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Salute: premiazione aziende WHP giovedì 16 aprile 2026 a Monza

La sigla inglese WHP in italiano significa “Aziende che Promuovono Salute”
L’evento annuale, programmato in aprile, rappresenta un momento di incontro e valorizzazione delle esperienze delle aziende che hanno aderito volontariamente alla rete WHP, con l’obiettivo di condividere buone pratiche e promuovere il benessere nei luoghi di lavoro.

Premiazione delle aziende WHP – anno 2025 Giovedì 16 aprile 2026, dalle ore 14 alle 17 presso PwC HUB di Monza – via Solferino 29/A
Link per l’iscrizione: Premiazione WHP 2026 – Compila modulo

L’evento è aperto a tutte le aziende interessate al programma WHP quelle che hanno già aderito e quelle che sono interessate a farlo e che vogliono capire qualcosa di più dalle esperienze degli altri.

(SN/am)




Formazione sicurezza: Faq ministeriali a un anno dall’Accordo Stato-Regioni 2025

In considerazione dei numerosi quesiti interpretativi pervenuti alla Direzione Generale per la Salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo l’emissione dell’Accordo Stato Regioni 2025 in tema di formazione sulla sicurezza, il gruppo interistituzionale composto da rappresentanti della stessa Direzione Generale, dell’INAIL, dell’INL e delle Regioni, hanno lavorato per fornire i necessari chiarimenti al fine di garantire uniformità interpretativa: clicca qui 

Sul sito ministeriale si possono ora scaricare oltre 50 Faq dedicate all’Accordo Stato Regioni 2025.

(SN/am)




D.L. N. 42/2026 Misure urgenti su accise: crediti d’imposta e sostegni alle imprese

Il D.L. 3 aprile 2026, n. 42 (pubblicato in G.U. n. 78 del 3 aprile 2026) interviene, in continuità con il D.L. 18 marzo 2026 n. 33 e il D.L. 27 marzo 2026 n. 38, per fronteggiare gli effetti dell’eccezionale incremento dei prezzi dei carburanti e delle materie energetiche sui mercati internazionali e per sostenere il tessuto produttivo nazionale. 

 

In particolare il Decreto-Legge n. 42 del 2026 prevede:

  • Transizione 5.0: è stato modificato il precedente decreto (DL 38 del 2026) prevedendo che il contributo, sotto forma di credito d’imposta, in favore delle imprese – che hanno presentato le comunicazioni per il credito d’imposta “Transizione 5.0” e i cui investimenti siano risultati tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità – sia dell’89,77 % dell’ammontare del credito d’imposta richiesto per gli investimenti in beni materiali e immateriali (Allegati A e B Legge 232/2016) e per la formazione. Il credito è compensabile tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2026 (art. 1, comma 1) lett. a)). Viene quindi confermato lo stanziamento di 1,3 miliardi;
     
  • Autoproduzione Energia Rinnovabile: si prevede un contributo proporzionale alle spese per impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH), nel limite massimo di 57,7 milioni nel 2026, 80 milioni nel 2027 e 60 milioni nel 2028. Il contributo copre anche i costi sostenuti dalle imprese per le certificazioni necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH rilasciate dai soggetti abilitati (art. 1, comma 1) lett. c).;
     
  • Proroga riduzione Accise sui Carburanti: per contrastare i rincari dovuti alla crisi in Medio Oriente, sono state rideterminate le aliquote dall’8 aprile al 1° maggio 2026 (art. 1, comma 1 lett. b) art. 8-bis):Benzina e Gasolio: Ridotte a 472,90 € per 1000 litri.
    • GPL: Ridotte a 167,77 € per 1000 kg.
    • Gas Naturale (Metano): Esenzione totale (0 € per metro cubo).
    • Biocarburanti (HVO e Biodiesel): estesa la riduzione di accisa per promuovere la sostenibilità.
  • Internazionalizzazione (SIMEST) (art. 1, comma 1 lett. b) art. 8-quater): sono introdotte misure urgenti per le imprese colpite dai rincari energetici o dal conflitto nel Golfo Persico. In particolare si autorizza l’utilizzo di 800 mln. del Fondo Rotativo 394/81 per incrementare la quota di cofinanziamento a fondo perduto prevedendo:
    • Incremento della quota a fondo perduto fino al 20% per investimenti in transizione digitale o ecologica;
    • Premialità per le PMI per le quali la quota a fondo perduto può arrivare fino al 30%.
 
            Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026.

 

In allegato trovate il testo completo del decreto. 

