Sicurezza sul lavoro Corsa delle imprese per le nuove regole
La Provincia di mercoledì 25 giugno, servizio sul nuovo accordo Stato-Regioni.
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La Provincia di mercoledì 25 giugno, servizio sul nuovo accordo Stato-Regioni.
Per queste realtà, il termine per adeguarsi era il 31 marzo, ma l’art. 1 comma 3 del DL 39/2025, convertito con modificazioni dalla L. 78/2025, ha previsto che la disposizione in tema di sanzioni (l’art. 1 comma 102 della L. 213/2023) si applichi decorsi 90 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo.
Proprio la norma sulle sanzioni, però, rappresenta un nodo ancora non risolto, per cui lo scenario che si prospetta a partire dal 30 giugno appare incerto.
L’art. 1 comma 102 della L. 213/2023, si ricorda, stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”; una formulazione che non chiarisce in modo univoco se la mancata stipula dei contratti determini l’esclusione dalle suddette misure o la loro fruizione in misura limitata, né individua puntualmente le agevolazioni interessate.
Nel tentare di chiarire il contenuto della norma, il MIMIT ha diffuso due FAQ in cui ha precisato che spetta a ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.
In sostanza, ciascun Ministero (e più in generale ciascuna amministrazione) dovrebbe emanare un “provvedimento attuativo” che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare entro i termini per assicurarsi fissati dall’art. 1 del DL 39/2025.
Entro il 30 giugno (che è il primo momento in cui l’obbligo e le relative sanzioni diventano effettivamente operativi) dovrebbero arrivare, dunque, indicazioni sulle conseguenze dell’inadempimento per le singole misure; attualmente, non si hanno notizie in tal senso.
Fino a quando non si avranno i provvedimenti di adeguamento non sembra essere applicabile alcuna sanzione alle imprese inadempienti, posto che sempre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fatto sapere che la causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione, o dalla diversa data ivi indicata.
Per le misure di propria competenza, il MIMIT ha anticipato che “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”.
In ogni caso, come precisato dalla stessa FAQ, questa indicazione dovrà essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo.
Si segnala, da ultimo, uno schema di DLgs. recante il “Codice degli incentivi”, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso ottobre, il quale ha previsto, all’art. 9, che, con riferimento ai bandi, “è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di … f) inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura di danni previsto dall’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213”. Lo schema, al momento, non risulta trasmesso alle Camere.
(MF/ms)
Tutto, si ricorda, parte dal comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) che, apportando modifiche all’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso anche “agli amministratori di imprese costituite in forma societaria” l’obbligo di dotarsi e di comunicare al Registro delle imprese un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – o domicilio digitale – così come già previsto per le imprese individuali e per le società.
Rispetto a tale disposizione, il MIMIT, con la nota 12 marzo 2025 n. 43836, ha stabilito, tra l’altro, che:
Gli amministratori delle società già costituite al 1° gennaio 2025, inoltre, non devono affatto procedere alla comunicazione nel termine indicato, ma solo in occasione di nuove nomine o conferme.
Non sono, in ogni caso, applicabili le sanzioni amministrative ex art. 2630 c.c. paventate dal MIMIT, potendo procedersi solo alla sospensione della domanda di iscrizione chiedendo di regolarizzare la pratica.
In particolare, dalla lettura delle dettagliate indicazioni presenti sul sito della Camera di Commercio dell’Umbria emerge come la nota Unioncamere evidenzierebbe, innanzitutto, che la nuova disciplina si applica sia agli amministratori delle società costituite dal 1° gennaio 2025 che agli amministratori delle società già iscritte al 1° gennaio 2025, ma, per questi, solo in caso di nuova nomina o conferma. Non è, quindi, richiesto l’adempimento ove non vi sia un rinnovo delle cariche (nuove nomine/conferme).
In ogni caso, non si applica la sanzione amministrativa con riferimento al termine del 30 giugno 2025 sulla base dell’orientamento espresso nella citata circolare MIMIT.
