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Assistenza amministrativa e tecnica nella presentazione di bandi, predisposizione di perizie, diagnosi e dichiarazioni obbligatorie. NUOVO SERVIZIO CONFAPI LECCO SONDRIO

L’Associazione può supportare le aziende interessate nella partecipazione ai bandi a copertura degli investimenti. Confapi Lecco Sondrio può offrire infatti sia una consulenza amministrativa che una consulenza tecnica, laddove necessario.

 

Si segnalano a titolo esemplificativo le prestazioni di tipo tecnico che si possono erogare, tramite professionisti con i titoli richiesti:

  • Perizie tecniche (ad es. industria 4.0 / transizione 5.0)
  • Diagnosi energetiche
  • Dichiarazioni del rispetto del principio DNSH
  • Protocollo di legalità
  • Etc …
Segnaliamo la possibilità di avvalersi di figure qualificate, con le competenze ed eventualmente la strumentazione necessaria.

 

Le attività del servizio includono:

  1. valutazione delle opportunità di finanziamento disponibili e applicabili;
  2. redazione delle relazioni tecniche, dichiarazioni o autovalutazioni;
  3. accompagnamento nella partecipazione al bando.
Per l’elenco completo dei servizi offerti visitare il sito dedicato dell’Associazione CLICCARE QUI 

 

Per maggiori informazioni e per un eventuale preventivo: servizi@confapi.lecco.it , 0341.282822.

(SN/am)




Polizze catastrofali: scadenza all’1 ottobre 2025 per le medie imprese

Si avvicina il termine ultimo, fissato al 1° ottobre, anche per le medie imprese per adeguarsi all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, introdotto dall’art. 1 commi 101 – 111 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Per le grandi imprese, la polizza catastrofale doveva essere stipulata entro il 31 marzo 2025, con la previsione dell’applicazione delle sanzioni decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo (dal 30 giugno); le piccole e micro imprese, invece, devono assicurarsi entro il prossimo 31 dicembre.

Al momento, la mancata stipula delle assicurazioni entro i termini di legge comporterà, per chi non si adegua, l’impossibilità di accedere ad alcuni incentivi di competenza della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del made in Italy, individuati dal DM 18 giugno 2025 del MIMIT. Si tratta, in particolare, delle seguenti misure:

  • “Contratti di sviluppo” (art. 43 del DL 25 giugno 2008 n. 112 e DM 9 dicembre 2014);
  • “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” (DM 24 marzo 2022);
  • “Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)“ (DM 4 gennaio 2021 e DM 30 luglio 2025);
  • “Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)“ (DM 24 settembre 2014);
  • “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare” (DM 11 giugno 2020);
  • “Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa” (DM 29 ottobre 2020);
  • “Mini contratti di sviluppo” (DM 12 agosto 2024);
  • “Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale” (DM 3 luglio 2015);
  • “Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI” (DM 13 novembre 2024);
    – “Finanziamento di start-up” (DM 11 marzo 2022);
  • “Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica” (DM 3 marzo 2022).
Il provvedimento del MIMIT che individua gli incentivi preclusi, si ricorda, riguarda i soli strumenti agevolativi di competenza della Direzione Generale disciplinati da decreti adottati dal solo Ministro delle Imprese e del made in Italy.

L’elenco degli incentivi in esso riportato non è da ritenersi quindi tassativo, essendo in corso il processo di adeguamento della disciplina degli ulteriori incentivi di competenza di altri Ministeri (così l’avviso del Ministero delle Imprese e del made in Italy del 5 agosto 2025).

Lista degli incentivi preclusi da “completare”

Per le domande di agevolazioni (quelle individuate dal MIMIT nel decreto) presentate dalle medie imprese a partire dal prossimo 2 ottobre, quindi, occorrerà indicare, come requisito d’accesso, oltre a quanto richiesto dalla normativa di attuazione di ciascun incentivo, anche l’avvenuta stipula della polizza catastrofale, pena l’impossibilità di accedere all’agevolazione.

Peraltro, l’adempimento dell’obbligo assicurativo dovrà sussistere ed essere verificato anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

Si ricorda che le imprese tenute a stipulare le polizze catastrofali sono quelle con sede legale in Italia oppure con sede legale all’estero aventi una stabile organizzazione in Italia, che sono tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’art. 2188 c.c., indipendentemente dalla sezione (FAQ MIMIT del 1° aprile 2025).

