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Valutazione di impatto ambientale: procedure rinnovate in Regione Lombardia

Si segnala che il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la Legge regionale n. 18 del 10 luglio 2026 recante “Legge regionale in materia di VIA-Valutazione di Impatto Ambientale”, pubblicata sul Burl del 14 luglio e in vigore dal 29 luglio 2026.
La nuova disciplina sostituisce integralmente la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 e rappresenta il nuovo quadro normativo di riferimento per le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale sul territorio lombardo, ponendosi l’obiettivo di adeguare il sistema regionale all’evoluzione della normativa nazionale ed europea e di rendere più efficaci, trasparenti e coordinate le attività valutative.

La riforma introduce importanti elementi di innovazione in materia di attribuzione delle competenze, semplificazione e coordinamento procedurale, integrazione tra procedimenti ambientali, utilizzo degli strumenti digitali, monitoraggio degli impatti e attività di controllo, con l’obiettivo di garantire elevati livelli di tutela ambientale e, al contempo, maggiore certezza amministrativa e uniformità applicativa.

Ora si apre una fase che porterà alla predisposizione degli atti attuativi previsti dalla norma, compreso l’aggiornamento del regolamento regionale vigente, nonché delle ulteriori disposizioni operative necessarie alla sua piena applicazione.

Link sito regionale e link osservatorio CLECTE.

(SN/am)




Sicurezza immersiva: formazione esperienziale con il Pid

Tre incontri dedicati alle Mpmi (Micro, Piccole e Medie Imprese) per scoprire come la realtà virtuale e aumentata possano trasformare l’addestramento alla sicurezza sul lavoro. Guidati dagli esperti e ricercatori del Politecnico di Milano, i partecipanti esploreranno scenari di rischio, tecnologie innovative e benefici concreti della formazione immersiva. 

Il percorso, organizzato dal PID (Punto Impresa Digitale) della CCIAA Como Lecco, comprende 2 appuntamenti online e una sessione esperienziale in presenza, presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano, dove sarà possibile provare in prima persona simulazioni dedicate a ruoli critici e contesti ad alta complessità.

Appuntamenti:

  • 15 settembre 2026, ore 14.30-17.00 | in presenza
Campus Bovisa Politecnico di Milano, Aula L04, Via La Masa, 34 – MILANO
Provare la sicurezza immersiva: simulazioni VR per addetti antincendio e carrelli elevatori
La partecipazione è gratuita, previa registrazione online (ad ogni singolo evento)

Tutti i dettagli alla pagina camerale dedicata.

Per l’appuntamento in Bovisa a Milano, gli interessati possono contattare in associazione Silvia Negri.

(SN/am)




Contributi per partecipazione a fiere all’estero 2026 e a fiere internazionali in Lombardia

Si segnalano due misure attive a favore delle imprese che partecipano a fiere internazionali, all’estero e in Lombardia:

1) “FIERE INTERNAZIONALI ALL’ESTERO” – PMI ATTIVE NELLE PROVINCE DI COMO E LECCO

Apre il prossimo 10 settembre (click day) il bando promosso dalla Camera di Como-Lecco per sostenere la partecipazione delle PMI a fiere internazionali all’estero, in programma dal 1/1/2026 al 31/12/2026.
La misura prevede contributi a fondo perduto al 50%, fino a un massimo di 5.000 euro.
Possono accedere le PMI attive nelle province di Como e Lecco.
Non possono partecipare le imprese già assegnatarie del contributo nell’edizione 2025 dello stesso bando.
Sono ammissibili i costi sostenuti per: iscrizione alla fiera; affitto e allestimento dello spazio espositivo; servizi e forniture connessi allo stand, quali energia elettrica, pulizia e assicurazioni obbligatorie; iscrizione al catalogo ufficiale; trasporto del materiale di allestimento ed espositivo effettuato e fatturato da soggetti terzi.
Domande: dal 10 settembre in base all’ordine cronologico di presentazione.
Le imprese beneficiarie avranno l’obbligo di:
– svolgere un tool di assessment disponibile sul portale sostegnoexport.it;
– partecipare al percorso di formazione obbligatorio e gratuito previsto da bando e organizzato dalla Camera di Commercio.
 
