1

Valute estere: dicembre 2021

Si comunica l’accertamento delle valute estere per il mese di dicembre 2021 (Provv. Agenzia delle Entrate del 17 gennaio 2021)
 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di dicembre 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 157,1032
Peso Argentino 115,1179
Dollaro Australiano 1,5781
Real Brasiliano 6,3841
Dollaro Canadese 1,4463
Corona Ceca 25,2456
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,1993
Corona Danese 7,4362
Yen Giapponese 128,7996
Rupia Indiana 85,1762
Corona Norvegese 10,1308
Dollaro Neozelandese 1,6649
Zloty Polacco 4,6137
Lira Sterlina 0,84875
Leu Rumeno 4,9492
Rublo Russo 83,4913
Dollaro USA 1,1304
Rand Sud Africa 17,9331
Corona Svedese 10,2726
Franco Svizzero 1,0408
Dinaro Tunisino 3,2635
Hryvnia Ucraina 30,7558
Forint Ungherese 367,4991
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di dicembre sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Radio Confapi: intervista a Enrico Vavassori 1

Radio Confapi intervista a Enrico Vavassori, presidente Api Lecco Sondrio. 

Clicca qui per ascoltare il podcast.




Bando Imprese storiche verso il futuro 2022: domande entro il 28 febbraio 2022

Il bando è stato approvato da Unioncamere Lombardia con determinazione n. 129/2021 del 10 dicembre 2021. Le risorse arrivano da Regione Lombardia che le trasferisce al sistema camerale.

Le informazioni complete del bando si trovano sulla pagina del sito Unioncamere.

L’ obiettivo è quello di supportare le attività storiche e di tradizione iscritte nell’elenco regionale per sostenere e cofinanziare interventi finalizzati a: restauro e conservazione di beni immobiliari, insegne, attrezzature, macchinari, arredi, finiture e decori originali legati all’attività storica; sviluppo, innovazione e miglioramento della qualità dei servizi; maggiore attrattività dei centri urbani e dei luoghi storici del commercio, valorizzazione di vie storiche e itinerari turistici e commerciali; passaggio generazionale e trasmissione di impresa.

Chi può partecipare
Micro, piccole e medie imprese lombarde iscritte nell’elenco regionale delle attività storiche e di tradizione, commercianti o artigiani.

Spese ammissibili
Investimento minimo: 5.000 euro – Contributo massimo: 30.000 euro
a). allestimenti, attrezzature, arredi funzionali alla riqualificazione dell’unità locale
b). interventi innovativi di efficientamento energetico (coibentazione, sostituzione di serramenti, climatizzazione e riscaldamento, mediante l’utilizzo di materiali, prodotti e tecnologie innovative)
c). realizzazione o rifacimento di impianti (elettrico, termico, idrico, di sicurezza, di domotica, di robotica…)
d). opere murarie e assimilate, funzionali a interventi di riqualificazione, restauro e conservazione
e). acquisto di software (licenze per programmi e piattaforme e-commerce…)
f). installazione di connettività dedicata
g). interventi di restauro e/o conservazione di decori, di arredi mobili storici e/o di pregio, di insegne storiche e/o di pregio, di vetrine di pregio per il fronte stradale, di attrezzi, utensili e macchinari di particolare pregio e/o riferiti a tecniche di produzione tradizionali
h). acquisto di soluzioni e sistemi digitali per l’organizzazione del back-end
i). acquisto di soluzioni e sistemi digitali a supporto dell’omnicanalità e per lo sviluppo di servizi di front-end e customer experience nel punto vendita
j). acquisto di tecnologie e/o soluzioni digitali per l’integrazione tra saper fare tradizionale e innovazione dei processi produttivi
k). acquisto e messa in opera, nelle unità locali di svolgimento dell’attività, di allestimenti relativi a progetti finalizzati ad accrescere l’attrattività dei centri urbani e degli addensamenti dei luoghi storici del commercio

Modalità e scadenza
Le domande devono essere presentate esclusivamente in modalità telematica con firma digitale sul sito http://webtelemaco.infocamere.it  dalle ore 10:00 del 15 dicembre 2021 alle ore 16:00 del 28 febbraio 2022.

(SN/am)
 




Contributo europeo 2022 alle pmi per la protezione della proprietà intellettuale

Le risorse arrivano dall’ufficio Unione Europea per la proprietà intellettuale (Euipo). Il contributo copre servizi di consulenza personalizzati per la registrazione del marchio, disegno o modello UE e per proteggere i diritti di Proprietà Intellettuale.