Si precisa, peraltro, che si accetta la comunicazione (volontaria) della PEC degli amministratori delle società che risultino già iscritte al 1° gennaio 2025, su istanza degli stessi, potendosi comunque comunicare il medesimo indirizzo PEC della società già iscritto nel Registro delle imprese.
Non è, cioè, necessario che l’amministratore si doti di un nuovo e diverso indirizzo PEC rispetto a quelli di cui ha disponibilità o presso il quale elegge domicilio (così come avviene per il domicilio nel mondo “fisico”).
Ad ogni modo, si ribadisce come, non essendo previsto un termine per la comunicazione della PEC dell’amministratore, neppure è possibile applicare la sanzione amministrativa di cui all’art. 2630 c.c.
Necessario un intervento chiarificatore
Al di là della condivisibilità o meno di tali conclusioni, la sensazione è che sul tema continui a regnare una gran confusione.
Prova ne sia non tanto il fatto che talune Camere di Commercio accennano ad una interlocuzione in corso tra Unioncamere e MIMIT ma lasciano in visione le indicazioni del Ministero (cfr. la Camera di Commercio delle Marche), quanto il fatto che altre Camere di Commercio sembrerebbero del tutto all’oscuro di questi chiarimenti.
La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, ad esempio ancora recava esclusivo riferimento alla nota MIMIT, evidenziando, tra l’altro, che per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025 il Ministero ha ritenuto opportuno assegnare il termine del 30 giugno 2025 per la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori con il rischio della sanzione di cui all’art. 2630 c.c., e che la PEC da comunicare deve essere nella titolarità esclusiva dell’amministratore, non essendo possibile indicare l’indirizzo di PEC della società (entro fine mese, quindi, dovrebbero anche essere regolarizzati gli indirizzi PEC già comunicati dagli amministratori qualora coincidessero con quello della società).
Resta, in conclusione, la necessità di un nuovo intervento del MIMIT, in esito alla interlocuzione in corso con Unioncamere, o, quanto meno, della diffusione generalizzata dei chiarimenti di Unioncamere. Sempreché non si decida di optare per un più opportuno intervento normativo.
E’ attesa altresì una circolare che ,oltre a fare chiarezza sui soggetti destinatari della prescrizione normativa di cui al comma 860 dell’art. 1 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), dovrebbe spostare al 31 dicembre la scadenza dell’adempimento.
(MF/ms)
È stato, infatti, previsto che tali oneri sono deducibili solo se sostenuti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (quali, ad esempio, bancomat, carte di credito, satispay o altra app per smartphone collegata a un IBAN).
Ai sensi dell’art. 1 comma 83 della L. 207/2024, la novità si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”).
Considerata la decorrenza, quindi, l’obbligo di eseguire il pagamento con i citati mezzi tracciabili non interessa ancora il periodo d’imposta “solare” 2024, riguardo al quale le spese di rappresentanza e per omaggi rimangono deducibili anche se sostenute con strumenti diversi da quelli tracciabili (quali, ad esempio, il contante e/o i circuiti di credito commerciale che non utilizzano nessuno dei sistemi di pagamento ammessi).
In pratica, nella campagna dichiarativa in corso, è ancora applicabile la “vecchia” disciplina, fatta eccezione per i soggetti che utilizzano il modello REDDITI 2025 per dichiarare i redditi prodotti nel corso del 2025 (ad esempio, società interessate da un’operazione straordinaria che utilizzano il modello per dichiarare i redditi del periodo d’imposta che va dal 1° gennaio 2025 al giorno antecedente a quello di perfezionamento dell’operazione stessa).
Pertanto, le spese di rappresentanza sostenute nel 2024 (esercizi “solari”) sono deducibili se rispondenti ai requisiti di congruità e inerenza definiti dall’art. 108 comma 2 del TUIR e dal DM 19 novembre 2008, a prescindere dalle modalità in cui è avvenuto il pagamento (strumento tracciabile o meno).
