“Caro energia, più risorse alle imprese”
La Provincia del 19 gennaio 2026, parla Ambrogio Bonfanti presidente del Consorzio Adda Energia.
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La Provincia del 19 gennaio 2026, parla Ambrogio Bonfanti presidente del Consorzio Adda Energia.
Si tratta in particolare del:
Si suggerisce di consultare il sito Efsa (autorità europea per la sicurezza alimentare) non appena verrà aggiornato.
(SN/am)
Il ruolo delle certificazioni – 23 febbraio 2026
Il sistema di certificazioni contribuisce a garantire la qualità dei prodotti, dei servizi e dei processi nell’ambito della sostenibilità. Una panoramica degli obblighi normativi, delle novità e delle opportunità contribuirà a facilitare le imprese nella definizione delle scelte in questo settore. Inoltre, verrà affrontato il tema della certificazione dei rapporti di sostenibilità.
Relatore: Silvio Genovese, Lead auditor e membro dell’executive board di SQS – Swiss Association for Quality and Management Systems.
Per aderire occorre registrarsi tramite questo link https://forms.gle/R89rQqKkP7t4SrjFA
Possono partecipare gratuitamente una o più figure aziendali, scegliendo i temi di interesse.
Ogni webinar si svolge ogni due settimane circa, nella mattinata del lunedì, dalle 11 alle 12.15.
L’associazione raccoglie le adesioni e invia il link nella mattinata del webinar.
Programma completo dei temi proposti e calendario dei webinar:
Questa misura INAIL supporta progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, nonché progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa.
L’ammontare del finanziamento è compreso tra un importo minimo di 5.000,00 euro e un importo massimo di 130.000,00 euro. La principale novità dell’edizione 2025/2026 è l’Intervento Aggiuntivo, un bonus fino a 20.000 € finanziato all’80% per progetti complementari come fotovoltaico su bonifiche amianto o DPI intelligenti.
Il finanziamento concedibile è a fondo perduto, calcolato sulle spese sostenute al netto dell’Iva, secondo le seguenti specifiche:
(SN/am)
SPS Italia – Smart Production Solutions è la fiera per l’industria intelligente, digitale e sostenibile, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano.
In allegato la presentazione con tutte le informazioni per partecipare alla collettiva e il modulo di adesione.
Le scadenze:
Laddove il quadro VP sia presentato in sede di dichiarazione annuale IVA rimane, comunque, possibile correggere o integrare i dati errati o incompleti riferiti alle liquidazioni del quarto trimestre, presentando una dichiarazione “Correttiva nei termini”.
La correzione o integrazione sembra poter avvenire, alternativamente:
Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni riguarda la generalità dei soggetti passivi IVA.
La sola eccezione è rappresentata da coloro che non sono tenuti a presentare la dichiarazione o a effettuare le liquidazioni periodiche, come nel caso dei soggetti che si avvalgono del regime forfetario (L. 190/2014) o di coloro che registrano soltanto operazioni esenti IVA ex art. 10 del DPR 633/72.
È necessario, tuttavia, che, nel corso dell’anno, non vengano meno le suddette condizioni di esonero.
Si pensi a un soggetto passivo che effettua solo operazioni esenti IVA di cui all’art. 10 del DPR 633/72, qualora venisse meno la condizione dell’esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA, a fronte di un acquisto in reverse charge.
Sono, altresì, esclusi dall’obbligo comunicativo coloro che, nel trimestre di riferimento, non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva. L’obbligo resta, però, anche in assenza di operazioni da rilevare nel periodo, qualora debba essere data evidenza del riporto di un credito dal trimestre precedente (art. 21-bis comma 3 del DL 78/2010).
Sanzione ridotta se si regolarizza entro 15 giorni
Sul piano sanzionatorio, l’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita in misura compresa tra 500 e 2.000 euro (art. 11 comma 2-ter del DLgs. 471/97).
La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la correzione dei dati omessi, incompleti o errati avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza di legge, ferme le ulteriori riduzioni previste in applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97 (da 1/9 a 1/4 del minimo, in base a quando viene operata la regolarizzazione).
(MF/ms)
Nel caso di specie, l’impresa ha effettuato tra maggio e agosto 2024 investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1 comma 1057-bis della L. 178/2020, che sono stati ordinati prima del 30 marzo 2024 e interconnessi entro il 31 dicembre 2024.
