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Termini per l’emissione delle note di variazione sul 2024

Si avvicina il termine ultimo per presentare la dichiarazione IVA riferita all’anno 2024, da parte dei soggetti che ne sono obbligati. A norma dell’art. 8 del DPR 322/98, il modello IVA 2025 deve, infatti, essere presentato entro il 30 aprile 2025.

Il termine per presentare la dichiarazione annuale costituisce anche il riferimento per emettere le note di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72.

La norma appena richiamata, difatti, contiene un espresso rinvio all’art. 19 del DPR 633/72 per quel che concerne l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA “corrispondente alla variazione”.

L’art. 19 comma 1 del DPR 633/72, a sua volta, stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Alla luce di questi elementi, la circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018 ha indicato che:

  • la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa entro il termine di invio della dichiarazione annuale IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione;
  • il diritto alla detrazione può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui la nota è stata emessa e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Il primo aspetto da esaminare concerne, dunque, il termine entro il quale le note di variazione devono essere emesse. Nel caso della dichiarazione IVA per il 2024, da presentare – come detto – entro il 30 aprile 2025, si deve avere riguardo alla data in cui il presupposto per la variazione in diminuzione si verifica (c.d. dies a quo).

Esso varia a seconda della fattispecie che legittima l’anzidetta variazione ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.

Tra i casi più ricorrenti vi è l’assoggettamento del cessionario o committente insolvente a una procedura concorsuale.

Per le procedure avviate prima del 26 maggio 2021, ci si riferisce al momento in cui si ha certezza dell’infruttuosità della procedura concorsuale (da ultimo, risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 126/2024), mentre per quelle avviate dal 26 maggio 2021 compreso è la norma stessa a indicare che la variazione in diminuzione è possibile a partire dalla data in cui il debitore del corrispettivo non pagato “è assoggettato a una procedura concorsuale” (art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72).

L’art. 26 comma 10-bis del DPR 633/72 individua il momento a partire dal quale il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale. Ad esempio, ci si riferisce alla sentenza dichiarativa di fallimento o alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (per la disciplina ex DLgs. 14/2019).

Nei casi di un sopravvenuto accordo tra le parti o di inesattezze della fatturazione, invece, il termine per emettere la nota è sganciato dal termine di presentazione della dichiarazione.

È possibile ricorrere alla nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 3 del DPR 633/72, “con riferimento a quelle operazioni per le quali non è ancora decorso il limite temporale di un anno dalla data di emissione della fattura” (risposta a interpello n. 269/2023).

È essenziale valutare con attenzione i termini sin qui descritti poiché, decorso il termine per emettere la nota, i rimedi per il recupero dell’IVA assolta, da parte del cedente o prestatore, richiedono il rispetto di condizioni particolarmente stringenti. Il primo istituto cui ricorrere è la domanda di restituzione dell’imposta, ai sensi dell’art. 30-ter comma 1 del DPR 633/72, se la mancata emissione della nota di credito nei termini non è dipesa da una colpevole inerzia del soggetto passivo (circ. n. 20/2021 e, da ultimo, risposta a interpello n. 153/2024).

In alternativa, è ammesso il recupero dell’imposta assolta se è spirato il termine per emettere la nota di credito, avvalendosi della dichiarazione IVA integrativa “a favore”, ma questa può essere presentata solo laddove vi sia “la presenza di errori ed omissioni cui rimediare” (circ. n. 20/2021).

Una volta emessa la nota di variazione in diminuzione (entro il termine della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui si è verificato il presupposto), il secondo aspetto da esaminare è il termine entro il quale è possibile detrarre l’imposta a credito emergente dal documento. Emessa tempestivamente la nota di variazione, “l’imposta detratta confluirà nella relativa liquidazione periodica o, al più tardi, nella dichiarazione annuale IVA di riferimento” (circ. n. 20/2021).

Dunque, ponendo il caso di una nota di credito che è stata emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2025, il diritto alla detrazione non deve essere esercitato per forza entro il termine della dichiarazione IVA riferita al 2024.

L’esercizio della detrazione può avvenire o nella liquidazione del periodo in cui la nota è stata emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione del documento (ossia la dichiarazione riferita al 2025, entro il 30 aprile 2026).
 

