Sicurezza sul lavoro: Inail, Api e Politecnico testano nuove tecniche
La Provincia del 20 gennaio 2022, Silvia Negri, responsabile della sicurezza in Api, parla del progetto "Rekon".
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La Provincia del 20 gennaio 2022, Silvia Negri, responsabile della sicurezza in Api, parla del progetto "Rekon".
Con riferimento a tutte le novità già comunicate nella circolare della scorsa settimana, ma anche alla luce del fatto che le regole sono più complesse perchè le casistiche nelle quali le persone possono trovarsi sono aumentate, si suggerisce di consultare il sito nazionale dedicato alla certificazione verde perchè contiene molti dettagli sulla validità del documento nei diversi casi e tante faq molto utili a dirimere i dubbi su parecchi aspetti operativi.
Tra le altre cose, si comprende come si ottiene e dove si scarica il Green Pass Booster: quando serve, come si riattiva il Green Pass dopo la guarigione e così via.
(SN/bd)
Nello specifico, la conversione del decreto fiscale in legge introduce un nuovo comma b-bis nell’elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all’art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza (descritte all’art.19), ma le attività suddette risultano ampliate (comma f-bis) ed è questa la novità di maggiore rilievo. Nei fatti al preposto si assegna un nuovo compito: quello di interrompere, se necessario, l’attività in caso si rilevino deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e anche di segnalare le non conformità rilevate. La lettera a) dell’art. 19 sui compiti del preposto dice che: oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno «intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti».
Infine, la modifica incide anche in tema di appalto o subappalto in quanto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto. Ecco cosa dice il nuovo comma 8 bis all’art. 26 del Testo Unico 81/2008 «Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto».
Per mettere a regime i nuovi compiti di questa figura, è evidente che occorre una formazione adeguata e specifica. Per questo si prevede un aggiornamento degli accordi Stato-Regioni per definire contenuti e modalità di una formazione dedicata ai preposti che abbia un aggiornamento biennale.
Su questo punto si darà apposita comunicazione non appena vengano approvati nuovi accordi stato – regioni che sostituiscono quelli attualmente vigenti.
(SN/bd)
Trasmettiamo in allegato il documento presentato da Confapi al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, sull’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo, che contiene le proposte della Confederazione per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale.
(MP/am)
Le risorse arrivano da Regione Lombardia. Sul sito regionale, area imprese, sono indicati i dettagli delle infrastrutture comprese nel bando.
Chi può partecipare
Soggetti beneficiari sono le piccole e medie imprese (PMI) aventi sede operativa in Lombardia.
Spese ammissibili
Sono considerati ammissibili gli interventi di acquisto e installazione di nuovi dispositivi per la ricarica elettrica di veicoli di categoria M, N, L ai sensi dell’art.47 del Codice della Strada, le relative attività di progettazione e le opere edili, infrastrutturali ed interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all’installazione.
Modalità e scadenza
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online, dalle ore 15:00 del 18/01/2022 ed entro le ore 12:00 del 17/02/2022. Non saranno ammesse altre modalità di invio. Codice bando su Bandi online: RLT12020010342
L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa “a sportello”, cioè secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda da parte del soggetto richiedente. Lo sportello resterà aperto fino ad esaurimento della dotazione finanziaria.
Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo è a fondo perduto ed è pari al 50% delle spese ammissibili (in ogni caso non può essere superiore a € 150.000). Non è prevista la cumulabilità con altri contributi per investimento di natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere.
(SN/am)
Con un decreto del 6 ottobre 2021, ma pubblicato in GU n. 297 del 15 dicembre 2021, i ministri della Transizione ecologica, dello Sviluppo economico e dell’Economia e Finanze hanno definito i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di materie e prodotti riciclati che hanno accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta.
Se un’impresa nel corso dell’anno 2021 ha utilizzato materie prime “riciclate”, può concorrere all’assegnazione di un “bonus” ministeriale se dimostra che i materiali da riciclo arrivano al 75% o più della composizione finale. L’evidenza che si tratta di beni provenienti da riciclo è legata al possesso della documentazione sull’etichettatura e la certificazione dei prodotti venduti.
Chi può partecipare
Le imprese che nel 2020 hanno utilizzato materiali provenienti dal riciclo (compresi i rottami e il compost) e hanno realizzato prodotti etichettati secondo le norme ambientali applicabili in uno di questi modi:
a) un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;
b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.
Spese ammissibili
Spese per le materie prime riciclate e spese per conseguire le etichettature di prodotto.
