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Gestione Separata Inps aliquote 2022: aumentata la contribuzione Dis-Coll

L’Istituto, con la circolare n. 25 dell’11 febbraio 2022, determina le nuove aliquote contributive valevoli per l’anno 2022 da applicare ai soggetti iscritti alla Gestione Separata.
La novità principale è data dall’aumento dell’aliquota di finanziamento che alimenta il fondo Dis-Coll utile a sostenere le prestazioni di disoccupazione, e il riconoscimento della relativa contribuzione figurativa, in favore di alcune categorie iscritte alla Gestione Separata.
 
La legge di Bilancio 2022 ha stabilito che l’aliquota contributiva dovuta è pari a quella prevista per la Naspi pertanto, con decorrenza 1° gennaio 2022, il nuovo valore della Dis-Coll passa da 0,51% a 1,31% e riguarda le seguenti categorie:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • dottorandi, assegnisti, titolari di borse di studio;
  • amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

 
La conferma della nuova aliquota è giunta a versamenti del mese di gennaio già effettuati: per adempiere alla regolarizzazione degli importi dovuti, l’istituto ha chiarito che i committenti possono provvedere entro tre mesi a partire da febbraio 2022.

Nei contenuti della circolare Inps qui allegata, è presente un’utile tabella riepilogativa (punto 1.3) con la quale è possibile verificare le diverse fattispecie di iscritti alla Gestione Separata, abbinati alle relative aliquote di contribuzione.

Nella generalità dei casi l’aliquota complessiva raggiunge il 35,03%; per le categorie ove il contributo Dis-Coll è assente il valore è pari al 33,72%, mentre per i liberi professionisti l’incremento di 0,25% riguarda l’aliquota Iscro (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) determinando un’aliquota complessiva pari al 26,23%.
 
Rimane invariata al 24% l’aliquota per gli iscritti appartenenti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie o già pensionati, sia collaboratori che liberi professionisti.
 
Ripartizione dei contributi
La ripartizione degli oneri contributivi è pari a 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del percipiente.
L’azienda committente ha l’obbligo di versare il totale dei contributi calcolati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite modello F24 telematico.
 
Minimale e massimale contributivo
Il minimale di reddito quest’anno è pari a € 16.243,00, mentre il massimale è pari a € 105.014,00.
Per ottenere l’accredito dell’intera annualità previdenziale, si devono versare almeno i seguenti importi:

  • iscritti con aliquota al 24%: € 3.898,32;
  • professionisti con aliquota del 26,23%: € 4.260,54;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 33,72%: € 5.477,14;
  • collaboratori e assimilati con aliquota del 35,03%: € 5.689,92.

 
(FP/fp)
 




Denuncia annuale acque industriali scaricate in fognatura entro il 28 febbraio

Come ogni anno alla fine del mese di febbraio scade il termine per effettuare la “denuncia” delle acque industriali scaricate in pubblica fognatura nel corso dell’anno precedente. L’adempimento riguarda le imprese che utilizzano acque a scopo industriale, più precisamente:
  • Sono obbligati alla denuncia: i legali rappresentanti degli insediamenti produttivi ed i proprietari dell’immobile in cui ha sede un’impresa le cui acque reflue provengono, anche parzialmente, da siti produttivi e sono utilizzate nei processi industriali, e vengono immesse nelle pubbliche fognature.
  • Non sono soggetti obbligati alla denuncia citata nè gli insediamenti produttivi che scaricano in corpi idrici superficiali (competenza provinciale) nè gli insediamenti che producono solo scarichi assimilabili ad acque reflue civili.
 
Si tratta di comunicare al gestore del servizio idrico di competenza i dati quali-quantitativi delle acque utilizzate e in seguito scaricate in pubblica fognatura nell’anno precedente.
 
La denuncia deve essere effettuata utilizzando la modulistica del gestore, alla quale bisogna allegare il rapporto di prova emesso da un laboratorio, relativamente ai controlli analitici effettuati nell’ultimo trimestre sulle acque industriali e/o meteoriche contaminate.
 
