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Esterometro: gli adempimenti previsti per il 2022

Scade il 31 gennaio 2022 l’esterometro relativo al quarto trimestre 2021.

Trattasi, come noto, dell’onere di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

La trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.

Secondo le disposizioni dell’articolo 1. Comma 3-bis, Dlgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In origine tale nuova modalità di invio dei dati, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021, doveva entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022: con l’articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del Dl 146/2021 (Decreto Fiscale), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è invece arrivata la proroga al 1° luglio 2022, che concede agli operatori ulteriori 6 mesi di tempo per adeguare i propri sistemi informatici.

Le novità in argomento sono accompagnate da modifiche alle specifiche tecniche ed ai termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere.

Le specifiche tecniche dell’esterometro, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, prevedono due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere:

  • la prima modalità (standard) prevede la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre, da trasmettere entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Nel file contenente gli acquisti del trimestre (blocco DTR) occorre inserire i dati relativi alle fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o le prestazioni di servizio ricevute, esponendo rispettivamente il Tipo documento TD10 e TD11. Per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati è facoltativa;
  • la seconda modalità (alternativa) prevede la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio. In tal caso, per le operazioni attive occorre impostare il campo del tracciato “codice destinatario” con un valore convenzionale XXXXXXX mentre per le operazioni passive vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
  1. TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
  2. TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
  3. TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr. 633/1972,
  4. TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, Dl. 331/1993).
Tali specifiche, aggiornate con il provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 di modifica del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757/2018, restano valide fino al 30 giugno 2022.

Pertanto, per chi deve trasmettere la comunicazione trimestrale delle operazioni transfrontaliere con riferimento al quarto trimestre 2021, la scadenza resta fissata al 31 gennaio 2022 ed i files XML contenenti il blocco DTR (acquisti) e DTE (vendite) dovrà essere creato nel rispetto delle specifiche tecniche aggiornate alla versione 1.6.4 (in vigore dal 1° gennaio 2022).

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal 1° luglio 2022, invece, i dati delle operazioni transfrontaliere vanno trasmessi esclusivamente utilizzando il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive.

Per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (sempre con codice destinatario XXXXXXX) mentre per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra UE) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra UE).

Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa.

Il citato provvedimento n. 374343 del 23.12.2021 ha abrogato, infine, il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 293384 del 28.10.2021.

A decorrere dal 1° luglio 2022, gli operatori Iva residenti dovranno trasmettere i dati delle operazioni estere all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato della fatturazione elettronica, secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche Allegato A, versione 1.7 in vigore dal 1° luglio 2022.

(MF/ms)
 




Dichiarazione Iva 2022: approvato il modello

Con il provvedimento n. 11160 dell’Agenzia delle Entrate del 14 gennaio, è stato approvato il modello di dichiarazione Iva 2022, riferito all’anno d’imposta 2021, unitamente al modello Iva Base e alle relative istruzioni.

Nella sua struttura complessiva, il modello rispecchia quello dell’anno precedente, fatte salve modifiche di dettaglio. Sono, altresì, confermati i termini per la presentazione della dichiarazione annuale.

In via ordinaria, il termine ultimo di invio è il 2 maggio 2022 (termine così differito rispetto al 30 aprile che è sabato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011).

È necessario, tuttavia, “anticipare” la presentazione, entro il 28 febbraio 2022, qualora si intenda effettuare la comunicazione delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2021 nell’ambito della dichiarazione annuale (compilando il quadro VP).

Il modello dichiarativo appena approvato non tiene ancora conto delle bozze dei documenti IVA precompilati. È, infatti, prevista la messa a disposizione della bozza di dichiarazione IVA, da parte dell’Agenzia delle Entrate, solamente a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 (e, quindi,
con effetti solo sul prossimo modello).

Nell’ambito del modello approvato, sono confermate alcune novità dello scorso anno:

  • resta abolito il quadro VI, non essendo più necessario il riepilogo delle dichiarazioni d’intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali;
  • permane il rigo VA16 per indicare i versamenti sospesi a seguito dell’emergenza COVID-19, anche se la compilazione è adesso riservata solo a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che abbiano fruito della sospensione dei versamenti in scadenza in gennaio e febbraio 2021 (nel corso del 2020, invece, i versamenti sospesi avevano riguardato una più amplia platea di soggetti).
Sono, inoltre, mantenute le specificazioni relative alle operazioni esenti con diritto alla detrazione dell’imposta per il 2021 individuate dall’art. 1 comma 452 e 453 della L. 178/2020, vale a dire le cessioni di vaccini anti COVID-19, di strumenti per la diagnosi del COVID-19 e le prestazioni strettamente connesse (per il 2020, riguardavano, invece, i beni oggi con aliquota del 5%).

