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Cessione a San Marino: anche per le fatture cartacee cambia l’obbligo di indicare i dati nei modelli Intra

In relazione agli scambi con la Repubblica di San Marino, è venuto meno l’obbligo di indicare nei modelli Intra 1bis e Intra 1ter le informazioni riferite alla cessione di beni, anche laddove il soggetto obbligato emetta fattura in formato cartaceo: lo ha precisato l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con un avviso pubblicato sul proprio sito.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. per effetto dell’art. 12 del decreto “Crescita” (Dl. n. 34/2019, convertito con modifiche dalla L. n. 58/2019), gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino devono essere effettuati in via elettronica secondo modalità stabilite con apposito decreto ministeriale;
  2. tale norma è stata attuata con il Dm. 21 giugno 2021, entrato in vigore il 1° ottobre 2021 in sostituzione del Dm. 24 dicembre 1993;
  3. successivamente sono stati emanati i Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 2021/211273 e n. 2021/0248717.
Si ricorda che il richiamato Dm. 21 giugno 2021, stabilisce in particolare quanto segue:
  • sono non imponibili ai sensi degli artt. 8 e 9 del Dpr. n. 633/1972 le cessioni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni nel territorio della Repubblica di San Marino, e i servizi connessi, da parte dei soggetti passivi Iva residenti, stabiliti o identificati in Italia, nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino;
  • fatte salve talune eccezioni indicate dalla norma, è assimilato alle cessioni l’invio di beni nel territorio della Repubblica di San Marino, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo in Italia o da terzi per suo conto;
  • in relazione alle cessioni di beni effettuate nell’ambito degli scambi tra Italia e San Marino (ex art. 71 del Dpr. n. 633/1972), dal 1° luglio 2022 dovrà essere emessa fattura elettronica attraverso il Sistema di interscambio;
  • gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati ad emettere fattura elettronica, possono emettere alternativamente la fattura elettronica o cartacea;
  • è posto in capo al cessionario italiano che non abbia ricevuto fattura, o abbia ricevuto una fattura irregolare, l’obbligo di emettere la fattura stessa o provvedere alla sua regolarizzazione, nei termini di cui all’art. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
  • sono soggette ad Iva anche le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti sammarinesi non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni, mentre sono soggette ad imposta nella Repubblica di San Marino le cessioni di beni effettuate nei confronti di soggetti italiani non operanti nell’esercizio di imprese, arti o professioni.
(MF/ms)
 



Credito beni strumentali 4.0: adempimenti di fine anno

Con l’approssimarsi della fine del 2021 occorre porre attenzione agli adempimenti richiesti per fruire del credito d’imposta per i beni strumentali 4.0.

Quest’anno l’agevolazione ha riscosso molto interesse tra gli operatori, vista anche la misura rafforzata vigente nel 2021.

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spetta un credito d’imposta nella misura:

  • del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
  • del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e
  • del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Dal prossimo anno il credito d’imposta per i beni strumentali 4.0 verrà ridotto dal 50 al 40 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, dal 30 al 20 per cento per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, restando nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Secondo quanto previsto nella DDL Bilancio 2022 si assisterà al dimezzamento della misura di favore per gli anni 2023, 2024 e 2025.

A causa dei ritardi nella catena degli approvvigionamenti molte imprese hanno dovuto accettare, loro malgrado, la consegna del macchinario/impianto nel 2022.

In presenza di un ordine formalizzato nel 2021, è possibile mantenere il credito nella misura rafforzata sopra richiamata (es. al 50 per cento), pagando un acconto al fornitore di almeno il 20 per cento entro il 31 dicembre 2021, a condizione che la consegna del bene avvenga entro il 30 giugno 2022.

Infatti, in base all’articolo 1, comma 1056, L. 178/2020, l’investimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Analoghe conclusioni valgono per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria.

In tal caso, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni e per usufruire dell’estensione temporale al 30 giugno 2022 (consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo) è necessario che entro il 31 dicembre 2021:

  • entrambe le parti abbiano sottoscritto il relativo contratto di leasing e
  • sia avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.
Per i beni tecnologicamente avanzati rientranti nel piano Industria 4.0 (materiali e immateriali), le imprese sono tenute inoltre a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati e B annessi alla L. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui sopra può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Dpr. 445/2000.

L’acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell’attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell’impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d’imposta a partire dal quale si intende avvalersi dell’agevolazione.

Tuttavia, come chiarito dalla Circolare Mise 15 dicembre 2017, n. 547750, nel caso in cui l’acquisizione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o dell’autocertificazione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, l’impresa beneficiaria ha comunque diritto al credito d’imposta in misura rafforzata, ma dovrà aspettare il 2022 per fruirne in misura “piena” (fattispecie che ricorda l’ipotesi di tardiva interconnessione).

