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Comunicazione delle opzioni per le spese edilizie 2021 entro il 7 aprile

La comunicazione di opzione delle detrazioni edilizie per le spese sostenute nel 2021 e quella per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 potrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha previsto una proroga dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 del termine ex art. 28 comma 2 del DL 4/2022, precedentemente al quale devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni per gli interventi agevolabili per il 2020, 2021 e 2022.

Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).

La proroga al 7 aprile per le comunicazioni delle opzioni per le spese nel 2021 e per le rate residue delle spese nel 2020 è contenuta nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato, che attua gli art. 119 e 121 del DL 34/2020 con riferimento alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Modalità e i termini sono stati ridefiniti alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 commi 28 e 29 della L. 234/2021 e dall’art. 28 del DL 4/2022.

Lo slittamento del termine, si legge nelle motivazioni del provvedimento, è stato disposto per consentire a contribuenti e intermediari di disporre di un più ampio lasso di tempo per trasmettere la comunicazione, considerato che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà resa disponibile a partire dal 30 aprile 2022.

Il provvedimento approva il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche, adeguati per gestire tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.

Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a partire dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022, così come già era stato preannunciato con il comunicato stampa del 28 gennaio 2022.

La notizia della proroga del periodo transitorio fino al 17 febbraio è stata invece “anticipata” con una FAQ e un comunicato stampa, ma l’Agenzia delle Entrate emanerà poi un apposito provvedimento. 

Si ricorda che l’art. 28 del DL 4/2022 modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi ex art. 121 comma 1 del DL 34/2020 consentendo solo una cessione del credito d’imposta. Il comma 2 contiene una disposizione transitoria per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Dunque, precisa l’Agenzia nella Faq, la disciplina transitoria di cui al comma 2 opera in relazione ai crediti ceduti per i quali – precedentemente alla data del 7 febbraio 2022 – è stata validamente trasmessa la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di tale data. Tali crediti possono essere oggetto solo di una ulteriore cessione, che potrà essere effettuata dal 7 febbraio 2022.

Visti i tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni – scrive l’Agenzia – con successivo provvedimento ex art. 19-octies comma 4 del DL 148/2017, verrà prorogata la data a cui fare riferimento per individuare i crediti, precedentemente oggetto delle opzioni, che possono essere ceduti esclusivamente una ulteriore volta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. “In particolare, verrà prorogato dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine di cui all’articolo 28, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2022, precedentemente al quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria recata dal comma 2 si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022)“.

Nella Faq successiva si chiede se un contribuente titolare di un credito, che il 28 gennaio 2022 ha comunicato all’Agenzia l’opzione di cessione, possa effettuare un’ulteriore cessione il 3 febbraio. Per le Entrate “la risposta è affermativa, poiché tale fattispecie rientra nella disciplina transitoria […], a condizione, ovviamente, che la cessione del 3 febbraio sia validamente comunicata all’Agenzia delle entrate prima del 17 febbraio 2022 […]. Per effetto della predetta disciplina transitoria il nuovo cessionario potrà, dal 17 febbraio 2022, effettuare «esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»”.

(MF/ms)
 




Presentazione report analisi congiunturale: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo la nostra conferenza stampa sui risultati dell’indagine. 
 




Incontro: “Pmi e digitalizzazione: non è un’impresa impossibile”

Informiamo le aziende associate che venerdì 18 febbraio, ore 15, presso la nostra sede di Api Lecco Sondrio (via Pergola 73 a Lecco), la nostra divisione innovazione e sviluppo ApiTech organizza l’incontro dal titolo:

PMI E DIGITALIZZAZIONE: NON E’ UN’IMPRESA IMPOSSIBILE

Api Lecco Sondrio intende avvicinare le imprese a cogliere le opportunità offerte da un percorso di trasformazione digitale, indicando strumenti e finanziamenti disponibili.
 
Programma:

  • Saluti e introduzione
    Luigi Pescosolido, consigliere ApiTech
    Carlo Antonini, responsabile scientifico ApiTech
     
  • Fabbisogni e tecnologie per digitalizzare l’impresa
    Stefano Isella, CEO Next-Stel
    Michele Fantoni, CTO Digibelt
     
  • Case history azienda “Wurth”
    Giorgio Redaelli, Supply Chain Manager Wuerth Elektornik Stelvio Kontek S.p.A.
     
