Imprese ed energia “Emergenza rientrata ma prezzi ancora alti”
La Provincia di martedì 16 settembre, intervista a Ambrogio Bonfanti presidenza Consorzio Adda Energia.
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La Provincia di martedì 16 settembre, intervista a Ambrogio Bonfanti presidenza Consorzio Adda Energia.
Il Giornale di Lecco del 15 settembre 2025, articolo sulla nostra associata.
“Accantonando la crisi politica francese – prosegue – anche la Germania, locomotiva industriale d’Europa, mostra segnali allarmanti tanto che oggi si intravede addirittura un fenomeno di deflazione dei prezzi dei beni. È evidente che, se non interveniamo per tempo, rischiamo di essere trascinati verso il basso dalla debolezza dei nostri principali partner commerciali. Il Pnrr ha dato una spinta importante, ma temporanea. Serve una visione di lungo termine che vada oltre i fondi europei e che metta le nostre imprese nella condizione di competere e crescere”.
Per il Presidente “la Francia oggi ha un rating superiore di sei notch rispetto all’Italia, ma la situazione reale non giustifica uno scarto così ampio. È necessario lavorare con le agenzie di rating per ridurre ulteriormente il costo del nostro debito, liberando risorse economiche fresche che possano essere reinvestite nella crescita. Una volta alleggerito il peso del debito, bisogna avviare un piano nazionale di rilancio dell’economia senza attendere passivamente le decisioni di Bruxelles. Le nostre Pmi hanno bisogno di certezze e strumenti concreti, non di burocrazia e ritardi. Solo così potremo evitare di essere travolti dalla crisi europea e restituire fiducia al nostro sistema produttivo.
“Non possiamo dimenticare – aggiunge Camisa – che i nostri principali concorrenti globali, Stati Uniti e Cina, hanno la capacità di assumere decisioni strategiche immediate e di orientare le proprie politiche industriali e commerciali. L’Europa, al contrario, appare spesso impantanata in veti incrociati e procedure lente, che finiscono per penalizzare l’intero tessuto produttivo. È proprio in questa asimmetria che si gioca il futuro della nostra industria. O l’Italia sarà in grado di dotarsi di un Piano industriale nazionale in tempo brevi, pur tenendo in considerazione il contesto europeo, – conclude – oppure rischieremo di restare ai margini della competizione internazionale”.
Nel corso del suo intervento il Vicepresidente ha portato al tavolo diversi temi importanti per la Confederazione a partire dall’asseverazione dei Modelli Organizzativi anche con fondi messi a disposizione da Inail. Bisognerebbe, inoltre, favorire l’implementazione di sistemi di gestione certificati come Iso 45001 nonché l’introduzione di linee guida semplificate e bandi dedicati per supportare gli organismi paritetici iscritti al Repertorio.
Per Confapi la figura strategica su cui investire per un vero salto di qualità sono i preposti, i veri artefici della sicurezza in azienda. “È necessario – ha aggiunto Napoli – investire sulla loro cultura della responsabilità, valorizzandone il ruolo. Per farlo, serve un cambio di paradigma nel finanziamento: chiediamo di eliminare la distinzione tra formazione obbligatoria (pagata dall’azienda) e formazione aggiuntiva (pagata dall’INAIL). Sarebbe importante finanziare l’intero processo formativo utilizzando le risorse INAIL. Questo finanziamento unico, magari garantito dagli organismi paritetici o dalle organizzazioni datoriali, deve avere un solo fine: che l’infortunio non si verifichi”.
Confapi valuta positivamente quanto previsto dal provvedimento sulla fondazione ‘Tech e Biomedical’ “ma allo stesso tempo – ha sottolineato il vicepresidente nel corso del suo intervento – riteniamo che possa essere utile integrarla per rendere i progetti elaborati dalla fondazione maggiormente utilizzabili dalle Pmi industriali. Pensiamo, quindi, che una quota percentuale delle risorse gestite dalla fondazione possa essere allocata a progetti che identificano esplicitamente una o più Pmi industriali o loro raggruppamenti quali destinatari finali o partner attuatori essenziali del trasferimento tecnologico. Chiediamo anche che nella governance rappresentativa ci possa essere anche un rappresentante designato dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle Pmi industriali”.
Alberto è anche tornato sulle parole del Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Le barriere interne al Mercato Unico – ha detto – equivalgono oggi a un dazio implicito del 45% sulle merci. Inoltre il Mercato Unico rimane incompleto in tre settori strategici – energia, servizi e telecomunicazioni – per i quali la Commissione ha annunciato la presentazione di una Roadmap fino al 2028. In questa prospettiva, particolare rilievo assume anche il progetto del cosiddetto 28° regime, un quadro giuridico uniforme e volontario che si affianchi alle normative nazionali per ridurre la frammentazione e offrire alle imprese un’opzione europea chiara. Un’azione incisiva – ha concluso il vicepresidente – è tanto più necessaria alla luce dei rischi legati al contesto globale, in particolare della potenziale invasione di prodotti cinesi sul mercato interno qualora questi non trovassero più sbocchi su altri mercati a causa degli elevati dazi imposti dagli Stati Uniti”.
L’area Relazioni Industriali rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.
(MG/fv)
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La scadenza dei microchip delle firme digitali non va confusa con la scadenza del certificato digitale che dura invece 3 anni
(MF/ms)
Chiediamo gentilmente alle Aziende Associate che hanno cambiato codice Ateco di riferimento di comunicarcelo, se non l’hanno ancora fatto.