Da ultimo, in tema di adempimenti formali che non incidono sulla fruizione del beneficio, segnaliamo la comunicazione al Mise. Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2020, ossia ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi 189 e 190, L. 160/2019, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data del 31 dicembre 2021 via PEC.

Con riferimento invece agli investimenti ricadenti nell’ambito di applicazione della disciplina 2021, di cui all’articolo 1, commi da 1056 a 1058, L. 178/2020, il modello di comunicazione va trasmesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

(MF/ms)
 




Dal 2022 sanzionati i soggetti che non consentono pagamenti tramite Pos

A partire dal 1° gennaio 2022, alla “mancata accettazione” di pagamenti, di qualsiasi importo, tramite carte di pagamento, anche da parte dei liberi professionisti, si applicherà la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

A prevederlo è un emendamento al Dl 152/2021 – con il quale sono state emanate disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – approvato dalla Commissione Bilancio della Camera nell’iter di conversione in legge, che prevede l’introduzione di un nuovo art. 19-bis rubricato “Sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito”.

A tal riguardo, si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 comma 4 del Dl 179/2012 convertito, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, “anche professionali”, avrebbero da tempo dovuto accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di debito e carte di credito” (inciso che sarà sostituito proprio dall’art. 19-bis comma 1 lett. a) del Dl 152/2021 dal seguente: “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”); fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità tecnica (e ferme le disposizioni antiriciclaggio del D.lgs. 231/2007).

Tale obbligo, tuttavia, non è a oggi assistito da alcuna sanzione, dal momento che, in primo luogo, il Consiglio di Stato aveva espresso parere contrario (parere n. 1446/2018) allo schema di Dm che era stato predisposto in attuazione dell’art. 15 comma 5 del Dl 179/2012 convertito, e che avrebbe dovuto disciplinare le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie (in base a tale disposizione, infatti, “con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative”).

L’art. 23 del Dl 124/2019 (c.d. “collegato alla legge di bilancio 2020”), peraltro, aveva previsto una soluzione sanzionatoria identica a quella ora riproposta che avrebbe dovuto divenire operativa a decorrere dal 1° luglio 2020. Questa disposizione era stata però poi soppressa in sede di conversione in legge.

La condotta sanzionata, comunque, non è quella di non munirsi di un POS (Point of Sale) per consentire il pagamento elettronico, ma la mancata accettazione di tale pagamento. Rispetto a essa, l’aumento del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento, rispetto alla sanzione fissa di 30 euro, è teso ad assicurare adeguata proporzionalità rispetto all’entità degli importi da pagare.

Si precisa, altresì, che per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981; è espressamente esclusa, però, l’applicazione del pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della L. 689/1981. All’accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 della L. 689/1981, sono addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto del territorio nel quale le stesse hanno avuto luogo.

Per l’uso di contanti, invece, da gennaio scatterà la soglia di 1.000 euro

In tema di pagamenti, inoltre, occorre tenere presente che, a partire dal prossimo 1° gennaio sarà anche operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante. Si ricorda che l’art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007 – come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del Dl 124/2019 convertito (c.d. Dl “fiscale”) – rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro ha disposto un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, con il limite all’utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro. Dall’inizio del 2022, invece, come detto, il limite sarà di 999,99 euro.

Si evidenzia, infine, che, in sede di conversione in legge del Dl 146/2021, il nuovo art. 5-quater, intervenendo sul citato art. 49 comma 3-bis del Dlgs. 231/2007, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità prevista dall’art. 128-undecies del Dlgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del Dlgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

(MF/ms)
 




Presentazione nuovo Presidente Vavassori: rassegna stampa

Lunedì 20 dicembre 2021 si è tenuta in Api la conferenza stampa di fine anno con la presentazione alla stampa del nuovo Presidente Enrico Vavassori. 

Questi gli articoli e le interviste pubblicate dai media locali. 

La Provincia (allegato): “Export, tecnologia e formazione. L’Api continua su questo percorso” – Api Coinvolte nei corsi più di 3200 persone

Lecconotizie: Api Lecco Sondrio presenta il nuovo presidente Enrico Vavassori
 
Leccoonline: Lecco: passaggio del testimone nel segno della continuità in API. Vavassori: ‘pronto a portare avanti le istanze dei nostri associati’
 
Rete Unica: Nuovi vertici per Api Lecco Sondrio
 
Oltre la notizia Katia Sala: intervista Luigi Vavassori
 
Oltre la Notizia Katia Sala: intervista Laura Silipigni
 
Oltre la notizia Katia Sala: intervista Luigi Sabadini
 
 




Fornitura energia elettrica: corrispettivi e ore Capacity Market a decorrere dall’anno 2022

Informiamo le aziende associate che a decorrere dal 1° gennaio 2022 entrerà in vigore il mercato della capacità, cosiddetto Capacity Market.

