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Novità formative in capo a datori di lavoro e preposti: approfondimento

Con riferimento alla precedente circolare Api sullo stesso tema, n. 34 del 20/01/2022 si approfondiscono di seguito le conseguenze pratiche delle modifiche al Tu D.lgs. 81/2008 sugli obblighi di formazione, in particolare dei preposti, ma anche dei datori di lavoro.

 

La circolare dell’ispettorato nazionale del lavoro Inl n.1/2022 datata 16/02/2022 che si allega specifica infatti che i nuovi obblighi formativi in capo al datore di lavoro e le modifiche agli obblighi formativi in capo ai preposti non si possono applicare fino alla introduzione del nuovo accordo stato regioni, atteso entro il 30/06/2022, che sostituisce il precedente risalente al 21/12/2011 e che stabilirà le modalità attuative e la gestione della fase transitoria. I nuovi obblighi (compresa la formazione del preposto in presenza, con cadenza al meno biennale) non potranno pertanto costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.lgs.758/1994 “disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.

L’unico elemento di novità che si deve considerare immediatamente applicabile (dal 21 dicembre 2021) e quindi sanzionabile, se carente, è l’obbligo di addestramento, che comprende la prova pratica dell’uso corretto delle attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi e l’esercitazione applicata delle procedure di sicurezza. Lo strumento che in futuro documenterà questa attività è un registro, denominato “apposito registro informatizzato”, sul quale è attesa l’emanazione di apposita disposizione.

Per completezza si ricorda che il Testo unico della sicurezza, aggiornato a gennaio 2022 è consultabile on line.  

 
(SN/bd)
 
 
 
 




Applicativo “Aua Point”: inserimento dati entro il 31 marzo 2022

Il tema era stato trattato nella precedente Circolare Api n. 35 del 21 gennaio 2021, a cui si rimanda.

Con la presente circolare informiamo gli associati che Regione Lombardia ha introdotto un aggiornamento tramite la più recente Dgr 5773 del 21 dicembre 2021 Aggiornamento dei criteri di utilizzo e messa a regime dell’applicativo «Aua point».

Il campo di applicazione (dettagliato all’interno della Dgr 5773/2021 consultabile in allegato) comprende le aziende che hanno le seguenti autorizzazioni ambientali:

  • dotate di Aua (Autorizzazione Unica Ambientale) per scarichi industriali (“scheda A”) e/o emissioni in atmosfera (“scheda C o D”), o di autorizzazioni settoriali ex artt. 269 o 124 del d.lgs. 152/2006.
  • autorizzate ex art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06 (autorizzazioni alle emissioni in via generale per le attività in deroga);
  • autorizzate ex art.12 d.lgs. 387/03 (impianti alimentati da Fer Fonti energetiche rinnovabili);
  • autorizzate ex art. 208 d.lgs. 152/06 (autorizzazione allo stoccaggio/trattamento rifiuti);
  • autorizzate ex art 8 d.lgs. 115/08 (autorizzazione unica da fonti energetiche convenzionali);
Le casistiche sopra riportate indicano con evidenza che l’applicativo Aua Point non riguarda solo le aziende in Aua ma anche le altre casistiche con obbligo di monitoraggi ambientali. Se un’azienda si registra e compila Aua Point il termine massimo per l’inserimento dei dati è il 31 marzo dell’anno successivo.

Tuttavia è prevista una obbligatorietà graduale secondo questa sequenza:

A partire dal 2022, l’obbligatorietà alla registrazione dell’impresa e alla compilazione di Aua Point non riguarda le aziende che hanno un’Aua di cui al Dpr 59/2013 ma riguarda le aziende cosiddette “in deroga”, in possesso dell’autorizzazione in via generale ex art.272 c.2 d.lgs. 152/2006 (ai sensi della Dgr 983 /2018 o della Dgr 8823/2008). Per le altre tipologie di autorizzazione permane nel 2022 il regime di adesione volontaria.

Per il 2023 tale obbligo è esteso alle autorizzazioni “in deroga” ai sensi dell’art. 272 c.2 rilasciate all’interno dell’Aua, nonché alle autorizzazioni “ordinarie” alle emissioni, ai sensi dell’art. 269 (rilasciate all’interno dell’Aua o meno).