(MS/ms)




Confapi: indagine sul rilevamento dei consumi energetici pmi

Informiamo le Aziende Associate che Confapi nazionale sta promuovendo un’indagine finalizzata a rilevare i consumi energetici delle pmi industriali con l’obiettivo di comprendere meglio le esigenze delle aziende e supportare lo sviluppo di politiche efficaci a sostegno del sistema produttivo che rappresenta.

L’analisi riguarderà temi strategici e di grande attualità per le imprese, tra cui:

  • l’impatto dei costi energetici sulla competitività aziendale;
  • le soluzioni energetiche adottate;
  • gli strumenti di supporto disponibili.
L’indagine sarà attiva fino alle ore 18:00 di venerdì 24 aprile 2026.
Per compilarla CLICCA QUI
 
I risultati consentiranno a Confapi di elaborare approfondimenti mirati e prendere posizioni utili a rafforzare la resilienza delle pmi nell’attuale contesto economico e ambientale.

Data l’importanza del tema trattato invitiamo a partecipare all’indagine.

(RP/am)




Confapi all’Ambasciata di Haiti: al centro packaging e spreco alimentare

Anna Paola Cavanna, Delegata nazionale Confapi, ha incontrato a Roma l’Ambasciatore di Haiti, S.E. Gandy Thomas, presso l’Ambasciata haitiana, per un confronto sui temi del packaging e dello spreco alimentare. Al centro del dialogo, il ruolo strategico del packaging nella riduzione del food waste. In questo ambito, anche alla luce dell’incarico dell’Ambasciatore come Rappresentante permanente di Haiti presso la FAO, è emerso come soluzioni di confezionamento pratiche, sostenibili e innovative possano rappresentare un alleato fondamentale nella lotta allo spreco alimentare.
A margine dell’incontro, Cavanna ha consegnato il “White Paper” elaborato da Confapi e denominato “Packaging and Made in Italy: the language of sustainable innovation”. Un documento molto apprezzato dall’Ambasciatore che offre una panoramica approfondita del settore del packaging in Italia, con i dati relativi al 2024 e i preconsuntivi relativi al 2025, con un focus specifico proprio sul tema del food waste.

“Il White Paper propone una visione costruttiva e collaborativa, un percorso che vede la nostra Confederazione fortemente impegnata: sostenere l’industria italiana del packaging – sottolinea Cavanna – significa rafforzare il Made in Italy, valorizzare il contributo delle imprese, consolidare le filiere (in particolare quella alimentare, che assorbe il 77,9% della produzione), accompagnare la duplice transizione digitale e sostenibile e fornire un supporto concreto alla crescita dei distretti industriali. Un dialogo continuo e strutturato tra imprese, associazioni e istituzioni rappresenta la chiave per costruire una visione condivisa e sostenibile per il futuro del Paese”.

 




Packaging. Confapi, rischio per continuità produttiva pmi

“La filiera del packaging sta attraversando una fase di forte criticità, determinata dall’aumento dei costi energetici e dalla crescente instabilità nelle forniture di materie prime. Le tensioni geopolitiche e le difficoltà logistiche stanno generando rincari diffusi su plastiche, carta, alluminio, adesivi e componenti chimici, con effetti immediati sui costi di produzione e sulla capacità delle imprese di programmare le attività”. Lo afferma Anna Paola Cavanna, delegata nazionale al packaging di Confapi.

“Si tratta di una pressione che colpisce in modo diretto le Pmi del settore – aggiunge –, cuore della filiera, con impatti concreti sulla sostenibilità economica delle lavorazioni e sulla continuità delle forniture, in particolare nei comparti alimentare e farmaceutico. Il packaging è un elemento essenziale per il funzionamento delle filiere industriali e per la disponibilità dei prodotti sul mercato. Le imprese stanno affrontando uno shock simultaneo su energia, materie prime e logistica che richiede risposte rapide e concrete”.

“Per questo, si richiama oggi l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di interventi urgenti per contenere il costo dell’energia, garantire maggiore stabilità negli approvvigionamenti e preservare la competitività del sistema produttivo”, conclude Cavanna.
 




