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Dichiarazione Iva 2021: 30 aprile 2021 il termine per la detrazione Iva sugli acquisti 2020

Entro il prossimo 30 aprile dovrà essere presentata la dichiarazione Iva 2021 relativa al 2020, come previsto in via ordinaria dall’art. 8 comma 1 del Dpr 322/98.

Il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva rappresenta altresì il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta, posto che, ai sensi dell’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72, esso è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui è sorto.

Come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, tale anno è da individuarsi sulla base del momento in cui si è verificato il duplice presupposto:

  • dell’esigibilità dell’imposta (art. 6 comma 5 del Dpr 633/72);
  • del possesso della fattura di acquisto da parte del cessionario o committente (art. 178 della direttiva 2006/112/Ce).
Ciò sta a significare che, per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto è sorto nell’anno 2020 (e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potrà essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2020, vale a dire – senza sanzioni – entro il 30 aprile 2021.

Per chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, il recupero dell’imposta potrà avvenire esclusivamente presentando una dichiarazione Iva integrativa “a favore” (art. 8 comma 6-bis del Dpr 322/98), entro il 31 dicembre 2026.

Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2021, relative a operazioni la cui esigibilità si è verificata nel 2020; in questa evenienza l’esercizio del diritto alla detrazione è possibile sino alla dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021 (anno di ricezione del documento di acquisto), atteso che la contemporanea presenza dei requisiti sostanziale (esigibilità dell’imposta) e formale (possesso della fattura), si è potuta verificare soltanto nel 2021.

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art. 26 comma 2 ss. del DPR 633/72.

Secondo quanto indicato nella richiamata circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Sul punto, sono da evidenziare, tuttavia, due recenti interventi di prassi dell’Agenzia delle Entrate che paiono discostarsi rispetto al principio di cui alla circolare n. 1/2018.

Nella risposta a interpello n. 192/2020, per un verso viene ribadito che la nota di variazione in diminuzione, per una procedura la cui “infruttuosità” si è manifestata nel 2019, può essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 per il 2019 (il cui termine era stato differito al 30 giugno 2020).

Per altro verso, il documento di prassi indica che l’Iva detratta dovrebbe confluire “nella dichiarazione annuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020” (qualora la nota sia emessa nel 2020)

Si tratta di un’affermazione che desta qualche perplessità: non risulta del tutto comprensibile, difatti, per quale ragione la nota di variazione debba essere emessa entro il termine per la presentazione della dichiarazione Iva riferita al periodo 2019, se il diritto alla detrazione è esercitato nella dichiarazione successiva.

Analoghe considerazioni sono contenute nella risposta a interpello n. 119/2021, con riferimento a un caso di risoluzione contrattuale, da parte di una società di fornitura di energia elettrica (in mancanza del pagamento del corrispettivo da parte del cessionario), avvenuta nel 2019, con emissione della nota di variazione nel 2020, entro il termine per la presentazione del modello Iva.

Anche in questa circostanza, si sostiene che l’Iva detratta avrebbe dovuto confluire nella liquidazione relativa al periodo di emissione del documento “o, al più tardi, nella dichiarazione annuale Iva di riferimento (ossia, nella fattispecie in esame, la dichiarazione 2021 relativa al periodo d’imposta 2020)”.

La conclusione a cui sono pervenute le due recenti risposte a interpello non appare coerente neppure con le istruzioni contenute nel modello dichiarativo (si veda, ad esempio, il modello Iva 2021, riferito al 2020).
In tale sede, è precisato che nei righi da Ve1 a Ve12 devono essere riportate le operazioni per le quali si è verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno, “tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno”.
La predetta locuzione lascerebbe intendere che, nei righi da Ve1 a Ve12 del modello Iva 2021 relativo al 2020 possano essere incluse anche le note di credito registrate con riferimento all’anno cui la dichiarazione si riferisce.

(MF/ms)




Agenzia delle Entrate: online la guida all’utilizzo della piattaforma cessione crediti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida sulla piattaforma “cessione crediti”, dedicata ai vari crediti d’imposta cedibili a soggetti terzi.

