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Polizze catastrofali. Camisa: proroga è gesto attenzione verso pmi

“La proroga da parte del Governo dell’obbligo per le piccole e medie imprese di dotarsi di polizze catastrofali è una decisione di buonsenso, accoglie le richieste di Confapi, che nei mesi scorsi aveva rimarcato diverse criticità presenti nel decreto, e rappresenta un gesto di grande attenzione verso le Pmi”. Lo dichiara il Presidente di Confapi, Cristian Camisa.

“Oggi abbiamo preso parte al tavolo di lavoro svoltosi al Mimit – aggiunge – Si tratta del primo incontro dopo la notizia della proroga che risponde al principio di proporzionalità rispetto alla dimensione di impresa. Ora si avrà tutto il tempo anche per sciogliere i numerosi nodi interpretativi come i criteri di applicazione, i costi e il valore dei premi. Siamo particolarmente soddisfatti perché il Ministero ha accolto la nostra proposta di creare un tavolo di monitoraggio sull’implementazione della normativa che, già in fase di conversione del decreto legge, potrà rappresentare la sede di confronto nella quale condividere le proposte di modifica e interpretative. Il tavolo sarà anche funzionale al monitoraggio e alla risoluzione delle criticità che saranno poste dalle confederazioni partecipanti nell’ottica di non lasciare sola la piccola e media impresa. Ci auguriamo – conclude Camisa – che ci possano essere le condizioni per prevedere una riduzione della tassazione attuale del 22,25% sulle polizze catastrofali al fine di ridurre il premio assicurativo gravante sulle Pmi industriali nonché di destinare le maggiori entrate fiscali a un fondo dedicato al cofinanziamento delle misure di prevenzione del rischio attuate dalle imprese”.
 
 
 
 
 




La preoccupazione di Confapi: “Arma commerciale pericolosa”

Il presidente Enrico Vavassori commenta l’introduzione dei dazi da parte degli Usa verso l’Europa. 

La Provincia (in allegato): La preoccupazione di Confapi: “Arma commerciale pericolosa”


Lecconotizie: PRESIDENTE ENRICO VAVASSORI: Dazi, Confapi e Confartigianato: “Dobbiamo tutelare le imprese”
 
LeccoToday: PRESIDENTE ENRICO VAVASSORI: Lanciato l’allarme sui dazi di Trump: “Colpito il cuore del nostro sistema produttivo”

 




Growermetal vince il premio Route to Fastener Innovation

Il Giornale di Lecco del 7 aprile 2025, servizio sulla nostra azienda associata. 




MUD 2025: webinar camerali aprile e maggio 2025

Si segnala il sito di Ecocamere dove sono indicate le date per la formazione sulla compilazione del MUD.

Per chi è principiante o per chi non ha confidenza con i sistemi digitali, si consiglia di cogliere l’opportunità. Come pmi nel ruolo di produttori di rifiuti, bisogna scegliere la sessione tematica dedicata ai produttori.

Ci sono date settimanali, di solito al mercoledì mattina.

La partecipazione agli eventi è completamente gratuita: il link per l’iscrizione viene reso disponibile una settimana prima di ciascun evento. Non è previsto il rilascio di alcun attestato di partecipazione.

(SN/am)




Vavassori: “I dazi ulteriore stangata dopo la frenata tedesca. Dobbiamo tutelare le pmi”

Il day after l’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi che impone anche all’Europa è stato uno tsunami che ha travolto in primis le borse e poi anche il mondo imprenditoriale, ovviamente anche quello di casa nostra, che ha rapporti consolidati con questo Paese.
Trump ha messo il 20% dei dazi su tutte le merci europee e del 25% sull’automotive, le aziende associate a Confapi Lecco Sondrio lavorano in gran parte nel settore metalmeccanico e molte di queste proprio in ambito automotive.

Esprimo forte preoccupazione per l’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump – spiega Enrico Vavassori presidente Confapi Lecco Sondrio -. I dazi sono un’arma commerciale pericolosa, soprattutto tra Paesi amici. Misure di questo tipo finiscono per colpire il cuore del nostro sistema produttivo, in particolare il settore manifatturiero e metalmeccanico, che già vive un momento di grande incertezza, soprattutto nell’automotive, a seguito anche della frenata tedesca. Trump ha dichiarato che l’obiettivo è riportare aziende e produzioni negli Stati Uniti, ma per arrivare a questo servono tempo, investimenti e soprattutto competenze, tecnologie e macchinari che oggi gli Stati Uniti non producono da soli. In molti casi, parliamo proprio di tecnologie che arrivano dalle nostre imprese. Pensare di ricostruire un’intera filiera industriale chiudendosi al commercio è un’illusione che rischia di fare più danni che benefici. Inoltre, i dazi nel tempo tendono a ritorcersi contro chi li impone. Se da un lato penalizzano le nostre esportazioni, dall’altro rischiano di ricadere sui cittadini americani stessi, che vedranno aumentare i prezzi dei beni di consumo e subire le conseguenze di un mercato meno competitivo. In un’economia globale sempre più interconnessa, alzare barriere non porta stabilità, ma instabilità e recessione. A questo punto, è fondamentale che né il Governo italiano né la Comunità Europea restino passivi. Servono contromisure adeguate, ponderate e ben pensate, che tutelino le imprese europee e riaffermino il principio di reciprocità negli scambi. La risposta deve essere ferma, ma costruttiva: non per alimentare lo scontro, ma per difendere il lavoro, la produzione e la dignità economica dei nostri territori. Va anche detto che Trump è noto per il suo stile negoziale: spara alto, alza la tensione e poi ridimensiona le richieste per ottenere qualche risultato concreto. È possibile che anche questa mossa rientri in una strategia più ampia, il cui vero obiettivo oggi non è ancora del tutto chiaro. Ma proprio per questo motivo serve lucidità e prontezza da parte delle istituzioni: farsi trovare impreparati sarebbe un errore che rischieremmo di pagare caro”.