(MF/ms)




Codici Ateco 2025: altri chiarimenti

Con la risoluzione n. 24, pubblicata l’8 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sulla nuova classificazione ATECO 2025, che è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, in sostituzione della precedente ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

Dal punto di vista operativo, la nuova classificazione è attiva dal 1° aprile, sia per i contribuenti, sia per le pubbliche amministrazioni che la utilizzano. Ai fini amministrativi, non è necessario effettuare alcuna comunicazione in quanto il processo di riclassificazione è eseguito d’ufficio dalle Camere di commercio.

I codici ATECO, relativi alle attività prevalenti e secondarie, collegati alla propria posizione fiscale e registrati in Anagrafe tributaria sono consultabili accedendo alla propria area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e consultando la sezione “Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica”.

Tutti gli operatori interessati dall’aggiornamento dei codici attività sono tenuti a utilizzare i nuovi codici negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle Entrate.

Ad esempio, per le dichiarazioni IVA 2025 è possibile indicare i codici ATECO 2007 – Aggiornamento 2022 oppure i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello (FAQ 5 marzo 2025).

L’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter del DPR 633/72 e 7 comma 8 del DPR 605/73.

Codici comunicati nella prima dichiarazione di variazione dati effettuata

Tuttavia, viene precisato che il contribuente comunica i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione ATECO 2025 in occasione della presentazione della prima dichiarazione di variazione dei dati effettuata ai sensi di tali disposizioni, oppure se previsto da specifiche disposizioni normative o regolamentari.

Se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese, la dichiarazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere; diversamente, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate (AA5/6 e AA7/10 per soggetti diversi dalle persone fisiche; AA9/12 per imprese individuali e lavoratori autonomi; ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini IVA dei soggetti non residenti).

(MF/ms)




ISA 2025: approvati modelli e istruzioni

Sono stati approvati i modelli con cui i contribuenti comunicano all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024; è previsto che, al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi ISA da applicare anche alle società tra professionisti, ovvero alle società tra avvocati, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di determinate attività economiche, devono compilare il modello afferente quella specifica attività.

Premessa
Con Provvedimento del 17 marzo 2025, n. 131055, l’Agenzia delle Entrate ha approvato 172 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il periodo di imposta 2024 e un sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo. Con Provvedimento siglato nella stessa data (Provv. n. 131056/2025) è stato definito anche il percorso telematico per trasmettere i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici; poiché i modelli ISA costituiscono parte integrante di Redditi, con lo stesso Provvedimento sono approvati i controlli di coerenza tra i modelli in argomento.
Tali modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitatoin via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1, allegata alle Istruzioni Parte Generale dei modelli ISA e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:

  • esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In allegato sintesi.

(MF/ms)




Confapi: webinar dedicati all’internazionalizzazione

Segnaliamo per le aziende associate una serie di iniziative di Confapi dedicate all’internazionalizzazione. 

Chi fosse interessato a partecipare può scrivere a: comunicazione@confapi.lecco.it.

1. Presentazione Market Place Alibaba: webinar mercoledì 16 aprile 2025 dalle ore 9 alle ore 11

2. Collaborazione con Italy China Council Foundation: alla luce della complessa e in continua evoluzione situazione sui dazi, la Italy China Council Foundation (ICCF) organizza per lunedì 14 aprile dalle ore 10:00 alle ore 11:00 un webinar dal titolo: “Dazi lungo la filiera di prodotto: impatti, strategie e indicazioni operative per le imprese”, con l’obiettivo di analizzare l’impatto concreto delle recenti misure USA e le possibili risposte dell’UE, con particolare attenzione ai rapporti tra Italia e Cina. Tra gli interventi previsti quello dell’Avv. Ettore Sbandi – Tax Lawyer, Of Counsel Deloitte Studio Tributario e Societario, e quello del Dott. Riccardo Fuochi – Presidente di One Logistics Group, che offriranno spunti sulle strategie che le imprese italiane dovrebbero adottare sull’asse Italia-Cina in tema di supply chain, classificazione doganale, pricing e origine dei prodotti.