B) “FIERE INTERNAZIONALI IN LOMBARDIA” – PMI LOMBARDE

Attualmente aperta, sino ad esaurimento risorse, la seconda edizione del bando promosso da Regione e dedicato a sostenere la partecipazione delle PMI lombarde a fiere internazionali in Lombardia.
Il bando ammette manifestazioni fieristiche in programma in Lombardia nel periodo dal 01/09/2026 al 31/12/2027 e inserite nel calendario “Fiere internazionali” di Regione
Possono accedere le PMI lombarde, anche eventualmente già beneficiarie del medesimo bando nella prima edizione 2024-2026.
La misura prevede contributi a fondo perduto al 50%, elevabile sino al 60% per micro imprese/startup innovative, fino a un massimo di 8.000/15.000 euro.
Il calcolo del contributo e la rendicontazione segue una procedura semplificata, in base ai mq di plateatico acquistati secondo i costi standard stabiliti da Regione.
Domande: sportello aperto sino ad esaurimento risorse
Procedura a sportello in base all’ordine cronologico di presentazione.
 
Per maggiori informazioni: bandi@api-tech.it, 0341.282822.

(SF/am)

 
 




Trattamento IVA nelle triangolazioni “estero su estero” senza transito in Italia

Si consideri un’impresa italiana (IT) che acquista beni da un’impresa di un paese terzo fuori dell’Unione Europea, per esempio la Cina (CN), importa la merce in Italia e poi la rivende con consegna diretta ad un’impresa di un Paese dell’Unione Europea (FR) a cui gli stessi beni vengono ceduti.

Come gestire l’operazione ai fini IVA?

Schema dell’operazione
L’operazione in argomento è articolata come di seguito:

  • CN vende i beni a IT;
  • IT rivende gli stessi beni a FR;
  • i beni vengono spediti direttamente dalla Cina alla Francia;
  • i beni non transitano fisicamente in Italia.
Acquisto dell’impresa italiana da quella cinese
L’acquisto effettuato da IT nei confronti di CN rappresenta, ai fini italiani, un’operazione fuori campo IVA per carenza del presupposto territoriale (art. 7-bis D.P.R. n. 633/1972), poiché i beni si trovano in Cina e vengono spediti direttamente in Francia.
Non si tratta, quindi, di un’importazione effettuata in Italia. L’importazione si verifica nello Stato membro in cui i beni vengono introdotti nel territorio doganale dell’Unione e immessi in libera pratica, vale a dire, nel caso prospettato, normalmente in Francia.
La documentazione doganale e l’eventuale IVA all’importazione saranno pertanto collegate all’ingresso dei beni in Francia e non dovranno essere registrate come bolletta doganale italiana.
Il principio generale è che la territorialità delle cessioni di beni mobili è determinata dal luogo in cui i beni si trovano all’inizio del trasporto. Se i beni non si trovano in Italia e non vengono introdotti nel territorio italiano, l’operazione non rileva ai fini dell’IVA italiana.

Rivendita dell’impresa italiana al cliente francese
Anche la cessione effettuata da IT a FR è, in linea generale, non rilevante ai fini IVA ex art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972, perché i beni si trovano in Cina all’inizio del trasporto e sono consegnati direttamente in Francia.
La fattura emessa da IT nei confronti di FR non dovrà quindi recare IVA italiana e non dovrà essere qualificata come:

  • cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993;
  • esportazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 633/1972;
  • triangolazione comunitaria.
IT emette fattura a FR non soggetta IVA ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1, D.P.R. n. 633/1972. Tale fattura deve essere assoggettata a imposta di bollo di 2 euro (se l’importo della fattura è superiore a 77,47 euro).

(MF/ms)
 




“Bando 2026 SI 4.0 per sviluppo di soluzioni innovative”: domande entro il 25 settembre

E’ stata approvata da Unioncamere Lombardia la nuova edizione del bando “SI 4.0” a favore delle MPMI delle province di Bergamo, Brescia e Milano-Monza Brianza e Lodi; è finalizzata a supportare lo sviluppo di soluzioni, prodotti e/o servizi innovativi 4.0, in un’ottica di doppia transizione, digitale ed ecologica.

Agevolazione: contributi a fondo perduto, fino al 50% delle spese ammissibili, entro 30.000 €.
Per tutti i dettagli del bando, consultare la scheda allegata.