Lo potete fare scrivendo all’indirizzo associazione@confapi.lecco.it
(SG/am)
La norma citata dispone che non possono applicare il regime forfetario: i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
La Legge n. 207/2024, Legge di Bilancio 2025, al comma 12 ha elevato per l’anno 2025 il limite da 30.000 a 35.000, cosicché, visto il riferimento all’anno precedente contenuto nella norma citata, ad esempio, chi ha chiuso il 2024 (fatta salva l’applicazione principio di cassa allargato) con un reddito da lavoro dipendente/pensione pari a 32.000 euro: con le vecchie regole sarebbe stato costretto a uscire dal forfetario dal 2025, grazie al nuovo limite invece è potuto rimanere in tale regime.
Tale deroga ossia l’innalzamento del limite vale solo per il 2025 (applicazione forfetario per il 2025).
Da qui, chi chiuderà il 2025 con un reddito da lavoro dipendente/pensione superiore a 30.000 non potrà rimanere nel regime forfetario nel 2026.
Il limite in parola deve essere verificato tenendo conto che:
Invero, si tratta di un’indennità sostitutiva del reddito di cui all’occupazione persa, ai fini fiscali è considerata reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e pertanto reddito imponibile (art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986, TUIR), assoggettata a tassazione IRPEF.
Tuttavia, come da circolare n. 10/E/2016, la verifica di tale soglia di 30.000 euro è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016).
Nello specifico, la causa di esclusione di cui alla lettera d-ter non opera:
Tuttavia, ad una diversa conclusione potrebbe giungersi considerando le precedenti risposte a interpello n. 102/2020 e n. 398/2020, nelle quali è stato precisato che si assumono come rilevanti le somme percepite in via ordinaria: “senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”.
(MF/ms)
È scaduto infatti lo scorso 30 giugno il termine per presentare le dichiarazioni IMU (se dovute) o IMU ENC (obbligatorie per ciascun anno) riferite all’anno 2024.
A tale riguardo, occorre richiamare l’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 (introdotto dal DLgs. 87/2024, c.d. DLgs. “Sanzioni”), ai sensi del quale “la riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni”.
La disposizione preclude pertanto, per la generalità dei tributi (compresi quelli locali), la possibilità di perfezionare il ravvedimento dell’omessa dichiarazione se è decorso un ritardo superiore a 90 giorni.
L’art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97 trova applicazione per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, come precisato dall’art. 5 del DLgs. 87/2024, e dunque certamente opera per l’omessa presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2024, che si è consumata il 30 giugno 2025 (termine per la presentazione della dichiarazione).
In forza del citato art. 13 comma 2-ter del DLgs. 472/97, devono pertanto intendersi superati i precedenti chiarimenti ministeriali che, invece, avevano riconosciuto la facoltà di ravvedere la tardiva dichiarazione IMU anche oltre il termine dei 90 giorni: detti chiarimenti evidenziavano che, in materia di tributi locali, non trova applicazione la qualifica della dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come “omessa”, prevista ai sensi degli artt. 2 comma 7 e 8 comma 6 del DPR 322/98 limitatamente alle dichiarazioni per imposte sui redditi, IRAP e IVA.
Dunque, con riguardo alle omesse dichiarazioni IMU e IMU ENC relative al 2024, è possibile perfezionare il ravvedimento, presentando una dichiarazione tardiva, solo entro il termine del 29 settembre 2025.
Resta in ogni caso fermo che, come per gli altri tributi locali, anche per l’IMU l’avvio di un controllo fiscale da parte del Comune preclude, in ogni caso, la possibilità del contribuente di ravvedersi (art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97).
Con riferimento al trattamento sanzionatorio, per l’omessa dichiarazione IMU l’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 prevede una sanzione che va dal 100% al 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 50 euro (se il contribuente, pur avendo omesso la dichiarazione, ha corrisposto l’IMU dovuta, la sanzione è pari a 50 euro).
Peraltro, se la dichiarazione IMU viene presentata entro 30 giorni dal termine (quindi, se la dichiarazione IMU per il 2024 è già stata presentata entro il 30 luglio 2025), la sanzione di cui al citato comma 775 è ridotta a un terzo, ai sensi dell’art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97 (nella versione post modifiche del DLgs. 87/2024, operante per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024).
Alla sanzione per l’omessa dichiarazione IMU di cui all’art. 1 comma 775 della L. 160/2019 (eventualmente ridotta ex art. 7 comma 4-bis del DLgs. 472/97) va poi applicata la riduzione da ravvedimento operoso: perfezionando il ravvedimento (con non oltre 90 giorni di ritardo), la sanzione è di importo pari ad un decimo del minimo, ex art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97.
Per il perfezionamento del ravvedimento va ricordato che nel termine di 90 giorni occorre presentare la dichiarazione, nonché versare l’IMU eventualmente dovuta con i correlati interessi legali (che maturano giorno per giorno sull’imposta dovuta, ed il cui tasso fissato a partire dal 1° gennaio 2025 è pari al 2%) e la sanzione ridotta secondo i criteri sopra illustrati.
Ipotizzando che la dichiarazione venga presentata il 29 settembre 2025, per il ravvedimento è quindi necessario versare entro tale data anche l’IMU dovuta, con i relativi interessi legali, e la sanzione pari al 10% (1/10 del 100%) dell’IMU non versata (con una sanzione di importo minimo di 5 euro); se è già stata corrisposta l’IMU dovuta, va versata, ai fini del ravvedimento, la sanzione di 5 euro (1/10 di 50 euro).
Omessa dichiarazione anche se non viene dichiarato un singolo immobile
Va evidenziato, infine, che secondo la giurisprudenza di legittimità configura un’ipotesi di omessa dichiarazione (e non di dichiarazione infedele) anche la mancata indicazione, nella dichiarazione IMU, di un singolo immobile (così, tra le altre, Cass. 17 giugno 2021 n. 17298).
(MF/ms)