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Aggiornamento corso di formazione “Dirigenti” Accordo Stato Regioni 2025

Informiamo le Aziende che all’interno del nostro catalogo abbiamo programmato il corso “Aggiornamento corso di formazione Dirigenti Accordo Stato Regioni 2025″

Tale formazione dei dirigenti consente al datore di lavoro di assolvere l’obbligo formativo di cui all’art.37 del D.Lgs. 81/08 in relazione agli obblighi previsti dall’art.18 del D.Lgs. 81/08 e all’Accordo CSR n.59 del 17/04/2025. 
 
Accedendo al sito www.apiformazione.org, nella sezione “Corsi a pagamento” troverete Aggiornamento corso di formazione Dirigenti Accordo Stato Regioni 2025 per conoscere il calendario e le modalità di iscrizione. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il nostro ufficio all’indirizzo formazione@confapi.lecco.it o al numero 0341282822.

(SB/tm)




L’identità del territorio lariano: partecipa all’indagine promossa dalla Rete Lariana

Immaginiamo l’identità del territorio lariano è un’iniziativa promossa dalla Rete Lariana per la Transizione Sostenibile, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, aperta al contributo di tutti i cittadini.
L’obiettivo è raccogliere opinioni, visioni e percezioni sull’identità attuale del territorio delle province di Como e Lecco, così come viene vissuta da chi ci abita, lavora o immagina qui il proprio futuro.
Attraverso un breve questionario, la ricerca intende esplorare:
  • il senso di appartenenza al territorio,
  • la volontà di tutelarne l’ambiente e la cultura,
  • le prospettive di sviluppo sostenibile in armonia con i saperi locali.
Ogni contributo è prezioso: le risposte aiuteranno a comprendere e valorizzare ciò che rende unico il territorio lariano, favorendo politiche e azioni concrete orientate alla sostenibilità, all’innovazione e all’inclusione.

L’ indagine è realizzata con l’università dell’insubria, per compilarla cliccare qui 

In allegato la locandina dell’iniziativa, che si vuole estendere e diffondere il più possibile, fra le imprese e fra i cittadini-lavoratori del territorio.

(SN/am)




Split payment: online gli elenchi per il 2026

Sono disponibili per la consultazione nel sito web del Dipartimento delle Finanze gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2026. Tale meccanismo prevede alcuni particolari aspetti operativi delineati dalla circolare n. 27/E/2017 che in alcuni passaggi richiamava la circolare precedente n. 15/E/2015 e di seguito riepilogati.

Gli elenchi disponibili per il 2026 comprendono società controllate dalla Presidenza del Consiglio e dai ministeri, enti o società controllati dalle amministrazioni centrali, locali, dagli enti nazionali di previdenza e assistenza, e società partecipate da pubbliche amministrazioni per almeno il 70% del capitale sociale. Le pubbliche amministrazioni stesse, pur non incluse negli elenchi, sono comunque soggette allo split payment e possono essere consultate nell’elenco IPA pubblicato sul sito www.indicepa.gov.it.

Da segnalare che il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, ha recentemente introdotto novità rilevanti in materia di split payment (scissione dei pagamenti).

Tra le principali modifiche vi è l’esclusione dall’applicazione dello split payment per le società quotate iscritte nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana, a partire dalle fatture emesse dal 1° luglio 2025. Ciò significa che, per le fatture emesse dal 1° luglio 2025 in avanti, nei confronti di tali società si applicherà il regime IVA ordinario, con il fornitore che incassa e versa l’IVA tramite la propria liquidazione periodica.

 

Adempimenti dei fornitori
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti ad emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Da un punto di vista operativo, il fornitore:
  • non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura;
  • deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori;
  • deve annotare in modo distinto (anche con l’istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.
Adempimenti dei soggetti acquirenti
Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti in ambito istituzionale versano l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile.
Invece, il Decreto attuativo (Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017, successivamente modificato ad opera del D.M. 13 luglio 2017) con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali ha chiarito che le stesse possono procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative.
La prima modalità prevede che per il versamento dell’IVA le Pubbliche amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo.
In alternativa, le Pubbliche amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le società, per le fatture oggetto di split payment possono:
  • annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del D.P.R. n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
  • imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali);
  • registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Esigibilità IVA In linea generale l’IVA relativa alle cessioni di beni, nonché alle prestazioni di servizi, relativa alle operazioni in split payment, è esigibile al momento del pagamento del corrispettivo ai fornitori.
In alternativa, i soggetti in split payment, invece che liquidare l’imposta con riferimento al momento del pagamento del corrispettivo, possono optare per anticipare tale momento a quello di ricezione o registrazione della fattura. La scelta per l’esigibilità anticipata potrà essere fatta con riguardo a ciascuna fattura ricevuta/registrata.
Infine, in caso di errori o mancate inclusioni, è possibile inviare segnalazioni tramite un apposito modulo disponibile sul sito del Dipartimento delle Finanze, allegandola visura camerale, per permettere l’aggiornamento tempestivo degli elenchi. Questo meccanismo garantisce trasparenza e correttezza nell’applicazione della scissione dei pagamenti nel rispetto delle recenti disposizioni normative.