Deve trattarsi, inoltre, di imprese che hanno in proprietà o impiegano per la propria attività almeno uno dei beni elencati dall’art. 2424 comma 1 c.c., sezione Attivo, voce B-II (immobilizzazioni materiali), numeri 1), 2) e 3), vale a dire:

  • terreni e fabbricati,
  • impianti e macchinario,
  • attrezzature industriali e commerciali.
In caso contrario, l’obbligo assicurativo non sussiste.
 

(MF/ms)




Definizione di caparra e acconto nei contratti preliminari ai fini della imposizione delle imposte

In passato, si era posto il problema di qualificare correttamente le somme corrisposte al contratto preliminare, in modo da applicare l’imposizione adeguata ai fini delle imposte indirette.

Fino al 31 dicembre 2024, infatti, le somme corrisposte a titolo di acconto (non soggetto a IVA) scontavano l’imposta di registro del 3%, mentre le somme corrisposte a titolo di caparra scontavano l’aliquota dello 0,5%. Pertanto, la qualifica come “acconto” o come “caparra” poteva incidere in modo rilevante sulla tassazione.

Alla luce della riforma introdotta dal DLgs. 139/2024, che ha equiparato l’aliquota dell’imposta di registro applicabile sulle caparre e sugli acconti, fissandola in entrambi i casi allo 0,5%, la questione ha perduto rilevanza, ma è interessante notare come il tema si ponga ancora, seppur con effetti più limitati, per gli atti imponibili a IVA.

Oggi, se due soggetti privati stipulano un contratto preliminare che preveda la corresponsione di somme (prima del definitivo) queste – sia che si tratti di acconti che di caparre – sconteranno l’imposta di registro dello 0,50% oppure nella misura inferiore applicabile per il contratto definitivo.

Quindi, ipotizzando un contratto preliminare fuori campo IVA che preveda una caparra o un acconto di 50.000 euro, l’imposta di registro sarà dovuta nella misura di 250 euro, salvo che dal definitivo non derivi l’applicazione di un’imposta in misura inferiore (ad esempio, ove si trattasse dell’acquisto di un terreno con le agevolazioni per la PPC, per le quali l’imposta di registro si applica in misura fissa, al preliminare l’imposta versata sull’acconto o sulla caparra non potrebbe superare i 200 euro). Si ricorda che l’imposta pagata su caparre o acconti va imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

Nel caso appena proposto, il fatto che le somme versate al preliminare siano qualificate come acconti o come caparre è, quindi, indifferente ai fini dell’imposizione finale. Ove, invece, il contratto definitivo sia imponibile a IVA (anche su opzione), l’imposizione (del preliminare) potrebbe mutare.

Infatti, mentre le somme corrisposte a titolo di caparra, avendo funzione di risarcimento del danno da inadempimento, sono fuori campo IVA (fino a che non siano eventualmente imputate a corrispettivo), le somme corrisposte a titolo di acconto realizzano, invece, il presupposto d’imposta. In queste ipotesi, quindi:

  • se le somme versate al preliminare hanno natura di acconto imponibile a IVA scontano l’imposta sul valore aggiunto già al preliminare (e, secondo la risposta Agenzia delle Entrate n. 311/2019, anche l’imposta di registro fissa);
  • se le somme versate al preliminare hanno natura di acconto esente da IVA scontano l’imposta di registro proporzionale se si tratta di immobili abitativi, l’imposta fissa se si tratta di immobili strumentali;
  • se le somme versate al compromesso hanno natura di caparra scontano l’imposta di registro proporzionale e sono fuori campo IVA.
In questi casi permane, quindi, la necessità di qualificare correttamente le somme versate al preliminare.

In linea di principio, se le parti qualificano espressamente e in modo chiaro le somme versate non dovrebbero sorgere dubbi. Talvolta, però, vengono utilizzate formule che possono ingenerare dubbi. Ad esempio, in passato, l’Agenzia delle Entrate (ris. n. 197/2007) era stata chiamata a chiarire la tassazione di una formula particolarmente infelice: “imputazione al prezzo a titolo di caparra confirmatoria e acconto prezzo”. A fronte di questa formula confusa, l’Agenzia aveva affermato che, in caso di mancata qualificazione delle somme o di dubbi sulla natura delle somme, si dovesse optare per la qualifica come acconto.

