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Dichiarazione E-Prtr: invio telematico dei dati entro 30 aprile 2021

L’E-Prtr (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti a livello comunitario, istituito dal Reg. (Ce) n. 166/20061.
 
La trasmissione della dichiarazione annuale E-Prtr con i dati 2020, da parte dei gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo (come era già avvenuto per i dati 2019) deve avvenire con l’invio telematico in formato elettronico, mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, disponibile sul sito di Ispra. Le informazioni richieste derivano dall’art.4 del Dpr 157/2011 che recepisce in Italia la normativa comunitaria.
 
Tutte le informazioni per attuare l’adempimento si trovano sulla pagina dedicata del sito dell’Ispra.
 
La scadenza per l’invio dei dati è confermata entro il 30 aprile 2021.
 
(SN/bd)
 




Compilazione di O.R.SO.: prorogata al 16 giugno 2021

La scadenza per la compilazione dell’ O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale Orso), normalmente fissata al 30 aprile di ogni anno come il Mud, è stata prorogata al 16 giugno 2021 coerentemente con la proroga già nota del Mud. La proroga è contenuta nella Dgr n. XI/4526 del 7 aprile 2021 pubblicata sul Burl n. 14 del 9 aprile 2021.
 
La scadenza riguarda i gestori di impianti fissi di recupero e/o smaltimento di rifiuti, che ogni anno devono comunicare i dati sull’attività svolta nell’anno precedente (quantità in tonnellate e percentuali di materiali recuperati) utilizzando l’applicativo web Orso. 3.0 (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale) disponibile sulla pagina dedicata di  Arpa Lombardia.
 
(SN/bd)
 




Formaldeide: disponibile una consultazione pubblica fino al 3 maggio 2021

Comunichiamo che è aperta una consultazione pubblica nazionale riguardante la restrizione della formaldeide e delle sostanze che rilasciano formaldeide.

La consultazione è ospitata su questa piattaforma on line, messa a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica e resterà aperta fino al 3 maggio 2021.

Gli utenti possono partecipare commentando i documenti messi a disposizione sulla piattaforma e i commenti vengono poi raccolti e pubblicati in un’apposita pagina accessibile a tutti gli utenti per favorire la collaborazione istituzionale e la partecipazione civica online.

Per inviare il proprio contributo è necessario registrarsi nell’apposita sezione. Le osservazioni pervenute saranno valutate nell’ambito dei processi decisionali previsti dal Regolamento (Ce) n.1907/2006 (Regolamento Reach).

 
(SN/bd)




Tari per utenze non domestiche: scelta possibile entro il 31 maggio 2021

Il Decreto Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021, oltre a misure di sostegno economico, ha previsto anche alcune disposizioni inerenti alla Tari (Tassa Rifiuti) e al termine entro cui dovrà essere effettuata la scelta, da parte delle utenze non domestiche, che producono rifiuti urbani, di avvalersi del servizio pubblico o del ricorso al mercato.

Per “rifiuti urbani” si intende oggi quanto definito nel D.lgs. 116/2020 che modificava la definizione del Testo Unico Ambientale 152/2006 e smi, come indicato nella circolare Api n. 488 del 20 novembre 2020 e nei suoi allegati.

Il D.lgs. 116/2020 (art. 3 comma 12) aveva infatti stabilito che: “Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all’art. 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (parte variabile della Tari); le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell’utenza non domestica, di riprendere l’erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale”.

I comuni approvano i regolamenti della Tari e della tariffa entro il 30 giugno 2021, mentre, per quanto riguarda la scelta delle utenze non domestiche, deve essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Chi volesse quindi valutare il ricorso ad un soggetto privato per consegnare rifiuti “urbani” ed evitare il pagamento della parte variabile della Tari dovrebbe farlo entro maggio per poter prendere la decisione. La materia tuttavia è ancora contraddittoria, come si può ricavare confrontando i “chiarimenti” del 12 aprile 2021 pervenuti dal Ministero della Transizione Ecologica e le obiezioni contenute nella risposta del 15 aprile 2021 dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che si allegano. Di fatto risulta urgente un intervento normativo senza il quale ci si aspetta che la eventuale scelta di non avvalersi più del servizio pubblico abbia decorrenza da gennaio 2022 e non sia applicabile all’anno in corso.

Api Lecco Sondrio sta seguendo la materia e vi comunicherà gli sviluppi non appena possibile. Vi invitiamo a segnalarci le eventuali indicazioni che vi arrivassero dai comuni su questo tema.

(SN/bd)

 




Riammissione al lavoro dopo assenza per Covid-19 correlata: nota della Regione Lombardia

In tema di riammissione al lavoro, dopo le importanti precisazioni e novità della scorsa settimana, pervenute dal Ministero della Salute e comunicate con la circolare Api n.209 del 15 aprile 2021, si segnala anche la breve nota di Regione Lombardia che si allega e che interviene sulla competenza della prenotazione del tampone e sugli oneri dopo il 21 esimo giorno di isolamento.
 
Con l’occasione si segnala il sito regionale aggiornato con le indicazioni per il rientro nella collettività.
 