  • Rilevazione del gap digitale nelle pmi, strumenti per analizzare la situazione delle tecnologie e per attivare una crescita digitale
    Stefano Isella, CEO Next-Stel
    Michele Fantoni, CTO Digibelt
     
  • Le misure agevolative per sostenere le spese per le attività di digital assesment
    Gualtiero Cortellini, CEO C2T
     
  • Domande

Per poter partecipare all’incontro, comprendendo meglio i temi di vostro interesse, CLICCARE QUI  entro mercoledì 16 febbraio 2022.

(SN/am)
 

 




Incontro: “Il passaggio generazionale per le pmi”

Pmi Network organizza per giovedì 17 febbraio 2022, ore 17, presso il Politecnico di Lecco il convegno dal titolo: "Il passaggio generazionale per le pmi".

E' un evento aperto al pubblico durante il quale si affronterà il tema del passaggio generazionale per le PMI familiari. Ci si soffermerà sulla necessità di pensare per tempo al passaggio e verrà messa in luce l’importanza di strutturarsi dal punto di vista manageriale, nonché di creare dinamiche di knowledge management interno.

A inquadrare il problema sarà il prof. Alfredo De Massis, uno dei maggiori esperti sul tema, che offrirà alcune best practice per gestire le successioni con successo e porterà alcuni risultati scientifici a supporto.
Seguirà un intervento di Marco Palamidessi, presidente di Fabri (Family Business Risorse per l’Italia), che rappresenterà la sua esperienza professionale nel campo del passaggio generazionale, e a seguire è prevista la testimonianza di un’impresa che ha affrontato con successo il passaggio

Programma

17:00 Introduzione e presentazione progetto PMI Network – Marco Tarabini, Professore Associato di Meccanica, Politecnico di Milano

17:05 Il passaggio generazionale per le PMI – Alfredo De Massis, Professore Ordinario di Imprenditorialità e Family Business, Università di Bolzano e Lancaster University Management School

17:45 Opportunità e sfida per le nuove generazioni – Davide Peli, Presidente regionale e nazionale Giovani Imprenditori di Confartigianato

17:55 Passaggio generazionale: pillole di esperienza professionale – Marco Palamidessi, presidente FABRI

18:05 Testimonianza aziendale – Franco Bergamaschi, Co-Fondatore di L’Erbolario

18:15 Q&A

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto in sala CLICCANDO QUI

(SN/am)




Confapi: proposta su sostituzione dei motori endotermici con quelli elettrici

Informiamo le aziende associate che Confapi ha sottoscritto la comunicazione congiunta (in allegato) con altre organizzazioni datoriali della filiera dell’automotive sul tema della sostituzione dei motori endotermici con quelli elettrici.
 
Nel documento, inviato al Governo Italiano, alla Rappresentanza Italiana presso l’Unione Europea e ai membri del Comitato interministeriale per la transizione ecologia (CITE) si chiede una riflessione sulla sostituzione totale dei motori endotermici con i motori elettrici, evidenziando che una transizione graduale debba passare anche attraverso l’utilizzo di motori endotermici che utilizzano combustibili alternativi meno inquinanti.

(MP/am)
 




Adempimenti Adr per il trasporto di merci pericolose: scadenza 28 febbraio 2022

Le realtà produttive tenute agli obblighi Adr hanno un impegno annuale con scadenza 28 febbraio. Il consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose, che è stato incaricato, deve redigere annualmente una relazione contenente le eventuali modifiche procedurali o strutturali necessarie per l’osservanza delle norme vigenti in materia di trasporto, di carico e scarico di merci pericolose e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza ottimali delle attività dell’impresa.

La relazione va consegnata al legale rappresentante dell’impresa, va conservata per 5 anni e messa a disposizione delle autorità nazionali competenti qualora richiesto.

La scadenza di presentazione di questa relazione, in precedenza fissata al 31 dicembre di ogni anno, è stata modificata dalla Circolare ministeriale n. 10898 del 5 aprile 2011 da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che la colloca “entro il mese di febbraio dell’anno successivo”.

Come precisato dalla Circolare Ministeriale A9/2000/Mot del 6 marzo 2000, nel caso in cui la funzione di consulente sia assolta dallo stesso capo dell’impresa, la relazione dovrà essere ugualmente redatta, anche se diretta alla medesima persona che l’ha predisposta.

La relazione annuale deve essere redatta in seguito alla verifica delle procedure e delle prassi aziendali inerenti le attività dell’impresa connesse al trasporto di merci pericolose.

