Istat indice ottobre 2025
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,825 % e + 1,35%.
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(MP/ms)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di ottobre2025 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 151,0818 |
| Peso Argentino | 1664,9908 |
| Dollaro Australiano | 1,7781 |
| Real Brasiliano | 6,2614 |
| Dollaro Canadese | 1,628 |
| Corona Ceca | 24,3154 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 8,281 |
| Corona Danese | 7,468 |
| Yen Giapponese | 176,1526 |
| Rupia Indiana | 102,8353 |
| Corona Norvegese | 11,6633 |
| Dollaro Neozelandese | 2,0198 |
| Zloty Polacco | 4,2488 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,87155 |
| Nuovo Leu Rumeno | 5,0872 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,163 |
| Rand (Sud Africa) | 20,0976 |
| Corona Svedese | 10,9699 |
| Franco Svizzero | 0,9289 |
| Dinaro Tunisino | 3,4056 |
| Hryvnia Ucraina | 48,4752 |
| Forint Ungherese | 389,9117 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di ottobre, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/ms)
In proposito, occorre tenere presente che, per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), operano regole particolari. Infatti, l’art. 20 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che l’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di CPB è calcolato secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Relativamente al periodo d’imposta 2025, occorre quindi distinguere tra:
Nell’ipotesi del consolidato fiscale, dal momento che gli adempimenti in materia di acconti competono esclusivamente alla consolidante, per il primo periodo d’imposta di adesione al CPB la “consolidata” deve comunicare alla “consolidante” l’eventuale applicazione della suddetta maggiorazione in caso di calcolo degli acconti con il “metodo storico” (FAQ Agenzia delle Entrate 15 ottobre 2024 n. 4).
Sempre riguardo ai contribuenti che hanno aderito al CPB per il biennio 2025-2026, anche con riferimento all’IRAP, se l’acconto è determinato con il metodo storico, in aggiunta all’acconto determinato sulla base degli importi indicati nel modello IRAP 2025, è dovuta una maggiorazione pari al 3% della differenza, se positiva, tra:
In pratica, l’acconto è determinato sulla base del rigo “Differenza” del quadro RN, al pari di quanto previsto per i contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo biennale.
Infatti, il valore indicato in tale rigo tiene già conto del reddito concordato, in quanto nei quadri reddituali (RE, RF, RG) deve essere riportato il reddito concordato rettificato determinato nel quadro CP, già ridotto della quota assoggettata ad eventuale imposta sostitutiva CPB (FAQ Agenzia delle Entrate 28 maggio 2025).
Invece, sempre nel caso in cui il 2025 sia il secondo periodo di applicazione del CPB, l’acconto determinato sulla base del criterio previsionale deve essere calcolato considerando il reddito e il valore della produzione netta concordati per il 2025 (art. 20 comma 1 del DLgs. 13/2024); tuttavia, tale scelta potrebbe rendere più gravoso l’acconto, tenuto conto del tendenziale aumento del reddito concordato 2025 rispetto a quello accettato per il periodo precedente e dell’incidenza dell’imposta sostitutiva che si potrebbe decidere di liquidare nel modello REDDITI 2026.
(MF/ms)
Rispetto allo scorso anno, la disciplina è stata oggetto di modifiche.
Da inizio 2025 (per i soggetti “solari”) è infatti operativo l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e omaggi.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 108 comma 2 ultimo periodo del TUIR, inserito dall’art. 1 comma 81 lett. d) della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLgs. 241/97. Si tratta dei pagamenti effettuati con carte di debito, di credito e prepagate (anche mediante Apple Pay o Google Pay), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.
L’impresa non può quindi più dedurre gli omaggi se acquistati in contante. Dovrebbero essere tracciate anche le spese di rappresentanza e per omaggi sostenute all’estero, posto che l’obbligo di tracciabilità non è stato limitato agli oneri sostenuti nel territorio dello Stato, come invece per le spese di trasferte.
Al di là del nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti, la disciplina “base” degli omaggi ai fini delle imposte sui redditi non ha subito modifiche.
Con riferimento alle imprese, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono quindi deducibili interamente, ai sensi dell’art. 108 comma 2 del TUIR, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati a uno stesso soggetto non supera 50 euro.
Diversamente, gli oneri sostenuti per omaggi sono considerati spese di rappresentanza e, in quanto tali, sono deducibili nell’esercizio di sostenimento nel rispetto dei limiti di inerenza e congruità previsti dal citato art. 108 comma 2.
Al fine di determinare il “valore unitario” dell’omaggio consegnato, occorre fare riferimento al regalo nel suo complesso e non ai singoli beni che lo compongono.
Ad esempio, un cesto natalizio composto di tre diversi beni che hanno un valore di 20 euro ciascuno dovrà essere considerato come un unico omaggio dal valore complessivo di 60 euro e, come tale, sarà soggetto, ai fini della deducibilità, ai suddetti limiti previsti per le spese di rappresentanza “generali” (circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, § 5.4).
Nel caso in cui l’omaggio sia rappresentato da beni “autoprodotti”, rileva il valore di mercato dell’omaggio, determinato ai sensi dell’art. 9 del TUIR.
Tale valore, tuttavia, rileva unicamente al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilità concorre invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50 euro (ris. Agenzia delle Entrate n. 27/2014).
Qualora il valore normale dell’omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50 euro, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficia invece della deduzione integrale.
Ad esempio, nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80 euro e un costo di produzione di 40 euro, l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di deducibilità (valore di mercato pari a 80 euro, superiore quindi al limite di 50 euro), ma ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 40 euro (costo di produzione effettivo). Nel caso in cui, invece, l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40 euro e un costo di produzione pari a 30 euro, l’omaggio è interamente deducibile per 30 euro.