Tale impostazione è stata confermata nella circolare n. 18/2013, ove si legge che “se per le somme versate in occasione della stipula del contratto preliminare manca una espressa qualificazione o è dubbia l’intenzione delle parti sulla natura delle stesse, tali somme saranno da considerarsi acconti di prezzo”.

Questa indicazione potrebbe tornare ancora utile oggi, seppur solo nei casi di contratti preliminari relativi a definitivi soggetti a IVA.

Occorre, però, chiarire che “l’incertezza” sulla qualificazione delle somme esiste solo in presenza di una mancata qualificazione o di formule “prive di significante” come quella usata nel caso esaminato dalla risposta n. 197/2007. Invece, come già rilevato a suo tempo dal Notariato (Studio n. 185-2011/T) non esiste alcun dubbio ove, ad esempio, il preliminare specifichi che le somme sono versate a titolo di caparra e saranno poi imputate ad acconto. Questa indicazione è perfettamente compatibile con la natura della caparra, che, per espressa previsione dell’art. 1385 c.c., “in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta”. L’indicazione contrattuale sulla volontà di imputare la caparra a corrispettivo (convertendola – di fatto – in acconto) non rende in alcun modo “dubbia” la qualificazione della somma versata al preliminare, ma ne conferma la natura di caparra, in coerenza con l’art. 1385 c.c.

 

Esempio: contratto preliminare che prevede la corresponsione di 50.000 euro Imposte totali sul compromesso
Preliminare che prevede 50.000 euro di acconto Se il definitivo è imponibile a IVA 200 euro per il preliminare
+
IVA sull’acconto
+
200 euro (imposta di registro su acconto per alternatività, cfr. ris. n. 311/2019)
Se il definitivo è fuori campo IVA 200 euro per il preliminare
+
250 euro sull’acconto (0,5%) o la minore imposta dovuta al definitivo
Preliminare che prevede 50.000 euro di caparra In ogni caso 200 euro per il preliminare
+
250 euro sull’acconto (0,5%) o la minore imposta dovuta al definitivo

 
(MF/ms)




Beni assegnabili ai soci con benefici: scadenza al 30 settembre 2025

Il 30 settembre 2025 scade il termine per assegnare i beni ai soci usufruendo delle disposizioni agevolative di cui alla L. 207/2024; entro lo stesso termine le società interessate sono tenute a versare il 60% dell’imposta sostitutiva dovuta mentre il rimanente 40% deve essere versato entro il 30 novembre 2025.

In vista della prossima scadenza può essere utile riassumere quali beni possano essere oggetto di assegnazione e in quali circostanze.

Si ricorda che, in linea di principio, possono formare oggetto di assegnazione agevolata ai soci solo i beni “diversi da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo del TUIR”, diversi cioè da quelli utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività. In altre parole, i beni agevolati sono rappresentati:
– dai beni immobili (terreni e fabbricati), fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione;
– dai beni mobili iscritti nei pubblici registri non usati quali beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Oltre che in relazione alla natura dei beni, la spettanza dell’agevolazione può essere subordinata alla titolarità del bene da assegnare; in relazione a tali aspetti, alcune casistiche sono state affrontate dal Fisco e dallo Studio del Notariato n. 46-2023/T, § C.2.

Tale documento prende in esame il caso degli immobili strumentali per natura e degli immobili patrimonio concessi in locazione o comodato o comunque non utilizzati direttamente, i quali sono agevolabili in quanto riconducibili ad una attività di gestione immobiliare passiva che si manifesta con la mera percezione di canoni di locazione/affitto relativi ad uno o più immobili.

Viceversa, proseguono i notai, non sono agevolabili gli immobili riconducibili alla gestione immobiliare attiva, ovvero ad una attività consistente nell’esecuzione di una serie di servizi complementari e funzionali all’utilizzazione unitaria dei beni con finalità diverse dal mero godimento (villaggi turistici, centri commerciali, gallerie commerciali ecc.); in tal caso, infatti, i beni andrebbero considerati come direttamente utilizzati nell’esercizio dell’impresa.