Altre scadenze Adr

Si coglie l’occasione per ricordare che le aziende soggette agli obblighi Adr devono rispettare altre scadenze documentali che nel periodo pandemico risultano prorogate di 90 giorni dal termine di fine emergenza (31/03/2022), come di seguito indicato:

  • Il certificato di formazione professionale Adr (Cfp) rilasciato dall’Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • Il certificato di approvazione del veicolo Adr (Barrato Rosa) rinnovato in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogato fino al 29/06/2022.
  • La verifica della cisterna Adr rinnovata in Italia con scadenza originaria dal 31/01/2020 al 31/03/2022, viene prorogata fino al 29/06/2022.

 
(SN/bd)
 




Congiunturale Api quarto trimestre: si chiude con numeri da record il 2021, si apre il 2022 con forte preoccupazione per i rincari energia

Il 2022 inizia per la nostra associazione con una novità importante per la struttura, per i nostri associati, ma anche per il mondo esterno.
Oggi presentiamo l’avvio della nostra collaborazione con Confapindustria Lombardia che si avvale del supporto di Maria Garbelli dell’Università Bicocca di Milano per la realizzazione delle indagini del Centro Studi.
L’obiettivo di questo servizio per la nostra associazione è avere il polso costantemente aggiornato sull’andamento delle nostre aziende associate. Le nostre indagini, infatti, sono uno zoom puntato sul mondo Api delle provincie di Lecco e Sondrio.
 
I numeri dell’analisi congiunturale quarto trimestre 2021
Iniziamo le attività del nostro Centro Studi con il risultato dell’analisi congiunturale del quarto trimestre 2021.
L’anno che abbiamo chiuso da poco è stato estremamente positivo per le nostre imprese associate, 9 su 10, infatti, hanno registrato aumenti del proprio fatturato; la produzione è aumentata per l’84% degli intervistati anche se con aumenti considerevoli nei costi di gestione per il 90% delle aziende.
L’occupazione resta stabile per il 54% degli intervistati, 4 su 10 hanno implementato il proprio organico nel corso dello scorso anno.
Cresce fortemente il mercato di destinazione domestico, 80% è verso la Comunità Europea, cala al 53% per l’Europa non comunitaria ed è poco più del 20% verso il resto del mondo. C’è ottima fiducia nelle nostre imprese per quanto riguarda lo sviluppo per i mercati comunitari per l’anno in corso.
Come sappiamo il 2021 ha registrato un forte aumento dei costi delle materie prime, quindi per evitare di dover subire l’andamento estremamente volatile dei prezzi, nel 2021 il 67% delle nostre associate ha fatto ricorso straordinario del magazzino, ritenuto più conveniente. Atteggiamento prudenziale che continua ancora oggi tra gli imprenditori: il 60% di loro, infatti, prevede anche per il 2022 di far ricorso allo stoccaggio interno.
Per quanto riguarda il 2022 le aziende del Lecchese e della Valtellina mantengono un atteggiamento cauto per vari fattori di forte incertezza, in particolare per le tempistiche e i prezzi.
I ritardi di consegna hanno condizionato 8 imprese su 10, e le mancate consegne hanno generato complessità organizzative per il 45% degli intervistati.
L’altro aspetto che desta forte preoccupazione tra i nostri imprenditori sono gli aumenti dei costi per l’energia: il 41% di loro ha dichiarato di essere “in allarme” e 2 su 10  sono “molto preoccupati”.
 
Ciò che emerge da  questo interessante report del nostro Centro Studi – commenta Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio – è lo specchio fedele di quello che sento ogni giorno parlando con i miei colleghi imprenditori. Abbiamo chiuso un anno molto positivo, il 2021, siamo ottimisti per quanto riguarda produzione e fatturato per il 2022, ma siamo estremamente preoccupati per gli aumenti dei costi dell’energia di queste ultime settimane che temiamo possano andare a ricadere, come sempre, sul consumatore finale. Se la situazione non si sblocca e si risolve positivamente, saremo costretti a ritoccare i prezzi dei listini. Quindi direi che le aziende Api di Lecco e Sondrio godono di buona salute, ma sono anche alla finestra in attesa di capire la ricaduta di questi aumenti sconsiderati”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa




Hacker, obiettivo piccole imprese. Più vulnerabili e disposte a tacere

La Provincia dell’8 febbraio 2022, Francesca Bonora, docente della nostra area formazione, parla dell’importanza della cyber security.