Per una serie di spese sostenute, infatti, il contribuente può usufruire, in alternativa alla detrazione:

  1. di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, che viene anticipato dal fornitore
  2. della possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante
A tal fine, in particolare, occorre distinguere tra due tipologie di crediti:
  • quelli già inseriti in via automatica nella piattaforma: si tratta ad esempio del bonus vacanze, del credito d’imposta riconosciuto per le spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, nonché del credito d’imposta previsto per le spese sostenute per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Per tali misure, i titolari del credito accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito delle Entrate, e possono comunicare la cessione a terzi
  • quelli che, invece, non sono noti all’Agenzia, in quanto possono essere utilizzati senza una preventiva comunicazione. Si tratta ad esempio del Superbonus e dei crediti d’imposta riconosciuti per i canoni di locazione
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
  1. monitorare i crediti
  2. cedere i crediti
  3. confermare di accettare la cessione tramite la funzione “accettazione crediti”
  4. consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario
La piattaforma – spiega la guida in esame – è infatti composta dalle seguenti quattro funzioni, accessibili dalla home page:
  • monitoraggio crediti
  • cessione crediti
  • accettazione crediti
  • lista movimenti
In quest’ultima area della piattaforma, l’utente può consultare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario, nonché le eventuali operazioni successive; a tal fine è necessario specificare il periodo temporale oggetto della consultazione o il codice fiscale del cedente o del cessionario (anche parzialmente) e poi cliccare sul pulsante “visualizza”.

(MF/ms)




Firmato il Protocollo di Intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura nella provincia di Lecco

Lunedì 19 aprile 2021 in Camera di Commercio a Lecco è stato sottoscritto dal Prefetto di Lecco, Castrese De Rosa, dal Presidente della Camera di Commercio, Marco Galimberti, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco di Lecco e dai Sindaci di Mandello del Lario, Casatenovo, Merate, Calolziocorte, dal Presidente di A.B.I. Lombardia, nonché dai rappresentanti delle associazioni di categoria tra cui Api, dei Confidi, Associazione Libera, Fondazione San Bernardino e 23 Istituti bancari del lecchese, il Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’usura.

L’accordo sottoscritto punta ad essere proattivo, intercettando preventivamente i bisogni di cittadini, famiglie ed imprese colpite da una crisi senza precedenti, promuovendo l’ambizioso progetto di prevenire e contrastare il fenomeno dell’usura, salvaguardando l’accesso al credito legale da parte degli operatori economici e delle famiglie.

Con la firma del documento viene dato avvio, presso la Prefettura di Lecco, alla costituzione di un Osservatorio provinciale, al fine di sostenere e promuovere iniziative di prevenzione del fenomeno dell’usura ed incrementare l’attività di microcredito finalizzata all’inclusione sociale e finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione.

Prevista, altresì, l’istituzione, presso la Camera di Commercio di Como Lecco, del “Servizio di Prevenzione Usura e sovraindebitamento delle famiglie e delle imprese” a favore dei soggetti che versano in condizioni di disagio, allo scopo di scongiurare il ricorso a forme illegali di provvista di denaro.

I 23 Istituti bancari, aderenti al Protocollo, individueranno un loro referente, con il compito di seguire l’iter istruttorio delle pratiche di fido relative all’utilizzazione dei fondi di prevenzione dell’usura e di interloquire con i Confidi e le organizzazioni antiracket e antiusura.
Le decisioni sulle proposte di finanziamento dovranno intervenire entro 30 giorni e, negli stessi tempi, le banche si impegnano ad erogare le relative somme.

Importante anche la previsione che gli istituti di credito valutino di “ribancarizzare” i soggetti protestati, consentendo loro una serie di operazioni: una novità, questa, che, eliminando il pregiudizio nella valutazione del “merito creditizio”, amplia la platea del credito legale.

Innovativa, altresì, la figura del c.d. “Facilitatore“, individuato dalle Associazioni di categoria imprenditoriali aderenti al Protocollo e dai Confidi loro collegati, con il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà, ovvero del Fondo di rotazione per le vittime dell’usura.
 
In allegato il protocollo firmato.
 
(AM/am)
 
 




Mercoledì 21 aprile si è accesa Radio Confapi: rassegna stampa

Rassegna stampa locale sull'avvio di trasmissioni per Radio Confapi.

