Il nuovo presidente di Api: “Tanta incertezza sul futuro”
Il Giornale di Lecco del 31 gennaio 2022, intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.
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Il Giornale di Lecco del 31 gennaio 2022, intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.
Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2021)
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2021 come segue:
| Per 1 Euro | |
| Dinaro Algerino | 157,1032 |
| Peso Argentino | 115,1179 |
| Dollaro Australiano | 1,5781 |
| Real Brasiliano | 6,3841 |
| Dollaro Canadese | 1,4463 |
| Corona Ceca | 25,2456 |
| Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare | 7,1993 |
| Corona Danese | 7,4362 |
| Yen Giapponese | 128,7996 |
| Rupia Indiana | 85,1762 |
| Corona Norvegese | 10,1308 |
| Dollaro Neozelandese | 1,6649 |
| Zloty Polacco | 4,6137 |
| Lira Sterlina | 0,84875 |
| Leu Rumeno | 4,9492 |
| Rublo Russo | 83,4913 |
| Dollaro USA | 1,1304 |
| Rand Sud Africa | 17,9331 |
| Corona Svedese | 10,2726 |
| Franco Svizzero | 1,0408 |
| Dinaro Tunisino | 3,2635 |
| Hryvnia Ucraina | 30,7558 |
| Forint Ungherese | 367,4991 |
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.
(MP/bd)
Radio Confapi intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio.
Le informazioni complete del bando si trovano sulla pagina del sito Unioncamere.
L’ obiettivo è quello di supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale per sostenere e cofinanziare interventi finalizzati a: restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica; sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi; maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali; passaggio generazionale e trasmissione di impresa.
Chi può partecipare
Micro, piccole e medie imprese lombarde iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, commercianti o artigiani.
Spese ammissibili
Investimento minimo: 5.000 euro – Contributo massimo: 30.000 euro
a). allestimenti, attrezzature, arredi funzionali alla riqualificazione dell’unità locale
b). interventi innovativi di efficientamento energetico (coibentazione, sostituzione di serramenti, climatizzazione e riscaldamento, mediante l’utilizzo di materiali, prodotti e tecnologie innovative)
c). realizzazione o rifacimento di impianti (elettrico, termico, idrico, di sicurezza, di domotica, di robotica…)
d). opere murarie e assimilate, funzionali a interventi di riqualificazione, restauro e conservazione
e). acquisto di software (licenze per programmi e piattaforme e-commerce…)
f). installazione di connettività dedicata
g). interventi di restauro e/o conservazione di decori, di arredi mobili storici e/o di pregio, di insegne storiche e/o di pregio, di vetrine di pregio per il fronte stradale, di attrezzi, utensili e macchinari di particolare pregio e/o riferiti a tecniche di produzione tradizionali
h). acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l’organizzazione del back-end
i). acquisto di soluzioni e sistemi digitali a supporto dell’omnicanalità e per lo sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita
j). acquisto di tecnologie e/o soluzioni digitali per l’integrazione tra saper fare tradizionale e innovazione dei processi produttivi
k). acquisto e messa in opera, nelle unità locali di svolgimento dell’attività, di allestimenti relativi a progetti finalizzati ad accrescere l’attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio
Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it dalle ore 10:00 del 15 dicembre 2021 alle ore 16:00 del 28 febbraio 2022.
(SN/am)
Per maggiori informazioni cliccare qui.
L’azione mira in particolare ad aiutare le PMI europee a sfruttare le loro risorse di proprietà intellettuale PI fornendo un sostegno finanziario. L’intento perseguito è evitare che le PMI che potrebbero trovarsi in una situazione di crisi economica siano tentate di tagliare i costi relativi al proprio patrimonio di PI e/o alla sua protezione. Visti i costi elevati dei brevetti e le limitate risorse finanziarie delle PMI, l’azione mira altresì a fornire un sostegno finanziario che consenta alle PMI di coprire determinati costi dei brevetti.
