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Ccnl Uniontessile Confapi: rinnovo 2025

CCNL UNIONTESSILE – CONFAPI
Accordo di rinnovo del 24 gennaio 2020
In data 18 febbraio 2025 è stata sottoscritta tra UNIONTESSILE Confapi e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL tessile-abbigliamento-moda, tessili vari e del cappello, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli scaduto lo scorso 31 marzo 2024.
Il CCNL avrà validità di 3 anni con decorrenza dal 1.04.2024 e scadenza al 31.03.2027.
normativo che economico.
 
Relazioni industriali
Viene istituito un Osservatorio Nazionale Plurisettoriale con il compito di monitorare malattie professionali, infortuni e stress da lavoro correlato, con il supporto dell’Ente Bilaterale OPNC. L’operatività dell’Osservatorio dovrà essere attivata entro tre mesi dalla firma dell’accordo, con la definizione del regolamento attuativo.
 
Formazione
Entro 90 giorni dalla firma del CCNL, verrà attivato un Gruppo di lavoro per sviluppare e monitorare la formazione dei lavoratori.
 
Informazione e formazione sulla bilateralità
Per favorire la conoscenza degli strumenti della bilateralità contrattuale, viene concessa un’ora aggiuntiva di assemblea rispetto alle ore già previste, con un ordine del giorno specifico su questo tema.
 
Affissioni sindacali
Le aziende e le Rappresentanze Sindacali Unitarie potranno utilizzare bacheche elettroniche o altri sistemi informatici per le comunicazioni sindacali. Inoltre, le segreterie territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie potranno affiggere comunicazioni negli albi aziendali, previa comunicazione alla direzione aziendale.
 
Versamento dei contributi sindacali
Vengono definite regole unificate per il versamento dei contributi sindacali trattenuti in busta paga, garantendo maggiore chiarezza e uniformità nella gestione.
 
Contratti a termine
Viene introdotta la possibilità di estendere la durata dei contratti a termine oltre i 12 mesi e fino a 24 mesi, per specifiche esigenze aziendali come progetti straordinari, digitalizzazione, modernizzazione degli impianti produttivi e lancio di nuove attività o prodotti.
 
Durata del periodo di prova
A partire dal 1° marzo 2025, la durata del periodo di prova viene estesa fino a 6 mesi per i livelli più alti, con variazioni proporzionali per gli altri livelli contrattuali.
 
Gestione delle ex festività e riduzioni di orario
Viene introdotta la possibilità di definire accordi aziendali per l’utilizzo delle ex festività non godute e delle riduzioni di orario, anche per limitare il ricorso agli ammortizzatori sociali.
 
Misure per le donne vittime di violenza di genere
Alle lavoratrici vittime di violenza viene riconosciuto il diritto a un congedo retribuito fino a 5 mesi, con possibilità di richiedere un trasferimento su richiesta, accedere a forme di flessibilità oraria e smart working, e beneficiare di ferie solidali.
 
Lavoro agile – Smart Working
Viene introdotta una regolamentazione specifica del lavoro agile, in linea con il Protocollo nazionale del 2021, disciplinando la modalità di alternanza tra lavoro in presenza e da remoto, il diritto alla disconnessione e le condizioni di accesso.
 
Banca ore solidali
Si definiscono linee guida per la gestione aziendale delle ore solidali tra i lavoratori, favorendo la solidarietà interna.
 
Malattia e infortunio non sul lavoro
Il datore di lavoro dovrà fornire su richiesta un riepilogo del periodo di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio. Viene inoltre esteso il comporto prolungato fino a 15 mesi per i lavoratori affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita. Superato il comporto, sarà possibile accedere a un periodo di aspettativa non retribuita di 12 mesi.
 
Congedo di paternità e congedo parentale
Dal 1° marzo 2025, il congedo di paternità obbligatorio viene aumentato di un giorno retribuito oltre i 10 previsti dalla legge. Inoltre, il congedo parentale sarà integrato fino al 60% della retribuzione per un massimo di tre mesi.
 
