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Istat: dati maggio 2021

Comunichiamo che l’indice Istat di maggio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 1.3% (variazione annuale) e a + 0,9% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,975% e + 0,675%.

(MP/bd)




Valute estere: medie dei cambi maggio 2021

 

Art. I

 

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di maggio 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161.9903
Peso Argentino 114,2081
Dollaro Australiano 1,5653
Real Brasiliano 6,4462
Dollaro Canadese 1,4732
Corona Ceca 25.5584
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,8109
Corona Danese 7,4362
Yen Giapponese 132,569
Rupia Indiana 88,9171
Corona Norvegese 10,0931
Dollaro Neozelandese 1,6817
Zloty Polacco 4,5281
Lira Sterlina 0,86258
Leu Rumeno 4,925
Rublo Russo 89,8737
Dollaro USA 1,2146
Rand Sud Africa 17,0766
Corona Svedese 10,1471
Franco Svizzero 1,0968
Dinaro Tunisino 3,3211
Hryvnia Ucraina 33,5164
Forint Ungherese 353,6471
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di maggio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Corso: “Gestione dei rifiuti in azienda: novità e principi di economia circolare”

Si segnala l’opportunità di formazione offerta dalla Camera di Commercio Lecco – Como in tema di gestione rifiuti.

Le tre sessioni affrontano tre grossi capitoli del tema, approfondendo le novità introdotte dal D.lgs. 116/2020.

Lunedì 28 giugno (3 ore): principi base di gestione rifiuti
Martedì 6 luglio (3 ore): sottoprodotti e “end of waste”
Lunedì 12 luglio (5 ore): gestione documentale + tema della manutenzione

Il corso si rivolge non soltanto a coloro che si occupano di gestione operativa e adempimenti obbligatori, ma ai titolari o rappresentanti delle imprese che vogliano un aiuto per poter accompagnare la transizione ecologica delle piccole e medie imprese del territorio verso un modello di economia circolare, il cui obiettivo è la riqualificazione e il riposizionamento competitivo delle imprese e delle filiere.

In allegato il calendario e il link al programma del ciclo di incontri, disponibile anche sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco, dove è possibile iscriversi anche solo ad alcune sessioni, per ricevere il link e poter partecipare.

 
(SN/bd)
 




Rifiuti speciali: rapporto Ispra 2021

Venerdì 11 giugno 2021 è stato presentato il Rapporto Rifiuti Speciali dell’Ispra, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Emerge che la produzione in Italia di rifiuti speciali (quelli prodotti dalle attività economiche) sfiora 154 milioni di tonnellate, in linea con la crescita del Pil (+7,3%): da attività manifatturiere deriva il 18,9% del totale. In termini quantitativi prevalgono i rifiuti da attività di costruzione e demolizione (45,5%) e quelli da attività di trattamento rifiuti e risanamento (25,1%).

Nel complesso risulta che le attività di gestione avviano a recupero il 68,9% dei rifiuti speciali, mentre solo il 7,3% viene smaltito in discarica. Tuttavia ci sono margini di miglioramento ad esempio per i veicoli fuori uso: l’Italia si attesta al di sotto della percentuale richiesta dall’Unione Europea in termini di recupero totale del veicolo (84,2% contro un target europeo del 95%).

(SN/bd)
 




Expo Dubai 2021: al via un piano per rilanciare l’export delle imprese lombarde

Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia offrono alle piccole e medie imprese lombarde l’opportunità di partecipare al progetto “Percorsi di accompagnamento all’estero 2021/Expo Dubai”.
 
La proposta è rivolta alle piccole e medie imprese, con sede legale e/o operativa in Lombardia appartenenti ai settori arredo, design e green Economy, che vogliono avviare e/o consolidare la presenza sui mercati internazionali.
 
Obiettivo
Il progetto è volto ad assistere e accompagnare le imprese lombarde negli Emirati Arabi Uniti (Eau) per cogliere le opportunità di business generate da Expo Dubai. L’Esposizione Universale “Connecting Minds, Creating the Future” si terrà a Dubai dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 e permetterà alle aziende partecipanti di acquisire visibilità ed entrare in contatto con la business community emiratense, regionale e mondiale.
 