Particolare attenzione è riservata a progetti con risvolti green e riguardanti gli ambiti: robotica industriale e collaborativa, human centric robotics e l’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale (AI).
Iter di presentazione delle domande e tempistiche di realizzazione dei progetti

  • Domande dal 1/9/2026 ed entro le ore 12.00 del 25/9/2026.
  • Decreto di concessione con approvazione graduatoria entro 90 gg dalla chiusura (fine dicembre 2026)
  • Conclusione dei progetti entro 12 mesi dalla concessione del contributo (fine dicembre 2027)
ApiTech può supportare le imprese interessate:
  • nella candidatura sul bando: dalle verifiche preliminari, alla presentazione e gestione della domanda
  • nello sviluppo del progetto: in quanto DIH, la collaborazione risulta premiante ai fini della valutazione (3 punti di premialità)
 
Per informazioni scrivere a: bandi@api-tech.it
 
Il testo completo del bando è sul sito Unioncamere.

(SN/am)




Danni ai veicoli aziendali: conseguenze sul piano fiscale e contabile

Il cambiamento climatico determina, con frequenza crescente, eventi atmosferici avversi, capaci di arrecare danni anche ingenti ai beni aziendali.

Il problema più ricorrente è quello della grandine, che spesso danneggia i veicoli aziendali, con conseguenze sul piano contabile e fiscale.

Ove il danneggiamento sia rilevante, rendendo necessaria la sostituzione di parti della carrozzeria, del parabrezza o di altri cristalli, il “deterioramento fisico” subito dal veicolo sembrerebbe costituire un’indicatore di perdita di valore (documento OIC 9, § 17) e il bene dovrebbe conseguentemente essere svalutato in applicazione del documento OIC 9, con imputazione della differenza tra valore recuperabile (ovvero, il maggiore tra il valore d’uso e il fair value) e valore netto contabile a Conto economico nella voce “B.10.c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni” (§ 11).

In tale ipotesi, sembrerebbe corretto capitalizzare le spese di riparazione fino a concorrenza del valore recuperabile, imputando la parte restante al Conto economico.

La capitalizzazione si giustificherebbe (nonostante evidentemente, nella specie, le riparazioni e le sostituzioni non possano produrre un aumento di capacità, produttività o sicurezza del cespite oppure un prolungamento della sua vita utile; documento OIC 16, § 16) in considerazione del ripristino, in conseguenza della riparazione oppure della sostituzione delle parti danneggiate, della funzionalità del veicolo precedente alla svalutazione.

Secondo una diversa soluzione proposta in dottrina, il danneggiamento e la riparazione dovrebbero essere considerati unitamente, con la conseguenza che il bene non dovrebbe essere svalutato e le spese di riparazione dovrebbero essere interamente imputate a Conto economico nell’esercizio di sostenimento.

Tale soluzione, che ha il pregio di una evidente semplificazione, trae fondamento dal documento OIC 16 (§ 51), ove stabilisce che, se la sostituzione riguarda soltanto una parte di un’immobilizzazione materiale e sia finalizzato a “mantenerne l’integrità originaria”, i costi sostenuti a tale scopo rientrano tra i costi di manutenzione ordinaria.

Peraltro, la rilevazione unitaria del danneggiamento e della riparazione non determina criticità ove i due eventi si verifichino nello stesso esercizio, ipotesi plausibile nel caso oggetto di esame, in specie per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare.

Va da sé che le diverse soluzioni prospettate producono differenti effetti fiscali.

La perdita durevole di valore eventualmente rilevata in bilancio, in applicazione del documento OIC 9, a fronte del danneggiamento del bene non è fiscalmente deducibile, in linea con il principio generale in base al quale il TUIR disconosce la rilevanza delle componenti valutative.

Le spese di riparazione che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, cioè non capitalizzate (manutenzione ordinaria), sono deducibili ai sensi dell’art. 102 comma 6 del TUIR, mentre le spese capitalizzate (manutenzione straordinaria) concorrono a formare il reddito d’impresa come maggior costo dei relativi beni ammortizzabili.

Laddove, poi, sia stata attivata una copertura assicurativa per gli eventi atmosferici, la liquidazione del risarcimento da parte della compagnia assicurativa determina la rilevazione di una sopravvenienza attiva, da classificare nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” (documento OIC 12, § 56; documento OIC 16, § 85).