Non è necessario aver utilizzato grossi quantitativi di materie riciclate, in quanto per accedere al contributo (che non può superare 10 mila euro) basta aver costi per almeno 40 mila euro (il beneficio è calcolato al 25%). Peraltro costi inferiori possono dar luogo a contributo inferiore, sempre al 25%.
Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate esclusivamente in formato elettronico, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale (https://padigitale.invitalia.it), a partire dalle ore 12 di mercoledì 22 dicembre 2021 fino alle ore 12 del 21 febbraio 2022. Per la presentazione delle istanze occorre essere in possesso di un’identità SPID. E’ consigliabile essere tempestivi perché i ritardatari potrebbero restare esclusi dal beneficio per esaurimento di fondi. C’è spazio per oltre 1.000 domande.
Caratteristiche dell’agevolazione
Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto dei prodotti riciclati, fino ad un importo massimo di 10 mila euro per ciascun beneficiario, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 10 milioni di euro.
(SN/am)
Nell’insieme, la maggioranza delle pmi che vantano oggi un contratto a prezzo fisso si troverà a rinegoziare i contratti di fornitura tra il secondo e il quarto trimestre 2022. Tenuto conto della condizione di grave tensione che insiste attualmente sul mercato energetico europeo e dall’andamento della curva forward, è lecito attendersi a fine 2022 una rinegoziazione nell’ordine dei €180/MWh pari a un incremento del 200% rispetto al 2019.
Secondo l’indagine di Confapi, su un piano più macro, ipotizzando un consumo industriale di elettricità (pmi e grandi imprese) di circa 211TWh (-5% rispetto ai consumi 2019) e un aggravio medio dell’elettricità stimato in €120/MWh rispetto al 2019 (prezzo medio dell’elettricità è stato pari a €60/MWh), l’impatto economico della bolletta luce sul sistema industriale italiano ammonta a circa €25 miliardi.
“La situazione è drammatica – commenta Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio – le aziende sono seriamente preoccupate per i costi spropositati dell’energia elettrica. So che ieri il nostro presidente nazionale Maurizio Casasco era al tavolo convocato dal Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, e ha presentato dei documenti sull’impatto dei costi dell’energia sul sistema produttivo che contengono anche le proposte di Confapi per tamponare immediatamente la situazione ma anche per elaborare, a medio termine, una politica energetica nazionale a reale supporto del sistema industriale”.
Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio
Lunedì 31 gennaio 2022, alle ore 14.30, si terrà il webinar con il dottore commercialista Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco: “Seminario fiscale: Legge Bilancio 2022 e decreti collegati, novità ed altri adempimenti”.
Verranno trattati questi argomenti:
Per iscriversi CLICCARE QUI entro venerdì 28 gennaio 2022.
Lunedì mattina 31 gennaio vi invieremo il link per partecipare al webinar.
(MP/am)
L’ambito temporale di applicazione di tale meccanismo è al momento fissato fino al 30 giugno 2023 (decisione di esecuzione Ue 2020/1105 del Consiglio Ue del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione Ue 2017/784).
Fondamentale per l’applicazione del regime di split payment è identificare l’ambito soggettivo, ovvero i soggetti cessionari e/o committenti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17 ter Dpr 633/1972.
Deve trattarsi di operazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, e successive modificazioni e integrazioni, e, ai sensi dell’articolo 17 ter Dpr 633/1972, nei confronti di:
0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;
a) società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 2), c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, comma 1. n. 1, c.c., da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d) società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Stante la criticità nel verificare facilmente se un soggetto cessionario/committente sia destinatario o meno del regime di split payment, il comma 1-quater dell’articolo 17bis stabilisce che, a richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti (di cui ai commi 1 e 1bis) devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni del citato articolo.
Inoltre sul sito Internet istituzionale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economica e della Finanze sono pubblicati ogni anno (entro il 20 ottobre con effetti a valere dall’anno successivo) gli elenchi dei soggetti interessati dallo split per le cessioni o prestazioni effettuate nei loro confronti: l’inclusione nei citati elenchi determina un effetto costitutivo.
Per il 2022, come già per l’anno precedente, i soggetti sono suddivisi nelle seguenti sei categorie:
I suddetti elenchi non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009 (con ricognizione da effettuarsi annualmente), per le quali è necessario fare riferimento all’elenco pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).
I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.