Per maggiori informazioni cliccare qui.

L’azione mira in particolare ad aiutare le PMI europee a sfruttare le loro risorse di proprietà intellettuale PI fornendo un sostegno finanziario. L’intento perseguito è evitare che le PMI che potrebbero trovarsi in una situazione di crisi economica siano tentate di tagliare i costi relativi al proprio patrimonio di PI e/o alla sua protezione. Visti i costi elevati dei brevetti e le limitate risorse finanziarie delle PMI, l’azione mira altresì a fornire un sostegno finanziario che consenta alle PMI di coprire determinati costi dei brevetti.

Chi può partecipare
Il fondo per le PMI è destinato direttamente alle piccole e medie imprese con sede nei 27 Stati membri dell’Unione Europea.

Spese ammissibili
Quelli elencati di seguito, fino a € 1.500:

  • Servizi di pre-diagnosi della PI (IP Scan)
  • Protezione di marchi, disegni o modelli all’interno dell’UE
  • Protezione di marchi, disegni o modelli al di fuori dell’UE
  • Tasse sui brevetti per la protezione dei brevetti nazionali
 
Caratteristiche agevolazione
Fondo perduto fino a 1500 euro. Il finanziamento attraverso il Fondo per le PMI avverrà tramite voucher per la Proprietà Intellettuale che cofinanzieranno due tipi di azioni:
• VOUCHER 1: attività in materia di PI (servizio di pre-diagnosi della proprietà intellettuale IP Scan, protezione di marchi, disegni o modelli all’interno e al di fuori dell’UE);
• VOUCHER 2: attività relative ai brevetti.

Modalità e scadenza
Le domande possono essere presentate fino al 16 dicembre 2022.
 
 




Indagine online: “Ambiente e pmi: acqua”

All’attenzione del titolare dell’attività
e/o della figura incaricata di seguire i temi ambientali,

con l’obiettivo di supportare le piccole imprese negli adempimenti relativi alla corretta gestione delle risorse ambientali, invitiamo a rispondere online alle poche domande del link sotto dedicato al tema “acqua”.

L’obiettivo del questionario è valutare se e come impostare un incontro di approfondimento fra gli associati efficace sul tema, avvalendosi della competenza di figure esperte.
 
Per evitare di trovarsi in difficoltà quando le procedure ambientali sono già in corso, visto che le norme hanno una certa complessità non sempre conosciuta, Api intende organizzare brevi approfondimenti mirati a coloro che ne segnalassero il bisogno o l’interesse.
 
Si chiede di rispondere alle domande entro venerdì 4 febbraio 2022, così da organizzare eventualmente un seminario o webinar nel mese di febbraio.
 

Per compilare il questionario “Ambiente e pmi: acqua”: CLICCARE QUI 

(SN/am)




Prospetto informativo disabili: modifica sanzioni per mancata trasmissione entro il 31 gennaio 2022

clicca qui) entro il 31 gennaio 2022: il documento deve riportare il dettaglio della forza lavoro con la situazione consolidata al 31 dicembre 2021.

La novità riguarda la modifica delle sanzioni con decorrenza 1° gennaio 2022, ovvero il decreto ministeriale 194/2021 punisce l’omessa o tardiva trasmissione con una sanzione amministrativa subisce un incremento: dai precedenti 635,11 si passa a 702,43 euro e la maggiorazione per ogni giorno di ulteriore ritardo passa da 30,76 a 34,02 euro.

Energia: misure urgenti in materia di sostegno alle imprese

Informiamo le Aziende Associate che, per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, il Governo ha definito una serie di interventi nel Decreto Sostegni ter, approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì scorso, ma ancora in attesa di conversione in Legge.
 
Questi i principali interventi di interesse:
 
  1. Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022: Annullamento, per il primo trimestre 2022, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, per tutte le forniture elettriche (anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico);
 
  1. Riduzione bollette per energivori: Per le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022
 
Per il punto 1) si attendono solo le delibere attuative dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, a seguito delle quali automaticamente i venditori saranno tenuti ad attuare l’annullamento dell’addebito degli oneri di sistema per il primo trimestre 2022.
Per il punto 2), nel testo del Decreto si precisa che “l’Agenzia delle entrate controlla la spettanza e la corretta fruizione del credito d’imposta, secondo le vigenti disposizioni”. Sarà nostra cura aggiornarvi non appena saranno rese note le procedure attuative.
 