In proposito, si ricorda che tali costi sono deducibili in misura pari:
Infine, le spese di vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.2):
Il modello REDDITI SC 2025 è compilato indicando:
Per effetto delle modifiche del DL 84/2025, sono soggette all’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili, ai fini della non imponibilità/deducibilità, solo le spese di trasferta sostenute in Italia.
L’ambito applicativo dei nuovi obblighi viene infatti limitato alle sole spese sostenute “nel territorio dello Stato”, confermando quanto previsto nelle bozze circolate ed escludendo così dai nuovi obblighi le spese per trasferte all’estero.
Con l’art. 1 comma 1 lett. b) del DL 84/2025 si interviene sul trattamento fiscale delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), sostenute dal lavoratore dipendente in occasione delle trasferte o missioni, per limitare l’ambito di applicazione del requisito della tracciabilità dei pagamenti, previsto dal quinto periodo dell’art. 51 comma 5 del TUIR (introdotto dalla legge di bilancio 2025), alle spese sostenute nel territorio dello Stato.
Pertanto, ad esempio, le spese per il taxi sostenute nell’ambito di una trasferta all’estero potranno essere pagate anche in contanti.
Il comma 3 del citato art. 1 prevede che la disposizione trovi applicazione per le spese “sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire dal 2025 per i soggetti “solari”.
In relazione al comma 3-bis dell’art. 95 del TUIR, che prevede quale condizione per la deducibilità la tracciabilità dei pagamenti delle spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi e NCC, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti, un primo intervento è stato effettuato dall’art. 1 comma 1 lettera g) n. 1) del DL 84/2025, che riformula il testo, restringendo l’ambito di applicazione della disposizione alle spese sostenute nel territorio delle Stato.
La Relazione illustrativa al DL ha precisato che, al fine di garantire un trattamento coerente, nell’art. 109 del TUIR è stato introdotto un nuovo comma 5-bis per chiarire che la condizione di tracciabilità delle spese sopra descritte rileva in tutte le ipotesi in cui, nel territorio dello Stato, le stesse risultano sostenute dalle imprese o siano oggetto di un rimborso analitico (fermo restando il rispetto del principio di inerenza).
La relazione precisa che va da sé che i limiti appena descritti trovano applicazione anche in relazione alle spese in esame sostenute dalle imprese per gli amministratori, nonché per i relativi rimborsi analitici.
Inoltre, con finalità di coordinamento, considerato che l’art. 95 del TUIR reca, in linea generale, la disciplina della deducibilità delle spese per lavoro dipendente, è stato eliminato dal comma 3-bis il riferimento alla tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi (art. 1 comma 1 lett. g) n. 2) del DL 84/2025).
La medesima disciplina della tracciabilità delle spese sostenute per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi è stata trasferita nell’art. 109 del TUIR, al nuovo comma 5-ter, in quanto disposizione ritenuta, a livello sistematico, maggiormente idonea ad accogliere la relativa disciplina (art. 1 comma 1) lett. h) del DL 84/2025; cfr. Relazione illustrativa al DL).
In merito alla decorrenza, le disposizioni concernenti la disattivazione del regime sopra descritto per le spese sostenute all’estero, introducendo una semplificazione che opera in senso più favorevole al contribuente, decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (2025, per i soggetti “solari”), mentre le nuove regole di tracciabilità delle spese in esame si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 18 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL), per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2024.
Sembra quindi di capire che, come già originariamente previsto, nel caso di un periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità si applicheranno in ogni caso solo dal 1° luglio 2025, con riferimento al periodo d’imposta 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026.
Infatti, le spese sostenute dal 18 al 30 giugno 2025 ricadono ancora nel periodo d’imposta 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025, non soggetto alle nuove disposizioni.
Ai fini della deducibilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, resterebbero validi gli ordinari oneri documentali.