A partire dal 2024 l’obbligo sarà esteso a tutti gli impianti soggetti a tutti i regimi autorizzativi inclusi nel campo di applicazione.

Si invita a consultare il sito Arpa che contiene tutte le info e le Faq per comprendere nel dettaglio chi sono i soggetti obbligati, le scadenze progressive e per svolgere correttamente questo adempimento.

(SN/bd)
 
 




Regolamento Clp: novità dal 1° marzo 2022

Si segnala che a decorrere dal 1° marzo 2022 si applica il Regolamento Ue 2020/1182, ovvero il XV Atp “Adeguamento al Progresso Tecnico” del cosiddetto Clp, il regolamento europeo che riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Il Regolamento 1182/2020/Ue in vigore dal 31 agosto 2020, secondo l’art. 2 permetteva, già prima di questa data, di classificare, etichettare e imballare sostanze e miscele ai sensi delle nuove disposizioni. Però ora integra e modifica alcune voci della “Tabella delle classificazioni armonizzate” presente nell’Allegato VI, parte 3 del Regolamento Clp.

Le principali novità predisposte dal XV Atp sono queste:

  • l’inserimento di una nuova classificazione per l’acido nitrico presente in soluzione a concentrazioni ≤ 70%;
  • la modifica della classificazione del carburo di silicio in forma fibrosa come Carc. 1B, H350;
  • l’inserimento di una nuova classificazione del rame in forma granulare come Aquatic Chronic 2, H411;
  • l’inserimento di una nuova classificazione dell’acido acido L-(+)-lattico come Skin Corr. 1C, H314 e Eye Dam. 1, H318;
  • l’inserimento di una nuova classificazione del Mbit (2-metil-1,2-benzotiazol-2(2H)-one);
  • l’appesantimento della classificazione di D4 (ottametilciclotetrasilossano) per la pericolosità ambientale (Aquatic Chronic 1, H410);
  • l’appesantimento della classificazione del butanone ossima come Carc. 1B, H350 e con l’aggiunta delle classificazioni come Stot Se 3, H336, Stot Se 1, H370 (per le vie respiratorie superiori), Stot Re 2, H373, Skin Irrit. 2, H315 e Eye Dam. 1, H318.
Si consiglia ai produttori di sostanze di valutare con attenzione se l’Atp può avere risvolti impattanti nelle classificazioni delle sostanze usate quotidianamente nelle proprie attività lavorative per darne tempestiva comunicazione agli utilizzatori lungo le diverse filiere di produzione.

Sul sito Echa sono disponibili tutte le informazioni del caso.

(SN/bd)
 




Ita Spa di Calolziocorte: 250 euro di “Bonus energia” per i suoi dipendenti

Gli aumenti vertiginosi delle bollette energia e del gas stanno pesando sulle aziende e sulle famiglie in modo drastico e purtroppo, visti anche i fatti di cronaca odierni, non scenderanno nel breve periodo. Per cercare di aiutare i propri dipendenti Andrea Beri, amministratore delegato della Ita Spa di Calolziocorte e consigliere di Api Lecco Sondrio, ha deciso di erogare un “Bonus energia” per i propri lavoratori: 250 euro una tantum per far fronte ai rincari di questo periodo.

La holding di cui Ita Spa fa parte autoproduce energia elettrica tramite un impianto di cogenerazione, in un anno l’impresa di Calolziocorte consuma 60 gigawatt/ora di energia e ne autoproduce 25. L’energia autoprodotta che avanza viene venduta e il ricavato, al netto dei costi, viene destinato ai 128 dipendenti per il “Bonus energia”. Quest’ultima iniziativa va ad aggiungersi al welfare aziendale che la Ita Spa eroga normalmente ai suoi lavoratori tramite la piattaforma TreCuori.