Ferie e CIG
Dal 1° marzo 2025, i lavoratori in Cassa Integrazione matureranno comunque il rateo ferie per periodi di sospensione fino a due settimane al mese.
 
Ambiente di lavoro
Viene introdotta la possibilità di segnalare i quasi infortuni, con l’istituzione di una commissione che analizzi i dati raccolti per migliorare la sicurezza. Viene inoltre prevista la gestione del microclima nei luoghi di lavoro, con incontri tra azienda e rappresentanti della sicurezza per valutare misure di miglioramento.
 
Parte Economica
Aumenti retributivi
Gli incrementi salariali saranno distribuiti in tre tranche, con aumenti previsti a partire dal 1° gennaio 2025, 1° gennaio 2026 e 1° dicembre 2027. Le nuove tabelle retributive aggiornate sono allegate alla presente circolare.
 
Una tantum
A tutti i lavoratori in forza al 1° gennaio 2025 sarà riconosciuta una una tantum di 100 euro lordi, che verrà corrisposta con la retribuzione di febbraio 2025.
 
Maggiorazione straordinari
Nei settori Occhiali e Giocattoli, le maggiorazioni per straordinari diurni aumentano dal 25% al 27% a partire dal 1° marzo 2025.
 
Previdenza integrativa
Dal 1° gennaio 2026, il contributo a carico dell’azienda per la previdenza complementare FONDAPI sarà aumentato dello 0,10%.
 
In allegato forniamo il testo dell’accordo di rinnovo e la relativa nota di approfondimento predisposta da Uniontessile, comprensiva delle nuove tabelle retributive.

(FV/fv)




Fiera della meccanica “Portiamo a Mecpse il Made in Lecco”

La Provincia del 21 febbraio 2025, servizio sulla Rete Ufficio Estero.




Ridurre le emissioni Norme e calcoli per le piccole imprese

La Provincia del 20 febbraio 2025, parla Silvia Negri, responsabile ambiente e sicurezza Confapi Lecco Sondrio. 




Indagine per le aziende sul tema energia

Il Centro Studi di Confapi Lombardia ha preparato un focus per le nostre aziende dedicato al delicato tema dell’energia, cruciale per la vita di individui e imprese che ha rivelato molteplici criticità negli ultimi anni.

L’indagine ha l’obiettivo di approfondire queste tematiche:

  • energia nucleare e autonomia energetica nazionale
  • energy release 
  • mercato unico europeo dell’energia 
  • fonti energetiche rinnovabili e criticità relative

E’ un questionario anonimo e si può compilare anche da smartphone entro lunedì 24 febbraio 2025
 

CLICCA QUI  PER COMPILARE L’INDAGINE

(AM/am)




Break formativi: risorse da Opnm

Per il secondo anno consecutivo, l’Organismo Partetico Nazionale Metalmeccanici (Opnm) ha deciso l’erogazione di contributi per coprire i costi di realizzazione dei Break Formativi. Sulla pagina del sito Opnm si trova il link per consultare e scaricare il bando 2025. I break non hanno valenza come formazione obbligatoria ma si configurano come “aggiuntivi” e coinvolgono personale aziendale come Rspp – preposto – Rls o Rlst nel ruolo di formatore (senza le qualifiche previste dal decreto 6 marzo 2013 per i docenti-formatori).

Che cosa si intende con break formativo?
E’ un’iniziativa formativa breve, che può durare da 15 a 30 minuti, che si svolge in azienda, presso gli impianti, in area produttiva. Ne parlano l’art.67 e l’allegato 33 del contratto nazionale Unionmeccanica Confapi Pmi. Sono considerati uno strumento efficace per il coinvolgimento attivo dei lavoratori, ai fini del miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro. Completano la formazione obbligatoria in aula, con una formazione sul campo, nel proprio effettivo ambiente di lavoro.
I break devono essere organizzati nel 2025 e si può richiedere il rimborso fino a tre sessioni. Ci sono due tipi di break (vedere il bando) e il contributo è fissato in 300 € oppure 600 € per ogni break in base alla tipologia. Per ottenere il rimborso, i break devono essere attentamente pianificati, realizzati e conclusi; occorre presentare le evidenze di svolgimento entro il 31/12/2025.