Per chi non ricevesse direttamente indicazioni dal gestore, si segnala la pagina del sito internet Larioreti in cui è scaricabile e compilabile il modulo “denuncia degli elementi per la determinazione della tariffa del servizio idrico” e anche l’informativa con le modalità di presentazione.
 
L’Ente destinatario della denuncia ha facoltà di effettuare controlli e prelievi allo scarico.
 
Api Lecco, servizio ambiente e sicurezza, resta a disposizione per dare supporto in caso di necessità di chiarimenti.
 

(SN/bd)
 




Modello Ot23 per la riduzione del tasso di premio Inail

Come ogni anno a fine febbraio è fissata la scadenza entro la quale si può presentare il modello on line per la richiesta di riduzione del tasso di premio Inail che l’azienda paga per ogni lavoratore. Il modello Ot23 è stato diffuso nel 2021 come si evince nelle circolari associative dedicate a questo tema.
Il modello da compilare on line si trova sul sito Inail (scendere in basso alla pagina).

Come si anticipava nelle citate circolari del 2021 (n. 465 del 4 agosto 2021 e anche n.635 del 25 novembre 2021), ci sono alcune opportunità ad esempio in tema di microformazione, quasi infortuni, controllo a distanza di attrezzature antincendio e Dpi e così via.

Il servizio Ambiente e Sicurezza di Api resta e disposizione per venire incontro ad eventuali dubbi di merito o esigenze specifiche. Chi volesse un supporto per il caricamento della documentazione probante sul sito Inail può farne immediatamente richiesta in Api scrivendo subito a silvia.negri@api.lecco.it e mandare la documentazione correttamente identificata entro lunedì 21 febbraio 2022.
 
(SN/bd)
 




Report analisi congiunturale IV trimestre 2021 – prospettive 2022

Alleghiamo il report completo dell'”Analisi congiunturale IV trimestre: tendenze 2021-prospettive 2022″.

Sono i risultati dell’indagine online che vi abbiamo mandato lo scorso mese. 

Con questo report abbiamo dato avvio alle attività del Centro Studi di Api Lecco Sondrio dedicato esclusivamente alle nostre associate. 

Le attività annuali in calendario prevedono:

  • 4 analisi congiunturali 
  • focus su tematiche specifiche

La referente del nostro Centro Studi è Anna Masciadri, a disposizione per qualisiasi chiarimento o approfondimento: 0341.282822, comunicazione@api.lecco.it.

(AM/am)

 




Gestione Covid: modifiche sui tempi di isolamento

Alla luce del miglioramento nell’andamento della pandemia, il Governo ha recentemente emesso provvedimenti di alleggerimento delle norme di comportamento.

Per la modifica alla durata dell’isolamento e della quarantena si segnala il sito del Ministero della Salute che è appena stato aggiornato con le novità. Nei prossimi giorni saranno certamente aggiornati anche i siti di riferimento della Ats Brianza.

Si segnala inoltre la pagina ministeriale dedicata alle Faq sui vari temi (vaccini, viaggi, donazioni), sempre aggiornata.

(SN/bd)
 




Bando Simest: “Transizione digitale ed ecologica delle Pmi con vocazione internazionale”

È disponibile un nuovo bando promosso da Simest che combina attività digitali, di internazionalizzazione e di carattere ambientale/energetico.
 