(MP/am)

 




Bando Invitalia: prorogata la chiusura al 17 giugno 2025

Con riferimento al bando Invitalia, per agevolazioni sulle rinnovabili, segnalato con le circolari Confapi n. 110 del 13/02/2025 e n.204 del 20/03/2025 alle quali si rimanda, si segnala che la data di chiusura del bando è stata prorogata al 17 giugno 2025.

Si ricorda che il bando copre una parte dei costi degli impianti fotovoltaici e delle diagnosi energetiche.

Sul sito del ministero, tutte le informazioni ufficiali per partecipare: cliccare qui 

Sul sito invitalia molti dettagli utili: cliccare qui 

Per il supporto del caso, vi invitiamo a contattare con sollecitudine l’associazione, telefonando o scrivendo: servizi@confapi.lecco.it – 0341.282822.

(SN/am)




Report di sostenibilità: più tempo per le pmi

Lo hanno chiamato Stop the clock il provvedimento che fa scivolare di due anni gli obblighi di rendicontazione degli indicatori ESG per le Pmi, indicatori legati ai 17 obiettivi di sostenibilità delle nazioni unite per il 2030.

Il Parlamento europeo ha approvato ai primi di aprile 2025 a larga maggioranza la proposta Omnibus “stop-the-clock” che prevede il rinvio dell’applicazione della CSRD e della CSDD. A questo punto si attende solo l’approvazione formale del Consiglio europeo per rendere ufficiali le nuove scadenze e dare alle aziende maggiori certezze sulle tempistiche da rispettare.

Sul sito del parlamento europeo si trova la news e si potrà a breve consultare il testo ufficiale.

Il Parlamento ha essenzialmente adottato, senza emendarla, la proposta della Commissione:

  • posticipa di due anni l’entrata in vigore degli obblighi previsti dalla CSRD (direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità aziendale) per le grandi imprese che non hanno ancora iniziato a rendicontare (al 2027) e per le PMI quotate (al 2028);
  • posticipa di un anno (al 2028) il termine per il recepimento e la prima fase di applicazione della CSDDD (Direttiva sulla due diligence della sostenibilità aziendale).
Il provvedimento è stato approvato con una procedura d’urgenza. Il Consiglio UE e la Plenaria del Parlamento (saltando il consueto esame in commissione parlamentare) hanno approvato il testo della Commissione senza emendamenti, a larga maggioranza (531 voti favorevoli, 69 voti contrari e 17 astenuti). Il consenso ampio lascia pensare che anche la definizione delle nuove coordinate dell’applicazione della rendicontazione sulla sostenibilità possa procedere rapidamente. Il testo approvato dovrà ora essere ratificato dal Consiglio UE a livello ministeriale e, successivamente, verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea per l’entrata in vigore.

(SN/am)




Ciclo di webinar “GSE in-forma imprese”

Informiamo le aziende interessate che il GSE (Gestori Servizi Energetici), con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha lanciato ufficialmente il programma “GSE in-FORMA IMPRESE”, un’iniziativa formativa gratuita e interamente digitale rivolta anche alle aziende.
 
Il programma di “GSE in-forma imprese” è strutturato in tre livelli progressivi di approfondimento e prevede oltre a un corso introduttivo per una panoramica generale sui servizi del GSE, un livello intermedio con approfondimenti tematici e casi pratici e un livello avanzato focalizzato sulla preparazione corretta delle istanze e sugli adempimenti normativi antimafia.
 
Nei 13 webinar in programma saranno affrontati diversi temi del settore energetico, con particolare riferimento alle misure previste dal PNRR, alle Comunità Energetiche Rinnovabili, all’efficientamento energetico delle imprese, oltre che al risparmio energetico e all’utilizzo efficiente delle tecnologie e delle risorse produttive.
 
Per iscriversi ai webinar e rimanere aggiornati sul programma informativo GSE è possibile consultare la sezione dedicata “GSE in-forma imprese”.
 
