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Premiazione annuale azienda associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio sta predisponendo l’elenco delle aziende associate che nel 2025 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
 
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste fasce di inviare una mail all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.

L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
 
(SG/sg)




Bando per PMI: dal 4 aprile le domande per avere risorse per diagnosi energetica e fotovoltaico

Con riferimento al bando invitalia segnalato il 13/02/2025 (circolare Confapi n. 110) per agevolazioni sulle rinnovabili, si segnala la data di apertura del bando: 4 aprile 2025.

Sul sito invitalia si trovano tutti i dettagli che qui brevemente riporto.

Le risorse arrivano dal PNRR con il DM 13 novembre 2024 in cui si parla di “incentivi per il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI”, il bando è consultabile sul sito ministeriale.

Si tratta di un contributo a fondo perduto (mpmi 40% o pmi 30% delle spese ammissibili).
Le spese ammissibili devono essere comprese fra 30.000,00 € (trentamila) e 1.000.000,00 € (un milione).
La diagnosi energetica, indispensabile per la presentazione della domanda, è rimborsata al 50%.
L’incentivo si rivolge alle Pmi in tutta Italia, con alcune esclusioni di cui all’art. 3 del decreto direttoriale del 14 marzo 2025, che vogliano installare un impianto fotovoltaico o degli impianti mini eolici, per autoconsumo immediato, ad esclusione delle imprese che operano nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese la cui attività non garantisce il rispetto del principio DNSH, ai sensi dell’articolo 17 del Reg UE n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020.

Il contributo viene assegnato dopo verifica di ammissibilità e valutazione di merito, con formazione di una graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri (silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822).

(SN/am)




Aua Point: scadenza al 31 marzo

I dati degli autocontrolli sulle emissioni e sugli scarichi devono essere inseriti secondo le scadenze previste nelle autorizzazioni ambientali rilasciate dalle autorità competenti e comunque entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del periodo monitorato. ​​

Le imprese obbligate sono quelle:

  • dotate di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi idrici (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs.152/2006.
  • autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
  • autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili);
  • autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione stoccaggio/trattamento rifiuti);
  • autorizzazione ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);

I dati da inserire sono quelli richiesti nell’autorizzazione per emissioni in atmosfera e scarichi idrici o nel Piano Gestione Solventi (art.275 D.lgs. 152/06).

Si accede alla sezione “documentazione” per caricare:

  • Analisi di messa a regime e relativa relazione
  • Bilancio di massa COV per le attività ex art.272
  • Emissioni diffuse da lavorazioni meccaniche (All. 32 attività in deroga)

L’inserimento viene effettuato selezionando, tra le sezioni disponibili, quelle di interesse, attraverso finestre e/o maschere che guidano alla compilazione dei dati.

Per i riferimenti normativi e gli altri aspetti operativi, potete consultare il sito di ARPA in questa materia.

In associazione, per dubbi o per assistenza, potete contattare Silvia Negri: silvia.negri@confapi.lecco.it – 0341.282822.

(SN/am)
 




Imprese elettrivore: adempimento obblighi di cui al Decreto MASE n. 256/2024

Facciamo seguito alla precedente comunicazione sul tema (cfr. circolare n. 112 del 13 febbraio 2025) per ricordare alle aziende elettrivore che hanno optato per l’anno 2024 di ottemperare all’obbligo per la copertura del 30% dei consumi con energia da fonti prive di carbonio con l’acquisto delle Garanzie di Origine (GO), che entro il prossimo 31 marzo dovrà essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) nella quale dovrà essere riportato il fabbisogno elettrico complessivo dell’anno n (nello specifico l’anno 2024), suddiviso tra il prelievo da rete elettrica e l’eventuale autoconsumo.
La dichiarazione potrà essere inoltrata accedendo all’area clienti del GSE, www.gse.it, servizio Garanzie di Origine (GO).
 
In allegato è riportata la guida del GSE all’utilizzo del portale GO (pag. 5 – 2. Autodichiarazione – 2.2 Inserimento dati).
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)



Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di febbraio 2025

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di febbraio 2025 indice pari a 121,1.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 0,811564.%.
 
(FV/fv)



Le aziende Confapi e Made in Lecco a Mecspe 2025

La Provincia e il Giornale di Lecco parlano della nostra partecipazione in fiera a Bologna. 
 

  • La Provincia: Marchio Made in Lecco “Più valore alle aziende del nostro territorio”
     
  • Il Giornale di Lecco: Dodici imprese Confapi protagoniste a “Mecspe”



Articoli sull’indagine Confapi dedicata all’energia

Venerdì 14 marzo sono stati diramati i risultati della nostra indagine dedicata al tema energetico. 