Stiamo vivendo un periodo di forti tensioni economiche e di grande impatto– spiega Andrea Beri il sistema di autoproduzione di energia nella nostra azienda ha portato dei benefici e quindi ho deciso di venire incontro ai miei dipendenti con il “Bonus energia”, così potranno usufruire anche loro di questi vantaggi portati dal nostro impianto. So bene che 250 euro non sono la soluzione, ma sono qualcosa nel deserto. Purtroppo temo che i prezzi di energia e gas non scenderanno nemmeno ad aprile e vedo che le iniziative attuali del Governo non sono risolutive, con questa iniziativa ho cercato di venire incontro ai miei dipendenti in un momento difficile da affrontare per tutti”.
Il “Bonus energia” non è una novità per la famiglia Beri che qualche settimana fa ha già presentato nell’altra azienda di proprietà in Veneto, la CB trafilati acciai: “Sì, l’iniziativa è stata accolta con molto favore, avviene con lo stesso medesimo meccanismo che attueremo alla Ita”, conclude Andrea Beri.
 
Ita SpA – Scheda azienda
L’azienda viene fondata nel 1956 a Calolziocorte, fa parte di Steelgroup Italy Holding, come le altre aziende CB trafilati acciaio e F.A.R. SpA, industrie specializzate nella lavorazione di fili in acciaio e trefoli che occupano in totale 270 persone.
Lo spirito imprenditoriale della famiglia Beri è l’essenza stessa dell’azienda che si distingue per l’orientamento alla “qualità totale” che rappresenta la base della sua strategia aziendale.
Oggi I.T.A. SpA è una realtà tra le più dinamiche del settore, con costanti investimenti in ricerca e sviluppo volti alla massima soddisfazione del cliente per la fornitura di fili d’acciaio trafilati lucidi e zincati per armatura di cavi energia e telecomunicazioni, funi di sollevamento, funi per trasporto persone, funi pesca, applicazioni off-shore Oil & Gas, mining, armatura di rinforzo tubi, trasmissioni e produzione di molle e particolari piegati per il settore automobilistico e per la meccanica in generale.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
 




Progetto orientativo “Mestierando”: incontri con imprenditori e professionisti

La Provincia di Lecco, insieme all’Ufficio scolastico territoriale e le parti sociali, organizza la quarta edizione del progetto “Mestierando”

Il progetto intende sviluppare nei giovani studenti la capacità di prendere coscienza di sé e delle proprie potenzialità ai fini di far nascere e maturare in loro la capacità decisionale che li conduca a una scelta di orientamento verso i percorsi di II grado in maniera consapevole.

Il progetto prevede, tra le attività proposte agli studenti delle classi II e III del I grado, alcuni incontri con professionisti/imprenditori di vari settori e ambiti lavorativi che, attraverso lo strumento dell’intervista, potranno stimolare nei giovani alunni alcune riflessioni sulla scelta di orientamento scolastico/professionale futuro per cercare di dare risposta alla domanda “Cosa farò da grande?”. Il progetto, che partirà nel mese di marzo prossimo, interesserà, per quest’anno scolastico, gli studenti delle classi II del primo grado. 

Chiediamo la vostra collaborazione a formulare un elenco di imprendistori/professionisti/lavoratori disponibili a incontrare i ragazzi ed i docenti nelle scuole aderenti al progetto “Mestierando”.
Tale elenco deve essere inviato entro lunedì 28 febbraio 2022

Si allega schema dell’intervista e le scuole che aderiscono all'iniziativa.

Per maggiori informazioni contattare Tiziana Montana al numero 0341.282822 e alla mail scuola.lavoro@api.lecco.it 

(TM/tm) 
 




Un bonus welfare pari a 250 euro dalla Ita a ciascun suo dipendente

La Provincia del 24 febbraio 2022, articolo sul "bonus energia" erogato dalla nostra associata Ita Spa ai dipendenti. 




Acquisti di prodotti tecnologici e reverse charge: specifiche

Ad oramai diversi anni dall’ultima modifica normativa intervenuta, sorgono ancora alcuni dubbi circa l’applicazione del reverse charge per le compravendite di prodotti tecnologici, quali, in particolare, telefoni cellulari, computer portatili e tablet.

I dubbi nascono da una non chiarissima illustrazione, ad origine, della materia da parte dell’Amministrazione finanziaria, e dalla sempre più frequente propensione ad acquistare tali prodotti in canali diversi da quelli di commercio al dettaglio.

Partiamo da un dato di fatto: il settore è da sempre stato interessato da frodi Iva, in tutto il territorio europeo, di svariati miliardi.