Per poter partecipare, i soggetti beneficiari devono avere le seguenti caratteristiche:  
  • essere Pmi con sede legale in Italia che, al momento della domanda, abbia la forma di società di capitali da almeno due esercizi;
  • aver depositato presso il Registro imprese almeno due bilanci relativi a due esercizi completi (si considera completo un esercizio di 12 mesi interi). I bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale);
  • deve avere un Fatturato Estero la cui media degli ultimi due esercizi sia almeno il 20% del fatturato aziendale totale, oppure pari ad almeno il 10% del fatturato aziendale dell’ultimo bilancio depositato;
 
L’Intervento ha la finalità di sostenere la realizzazione di:
  • investimenti digitali per una quota minima pari al 50%
  •  investimenti volti a promuovere la sostenibilità e la competitività sui mercati internazionali per il restante 50%
 
L’importo massimo dell’Intervento che l’Impresa Richiedente può chiedere è pari al minore tra (i) euro 300.000,00, e (ii) il 25% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci approvati e depositati dall’Impresa Richiedente.
 
L’Impresa Richiedente può chiedere una quota di Cofinanziamento a Fondo perduto:
  1. fino al 40% dell’Importo massimo dell’Intervento, se ha almeno una sede operativa attiva da almeno 6 mesi rispetto alla data di presentazione della Domanda, in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
  2. fino al 25% dell’Importo massimo dell’Intervento, se ha la propria sede operativa in una regione diversa da quelle indicate al punto (i)
 
Le spese ammissibili e finanziabili sono rispettivamente:
1. Spese per la Transizione Digitale che dovranno rappresentare almeno il 50% delle Spese Ammissibili finanziate:
2. Spese per la sostenibilità e l’internazionalizzazione che dovranno rappresentare non più del 50% delle Spese Ammissibili finanziate:
 
A livello finanziario:
  • Post accettazione contributo, viene erogato il 50% di quanto concesso, comprensivo del fondo perduto
  • A chiusura del progetto, dopo i 24 mesi, viene erogato a saldo quanto speso fino al massimo del 50% residuo
 
Per ulteriori informazioni visitate il sito.

(GF/am)




Etichettatura ambientale imballaggi: obbligo slittato a giugno 2022

Il Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021, cosiddetto DL “Milleproroghe” ha sospeso l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 30 giugno 2022, dando la possibilità agli operatori di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o già provvisti di etichetta, fino ad esaurimento scorte e comunque non oltre il 30/06/2022. La notizia è indicata sul sito del Conai.

Nei mesi di proroga si attende l’emanazione di un decreto, a firma del Ministro della Transizione Ecologica, per l’adozione di linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi.

Per ora le linee guida scritte da Conai, consultando le imprese dei vari settori, sono quanto di più avanzato c’è a disposizione per lavorare sulle etichette nei prossimi mesi, in vista della scadenza; si rimanda dunque ad esse, che sono disponibili sul sito Conai ma non vincolanti.

(SN/bd)
 




Guida Conai 2022: pubblicato l’aggiornamento

Il 1° febbraio 2022 il Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi, ha pubblicato sul proprio sito la nuova edizione della “Guida all’adesione e applicazione del contributo ambientale 2022″.

La pubblicazione unitaria contiene tutte le informazioni sugli adempimenti, le procedure applicabili, le casistiche speciali, oltrechè schemi esemplificativi e modulistica a disposizione delle aziende consorziate.

Si ricorda che il Cac, Contributo Ambientale Conai, rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale il consorzio ripartisce tra produttori e utilizzatori di imballaggi il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclo e per il recupero dei rifiuti di imballaggio.

La guida contiene i nuovi valori del Cac vigenti da gennaio, che si trovano anche sinteticamente riportati, materiale per materiale, sull’apposita pagina del sito.

Tra le principali novità dell’edizione 2022 si segnalano:

  • nuove funzionalità del servizio di Dichiarazione Online;
  • introduzione di nuove semplificazioni e agevolazioni riservate a specifiche tipologie e/o flussi di imballaggi;
  • evoluzione della diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica, con l’introduzione di una quinta fascia (A2);
  • estensione della diversificazione contributiva anche per gli imballaggi compositi a base carta (diversi dai compositi idonei al contenimento di liquidi).
 