Camisa: ristabilite regole transizione 5.0, continuare collaborazione governo-imprese

 

“È stato un lavoro di squadra, abbiamo lavorato tutti perché indubbiamente era stata lesa la fiducia tra le Istituzioni e le rappresentanze datoriali”. Lo ha dichiarato il Presidente, Cristian Camisa, al termine del tavolo svoltosi al Mimit su Transizione 5.0. “La riunione – ha spiegato – ristabilisce quindi quelle regole che si devono avere. Siamo soddisfatti perché le imprese potranno avere quello che meritavano, quello che era stato promesso, ovvero il miliardo e mezzo per transizione 5.0. Viviamo già una situazione particolarmente complicata, quindi poter far sì che tutto quello che viene promesso sia portato avanti è una precondizione che avrà degli effetti benefici anche sulle future misure. Come mondo delle piccole industrie – ha aggiunto il Presidente – noi siamo stati quelli probabilmente maggiormente colpiti e qualora questo risultato non fosse stato raggiunto, le nostre imprese avrebbero avuto grandi problemi di liquidità. Bene così, avanti con questa collaborazione perché in un momento come questo – ha concluso Camisa – è fondamentale che le parti datoriali e le Istituzioni lavorino congiuntamente per cercare di arrivare a degli obiettivi concreti”.

 

 




Iper ammortamenti: soppresso il limite territoriale per l’acquisto di beni

Per effetto del decreto fiscale, approvato il 27 marzo dal Consiglio dei Ministri e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale (DL 27 marzo 2026 n. 38, in vigore dal 28 marzo), gli iper-ammortamenti ex art. 1 commi 427-436 della L. 199/2025 sono riconosciuti per i beni agevolati a prescindere dal luogo di produzione, essendo stato eliminato, con decorrenza retroattiva per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, il requisito della produzione in Ue o See.

Si ricorda che possono beneficiare degli iper-ammortamenti gli investimenti in:

  • beni materiali e immateriali 4.0 strumentali nuovi compresi, rispettivamente, nei nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 199/2025, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

L’art. 1 comma 427 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) stabiliva che tali investimenti agevolabili, oltre a essere effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dovevano essere “prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo”.

Il luogo di produzione del bene, secondo la disposizione normativa iniziale, era quindi un requisito fondamentale per l’accesso all’agevolazione.

Viste le numerose problematiche emerse in relazione a tale requisito, il Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, aveva annunciato, in occasione della Videoconferenza del 5 febbraio, che tale vincolo sarebbe stato eliminato, come confermato poi ufficialmente con il comunicato del MEF del 12 marzo 2026, che ha preannunciato modifiche alla L. 199/2025 in un provvedimento di prossima emanazione.

Il decreto fiscale, all’art. 7, prevede ora espressamente la soppressione, all’art. 1 comma 427 della L. 199/2025, delle parole “in beni prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo”.

Viene quindi in sostanza disposta la soppressione della disposizione che limitava il beneficio ai soli acquisti di beni prodotti in Europa o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Per espressa previsione, la disposizione si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.

La modifica prevista alla L. 199/2025 dovrebbe finalmente sbloccare l’emanazione del decreto attuativo, di competenza dei Ministeri delle Imprese e del made in Italy e dell’Economia.

La bozza del DM che era circolata a gennaio (prima quindi dell’ipotesi di eliminazione del vincolo territoriale per la produzione di beni dalla norma agevolativa primaria), prevedeva, tra l’altro, la definizione della procedura di accesso, con la presentazione di tre comunicazioni al GSE (preventiva, di conferma con acconto, di completamento), e degli altri adempimenti documentali.

Dovrebbe sbloccarsi l’emanazione del DM attuativo

In tale DM sarebbe auspicabile venissero affrontate anche le questioni in sospeso legate alla disciplina degli iper-ammortamenti, tra cui, ad esempio, l’applicazione degli scaglioni di investimento per il calcolo dell’agevolazione (pari al: 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro). In particolare, dovrebbe essere chiarito se, come in passato, il limite massimo debba essere riferito alla singola annualità (quindi per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028) e non all’intero triennio.

Un altro aspetto da chiarire riguarda la disposizione secondo cui l’iper-ammortamento non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 446 della L. 207/2024. In particolare, per gli investimenti prenotati nel 2025 ma effettuati nel primo semestre del 2026, dovrebbe essere precisato in quali condizioni (ad esempio, anche in caso di avvenuta prenotazione con presentazione dell’apposita comunicazione per l’accesso al credito 4.0) i beni possano accedere al nuovo iper-ammortamento.

Indicazioni più precise sarebbero necessarie anche con riguardo ai beni immateriali 4.0.
 
(MF/ms)




Dividendi e partecipazioni

L’art. 11 del DL 38/2026 ha eliminato le previsioni che vincolavano l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l’applicazione della participation exemption (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000 euro.

L’abrogazione decorre in modo retroattivo dal 1° gennaio 2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).