Si allega il testo del bando che comprende una “traccia” per aiutare la progettazione corretta e la realizzazione efficace di questa formazione on the job.

Il contributo verrà assegnato dopo verifica di ammissibilità e valutazione di merito, con formazione di una graduatoria, fino all’esaurimento dei fondi disponibili. Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare l’associazione telefonando o scrivendo a Silvia Negri 02341.282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it

Le domande di rimborso dovranno essere presentate attraverso l’accesso all’Area Riservata EBM

(SN/am)




Imposta di bollo sulle fatture emesse nel IV trimestre 2024: versamento entro il 28/2

Per i soggetti obbligati il 28 febbraio 2025 scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nel 4° trimestre 2024, secondo le regole ed i termini fissati dal D.M. 4 dicembre 2020 (Provv. 4 febbraio 2021).

Entro il 15 febbraio 2025 l’Agenzia mette a disposizione, nell’area riservata, l’importo dell’imposta di bollo dovuta per il 4° trimestre 2024.

Entro il 28 febbraio 2025 il contribuente deve effettuare il pagamento:

  • tramite la specifica funzionalità presente nel servizio web delle Entrate, che consente l’addebito diretto nel conto corrente del contribuente;
  • tramite F24, da presentare in modalità telematica
Il versamento tramite modello F24 il codice tributo per l’imposta di bollo relativo al 1° trimestre solare è il seguente: “2524” – Imposta di bollo su fatture elettroniche – 4° trimestre.
 
CALENDARIOVERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 4° TRIMESTRE 2024
15/01/2025 L’Agenzia mette a disposizione del soggetto passivo gli elenchi delle fatture relative al periodo che recano l’assolvimento dell’imposta e quelle che ne sono sprovviste pur essendone soggette.
31/01/2025 Il contribuente è tenuto ad accettare o modificare gli elenchi proposti dall’Agenzia
15/02/2025 È possibile visualizzare l’importo definitivo dell’imposta di bollo dovuta
28/02/2025 Deve essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo da parte del debitore
In caso di mancato pagamento nei termini, il servizio web messo a disposizione dalle Entrate permette al contribuente di regolarizzare la propria posizione fruendo dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Il sistema calcola automaticamente:

  • la sanzione ridotta;
  • gli interessi dovuti in funzione dell’entità del ritardo.
In caso di versamento mediante F24 dovranno invece essere utilizzati i seguenti codici tributo:
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
  • 2626 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
L’Agenzia invia al contribuente una comunicazione all’indirizzo PEC in cui viene indicato l’importo dovuto per l’imposta di bollo, la sanzione ridotta a 1/3 e gli interessiEntro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione il contribuente o l’intermediario possono fornire chiarimenti in ordine ai pagamenti dovuti.
 

(MF/ms)




Unionmeccanica Confapi e Ice Agenzia: iniziativa promozionale beni strumentali in Algeria

Segnaliamo un’importante opportunità di sviluppo commerciale e networking che Unionmeccanica Confapi intende organizzare con Confapi nell’ambito della collaborazione con ICE Agenzia.
 
Confapi sta pianificando una missione di outgoing in Algeria, da svolgersi nel mese di giugno, con l’obiettivo di creare nuovi contatti e opportunità commerciali con attori chiave dell’economia algerina, avvalendoci del supporto strategico di ICE Agenzia.
Riteniamo, infatti, che questa missione possa rappresentare un’importante opportunità per le nostre pmi di esplorare un mercato in forte crescita e ampliare le proprie prospettive commerciali.
 
La missione sarà focalizzata sul settore metalmeccanico, con particolare attenzione al comparto automotive, data la crescente domanda in Algeria per:
  1. pezzi di ricambio destinati al mercato dell’aftermarket;
  2. partnership industriali con grandi unità produttive del settore automotive.
 
Nell’ambito della missione, saranno organizzati incontri B2B personalizzati, costruiti sulla base dei profili delle aziende Confapi che manifesteranno interesse a partecipare. 
 
