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Mud 2021: modalità di presentazione

Le norme prevedono due modalità: ordinaria e semplificata. Ogni impresa soggetta a Mud può utilizzarle seguendo le apposite istruzioni del sito Ecocamere.
La comunicazione semplificata può essere utilizzata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente queste condizioni:
  • sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.La comunicazione semplificata non può essere compilata da:
  • gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • produttori di rifiuti che ad es. li producono fuori dall’unità locale.

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA
compilazione del modulo word e trasmissione via pec di un unico pdf

Creare un solo documento elettronico in formato pdf (istruzioni qui allegate)
Trasmettere via Pec all’indirizzo unico “comunicazionemud@pec.it” il file ottenuto in formato pdf
Diritti di segreteria alla Cciaa competente: 15 euro

Per assistenza nella comunicazione semplificata, chiedere supporto all’associazione chiamando o scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it

COMUNICAZIONE ORDINARIA
compilazione digitale e trasmissione telematica

Istruzioni sul sito mud telematico.
Compilazione digitale tramite il programma apposito e trasmissione telematica
Diritti di segreteria: 10 euro (dichiarazione telematica).

Per assistenza nella comunicazione ordinaria, consultare la circolare dedicata al Servizio compilazione che Api propone agli associati ed eventualmente richiederlo, accettando le condizioni.

(SN/bd)




Vidimazione virtuale formulari rifiuti (Vivifir): novità

Un apposito applicativo predisposto dal sistema informatico delle camere di commercio permette di eseguire la vidimazione dei formulari senza recarsi fisicamente agli sportelli della Cciaa per la bollatura; basta apporre sui formulari l’identificativo univoco e il Qr-code generati dall’applicazione.
 
Vivifir è l’acronimo di Vidimazione Virtuale Formulario Identificazione Rifiuti.
 
Da lunedì 8 marzo, la novità costituisce attuazione di quanto previsto dal c. 5 dell’art. 193 del Tua, che dispone “… in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione, raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.”
 
La novità costituisce un passaggio significativo verso la gestione digitale delle procedure amministrative, ma non abolisce per ora la modalità precedente, che pertanto rimane percorribile.
 
Si resta in attesa di sperimentare la nuova modalità per poterne apprezzare i vantaggi.
 
(SN/bd)
 




Legge di Bilancio 2021: sgravi per assunzioni di donne svantaggiate

L’Inps con la circolare 32 del 22.02.2021 ha fornito le prime indicazioni sull’esonero contributivo previsto per assunzioni nel biennio 2021-2022.
Il beneficio, previsto via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 16-19) ed ancora in attesa dell’Autorizzazione della Commissione Europea, spetta per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, di donne svantaggiate ovvero:
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea come stabilito nella Carta degli Aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese per il periodo 2014-2020. Non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che svolgano attività o professioni in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere. All’individuazione di tali settori si provvede, ogni anno, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; per il 2021 il Decreto è stato emanato il 16 ottobre 2020;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
  • donne di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi.
L’assunzione può avvenire con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche in somministrazione.

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi/ventiquattro mesi
L’Inps precisa che è considerata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
  • né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale (che è pari a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo e 8.145 euro per le collaborazioni).
Il requisito deve sussistere alla data di assunzione (e non a quello di proroga o trasformazione), ma se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Incentivo:
L’incentivo consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo pari a 6.000,00 euro annui e spetta per:
  • 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato; l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, sempre fino al limite complessivo di dodici mesi;
  • 18 mesi complessivi per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time (con massimale proporzionalmente ridotto) e di assunzione a scopo di somministrazione, mentre non spetta, invece, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, apprendistato, occasionale.

Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’incentivo è subordinato alla regolarità inerente l’adempimento degli obblighi contributivi (DURC), all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre è necessario il rispetto dei principi di carattere generali stabiliti (dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015) per le assunzioni agevolate. In particolare:

  • l’assunzione/proroga/trasformazione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • l’assunzione/proroga/trasformazione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
  • presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
  • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Le assunzioni devono altresì comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base del criterio convenzionale (U.L.A.) proprio del diritto comunitario.
In particolare l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto effettivo (non stimato) in ognuno dei 12 mesi successivi all’assunzione, del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Nelle diverse ipotesi di cumulabilità dell’agevolazione, ad esempio con altri incentivi occupazionali, l’esonero può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente dovuta. Ad esempio:
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di disabili;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
  • l’esonero è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti.
Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
Saranno emanate ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio a seguito dell’Autorizzazione della Commissione Europea.

(FV/fv)




Webinar Confapi-Politecnico Milano-Amazon: “Accelera con Amazon”

Nell’ambito dell’accordo tra Confapi, Amazon e il Politecnico di Milano volto a sostenere le nostre imprese in un percorso di digitalizzazione e innovazione per la crescita nei mercati domestici e internazionali è in programma per mercoledì 10 marzo, alle ore 16, un webinar dedicato alle nostre associate.
Obiettivo di Confapi è infatti offrire alle imprese nuovi e utili strumenti per migliorare la propria presenza in rete, attraverso consulenze mirate su strategie di business, finanziamento, marketing e internazionalizzazione, aiutandole così a superare le barriere esistenti sui mercati online.