 

Si tratta di un meccanismo del mercato elettrico con il quale Terna garantirà e renderà sicuro l’approvvigionamento di energia elettrica, coprendo le punte di carico su tutta la rete in ore indicate come più critiche, quelle cioè nelle quali è prevista una scarsa capacità del sistema di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica.

Riportiamo la distribuzione mensile delle ore critiche (ore di picco) e il dettaglio orario:
 

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale
N° ore critiche 125 105 25 0 0 26 162 8 10 0 10 29 500

 
I costi del nuovo meccanismo si tradurranno in oneri aggiuntivi addebitati in fattura per tutti i clienti finali.
 
Ai consumi di energia elettrica (maggiorati delle perdite) delle ore di picco, complessivamente 500/anno, sarà infatti applicato il nuovo corrispettivo di dispacciamento per Capacity Market (o corrispettivo mercato capacità) pari a 39,799 €/MWh; nelle rimanenti ore dell’anno 2022 tale onere sarà applicato nella misura di 1,296 €/MWh.
 
A titolo di esempio, per il mese di gennaio 2022 ai consumi maggiorati delle perdite nelle ore di picco (in totale 125 ore) verrà applicato il nuovo corrispettivo a remunerazione del capacity market di dispacciamento di 39,799 €/MWh oltre altri consueti oneri di dispacciamento.
 
L’entità del nuovo onere, su base annua, è stimata mediamente in circa 4 €/MWh.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/mf)




Alternanza scuola-lavoro con Fondazione Clerici: raccolta delle disponibilità aziendali

Si informano le aziende associate che la Fondazione Clerici, sede di Merate, ha programmato il calendario Pcto (periodi di alternanza) della classe II della sezione meccanica ed elettrica per il periodo dal 21/02/2022 all’11/06/2022.
Gli studenti potranno stare in azienda dal lunedì al venerdì in modo continuativo.

L’abbinamento impresa – studente viene effettuato sulla base della residenza e delle attività proposte concordate con l’Istituto. Una volta confermato l’abbinamento, la scuola provvederà a stipulare una convenzione con il soggetto ospitante.
L’azienda si impegnarà a identificare un tutor aziendale (lo studente potrà affiancare più dipendenti dell’azienda) e siglare il progetto formativo individuale in accordo con il tutor scolastico. 

Di seguito alcune indicazioni geografiche per meglio definire gli abbinamenti:
 
Residenza allievi II Mecc:
La Valletta Brianza: 2 allievi
Lomagna: 1 allievo
Olgiate Molgora:3 allievi
Missaglia: 4 allievi
Airuno: 1 allievo
Beverate di Brivio: 1 allievo
Robbiate: 2 allievi
Cornate d’Adda: 4 allievi
Verderio: 2 allievi
Mezzago: 1 allievo
Merate: 1 allievo
 
Residenza allievi II Ele:
Merate: 1 allievo
Lomagna: 1 allievo
Calco: 1 allievo
Barzago: 1 allievo
Barzanò: 1 allievo
Missaglia 1 allievo
Brivio: 1 allievo
Casatenovo: 1 allievo

Api Lecco Sondrio raccoglie l’elenco delle disponibilità e provvede a inviarle al docente di riferimento per l’alternanza: le aziende interessate potranno scrivere una mail a scuola.lavoro@api.lecco.it. 

(TM/tm)




La Provincia intervista Enrico Vavassori

La Provincia del 19 dicembre 2021, intervista a Enrico Vavassori.




Plastica monouso: restrizioni dal 14 gennaio 2022 (recepimento direttiva Sup)

La direttiva europea Sup (single plastic use) è stata recepita in Italia ed entra in vigore il 14 gennaio 2022. Il decreto di recepimento n.196 dell’8 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gu del 30 novembre 2021, n. 285 attuativo della direttiva Ue 2019/904 (cosiddetta direttiva Sup) che prescriveva agli Stati membri dell’Unione di promuovere la transizione verso un modello di economia circolare e di adottare un diversificato ventaglio di misure al fine di ridurre l’incidenza sull’ambiente e sulla salute umana di determinati prodotti in plastica e, in particolare, dei prodotti in plastica monouso, i quali, essendo destinati ad avere un’unica applicazione di brevissima durata, rappresentano uno scarto ad alto rischio di dispersione e di abbandono nell’ambiente soprattutto acquatico; il decreto punta a promuovere prodotti e materiali innovativi e sostenibili e comportamenti responsabili rispetto alla gestione dei rifiuti in plastica. Comprende restrizioni all’immissione sul mercato; requisiti di marcatura; responsabilità estesa del produttore (Epr).
 
Previste sanzioni fino a 25.000 euro per immissione di prodotti non conformi sul mercato o per la mancata partecipazione ai sistemi, salvo che il fatto costituisca reato.
 