Lo Studio affronta poi il caso degli immobili strumentali per natura e degli immobili patrimonio liberi da utilizzi, che siano stati però locati o concessi in comodato in passato e risultino in via prospettica ancora passibili di tali destinazioni. Anche tali beni, ad avviso dei notai, possono risultare agevolati in quanto essendo idonei, anche solo potenzialmente, a produrre un reddito autonomo non dovrebbero essere considerati strumentali per destinazione. In tal caso però i notai adottano un’impostazione rigorosa, ritenendo che, ai fini probatori, sarebbe preferibile acquisire documenti specifici e far risultare (ad esempio, mediante la prova delle utenze luce, acqua, gas ecc.) anche dall’atto tali circostanze e, nei casi più dubbi, far precedere l’assegnazione agevolata da un contratto di locazione e/o comodato a favore dei soci purché si tratti di un’operazione effettiva e non solo formale.

Nell’ipotesi in cui la società si trovi in liquidazione, poiché la stessa non esercita attività d’impresa (ris. Agenzia delle Entrate n. 93/2016), sarebbe esclusa la possibilità di ritenere che gli immobili sociali possano essere qualificati come “utilizzati direttamente”, essendo quindi possibile, invece, accedere al beneficio.

Per beneficiare dell’agevolazione, la società deve essere titolare del diritto di proprietà sul bene, il quale va assegnato nella sua interezza, anche a più soci, non essendo invece ammessa l’assegnazione agevolata di una quota parte del bene ad un solo socio.

Diversamente, in base a quanto chiarito dall’Amministrazione finanziaria (C.M. 21 maggio 1999 n. 112), non possono accedere all’agevolazione le società che detengano diritti reali parziali; è ad esempio il caso dell’usufrutto; tale posizione è stata “mitigata” dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. I, Parte I, § 3), secondo cui, se la società è titolare di un diritto reale parziale (ad esempio, è titolare della nuda proprietà e ha concesso l’usufrutto al socio), è possibile attribuire la nuda proprietà al socio stesso, in capo al quale si ricongiunge la piena proprietà del bene.

Con lo Studio n. 46-2023, il Notariato conferma tale soluzione anche in relazione alla proprietà superficiaria; si tratta delle situazioni in cui l’area gravata dal diritto di superficie è di proprietà del socio assegnatario, per cui l’assegnazione determina la ricostituzione della piena proprietà.

Ad avviso del Notariato, le assegnazioni della proprietà superficiaria nel contesto dei piani di edilizia economica popolare dovrebbero invece essere sempre agevolabili. Con la successiva circ. n. 37/2016 (§ 2.1), l’Agenzia ha poi ammesso la spettanza delle agevolazioni anche nei casi in cui la società attribuisca ad un socio la nuda proprietà del bene e ad un altro socio l’usufrutto (è, invece, da escludere l’agevolazione per l’attribuzione della nuda proprietà o dell’usufrutto ad un soggetto estraneo alla compagine sociale).

Da ultimo, si segnala che l’Amministrazione finanziaria ha escluso anche la possibilità di assegnare ad un socio in via agevolata i diritti edificatori.
 

(MF/ms)




Chiarimenti sul trattamento di fine mandato degli amministratori

Il trattamento di fine mandato (TFM) costituisce un’indennità, stabilita dallo Statuto o dall’assemblea, che la società si impegna a corrispondere agli amministratori alla scadenza del mandato.

A livello contabile, gli accantonamenti al fondo TFM sono rilevati in ogni esercizio con il criterio della competenza economica nella voce fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili del passivo dello Stato patrimoniale (cfr. appendice “Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa” del documento OIC 31).

Sotto il profilo fiscale, gli accantonamenti effettuati al fondo TFM sono deducibili, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del TUIR, nei limiti delle quote maturate nell’esercizio, in base al criterio di competenza.