(SN/bd)
 

 
 
 
 




Le nuove regole per la cessione e lo sconto in fattura per i bonus edilizi

Le operazioni di cessione dei crediti corrispondenti ai bonus edilizi dovranno sottostare a nuove regole e presidi di controllo che limitano la circolazione dei benefici tra gli operatori.

Negli ultimi mesi, infatti, l’iniziativa legislativa si è concentrata nell’individuare misure di contrasto ai numerosi tentativi di frode basati sulla monetizzazione di bonus fittizi.

In particolare, i rimedi concepiti dal legislatore per contrastare tali fattispecie sono stati i seguenti:

  • estensione delle ipotesi in cui è necessario acquisire attestazioni da parte di professionisti abilitati;
  • eliminazione della possibilità di plurimi trasferimenti di bonus collegati ad un medesimo intervento;
  • intensificazione delle verifiche preliminari all’atto della ricezione delle comunicazioni di opzione all’Amministrazione finanziaria.
La prima soluzione adottata, precisamente quella consistente nella previsione di obblighi di attestazione in presenza di qualsiasi utilizzo del bonus diverso dalla detrazione, è stata ab origine introdotta dal Dl. 157/2021 (cd. Decreto controlli o Decreto antifrode), nel quale si prevedeva un obbligo generalizzato del visto di conformità e dell’attestazione di congruità sulle spese oggetto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito.

Successivamente, tale decreto non è stato convertito in legge ed un emendamento alla Legge di bilancio 2022 ne ha recepito il contenuto con alcune modifiche.

L’articolo 121, comma 1-ter, Dl. 34/2020, all’esito della rivisitazione apportata dalla Legge di Bilancio 2022, ha confermato l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, prevedendo tuttavia alcune ipotesi di esonero in presenza di opere minori che, alternativamente:

  • siano classificate come attività di edilizia libera, purché non si tratti di recupero e restauro della facciata di edifici;
  • siano di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, salvo che non si tratti di recupero e restauro della facciata di edifici.
Dunque, con riferimento ai lavori eseguiti in regime di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 Dpr 380/2001 (Testo unico in materia edilizia), ed agli interventi di importo complessivo non superiore alla soglia di 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, diversi dal c.d. “bonus facciate”, sarà possibile continuare ad esercitare facoltà di optare per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo pari alla detrazione concessa o per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, senza necessità di visto di conformità e di asseverazione di congruità dei prezzi.

Contestualmente, l’articolo 1, comma 41, della Legge di bilancio 2022 ha abrogato il Dl. 157/ 2021, precisando che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

A questo punto, è utile interrogarsi sull’ambito temporale di applicazione del nuovo perimetro di esonero così delineato, con particolare riguardo alle spese per interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, sostenute nel periodo di vigenza del Decreto Antifrode (12.11.2021-31.12.2021), la cui opzione non sia ancora stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Nelle faq pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 28 gennaio 2022, è stato ribadito il concetto di base già espresso nella circolare 16/E/2021, nella quale veniva chiarito che i nuovi obblighi di rilascio delle asseverazioni si applicano alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’entrata in vigore del Decreto.

In via speculare, posto che la Legge di bilancio 2022 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022, le regole che fanno venir meno le attestazioni nelle ipotesi di cui sopra trovano applicazione anche alle spese sostenute nel 2021 (ed in particolare nel periodo 01.11.2021 – 31.12.2021), sebbene la relativa opzione non sia ancora stata comunicata all’Agenzia delle Entrate.

Pertanto, per gli interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (fatta eccezione per gli interventi ammessi al bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Un ulteriore correttivo intrapreso per arginare le frodi, come accennato, è quello che si ricava nel recente Dl. 4/2022 (cd. Decreto sostegni-ter), il quale pone fine ai trasferimenti a catena dei crediti.

L’articolo 26 del Decreto elimina la facoltà di successiva cessione del medesimo credito escludendo passaggi successivi al primo e rendendo nullo ogni contratto stipulato in violazione del suddetto divieto.

