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Mud 2025: disponibile il software per il MUD telematico

Ecocamere ha comunicato nel suo portale che sono stati aggiornati tutti gli strumenti per permettere di redigere le dichiarazioni MUD da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Dal 10 marzo 2025 è scaricabile il software per Ia compilazione deIIe Comunicazioni MUD (Rifiuti, imbaIIaggi, veicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche) adeguato alle modifiche introdotte dal DPCM 29 gennaio 2025 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025.

Il software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.

Confapi può supportare gli associati nell’adempimento, consultate le circolari specifiche sulle modalità e sul servizio e scrivete a silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)




Misurazione del radon nei comuni prioritari: scadenza marzo 2025

Come si anticipava anche in altre comunicazioni, il gas radon è diventato da tempo un “osservato speciale”: si tratta infatti di un gas di origine naturale che ha la caratteristica di potersi accumulare nei locali inferiori e non sufficientemente areati degli edifici, portando un rischio a volte significativo per la salute delle persone.

 

Regione Lombardia ha mappato da tempo le cosiddette “aree prioritarie”, la lista dei comuni coinvolti (circa 90) è direttamente consultabile all’apposito link. I Comuni prioritari della Prov di Lecco sono 6, in Prov di Sondrio sono 22, in Prov di Bergamo addirittura una trentina.

La normativa vigente impone la verifica del livello di rischio dovuto alla presenza di radon e l’adozione di eventuali misure di prevenzione. A marzo 2025 scadono i 18 mesi previsti dalla normativa per misurare i livelli di radon e adottare le misure di risanamento, nei locali interrati e nei piani terra abitati degli edifici nelle aree prioritarie. Nelle altre zone, il rischio è più basso ma non è nullo e pertanto la valutazione del rischio è un impegno da svolgere e da documentare a livello di DVR Documento di Valutazione dei Rischi.
Per aiutare le imprese che non hanno ancora affrontato questo tema, si segnalano i siti web che contengono le informazioni più utili:

Sito ministeriale in materia di radon

Regione Lombardia e ARPA

Piattaforma GERI (GEstione Radon Indoor)

Le comunicazioni Confapi precedenti su questa materia sono due:

Si segnala inoltre che è in programma un seminario tecnico in aprile 2025.

 

Infine si ricorda che potete rivolgervi in associazione per assistenza specifica: 0341.282822, silvia.negri@confapi.lecco.it

(SN/am)

 




Valute estere febbraio 2025

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di Febbraio 2025 (Provv. Agenzia delle Entrate del 12 marzo 2025)

Art. I

Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di febbraio 2025 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 140,6062
Peso Argentino 1100,5537
Dollaro Australiano 1,6528
Real Brasiliano 6,0053
Dollaro Canadese 1,4893
Corona Ceca 25,0767
Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare 7,5749
Corona Danese 7,4592
Yen Giapponese 158,087
Rupia Indiana 90,6346
Corona Norvegese 11,6574
Dollaro Neozelandese 1,8337
Zloty Polacco 4,1722
Sterlina Gran Bretagna 0,83071
Nuovo Leu Rumeno 4,977
Rublo Russo 0
Dollaro USA 1,0413
Rand (Sud Africa) 19,2451
Corona Svedese 11,2474
Franco Svizzero 0,9413
Dinaro Tunisino 3,311
Hryvnia Ucraina 43,3436
Forint Ungherese 403,1285
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di febbraio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
 




Convenzione trasporti Fedex: istruzioni per spedizioni in Irlanda del Nord

Segnalazione per gli utilizzatori della piattaforma FEDEX per i servizi di trasporto internazionale

I dettagli nella descrizione sono ormai obbligatori in tutte le applicazioni di spedizione di Fedex, ma questo adempimento si rende oltremodo necessario in caso di servizi tra l’Irlanda del Nord e i mercati dell’Unione Europea poiché le spedizioni potrebbero viaggiare attraverso la Gran Bretagna, il che significa che escono e rientrano nell’Unione Europea.

Durante la creazione della Lettera di Vettura Aerea  si prega inserire:
 

Descrizione accurata dei beni
Peso
Unità di misura del peso
Quantità
Unità (ad es. numero di colli all’interno della spedizione)
Valuta e valore ai fini doganali per ciascun articolo della spedizione
Paese di fabbricazione
 

Gli stati membri dell’Unione europea sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

(MS/ms)
 




Nuovo regolamento imballaggi: le novità più importanti

Con riferimento all’incontro organizzato da Conai: “Nuovo regolamento imballaggi: indicazioni operative per le imprese” che si è svolto martedì 4 marzo 2025 alle ore 11.00 in modalità webinar, si trasmette in allegato la presentazione utilizzata per mostrare le novità introdotte.