In allegato l’estratto del Decreto con le norme di cui sopra.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.
 

(RP/rp)
 




Cliente fallito: quando detrarre l’Iva

La valutazione dei crediti non ancora incassati a fine anno porta alla verifica dell’eventualità che il cliente sia stato assoggettato a procedure concorsuali, con la necessità di imputare a perdita l’imponibile e la possibilità di recuperare l’Iva mediante emissione di una nota di credito, ai sensi dell’articolo 19 Dpr 633/1972.

I termini di emissione della nota di credito sono variati a seguito delle modifiche apportate dal Decreto sostegni-bis (articolo 18 Dl. 73/2021) convertito con modifiche dalla L. 106/2021) con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021.

Pertanto, qualora il mancato pagamento sia dovuto all’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, la variazione Iva conseguente può essere operata, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26, commi 3 bis e 10 bis, Dpr 633/72, a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale (senza quindi attenderne l’esito infruttuoso), ossia dalla data:

  • della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Tale diritto è esercitabile dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182 bis L.F., ovvero dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F.

L’emissione della nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, la detrazione dell’imposta non incassata, non risulta preclusa al cedente/prestatore (creditore) che non abbia effettuato l’insinuazione al passivo del credito corrispondente.

Risulta infatti superata la precedente posizione dell’Agenzia delle entrate (cfr. circolare 77/E/2000, paragrafo 2.a, nonché risoluzioni 155/E/2002, 89/E/2002 e 195/E/2008) in base alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea.

Dal momento in cui nasce il diritto alla detrazione dell’imposta, l’articolo 19, comma 1, secondo periodo Dpr 633/72 precisa che tale diritto è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Quindi se la nota di credito è emessa tempestivamente (cioè entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione) l’Iva a credito confluirà nella relativa liquidazione periodica, o al più tardi nella dichiarazione annuale Iva di riferimento.

Rileva in altre parole, ai fini della detrazione, anche il momento di emissione della nota di variazione, che rappresenta il presupposto formale necessario per l’esercizio concreto del diritto.

Esemplificando, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021, la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 30 aprile 2022 (circolare 20/E/2021).

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

Nel caso in cui il termine per l’emissione della nota di variazione sia già spirato, non è possibile presentare una dichiarazione integrativa Iva a favore ai sensi dell’articolo 8, comma 6bis, Dpr 322/1998 per recuperare l’imposta versata, laddove non si riscontri la presenza di errori ed omissioni cui rimediare (presupposti necessari ai fini della sua presentazione).

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione è, infatti, una facoltà cui il contribuente può rinunciare. Va detto, infine, che l’emissione di una nota di variazione produce effetti diversi dalla dichiarazione integrativa.

Mentre la prima assicura che sia rispettato il principio di neutralità dell’Iva (al diritto alla detrazione in capo a colui che emette la nota di variazione corrisponde, generalmente, l’obbligo di iscrivere l’imposta a debito per chi la riceve), la dichiarazione integrativa consente il solo recupero dell’imposta versata in misura superiore ma non anche il riversamento da parte di chi l’ha detratta.

Tale istituto non può essere utilizzato per ovviare alla scadenza del termine di decadenza per l’esercizio del diritto alla detrazione qualora tale termine sia decorso per “colpevole” inerzia del soggetto passivo.

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.5 del 7 luglio 2021 e Faq n. 96 pubblicata il 19 luglio 2019.

I campi di riferimento da compilare sono quelli relativi al cedente, cessionario, imponibile, imposta ed estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare tra i Dati Generali nel blocco 2.1.2 – Dati fattura rettificata.

(MF/ms)

 
 




Corso: aggiornamento Rspp datore di lavoro rischio alto

Api Lecco Sondrio, con la collaborazione di Apiservizi Srl, promuove un corso rivolto all’aggiornamento della formazione dei Datori di Lavoro che ricoprono direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.