La società afferma di aver compensato le prime due quote annuali dei crediti d’imposta a dicembre 2024 e a gennaio 2025, senza però aver presentato le comunicazioni preventive di cui all’art. 6 del DL 39/2024 e avendo presentato comunicazioni di completamento non correttamente compilate, avendo selezionato l’opzione “investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024” anziché l’opzione corretta “investimenti effettuati a decorrere dalla data del 30 marzo 2024”.
Si chiedono quindi chiarimenti in merito alle modalità attraverso cui porre rimedio nella fattispecie.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver riportato il contenuto dell’art. 6 del DL 39/2024, che ha introdotto gli obblighi di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 commi 1057-bis – 1058-ter della L. 178/2020 e del DM 24 aprile 2024, che ne ha approvato i modelli di comunicazione, ha sintetizzato il quadro normativo.
Per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti.
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (vale a dire dall’entrata in vigore del DL n. 39/2024), il contribuente è invece tenuto:
Nel caso di specie, dunque, l’impresa che non ha trasmesso la comunicazione preventiva e ha erroneamente ed incoerentemente compilato la comunicazione dei dati a consuntivo, sebbene trasmessa, non avrebbe potuto utilizzare i crediti in compensazione.
Quanto alle modalità per sanare le violazioni commesse compensando le prime due quote dei suddetti crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate distingue tra quota compensata nel 2025 e quota compensata nel 2024.
La violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della seconda quota del credito nel mese di gennaio 2025 può essere rimossa, ai sensi dell’art. 13 comma 4-ter del DLgs. 471/97 “entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all’anno di commissione della violazione”, presentando, nell’ordine, le comunicazioni preventiva e di completamento e pagando la sanzione di 250 euro.
Diversamente, stante il decorso del suddetto termine, la violazione realizzata con l’utilizzo in compensazione della prima quota del credito nel mese di dicembre 2024 configura un’ipotesi di indebita compensazione di un credito non spettante. In verità, come previsto dall’art. 13 comma 4-bis del DLgs. 471/97, “quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4ter” si applica la sanzione pari al 25% del credito utilizzato in compensazione.
Posto che i crediti non spettanti sono oggetto di recupero ex art. 38-bis del DPR 600/73, in sede di spontanea regolarizzazione della fattispecie in esame il contribuente dovrà procedere al riversamento della prima quota del credito, compilando il modello di pagamento F24, nella sezione “Erario”, con il codice tributo “6936” in corrispondenza della somma da indicare nella colonna “importi a debito versati” (cfr. ris. nn. 3/2021, 45/2023 e 41/2025).
Inoltre, ove provveda spontaneamente alla rimozione delle violazioni commesse come sopra delineato e al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui le medesime sono state realizzate a quello in cui vengono effettivamente rimosse, il contribuente potrà beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del DLgs. 472/97 (ravvedimento).
(MF/ms)
Art. I
Agli effetti delle norme dei titoli I e II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d’Italia sulla base delle quotazioni di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2026 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 152,1892 |
| Peso Argentino | 1701,2152 |
| Dollaro Australiano | 1,7304 |
| Real Brasiliano | 6,2674 |
| Dollaro Canadese | 1,6173 |
| Corona Ceca | 24,2781 |
| Renminbi (Yuan)Cina Repubblica Popolare | 8,1806 |
| Corona Danese | 7,4703 |
| Yen Giapponese | 183,9386 |
| Rupia Indiana | 106,6826 |
| Corona Norvegese | 11,667 |
| Dollaro Neozelandese | 2,009 |
| Zloty Polacco | 4,2127 |
| Sterlina Gran Bretagna | 0,86828 |
| Nuovo Leu Rumeno | 5,0919 |
| Rublo Russo | 0 |
| Dollaro USA | 1,1738 |
| Rand (Sud Africa) | 19,1152 |
| Corona Svedese | 10,6815 |
| Franco Svizzero | 0,9272 |
| Dinaro Tunisino | 3,3761 |
| Hryvnia Ucraina | 50,4655 |
| Forint Ungherese | 384,1776 |
(MP/ms)
Gli articoli pubblicati dopo il nostro evento di martedì 10 febbraio:
| Dirigente | Impiegato | Operaio | |
| Industria | € 160,77 | € 58,13 | € 58,13 |
| Artigianato | ——- | € 58,13 | € 58,13 |
| Commercio | € 160,77 | € 58,13 | € 58,13 |