I giustificativi di spesa (parte integrante delle note cui si riferiscono) sono, infatti, indispensabili non solo al controllo della certezza della spesa, ma anche dei requisiti di inerenza, competenza e congruità (cfr. ris. n. Agenzia delle Entrate n. 96/2017 e risposta a interpello n. 403/2019).
Con particolare riferimento alle spese di taxi, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 142/2024, ha affermato che, ove non sia richiesta la fattura, la contabile rilasciata dal mezzo di pagamento elettronico non è sufficiente a identificare la spesa sostenuta ai fini della deducibilità del costo, ma è necessario che la stessa sia correlata a un giustificativo di spesa rilasciato dal prestatore, dal quale sia possibile individuare i dati essenziali della spesa (data, nome del prestatore, percorso, corrispettivo).
(MF/ms)
Il passaggio al RENTRI è stato organizzato in tre fasi, in questo periodo sono coinvolte le imprese di medie dimensioni (da 10 a 50 addetti). L’obbligo di passare ai registri digitali riguarda dunque un grande gruppo di imprese, che devono abbandonare il registro cartaceo vidimato in camera di commercio e imparare a fare le registrazioni sulla piattaforma Rentri.
Per iscriversi al RENTRI e usare i servizi disponibili sul web occorre accedere all’area “operatori” del sito del Rentri e seguire le istruzioni, accedendo con le credenziali del datore di lavoro e in seguito indicando le altre figure “incaricate” che potranno in seguito operare su Rentri con il proprio Spid.
Nell’area DEMO è possibile provare come ci si iscrive al sistema, come si definiscono le unità locali, come si assegnano i registri cronologici di carico e scarico, come si individuano gli incaricati e i sub-incaricati.
Nell’area formazione del sito è possibile consultare tutorial, slide, guide e faq.
L’albo nazionale gestori ambientali sta proponendo per fine giugno e inizio luglio dei webinar gratuiti, ai quali si può iscriversi.
Confapi Lecco Sondrio ha organizzato corsi di gruppo (martedì 8/7 oppure 22/7), ci si può iscrivere cliccando qui.
Silvia Negri di Confapi Lecco Sondrio resta a disposizione per eventuali necessità, sia al telefono sia attraverso assistenza in azienda (chiedere preventivo, moduli da 2 ore).
Si raccomanda di non attendere la fine di luglio, ma di portarsi avanti per tempo, così di da evitare ingolfamenti all’inizio di agosto.
(SN/am)
Si trasmette in allegato il verbale di accordo sui minimi, indennità di trasferta e di reperibilità a decorrere dal 1° giugno 2025, per chi applica il contratto di Unionmeccanica Confapi, rivalutati in relazione al dato Ipca al netto degli energetici importati (1,3%), come comunicato dall’Istat in data 12 giugno 2025.
(MG/am)
La visita segue l’evento organizzato il febbraio scorso, quando in sede Confapi Lecco Sondrio è stato presentato il romanzo “L’elisir dei sogni – La saga dei Campari” (editore Rizzoli) con l’autrice Silvia Cinelli. Al termine gli studenti del corso bar e sala del CFP Aldo Moro avevano preparato i cocktail, ovviamente a base Campari, per i presenti.
“Siamo particolarmente soddisfatti per la riuscita di questa visita, che completa la nostra iniziativa dedicata alla Campari. L’edificio dell’azienda a Sesto è rimarchevole come esempio di ristrutturazione architettonica e riqualificazione in museo, ben organizzato all’interno con esposizioni di oggetti di design. Gli associati hanno partecipato numerosi, mostrando vivo interesse, stimolato anche dalla competenza delle guide. Il successivo momento conviviale ha ulteriormente rinsaldato i rapporti già ottimi fra gli iscritti Confapi”, commenta Federica Fagioli presidente del Gruppo Giovani Imprenditori.