Obiettivi
Assolvere l’obbligo di Legge indicato dall’Accordo Stato Regioni (rep.atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011) che disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del Datore di Lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP/DL), ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Nota bene

  • Ricordiamo che la mancata frequenza del corso di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato ma sospende il Datore di lavoro dalla carica di RSPP fino al completamento dell’aggiornamento previsto. In tal caso, e per il periodo di sospensione, in azienda risulta assente il RSPP. Tale assenza equivale alla mancata nomina del RSPP (Art. 17, co. 1, lett. b) sazionata con: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 55, co. 1 lett. b)] .
  • Le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I (Art. 14 comma 1 D.L.vo 81/08).
  • Riportiamo di seguito una tabella semplificata sulla formazione del RSPP Datore Lavoro
Nomina RSPP Formazione
Effettuata
Eventuale completamento formazione Aggiornamento
Prima
del 31/12/1996
Nessuna Nessun completamento:
esonero
Aggiornamento entro 10/01/2014 (24 mesi dalla pubblicazione dell’accordo)
Dopo
il 01/01/1997
Nessuna Formazione Obbligatoria: Da fare “subito” secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore) Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
Dopo
il 01/01/1997
Conforme D.M. 16/01/1997 e documentata.
(attestato con riferimenti legge e durata di almeno 16 ore).
Nessun completamento:
esonero
Aggiornamento entro 11/1/2017 (5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo)
Nuova attività con nuova nomina dal 2012 Nessuna Formazione Obbligatoria: Completare la formazione entro max 90 gg. dall’inizio della nuova attività. Secondo il rischio del settore di appartenenza (16-32-48 ore) Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.
Regime transitorio
prima applicazione
In corso o da iniziare purché con iscrizione documentata prima del 25/01/2012 e completata entro 26/07/2012 con programma conforme al D.M. 16/01/1997 Nessun completamento:
esonero
Aggiornamento entro 5 anni dalla data di conclusione del corso di formazione.

 

Programma
Misure contenimento malattia Covid-19
  • Cenni sulla biologia dei Coronavirus e specificatamente del virus Sars-CoV-2
  • DPI contenimento diffusione della malattia COVID-19 all’interno dell’azienda
  • SMARTWORKING: a chi è riservato e come attuarlo in azienda
  • Modalità di pulizia e sanificazione in azienda come indicato dall’ISS, dall’OMS e dal Ministero della Salute
  • Utilizzo dei presidi medico chirurgici e dei biocidi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli oggetti e superfici
  • Misurazione temperatura corporea
  • Test diagnostici
  • Vaccini
Aggiornamento normativo
  • Presentazione e analisi delle indicazioni “Guida alla rirpesa del lavoro nelle aziende dopo l’emeegenza Covid-19” dell’ATS Brianza
  • Responsabilità del Datore di Lavoro in caso di lavoratore positivo alla presenza del Sars-CoV-2
  • Documentazione e informazione ai lavoratori necessaria per l’attivazione dello Smartworking
  • Protocollo condiviso tra il Governo e le Parti Sociali per il contenimento dell’infezione da Covid-19 nelle imprese
  • Guida per la stesura del protocollo aziendale per il contenimento dell’infezione da Covid-19 da parte del Comitato
  • Delibere e circolari Regione Lombardia
  • DPCM
  • Cenni Protocollo cantieri per il contenimento dell’infezione da Covid-19 nelle imprese
  • Check-list verifica applicazione protocollo Inail
  • Check-list auto-verifica applicazione protocollo Ats Brianza
  • Circolare Ministero indicazioni ai Medici Competenti
  • Indicazioni garante Privacy
  • Decreto Cura Italia sulla responsabilità del Datore di Lavoro
  • Regione Lombardia: gestione rifiuti Covid-19
  • Informativa Inail sul lavoro agile
  • ISS: disinfettanti
  • ISS: pulizia e sanificazione
  • Formazione, informazione e addestramento obbligatori secondo D.Lgs..81/08: Artt.71 e 73 del D.Lgs..81/08
Dispositivi di protezione per contenimento Covid-19
  • Dpi, mascherine chirurgiche, Dpi validati Inail, mascherine validate ISS, tutorial su mascherine, indicazioni per l’addestramento da fare ai lavoratori, FIT-TEST
Gestione della sicurezza in azienda 
  • Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA scale portatili
  • Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA rischio meccanico
  • Scheda di autovalutazione PIANO MIRATO ATS BRIANZA gestione della sicurezza
Test valutazione
  • Test di valutazione apprendimento composto da domande con risposta multipla
Calendario

Giovedì 17 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30
Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 08.30 alle ore 12.30
Lunedì 28 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30
 
Totale:           14  ore compresa 1 ora per la Verifica finale di apprendimento
Sede:             Teleformazione
 
COSTI
Il costo per la partecipazione al corso è di:
€ 200,00 + Iva per associati ad Api Lecco.
€ 300,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.
 