Lecco notizie, 20 aprile 2021: Api. Da domani si accende Radio Confapi: la voce delle Piccola Media Industria 

Lecco Today, 20 aprile 2021: Mercoledì si accende Radio Confapi: la voce delle piccole medie imprese

La Provincia di Lecco, 21 aprile 2021: "Megafono per la voce di Api. Tremite una (web) radio"




Mercato dell’export: un nuovo bando sblocca altre risorse

La Provincia di Lecco, 21 aprile 2021, parla Angelo Crippa export manager dell'Ufficio Estero




Inps: nuovo flusso Uniemens-Cig per il pagamento diretto ai lavoratori

Al fine di provvedere al pagamento diretto da parte dell’Inps degli interventi di integrazione salariale, sia con causale Covid19 che ordinarie, con la circolare n. 62 del 14 aprile 2021 l’istituto indica le prime istruzioni operative circa l’utilizzo del nuovo flusso UniEmens-Cig che andrà a sostituire il modello SR41 utilizzato sino ad ora.

È previsto, in ogni caso, un periodo transitorio di sei mesi fino al mese di settembre 2021 entro il quale entrambe le modalità potranno coesistere, in modo tale che le aziende e gli intermediari abilitati potranno apprendere la nuova modalità di invio ed adeguare i propri sistemi operativi.

È importante sottolineare che la scelta del nuovo flusso Uniemens-Cig genera un numero ticket definito “tipizzato” che dovrà essere sempre associato nella dichiarazione di tutte le richieste di pagamento successive al primo flusso inviato.

Il rispetto dei tempi di inoltro all’istituto rimangono invariati: le aziende e gli intermediari abilitati devono inviare il flusso di informazioni entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di autorizzazione, se più favorevole.

L’istituto sottolinea cha la nuova procedura consentirà tempi più rapidi di analisi e verifica; potrà essere trasmessa senza dover attendere l’autorizzazione, poiché il riconoscimento avverrà attraverso l’associazione al ticket “tipizzato”; il pagamento sarà comunque effettuato solo dopo rilascio dell’autorizzazione da parte della sede competente per territorio.

Per i lavoratori beneficiari sprovvisti di conto corrente, l’istituto suggerisce di evitare la compilazione della casella “Iban” in modo da consentire l’attivazione automatica di un bonifico domiciliato presso Poste Italiane purchè sia di importo inferiore ai mille euro, limite determinato dalle norme antiriciclaggio: l’accorgimento consentirà di evitare blocchi e ritardi nell’accreditamento delle somme ai lavoratori.

Le istruzioni complete utili alla corretta compilazione del flusso UniEmens-Cig sono contenute nei documenti allegati.

(FP/fp)




Bando Linea Internazionalizzazione Plus: contributi a fondo perduto

Informiamo le aziende associate che Regione Lombardia mette a disposizione un bando a favore dell’internazionalizzazione delle pmi sul territorio lombardo. Sono ammissibili i progetti riguardanti programmi integrati di sviluppo internazionale, volti alla creazione di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri attraverso lo sviluppo e/o il consolidamento della presenza e della capacità d’azione delle pmi.
 
Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda le pmi iscritte e attive al registro imprese da almeno 24 mesi, che abbiano sede operativa in Lombardia al momento dell’erogazione dell’agevolazione.
 
Dotazione finanziaria 7.500.000 euro di cui:

  • 6.000.000 euro per la quota di finanziamento a valere sulle risorse disponibili del fondo internazionalizzazione (istituito con l.r. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per 13 mln. Euro, comprensive delle spese di gestione del fondo)
  • 1.500.000 euro per la quota di contributo a fondo perduto a valere su risorse autonome

 
Caratteristiche dell’agevolazione

  • L’agevolazione è concessa fino al 100% delle spese ammissibili, di cui l’80% sotto forma di finanziamento agevolato e il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto
  • Il tasso nominale annuo di interesse applicato al finanziamento è fisso ed è pari allo 0%
  • L’importo dell’agevolazione richiedibile è compreso tra un minimo di 40.000 euro e un massimo di 500.000 euro. La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.

 
Valutazione ed erogazione

  • I progetti verranno valutati secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande tramite una procedura valutativa a sportello. Su questo bando si applica il nuovo credit scoring di regione Lombardia.
  • Il 50% dell’importo del finanziamento sarà erogato a titolo di anticipazione, il resto dell’agevolazione a saldo, compresa la quota a fondo perduto.