Il programma prevede due specifici percorsi di accompagnamento negli Eau:
 
1. Missione imprenditoriale a Dubai (2-6 novembre 2021)
 
Il percorso si rivolge a un numero massimo di 15 aziende, principalmente dei settori Arredo e Design e Green Economy
 
2. Progetto Italian Design Days @Expo (1 novembre – 31 dicembre 2021)
 
Il percorso si rivolge a un gruppo selezionato di 20 imprese del comparto Arredo e Design e prevede un’esposizione temporanea di prodotti del settore Arredo e Design in uno showroom a Dubai per un periodo di un mese
 
Quota di partecipazione
La partecipazione alla missione imprenditoriale è gratuita per le 15 aziende ammesse al progetto.
La partecipazione al percorso Italian Design Days prevede una quota di partecipazione ad azienda di Euro 800,00+IVA per l’esposizione di n. 1 mese in showroom.
 
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 17 giugno 2021 fino alle ore 17.00 del 12 luglio 2021 tramite il sito www.webtelemaco.infocamere.it.
Le istruzioni per profilarsi e compilare la domanda sono disponibili sul sito www.unioncamerelombardia.it nell’apposita sezione “Bandi e contributi alle imprese”.
 
Per maggiori informazioni consultate il documento in allegato.

(GF/gf)




Rentri: fase di test dedicata alle imprese

Come si anticipava in aprile, il Rentri (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è in preparazione. Sulla homepage ufficiale del sistema è inserito un cronoprogramma che mostra i vari step che sono in corso.
 
A partire dalla fine giugno, per quattro mesi, le imprese possono testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese del settore Ict, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni tecnologiche previste.
 
Per allineare il nostro Paese alle attuali Direttive Comunitarie, è fondamentale l’adozione di un registro elettronico nazionale che favorisca il passaggio all’economia circolare. Stanno collaborando l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Unioncamere e il sistema camerale italiano, per garantire il rispetto della linea imposta dal Ministero della Transizione Ecologica e degli obiettivi esplicitati nel Pnrr.

(SN/bd)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di maggio 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di maggio 2021 con indice pari a 103,6.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 maggio 2021 al 14 giugno 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,578079%.

 
(FV/fv)
 




Contributo automatico Decreto Sostegni-bis, al via gli accrediti

Dovrebbe partire dal 16 giugno 2021, l’erogazione dei contributi a fondo perduto “automatici” previsti dall’art. 1 commi 1-4 del Dl 73/2021 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).
 
Stando a quanto annunciato durante un’audizione informale del Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco – ma non confermato, al momento, da alcun comunicato ufficiale – l’Agenzia delle Entrate dovrebbe iniziare dal 16 giugno a corrispondere i contributi a fondo perduto, con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.
 
Il contributo è riconosciuto in misura pari a quello del Dl “Sostegni”.

Secondo il Ministro, “il 16 giugno l’Agenzia delle Entrate effettuerà un pagamento a tutti coloro che hanno beneficiato del primo intervento, dello stesso importo”.
 
Il numero delle domande relative all’agevolazione del decreto Sostegni è stato leggermente inferiore al previsto: le risorse non utilizzate sia nel Dl 41/2021, sia nell’intervento che ripete il Dl 41/2021 saranno poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto.
 
Nella medesima audizione il Ministero ha affermato che, accanto all’intervento che ripete quello del Dl 41/2021, si prevedono due misure integrative.
 
Una prima misura riguarda le partite Iva che possono chiedere un’integrazione basata sul calo medio mensile di fatturato 1° aprile 2020-31 marzo 2021 rispetto ai 12 mesi precedenti.
 
Secondo le valutazioni dell’Agenzia delle Entrate, riportate dal Ministro, circa 280.000 partite Iva dovrebbero ricevere un contributo maggiore con l’integrazione, mentre circa 360.000 partite Iva potrebbero ottenere un contributo per la prima volta (spostando il periodo di riferimento di tre mesi).

Per questi soggetti i coefficienti di calcolo previsti dal Dl Sostegni-bis sono più elevati rispetto a quelli del decreto precedente, secondo il Ministro, per compensarli del fatto che ricevono il contributo ora, una sola volta.
 
