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Importazioni: detrazione dell’Iva e bolletta doganale

Il diritto alla detrazione dell’Iva assolta in Dogana viene esercitato tramite annotazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del Dpr 633/72. 

Oltre a tale aspetto di natura formale, è quantunque necessario il rispetto delle condizioni sostanziali di cui all’art. 19 comma 1 del Dpr 633/72.

Per i beni oggetto di importazione, affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva deve esistere un nesso diretto e immediato tra operazioni passive e attive (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-621/19, Cass. n. 7016/2001).

Il principio si fonda sul disposto dell’art. 168 della direttiva 2006/112/Ce, in virtù del quale il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’Iva a monte “nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta”.

Peraltro, la giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto la spettanza del diritto alla detrazione anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle, “qualora i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, siano elementi costitutivi del prezzo dei beni o dei servizi che esso fornisce”.

La Corte ha ritenuto, infatti, che spese di tal genere integrino il requisito del “nesso diretto e immediato con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo” (cfr. Corte di Giustizia Ue, causa C-132/16).

Nel caso in esame, il “nesso” in questione si realizza solo in capo al soggetto che utilizza i beni importati nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione (sul punto, anche la risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 4/2020).

Sulla base dei principi generali sopra descritti, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta all’importazione non può essere riconosciuto in capo a colui che effettui il versamento per conto di un soggetto terzo, dato che i beni importati non formano in quest’ultimo caso oggetto della propria attività d’impresa.

Può essere il caso del rappresentante doganale o anche del trasportatore (il diritto alla detrazione, nella fattispecie, è stato escluso dalla sentenza della Corte di Giustizia Ue 25 giugno 2015, causa C-187/14).

Sulla base dello stesso principio, è stato chiarito inoltre che la proprietà dei beni oggetto di importazione non è condizione necessaria affinché si possa esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta pagata, ma è sufficiente che gli stessi siano inerenti in funzione all’oggetto dell’attività d’impresa esercitata.

Pertanto, in sussistenza degli altri presupposti, è possibile detrarre l’Iva anche sull’importazione di beni in noleggio, in prestito d’uso e negli altri casi in cui i beni sono detenuti a titolo diverso della proprietà (cfr. risposte a interpello nn. 6/2019 e 509/2021).

Sotto il profilo soggettivo, esclusivamente il destinatario effettivo della merce oggetto di importazione, impiegata nell’esercizio della propria attività d’impresa, arte o professione, può detrarre l’Iva assolta in Dogana. L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale aspetto, con risposta a interpello n. 644/2021, affermando che il soggetto legittimato all’esercizio della detrazione è sempre il destinatario delle merci importate, anche in caso di accertamento (purché, in tal caso, sia definitivamente concluso il contenzioso con la Dogana).

Per quanto attiene, invece, al profilo temporale, giova segnalare che, così come avviene per le fatture di acquisto, anche per le bollette doganali il dies a quo da cui decorre il termine per poter esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva coincide con il momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione, sostanziale e formale.

In particolare, anche per le importazioni, trovano applicazione i chiarimenti già forniti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 1/2018, in base alla quale la condizione sostanziale di effettuazione dell’operazione si realizza nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e quella formale che, invece, corrisponde al possesso di una bolletta doganale.

Peraltro, in seguito alle modifiche del sistema AIDA, tale documento non sarà più disponibile in formato cartaceo per gli importatori. Ai fini dell’esercizio della detrazione, si potrà fare riferimento al c.d. “prospetto di riepilogo ai fini contabili” (circ. Agenzia delle Dogane n. 22/2022), messo a disposizione dell’importatore e del dichiarante nel Portale unico dogane e monopoli (PUDM), tramite il servizio “Gestione documenti – dichiarazioni doganali”.

Come puntualizzato da ultimo dall’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto n. 13/2021, il diritto alla detrazione può essere esercitato a partire dal momento in cui il soggetto passivo destinatario dei beni, essendo venuto in possesso della bolletta doganale, annota la stessa nel registro Iva acquisti (a norma dell’art. 25 del Dpr 633/72), facendola confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza. Il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva riferita all’anno in cui il diritto è sorto. Pertanto, di fatto, l’ultimo giorno per esercitare la detrazione dell’imposta relativa a un’importazione effettuata nel corso del 2022 per la quale è stata ricevuta la relativa bolletta doganale nel corso del medesimo anno, è il 30 aprile 2023 (ossia il 2 maggio 2023, in quanto primo giorno feriale successivo).

(MF/ms)




Cerved: nuove informazioni fruibili dalla piattaforma

In ambito tutela da rischio frodi, antiriciclaggio, anticorruzione e reputazionale si segnala una nuova ricerca effettuabile tramite la piattaforma Cerved messa a disposizione delle aziende associate.

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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di luglio 2022 con indice pari a 112,3.

In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2022 al 14 agosto 2022, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 5,182910%.

