Con una Faq pubblicata l’11 giugno sul sito dell’Agenzia delle Entrate, è stato chiarito che il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, come di recente esteso dall’art. 4 del Dl 73/2021 (decreto “Sostegni-bis”), può essere compensato, in F24, con il medesimo codice tributo (6920) utilizzato per il tax credit di cui all’art. 28 del Dl 34/2020.
Il credito d’imposta locazioni è stato istituito dall’art. 28 del Dl 34/2020, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica.
In particolare, il credito in oggetto riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).
Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).
Per accedere al credito, i conduttori (salve limitate eccezioni) devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Il credito spetta anche agli enti non commerciali, per gli immobili destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).
Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):
- per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 al Dl 137/2020 “Ristori”;
- per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2 al Dl 137/2020 convertito, aventi sede operativa in “zone rosse”.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) aveva esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che ne godevano, quindi, da marzo 2020 (o aprile se stagionali).
Su questo assetto è intervenuto il decreto Sostegni-bis (art. 4 del Dl 73/2021), che ha agito su due fronti.
Da un lato, ha prorogato il credito d’imposta, per altre 3 mensilità (fino al 31 luglio 2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30 aprile 2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, secondo le modalità finora previste per tali soggetti.
Dall’altro, il decreto “Sostegni-bis” ha ulteriormente esteso il credito d’imposta locazioni, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.
Viene, infatti, prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d’imposta locazioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d’azienda), per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
- prevedendo un limite di ricavi di 15 milioni di euro nel “secondo periodo d’imposta antecedente” a quello attuale;
- e richiedendo che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019).
L’art. 4 del Dl 73/2021 fissa, quindi, condizioni di accesso al credito diverse da quelle originariamente previste dall’art. 28 del Dl 34/2020, ma richiama espressamente i commi 1, 2 e 4 di tale norma, di fatto, “estendendo”, a nuove condizioni, il “vecchio” tax credit del Dl Rilancio (Dl 34/2020), ai primi mesi 5 mesi del 2021.
In coerenza con tale approccio ispirato alla “continuità” tra i i due provvedimenti, la Faq pubblicata dall’Agenzia delle Entrate afferma che, per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta locazioni, come esteso ai mesi del 2021 dal decreto “Sostegni-bis”, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32 del 6 giugno 2020. Inoltre – si rammenta – il credito si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del “Quadro temporaneo” per gli aiuto di Stato.
(MF/ms)