Chi può partecipare
Il fondo per le PMI è destinato direttamente alle piccole e medie imprese con sede nei 27 Stati membri dell’Unione Europea.
Spese ammissibili
Quelli elencati di seguito, fino a € 1.500:
Modalità e scadenza
Le domande possono essere presentate fino al 16 dicembre 2022.
All’attenzione del titolare dell’attività
e/o della figura incaricata di seguire i temi ambientali,
con l’obiettivo di supportare le piccole imprese negli adempimenti relativi alla corretta gestione delle risorse ambientali, invitiamo a rispondere online alle poche domande del link sotto dedicato al tema “acqua”.
L’obiettivo del questionario è valutare se e come impostare un incontro di approfondimento fra gli associati efficace sul tema, avvalendosi della competenza di figure esperte.
Per evitare di trovarsi in difficoltà quando le procedure ambientali sono già in corso, visto che le norme hanno una certa complessità non sempre conosciuta, Api intende organizzare brevi approfondimenti mirati a coloro che ne segnalassero il bisogno o l’interesse.
Si chiede di rispondere alle domande entro venerdì 4 febbraio 2022, così da organizzare eventualmente un seminario o webinar nel mese di febbraio.
Per compilare il questionario “Ambiente e pmi: acqua”: CLICCARE QUI
(SN/am)
clicca qui) entro il 31 gennaio 2022: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2021.
La novità riguarda la modifica delle sanzioni con decorrenza 1° gennaio 2022, ovvero il decreto ministeriale 194/2021 punisce l’omessa o tardiva trasmissione con una sanzione amministrativa subisce un incremento: dai precedenti 635,11 si passa a 702,43 euro e la maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo passa da 30,76 a 34,02 euro.
(RP/rp)Energia: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese
Questi i principali interventi di interesse:
Per il punto 1) si attendono solo le delibere attuative dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a seguito delle quali automaticamente i venditori saranno tenuti ad attuare l’annullamento dell’addebito degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022.
Per il punto 2), nel testo del Decreto si precisa che “l’Agenzia delle entrate controlla la spettanza e la corretta fruizione del credito d’imposta, secondo le vigenti disposizioni”. Sarà nostra cura aggiornarvi non appena saranno rese note le procedure attuative.
In allegato l’estratto del Decreto con le norme di cui sopra.
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
I termini di emissione della nota di credito sono variati a seguito delle modifiche apportate dal Decreto sostegni-bis (articolo 18 Dl. 73/2021) convertito con modifiche dalla L. 106/2021) con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.
Pertanto, qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, la variazione Iva conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, commi 3 bis e 10 bis, Dpr 633/72, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito infruttuoso), ossia dalla data:
L’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.
Risulta infatti superata la precedente posizione dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 77/E/2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni 155/E/2002, 89/E/2002 e 195/E/2008) in base alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.
Dal momento in cui nasce il diritto alla detrazione dell’imposta, l’articolo 19, comma 1, secondo periodo Dpr 633/72 precisa che tale diritto è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Quindi se la nota di credito è emessa tempestivamente (cioè entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione) l’Iva a credito confluirà nella relativa liquidazione periodica, o al più tardi nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.
Rileva in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto.
Esemplificando, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022 (circolare 20/E/2021).
Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).
Nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6bis, Dpr 322/1998 per recuperare l’imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).
L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare. Va detto, infine, che l’emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa.
Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell’Iva (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l’obbligo di iscrivere l’imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell’imposta versata in misura superiore ma non anche il riversamento da parte di chi l’ha detratta.
Tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.
Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.5 del 7 luglio 2021 e Faq n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019.
I campi di riferimento da compilare sono quelli relativi al cedente, cessionario, imponibile, imposta ed estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare tra i Dati Generali nel blocco 2.1.2 – Dati fattura rettificata.
(MF/ms)