 
(FV/fv)
 




Decreto Aiuti Bis: aumento quota Fringe Benefit 2022

Si informano le aziende associate che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 115/2022 (cd. “Decreto Aiuti Bis”) che ha introdotto due interessanti novità in tema di fringe benefit per l’anno 2022, ovvero dei beni e dei servizi ceduti o erogati dalle aziende ai propri dipendenti che, non concorrendo alla formazione di reddito ai sensi dell’art. 51 comma 3 TUIR, sono esenti da tasse e contributi. 

In particolare, l’art. 12 del Decreto:

•             ha esteso anche per l’anno fiscale in corso la temporanea deroga al generale limite annuo dei fringe benefits di cui all’art. 51, comma 3 del TUIR (già riconosciuta, seppur per il solo 2020, dall’art. 112, comma 1 del D.L. 104/2020 e successivamente prorogata, limitatamente all’anno 2021, dall’articolo 6- quinquies del D.L. 41/2021, non raddoppiandolo da 258,23 € a 516,46 € come avvenuto per i due precedenti periodi d’imposta) ma fissandolo a 600,00 €;
•             ha esteso la non imponibilità anche alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale sostenute dai dipendenti, introducendo, per la prima volta, la possibilità di procedere con la modalità del rimborso nell’ambito dei fringe benefit.

Le imprese potranno, dunque, disporre anche quest’anno di uno strumento utile per supportare i propri dipendenti con un contributo – riconosciuto eventualmente anche ad personam e sotto forma di beni e/o servizi – più conveniente, sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, considerando la non imponibilità fiscale e contributiva, rispetto ad un’erogazione in denaro. In merito all’erogazione e al rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, si presume che, al fine della non imponibilità, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare idonea documentazione che attesti l’utilizzo delle somme erogate o rimborsate per lo scopo prefissato. 

Grazie alla novità normativa in questione, i datori di lavoro potranno offrire, a tutti o anche solo ad alcuni dei propri dipendenti, beni o servizi come, ad esempio, buoni spesa, buoni carburante e, per la prima volta, l’erogazione o il rimborso delle spese sostenute per le utenze domestiche, ottimizzando l’impatto fiscale e contributivo del budget aziendale a disposizione.
A tal fine, è comunque sempre utile, per le imprese, effettuare preventivamente una mappatura dei beni e dei servizi già formalmente riconosciuti ai dipendenti (e, soprattutto, di quelli di cui gli stessi potrebbero beneficiare inconsapevolmente ma che, nonostante ciò, potrebbero comunque avere rilevanza fiscale): ciò, al fine di evitare di incorrere involontariamente in un superamento del limite annuo di 600,00 € e di dover, conseguentemente, rendere imponibile ex post l’intero valore dei beni e servizi riconosciuti nell’anno.
Tale misura risulta particolarmente gradita da aziende e lavoratori, in quanto i buoni spesa sono considerati la modalità di fruizione più agevole del welfare aziendale.

Alla luce di quanto sopra ricordiamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare.

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)
 




Smart working: nuovo modulo di comunicazione dal 1° novembre 2022

Si informano le aziende associate che dal prossimo mese di settembre finisce il periodo di applicazione transitoria delle regole semplificate per il ricorso al lavoro agile (come, ad esempio, quella che consentiva ai datori di lavoro di disporre l’utilizzo del lavoro agile in via unilaterale senza essere obbligati a stipulare un accordo individuale con il lavoratore oppure quella che consentiva di poter ottemperare alla comunicazione telematica al Ministero trasmettendo un semplice tracciato excel), che erano rimaste valide per tutto il periodo di emergenza sanitaria Covid-19.
Pertanto, a decorrere dal 1° settembre 2022 le aziende che intendono far ricorso alla modalità di lavoro in smart working dovranno:
  • stipulare un accordo individuale a norma della Legge 81/2017 con il lavoratore;
  • consegnare l’informativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (vedere fac-simile allegato);
  • trasmettere in via telematica un apposito modulo al Ministero del lavoro (senza allegare l’accordo individuale).
 
Il modulo (da trasmettere entro 5 giorni dall’evento) è accessibile mediante SPID e CIE sul sito https://servizi.lavoro.gov.it ed andrà utilizzato a partire dal 01/09/2022 per le seguenti tipologie di comunicazione:
  • Inizio: per comunicare l’avvio del periodo di lavoro agile;
  • Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati;
  • Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. La cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l’ultima comunicazione temporalmente inviata;
  • Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.
 
In alternativa all’invio mediante applicativo web, sarà possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate in modalità massiva: come indicato nelle istruzioni del Ministero del Lavoro contenute nel DM 22 agosto 2022 n. 149, l’attivazione della modalità massiva REST richiede che l’Azienda debba inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, indicando le informazioni di almeno un referente tecnico al quale rivolgersi per concludere la procedura di abilitazione.
 
Il datore di lavoro è tenuto a conservare l’accordo individuale sottoscritto con il lavoratore per un periodo di cinque anni.
 