Le adesioni, dovranno pervenire entro giovedì 10 marzo 2022 cliccando al link: ISCRIZIONE
 
Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 100% del  percorso formativo.
L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).

(SB/mc)




Corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi – Datore di lavoro Rspp (rischio alto)

Api Lecco Sondrio con la collaborazione di Apiserivizi Srl, promuove un corso rivolto alla formazione dei Datori di Lavoro che ricoprono direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
Obiettivi
Espletare il percorso formativo per il Datore di Lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.Lgs.81/08, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Il presente corso si svolgerà secondo i contenuti, le articolazioni e le modalità dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR
Nello specifico, il corso è per i DL/RSPP delle imprese il cui codice ATECO di appartenenza le posiziona nel livello di rischio ALTO, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.
(individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007 di cui all’Allegato II dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 rep.223/CSR)
Destinatari
I datori di lavoro che intendono ricoprire direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione esclusivamente nei seguenti casi:
  1. Aziende artigiane e industriali (1) …… fino a 30 lavoratori
  2. Aziende agricole e zootecniche …….. fino a 30 lavoratori
  3. Aziende della pesca …………………….. fino a 20 lavoratori
  4. Altre aziende ………………………………. fino a 200 lavoratori
i quali non hanno frequentato corsi di formazione, oppure:
  • sono stati incaricati come DL/RSPP prima del 31/12/1996 e non hanno svolto l’aggiornamento entro 10/01/2014
  • sono stati incaricati come DL/RSPP dopo 01/01/1997, hanno svolto formazione documentata secondo DM 16/01/1997 ma non hanno svolto l’aggiornamento obbligatorio entro 11/01/2017
 
Precisazione
Il corso oggetto del presente accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.
Programma
Modulo 1 normativo- giuridico
  • il sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
  • la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa;
  • la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D.Lgs. n. 231/2001, e s.m.i.;
  • il sistema istituzionale della prevenzione;
  • i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità;
  • il sistema di qualificazione delle imprese.
Modulo 2 gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza
  • i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
  • la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi;
  • la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori;
  • il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie);
  • i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza;
  • gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
  • il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
  • la gestione della documentazione tecnico amministrativa;
  • l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze;
Modulo 3 tecnico – individuazione e valutazione dei rischi
  • i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • il rischio da stress lavoro-correlato;
  • i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi;
  • i dispositivi di protezione individuale;
  • la sorveglianza sanitaria;
Modulo 4 relazionale – formazione e consultazione dei lavoratori
  • l’informazione, la formazione e l’addestramento;
  • le tecniche di comunicazione;
  • il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda;
  • la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Valutazione e certificazione
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste sarà somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
Dopo il superamento della verifica di apprendimento, sarà rilasciato un attestato di frequenza conforme alla Circolare regionale 17/09/2012, n°7
 
Docenti
In possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013 emanato in attuazione art.6, comma 8, lettera m-bis) del D. Lgs.81/2008 entrato in vigore 18 marzo 2014 – requisito obbligatorio per tutti i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza (punto 12.1 dall’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016).
 
Calendario
 
Venerdì 11 febbraio 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Venerdì 18 febbraio 2022 dalle 08.30 alle 12.30
Venerdì 25 febbraio 2022 dalle 08.30 alle 12.30
Venerdì 4 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Venerdì 11 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Venerdì 18 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
Venerdì 25 marzo 2022 dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30
 
Totale:        48  ore + 1 ora per la Verifica finale di apprendimento
Sede:          Teleformazione
 
COSTI
Il costo per la partecipazione al corso è di:
  • € 600,00 + Iva per associati ad Api Lecco.
  • € 800,00 + Iva per non associati ad Api Lecco.
Le adesioni, dovranno pervenire entro venerdì 4 febbraio 2022 cliccando al link: ISCRIZIONE

Si precisa che:

  • I corsi verranno effettuati solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
  • nel caso di iscrizioni eccedenti il numero previsto si potranno programmare nuove edizioni del corso;
  • per ottenere l’attestato di frequenza è obbligatorio partecipare al 90% del percorso formativo.
L’Area Formazione dell’Api di Lecco Sondrio è a disposizione per informazioni e chiarimenti (0341.282822).
 
(SB/mc)