(RP/rp)



Contratti. Siglato rinnovo contrattuale Confapi-Federmanager

Confapi e Federmanager hanno sottoscritto il nuovo testo che regola il rapporto di lavoro dei manager delle Pmi nei settori dell’industria e dei servizi. Il Ccnl, che avrà durata fino al 31 dicembre 2027, si applica a tre categorie di management: dirigenti, quadri superiori e professional.
È stata confermata l’attenzione all’adeguamento dei minimi dei dirigenti anche in funzione degli aumenti inflazionistici. Il minimo contrattuale dei dirigenti si innalza a 78.000 euro a partire dal 1° gennaio 2025, fino ad arrivare a 82.000 euro a partire dal 1° gennaio 2026, con un aumento in linea con l’inflazione. A copertura dell’anno 2024 è prevista una “una tantum” erogata in due soluzioni di pari importo. Stessa percentuale di incremento per i quadri superiori. Il contratto rafforza la figura del dirigente allineandosi alla giurisprudenza degli ultimi anni e ampliandosi ad altre figure apicali specifiche nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
Per il presidente Confapi, Cristian Camisa: “L’accordo va a rafforzare la già forte collaborazione con Federmanager che non si limita al solo Ccnl. Abbiamo lavorato e continueremo a lavorare insieme, anche nei tavoli istituzionali, per proporre soluzioni che facciano crescere il nostro Paese, la nostra piccola e media industria privata, e che valorizzino managerialità e skills professionali”.
Il presidente Federmanager, Valter Quercioli, ha dichiarato: “La firma di oggi conferma la crescente collaborazione tra il mondo del management e gli imprenditori delle piccole e medie imprese italiane. Grazie alle fruttuose relazioni industriali costruite con Confapi, consegniamo quindi un quadro contrattuale che persegue l’obiettivo di accrescere competitività e produttività del nostro sistema industriale attraverso una maggiore presenza manageriale nelle Pmi, con soluzioni adattabili alle diverse esigenze e specificità aziendali”. 
L’accordo prevede migliorie per la previdenza complementare con uno 0,5% in più di contribuzione a carico dell’azienda. In particolare viene riconosciuto nella parte normativa un aumento del periodo di comporto in presenza di patologie oncologiche. Attenzione particolare viene data alla parità di genere: la maternità viene tutelata sia durante il periodo di congedo sia dopo, al rientro al lavoro. Vengono introdotti i principi di genitorialità condivisa e di equità retributiva.



Polizze catastrofali. Camisa: proroga è gesto attenzione verso pmi

“La proroga da parte del Governo dell’obbligo per le piccole e medie imprese di dotarsi di polizze catastrofali è una decisione di buonsenso, accoglie le richieste di Confapi, che nei mesi scorsi aveva rimarcato diverse criticità presenti nel decreto, e rappresenta un gesto di grande attenzione verso le Pmi”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Oggi abbiamo preso parte al tavolo di lavoro svoltosi al Mimit – aggiunge – Si tratta del primo incontro dopo la notizia della proroga che risponde al principio di proporzionalità rispetto alla dimensione di impresa. Ora si avrà tutto il tempo anche per sciogliere i numerosi nodi interpretativi come i criteri di applicazione, i costi e il valore dei premi. Siamo particolarmente soddisfatti perché il Ministero ha accolto la nostra proposta di creare un tavolo di monitoraggio sull’implementazione della normativa che, già in fase di conversione del decreto legge, potrà rappresentare la sede di confronto nella quale condividere le proposte di modifica e interpretative. Il tavolo sarà anche funzionale al monitoraggio e alla risoluzione delle criticità che saranno poste dalle confederazioni partecipanti nell’ottica di non lasciare sola la piccola e media impresa. Ci auguriamo – conclude Camisa – che ci possano essere le condizioni per prevedere una riduzione della tassazione attuale del 22,25% sulle polizze catastrofali al fine di ridurre il premio assicurativo gravante sulle Pmi industriali nonché di destinare le maggiori entrate fiscali a un fondo dedicato al cofinanziamento delle misure di prevenzione del rischio attuate dalle imprese”.
 
 
 
 
 




La preoccupazione di Confapi: “Arma commerciale pericolosa”

Il presidente Enrico Vavassori commenta l’introduzione dei dazi da parte degli Usa verso l’Europa. 

La Provincia (in allegato): La preoccupazione di Confapi: “Arma commerciale pericolosa”


Lecconotizie: PRESIDENTE ENRICO VAVASSORI: Dazi, Confapi e Confartigianato: “Dobbiamo tutelare le imprese”
 
LeccoToday: PRESIDENTE ENRICO VAVASSORI: Lanciato l’allarme sui dazi di Trump: “Colpito il cuore del nostro sistema produttivo”