Le istruzioni al modello dichiarativo precisano che le predette operazioni:

  • sono incluse nel rigo dedicato alle operazioni esenti di cui all’art. 10 del Dpr 633/72 (rigo VE33);
  • sono esposte nel campo “9” del rigo VF34, al fine di distinguere le medesime dalla generalità delle operazioni in regime di esenzione IVA per le quali, di regola, il diritto alla detrazione è precluso.
    Analoga modalità di esposizione riguarda ora le cessioni c.d. “presunte” effettuate verso le interfacce elettroniche (art. 10 comma 3 e art. 19, comma 3, lett. d-bis) del Dpr 633/72), nel campo “7” del rigo VF34.
Nel modello relativo all’anno d’imposta 2021, si è tenuto conto della nuova soglia di 2 milioni di euro per la compensazione “orizzontale” del credito IVA (o del rimborso in procedura semplificata), ai sensi dell’art. 1 comma 72 della L. 234/2021. In tale ottica, è stato eliminato il campo “6” nel rigo VX4 ove veniva attestato, da parte dei subappaltatori edili, il più alto limite di compensazione di cui beneficiavano in passato e che, attualmente, è assorbito nella nuova soglia di 2 milioni di euro.

Si segnala, inoltre, una doppia modifica relativa alle percentuali di compensazione per i prodotti agricoli:

  • è sostituita la percentuale del 6% con quella del 6,4%, per la legna da ardere e per il legno squadrato, come previsto dal Dm 19 dicembre 2021;
  • sono sostituite le percentuali del 7,65% e del 7,95% con quella del 9,5%, prevista dall’art. 68 del Dl 73/2021, per gli animali vivi della specie bovina e suina.
Nel nuovo modello di dichiarazione IVA sono, altresì, ridenominati i righi VO10 e VO11, ora riferiti alle “vendite a distanza intracomunitarie di beni”, per tenere conto delle novità del Dlgs. 83/2021 in materia di commercio elettronico.

Di conseguenza, è aggiornato anche il testo delle istruzioni, prevedendo la compilazione:

  • del rigo VO10, per i soggetti passivi IVA che, avendo effettuato nell’anno precedente prestazioni di servizi c.d. “TBE” verso privati consumatori nell’Ue e vendite a distanza intra-Ue al di sotto della soglia di 10.000 euro, comunicano di aver optato per l’applicazione dell’IVA “a destinazione” nel 2021;
  • del rigo VO11, per i soggetti passivi IVA che hanno inteso revocare, a partire dal 2021, l’opzione precedentemente espressa.
Peraltro, nel rigo VO10 è possibile comunicare anche l’opzione per la tassazione “a destino” delle vendite a distanza verso privati sammarinesi, disciplinate dall’art. 15 del Dm 21 giugno 2021.

Da ultimo, è introdotto il rigo VO17 per consentire di revocare l’opzione in precedenza esercitata per l’applicazione dell’IVA nello Stato del committente da parte dei soggetti che effettuano prestazioni c.d. “TBE” verso privati Ue ai sensi dell’art. 7-octies del Dpr 633/72.

(MF/ms)
 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di dicembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di dicembre 2021 con indice pari a 106,2.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 4,359238%.

 
(FV/fv)
 




Conai 2022: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare ricorda alle aziende associate di consultare il sito del Conai dove è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate.

Si ricordano, inoltre, i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

  • Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Gli adempimenti si trovano descritti nell’apposita pagina del sito internet.

Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.
 

  • Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5). Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2021 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

 
Adesione a Conai

Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi, ma anche gli utilizzatori.

Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

 
(SN/bd)




“Più assunzioni a termine con l’incertezza da virus”

La Provincia del 17 gennaio 2022, il vice-direttore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi parla dei contratti a tempo determinato.




Albo gestori ambientali: decorrenza autorizzazioni e compilazione formulari rifiuti

L’Albo nazionale gestori ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in tema di validità di un provvedimento autorizzativo di iscrizione; la circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 che è direttamente consultabile sul sito dell’albo riporta questi chiarimenti.

Data di validità del provvedimento, da inserire all’interno del FIR formulario: l’Albo chiarisce che la data da riportare deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione, tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione. Qualora il provvedimento di rinnovo venga notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

Validità delle iscrizioni all’albo e dei rinnovi: consultare la delibera n. 1 del 10 febbraio 2016 e la successiva delibera n. 2 del 24 giugno 2020.

(SN/bd)
 




Rentri: tutorial per il caricamento dei dati

Il Ministero della Transizione Ecologica, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 188-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha avviato la realizzazione di un prototipo funzionale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (Rentri) avvalendosi del supporto dell’Albo nazionale gestori ambientali.

L’Albo, mediante un confronto costante con associazioni di categoria e imprese che partecipano alla sperimentazione, ha pubblicato sul sito web dedicato la documentazione relativa al progetto e reso disponibile un primo video tutorial relativo al caricamento dati contenuti nei registri di carico e scarico rifiuti, dedicato a tutte le imprese che non sono dotate di un software interoperabile con Rentri.

Sebbene non ci siano finora indicazioni rispetto all’entrata in vigore di questo nuovo strumento, si suggerisce di monitorare gli aggiornamenti on line.