Il documento sintetizza in modo efficace le novità del Regolamento UE 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (PPWR) e le tempistiche con cui le prescrizioni devono essere applicate nei vari settori coinvolti.

Conai, nell’ambito delle sue iniziative di supporto alle aziende e alle associazioni di categoria, ha inteso mettere a disposizione strumenti per facilitare la comprensione della normativa e agevolare l’adeguamento ai nuovi requisiti di sostenibilità.

Le modifiche introdotte dal Regolamento apportano cambiamenti rilevanti che l’associazione vi invita a considerare, per le parti applicabili alle diverse realtà produttive.

(SN/am)
 




Piani mirati di Prevenzione Ats: assistenza per la consultazione e l’attuazione NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nel sito dell’associazione: clicca qui 

Con riferimento ai Piani Mirati di Prevenzione (PMP) elaborati dalle ATS di competenza sul territorio, si propone un servizio di accompagnamento alla verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione proposte nei PMP attivi. L’attività consente di approfondire alcuni rischi o l’organizzazione interna della sicurezza, per conseguire un miglioramento continuo della capacità di prevenire e ridurre i rischi per i lavoratori.

Si segnalano di seguito i PMP delle Ats del territorio e si invitano le imprese e i loro RSPP a valutare questo servizio, non soltanto qualora l’azienda venga selezionata da Ats per l’autovalutazione, ma anche in termini proattivi, soprattutto se si vuole investire nel miglioramento della sicurezza (sconto sul premio Inail tramite OT23) e magari certificare il proprio sistema di gestione (es. ISO 45000). Lavorare su un PMP può costituire un’attività di miglioramento per il sistema di gestione interno (certificato o certificabile).

Nelle tabelle che seguono sono elencati i Piani mirati a valenza regionale, attivi presso tutte le Ats, e quelli specifici di ciascuna.
 

Piani mirati a valenza regionale P.M.P. SB ADI (Sovraccarico biomeccanico Assistenza domiciliare)
P.M.P. Stress da calore – Agricoltura   
P.M.P. Stress da calore – Edilizia
P.M.P. Stress lavoro correlato
P.M.P. Cancerogeni e mutageni (Reach)

 

ATS BRIANZA, piani mirati attivi e conclusi
https://www.ats-brianza.it/it/comitati/23-master-category/cat-servizio-imprese/2228-piani-mirati-di-prevenzione.html
ATS MONTAGNA, piani mirati
https://www.ats-montagna.it/servizi-2/enti-e-imprese/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/piano-regionale-salute-e-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro/
PMP Primo non morire – Aziende 
PMP Primo non morire – Cantieri
PMP Abbassa l’indice 
PMP Sicurezza macchine
PMP Sicurezza nelle aziende metalmeccaniche
PMP Sicurezza nel lavoro forestale
PMP Rischio Biologico Indoor
 
ATS INSUBRIA
https://www.ats-insubria.it/servizi/prevenzione-e-sicurezza-negli-ambienti-di-lavoro/piani-mirati-di-prevenzione-e-indagini-di-comparto
ATS BERGAMO
https://www.ats-bg.it/piani-mirati-di-prevenzione-pmp
PMP Dispositivi di sicurezza di macchine e attrezzature e formazione specifica dei lavoratori PP06
PMP Fonderie e lavorazione a caldo dei metalli
PMP Esposizione dei lavoratori ai gas di scarico dei motori diesel
PMP Carrelli Elevatori
PMP Organizzazione aziendale e analisi mancati infortuni
PMP Conoscenza e diffusione di nuove tecnologie per la sicurezza nella movimentazione dei materiali
PMP Cadute dall’alto

 

Contattate l’associazione per approfondimenti e per un preventivo economico su misura: 0341.282822, servizi@confapi.lecco.it 

(SN/am)
 
 

 
 
 




Rischi fisici: misurazione del rumore interno e delle vibrazioni NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

Confapi Lecco Sondrio può supportare la gestione della sicurezza nelle imprese con numerosi servizi, elencati nel sito dedicato dell’associazione: clicca qui.

Con riferimento agli obblighi che riguardano il controllo dei rischi fisici, in particolare:

  • RUMORE INTERNO
  • VIBRAZIONI
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di tecnici qualificati, con la strumentazione necessaria per rilevare il livello sonoro e le vibrazioni a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono talune mansioni. Si segnalano le  pagine Inail di riferimento che contengono tutti i dettagli sugli effetti dell’esposizione a questi rischi e il PAF Portale Agenti Fisici, per approfondimenti sulle modalità di misurazione di questi rischi.