A livello pratico, la frode significativa non avviene quando il singolo prodotto viene ceduto da un dettagliante ad un soggetto che spesso si qualifica come consumatore finale (e che quindi non può detrarre l’Iva), ma quando consistenti quantitativi di beni vengono ceduti ad un soggetto che ha diritto alla detrazione dell’Iva.

Quando, infatti, il venditore non versa l’Iva che ha incassato, il danno erariale è molto maggiore nel caso in cui il cliente ha la possibilità di detrarre l’Iva, rispetto al caso in cui si qualifica come consumatore finale.

Detto ciò, a livello comunitario la Direttiva Iva consente agli Stati membri l’introduzione del meccanismo del reverse charge per settori che sono ritenuti ad alto rischio di frode, quali ad esempio le cessioni di telefoni cellulari, di dispositivi a circuito integrato, di console di gioco, tablet PC e laptop.

Altri Stati hanno introdotto il meccanismo del reverse charge in questi settori, e per stabilire in modo chiaro che tale modalità speciale di applicazione dell’imposta è limitata al commercio all’ingrosso, hanno fatto una cosa semplicissima: hanno inserito un limite di importo al di sotto del quale il reverse charge non trova applicazione.

Troviamo infatti dei limiti di importo nella normativa tedesca (euro 5.000) ed in quella britannica (GBP 5.000), istituita quando il Regno Unito era ancora un Paese aderente alla Ue ed ancora oggi in vigore.

Dal canto suo, il legislatore italiano non ha introdotto alcun limite di importo, né ha scritto la norma in modo tale che si potesse evincere che il reverse charge trova applicazione solo nel commercio all’ingrosso.

La norma, infatti, prevede semplicemente che il reverse charge trovi applicazione per le vendite di telefoni cellulari (per la cui definizione viene fatto un rimando ad una norma del 1972, modificata da ultimo nel 1995…), e per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, senza specificare in quali fasi della commercializzazione o se per quantitativi minimi.

In uno Stato di diritto, dove le norme si interpretano in primo luogo per come sono scritte, tutte le cessioni di tali prodotti, effettuate verso un soggetto passivo Iva, sarebbero assoggettate a reverse charge.

Se il legislatore poi ravvisa che la norma non raggiunge gli scopi che si proponeva, viene cambiata la norma.

In Italia, invece, l’Agenzia delle Entrate, con documenti di prassi, modifica radicalmente la interpretazione della norma, e, ad esempio, con circolare 59/E/2010 affermò che “si ritiene che l’obbligo del meccanismo dell’inversione contabile alle fattispecie in esame, ai sensi del citato articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, trovi applicazione per le sole cessioni dei beni effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. Le cessioni al dettaglio, infatti, si caratterizzano per la destinazione del bene al cessionario-utilizzatore finale, ancorché soggetto passivo”.

Nella successiva risoluzione 36/E/2011 precisò inoltre che “il riferimento al commercio al dettaglio deve intendersi finalizzato a individuare i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972.


Ne consegue che sono escluse dall’obbligo di reverse charge le cessioni dei beni in argomento effettuate da “commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante“.

In tale risoluzione chiarì anche che “L’esclusione dall’obbligo di reverse charge torna, altresì, applicabile anche a soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 22 del DPR n. 633 del 1972 che, tuttavia, effettuano le cessioni dei beni in argomento direttamente a cessionari-utilizzatori finali.


Tale circostanza può ritenersi sussistere esclusivamente nelle ipotesi in cui la cessione del telefono cellulare sia accessoria alla fornitura del c.d. “traffico telefonico””.

Evidentemente, in molti limitarono la lettura del chiarimento alla prima frase, e si formò un certo orientamento secondo cui l’acquirente di un grossista, che si qualificava come “utilizzatore finale” del telefono, dichiarando cioè che non lo acquistava per rivenderlo, avrebbe dovuto pagare l’Iva al proprio fornitore.

Tale interpretazione è stata recentemente smentita dall’Agenzia delle Entrate, la quale ad una istanza di interpello presentata da un grossista, ha chiarito che “non condivide la soluzione prospettata dall’Istante, secondo la quale l’applicazione del reverse charge non è dovuta, a seguito delle richieste dei cessionari e dall’uso che questi faranno del bene acquistato”.