Ciò implica che il beneficiario della detrazione potrà ancora cedere il credito ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta; i fornitori e le imprese che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari, ma essi non potranno cederlo a loro volta.

La norma, inoltre, fissa una data a partire dalla quale i crediti già “passati di mano” possono essere ulteriormente ceduti per una sola volta.

Al comma 2, infatti, viene previsto che potranno essere trasferiti ulteriormente, per una sola ulteriore volta, ad altri soggetti, quei i crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, risulteranno essere già oggetto di cessione.

Ad un’attenta analisi, la norma genera una discrasia tra i crediti comunicati prima e dopo la data del 7 febbraio. I primi, infatti, a differenza dei secondi, possono usufruire dell’ulteriore “ultima” cessione consentita dal Decreto sostegni-ter.

(MF/ms)
 




Iper-ammortamento utilizzabile dalla perizia tardiva

L’iper-ammortamento può essere utilizzato dal momento in cui viene acquisita la perizia, anche se ciò avviene “tardivamente”, fermo restando che ai fini dell’individuazione della disciplina agevolativa applicabile rileva il momento di effettuazione dell’investimento.

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 62 del 3 febbraio. In tema poi di interconnessione “tardiva” per il bonus investimenti è stata pubblicata la risposta n. 71.  

Come affermato dalla circolare n. 4/2017 (§ 6.3), per beneficiare dell’iper-ammortamento, i beni materiali di cui all’allegato A devono rispettare il requisito dell’“interconnessione” al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L’interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dai documenti indicati nell’art. 1 comma 11 della L. 232/2016 (documenti richiesti anche dalle successive disposizioni sugli iper-ammortamenti e sul credito d’imposta per investimenti), ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica o dall’attestato di conformità.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Tuttavia, come già evidenziato nella ris. n. 27/2018, il citato comma 11 non prevede alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione.

Pertanto, considerato che la documentazione richiesta riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), tale risoluzione ha precisato che, qualora l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo d’imposta in cui i documenti vengono acquisiti.

In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.

Ad esempio, nella risposta n. 62 l’Agenzia afferma che, nel caso di un bene rientrante nell’allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2021, l’impresa potrà fruire dell’iper-ammortamento a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre per i periodi d’imposta dal 2017 al 2020 potrà beneficiare del super-ammortamento.

La quota di iper-ammortamento annualmente fruibile dal 2021 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale del bene alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper-ammortamento e le quote di maggiorazione fruite a titolo di super-ammortamento nei periodi d’imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 (cfr. circolare n. 4/2017, § 6.4.1, esempio 9).

Rilevanza dell’effettuazione dell’investimento

Considerando poi che nel caso di specie gli investimenti in beni iper-ammortizzabili sono stati effettuati in anni diversi (2017, 2018 e 2019), l’Agenzia ha precisato che la disciplina agevolativa applicabile ai singoli beni dipenderà dal momento di “effettuazione” dei singoli investimenti, determinato ai sensi dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR, tenendo conto dell’eventuale “prenotazione” dell’investimento (accettazione dell’ordine e pagamento dell’acconto minimo del 20%). Pertanto, a titolo esemplificativo, un investimento “effettuato” a giugno 2019 e “prenotato” entro il 31 dicembre 2018 sarà incardinato nella disciplina di cui all’art. 1 comma 30 della L. 205/2017, mentre un investimento “effettuato” a giugno 2019 senza alcuna “prenotazione” sarà nella disciplina di cui all’art. 1 comma 60 della della L. 145/2018.

Quanto alla risposta n. 71, viene rilevato che nell’ipotesi di ritardo nell’interconnessione, l’agevolazione non viene meno purché le caratteristiche tecniche “4.0” siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l’intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell’agevolazione (cfr. risposta a interpello n. 394/2021 e circ. n. 9/2021).

Tuttavia, il fatto che l’interconnessione possa avvenire anche in un periodo d’imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere “qualsiasi” periodo d’imposta; la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall’impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

(MF/ms)