Stando a quanto affermato dal Ministro, il contributo integrativo potrà essere richiesto a partire dal 23 giugno e all’inizio di luglio verranno avviati i pagamenti.
 
La stima è che tali interventi valgano circa 3,4 miliardi.
 
La terza componente del fondo perduto si concentra sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato.
 
Si prevede che i contribuenti (con fatturato inferiore a 10 milioni nel 2019) che hanno subito un peggioramento del risultato economico di esercizio possano chiedere un contributo.

Questo intervento verrà attuato tenendo conto per ciascun contribuente dei ristori già percepiti nel 2020 e nella prima parte del 2021; si cercherà quindi di perequare, come affermato dal Ministro, “guardando chi ha avuto di più e chi ha avuto meno”.
 
Tali contributi saranno distribuiti al termine dell’estate prossima, sulla base dei risultati di esercizio.
 
Sul tema, si segnala che il CNDCEC il 15 giugno, ha presentato una lettera al Ministro dell’Economia Daniele Franco per denunciare l’impossibilità di rispettare il termine del 10 settembre 2021 attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, a cui il legislatore ha inteso subordinare la presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “perequativo”.
 
Da qui la necessità, secondo il Consiglio nazionale, di prorogare tale termine al 31 ottobre 2021.

La difficoltà era già stata segnalata durante l’audizione sul decreto “Sostegni-bis” dalla Commissione Bilancio della Camera del 3 giugno. 
 
(MF/ms)
 




Riforma Iva su e-commerce, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno è stato pubblicato il D.lgs. n. 83/2021, che recepisce nel nostro ordinamento gli artt. 2 e 3 della direttiva 2017/2455/Ue, nonché la direttiva 2019/1995/Ue.

Tali disposizioni fanno parte del pacchetto di misure volte a riformare l’applicazione dell’Iva sul commercio elettronico, con lo scopo di facilitare le operazioni transfrontaliere, combattere le frodi e assicurare alle imprese nella Ue condizioni di parità con le imprese di paesi terzi.

Il decreto, molto atteso dagli operatori del settore, modifica in particolare il Dpr 633/72 e il Dl 331/93, riformando la disciplina delle vendite a distanza, introducendo nuovi obblighi per le piattaforme digitali che facilitano tali vendite nella Ue ed estendendo l’ambito applicativo del regime dello sportello unico, che da Mini One Stop Shop (MOSS) diventa OSS (One Stop Shop).

Infatti, una delle principali novità della riforma concerne la possibilità di avvalersi del regime speciale (versione Ue e non Ue) non più soltanto per le prestazioni di servizi TTE, ma per una più vasta gamma di operazioni (la generalità delle prestazioni di servizi B2C nella Ue, le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ecc.).

Anche per tali operazioni, perciò, sarà possibile dichiarare e versare l’Iva dovuta in altri Stati Ue nel solo stato di identificazione, mediante portale web, senza che il soggetto passivo sia tenuto a identificarsi ai fini Iva in ciascuno Stato membro in cui effettua le cessioni di beni e le prestazioni di servizi.

Inoltre, posto che dal 1° luglio viene abolita l’esenzione Iva per le merci di valore trascurabile importate nella Ue, viene introdotto un regime speciale di importazione per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro (Import One Stop Shop). Ricorrendo all’IOSS, l’importazione di beni di valore modesto, trasportati o spediti dal fornitore o per suo conto a un privato in uno Stato membro, è esente da Iva.

L’imposta viene riscossa presso l’acquirente come parte del prezzo e dichiarata e versata tramite lo sportello unico per le importazioni (art. 74-sexies1 del Dpr 633/72).

Lo sportello unico “esteso”, dunque, contempla tre regimi speciali: OSS regime Ue, OSS regime non Ue e IOSS.

Possono registrarsi al regime Ue:

  • i soggetti passivi stabiliti nell’Unione che prestano servizi a privati in uno stato membro in cui non dispongono di alcuna sede e/o che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • le interfacce elettroniche considerate “fornitori presunti” per talune vendite a distanza intracomunitarie di beni e/o cessioni nazionali (art. 2-bis del Dpr 633/72).
Il regime non Ue, invece, è rivolto ai soggetti passivi non stabiliti nell’Unione che prestano servizi B2C nella Ue.