Inail rumore

Inail vibrazioni

Portale agenti fisici

Le attività del servizio Confapi includono:

1) presa visione dei documenti già esistenti e dei rischi di mansione, in collaborazione con il personale addetto alla sicurezza in azienda;
2) rilevazione strumentale del rumore e/o delle vibrazioni, nelle normali condizioni di lavoro, e raccolta dati sui tempi di esposizione dei lavoratori;
3) stesura della relazione, comprensiva delle conclusioni sul livello di rischio per ogni mansione e sulle raccomandazioni per minimizzare il rischio alla fonte/sorgente e per ridurre gli impatti sull’uomo, tramite adeguate istruzioni di lavoro e dispositivi di protezione.

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo rivolgetevi in associazione scrivendo a servizi@confapi.lecco.it , o chiamando 0341.282822.

(SN/am)




Codici Ateco 2025: l’impatto della revisione sul reverse charge in edilizia

A decorrere dal 1° aprile 2025, diverrà operativa la nuova classificazione ATECO 2025 (formalmente in vigore dallo scorso 1° gennaio), sostitutiva della precedente tabella ATECO 2007 (aggiornata nel 2022).

Tra gli effetti che potrebbero derivare dall’impiego dei nuovi codici ATECO, ci sono quelli relativi all’applicazione del meccanismo del reverse charge nel settore dell’edilizia.

In termini generali, la misura si applica, ai sensi dell’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”.

Nonostante la formulazione normativa, tuttavia, al fine di individuare le prestazioni che, sul piano oggettivo, devono essere ricondotte alla disciplina del reverse charge, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 14/2015, ha fatto rinvio alla descrizione delle attività contenute in specifici codici ATECO.

L’elenco dei codici ATECO 2007 rilevanti è contenuto nella stessa circolare n. 14/2015, che non è stata oggetto di successivi aggiornamenti sul punto.

È di tutta evidenza che, con l’operatività della nuova tabella ATECO 2025, a partire dal prossimo 1° aprile, si realizzerà un mutamento rispetto alle attività descritte dai codici precedenti.

Di riflesso, anche la circolare n. 14/2015 non potrà risultare coordinata con la classificazione 2025 (restando, invece, ancorata ai codici ATECO 2007 non più adottati), se non farà seguito un nuovo documento di prassi.

Con riferimento alle prestazioni qui di interesse, dalla tabella di raccordo tra le voci ATECO 2025 e quelle 2007, si possono evincere alcune modifiche non di dettaglio, delle quali si riportano sotto alcuni esempi.

Nell’ambito dei servizi di installazione di impianti, nella circolare n. 14/2015 si fa menzione dei codici 43.21.01 (Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione – inclusa manutenzione e riparazione) e 43.21.02 (Installazione di impianti elettronici – inclusa manutenzione e riparazione).

Secondo la nuova classificazione, la voce relativa all’installazione di impianti elettrici è posta a un livello di minor dettaglio (43.21) rispetto a prima (43.21.01), includendo al suo interno, oltre alle attività citate, ad esempio anche l’installazione di impianti di illuminazione stradale (43.21.03), il cui codice non è tra quelli individuati dalla circolare in parola.

Un’altra attività, tra quelle di interesse, che risulta essere stata modificata, è relativa alla “posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate” (43.32.01): quest’ultima voce, dopo la nuova classificazione, include soltanto la “posa in opera di porte blindate”, mentre la posa in opera di casseforti e forzieri sembra confluire negli “altri lavori di completamento e finitura degli edifici” di cui al codice 43.35.00 (non previsto dalla circolare).

Fermo restando che sarebbe auspicabile un aggiornamento delle istruzioni fornite con la circolare n. 14/2015 entro la fine di marzo, qualora ciò non avvenisse, la soluzione più ragionevole da adottare potrebbe essere quella di continuare a fare riferimento, sul piano oggettivo, alla descrizione delle attività precedenti.

I predetti codici ATECO hanno, infatti, la funzione, per espressa affermazione della circolare n. 14/2015 (§ 1.1), di individuare l’ambito oggettivo di applicazione delle prestazioni di cui all’art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72, indipendentemente dal fatto che i soggetti passivi svolgano o meno “un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO”.

A livello sistematico, dunque, i codici all’epoca menzionati nella circolare n. 14/2015 hanno lo scopo di determinare quelle che, secondo l’Amministrazione finanziaria, sono le prestazioni di servizi rilevanti ai fini della disciplina in esame. Ciò induce a ritenere che, in assenza di nuove indicazioni, il quadro definitorio non debba intendersi mutato per via del “semplice” aggiornamento della Tabella ATECO.