Si precisa che i costi di viaggio e alloggio saranno a carico delle aziende partecipanti, mentre Confapi e ICE Agenzia si occuperanno della gestione degli incontri e dell’organizzazione generale dell’iniziativa.

 

Chi fosse interessato a partecipare deve scrivere a comunicazione@confapi.lecco.it

(MP/am)
 




Distacco di personale 2025: chiarimenti sulla nuova disciplina ai fini Iva

Con la risposta a interpello n. 38, pubblicata il 18 febbraio dall’Agenzia delle Entrate, viene data conferma della nuova disciplina che prevede l’assoggettamento a IVA delle prestazioni di distacco del personale.

L’art. 16-ter del DL 131/2024, allineandosi ai principi della Corte di Giustizia Ue, causa C-94/19, ha infatti sancito che il distacco integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell’imposta, al semplice ricorrere di un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

È stato, parallelamente, abrogato l’art. 8 comma 35 della L. 67/88, tale per cui non assumevano rilevanza ai fini IVA i distacchi del personale a fronte dei quali vi è il semplice rimborso dei costi sostenuti per il distacco (inclusi gli oneri previdenziali), in assenza di un “mark-up”.

La nuova disciplina, introdotta dal menzionato art. 16-ter del DL 131/2024, opera per i soli “distacchi e prestiti del personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025”.

Nella risposta a interpello è affrontato proprio un caso in cui il distacco del personale avviene richiedendo alla società distaccataria unicamente il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dalla distaccante per ciascun lavoratore (inclusi tutti gli oneri contributivi e assicurativi), senza alcuna marginalità.

Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate sono ripresi i principi della Corte di Giustizia nella sentenza 11 marzo 2020 relativa alla causa C-94/19, secondo cui la prestazione di distacco assume rilevanza ai fini IVA quando tra le parti sussiste un nesso diretto in forza del quale “le due prestazioni si condizionano reciprocamente, (…) vale a dire che l’una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa”.

In breve, secondo i giudici unionali, si ha un reciproco condizionamento tra le due prestazioni anche soltanto per il fatto che il personale è distaccato a fronte del rimborso degli oneri sostenuti.

La società istante – che verosimilmente ha presentato la domanda prima dell’emanazione del DL 131/2024, in quanto non menzionato – riterrebbe che il distacco del personale non abbia rilevanza ai fini IVA, nonostante la pronuncia della Corte di Giustizia, considerando che il rimborso erogato non abbia natura di corrispettivo.

L’Agenzia, anche facendo applicazione del disposto del nuovo art. 16-ter del DL 131/2024, non concorda con quanto prospettato dall’istante, ma conclude per l’assoggettamento a imposta anche con riferimento alle prestazioni rese a fronte del rimborso del puro costo.

Resta fermo che, in ossequio alla decorrenza individuata dalla disposizione, ciò vale soltanto per l’adempimento dei contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025.

Nella risposta forse non si è colta l’occasione per approfondire le caratteristiche da attribuire al “reciproco condizionamento” tra le diverse prestazioni, al fine di delineare l’effettivo contorno dell’assoggettamento a IVA ex art. 3 del DPR 633/72 del distacco di personale.

Riscontrabile la sussistenza di un “nesso diretto”

Nel caso di specie, comunque, l’Agenzia sembra affermare che ricorre l’onerosità dell’operazione anche a fronte del mero riaddebito dei costi sostenuti dalla società distaccante, “a prescindere dall’assenza di un mark-up” in suo favore.

È, infatti, riscontrabile, secondo l’Amministrazione finanziaria, la sussistenza di un “nesso diretto”, nell’accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia Ue, al fine di determinare la rilevanza ai fini IVA dell’operazione, tra la prestazione della distaccante — con riferimento al proprio personale — e la controprestazione della distaccataria, in quanto gli importi versati e il personale distaccato di cui beneficia “si condizionano reciprocamente”.

Il corrispettivo dell’operazione, ai fini della base imponibile IVA, dovrà essere individuato negli “importi erogati dalla distaccataria a favore dell’impresa distaccante a titolo di rimborso del costo complessivo sostenuto da quest’ultima per ogni singolo lavoratore distaccato (comprensivo di tutti gli oneri contributivi e assicurativi)”.