(SN/bd)
 




Obbligo comunicazione periodica contratti di lavoro entro il 31 gennaio 2022

In vista della consueta comunicazione riassuntiva periodica dei contratti di somministrazione lavoro attivati nell’anno solare precedente, ricordiamo che la scadenza è prevista entro il prossimo 31 gennaio 2022.
 
Il contenuto della predetta comunicazione dovrà riguardare: il riepilogo del numero di contratti di somministrazione attivati e conclusi nell’anno 2021, la loro durata, il numero e qualifica dei lavoratori interessati.
 
A tal fine, riteniamo utile proporre alle aziende associate un possibile schema di compilazione come di seguito indicato:
 
 
Oggetto: Comunicazione annuale di dati relativi ai contratti di somministrazione (D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 36, comma 3)
 
La scrivente Società ………………….. in conformità alla normativa richiamata in oggetto, rende noto quanto segue:
  1. Nel periodo temporale 01/01/2021 – 31/12/2021; (per gli anni successivi analogamente dall’1/1/….. al 31/12/….), sono stati stipulati n…….. contratti di somministrazione di lavoro
  2. Per quanto riguarda gli ulteriori elementi di dettaglio da comunicare con riferimento alla stipula di ogni singolo contratto di somministrazione di lavoro, vale quanto segue (indicare per ogni contratto di somministrazione stipulato):
  • motivo ………….…..
  • durata ………….…..
  • n…. lavoratori interessati
  • qualifica dei lavoratori interessati ………………..
 
Ricordiamo che la comunicazione periodica e le informazioni sopra indicate, devono essere inoltrate alle Rsu aziendali oppure Rsa o, dove assenti, alle OO.SS. organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio.

In caso di mancato o non corretto adempimento della comunicazione sopra indicata, l’art. 40, comma 1) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.250,00.
 
N.B.: i contenuti del D.Lgs. 81/2015, l’art. 55, comma d) dispongono l’abrogazione dell’altra tipologia di comunicazione, ovvero quella preventiva, da inoltrare alle rappresentanze sindacali prima di ogni attivazione di contratti relativi a somministrazione lavoro.
 
(FP/am)




Exportlab: formazione e accompagnamento delle aziende di Lecco e Como verso i mercati esteri

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con Lario Sviluppo Impresa, promuove il progetto “Exportlab” al fine di rafforzare la presenza delle imprese lariane all’estero, attraverso un percorso di formazione/orientamento e assistenza individuale all’export.
 
Il progetto, che ha l’obiettivo di fornire strumenti operativi concreti, al fine di consentire alle aziende partecipanti di acquisire e/o accrescere le proprie competenze nell’ambito dell’internazionalizzazione, si articolerà in due fasi:
 
  1. Training: formazione di breve durata sulle principali tematiche export quali contrattualistica e pagamenti internazionali, digital export e marketing internazionale, e-commerce (aspetti doganali e logistici, mettendo in risalto aspetti teorici ma anche pratici).
 
  1. Mentoring: assistenza specialistica individuale (limitato ad un numero massimo di 20 imprese) relativa alle potenzialità offerte dai canali digitali per l’individuazione dei mercati esteri, dei relativi canali distributivi, dei potenziali partner commerciali con cui lavorare e la loro relativa gestione. 
 
Le adesioni devono essere inviate via pec all’indirizzo cciaa@pec.comolecco.camcom.it entro il 30.01.2022.
 
Per maggiori informazioni e per scaricare la scheda di adesione visitate il link.
 

(GF/am)




Bando “Connessi” per la digitalizzazione

“CONneSSi” in questo caso sta per “CONtributi per lo Sviluppo di Strategie digitali per i mercati globali – ed. 2022”. Il bando ha l’obiettivo di sostenere le MPMI nella definizione e implementazione di strategie di digital marketing, inteso come quell’insieme di discipline, metodologie, tecniche finalizzate alla promozione di beni e servizi tramite l’uso di strumenti e canali digitali (web, social media, video, mobile app).

Il bando è promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi e si rivolge alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici con sede legale e/o unità locali iscritte al Registro delle Imprese della Camera di commercio citata.
Il testo completo del bando con i requisiti e le esclusioni è consultabile sul sito cliccando qui.

La procedura è esclusivamente telematica tramite la piattaforma web Telemaco. Le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 20 gennaio 2022 fino ad esaurimento delle risorse, e comunque entro e non oltre le ore 14:00 del 18 marzo 2022. In caso di necessità o approfondimenti si prega di contattare Promos Italia all’indirizzo mail: assistenza.bandodigitale@promositalia.camcom.it 
Il contributo a fondo perduto è erogato per un investimento minimo di 5.000 euro. Si tratta di un contributo a fondo perduto tra il 65 e il 70% delle spese considerate ammissibili al netto di IVA, fino a un massimo di 10.000 euro. Dotazione totale pari a 2.000.000 euro.

(SN/am)