Anna Masciadri
Ufficio stampa
Sono ammissibili progetti attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento relativi a tecnologie che contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell’Unione (art. 2, comma 2, lettera b del Regolamento (UE) 2024/795):
• Sviluppo o fabbricazione di tecnologie, relative a RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici) oppure a batterie ed accumulatori, per:
– riprogettazione dei prodotti e tecniche di fabbricazione avanzate per facilitare la riparazione, il riciclaggio o per sostituire una materia prima critica con un altro materiale o ridurne l’utilizzo (ecodesign);
– preparazione per il riutilizzo e riutilizzo di RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori;
– trattamento preliminare dei RAEE (inclusi panelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori finalizzato al riciclaggio delle materie prime critiche;
– riciclaggio di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori, incluso il riciclaggio delle materie prime critiche presenti;
– riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori (per es. “black mass”, componenti rimossi da RAEE, etc…).
• Sviluppo o fabbricazione di tecnologie per:
– Pretrattamento dei rifiuti contenenti fosforo finalizzati al recupero dello stesso (ad esclusione di incenerimento e trattamenti analoghi, quali pirolisi, gassificazione);
– Recupero del fosforo da reflui, fanghi di depurazione, da rifiuti organici, altri rifiuti contenenti fosforo o ceneri da incenerimento di tali rifiuti.
È ammissibile soltanto il recupero di fosforo elementare oppure sotto forma di sali, soluzioni di sali e minerali, non il recupero indiretto in altre matrici (ai fini del presente bando, quindi, non sono ammissibili interventi finalizzati a produrre, ad esempio, fanghi da utilizzare in agricoltura, gessi di defecazione da fanghi, biochar).
Tutti i requisiti e gli aspetti gestionali per la partecipazione al bando sono illustrati nella pagina web dedicata a cui si rimanda.
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata dal soggetto richiedente (o dal capofila nel caso di aggregazioni) a partire 17/06/2025 ed entro e non oltre il 03/09/2025.
(SN/am)
Si è svolta il 10 giugno la riunione al MIMIT del Tavolo Permanente di confronto per un esame congiunto delle tematiche connesse alla prima fase di operatività del sistema di assicurazione per i rischi catastrofali introdotte dall’ultimo decreto legge in materia.
Premessa e stato dell’arte
Il decreto- legge di proroga è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 maggio (L. n 78 del 2025 di conversione del DL 39 del 2025) e, in estrema sintesi, prevede:
➢una gradualità nell’ entrata in vigore dell’obbligo differenziando tra:
• grandi imprese (quelle che superano almeno due dei seguenti criteri quali totale dello stato patrimoniale superiore ai 25 mln. di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre i 50 mln. di euro e numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore ai 250) – l’obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025 ma vengono sospese per 90 giorni le conseguenze sanzionatorie dell’inadempimento dell’obbligo;
• medie imprese (da 50 a 249 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 50 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 43 milioni di euro): obbligo di stipula della polizza entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025 ed è coevo all’entrata in vigore delle sanzioni per le imprese che non adempiono all’obbligo di stipula;
• micro e piccole imprese (quelle che rispondono ad almeno due dei tre criteri: microimprese (meno di 10 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 2 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 2 milioni di euro); piccole imprese (da 10 a 49 dipendenti; Fatturato annuo: ≤ 10 milioni di euro oppure Totale di bilancio annuo: ≤ 10 milioni di euro): obbligo entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed anche in questo caso le sanzioni si applicano a partire da tale data.
➢Abuso edilizio: l’assicurazione obbligatoria si applicherà solo agli immobili costruiti con regolare titolo edilizio o risalenti a periodi in cui il titolo non era richiesto. Rientrano nella copertura anche gli immobili oggetto di sanatoria o per cui sia in corso un procedimento di regolarizzazione. Sono esclusi da indennizzi, contributi o agevolazioni pubbliche gli immobili “non assicurabili” per irregolarità edilizie non sanate.