(MF/ms)
 




Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: controlli sul 2022

In questi giorni gli Uffici stanno recapitando ai contribuenti diversi controlli automatizzati sull’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI.

Viene notificata al contribuente un’anomalia relativa al mancato o tardivo versamento dell’imposta di bollo riferita al quarto trimestre 2022.

L’obiettivo del sistema è garantire la corretta applicazione dell’imposta di bollo (2 euro per fattura) e permettere al contribuente di regolarizzare spontaneamente la posizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Struttura della comunicazione – L’Agenzia distingue due elenchi:

  • Elenco A: fatture per cui l’imposta di bollo era stata indicata fin dall’origine
  • Elenco B: fatture inizialmente non assoggettate a bollo ma ritenute tali successivamente, dallo stesso contribuente o dall’Agenzia.
Al termine della verifica, viene prodotto un prospetto riepilogativo con i codici tributo:
  • A400 – imposta dovuta
  • A401 – sanzione ridotta a un terzo
  • A402 – interessi.
Regolarizzazione della posizione – Il contribuente può:
  1. effettuare il versamento degli importi richiesti entro 30 giorni tramite il modello F24 precompilato allegato alla comunicazione;
  2. richiedere la revisione dell’addebito, se ritiene scorrette le informazioni, utilizzando il canale telematico CIVIS (sezione Assistenza) o un ufficio territoriale dell’Agenzia, previo appuntamento.
Il mancato pagamento nei termini comporta l’iscrizione a ruolo degli importi residui, con applicazione delle sanzioni piene previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Esempio – Il controllo ha rilevato per il IV trimestre 2022: 34 fatture elettroniche emesse; imposta di bollo dovuta ma non versata: 68,00 euro; sanzione ridotta (1/3): 6,80 euro; interessi: 5,76 euro; totale complessivo: 80,56 euro.
 

Aspetto Dettaglio rilevante
Oggetto della comunicazione Controllo automatizzato imposta di bollo su fatture elettroniche
È opportuno verificare trimestralmente la posizione nel portale “Fatture & Corrispettivi”
Termine per la regolarizzazione 30 giorni dal ricevimento
Codici tributo
  • A400 imposta,
  • A401 sanzione,
  • A402 interessi
Riduzione sanzione 1/3 del totale ordinariamente previsto
Imposta dovuta per fattura 2,00 euro
Errori nei dati Possibile richiesta di correzione tramite CIVIS
Conseguenze del mancato pagamento Iscrizione a ruolo e sanzioni piene ex D.Lgs. n. 471/1997
 

(MF/ms)




2026: il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

La maggiorazione, fino al 180% o al 220%, riguarda i beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0

Nel 2026, il nuovo iper-ammortamento prenderà il posto dei crediti d’imposta 4.0 e transizione 5.0.

Nella bozza del Ddl. di bilancio 2026, viene riproposta la maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali, in passato nota come iper-ammortamento, con riferimento ai beni oggetto degli attuali crediti d’imposta 4.0 e 5.0.

Tali agevolazioni termineranno infatti nel 2025, riguardando gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025 (o per il solo credito 4.0 nel termine “lungo” del 30 giugno 2026 in caso di avvenuta prenotazione entro fine 2025).

Nella bozza del Ddl. di bilancio circolata, all’art. 95, è previsto che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, o al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La nuova agevolazione riguarda quindi, in sostanza, gli investimenti effettuati nel solo 2026, con termine “lungo” del 30 giugno 2027 in caso di avvenuta prenotazione.

La nuova maggiorazione è riconosciuta per:

  • gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli allegati A e B alla L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 comma 1 lett. a), b) e c) del DL 181/2023 convertito.
L’iper-ammortamento si sostanzia in una maggiorazione del costo di acquisizione dei suddetti beni. In pratica, l’agevolazione, extracontabile, consiste in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte sui redditi (non IRAP).