Le medesime considerazioni possono essere estese all’ambito applicativo della disciplina del reverse charge per le prestazioni di servizi in subappalto, di cui alla lett. a) dello stesso art. 17 comma 6. La disposizione, applicabile solo in assenza delle condizioni di cui alla successiva lett. a-ter), menziona le prestazioni “rese nel settore edile”. Si ritiene che un soggetto passivo operi in detto settore se le prestazioni rese sono riconducibili alle attività elencate nella Sezione F (“Costruzioni”) della Tabella ATECO 2007. Tuttavia, anche in questo caso, non è determinante il fatto che il soggetto passivo sia identificato con un codice ATECO della Sezione F, essendo comunque necessario, sul piano “oggettivo”, fare riferimento alla attività da questi effettivamente svolta (ris. Agenzia delle Entrate n. 173/2008).

Con riferimento a questa seconda disciplina, si evidenzia, in particolare, che le attività di sviluppo di progetti immobiliari, precedentemente collocate nella sezione F, sono state spostate nella sezione M dedicata alle attività immobiliari (nella nuova classe 68.12).
 

(MF/ms)




Codici Ateco 2025 e adempimenti in scadenza: chiarimenti sull’applicazione della revisione

Dal 1° aprile 2025, sarà operativa la nuova classificazione ATECO 2025.

Sostituirà l’attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

I codici ATECO 2025 dovranno essere utilizzati per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale.

Si veda il comunicato Istat pubblicato di recente sul proprio portale ufficiale.

A tal proposito, per la dichiarazione IVA 2025 e per la CU 2025 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato ad AssoSoftware che potrà continuare ad utilizzare la vecchia codifica ossia i codici ATECO 2007.

L’utilizzo obbligatorio o facoltativo dei nuovi codici dipenderà dal tipo di modulistica e dalla data di apertura del canale di trasmissione delle dichiarazioni fiscali. Di seguito sono riportate le indicazioni principali per l’applicazione dei nuovi codici ATECO 2025.

 

Ambito Indicazioni
Modulistica con canale di trasmissione aperto dal 1° aprile 2025 Obbligo di utilizzo del codice ATECO 2025 (es. modello IVA TR 2025).
Modulistica con canale di trasmissione ancora aperto al 1° aprile 2025 Possibilità di utilizzo del codice ATECO 2025 o del codice ATECO 2007 (es. modello IVA 2025 e CU 2025).
Modello IVA 2025 È possibile usare il codice ATECO 2007 oppure il codice ATECO 2025, ma in questo caso va impostato il campo “Situazioni particolari” con il valore 1.
Certificazione Unica (CU) 2025 Si può utilizzare sia il codice ATECO 2007 che il codice ATECO 2025, senza necessità di impostazioni particolari.

Sul portale ISTAT, nella sezione Documentazione tecnica e classificazioni è disponibile una tavola di raccordo (conversione o corrispondenza) tra ATECO 2025 e ATECO 2007 aggiornamento 2022.
 
(MF/ms)




Definitivo il modello 730/2025

Con il provvedimento n. 114763, pubblicato il 10 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2025.

Il modello definitivo arriva quindi a una settimana dal termine massimo fissato, per il solo anno 2025, al 17 marzo dall’art. 3-bis comma 3 del DL 202/2024 convertito.

L’art. 1 comma 1 del DPR 322/98 prevede ordinariamente, invece, che i modelli di dichiarazione semplificata siano approvati entro il mese di febbraio dell’anno in cui devono essere utilizzati.

Continua il progressivo ampliamento dell’ambito applicativo del modello 730 e, in attuazione dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 1/2024, possono essere dichiarati nel nuovo “quadro M” i redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e la rivalutazione dei terreni e nel nuovo “quadro T” le plusvalenze di natura finanziaria. La novità era emersa già dal modello in bozza.

Da quest’anno, dunque, i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024).

Alcune novità riguardano anche le locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono infatti assoggettati a imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il codice identificativo nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

Tra le altre novità con impatto sul modello 730/2025 si segnalano:

  • il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di CD e IAP. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
  • la rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
  • le modifiche riguardanti il lavoro sportivo dilettantistico e professionistico, che dal 31 luglio 2024 non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo.
Entrano nel 730/2020 anche il bonus “Natale” – indennità di 100 euro per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro a determinate condizioni – e il trattamento integrativo che spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell’anno, se l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro.

Vengono inoltre rimodulate le detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.

Quanto, invece, alle detrazioni “edilizie”:

  • per le spese rientranti nel superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
  • per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
  • per le spese superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi.
 

(MF/ms)