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, condivisa dalla giurisprudenza prevalente, per effetto del richiamo operato dall’art. 105 comma 4 del TUIR all’art. 17 comma 1 lett. c) del TUIR, la deducibilità degli accantonamenti è subordinata alla circostanza che il diritto all’indennità risulti da “atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”, che ne specifichi anche l’importo. Se tale condizione non si verifica, il TFM può essere dedotto nell’esercizio in cui è effettivamente corrisposto, secondo il criterio di cassa (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 13 ottobre 2017 n. 124 e Cass. 3 luglio 2025 n. 18026).

È alquanto diffusa tra le aziende la prassi di stipulare polizze assicurative a copertura dell’indennità di fine mandato spettante agli amministratori, che consentono di ottenere, al momento della cessazione del mandato, la restituzione di un importo minimo pari ai premi corrisposti (al netto delle spese), nonché il riconoscimento di eventuali rendimenti finanziari.

Il beneficiario della polizza (ossia il soggetto a cui sono pagate le prestazioni previste dal contratto) può essere l’amministratore o la società stessa.

In entrambi i casi, secondo l’impostazione contabile prevalente, la società contraente deve imputare a Conto economico l’accantonamento al fondo TFM per la quota di competenza dell’esercizio; il premio assicurativo è invece contabilizzato nella voce “crediti verso altri” (B.III.2) dell’attivo dello Stato patrimoniale (cfr. nota operativa Fondazione Accademia Romana di Ragioneria n. 1/2017).

A livello fiscale, l’accantonamento al fondo TFM è deducibile per competenza secondo i criteri previsti dall’art. 105 comma 4 del TUIR, anche qualora la società stipuli una polizza assicurativa a copertura del medesimo, mentre i premi assicurativi, rappresentando un credito immobilizzato, non sono deducibili.

Occorre tuttavia rilevare che secondo il documento OIC 31 (§ 42) “se la società stipula una polizza per trasferire ad una compagnia di assicurazione l’intera obbligazione per la corresponsione dei trattamenti di quiescenza previsti dal piano, si imputano al conto economico i soli premi annualmente pagati, in sostituzione degli accantonamenti ad un apposito fondo”. Secondo la dottrina contabile rientra in tale fattispecie il caso in cui la polizza preveda che l’impresa di assicurazione corrisponda quanto dovuto direttamente all’avente diritto alla prestazione di quiescenza o similare. Se, al contrario, l’obbligazione per la corresponsione del trattamento di quiescenza resta in capo all’impresa, i premi pagati devono essere considerati investimenti finanziari, da contabilizzare nella voce B.III.2) dello Stato patrimoniale, come previsto per il TFR dei dipendenti (cfr. documento OIC 31, § 69).

Tale modalità di contabilizzazione sembrerebbe ammissibile anche quando si tratti di polizze TFM che prevedono il trasferimento dell’intera obbligazione per la corresponsione dell’indennità alla compagnia di assicurazione, che provvederà a liquidare le somme dovute, comprensive dell’eventuale rendimento di polizza, direttamente all’amministratore.

Quanto al trattamento fiscale dei premi assicurativi, secondo la giurisprudenza, se il beneficiario della polizza TFM è l’amministratore e la società imputa direttamente a Conto economico i premi assicurativi ad essa relativi, anche i premi assicurativi devono ritenersi deducibili per competenza secondo i criteri previsti dall’art. 105 comma 4 del TUIR.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “la forma data, nella specie, agli accantonamenti effettuati a titolo di trattamento di fine mandato in favore dell’amministratore (…), ossia il fatto che essi siano stati fatti confluire in premi di polizze assicurative, non incide sulla disciplina applicabile, costituendo essa una mera modalità dell’accantonamento, non incidente sul titolo dell’operazione” (Cass. 16 febbraio 2021 n. 3994 e Cass. 27 febbraio 2015 n. 4042).

Nello stesso senso si è espressa la C.G.T. II Piemonte 27 febbraio 2023 n. 70/3/23, secondo la quale l’accantonamento al fondo TFM e il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza TFM, contratta dalla società per costituirsi la provvista necessaria alla liquidazione al momento della cessazione dall’incarico dell’amministratore, sono equipollenti ai fini fiscali.