 
Presentazione delle domande
La domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma bandi online di Regione Lombardia a partire dalle ore 12.00 del 20 aprile 2021. L’accesso avviene tramite Spid.
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito web di Regione Lombardia o contattate Rete Ufficio Estero ai seguenti recapiti:
Tel.  +39 0341 286338
Cell. +39 338 3742861
Mail: info@ufficioestero.it
 
 
(GF/gf)

 



Credito imposta locazioni: riconosciuto sulle mensilità 2020 anche se il pagamento avviene nel 2021

Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art. 28 del Dl 34/2020 può spettare, con riferimento ai mesi del 2020 per cui è previsto, anche se i canoni vengono corrisposti nel 2021, ma solo dopo il pagamento (in caso di cessione al locatore, dopo il pagamento parziale), purché siano presenti tutte le condizioni richieste dalla normativa.

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 263, pubblicata il 19 aprile. 

Si rammenta che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del Dl 34/2020, riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).

Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).

Per accedere al credito, i conduttori devono aver subito un calo del fatturato, nel mese di riferimento, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020.

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):

  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 1 al Dl 137/2020 “Ristori”;
  • per le imprese operanti nei settori riportati nell’allegato 2 al Dl 137/2020 convertito, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici Ateco 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, specificando, poi (art. 2-bis del Dl 172/2020, come conv. dalla L. 6/2021) che la condizione del calo del fatturato, per i mesi del 2021, va verificata confrontando i mesi di riferimento dell’anno 2021 con gli stessi mesi dell’anno 2019 (e non 2020).

Il credito può essere utilizzato:

  • in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6920”) successivamente all’avvenuto pagamento del canone;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • ceduto, anche parzialmente, ai sensi dell’art. 122 del Dl 34/2020 ad altri soggetti, compresi istituti di credito o il locatore stesso (in quest’ultimo caso occorre pagare solo la differenza tra canone dovuto e credito d’imposta ex art. 28 comma 5-bis del Dl 34/2020 convertito; cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2020, § 5).
Nel caso di specie, il contribuente istante si domandava se potesse accedere al tax credit locazioni con riferimento ai mesi agevolati del 2020, pur non avendo ancora pagato tali canoni. In particolare, egli intenderebbe cedere il credito al locatore e corrispondere, quindi, nel 2021, al locatore solo il 40% dei canoni 2020 oggetto di agevolazione. 

L’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al credito locazioni per le mensilità 2020 anche ove il canone venga corrisposto nel 2021 (come già affermato nel corso di Telefisco 2021, superando il dato letterale del comma 5 dell’art. 28 del Dl 34/2021, che fa riferimento a quanto “versato nel periodo d’imposta 2020”). Tale soluzione, d’altronde, pare necessitata a seguito dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2021, che, per taluni soggetti, ha ammesso il credito anche per le prime 4 mensilità del 2021. 

Infine, l’Agenzia precisa, nuovamente, che il credito locazioni matura solo dopo il pagamento dei canoni e, quindi, in caso di cessione del credito al locatore, solo dopo il pagamento della quota del 40% del canone (per la locazione immobiliare), purché, peraltro, siano rispettate le prescrizioni in tema di efficacia della cessione del credito dettate dal provv. n. 250739/2020 e dai successivi provv. n. 378222/2020 e n. 43058/2021.

(MF/ms)




La passione è famiglia e donna

Il Giornale di Lecco del 19 aprile 2021, parla Silvia Corbetta Ceo della nostra associata Rosval di Nibionno (Lecco).




Valute estere marzo 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di marzo 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 09 aprile 2021)

Art. I
Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di marzo 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 158.8529
Peso Argentino 108,269
Dollaro Australiano 1,5444
Real Brasiliano 6,7247
Dollaro Canadese 1,497
Corona Ceca 26,1781
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,7465
Corona Danese 7,4363
Yen Giapponese 129,3804
Rupia Indiana 86,655
Corona Norvegese 10,1469
Dollaro Neozelandese 1,6686
Zloty Polacco 4,5991
Lira Sterlina 0,85873
Leu Rumeno 4,8884
Rublo Russo 88,6326
Dollaro USA 1,1899
Rand Sud Africa 17,8284
Corona Svedese 10,1692
Franco Svizzero 1,1065
Dinaro Tunisino 3,2797
Hryvnia Ucraina 33,0802
Forint Ungherese 365,6117
 

 

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di marzo sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)