Nel caso di specie, tale componente di reddito dovrà essere contabilizzato al netto dell’eventuale franchigia a carico dell’impresa.

Sotto il profilo fiscale, l’ipotesi del danneggiamento rilevante di un bene strumentale a fronte del quale è conseguito un indennizzo nello stesso periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento dannoso è disciplinata (unitamente all’ipotesi della perdita) dagli artt. 86 comma 1 lett. b) e 101 comma 1 del TUIR, ai sensi dei quali il risarcimento, anche in forma assicurativa, costituisce fattispecie idonea a generare plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili.

Sotto il profilo quantitativo, la plusvalenza è costituita, nel caso in esame, dalla differenza fra l’indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato del bene (art. 86 comma 2 del TUIR).

Secondo la dottrina prevalente (che cita, al riguardo, la riunione degli Ispettori Titolari di Compartimento del 28-29 giugno 1989) e la giurisprudenza di merito (C.T. Reg. Palermo n. 224/7/05), in presenza di danneggiamento, l’indennizzo non deve essere confrontato con l’intero costo non ammortizzato (come avviene in caso di perdita di beni), ma occorre considerare il costo non ammortizzato per la sola quota proporzionalmente riferibile alla parte del bene danneggiato.

Nel caso di veicoli a deducibilità limitata, occorre, poi, rapportare l’importo così ottenuto all’ammortamento fiscalmente dedotto rispetto a quello complessivamente effettuato (art. 164 comma 2 del TUIR).

La divergenza fra i componenti di reddito rilevati in bilancio e quelli fiscalmente rilevanti (determinati “a valori differenziali”) è riconciliata tramite variazioni in aumento/diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi.
 

(MF/ms)




Decreto Omnibus approvato: novità su concordato, accertamenti e fringe benefit

Il Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto legislativo integrativo e correttivo della delega fiscale (Decreto Omnibus).

Il provvedimento interviene su numerosi ambiti, dalle imposte sui redditi all’Iva, dalle accise ai controlli, fino all’adempimento collaborativo.
Una parte significativa delle modifiche riguarda il Concordato preventivo biennale, che viene rivisto con l’obiettivo di rendere più conveniente l’adesione per il periodo 2026-2027, soprattutto per i contribuenti che avevano già accettato la proposta relativa al primo biennio.

Tra le misure principali figurano il ravvedimento speciale per il quadriennio 2020-2023, la rateizzazione senza interessi delle somme dovute, la riduzione dei termini di accertamento e l’innalzamento delle soglie per l’esonero dal visto di conformità.

Nel Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026, fitto di provvedimenti, è stato anche approvato un decreto-legge con misure urgenti su prezzi petroliferi, pubblica amministrazione, enti territoriali, protezione civile e politiche del mare.
Particolare attenzione è riservata all’area dei Campi Flegrei, colpita dagli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE: VANTAGGI PER CHI RINNOVA
Le agevolazioni più rilevanti sono riservate ai soggetti che decidono di rinnovare il Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2026.
Per questi contribuenti viene prevista la possibilità di versare a rate le somme dovute a titolo di saldo e acconto, senza applicazione di interessi.
A tale beneficio si aggiungono:

  • la riduzione di due anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento;
  • nuove semplificazioni in materia di rimborsi e compensazioni;
  • l’accesso al ravvedimento speciale per gli anni precedenti;
  • l’aumento delle soglie entro le quali è possibile utilizzare in compensazione i crediti fiscali senza visto di conformità.
L’intervento mira, quindi, a rafforzare i vantaggi premiali collegati al concordato e a incentivare il rinnovo da parte dei contribuenti che avevano già aderito per il periodo 2024-2025.

RAVVEDIMENTO SPECIALE ESTESO AL PERIODO D’IMPOSTA 2023
Una delle novità centrali del decreto è l’estensione del ravvedimento speciale al periodo d’imposta 2023. La sanatoria riguarda il quadriennio 2020-2023 ed è destinata ai soggetti ISA che rinnovano il Concordato preventivo biennale dopo aver aderito al primo ciclo.
Attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva, i contribuenti potranno regolarizzare le annualità precedenti e limitare il rischio di accertamenti.
Il meccanismo resta collegato al livello di affidabilità fiscale: maggiore è il punteggio ISA, più contenuto sarà l’importo richiesto per la regolarizzazione.
In particolare, l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi viene applicata nelle seguenti misure:

  • 10%, per i contribuenti con punteggio ISA pari almeno a 8;
  • 12%, per i contribuenti con punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
  • 15%, per i contribuenti con punteggio ISA inferiore a 6.
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, caratterizzati dagli effetti dell’emergenza epidemiologica, l’importo dovuto beneficia di una riduzione del 30%.
Resta comunque previsto un versamento minimo di 1.000 euro per le imposte sui redditi e le relative addizionali.