(SN/bd)
 




Campagna vaccinale Regione Lombardia: da oggi si allarga la possibilità di prenotazione

Da questa sera 22 aprile 2021, anche le persone di età compresa tra i 64 e i 60 anni possono prenotare online il proprio appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19. Gli interessati possono consultare la piattaforma regionale e seguire le istruzioni disponibili.
 
Come già noto si approfitta per ricordare che anche i soggetti fragili e i loro conviventi possono chiedere e prenotare la vaccinazione seguendo l’apposita procedura. Per capire cosa si intende per “soggetti fragili” (estremamente vulnerabili o disabili) si rimanda alla definizione e alle Faq sul sito.
 
(SN/bd)
 




Incentivi occupazionali alle imprese che assumono i destinatari delle politiche attive regionali

Con la delibera n.4398 del 10 marzo 2021 è stata approvata una nuova misura per potenziare l’efficacia delle azioni di reimpiego dei lavoratori, finanziate da Regione Lombardia, sostenere il rilancio dell’economia e delle politiche per il lavoro.
Ai datori di lavoro che assumeranno i destinatari delle politiche attive regionali, saranno riconosciuti incentivi occupazionali, aggiuntivi e complementari a quelli statali.
Sono beneficiari i datori di lavoro che assumono i destinatari, presi in carico dagli operatori accreditati regionali o dai Centri per l’Impiego, che partecipano alle politiche attive nell’ambito di Dote Unica Lavoro e Azioni di Rete per il Lavoro fase I e II:

  • lavoratori disoccupati, residenti o domiciliati in Lombardia; 
  • occupati sospesi (in CIG) presso un’unità produttiva/sede operativa ubicata sul territorio di Regione Lombardia, in aziende con previsione di esubero.

Le imprese interessate possono rivolgersi agli operatori accreditati regionali per i servizi al lavoro o ai centri per l’impiego. L’elenco completo è consultabile al seguente link
Il contributo massimo è differenziato in funzione della difficoltà di accesso nel mercato del lavoro:

  • lavoratori fino a 54 anni: 5.000 €
  • lavoratrici fino a 54 anni: 7.000 €
  • lavoratori over 55: 7.000 €
  • lavoratrici over 55: 9.000 €.

È previsto, per le micro e piccole imprese, un contributo aggiuntivo.

Gli importi sono maggiorati di 1.000 €:

  • per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti;
  • per le imprese costituite o acquisite da lavoratori, anche in forma cooperativa, che provengono da imprese in crisi (cd. “workers buyout”).

Il contributo è concesso a fronte della sottoscrizione di contratti di lavoro subordinato:

  • a tempo indeterminato, a tempo determinato di almeno 12 mesi, in apprendistato;
  • a tempo pieno, a tempo parziale (di almeno 20 ore settimanali medie).

Sono esclusi i contratti di somministrazione. 

La documentazione è reperibile sul sito di Regione Lombardia

(TM/tm)
 




Contributi a fondo perduto per progetti di innovazione

Regione Lombardia mette a disposizione, tramite la misura “Tech Fast” a valere sull’Asse I Por Fesr 2014-2020, contributi a fondo perduto per accelerare l’innovazione e sostenere la competitività di micro, piccole e medie (pmi) imprese lombarde anche a livello internazionale.

La misura è volta a finanziare progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (sviluppo di prototipi, di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati) e progetti di digitalizzazione delle pmi lombarde. I progetti dovranno inoltre essere legati alle aree di specializzazione intelligente (S3) di Regione Lombardia (aerospazio, agroalimentare, eco-Industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile).

Il sostegno previsto è pari al 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 250 mila euro per soggetto, a fronte di una spesa minima di 80.000 euro per progetti di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo.

Ai fini della determinazione del contributo, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa: personale, strumentazioni e attrezzature, ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, servizi di consulenza, materiali e forniture, spese generali calcolate su base forfettaria (nella misura del 15% delle spese di personale).

I progetti dovranno essere realizzati da ciascuna impresa in una sede operativa sul territorio lombardo e avviati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo (di prossima emanazione). I progetti dovranno inoltre essere realizzati entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione e comunque entro e non oltre il 31/05/2023, termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.

L’erogazione del contributo, non cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, avverrà in unica soluzione a saldo o alternativamente in due trance, a fronte di fidejussione, con anticipo del 40% del contributo.

Data prevista di pubblicazione del bando: metà maggio 2021. Data prevista per l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande: 1 luglio 2021.

Per maggiori informazioni cliccare qui

In alternativa, ApiTech, start-up innovativa e Digital Innovation Hub, può supportarti nel tuo progetto di innovazione.

Se interessati chiediamo di contattarci il prima possibile: ileana.malavasi@api.lecco.it.

(IM/im)




Contributi a fondo perduto per tutelare nuove invenzioni industriali

Regione Lombardia mette a disposizione, tramite la misura “Brevetti 2021”, contributi a fondo perduto per accelerare l’innovazione e sostenere la competitività di micro, piccole e medie imprese (pmi) lombarde anche a livello internazionale.