Si precisa che, in considerazione del fatto che la piena operatività della nuova procedura richiede anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro al fine di farli colloquiare con quelli del Ministero, in fase di prima applicazione, i nuovi accordi di lavoro agile o la modifica di precedenti accordi che si perfezionano a partire dal 1° settembre 2022 potranno essere comunicati entro il 1° novembre 2022.

 
 
(FV/fv)




Dell’Oca e Pescosolido eletti in Unionmeccanica nazionale

Nei giorni scorsi a Roma si sono tenute le elezioni per i rinnovi delle cariche delle categorie nazionali di Confapi e due imprenditori del consiglio di Api Lecco Sondrio sono entranti a farne parte e saranno in carica per i prossimi tre anni.

Piero Dell’Oca, titolare dell’azienda Tecnofar di Delebio (Sondrio), è nella giunta di Confapi Unionmeccanica che si occupa del contratto di lavoro di riferimento della maggioranza delle aziende associate ad Api Lecco Sondrio.
Luigi Pescosolido, titolare della Rapitech di Lecco, è componente del comitato direttivo del consiglio nazionale di Unionmeccanica.

Siamo molto soddisfatti di queste cariche – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrio – sono imprenditori del territorio che nel prossimo triennio saranno presenti in questi organismi nazionali e potranno perorare le problematiche, ma anche le proposte, delle nostre imprese”.

Anna Masciadri 
Ufficio stampa




Crediti di imposta energia e gas: completato l’iter di abrogazione del criterio de minimis

Nella seduta del 27 luglio 2022, la Camera ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) e, nella seduta del 2 agosto 2022, il Senato l’ha ratificato in via definitiva.

Nel corso dell’esame parlamentare sono stati approvati numerosi emendamenti.
Tra le modifiche apportate anche quello che abroga il comma 3-ter dell’art. 2 del decreto Aiuti che vincola la fruizione dei crediti di imposta per il secondo trimestre per imprese gasivore, non gasivore e non energivore al regime del “de minimis”.
Non sono citati gli energivori perché già esclusi dall’applicazione.

L’eliminazione del limite “de minimis” permette quindi alle imprese di fruire dei crediti d’imposta liberamente.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

 
(RP/rp)
 




Api Lecco Sondrio: chiusura uffici agosto

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione delle ferie estive, gli uffici dell’Associazione resteranno chiusi: da lunedì 8 agosto a venerdì 26 agosto 2022 compresi.

 

L’attività riprenderà lunedì 29 agosto 2022.

 
(MP/bd)



Cabagaglio di Sirone: 800 euro di welfare ai dipendenti per contrastare i rincari

Il periodo di estrema difficoltà per famiglie e imprese continua con rincari spropositati di tutti i beni di necessità e si prevede all’orizzonte un autunno ancora più difficile. Per cercare di venire incontro ai propri dipendenti molte aziende associate ad Api Lecco Sondrio da mesi adottano piani welfare mirati per sostenere servizi e consumi quotidiani.
L’ultima in ordine di tempo a metterlo in pratica è la Cabagaglio di Sirone (Lecco) che ha deciso di erogare 800 euro una tantum agli 89 collaboratori, i quali potranno utilizzare la piattaforma Tre Cuori per servizi inerenti a sanità, salute, buoni spesa, buoni carburante, trasporti, istruzione, sport, assistenza sanitaria, viaggi, cultura, family care e previdenza complementare.

Abbiamo preso questa decisione per aiutare i nostri collaboratori in un periodo storico molto complicato sotto il punto di vista economico – dichiarano i titolari della Cabagaglio Lorenzo, Felice, Renato Tizzoni e Alessandro Galbusera -. Non è di certo qualcosa di risolutivo, è un aiuto concreto in attesa di iniziative importanti da parte del Governo che speriamo arrivino presto come ad esempio il taglio del cuneo fiscale che sarebbe di grande aiuto per tutti i lavoratori. Abbiamo scelto la piattaforma Tre Cuori perché è particolarmente calata sulla realtà territoriale con degli ottimi servizi. Abbiamo anche fatto un giorno di formazione in azienda per capire come sfruttare al massimo le potenzialità di questo servizio che può essere molto utile non solo per il lavoratore, ma anche per gli altri componenti della famiglia”.

L’azienda Cabagaglio, fondata a Lecco nel 1947 e ora con sede a Sirone, occupa 89 dipendenti, è composta da due realtà: la Cabagaglio SpA che produce capsule e fondi per aerosol e la Cabagaglio Packaging che realizza imballaggi per diversi settori: cosmetica, alimentare, nutraceutica.

Sono oltre settanta le aziende associate ad Api Lecco Sondrio che da tre anni usufruiscono del servizio welfare di Tre Cuori, società benefit di Conegliano (Tv) che ha ideato un nuovo modo di fare welfare in cui si prediligono le economie del territorio. Un servizio che nel corso di questi anni è aumentato esponenzialmente ed è destinato a crescere ancora nei prossimi anni.

Anna Masciadri 
Ufficio Stampa




Cabagaglio, il bonus Ottocento euro ai dipendenti

La Provincia del 3 agosto 2022, servizio sulla nostra associata Cabagaglio di Sirone.