Anna Masciadri 
Ufficio stampa




Albo gestori: una app per visualizzare le autorizzazioni

Scaricando l’App “AGEST smart” per dispositivi mobili è possibile consultare e visualizzare in tempo reale il dossier autorizzativo del soggetto abilitato al trasporto di rifiuti; le categorie di iscrizione e relativa validità; i veicoli e relativi codici dell’EER autorizzati; le pertinenti prescrizioni.

La digitalizzazione dei provvedimenti autorizzativi permette dunque alle imprese e agli enti iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali di dimostrare la propria regolare iscrizione esibendo l’apposito attestato QR code, che è possibile generare accedendo alla propria area riservata AGEST.

Si rimanda al sito dell’Albo gestori e del Ministero per tutti i dettagli.

Dai link sopra indicati è possibile aprire i video tutorial che illustrano i passaggi per la Generazione del QR -CODE e dei Codici per l’App AGEST smart
Per i soggetti iscritti all’albo: tramite la propria area riservata, previa generazione dell’attestato QRcode, è possibile creare i codici di attivazione per l’utilizzo dell’app affinché gli addetti di un soggetto iscritto all’Albo, dopo aver installato l’applicazione per dispositivi mobili AGESTsmart, possano accedere e consultare i dati autorizzativi. Effettuato l’accesso, è possibile esibire direttamente dall’app il QRcode attestante l’iscrizione e consultare la propria situazione autorizzativa aggiornata con la possibilità di visualizzare i dettagli di uno specifico veicolo.

(SN/am)




Impianti che contengono F-gas: chiarimenti sulle norme vigenti

Con riferimento alle norme entrate in vigore un anno fa, che prevedevano nuovi adempimenti dal 2025, si segnalano i chiarimenti ministeriali recentemente pervenuti in tema di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti FGas: l’obbligo si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto nell’apparecchiatura. Tutti i dettagli sul portale F-gas.

Sul sito di Unioncamere sono riepilogate le scadenze di entrata in vigore dei diversi obblighi.

Le precedenti circolari dell’associazione in questa materia, a cui si rimanda, contenevano le informazioni sulla norma di riferimento, il Regolamento (UE) 2024/573 uscito all’inizio del 2024.

Circolare n.140 del 29/02/2024

Circolare n.502 del 03/10/2024

(SN/am)

 

 




Rentri: trasmissione mensile dei dati

Si ricorda a tutti coloro che si sono iscritti al Rentri nella prima finestra (impianti, trasportatori e produttori di rifiuti oltre i 50 addetti) oppure a coloro che si sono volontariamente iscritti in anticipo sulla loro scadenza, che bisogna trasmettere mensilmente al Rentri le registrazioni riportate sul registro di carico e scarico.

Nell’area di supporto del Rentri sono consultabili le risposte alle Faq in tema di “trasmissione dei dati”.

Concretamente, entro il 31/03/2025 gli operatori iscritti erano tenuti a trasmettere le registrazioni effettuate dal 13/02/2025 al 28/02/2025 compresi; entro il 30/04/2025, bisognerà trasmettere le registrazioni effettuate dal 01/03/2025 al 31/03/2025 compresi, e così via. Il sistema richiede all’utente di impostare la data dell’ultima registrazione annotata nel Registro cronologico di carico e scarico da trasmettere al Rentri. Il sistema di default propone come data quella dell’ultimo giorno del mese precedente.
L’annotazione dei dati nel registro cronologico e la trasmissione dei dati al Rentri sono operazioni distinte.
La prima avviene con le tempistiche previste dall’art. 190 del D.lgs 152/2006 mentre la seconda avviene secondo le tempistiche definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ovvero entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la registrazione del movimento.

Sanzioni
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al Rentri secondo le tempistiche e le modalità definite, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da €500,00 a €2000,00 per i rifiuti non pericolosi e da €1000,00 a €3000,00 per i rifiuti pericolosi.

(SN/am)




Pagamento Albo gestori: scadenza 30 aprile

Ricordiamo a tutte le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, anche quelle iscritte in categoria 2-bis per il trasporto in conto proprio dei rifiuti, che la scadenza per il pagamento dei diritti annuali è fissata al 30 aprile 2025.