Le norme ora abrogate dal decreto fiscale stabilivano, come si ricorderà, che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell’emittente:

  • fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000 euro.
Per le plusvalenze, l’ulteriore condizione della soglia di partecipazione avrebbe riguardato le azioni o quote acquisite dal 1° gennaio 2026; pertanto, le norme abrogate retroattivamente non avranno effetto sui soggetti che realizzano plusvalenze su partecipazioni nel 2026, tenuti a rendicontare la fiscalità delle cessioni solo nella dichiarazione da presentarsi nel 2027.

Analogo discorso vale per le disposizioni sui dividendi introdotte dalla L. 199/2025, le quali si dovevano applicare alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, in quanto i dividendi percepiti nel 2026 saranno rendicontati nel modello REDDITI 2027.

Più nell’immediato, vengono meno anche gli obblighi di ricalcolo dell’acconto 2026 di cui all’art. 1 comma 54 della L. 199/2025, i quali prevedevano in sostanza la rideterminazione dell’imposta storica del 2025 ipotizzando, solo a questi specifici fini, che le disposizioni allora introdotte in tema di dividendi e plusvalenze fossero già in vigore: sotto questo profilo, quindi, la determinazione degli acconti con il metodo storico seguirà le ordinarie regole.

In realtà, se a un primo esame l’intervento del DL 38/2026 ha fatto sì che le disposizioni in materia della L. 199/2025 siano tamquam non essent, vi potrebbero essere specifici casi in cui esse hanno già esplicato i propri effetti: si tratta delle situazioni, disciplinate dall’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73, in cui è previsto il prelievo della ritenuta a titolo d’imposta dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società residenti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), in relazione ai quali era stata prevista la verifica del requisito partecipativo del 5% (o del valore fiscale di 500.000 euro della partecipazione) in capo alla società italiana che opera in qualità di sostituto d’imposta.

Fermo restando che doveva trattarsi di distribuzioni di utili o riserve deliberate dal 1° gennaio 2026, è possibile che, in difetto del requisito partecipativo, una società residente abbia erogato alla propria socia Ue con partecipazioni “sotto soglia” un dividendo operando la ritenuta convenzionale (di regola il 15%) anziché quella dell’1,20%.

Posto che il DL 38/2026 non regola tali situazioni, una soluzione può essere trovata ricordando che le ritenute sui dividendi erogati dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 devono essere versate entro il 16 aprile 2026 (artt. 8 comma 1 n. 5 del DPR 602/73 e 18 del DLgs. 241/97). Si potrebbe, conseguentemente, restituire al socio la differenza tra la ritenuta convenzionale operata e quella ridotta dell’1,20% prevista per le società Ue/See, e procedere al versamento della ritenuta dell’1,20% entro il prossimo 16 aprile.

Ad esempio, per un dividendo di 100.000 euro corrisposto alla partecipante che detiene una quota del 4%, l’importo netto pagato è pari a 85.000 euro, ipotizzando l’aliquota del 15%; la società italiana potrebbe quindi restituire alla partecipante 13.800 euro, pari alla differenza tra la ritenuta convenzionale applicata e la ritenuta di 1.200 euro prevista dal comma 3-ter dell’art. 27 del DPR 600/73, procedendo poi al versamento di quest’ultima.

Quanto alla documentazione, le condizioni sostanziali di legge (tipicamente, l’assoggettamento all’imposta sulle società del percipiente nel proprio Stato di residenza) risultano già dalla modulistica presentata alla società italiana ai fini del prelievo ridotto su base convenzionale (modello A), e la residenza del percipiente medesimo in uno Stato Ue/See idem.

Al fine di evitare qualsiasi tipo di contestazione (frequente in tali contesti) e di garantire la posizione della società italiana potrebbe, però, essere opportuna una integrazione di tale documentazione, al fine di formalizzare che, a seguito della sopravvenuta modifica normativa, il prelievo richiesto è quello di cui dall’art. 27 comma 3-ter del DPR 600/73 e che sussistono allo scopo i requisiti previsti dalla norma stessa.
 

(MF/ms)




Premiazione annuale aziende associate: anniversario di fondazione

Confapi Lecco Sondrio sta predisponendo l’elenco delle aziende associate che nel 2026 festeggiano i seguenti traguardi in merito alla fondazione:
  • 100 anni
  • 75 anni
  • 50 anni
 
Chiediamo alle imprese che rientrano in queste fasce di inviare una mail all’indirizzo segreteria@confapi.lecco.it indicando la data di fondazione consentendoci così di aggiornare i nostri database.

L’elenco che verrà stilato servirà per l’annuale premiazione che stiamo organizzando e sulla quale seguiranno aggiornamenti.
 
(SG/sg)