SANATORIA LEGATA ALL’AFFIDABILITÀ FISCALE
Anche la determinazione della base imponibile oggetto di regolarizzazione varia in funzione del punteggio ISA.
La maggiorazione applicata al reddito dichiarato sarà infatti:

  • più contenuta per i contribuenti con un’elevata affidabilità fiscale;
  • progressivamente più alta al diminuire del punteggio ISA.
Il sistema conferma, quindi, un’impostazione premiale: chi presenta indicatori fiscali migliori può accedere alla sanatoria sostenendo un costo inferiore.
 
VISTO DI CONFORMITÀ: AUMENTANO LE SOGLIE DI ESONERO
Il decreto correttivo amplia anche i benefici collegati all’utilizzo dei crediti fiscali.
Per i contribuenti che rinnovano il concordato, le soglie entro le quali è possibile prescindere dal visto di conformità vengono innalzate:
  • da 70.000 a 100.000 euro per i crediti Iva;
  • da 50.000 a 70.000 euro per i crediti relativi a Irpef, Ires e Irap.
La misura consente di ridurre gli adempimenti connessi alla compensazione dei crediti e di semplificare l’accesso ai rimborsi.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CORREGGERE ERRORI E OMISSIONI
Il Concordato preventivo biennale diventa più flessibile anche per i soggetti che aderiscono per la prima volta.
Il correttivo permette di utilizzare la dichiarazione integrativa e il ravvedimento operoso per correggere errori od omissioni che abbiano inciso sui dati utilizzati per formulare la proposta di concordato.
La modifica dei dati dichiarati comporterà la conseguente rideterminazione:

  • del reddito concordato;
  • del valore della produzione netta rilevante ai fini Irap.
La possibilità di intervenire successivamente riduce il rischio che inesattezze formali o dati incompleti compromettano l’adesione all’istituto.

DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI: REQUISITO ELIMINATO
Il decreto interviene anche sulle cause di esclusione e decadenza.
Viene eliminato il requisito dell’assenza di debiti tributari e previdenziali scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di adesione.
La modifica dovrebbe agevolare la permanenza nel concordato dei contribuenti interessati da decadenze da precedenti rottamazioni o da piani di rateazione relativi a debiti già esistenti prima dell’adesione.
 
NUOVI SOCI SENZA CESSAZIONE DAL CONCORDATO
Il correttivo disciplina inoltre le variazioni della compagine sociale:

  • l’ingresso di nuovi soci o associati non costituirà causa di esclusione o di cessazione dal Concordato preventivo biennale quando i soggetti entranti abbiano conseguito, nell’anno precedente, un reddito non superiore a 35.000 euro.
La disposizione consente alle società e alle associazioni professionali di modificare la propria struttura senza perdere automaticamente l’accesso al regime concordatario.

DECRETO OMNIBUS: POS E SCONTRINI, TOLLERANZA DEL 5%
Il Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 ha approvato in via definitiva il decreto Omnibus, composto da 37 articoli. Il provvedimento interviene, tra l’altro, sulle sanzioni per Pos e scontrini, sull’attività di accertamento e sulla tassazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo.
Il decreto introduce una soglia di tolleranza del 5% nell’applicazione delle sanzioni relative ai pagamenti elettronici e alla certificazione dei corrispettivi.
L’obiettivo è evitare penalità sproporzionate in presenza di irregolarità di lieve entità.

ACCERTAMENTI: PIÙ GARANZIE PER I CONTRIBUENTI
Per le società a ristretta base partecipativa, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili potrà operare solo in presenza di elementi certi e precisi che dimostrino:

  • ricavi non contabilizzati e non dichiarati;
  • costi inesistenti e, quindi, indeducibili.
Novità anche per gli accertamenti fondati sull’antieconomicità. Lo scostamento tra il prezzo pattuito e il valore di mercato non sarà sufficiente, da solo, a giustificare la rettifica del reddito. Serviranno ulteriori indizi gravi, precisi e concordanti.