Nello specifico, viene previsto che il costo di acquisizione dei beni è maggiorato, in linea generale, nella misura del:

  • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
La misura dell’agevolazione sarebbe quindi differenziata in relazione all’ammontare degli investimenti. Ad esempio, se un’impresa nel 2026 effettua investimenti per 6 milioni di euro, la maggiorazione complessiva sarebbe pari a 8 milioni di euro (4,5 + 3,5 milioni). Il risparmio fiscale, con aliquota IRES del 24%, sarebbe quindi di 1.920.000 di euro.

La misura dell’agevolazione è però superiore nel caso di investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, compresa la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, non inferiore al 3% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nello specifico, la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
È poi previsto che la riduzione dei consumi energetici si consideri in ogni caso conseguita nell’ipotesi di:
  • investimenti in beni di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio;
  • progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC nel quale sia espressamente previsto l’impegno a conseguire il raggiungimento della suddetta riduzione dei consumi energetici.
L’accesso al beneficio, a differenza di quanto previsto per i vecchi iper-ammortamenti ma sulla scia dei più recenti crediti d’imposta, prevede la presentazione, da parte dell’impresa, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati, di apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

Con un successivo decreto ministeriale saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione.

Si segnala che sarebbe inoltre previsto uno specifico credito d’imposta “4.0” per il 2026 per le imprese del settore agricolo, nella misura del 40% per gli investimenti fino a un milione (art. 97 della bozza di Ddl.).

(MF/ms)




Istituiti i codici tributo per il versamento dell’IRES premiale 2025

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo “2048” e “2049” per il pagamento dell’imposta con aliquota ridotta mediante F24

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 57 del 17 ottobre, ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24 e F24EP, dell’IRES premiale.

L’art. 1 commi da 436 a 444 della L. 30 dicembre 2024 n. 207 ha introdotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’art. 77 del TUIR (quindi dal 24% al 20%), per i soggetti che rispettano le specifiche condizioni richieste.

In estrema sintesi, la c.d. “IRES premiale” è pari al 20% per le società che accantonano almeno l’80% dell’utile 2024, reinvestono una parte di tali utili in beni 4.0 e 5.0 ed effettuano nuove assunzioni, in presenza di determinate condizioni e nel rispetto di alcune clausole di salvaguardia.

L’IRES premiale si applica sul reddito d’impresa dichiarato per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per il periodo d’imposta 2025 per i soggetti “solari” (da dichiarare nel modello REDDITI 2026).

Era stato annunciato che tale agevolazione sarebbe stata probabilmente oggetto di proroga.

Stando tuttavia alle prime indicazioni relative al Ddl. di bilancio 2026, emerse dopo il via libera da parte del Consiglio dei Ministri, la proroga non sarebbe contemplata.

Sarebbe invece prevista la riproposizione di super e iper-ammortamenti (non quindi dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0), nonché della super deduzione per le nuove assunzioni, che sarebbe confermata per il triennio 2025-2027.

Sempre in tema di agevolazioni alle imprese, dovrebbe essere inoltre rifinanziato il credito d’imposta per la ZES Unica Mezzogiorno e per le ZLS.

Tornando all’IRES premiale, con il DM 8 agosto 2025 sono state adottate le disposizioni attuative dell’agevolazione.

L’art. 12 comma 2 del citato DM ha previsto che l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto istituire appositi codici tributo per i versamenti dell’IRES ridotta.

Pertanto, per consentire il versamento tramite modello F24 dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, con la ris. n. 57 sono stati istituiti i codici tributo:

  • 2048” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • 2049” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

La risoluzione precisa inoltre che per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetti campi sono valorizzati con “0101”.

Codici anche per il modello F24 EP

La risoluzione n. 57 ha poi istituito anche i codici tributo per consentire il versamento tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP) dell’imposta.

In particolare, sono stati istituiti i codici:

  • 204E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Acconto seconda rata o in unica soluzione”;
  • 205E” denominato “IRES – articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 – Saldo”.
In sede di compilazione del modello “F24EP”, tali codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo:
  • “riferimento A”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relative all’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unica soluzione 0101”. Per il codice tributo “204E”, nessun valore”;
  • nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”;
  • i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono essere valorizzati
 

(MF/ms)




Istat indice settembre 2025

Comunichiamo che l’indice Istat di settembre 2025, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione è pari a + 1,4 % (variazione annuale) e a + 2,0 % (variazione biennale).
 
Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,050 % e + 1,5 %.

(MP/ms)




Buoni pasto: trattamento fiscale

L’Allegato II.17 dell’art. 131 del D.Lgs. n. 36/2023, definisce i buoni pasto il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all’art. 4, che attribuisce, al titolare, ai sensi dell’art. 2002 del Codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all’esercizio convenzionato, il mezzo per provare l’avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione.

Dal punto di vista delle imposte sui redditi ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, è confermato che restano escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto e le relative prestazioni sostitutive (c.d. “buoni pasto”) entro i limiti giornalieri di:

  • 4 euro per i titoli cartacei e
  • di 8 euro per quelli elettronici – soglie destinate, secondo le anticipazioni riferite al DdL di Bilancio 2026 bilancio a salire a 10 euro per i ticket digitali.
Il trattamento fiscale in parola riguarda i lavoratori subordinati e per estensione i collaboratori e, in determinate circostanze, gli amministratori che percepiscono compensi qualificabili come redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, ferma restando la tassabilità dell’eccedenza rispetto ai limiti normativi.

Più nello specifico rispetto alla figura dell’amministratore è possibile distinguere due situazioni differenti:

  • se l’amministratore è collaboratore oppure è inquadrato come lavoratore dipendente trova piena applicazione la disciplina sopra citata, ex art. 51 del TUIR;
  • laddove invece l’attività dallo stesso prestata rientri nella sua attività professionale i compensi rientrano tra quelli di lavoro autonomo ex art. 53 e seg del TUIR.
Tale distinzione impatta anche dal punto di vista della deducibilità del costo da parte dell’azienda; nello specifico, nel primo caso si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 95 del TUIR; nel secondo caso operano le regole ordinarie di deducibilità.
 
Rapporto amministratore-azienda Inquadramento reddituale per l’amministratore Deducibilità dal reddito dell’azienda
Collaboratore/lavoratore dipendente Applicabilità esenzione parziale art. 51, comma 2, lett. c), TUIR Deducibilità integrale ex art. 95 TUIR
Professionista Reddito di lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, fermo restando le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis e 3, del TUIR Limitazione del 75% ex art. 109, comma 5, TUIR
Si ricorda che in materia di buoni pasto c’è stato un intervento normativo molto recente.

In particolare, con effetti dal 1° settembre entrano in vigore le nuove disposizioni in materia di buoni pasto così come previste dall’art. 37 della Legge n. 193/2024, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023, norma che ha esteso il limite del 5% alle commissioni a carico degli esercenti (previsto dal Codice dei contratti pubblici) a tutti gli accordi, comunque denominati, stipulati dalle imprese che emettono i buoni pasto, in forma cartacea o elettronica, e gli esercenti.

Nei fatti anche per il settore privato vale il limite del 5%.
 

(MF/ms)




Emissioni in atmosfera: venerdì 24 ottobre webinar con ARPA per non farsi trovare impreparati ai controlli

Questo appuntamento si rivolge alle imprese che, avendo impianti con emissioni in atmosfera, autorizzati come attività in deroga o come AUA Autorizzazioni Uniche Ambientali, sono suscettibili di controlli da parte delle autorità competenti (Arpa e Provincia).
Previo coinvolgimento delle associazioni di categoria, OCSE e ARPA Lombardia vi invitano a un incontro gratuito in modalità webinar sul tema dei controlli alle emissioni in atmosfera, finalizzato a mettere in luce le carenze più diffuse, rilevate dagli ispettori, ai fini del miglioramento delle conoscenze sul tema emissivo e dei comportamenti gestionali nelle imprese. Queste carenze sono spesso legate al mancato adempimento delle prescrizioni autorizzative.

 

GESTIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA – VENERDI’ 24 OTTOBRE dalle ore 10
Introduce l’incontro una rappresentante di OCSE, seguono gli interventi di ARPA Lombardia.

Per partecipare vi raccomandiamo di registrarvi al più presto, CLICCANDO QUI, così da ricevere le istruzioni per il collegamento. Se volete porre in anteprima delle domande alle quali vorreste avere risposta durante il webinar, potete anticiparle in associazione, scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it così da poterle avanzare in forma anonima a beneficio di tutti.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto 24IT30 (RAC 3 Reforming Regulatory Inspections in Italy at Regional and national level), finanziato dalla Commissione Europea SG Reform), con l’biettivo generale di razionalizzare i controlli e assicurare una maggiore efficienza a favore delle imprese e della Pubblica Amministrazione.