➢Beni di proprietà di terzi: in caso di assicurazione su beni di terzi impiegati nell’attività d’impresa, l’indennizzo sarà riconosciuto al proprietario, vincolato al ripristino del bene. In caso di inadempimento, l’imprenditore potrà comunque ottenere un indennizzo pari al 40% per il lucro cessante. È inoltre riconosciuto un privilegio per il rimborso dei premi assicurativi versati.
➢Valore dei beni da assicurare: sarà calcolato in base al costo di ricostruzione a nuovo, al rimpiazzo dei beni mobili o al ripristino delle condizioni del terreno.
➢Controlli sui premi: viene attribuita al Garante per la sorveglianza dei prezzi, in collaborazione con IVASS, la funzione di verifica per prevenire fenomeni speculativi sui premi assicurativi, anche su segnalazione delle imprese con sede o stabile organizzazione in Italia.
➢Grandi imprese e franchigia: Il tetto massimo del 15% di franchigia non si applicherà ai gruppi di grandi imprese (e società collegate o controllate) che stipulano programmi assicurativi di gruppo purché rispettino i criteri definiti dal Mef e MIMIT nel DM 18 del 2025: le imprese che alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi:
•Fatturato maggiore di 150 milioni di euro;
•Numero di dipendenti pari o superiore a 500.
Sull’applicazione della normativa sono state pubblicate alcune FAQ su sito del MIMIT (https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq) in cui viene chiarito:
L’obbligo di assicurazione riguarda tutti i beni utilizzati per l’attività d’impresa (Terreni e fabbricati; Impianti e macchinari; Attrezzature industriali e commerciali), anche se non di proprietà (es. in affitto o leasing), a meno che non siano già coperti da un’altra polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni. Sono tenute all’obbligo tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, indipendentemente dalla sezione di iscrizione.
Gli immobili con abusi edilizi o costruiti senza le autorizzazioni necessarie sono esclusi dalla copertura assicurativa.
I beni immobili in costruzione non sono soggetti all’obbligo.
I veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) sono esclusi dalla copertura obbligatoria.
È possibile adempiere all’obbligo anche tramite l’adesione a polizze collettive.
Le polizze già esistenti dovranno essere adeguate alla nuova normativa a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile.
Conseguenze su Incentivi Pubblici:
La norma che lega l’accesso a contributi pubblici all’adempimento dell’obbligo assicurativo non è auto-applicativa. Ciascuna Amministrazione dovrà definire le modalità con cui tenerne conto. Il MIMIT intende precludere l’accesso ai propri incentivi alle imprese inadempienti, ma tale regola dovrà essere recepita nella normativa di ciascun incentivo. La valutazione sul mancato adempimento non è retroattiva: si applicherà solo dopo l’adeguamento della normativa del singolo contributo o agevolazione pubblica.
Per quello che riguarda la liquidazione in caso di sinistro, la Legge Quadro 40/2025 (Legge ricostruzione post-calamità), introduce, all’art. 23 una procedura di liquidazione anticipata parziale del danno in base alla quale la liquidazione può essere anticipata fino al 30% dei danni in caso di eventi calamitosi, per le imprese assicurate:
– richiesta da inviare entro 90 giorni dall’evento;
– sopralluogo entro 15 giorni;
– liquidazione entro 5 giorni (o 20 giorni se il sopralluogo è in ritardo), salvo contestazioni.
– Il rimborso anticipato non esclude ulteriori verifiche previste dalla polizza.
All’incontro è intervenuto il SOTTOSEGRETARIO On.le BITONCI che ha ricordato come il decreto di proroga sia stato adottato per dare seguito alle richieste pressanti delle Confederazioni delle Imprese.
Durante i lavori parlamentari sono emersi alcuni suggerimenti di modifica che, laddove possibile, sono state accolti. Si è scelto di non escludere dall’obbligo le imprese più piccole in ottemperanza al principio di mutualità. Il criterio base del Governo è la condivisione della mutualità. Il Tavolo costituito presso il MIMIT – che continuerà a riunirsi periodicamente – rappresenta un momento fondamentale di confronto anche per valutare l’impatto dell’obbligo in termini di costi delle polizze. L’obiettivo del Governo è quello di avere contezza dell’impatto al fine di proporre nella prossima legge di bilancio misure a favore delle imprese (da valutare se deduzione, riduzione dell’imposizione fiscale, oggi al 22,5%, o bonus).