Questi gli articoli pubblicati: 




Indagine sull’energia: l’86% delle aziende Confapi Lecco Sondrio vuole il nucleare

Il messaggio arriva chiaro e forte dalle imprese associate a Confapi Lecco Sondrio in tema di energia: l’86% delle intervistate vuole il nucleare nel nostro Paese e l’88% chiede a gran voce la creazione di un mercato unico dell’energia europeo.
Sono questi i due dati più importanti che emergono dall’indagine dedicata al tema “energia e imprese” che ha redatto il Centro Studi di Confapi Lombardia e ha coinvolto circa un centinaio di aziende associate delle province di Lecco e Sondrio.
Lo tsunami energetico del periodo post Covid ha portato sotto gli occhi di tutti il problema energetico non solo per le imprese, ma anche per le famiglie. Una variabile impazzita che, con i prezzi alle stelle, è diventata una delle componenti di costo fondamentale per le pmi. Per il 64%, infatti, i costi dell’energia sono assorbiti dalla produzione. Per cercare di ottimizzare i consumi 7 aziende su 10 in questi anni hanno adottato soluzioni favorevoli alla riduzione dei consumi; 3 su 10 hanno installato contatori intelligenti per il monitoraggio dei consumi, solo 25 su 100 utilizzano già software o altri strumenti dedicati a questo tema. L’obiettivo finale queste scelte è, ovviamente, ridurre i costi.
Nel corso di questi anni post Covid il Governo ha cercato di incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili in tema energia, incentivi che hanno incuriosito più di 8 aziende su 10 , le quali hanno considerato la possibilità di installare impianti dedicati, alla fine però solo il 47% di questi lo ha fatto veramente. Purtroppo un disincentivo a realizzare questa scelta sono stati i tempi lunghi e la burocrazia che frenano l’investimento: il 53% ha dichiarato che il tempo per progettare, ottenere i permessi, installare e attivare l’impianto va da 6 mesi a un anno, per il 29% più di un anno. Il 76% reputa, poi, eccessiva la burocrazia nella fase gestionale. Anche l’incentivo “Energy Release” è poco utilizzato: solo da 3 aziende su 10.

Quindi per cercare di risolvere il problema energetico si è chiesto alle aziende associate a Confapi Lecco Sondrio quale potrebbe essere la strada da intraprendere. E la risposta è stata chiarissima: l’86% degli imprenditori vuole un impianto nucleare in Italia per rendere il nostro Paese autonomo a livello energetico, ridurre i costi per imprese e famiglie, ma soprattutto aumentare sensibilmente la competitività delle imprese a livello internazionale.
Si è chiesto anche alle aziende se proporre oggi un referendum sul nucleare in Italia, come si fece nel 1987, sarebbe la strada giusta per prendere una decisione: la risposta è “no” all’85% perché è un argomento altamente strategico che va delegato a tecnici esperti. 
Ultimo dato importate che scaturisce da questa indagine è che l’88% delle imprese del territorio Lecco e Sondrio è favorevole alla creazione di un mercato europeo unico dell’energia con le medesime condizioni per tutti per rafforzare le istituzioni europee rispetto alle altre forze mondiali (52%) e risolvere così il problema dei prezzi incontrollabili dell’energia (48%).

I dati emersi dal nostro ultimo report confermano una situazione che denunciamo da tempo: il costo dell’energia continua a pesare in modo insostenibile sulle nostre pmi, mettendo a rischio la loro competitività e il futuro del nostro tessuto produttivo – commenta Enrico Vavassori presidente di Confapi Lecco Sondrio –. Le imprese non possono più essere lasciate da sole di fronte a un mercato energetico squilibrato, dove il prezzo dell’energia cambia da paese a paese e dove le aziende italiane subiscono una concorrenza sleale.  Inoltre, la transizione energetica è un obiettivo necessario, ma oggi si scontra con una burocrazia che frena gli investimenti. Il 76% delle aziende che ha installato impianti rinnovabili deve affrontare difficoltà gestionali e autorizzative, mentre i tempi per ottenere permessi restano inaccettabili. Se vogliamo davvero accelerare sulle fonti “green” servono regole più semplici e incentivi concreti.
Il dibattito sul nucleare, infine, non può restare ancorato a posizioni ideologiche. L’86% delle nostre imprese ritiene che il nucleare possa garantire una maggiore autonomia energetica all’Italia e migliorare la nostra competitività industriale. È ora di affrontare il tema con pragmatismo basandoci su dati concreti, non su paure ereditate dal passato
”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Bonus 4.0, chiarimenti sull’invio della comunicazione preventiva

Il contribuente è tenuto a presentare la comunicazione preventiva se l’investimento agevolabile con il bonus 4.0 è “iniziato” prima del 30 marzo 2024 ma è stato “realizzato” dopo.

È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 69 del 7 marzo.

Nella fattispecie oggetto di interpello, l’impresa ha effettuato in data 17 gennaio 2024 l’ordine di acquisto dell’attrezzatura agevolabile con il bonus investimenti 4.0.

L’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024.

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 29 marzo 2024 n. 39, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis-1058-ter della L. 178/2020, e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.

L’Agenzia ha rilevato che, per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.