(MF/ms) 




In arrivo le risorse 2025 per i bandi “Brevetti+ Disegni+ e Marchi+”

Sono in arrivo le misure di sostegno alle Pmi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, ecco il link al sito del ministero: cliccare qui 

Il MIMIT (Ministero del Made in Italy) ha definito la programmazione annuale per il 2025 delle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+, strumenti chiave per le PMI che desiderano valorizzare i propri titoli di proprietà industriale.

Il decreto del 6 agosto 2025 evidenzia che l’opportunità è significativa, infatti le risorse destinate a queste iniziative sono complessivamente 32 milioni di euro.

  • 20.000.000,00 € per la misura Brevetti+
  • 10.000.000,00 € per la misura Disegni+
  • 2.000.000,00 € per la misura Marchi+
In passato, le risorse si sono esaurite rapidamente, pertanto è essenziale prepararsi in anticipo sulla data di riapertura dei bandi, che è imminente.

Per valutare l’applicabilità di questi bandi al proprio business e per ricevere assistenza nelle domande di agevolazione, potete chiamare o scrivere in associazione (0341.282822 – silvia.negri@confapi.lecco.it).

(SN/am)




Energia in rete: evento a Como per tecnici e installatori mercoledì 24 settembre 2025

Si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco e la Rete Lariana per la Sostenibilità hanno previsto un appuntamento dedicato ai tecnici e agli installatori, in tema di energia.

Mercoledì 24 settembre 2025 – dalle 16.00 alle 18.00 a Como, presso la Camera di Commercio
“Energia in rete: pratiche GSE e fondi PNRR – corso operativo”

L’incontro è un’occasione di informazione e formazione sulle pratiche con il Gse e le numerose opportunità di finanziamento dedicate agli impianti fotovoltaici. 

Si invita a consultare il programma nel sito camerale e nella locandina allegata e a procedere all’iscrizione.

(SN/am)

 




Confapi e Rete Ufficio Estero a “Go international”

Informiamo le aziende associate che domani, mercoledì 17, e giovedì 18 settembre Confapi e Rete Ufficio Estero saranno presenti con due stand alla fiera Go International, che si terrà presso l’Allianz MiCo di Milano, Viale Eginardo, angolo Via Colleoni, GATE 3.

“Go International” è la principale fiera italiana dedicata ai servizi per l’export e l’internazionalizzazione delle imprese.

Confapi sarà presente al Gate 3, Stand C33.

 

Rete Ufficio Estero sarà presente al Gate 3, stand C31.

(MP/am)




Webinar CBAM per importazione di merci extra UE: mercoledì 24 settembre 2025

Si segnala che la Camera di Commercio Como-Lecco ha previsto a settembre un seminario dedicato al CBAM, il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere: aspetti normativi e tecnico-operativi.

Martedì 23 settembre 2025 – dalle ore 9.30 modalità webinar
CBAM Lo stato dell’arte, le novità normative e l’avvio della fase definitiva

L’incontro intende offrire un quadro completo sugli obblighi e sulle procedure connesse all’importazione di merci responsabili dell’emissione di gas a effetto serra originati in Paesi terzi. Il webinar descrive le novità normative introdotte in materia di dazi ambientali, illustrando gli step necessari per conformarsi alle disposizioni stabilite dalla Commissione Europea nel percorso verso la neutralità climatica entro il 2050.

Il Regolamento (UE) 2023/956 disciplina infatti un sistema che prevede per gli importatori di cemento, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, ferro e acciaio da Paesi extra-UE l’obbligo di corrispondere un importo equivalente al costo delle emissioni che sarebbe stato sostenuto qualora i beni fossero stati prodotti nell’Unione Europea. Nel caso in cui il produttore non-UE dimostri di aver già sostenuto un costo per le emissioni nel proprio Paese (es. attraverso una carbon tax), l’importo potrà essere parzialmente o totalmente dedotto.
Il seminario offrirà inoltre un focus sulle novità previste per il 2025 e sul passaggio dalla fase transitoria a quella definitiva del CBAM.

Si invita a consultare il programma dettagliato nel sito camerale per procedere all’iscrizione.

(SN/am)




“Giovani, il futuro è qualcosa che va costruito”

Il Giornale di Lecco dell’8 settembre 2025, intervista al nostro consigliere Angelo Cortesi.