Il versamento è necessario per ciascuna categoria e classe a cui l’impresa appartiene, ed è fondamentale per mantenere attiva l’iscrizione all’Albo, evitando sospensioni. Sulla pagina dedicata dell’Albo sono riportati i costi della quota annuale di iscrizione.

Per il pagamento, le aziende devono accedere alla propria area riservata sul sito ufficiale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e scegliere la modalità di pagamento preferita tra quelle disponibili. Per garantire l’aggiornamento corretto e tempestivo della propria iscrizione, è indispensabile utilizzare esclusivamente le modalità di pagamento previste.

Il mancato versamento dei diritti entro il termine indicato comporterà la sospensione dell’iscrizione dell’impresa all’Albo, come stabilito dall’articolo 24, comma 7, del DM MATTM n° 120/2014. La sospensione sarà pubblicata esclusivamente sul sito ufficiale dell’Albo nella scheda della singola azienda.

(SN/am)
 




Agenzia Entrate: pubblicata la nuova guida alla fatturazione elettronica

Nella giornata del 1° aprile, la prima di applicazione delle specifiche tecniche aggiornate, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova versione (1.10) della propria “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro”.

La novità principale è certamente quella relativa alle istruzioni per la predisposizione del file XML per la comunicazione dell’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore, cui è tenuto il cessionario o committente per evitare di incorrere nella sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, trasmettendo al Sistema di Interscambio un file con codice TD29.

Detta norma prevede che il soggetto passivo comunichi le suddette violazioni “all’Agenzia delle Entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare”.

Altra novità risiede nel fatto che, rispetto alla sua previgente versione, l’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97 non richiede più il previo versamento dell’imposta.

Il cessionario o committente che non provvede alla regolarizzazione è soggetto a una sanzione pari al 70% dell’imposta con un minimo di 250 euro.

Un aspetto interessante sottolineato nella Guida pubblicata riguarda proprio il fatto che il file TD29 trasmesso al SdI “rappresenta una mera comunicazione”. Esso non costituisce più, quindi, un’autofattura, come accadeva per le violazioni commesse prima del 1° settembre 2024 (data di efficacia delle modifiche introdotte dal DLgs. 14 giugno 2024 n. 87).

Ne emerge una conseguenza decisamente significativa. Come precisato nella stessa Guida, il documento caratterizzato dal codice TD29 non ha alcuna rilevanza ai fini dell’imposta, nel senso che “non consente di esercitare la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto”.

Ciò nonostante, nel file dovranno comunque essere indicati alcuni degli elementi richiesti dall’art. 21 comma 2 del DPR 633/72, tra cui, ad esempio, la natura, la qualità e la quantità dei beni e servizi acquistati o l’ammontare del corrispettivo.

Quanto alla compilazione, nelle istruzioni fornite dall’Agenzia viene chiarito che:

  • nel blocco <CedentePrestatore> vanno indicati i dati del soggetto passivo che ha ceduto il bene o prestato il servizio;
  • nel blocco <CessionarioCommittente> vanno riportati i dati del cessionario o committente che comunica l’omessa o l’irregolare fatturazione;
  • nel blocco <DatiTrasmissione> va valorizzato con sette zeri il campo <CodiceDestinatario>, mentre non va compilato il campo <PECDestinatario>;
  • nel campo <Data> presente nella sezione <DatiGenerali> del file, va inserita la data di effettuazione dell’operazione;
  • il campo <DatiFattureCollegate> va compilato nel solo caso di fattura irregolare per riportare gli estremi del documento;
  • nel campo <Numero> si potrà indicare una numerazione ad hoc.
È, inoltre, necessario riportare nel file l’imponibile non fatturato dal cedente o prestatore o quello non indicato nella fattura emessa, nonché la relativa imposta calcolata dal cessionario o committente; in presenza di operazioni non imponibili o esenti, va inserito il codice “Natura”.

L’Amministrazione finanziaria precisa infine nella Guida che il tipo documento TD29 può essere rettificato mediante trasmissione al SdI di un file con il medesimo codice e segno positivo o negativo a seconda della tipologia di errore che si desidera correggere.

TD20 ancora utilizzabile in alcuni casi

Rappresenta ancora una “vera” autofattura, invece, il file contraddistinto dal codice TD20, utilizzabile per l’omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile (art. 6 comma 9-bis del DLgs. 471/97) o per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e quelle ad esse assimilate.

Data la peculiarità del regime, il cessionario o committente, laddove l’omissione o irregolarità riguardi una cessione o prestazione soggetta a reverse charge “interno”, potrà regolarizzare la violazione mediante la trasmissione al SdI di un file TD20, che riporti l’imponibile e un codice Natura della “famiglia” N6 (relativo all’operazione cui l’autofattura si riferisce), e l’invio, a seguire, di un tipo documento TD16 con l’indicazione della relativa imposta.

Analogamente, per le ipotesi di cui all’art. 46 comma 5 del DL 331/93 e assimilate, oltre al file TD20 potranno essere trasmessi documenti caratterizzati dai codici TD17, TD18 o TD19, che consentiranno di adempiere anche agli obblighi di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 (c.d. “esterometro”).

(MF/ms)