Per quanto riguarda il verificarsi o la perdita del requisito del controllo o dell’inclusione nell’indice FTSE, in base a quanto stabilito dal D.M. 23.01.2015, come modificato da ultimo dal D.M. 09.01.2018:
In particolare sono stati ridefiniti i parametri, di cui all’articolo 2477, comma 2, lettera c), cod. civ., ragion per cui la nomina scatta al momento del superamento per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti parametri:
Il tema della nomina dell’organo di controllo è stato oggetto di notevoli dibattiti e, purtroppo, di un susseguirsi di proroghe “sbagliate” e “dannose” (citando il comunicato stampa dell’ex Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Massimo Miani).
Andando con ordine, la versione originaria del Codice della crisi fissava la scadenza per la nomina dell’organo di controllo al 16 dicembre 2019 prendendo come riferimento i bilanci relativi agli esercizi 2017 e 2018.
Tale termine è stato prorogato per la prima volta dalla L. 77/2020 – di conversione del Dl. 34/2020 – in particolare l’articolo 51-bis che ha posticipato la nomina obbligatoria all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021.
L’entrata in vigore del Decreto Rilancio ha portato con sé numerosi strascichi relativamente alla gestione degli incarichi già assegnati entro i termini vigenti prima della modifica recata dal decreto stesso. A tal proposito si sono susseguiti diversi interventi interpretativi.
In prima battuta il MISE, nel suo parere datato 1° ottobre 2020, ha ritenuto possibile per le società – ove ritenuto opportuno – procedere con l’interruzione anticipata dell’incarico secondo il disposto del Dm. 261/2012, nella parte in cui dispone che costituisce giusta causa di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.
Successivamente, il MEF in risposta all’interrogazione parlamentare n. 3-01842 ha espresso chiaramente la possibilità per le società che avevano già provveduto a nominare un organo di controllo di non intervenire a modificare il rapporto instaurato in quanto la norma, prevedendo “un termine finale entro il quale adempiere all’obbligo”, non sembra “possa interpretarsi come idonea a far venire meno l’obbligo medio tempore”.
Sulla stessa linea del MEF si è posto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti di concerto con la Fondazione Nazionale, con il documento di ricerca pubblicato il 15.10.2020. Infatti, a loro avviso, “non convince la tesi per cui le nuove previsioni di cui all’articolo 51-bis del Decreto Rilancio possano implicare di per sé una circostanza da cui desumere l’intervenuta insussistenza dell’obbligo della revisione”, ma si tratterebbe semplicemente di una disposizione recante il “differimento della data di scadenza”.
In chiusura, però, non è stata preclusa la possibilità di una risoluzione consensuale ai sensi del già citato Dm. 261/2012.
In ultimo, Assirevi con il suo documento di ricerca 234R – aggiornato nell’aprile 2021 – sulla base delle interpretazioni sopra descritte, ha previsto sia la possibilità di proseguire regolarmente nell’incarico conferito all’organo di controllo sia, se ritenuto opportuno, di risolverlo consensualmente.
L’interruzione anticipata dell’incarico è motivata oltre che dal mutuo consenso delle parti, anche dal differimento del termine entro cui nominare l’organo di controllo.
L’ulteriore proroga è stata introdotta dal Dl. 118/2021 che prevede – all’articolo 1-bis – lo slittamento dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022.
L’ennesimo slittamento in avanti ha creato un ulteriore dubbio interpretativo per tutte quelle Srl che, avendo diligentemente nominato l’organo di controllo entro il 16 dicembre 2019, si trovano – nell’assemblea di approvazione del bilancio 2021 – nella naturale scadenza triennale del
revisore legale o del sindaco unico.
A questo punto sorge spontaneo chiedersi se anche tali società possano godere della proroga introdotta dalla L. 147/2021, potendo quindi omettere – almeno per l’esercizio 2022 – di nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore legale.
Il possibile equivoco interpretativo è stato “sgomberato” dall’intervento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti con il documento di ricerca pubblicato lo scorso 4 novembre.
È stato ribadito che la proroga ha toccato unicamente l’articolo 379 del Codice della crisi e in nessun modo l’articolo 2477 cod.civ.
A tal proposito, il menzionato articolo 379 Codice della crisi, trova applicazione solamente “ai fini della prima nomina dell’organo di controllo e del revisore legale per le società che non vi abbiano già provveduto successivamente al 16 marzo 2019”.
In conclusione, è possibile affermare che le società che hanno effettuato la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale “soggiacciono” al regime di nomina e cessazione disciplinato dall’articolo 2477 cod. civ. qualora si tratti di Srl o di società cooperative.
(MF/ms)