Questo il programma del webinar:

  • Prof. Riccardo Mangiaracina, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business
    L’e-commerce B2C per le PMI: l’evoluzione del mercato e-commerce B2C in Italia, la rilevanza strategica dell’e-commerce e le fonti del valore e i canali di vendita online”.
  • Francesca Pellizzoni, Amazon
    Come vendere sullo store Amazon passo dopo passo”. Le vendite online offrono opportunità per raggiungere nuovi clienti, oggi più che mai. Ma come e da dove iniziare? Nel corso dell’evento, verranno illustrati i passaggi necessari per iniziare a vendere online e quali risorse ti possono aiutare.
  • Sessione Domande e Risposte
Per partecipare al webinar cliccare su questo link mercoledì 10 marzo qualche minuto prima delle ore 16:
https://us02web.zoom.us/j/88697072489?pwd=RkcyUVU3b1U2Nm9MSWtQdEp5b09QQT09
ID riunione: 886 9707 2489
Passcode: 412631

Al termine del seminario, registrandosi a questo link https://services.amazon.it/accelera-con-amazon/contattaci.html?ld=MPITSOAEDU_CFI , sarà possibile ricevere da Amazon il materiale presentato.

(AM/am)




Spacecannon lancia l’ultima frontiera della sanificazione

Il Giornale di Lecco, 1 marzo 2021, focus sulla nostra associata Spacecannon e il suo sanificatore U-Vir.




Valute estere gennaio 2021

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2021 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161,3856
Peso Argentino 104,4801
Dollaro Australiano 1,5764
Real Brasiliano 6,5102
Dollaro Canadese 1,5494
Corona Ceca 26,1407
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,873
Corona Danese 7,4387
Yen Giapponese 126,308
Rupia Indiana 88,9936
Corona Norvegese 10,3661
Dollaro Neozelandese 1,6924
Zloty Polacco 4,5333
Lira Sterlina 0,89267
Leu Rumeno 4,8732
Rublo Russo 90,5697
Dollaro USA 1,2171
Rand Sud Africa 18,4295
Corona Svedese 10,0952
Franco Svizzero 1,0794
Dinaro Tunisino 3,2832
Hryvnia Ucraina 34,319
Forint Ungherese 359,194
 

 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat gennaio 2021: canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.2% (variazione annuale) e a + 0,7% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,150% e + 0,525%.

(MP/bd)

 




L’8 marzo di Api insieme a Telefono Donna Lecco

Dallo scorso novembre il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio ha iniziato una collaborazione con Telefono Donna Lecco. Come sapete uno dei tanti obiettivi di un’associazione di categoria è quella di essere attivi e partecipi sul territorio con iniziative di carattere sociale.
Il nostro Gruppo Giovani ha deciso di sposare questa causa perché il problema della violenza sulle donne è, purtroppo, in costante crescita, anche sul nostro territorio. I media ogni giorno testimoniano notizie di femminicidi o altre violenze di genere, ma le associazioni che aiutano queste donne fanno fatica a trovare sostegno.Dopo l’incontro con Lella Vitali, presidente di Telefono Donna Lecco, che ci ha raccontato quello che lei e le altre volontarie vedono tutti i giorni da anni, abbiamo deciso di aiutare la loro causa cercando di sensibilizzare e, se possibile, aiutare le decine di donne che anche a Lecco sono vittime di violenza. Basti pensare che nella nostra città nel 2020 ben 133 donne hanno chiesto aiuto a questa associazione.

Lunedì 8 marzo sarà la Giornata internazionale dei diritti delle donne, per l’occasione abbiamo inviato a tutte le nostre aziende associate una locandina sul tema, accompagnata da una lettera di Laura Silipigni, presidente del Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio, in cui spiega questa collaborazione e chiede di affiggere il manifesto nelle aziende.

Alleghiamo la locandina che vi abbiamo spedito e riceverete in questi giorni.

(AM/am)




Il Covid cambia le esigenze formative: “Più importanza alla comunicazione”

La Provincia di Lecco, 26 febbraio 2021, focus sul servizio formazione di Api.




Testo unico della sicurezza D.Lgs. n. 81/2008: ultima versione

Con la presente si segnala che l’ultima versione del testo unico ambientale, con gli aggiornamenti scaturiti durante il periodo pandemico, è consultabile sul sito ministeriale e risale a novembre 2020.

Nelle prime pagine sono indicate le poche modifiche che hanno riguardato alcuni aspetti correlati all’epidemia da Sars-Cov-2, con riscontro soprattutto negli allegati. Si veda in proposito pagina 5.

Il nuovo comma 6 dell’art. 242 prevede che il medico competente segnali, ove ne ricorrano le condizioni, la necessità che la sorveglianza sanitaria prosegua anche dopo che è cessata l'esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Nell’allegato XLVI Elenco degli agenti biologici classificati è inserita la voce ‘Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (Sars-Cov-2) […].

Come noto alle figure coinvolte, il testo è comodo da consultare perché è completo di link che permettono di raggiungere rapidamente i richiami ad articoli e commi o interpelli richiamati nel testo stesso.

(SN/bd)