Infine, possono registrarsi all’IOSS tutti i soggetti passivi (stabiliti o meno nell’Unione, comprese le interfacce elettroniche) che effettuano vendite a distanza di beni importati da un territorio o un Paese terzo di valore non superiore a 150 euro.

Tuttavia, i soggetti che non dispongono di una sede nell’Ue sono tenuti a nominare un intermediario (salvo che siano stabiliti in un Paese con cui l’Ue ha concluso un accordo di mutua assistenza in materia di Iva).

Alla luce di quanto descritto, dunque, un soggetto passivo con sede nell’Ue può avvalersi:

  • dell’OSS Ue per “centralizzare” l’assolvimento dell’Iva in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e ai servizi B2C rilevanti in altro Stato membro;
  • dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.
Invece, un soggetto passivo non stabilito nell’Ue può avvalersi:
  • dell’OSS Ue per le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
  • dell’OSS non Ue per i servizi B2C resi nella Ue;
  • dell’IOSS per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro.
Si ricorda che l’adesione ai diversi regimi è già possibile dal 1° aprile scorso.

In concreto, un soggetto registrato in Italia all’OSS e/o all’IOSS trasmetterà in via elettronica le dichiarazioni indicanti le prestazioni/cessioni cui si applica il regime speciale e verserà in Italia l’Iva dovuta negli altri Stati membri.

La dichiarazione è presentata con cadenza trimestrale per l’OSS e con cadenza mensile per l’IOSS.

Il ricorso ai regimi speciali è facoltativo.

Tuttavia, se un soggetto passivo sceglie di avvalersene, deve applicare il regime per tutte le operazioni rientranti nello stesso.

La definizione delle modalità operative di applicazione dei regimi speciali è demandata a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Dogane e monopoli.

In ultimo, si precisa che il D.lgs. 83/2021 entra in vigore dal 30 giugno 2021, ma che le relative disposizioni si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2021. 

(MF/ms)
 




Credito imposta locazioni: l’Agenzia delle Entrate chiarisce l’utilizzo in F24

Con una Faq pubblicata l’11 giugno sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, come di recente esteso dall’art. 4 del Dl 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), può essere compensato, in F24, con il medesimo codice tributo (6920) utilizzato per il tax credit di cui all’art. 28 del Dl 34/2020.

Il credito d’imposta locazioni è stato istituito dall’art. 28 del Dl 34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.

In particolare, il credito in oggetto riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).

Per accedere al credito, i conduttori (salve limitate eccezioni) devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Il credito spetta anche agli enti non commerciali, per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):

  •  per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 al Dl 137/2020 “Ristori”;
  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2 al Dl 137/2020 convertito, aventi sede operativa in “zone rosse”.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) aveva esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che ne godevano, quindi, da marzo 2020 (o aprile se stagionali).

Su questo assetto è intervenuto il decreto Sostegni-bis (art. 4 del Dl 73/2021), che ha agito su due fronti.

Da un lato, ha prorogato il credito d’imposta, per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti.

Dall’altro, il decreto “Sostegni-bis” ha ulteriormente esteso il credito d’imposta locazioni, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.

Viene, infatti, prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d’imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d’azienda), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • prevedendo un limite di ricavi di 15 milioni di euro nel “secondo periodo d’imposta antecedente” a quello attuale;
  • e richiedendo che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019).
L’art. 4 del Dl 73/2021 fissa, quindi, condizioni di accesso al credito diverse da quelle originariamente previste dall’art. 28 del Dl 34/2020, ma richiama espressamente i commi 1, 2 e 4 di tale norma, di fatto, “estendendo”, a nuove condizioni, il “vecchio” tax credit del Dl Rilancio (Dl 34/2020), ai primi mesi 5 mesi del 2021.

In coerenza con tale approccio ispirato alla “continuità” tra i i due provvedimenti, la Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate afferma che, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta locazioni, come esteso ai mesi del 2021 dal decreto “Sostegni-bis”, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020. Inoltre – si rammenta – il credito si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro temporaneo” per gli aiuto di Stato.

(MF/ms)