La misura agevola le pmi interessate a ottenere nuovi brevetti europei e internazionali – o estensioni degli stessi a livello europeo o internazionale – per tutelare delle invenzioni industriali legate alle aree di specializzazione intelligente (S3) di Regione Lombardia (aerospazio, agroalimentare, eco-Industria, industrie creative e culturali, industria della salute, manifatturiero avanzato, mobilità sostenibile).

L’agevolazione prevista è un contributo a fondo perduto di importo forfettario, per coprire i costi di deposito di una nuova domanda di brevetto o di una estensione di domanda a livello europeo o internazionale. I contributi saranno pari all’80% dei costi forfettari, ovvero:

  • 5.680 € per un nuovo brevetto/estensione europeo;
  • 7.200 € per un nuovo brevetto/estensione internazionale.

I progetti dovranno essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione dell’agevolazione e comunque entro e non oltre il 30/06/2023, termine ultimo per la presentazione della rendicontazione. L’erogazione del contributo, non cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, avverrà in unica soluzione a saldo.

Data prevista di pubblicazione del bando: metà maggio 2021. Data prevista per l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande: 1 luglio 2021.

Per maggiori informazioni cliccare qui 

(IM/im)

 




Conservazione scritture contabili per dieci anni

Con l’ordinanza n. 9794, depositata il 14 aprile, la Corte di Cassazione è tornata a precisare che resta fermo, in ogni caso, in capo al contribuente, l’obbligo di conservare la documentazione contabile per dieci anni e non solo per il minor lasso di tempo riconosciuto all’amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Il caso riguarda una S.p.a.  alla quale era stato notificato un avviso di accertamento volto al recupero di un credito d’imposta indebitamente utilizzato per l’anno 2011.

La società eccepiva la violazione dell’articolo 22 Dpr. 600/1973 e dell’articolo 2220 cod. civ.

In forza della prima delle citate disposizioni, le scritture contabili obbligatorie “devono essere conservate sino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 o da altre leggi tributarie”.

In merito alla richiamata disposizione era già intervenuta la Corte di Cassazione, con la precedente sentenza n. 9834 del 13.05.2016, con la quale aveva chiarito che la norma doveva essere interpretata nel rispetto del principio specifico previsto dall’articolo 8, comma 5, L. 212/2000, in forza del quale “l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione”.

Alla luce della richiamata previsione la Corte di Cassazione, già nel 2016, aveva ritenuto che l’estensione oltre il termine decennale fosse possibile solo nel caso in cui il decennio fosse spirato prima che l’accertamento, seppur iniziato, non fosse definito, “diversamente derivandone, se non un interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma, un’applicazione di essa influenzata da un forte indice di discrezionalità, nel senso che, potendo l’amministrazione procedere all’accertamento nei termini del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 43, l’obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe sino alla scadenza dei termini anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell’ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die”.

La più recente pronuncia, pur tenendo conto di quanto appena richiamato, ha tuttavia ritenuto che la medesima disposizione non possa essere interpretata nel senso di derogare l’articolo 2220 cod. civ., prevedendo un obbligo di conservazione per un tempo più limitato dei dieci anni previsti dal codice civile, coincidente con il termine attribuito all’Amministrazione finanziaria per l’espletamento dell’accertamento.

Nel caso di specie, infatti:

  • l’accertamento aveva avuto inizio nell’anno 2011,
  • le agevolazioni con riferimento alle quali vi era un obbligo di conservazione della documentazione risalivano al 2003,
  • le dichiarazioni omesse riguardavano i periodi 2005-2009.
Trattandosi di documenti tutti rientranti nel lasso di tempo decennale previsto dall’articolo 2220 cod. civ., la Corte di Cassazione, con l’ordinanza depositata, ha qualificato come perdurante l’obbligo di conservazione, e, dunque, legittima la richiesta di documentazione avanzata dall’Agenzia delle entrate.

Con riferimento alla richiamata pronuncia e, soprattutto, alle disposizioni in materia di conservazione dei documenti contabili, non può ignorarsi quanto recentemente è stato stabilito dalle Sezioni Unite, con la nota sentenza n. 8500 del 25.03.2021: “una volta stabilito che la deduzione dell’elemento pluriennale in ogni singola annualità di imposta espone il contribuente alla potestà di accertamento dell’Amministrazione finanziaria indipendentemente dalla decadenza nella quale quest’ultima sia incorsa sulle annualità pregresse, non pare inesigibile – proprio in ottica, anche questa statutaria, di affidamento e reciproca collaborazione – che il contribuente sia onerato della diligente conservazione delle scritture, non sine die, ma fino allo spirare del termine di rettifica (anche se ultradecennale) dell’ultima dichiarazione accertabile”.

Alla luce del quadro richiamato, dunque, permane sempre, in capo al contribuente, l’onere di conservare la documentazione per dieci anni, nonché per il maggior termine di decadenza dell’accertamento (che, alla luce di quanto appena esposto, ben potrebbe essere superiore ai dieci anni).

(MFms)