AUTO AZIENDALI: CONFERMATI I COEFFICIENTI
Per le auto concesse ai dipendenti in uso promiscuo restano confermati i coefficienti collegati all’alimentazione:

  • 10% per i veicoli elettrici;
  • 20% per gli ibridi plug-in;
  • 50% per le altre alimentazioni.
Dal 1° gennaio 2026, per individuare il regime applicabile conterà solo la data di concessione del veicolo al lavoratore, mentre non rileveranno più la data di immatricolazione e quella del contratto.
Maggiorazioni per optional e veicoli datati
Il valore del fringe benefit sarà aumentato:
  • del 5%, se il veicolo presenta optional o allestimenti non inclusi nelle tabelle Aci e non acquistati dal dipendente;
  • del 50%, dopo il quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione.
Le maggiorazioni si applicano anche ai veicoli ancora soggetti alla precedente disciplina basata sulle emissioni di CO2.

REGIME TRANSITORIO ESTESO A TUTTO IL 2025
Il decreto estende all’intero 2025 il regime transitorio per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024.
Viene inoltre confermata l’applicazione della vecchia disciplina anche in caso di riassegnazione dell’auto a un altro dipendente, evitando il ricorso al più complesso criterio del valore normale.
Per i veicoli assegnati nel 2025 ma esclusi dal regime transitorio si applicheranno le regole previste dal 2026.

DECRETO OMNIBUS, NOVITÀ SU REDDITO D’IMPRESA E ACCERTAMENTI
Il decreto legislativo Omnibus approvato il 4 agosto 2026 interviene su diversi profili del reddito d’impresa e recepisce le indicazioni formulate in sede parlamentare.
Tra le principali novità rientrano il coordinamento con il nuovo Tuir, applicabile dal 1° gennaio 2027, e la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per la certificazione del Tax Control Framework per i soggetti che hanno presentato domanda di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025.
Il provvedimento amplia inoltre la disciplina delle perdite estere definitive, innalza al 36% l’aliquota per l’affrancamento delle partecipazioni black list e introduce chiarimenti sulla deducibilità di stock option, attività immateriali e svalutazioni di titoli.
Particolare rilievo assume la modifica dei termini di accertamento per ammortamenti e costi pluriennali:

  • per i beni e servizi acquistati dal periodo d’imposta 2027, la decadenza decorrerà dalla dichiarazione in cui viene dedotta la prima quota, limitando il rischio di contestazioni a distanza di molti anni;
  • restano invece autonomi i termini per gli errori commessi nel calcolo delle singole quote annuali.
 
(MF/ms)



Tax Credit 4.0: comunicazione di completamento prorogata al 15 settembre

Con il decreto direttoriale del 31 luglio 2026, pubblicato nello stesso giorno, il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha prorogato al 15 settembre i termini per la presentazione delle comunicazioni di completamento degli investimenti in beni strumentali 4.0.

Originariamente, in base a quanto disposto dall’art. 2 del DM 15 maggio 2025, il termine per le comunicazioni di completamento necessarie, per i soggetti inclusi nella disponibilità delle risorse, ai fini del credito d’imposta 4.0 relativo agli investimenti prenotati nel 2025 ed effettuati entro il 30 giugno 2026.

Si ricorda che l’art. 1 comma 446 della L. 207/2024 ha previsto il riconoscimento, nel rispetto di un limite di spesa specifico, del credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020 – cioè quello relativo alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi indicati nell’Allegato A alla L. 232/2016 – anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

A tal fine, il DM 15 maggio 2025, come modificato dal DM 16 giugno 2025, ha approvato i modelli di comunicazione e definito la relativa procedura, prevedendo la necessità di presentare una comunicazione preventiva, rilevante ai fini della prenotazione delle risorse (comunque entro il termine del 31 gennaio 2026), una comunicazione preventiva con acconto, da presentare entro 30 giorni dalla prima, e, da ultimo, una comunicazione di completamento degli investimenti, a seguito del completamento degli stessi.
Intervenendo sul citato art. 2 del DM 15 maggio 2025, l’art. 1 del DM 31 luglio 2026 stabilisce ora che:

  • l’art. 2 comma 4 è sostituito dal seguente: “Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall’impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 marzo 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 15 settembre 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026”;
  • all’art. 2 comma 9 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ai fini del perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta, l’impresa invia i modelli di comunicazione di cui ai commi 3 e 4 entro il 15 settembre 2026, anche per gli investimenti ultimati entro il 31 dicembre 2025 in deroga ai termini di cui al comma 4”.
Come spiegato dal MIMIT anche a mezzo comunicato stampa, quindi, la proroga riguarda sia gli investimenti ultimati nel corso del 2025, sia quelli completati entro il 30 giugno 2026.

Le imprese che hanno già prenotato e confermato le risorse, ma non hanno ancora concluso la procedura, avranno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare la comunicazione di completamento. L’invio avviene tramite il sistema telematico per la gestione delle comunicazioni, disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE.

In base a quanto ancora riportato dal Ministero nel comunicato, una novità particolarmente rilevante riguarderà inoltre le imprese in lista d’attesa: grazie alle nuove risorse rese disponibili, sarà infatti possibile finanziare anche investimenti finora rimasti privi di copertura. Le imprese interessate riceveranno dal GSE la comunicazione sulla nuova disponibilità dei fondi e, anche per esse, si apriranno i termini per presentare, entro il 15 settembre, le comunicazioni di conferma e di completamento.
 

(MF/ms)




MUD 2026: trasmissioni tardive e sanzioni

La scadenza 2026 per la trasmissione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) è stata il 3 luglio.

Chi non ha effettuato la comunicazione ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, secondo il comma 1 dell’art. 258 del D.lgs. n.152/2006) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 (duemila) euro a 10.000 (diecimila) euro.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine (per il MUD 2026, entro il 01/09/2026), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 (ventisei) euro a 160 (centosessanta) euro.

Ecco il link al sito di Unioncamere.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla specifica FAQ disponibile nella sezione MUD.

(SN/am)




PPWR: chiarimenti dalla Commissione Europea in vista degli obblighi del 12 agosto 2026

La Commissione Europea ha diramato ulteriori FAQ sul Regolamento Imballaggi (PPWR), in vista degli obblighi che scattano dal prossimo 12 agosto.

Si trasmette dunque una scheda di sintesi con gli aspetti di maggiore interesse per le imprese, che comprende in modo ragionato le FAQ diramate dalla Commissione europea sabato 1° agosto.

Per ridurre gli impatti economici e organizzativi del regolamento, Confapi ha chiesto al Governo italiano e alle Istituzioni europee tre interventi urgenti:

1) una moratoria sulle sanzioni per tutta la fase transitoria e fino alla stabilizzazione del quadro normativo;
2) una clausola di salvaguardia per le scorte per consentire lo smaltimento senza limiti temporali dei packaging già acquistati o prodotti;
3) la flessibilità sulle etichette già stampate o ordinate per evitare ingenti sprechi economici e materiali.

Rispetto a questi aspetti, nelle recenti FAQ la Commissione Europea ha dato una prima risposta prevedendo che:

1) l’approccio delle autorità di vigilanza dal 12 agosto 2026 non sia orientato al blocco immediato del mercato, ma a diffide formali con concessione di tempi ragionevoli per l’adeguamento e l’eliminazione delle non conformità riscontrate (FAQ XVI);
2) gli imballaggi immessi sul mercato prima del 12 agosto 2026 possono essere commercializzati fino ad esaurimento senza modifiche (FAQ X.5);
3) per gli imballaggi fabbricati prima del 12 agosto 2026 ma non ancora immessi sul mercato, è consentito integrare i dati di tracciabilità mancanti tramite documento di accompagnamento (FAQ X.6);
4) per gli imballaggi prodotti o già giacenti in magazzino prima del 12 agosto 2026 che non sono ancora stati immessi sul mercato, non vi è l’obbligo di distruzione o ri-fabbricazione. Per soddisfare gli obblighi di tracciabilità (Art. 15(5) e 15(6) PPWR — come l’indicazione del lotto/serie e dei dati del fabbricante) – è consentito integrare le informazioni mancanti tramite un documento di accompagnamento al lotto, senza dovere ristampare fisicamente l’etichetta o l’imballaggio (FAQ X.7).

(SN/am)