(SN/am)
 




Super bollo auto: termini per l’accertamento

Il super bollo auto è un’addizionale erariale istituita dal 2011 ai sensi dell’art. 23 comma 21 del DL 98/2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose di maggior potenza (dal 2012 è pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt ex art. 16 comma 1 del DL 201/2011).

A fronte dell’istituzione di tale nuovo tributo non è stata, però, prevista una disciplina organica relativa alle modalità accertative, né tantomeno un regime specifico circa il termine decadenziale e prescrizionale.

In assenza di ciò nulla è scontato, quindi non è chiaro se gli Uffici delle Entrate possano procedere mediante avviso di accertamento, oppure direttamente con la cartella di pagamento; ancora meno scontato è il termine entro cui tale attività debba esplicarsi.

Per quanto ci consta, l’Agenzia delle Entrate pare procedere mediante avviso di accertamento a cui segue l’iscrizione a ruolo e successiva notifica della cartella di pagamento.

Se si limita l’analisi alla sola attività accertativa, viene da chiedersi se, dal punto di vista della natura, si applica un termine di prescrizione o di decadenza e, in secondo luogo, quale termine operi.

Va ricordato che il termine di decadenza dell’attività accertativa è legato al tempo entro cui l’ente impositore può pretendere il tributo, in mancanza non ha più il diritto di pretenderlo; la prescrizione è un modo di estinzione del rapporto tributario fondato sull’inerzia del titolare del diritto e riguarda generalmente la fase di riscossione.

La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma del 9 dicembre 2022 n. 13929/10/22 ebbe a stabilire con riguardo all’impugnazione dell’avviso di accertamento che: “Per quanto riguarda la maturazione della prescrizione, va condiviso l’assunto della convenuta in quanto il termine per l’azione di recupero dell’imposta straordinaria sui beni di lusso, prevista dall’art. 8 del DL 384/92, deve essere individuato applicando analogicamente la disciplina in materia di imposta di registro, il cui recupero è soggetto a termine quinquennale, e non la disciplina in materia di imposta di bollo sul possesso di autoveicoli e motoveicoli, il cui recupero è soggetto a termine triennale”.

In questo caso sembra corretto parlare di decadenza più che di prescrizione, specie in quanto la Corte richiama i termini per l’imposta di registro di cui all’art. 76 del DPR 131/86, per loro natura decadenziali.

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio con sentenza n. 994/14/24 del 13 febbraio 2024, con riguardo, però, all’impugnazione della cartella di pagamento preceduta dall’avviso di accertamento, ha stabilito che: “per il mancato pagamento dell’addizionale erariale dovuta, l’Agenzia delle Entrate, per il recupero delle somme non versate dagli interessati, è tenuta alla notifica dell’avviso di accertamento entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto di imposta (art. 76 comma 1 del DPR n. 131/1986)”.

Opera la decadenza per omessa registrazione

Il richiamo all’imposta di registro deriva dalla disciplina di un tributo straordinario valevole per il 1992 sulle autovetture (vedasi l’art. 8 del DL 384/1992), la cui competenza accertativa fu demandata ai vecchi uffici del registro ex art. 8 comma 5 del DL 384/1992.

Fu la Cassazione con sentenza n. 4569 del 1° marzo 2006, citata dalle predette Corti di secondo grado, che ritenne di risolvere la questione sul termine di decadenza richiamando per analogia il tributo straordinario di cui all’art. 8 del DL n. 384 del 1992, anziché applicare la disciplina del bollo auto.

La Cassazione ritenne, condivisibilmente, che bollo auto e super bollo auto sono tributi totalmente diversi per la natura del prelievo: il bollo auto è una tassa automobilistica che trova la sua causa giuridica nella controprestazione che lo Stato fornisce mediante iscrizione al PRA, che ne consente la circolazione; il super bollo auto è un’imposta straordinaria sui c.d. beni di lusso dovuta perché essi sono espressione di capacità contributiva.
Inoltre, la potestà impositiva è rimessa ad enti diversi: per il bollo alle Regioni, per il super bollo all’Agenzia delle Entrate.

È quindi da escludere che si possa applicare al super bollo auto la disciplina dei termini decadenziali/prescrizionali di tre anni prevista per il bollo auto.
 

(MF/ms)