In sostanza, quando un soggetto passivo Iva acquista un cellulare, un tablet, o un laptop da un dettagliante (in particolare presso un punto vendita aperto al pubblico, o per corrispondenza), troverà sempre applicazione l’Iva, mentre quando lo compra da un grossista, troverà sempre applicazione il reverse charge, salvo il caso disciplinato dalla risoluzione 36/E/2011 di cellulare ceduto come accessorio al traffico telefonico.

(MF/ms)
 




Detrazioni edilizie: sblocco delle cessioni

Nella riunione del 18 febbraio, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili.

Sono interessate le disposizioni di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche che sono state introdotte dal DL 4/2022 (c.d. decreto “Sostegni-ter”), la cui conversione è prevista entro il 28 marzo.

Preso atto della paralisi che le norme restrittive dell’art. 28 del DL 4/2022 hanno determinato sul versante delle acquisizioni di crediti di imposta anche da parte di intermediari finanziari che non sono stati minimamente toccati dal problema delle frodi fiscali e dei sequestri disposti dall’autorità giudiziaria, il Governo si è attivato per tornare, almeno in parte, sui suoi passi.

Stando alla bozza di DL, l’art. 28 comma 1 del DL 4/2022 sarebbe interamente sostituito e verrebbero modificate quindi sia la lett. a) che la lett. b) del comma 1 dell’art. 121 del DL 34/2020 per confermare, da un lato, il divieto generale di “cessioni successive alla prima”, ma “fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l’applicazione dell’articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima”.

Come confermato al termine del CdM dal comunicato stampa di Palazzo Chigi, la disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate.

A tal fine viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

Questo compromesso avrebbe il pregio di consentire una seconda cessione, successiva alla prima, anche da parte di un soggetto diverso da quelli “vigilati” (purché effettuata nei confronti di detti soggetti), preservando in tal modo l’organizzazione “per filiera”, prassi operativa che si caratterizza per una prima cessione, da parte del “piccolo fornitore” che applica lo sconto sul corrispettivo al cliente finale, a favore del “grossista di filiera”, il quale procede poi alla seconda cessione dei crediti di imposta alla banca.

Di contro, avrebbe però il grande difetto di non consentire successive cessioni, da parte dei soggetti “vigilati”, a favore di soggetti “non vigilati”, restringendo significativamente la capacità di assorbimento delle offerte di cessione dei crediti di imposta da parte di contribuenti che pagano le spese e imprese che applicano gli sconti, perché tale capacità di assorbimento diverrebbe limitata alla “capienza complessiva” del comparto di tutti i soggetti “vigilati” medesimi.

Porre vincoli, che “canalizzano” le cessioni successive alla prima verso i soggetti “vigilati”, è senz’altro un giusto accorgimento volto a prevenire e limitare le condotte frodatorie (ora che risulta chiaro, anche a chi ha inizialmente fatto finta di non capire, che questi soggetti hanno precisi obblighi di verificare che i crediti di imposta offerti loro in acquisto corrispondano a lavori effettivamente realizzati o in corso di svolgimento).

Prevedere invece a priori che non possa poi esserci anche una cessione dai soggetti “vigilati” anche ad altri soggetti (quali, ad esempio, gruppi industriali, ma anche semplici persone fisiche), ferma restando poi l’esclusione, per i soggetti “non vigilati” acquirenti, della possibilità di rivendere a loro volta questi crediti, è invece una chiusura del tutto inutile rispetto all’obiettivo di prevenire e limitare le condotte frodatorie.

All’art. 121 del DL 34/2020, inoltre, come anticipato verrebbe introdotto il comma 1-quater, secondo cui i crediti che sono stati oggetto delle opzioni di cui alle lett. a) e b) dell’art. 121 “non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate”.

In pratica, alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate dal 1° maggio 2022, il fornitore (nel caso si sia optato per lo sconto sul corrispettivo) o il primo cessionario (in caso di cessione del credito relativo alla detrazione spettante) devono obbligatoriamente cedere (ove possibile secondo le nuove disposizioni) l’intero ammontare del credito acquisito.

A tal fine, verrebbe attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità definite da un provvedimento.

Mai come in questo caso, tuttavia, sarà opportuno attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di norme che sono ormai da settimane al centro di un dibattito politico e tecnico a dir poco tumultuoso.