In merito al regime transitorio, nessuna indicazione emerge dalla risposta all’interpello.

Per espressa previsione normativa, sono comunque fatti salvi i comportamenti pregressi adottati dai contribuenti, anteriormente alla data indicata:

  • sia nel caso in cui abbiano applicato l’IVA in conformità alla citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;
  • sia nel caso in cui non abbiano applicato l’IVA in base alla normativa interna al tempo vigente.
 

(MF/ms)




Credito imposta transizione 5.0: chiarimenti sull’effettuazione dell’investimento

Dopo le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, nell’ambito del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe (DL 202/2024), approvato dal Senato e ora all’esame della Camera, è prevista una nuova disposizione relativamente al credito d’imposta per investimenti transizione 5.0, che ammetterebbe all’agevolazione gli investimenti sostenuti prima della presentazione della comunicazione di accesso.

A norma dell’art. 38 comma 2 del DL 19/2024, il credito d’imposta transizione 5.0 è riconosciuto “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 effettuano nuovi investimenti (…)”.

L’art. 4 del DM 24 luglio 2024 dispone che “sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.

Pertanto, sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Per data di avvio del progetto di innovazione, si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima (art. 4 comma 3 del DM 24 luglio 2024).

Ai fini del completamento, rileva, nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli Allegati A e B alla L. 232/2016, la data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’art. 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati (art. 6 comma 4 del DM 24 luglio 2024).

Le disposizioni agevolative non prevedono tuttavia alcuna precisazione in relazione al rapporto con il momento di presentazione delle comunicazioni previste.

Nelle FAQ GSE-MIMIT, aggiornate al 2 novembre 2024, è stato precisato che l’agevolazione non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni effettuati nel 2023 o in anni precedenti, anche qualora la consegna e la messa in funzione avvenga nel 2024 o nel 2025 (§ 4.5).

È stato inoltre precisato che “in caso di intervento già completato, è necessario comunque procedere con la prenotazione del credito mediante la comunicazione ex ante, indicando che l’intervento è già stato completato. Se la prenotazione è confermata, sarà possibile procedere direttamente all’invio della comunicazione ex post (comunicazione di completamento), senza passare per la fase di «Conferma 20%»” (§ 2.13).

Per effetto dell’art. 13 comma 1-quinquies del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe, all’art. 38 comma 2 del DL 19/2024 sarebbe aggiunto il seguente periodo: “Sono agevolabili gli investimenti sostenuti anche antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024”.

In altri termini, ferma restando la decorrenza del 1° gennaio 2024, per espressa previsione normativa sarebbero quindi agevolabili gli investimenti effettuati anche prima della presentazione della comunicazione preventiva.

Sarebbe comunque necessario presentare le comunicazioni richieste sulla base dei richiamati chiarimenti.
 

(MF/ms)




Bando “ISI INAIL 2025”: calendario 2025

Il Bando Inail per il 2025 è disponibile da tempo (circolare Confapi n.62 del 23 gennaio 2025). Ricordiamo che assegna contributi a fondo perso sino al 65% a imprese che effettuano investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza in azienda.

Sul portale dell’Inail sono state pubblicate le date di apertura (14 aprile) e chiusura (30 maggio) della procedura informatica.

Il bando prevede come in passato 5 assi di finanziamento.
In questa circolare si sottolinea che l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1.2) viene incentivato con un contributo a fondo perso che raggiunge l’80% delle spese ammissibili. In questa voce sono comprese le spese per i sistemi certificati e non certificati di gestione della sicurezza.
Nel documento allegato si possono trovare tutti i dettagli del bando per la Regione Lombardia.
Come risaputo, l’assegnazione del contribuito avviene attraverso la graduatoria che si crea nella fase di inoltro della domanda, con il metodo del click day.

Confapi e in particolare ApiTech è a disposizione per guidare le imprese nella valutazione delle opportunità e nella procedura di partecipazione, chiamate in associazione o scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)