Poiché la norma fa espresso riferimento ai “beni distribuiti gratuitamente” di modico valore, la stessa non è riferibile alle spese relative a servizi (circ. n. 34/2009, § 5.4). Pertanto, le prestazioni gratuite di servizi sono quindi deducibili dal reddito d’impresa soltanto ove rispettino i requisiti previsti per le spese di rappresentanza “generali”.
In relazione agli omaggi ai dipendenti, per l’impresa i relativi costi sono deducibili ai sensi dell’art. 95 comma 1 del TUIR come prestazioni di lavoro (fuori dai suddetti obblighi di tracciabilità).
Quanto alle spese sostenute per le cene natalizie con i dipendenti, malgrado non siano di rappresentanza, l’art. 100 comma 1 del TUIR stabilisce che le spese relative a servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di ricreazione o culto sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Tale principio opera anche ove tali servizi siano messi a disposizione dei dipendenti con il ricorso a strutture esterne all’azienda (ris. n. 34/2004), come, ad esempio, nel caso di un ristorante. Occorre, però, considerare anche l’art. 109 comma 5 del TUIR, in base al quale le spese per la somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75%.
(MF/ms)
A seguito dell’incontro organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori “Fondi pensione o polizze vita. Roba da vecchi o da furbi?”, tenutosi mercoledì 12 novembre scorso, alleghiamo le slide presentate dal Presidente di Fondapi, Angelo Bruscino.
(SG/am)
L’evento, gratuito, si terrà il 25.11.2025 presso l’Auditorium “Casa dell’Economia” dalle ore 16 alle ore 19. Al termine sarà servito un rinfresco.
Il Convegno nasce dalla volontà di presentare in chiave propositiva la giornata contro la violenza sulle donne. Verrà messo in evidenza l’impegno per la diffusione di una maggiore cultura della parità di genere, affinché nel contesto attuale vi sia migliore consapevolezza e partecipazione del genere femminile in diversi contesti del nostro territorio.
Le relatrici che interverranno avranno l’opportunità di trasmettere questo messaggio grazie alle rispettive esperienze nel mondo finanziario, produttivo, delle professioni, della comunicazione e sul territorio di riferimento.
Ci si soffermerà sul concetto di successo, che sarà presentato come un percorso da costruire costantemente, superando difficoltà e creando opportunità con un approccio di impegno costante piuttosto che solo come un punto di arrivo.
Le iscrizioni sono aperte al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-generi-di-successo-1968700497183?aff=oddtdtcreator
In allegato potete scaricare la locandina con il dettaglio del programma.
(MP/am)
(CP/am)
La Valsassina, giustamente chiamata la “valle dei formaggi”, è famosa per la straordinaria presenza di grotte dal microclima favorevole alla stagionatura. Questo ambiente unico conferisce ai formaggi un gusto delicato e caratteristiche organolettiche inconfondibili. Le prime grotte della Valsassina furono scavate nel cuore della montagna a partire dalla seconda metà dell’800. In queste profonde casere sotterranee, i formaggi freschi venivano lasciati maturare, sviluppando i sapori che oggi li rendono così speciali.
Tra le attività imprenditoriali nel settore lattiero-caseario, troviamo Gildo Formaggi, le cui grotte, risalenti al 1860, sono considerate tra le più prestigiose della Valsassina. Oggi ospitano circa settanta tipi di formaggi diversi: vaccini, caprini e a latte crudo.
Nelle grotte di stagionatura la temperatura è di 9°, si consiglia di avere con sé abbigliamento adeguato alle basse temperature.
Adesioni per la vista e la cena al seguente link entro venerdì 21 novembre.
(SG/am)
Si rimanda pertanto al punto 7 dell’accordo di aprile 2025 in vigore da maggio 2025, che si allega per comodità. Il testo integrale dell’accordo è comunque allegato alla circolare Confapi n. 368 del 29/05/2025.
Si sottolinea che la verifica di efficacia deve essere documentata con una delle modalità suggerite:
Si raccomanda di affrontare questo tema con le figure aziendali incaricate della prevenzione.
L’associazione resta a disposizione per eventuale supporto in questa materia: 0341.282822, formazione@confapi.lecco.it.
(SN/am)
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – MIMIT, ha definito i termini di apertura dello sportello agevolativo e le modalità di presentazione delle domande inerenti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico realizzati nell’ambito degli accordi per l’innovazione, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali.
La misura è rivolta alle imprese che esercitano attività industriali e di trasporto, incluse le imprese artigiane, le imprese ausiliarie delle precedenti attività e i centri di ricerca, nonché agli organismi di ricerca.
Vengono finanziati progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti nell’ambito di specifiche aree di intervento individuate all’allegato n. 2 ed all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 4 settembre 2025, riconducibili al comparto manufatturiero ed al settore digitale e delle telecomunicazioni.
Le iniziative agevolabili devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Per l’intensità della misura si rimanda alla pagina ministeriale, che contiene tutti i dettagli: cliccare qui
Le domande potranno essere inviate dal 14 gennaio 2026 e fino al 18 febbraio 2026 allo sportello online https://fondocrescitasostenibile.mcc.it , gestito da Mediocredito Centrale S.p.A. che si occuperà per conto del MIMIT, in qualità di Gestore del Fondo Crescita Sostenibile insieme a primari partner bancari e scientifici, degli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria dei progetti, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione dei relativi monitoraggi e controlli.
La graduatoria per l’ammissione dei progetti alle attività istruttorie sarà formata sulla base del punteggio ottenuto in relazione a indicatori aziendali di solidità finanziaria.
Molte informazioni si possono trovare consultando i documenti nella pagina ministeriale dedicata a questo tema.
(SN/am)