Growermetal vince il premio Route to Fastener Innovation
Il Giornale di Lecco del 7 aprile 2025, servizio sulla nostra azienda associata.
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Il Giornale di Lecco del 7 aprile 2025, servizio sulla nostra azienda associata.
Per chi è principiante o per chi non ha confidenza con i sistemi digitali, si consiglia di cogliere l’opportunità. Come pmi nel ruolo di produttori di rifiuti, bisogna scegliere la sessione tematica dedicata ai produttori.
Ci sono date settimanali, di solito al mercoledì mattina.
La partecipazione agli eventi è completamente gratuita: il link per l’iscrizione viene reso disponibile una settimana prima di ciascun evento. Non è previsto il rilascio di alcun attestato di partecipazione.
(SN/am)
“Esprimo forte preoccupazione per l’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump – spiega Enrico Vavassori presidente Confapi Lecco Sondrio -. I dazi sono un’arma commerciale pericolosa, soprattutto tra Paesi amici. Misure di questo tipo finiscono per colpire il cuore del nostro sistema produttivo, in particolare il settore manifatturiero e metalmeccanico, che già vive un momento di grande incertezza, soprattutto nell’automotive, a seguito anche della frenata tedesca. Trump ha dichiarato che l’obiettivo è riportare aziende e produzioni negli Stati Uniti, ma per arrivare a questo servono tempo, investimenti e soprattutto competenze, tecnologie e macchinari che oggi gli Stati Uniti non producono da soli. In molti casi, parliamo proprio di tecnologie che arrivano dalle nostre imprese. Pensare di ricostruire un’intera filiera industriale chiudendosi al commercio è un’illusione che rischia di fare più danni che benefici. Inoltre, i dazi nel tempo tendono a ritorcersi contro chi li impone. Se da un lato penalizzano le nostre esportazioni, dall’altro rischiano di ricadere sui cittadini americani stessi, che vedranno aumentare i prezzi dei beni di consumo e subire le conseguenze di un mercato meno competitivo. In un’economia globale sempre più interconnessa, alzare barriere non porta stabilità, ma instabilità e recessione. A questo punto, è fondamentale che né il Governo italiano né la Comunità Europea restino passivi. Servono contromisure adeguate, ponderate e ben pensate, che tutelino le imprese europee e riaffermino il principio di reciprocità negli scambi. La risposta deve essere ferma, ma costruttiva: non per alimentare lo scontro, ma per difendere il lavoro, la produzione e la dignità economica dei nostri territori. Va anche detto che Trump è noto per il suo stile negoziale: spara alto, alza la tensione e poi ridimensiona le richieste per ottenere qualche risultato concreto. È possibile che anche questa mossa rientri in una strategia più ampia, il cui vero obiettivo oggi non è ancora del tutto chiaro. Ma proprio per questo motivo serve lucidità e prontezza da parte delle istituzioni: farsi trovare impreparati sarebbe un errore che rischieremmo di pagare caro”.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
La digitalizzazione dei provvedimenti autorizzativi permette dunque alle imprese e agli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali di dimostrare la propria regolare iscrizione esibendo l’apposito attestato QR code, che è possibile generare accedendo alla propria area riservata AGEST.
Si rimanda al sito dell’Albo gestori e del Ministero per tutti i dettagli.
Dai link sopra indicati è possibile aprire i video tutorial che illustrano i passaggi per la Generazione del QR -CODE e dei Codici per l’App AGEST smart
Per i soggetti iscritti all’albo: tramite la propria area riservata, previa generazione dell’attestato QRcode, è possibile creare i codici di attivazione per l’utilizzo dell’app affinché gli addetti di un soggetto iscritto all’Albo, dopo aver installato l’applicazione per dispositivi mobili AGESTsmart, possano accedere e consultare i dati autorizzativi. Effettuato l’accesso, è possibile esibire direttamente dall’app il QRcode attestante l’iscrizione e consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata con la possibilità di visualizzare i dettagli di uno specifico veicolo.
(SN/am)
Sul sito di Unioncamere sono riepilogate le scadenze di entrata in vigore dei diversi obblighi.
Le precedenti circolari dell’associazione in questa materia, a cui si rimanda, contenevano le informazioni sulla norma di riferimento, il Regolamento (UE) 2024/573 uscito all’inizio del 2024.
Circolare n.140 del 29/02/2024
Circolare n.502 del 03/10/2024
(SN/am)
Nell’area di supporto del Rentri sono consultabili le risposte alle Faq in tema di “trasmissione dei dati”.