Si allega il testo integrale del decreto 8 novembre 2021, n. 196, che riporta in allegato l’elenco dei prodotti di plastica monouso soggetti alle restrizioni.
 
(SN/bd)
 




Proroga stato emergenza: controllo Green Pass “base” obbligatorio fino al 31 marzo 2022 nei luoghi di lavoro

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato la proroga dello stato di emergenza, ma si attende la pubblicazione del decreto.
 
La proroga produce conseguenze che riguardano diversi aspetti organizzativi di contrasto alla pandemia, tra i quali il controllo del Green Pass dei lavoratori. Come si comunicava nella circolare Api n. 520 del 23 settembre 2021 l’obbligo del controllo del Green Pass in fase di accesso ai luoghi di lavoro, in vigore dal 15 ottobre 2021 in capo ai datori di lavoro, secondo apposita procedura interna aziendale, rimane obbligatorio fino alla nuova scadenza del 31 marzo 2022 anziché terminare con il 31 dicembre 2021.
 
(SN/bd)
 




Versamento acconto Iva 2021 entro il 27 dicembre 2021

I soggetti passivi sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento dell’Iva devono versare l’acconto 2021 entro il prossimo 27 dicembre (art. 6 comma 2 della L. 405/90).

Si tratta di un versamento autonomo che rappresenta un anticipo del pagamento d’imposta dovuto in relazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017):

  • al mese di dicembre 2021, per i soggetti passivi mensili;
  • al quarto trimestre 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per natura” (artt. 73 comma 1 lett. e) e 74 comma 4 del Dpr 633/72);
  • alla dichiarazione Iva relativa al 2021, per i soggetti passivi trimestrali “per opzione” (art. 7 del Dpr 542/99).
L’acconto Iva non è dovuto se di ammontare inferiore a 103,29 euro (art. 6 comma 4 della L. 405/90).

A titolo esemplificativo, inoltre, sono esonerati dal versamento i soggetti passivi che hanno cessato l’attività nel corso del 2021 e non sono tenuti a effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa al mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili) oppure all’ultimo trimestre 2021 (contribuenti trimestrali).

Considerata la possibilità di applicare il metodo più favorevole di determinazione dell’acconto Iva, sono esonerati “di fatto” da tale versamento, per esempio, coloro che hanno iniziato l’attività nel 2021 oppure che prevedono di evidenziare un credito Iva nell’ultima liquidazione (mensile o trimestrale) relativa al 2021 o nella dichiarazione Iva per detto anno (C.M. n. 52/91).

I soggetti passivi tenuti a versare l’acconto Iva 2021 possono quantificare il relativo ammontare adottando una delle seguenti modalità:

  • il metodo storico (art. 6 comma 2 della L. 405/90), in base al quale l’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: per il mese di dicembre 2020 (contribuenti mensili), maggiorato dell’eventuale conguaglio risultante dalla dichiarazione Iva per tale anno (circ. Agenzia delle Entrate n. 28/2017); per il quarto trimestre 2020 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in base alla dichiarazione Iva per l’anno 2020 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
  • il metodo previsionale (art. 6 comma 2 della L. 405/90), secondo cui l’acconto è pari all’88% dell’imposta che il soggetto passivo presume di dover versare: per il mese di dicembre 2021 (contribuenti mensili), per il quarto trimestre 2021 (contribuenti trimestrali “per natura”) o in sede di dichiarazione Iva per il 2021 (contribuenti trimestrali “per opzione”);
  • il metodo effettivo (art. 6 comma 3-bis della L. 405/90) che quantifica l’acconto Iva tenendo conto dell’imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri delle fatture e dei corrispettivi, nel periodo dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali), nonché dell’Iva relativa alle operazioni effettuate nei suddetti periodi ma non ancora registrate, al netto dell’imposta detraibile per gli acquisti e le importazioni annotati nel relativo registro dal 1° al 20 dicembre 2021 (contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre 2021 (contribuenti trimestrali).
L’art. 1 comma 471 della L. 311/2004 prevede poi modalità particolari di determinazione dell’acconto Iva per i gestori dei servizi di telecomunicazione (Dm 24 ottobre 2000 n. 366) e le aziende che gestiscono determinati servizi pubblici (Dm 24 ottobre 2000 n. 370).

Il versamento non può essere rateizzato

Il versamento dell’acconto Iva deve essere effettuato, a mezzo modello F24, utilizzando il codice tributo:

  • “6013”, nel caso dei soggetti passivi mensili;
  • “6035”, nel caso dei soggetti passivi trimestrali.
Tale versamento non può essere rateizzato (art. 20 comma 1 del D.lgs. 241/97).

Per ulteriori approfondimenti sull’acconto Iva 2021, si rinvia alla Procedura pratica n. 60.

(MF/ms)