“Ordini fino a metà 2023 Tempi lunghi sui materiali”

La Provincia del 7 febbraio 2022, Daria Borgonovo, titolare della nostra associata Novastilmec e consigliere Api, parla del momento che sta attraversando la sua azienda. 




Bonus edilizi: scatta il divieto di sub-cessione

Il Dl 27 gennaio 2022 n. 4, recante, tra le altre, misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, è stato pubblicato nella tarda serata di giovedì sulla Gazzetta Ufficiale n. 21.

Per quel che concerne i bonus edilizi, il comma 1 dell’art. 28 del Dl 4/2022 modifica il comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020, disponendo ora che, relativamente alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati di cui al successivo comma 2, è possibile optare “alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione”.
La nuova formulazione consente in pratica, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito di imposta, mettendo fuori gioco tutte le cessioni successive alla prima.
La finalità di contrasto alle frodi sottostante all’innovazione normativa viene quindi perseguita eliminando alla radice la possibilità di “cessioni a catena” e consentendo esclusivamente:
  • le cessioni di crediti effettuate “direttamente” dal beneficiario che ha maturato il diritto alla corrispondente detrazione sostenendo le spese agevolate;
  • le cessioni di crediti effettuate dal fornitore che ha maturato il credito di imposta a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato al proprio cliente per gli acquisti di beni e servizi agevolati.
Premesso che il sopravvenuto divieto di sub-cessione è entrato in vigore il 27 gennaio (giorno della pubblicazione del Dl 4/2022 in G.U.), l’art. 28 comma 2 reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.

Sul piano pratico, la norma transitoria aggiunge poco o nulla per quei crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati oggetto della sola opzione per lo sconto sul corrispettivo e risultano ancora nella disponibilità del fornitore (perché già la norma a regime continua a consentire la possibilità di una ulteriore cessione a terzi del credito di imposta da parte del fornitore che lo ha maturato a fronte dello sconto sul corrispettivo applicato in fattura), mentre è di evidente interesse per tutti quei crediti di imposta che sono nella disponibilità di chi li detiene in forza di una compravendita dei crediti medesimi.

Resta da chiarire se il riferimento allo spartiacque del 7 febbraio 2022 vada letto:

  • con riguardo alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti (cioè la data in cui si è perfezionato l’accordo di cessione tra cedente e cessionario),
  • o con riguardo alla data in cui l’opzione esercitata tra le parti viene comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate,
  • o ancora con riguardo alla data in cui l’opzione si perfeziona per effetto dell’accettazione del cessionario sulla piattaforma telematica dell’Agenzia.
Se la terza ipotesi pare da scartare in partenza, rimane il dubbio tra le prime due, più pratico in verità che teorico, nel senso che, in teoria, pare pacifico che lo spartiacque debba essere riferito alla data in cui ha luogo l’esercizio dell’opzione tra le parti, ma sul piano pratico resta da verificare cosa riterrà di affermare in merito l’Agenzia delle Entrate, sin qui incline ad agganciare la decorrenza delle varie disposizioni alla data di comunicazione telematica delle opzioni.

Peraltro, nella denegata eventualità in cui fosse per l’appunto questa l’intenzione interpretativa dell’Agenzia, essa si troverebbe a essere declinata in un contesto operativo che, in modo francamente clamoroso, vede preclusa fino al 4 febbraio – giorno in cui sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni – la possibilità di presentare le comunicazioni di opzione in relazione alle spese sostenute nel 2022 (rendendo quindi effettiva la disposizione transitoria, per tali fattispecie, solo nella misura in cui i contribuenti trovino “anime pie” disponibili a inviare le loro comunicazioni nell’unico weekend disponibile).

In questo evidente e preoccupante stato di logoramento del quadro operativo (che rischia di peggiorare nelle prossime settimane, a causa dell’incertezza su quale mai potrà essere il punto di caduta finale della normativa a seguito del processo di conversione in legge del decreto), il legislatore regala peraltro, al terzo e ultimo comma dell’art. 28 del Dl 4/2022, una perentoria declaratoria di nullità di tutti i contratti di cessione conclusi in violazione della nuova disciplina recata dal comma 1 dell’art. 121 del Dl 34/2020 e/o della norma transitoria di cui al comma 2 dell’art. 28 del Dl 4/2022.

(MF/ms)