Concretamente, entro il 31/03/2025 gli operatori iscritti erano tenuti a trasmettere le registrazioni effettuate dal 13/02/2025 al 28/02/2025 compresi; entro il 30/04/2025, bisognerà trasmettere le registrazioni effettuate dal 01/03/2025 al 31/03/2025 compresi, e così via. Il sistema richiede all’utente di impostare la data dell’ultima registrazione annotata nel Registro cronologico di carico e scarico da trasmettere al Rentri. Il sistema di default propone come data quella dell’ultimo giorno del mese precedente.
L’annotazione dei dati nel registro cronologico e la trasmissione dei dati al Rentri sono operazioni distinte.
La prima avviene con le tempistiche previste dall’art. 190 del D.lgs 152/2006 mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.
Sanzioni
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al Rentri secondo le tempistiche e le modalità definite, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €500,00 a €2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da €1000,00 a €3000,00 per i rifiuti pericolosi.
(SN/am)
Il versamento è necessario per ciascuna categoria e classe a cui l’impresa appartiene, ed è fondamentale per mantenere attiva l’iscrizione all’Albo, evitando sospensioni. Sulla pagina dedicata dell’Albo sono riportati i costi della quota annuale di iscrizione.
Per il pagamento, le aziende devono accedere alla propria area riservata sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e scegliere la modalità di pagamento preferita tra quelle disponibili. Per garantire l’aggiornamento corretto e tempestivo della propria iscrizione, è indispensabile utilizzare esclusivamente le modalità di pagamento previste.
Il mancato versamento dei diritti entro il termine indicato comporterà la sospensione dell’iscrizione dell’impresa all’Albo, come stabilito dall’articolo 24, comma 7, del DM MATTM n° 120/2014. La sospensione sarà pubblicata esclusivamente sul sito ufficiale dell’Albo nella scheda della singola azienda.
(SN/am)
La novità principale è certamente quella relativa alle istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file con codice TD29.
Detta norma prevede che il soggetto passivo comunichi le suddette violazioni “all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.
Altra novità risiede nel fatto che, rispetto alla sua previgente versione, l’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 non richiede più il previo versamento dell’imposta.
Il cessionario o committente che non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.
Un aspetto interessante sottolineato nella Guida pubblicata riguarda proprio il fatto che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87).
Ne emerge una conseguenza decisamente significativa. Come precisato nella stessa Guida, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.
Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo.
Quanto alla compilazione, nelle istruzioni fornite dall’Agenzia viene chiarito che:
L’Amministrazione finanziaria precisa infine nella Guida che il tipo documento TD29 può essere rettificato mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.
TD20 ancora utilizzabile in alcuni casi
Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal codice TD20, utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.
Data la peculiarità del regime, il cessionario o committente, laddove l’omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a reverse charge “interno”, potrà regolarizzare la violazione mediante la trasmissione al SdI di un file TD20, che riporti l’imponibile e un codice Natura della “famiglia” N6 (relativo all’operazione cui l’autofattura si riferisce), e l’invio, a seguire, di un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.
Analogamente, per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”).
(MF/ms)
Insieme al provv. 30 dicembre 2024 n. 460166, che definiva le modalità e i termini per la c.d. “comunicazione preventiva”, il provvedimento dà attuazione a detto regime, secondo quanto disposto dall’art. 70-terdecies comma 5 del DPR 633/72.
Va ricordato che gli operatori ammessi, contraddistinti dal “numero di identificazione EX”, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo a ogni trimestre civile (art. 70-unvicies del DPR 633/72):
Qualora, infatti, sia superata tale soglia in corso d’anno, “il soggetto passivo cessa di applicare il regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione” a partire dal momento in cui avviene il superamento (art. 70-duovicies del DPR 633/72).
La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica e può essere effettuata direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato.
Nel caso in cui la presentazione sia avvenuta con un ritardo superiore a trenta giorni o qualora siano state inviate tardivamente due comunicazioni consecutive, l’Agenzia ne dà tempestiva informazione agli Stati membri in cui l’operatore è stato ammesso ad applicare il regime transfrontaliero di franchigia, “i quali possono sospendere temporaneamente le semplificazioni IVA connesse al predetto regime” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).
Peculiare è poi la presentazione dei modelli “correttivi”. È possibile porre rimedio a errori o a omissioni trasmettendo nuovamente la comunicazione entro tre anni dal termine ordinario. Tale facoltà è concessa anche nell’ipotesi in cui “vengano meno, in tutto o in parte, le operazioni effettuate in un trimestre civile” (provv. n. 155649/2025, § 3.4).
Non è, invece, consentito apporre modifiche alla “Comunicazione finale” che sia stata presentata in conseguenza del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Ue.
