla pagina camerale dedicata.

L’evento è rivolto al personale delle imprese e degli enti che producono o gestiscono rifiuti e che sono tenuti a iscriversi al nuovo registro. Durante l’incontro verranno approfonditi molti aspetti operativi nella compilazione dei documenti nei nuovi formati, da parte dei vari soggetti coinvolti nella gestione.

Si ricorda che l’obbligo di utilizzo dei nuovi modelli di registri rifiuti e formulari è fissato per tutti a partire dal 13 febbraio 2025. Confapi Lecco resta a disposizione per il supporto alle Pmi in questo passaggio, potete scrivere a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)




Valute estere ottobre 2024

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre 2024 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 145,1846
Peso Argentino 1067,3259
Dollaro Australiano 1,625
Real Brasiliano 6,1195
Dollaro Canadese 1,4993
Corona Ceca 25,298
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,7276
Corona Danese 7,4593
Yen Giapponese 163,197
Rupia Indiana 91,6266
Corona Norvegese 11,7907
Dollaro Neozelandese 1,7917
Zloty Polacco 4,317
Sterlina Gran Bretagna 0,83496
Nuovo Leu Rumeno 4,975
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0904
Rand (Sud Africa) 19,1609
Corona Svedese 11,4048
Franco Svizzero 0,9386
Dinaro Tunisino 3,3589
Hryvnia Ucraina 44,9721
Forint Ungherese 401,9013
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/ms)