Per gli investimenti effettuati a decorrere dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024 (30 marzo 2024), il contribuente è invece tenuto:

  • alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito (cfr. art. 6 comma 1 del DL 39/2024); a tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici (c.d. “GSE”);
  • alla trasmissione, una volta completati gli investimenti, di un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’Agenzia delle Entrate ha poi richiamato la risposta a interpello 16 dicembre 2024 n. 260, con la quale è stato chiarito che la normativa di riferimento non dispone che le comunicazioni in parola siano effettuate entro un termine perentorio a “pena di decadenza”, con l’effetto che alle stesse non può dirsi subordinata la maturazione del diritto di credito, che sorge con la realizzazione degli investimenti, ma solo la sua concreta “fruizione” in compensazione.

La trasmissione della comunicazione preventiva rappresenta, quindi, un adempimento prodromico alla presentazione di una ulteriore comunicazione aggiornata al completamento degli investimenti, mentre entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

Quanto alla definizione di “periodo di realizzazione” degli investimenti, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il GSE, con una FAQ pubblicata sul proprio sito il 6 dicembre 2024, ha precisato che:

  • la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili;
  • la data finale deve coincidere con la data (presunta in caso di comunicazione preventiva) di completamento degli investimenti.
Sulla base di quanto esposto, l’Amministrazione finanziaria, nella risposta in commento, ha ritenuto non condivisibile la soluzione prospettata dal contribuente di presentare la sola comunicazione a consuntivo, in quanto l’investimento non è stato realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024.

Infatti, sebbene l’ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data anteriore al 30 marzo 2024, l’attrezzatura è stata fatturata il 17 aprile 2024 e interconnessa al ciclo produttivo il 6 maggio 2024. La data di realizzazione dell’investimento è quindi successiva al 30 marzo 2024 e il contribuente è tenuto a presentare sia la comunicazione preventiva che la comunicazione di completamento dell’investimento.
 

(MF/ms)




Rottamazione Quater

Con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli la cui domanda va presentata entro il 30 aprile 2025.

Sono altresì state pubblicate alcune FAQ relative all’argomento.

L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) riservata ai soggetti che avevano presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nei pagamenti.

Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della precedente, pertanto come rammentato nelle FAQ la riammissione non può riguardare:

  • carichi che non erano stati inclusi nella originaria domanda;
  • carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, in quanto consegnati oltre il 30 giugno 2022.
Sempre nelle FAQ si ribadisce che la riammissione concerne i contribuenti che non solo hanno presentato domanda per la rottamazione-quater, ma che sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate al 31 dicembre 2024, quindi:
  • sono riammessi i debitori che per le rate in scadenza sino al 31 dicembre 2024 sono decaduti per tardivo, insufficiente od omesso pagamento di una o più rate (anche se non hanno pagato nulla sempre che abbiano presentato la domanda, aspetto messo in evidenza nelle FAQ);
  • non sono riammessi i debitori che hanno pagato nei termini le rate oppure le hanno pagate tardi ma senza sforare il limite di tolleranza dei cinque giorni di cui all’art. 1 comma 244 della L. 197/2022 (rimane, per questi debitori, l’obbligo di pagare la rata scaduta a fine febbraio e le successive, secondo il piano di rateazione ordinario).
La decadenza deve specificamente riguardare la rottamazione-quater ex L. 197/2022, quindi non sembra possano essere riammessi i debitori decaduti dalla rottamazione-ter ex DL 119/2018 o dal saldo e stralcio ex L. 145/2018 (salvo questi debitori avessero poi presentato domanda per la rottamazione-quater).

Le modalità di accesso alla riammissione sono molto simili alla rottamazione-quater.

Infatti, la trasmissione della domanda (il cui termine come detto scade a fine aprile) può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della “identità digitale” nella c.d. area pubblica.

Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento. Occorre specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.

Onde presentare la domanda, se si passa attraverso la c.d. area pubblica bisogna indicare il numero della “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata al debitore. Inoltre, bisogna indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi in tale comunicazione.

Invece, se si entra nella c.d. area riservata è sufficiente indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per i quali si intende beneficiare della riammissione.

Da ciò sembra potersi dedurre che il debitore possa beneficiare della riammissione in merito anche solo ad alcuni debiti indicati nell’originaria domanda, onorando gli altri nelle forme ordinarie oppure continuando a coltivare il contenzioso con riferimento a questi.

Pertanto, se la domanda comprendeva cinque cartelle, è possibile fruire della riammissione per tre.

A un primo esame delle informazioni presenti sul sito, non è invece chiaro se si possa “spacchettare” la domanda di rottamazione originaria, ottenendo così due piani di dilazione relativi a debiti contenuti nella medesima domanda, in modo che, se si decade da uno l’altro rimanga in piedi.

Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:

  • le prime due il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025;
  • le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Si può pagare in una soluzione entro il 31 luglio 2025.

Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha effetti pregiudizievoli (art. 1 comma 244 della L. 197/2022, richiamato dall’art. 3-bis).

Presentata la domanda il debitore è considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle P.A. e può essere rilasciato il DURC.

Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo ci sia stato incanto con esito positivo.
 

(MF/ms)