Con riguardo alla compilazione del modello, composto dal frontespizio e dal quadro A, nel quale vanno riportate le informazioni richieste dall’art. 70-unvicies del DPR 633/72, le istruzioni allegate al provvedimento contengono alcuni elementi interessanti.
Nel suddetto quadro A sono presenti, tra l’altro, nella sezione relativa alle operazioni effettuate in altri Stati Ue:
Con l’occasione è reso noto anche l’aggiornamento del “Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali in base all’articolo 49 della legge 88/1989”, che verrà reso disponibile dopo la pubblicazione della circolare in commento.
L’Istituto ricorda innanzitutto che l’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’ISTAT per finalità statistiche e rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne), che consiste in un sistema di classificazione delle attività economiche nella Comunità europea.
Dopo il processo di aggiornamento da parte dell’ISTAT, la circolare in commento evidenzia che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, e che costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev 2.1, adottata con regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione.
Ciò premesso, l’INPS rende noto sia l’aggiornamento della “Procedura Iscrizione e Variazione azienda”, sia la possibilità dal 1° aprile di assegnare il codice ATECO 2025 alle nuove matricole aziendali richieste dai datori di lavoro in caso di inizio attività con dipendenti, con la conseguente attribuzione del codice statistico contributivo (CSC) per la loro classificazione in uno dei settori di attività ai sensi dell’art. 49 della L. 88/1989.
Possono quindi distinguersi diverse situazioni. In particolare, per le nuove iscrizioni con data inizio attività successiva al 31 marzo 2025, i datori di lavoro devono indicare il codice ATECO 2025 rilasciato dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura (CCIAA) o risultante dall’attività di riattribuzione del precedente codice ATECO 2007 effettuata dalla stessa.
Invece, se al momento dell’iscrizione il datore di lavoro dispone soltanto del codice ATECO 2007 la procedura – per perfezionare l’iscrizione e permettere l’adempimento degli obblighi contributivi – consente di inserire il codice ATECO 2007 proponendo il corrispondente codice ATECO 2025.
È il caso, ad esempio, delle imprese costituite prima del 1° aprile 2025 e che assumono dipendenti successivamente a tale data e alle quali non sia ancora stato riattribuito da parte della CCIAA il codice ATECO 2025.
Se si tratta di matricole attive iscritte in data antecedente al 1° aprile 2025, nella circolare in commento si sottolinea che l’Istituto provvederà progressivamente ad assegnare il nuovo codice ATECO 2025 corrispondente all’attività economica esercitata, anche in base all’attività di riattribuzione effettuata dalla CCIAA, eventualmente riallineando eventuali difformità con quanto indicato nella posizione contributiva.
Per quanto concerne le variazioni, l’INPS precisa che al momento la richiesta di variazione contributiva comporterà l’attribuzione provvisoria di un codice ATECO 2025 sulla base del corrispondente codice ATECO 2007, presente nell’archivio anagrafico. Tale attribuzione sarà suscettibile di consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.
Sempre con riferimento alla classificazione ATECO 2025 e data la crescente rilevanza delle attività di consulenza di vario tipo, l’INPS ha provveduto a istituire il nuovo CSC 70713 (avente le stesse caratteristiche del CSC 70708). Il nuovo codice ha il seguente significato:
L’INPS si sofferma poi sui soggetti iscritti alla Gestione separata. In particolare, i committenti dovranno inserire nei flussi UniEmens trasmessi dal 1° aprile 2025 (anche se riferiti a periodi antecedenti) il codice ATECO 2025 nel campo “codice Istat”.
La procedura di iscrizione è inoltre aggiornata con i codici ATECO 2025 per i professionisti che si iscrivono per la prima volta alla Gestione separata dal 1° aprile. Invece, per i soggetti già presenti negli archivi gestionali al 31 marzo 2025, la classificazione attualmente esistente nella sezione anagrafica resta valida fino alla lettura di eventuali variazioni presso l’Anagrafe tributaria o attraverso un processo di ricodifica.
Per quanto concerne, infine, gli artigiani e i commercianti, l’aggiornamento delle procedure relative alla gestione dei codici di classificazione delle attività economiche (che permette l’acquisizione dei codici di classificazione ATECO 2025) verrà comunicato con successivo messaggio.
Sul sito istituzionale Istat sono state pubblicate la struttura (codici e titoli) di ATECO 2025, le note esplicative e la tavola di raccordo tra ATECO 2025 e Ateco 2022.
Potete trovare queste informazioni al seguente link: Documentazione tecnica e classificazioni – Istat
(MF/ms)