GARANTE DEI PREZZI – il ruolo che il Garante è chiamato a svolgere con le ultime modifiche del decreto è un ruolo fondamentale di controllo e monitoraggio dei prezzi e, insieme ad IVASS, stanno già ragionando sui prossimi passi. Sin dal mese di luglio verrà avviata la raccolta delle condizioni contrattuali in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo per le medie imprese ad ottobre. La rilevazione sarà di carattere trimestrale per avere un’idea costante dei prezzi.
IVASS – la rilevazione dei prezzi sarà avviata ad inizio luglio in modo da avere i dati per fine luglio. Le info che acquisiranno sono:
-Dove si colloca il rischio (da valutare se su livello regionale o provinciale);
-Inizio di validità del contratto;
-Info su somma assicurata;
-Franchigia;
-Scoperto;
-Canale distributivo
-Variabilità dei prezzi
Per quello che riguarda il portale che dovrà essere attivato da IVASS per dare informazioni sulle offerte di mercato, l’idea è di raccogliere tutti i DIP (documenti informativi precontrattuali) per avere un elemento comune e confrontabile con tutte le offerte delle imprese sul mercato. Non è un vero e proprio preventivatore come nel caso del RCAuto ma è qualcosa che comunque può rispondere alle esigenze di comparazione.
Le rappresentanze del mondo assicurativo hanno evidenziato che la proroga dell’ultimo decreto ha bloccato la sottoscrizione di nuove polizze, in alcuni casi causando anche richieste di storno. Le sottoscrizioni di polizze sono crollate di oltre il 90%, e ancor più preoccupante è il calo analogo dei preventivi, in controtendenza rispetto alle attese. Il mercato soffre per la scarsa diffusione delle coperture, che ostacola la mutualità, e per l’assenza di un efficace sistema sanzionatorio verso le imprese inadempienti, con il rischio che solo i soggetti più esposti restino assicurati. È stata rilevata inoltre un’ampia variabilità nei prezzi delle polizze e sottolineata la necessità di rivedere la tassazione, attualmente differenziata:
-le polizze per abitazioni civili sono deducibili al 19% e non soggette a imposta sul premio;
-quelle per le imprese sono interamente deducibili da IRES e IRAP, ma gravate da un’imposta sul premio del 22,5%.
Dal confronto è emersa una forte variabilità nelle quotazioni delle polizze catastrofali, con differenze da 1 a 5, sollevando la richiesta – considerata auspicabile – di un testo base di polizza uniforme per tutte le compagnie.
Un punto critico riguarda la previsione, contenuta in una FAQ del MIMIT e ripresa nello schema di decreto legislativo di riordino degli incentivi (approvato dal Consiglio dei Ministri ma non ancora trasmesso in Parlamento per il relativo parere), secondo cui la mancata sottoscrizione della polizza esclude le imprese dagli incentivi pubblici, inclusi quelli del Fondo Centrale di Garanzia. Sul tema il Ministero dovrebbe emanare una circolar interpretativa. Sugli altri temi che ancora non hanno trovato risposta nelle FAQ e nell’emananda circolare (Confapi ha rappresentato le criticità pervenute dai territori), è stato chiesto di inviare una nota di approfondimento al fine di valutare se e come integrare le FAQ già pubblicate,
Il Governo ha comunque manifestato l’intenzione di introdurre nella prossima legge di bilancio nuovi sgravi fiscali o incentivi per le imprese che si assicurano, e si sta valutando anche una premialità sotto forma di riduzione del premio per chi adotta misure di prevenzione e mitigazione del rischio.
(MS/ms)