(MF/ms)




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di gennaio 2022

 

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di gennaio 2022 con indice pari a 107,7.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 gennaio 2022 al 14 febbraio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 1,184322.%.
 
(FV/fv)

 
 




Sterilizzate anche le perdite 2021

Un emendamento al Ddl. di conversione del Dl 228/2021 (c.d. decreto “Milleproroghe”) – approvato dalle Commissioni riunite in sede referente Bilancio e Affari costituzionali della Camera – stabilisce che per le perdite civilistiche emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 “non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile”.

Gli adempimenti ivi previsti sono posticipati all’assemblea che approva il bilancio 2026.

L’emendamento non fa altro che sostituire, nel primo comma dell’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, l’attuale riferimento al 31 dicembre 2020 con quello al 31 dicembre 2021. 

Rispetto a tale ultima disposizione appare rimasta isolata la posizione assunta dalla circ. Assonime n. 3/2021, § 4, secondo la quale, a prescindere dalla lettera della norma, sarebbe preferibile una interpretazione che ritenga qualsiasi eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020, sia esso autonomamente rilevante o meno, assorbito dalla disciplina di posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione dettata dall’art. 6, determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale soltanto alla chiusura del quinto esercizio successivo.

A favore di tale soluzione deporrebbe, a giudizio dell’Associazione, il fatto che la previsione intende attribuire alle società un idoneo percorso temporale per uscire dallo stato di difficoltà, non affidando la tutela del ceto creditorio e il potenziale recupero di redditività della gestione ad una meccanica applicazione della disciplina del codice, ma ad una attività gestionale sì ordinaria, ovvero non meramente conservativa, ma responsabilizzata anche alla luce dei nuovi obblighi sanciti dal riformato art. 2086 c.c.

Come segnalato dalla dottrina in modo quasi unanime, invece, la disciplina di cui all’art. 6 del Dl 23/2020 convertito, così come ancora attualmente disegnata, non troverebbe applicazione alle perdite maturate nel 2021 (e negli esercizi successivi), con la conseguenza che le perdite maturate nel 2021 e che “autonomamente” portano il capitale sotto il minimo, devono essere ripianate “senza indugio”, mentre quelle che non intacchino il capitale sociale avrebbero il 2022 come anno di grazia, con obbligo di ripianamento nel 2023.

Si veda, ad esempio, la massima T.A.7 del Comitato Triveneto dei Notai che afferma: “verificandosi negli esercizi successivi a quello 2020 perdite che, da sole o sommate a quelle di esercizi precedenti all’esercizio 2020 (dovendosi sempre escludere dal calcolo il risultato negativo dell’esercizio che comprende il 31 dicembre 2020 se il loro ripianamento è stato rinviato), eccedono di oltre un terzo il capitale sociale riducendolo al di sotto del minimo legale, troveranno piena applicazione le disposizioni contenute negli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma 1, n. 4, c.c.”.

Tutto ciò, si sottolineava, in assenza di un nuovo intervento normativo.

Intervento che è ora in procinto di concretizzarsi e che, se dovesse trovare conferma definitiva, comporterebbe tutte le conseguenze indicate dal citato art. 6 del Dl 23/2020 convertito.

E, quindi, il termine entro il quale la perdita 2021 dovrà risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c., sarà posticipato al quinto esercizio successivo (esercizio 2026); l’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate (art. 6 comma 2 del Dl 23/2020 convertito).

Nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, potrà deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo (esercizio 2026).

L’assemblea che approverà il bilancio di tale esercizio dovrà procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea, non opererà la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 comma 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c. (art. 6 comma 3 del Dl 23/2020 convertito).

Le perdite in questione dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio (art. 6 comma 4 del Dl 23/2020 convertito).

Si tenga presente, infine, che le perdite da considerare saranno quelle emerse “nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”.

L’arco temporale preso in considerazione dalla norma, per quanto coincidente per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse, ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio (cfr. la massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2).

Saranno, di conseguenza, da considerare non solo gli esercizi che hanno chiuso al 31 dicembre 2021, ma anche quelli a cavallo d’anno che comprendano la suddetta data (in primis 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022).

(MF/ms)