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Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Facciamo seguito alle precedenti circolari in materia di agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore.

Informiamo ora le aziende interessate che sul sito della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA (http://energivori.ccse.cc/Energivori/) è stato pubblicato il primo elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno 2021, con la specifica della classe di agevolazione assegnata ad ogni ragione sociale.

Il beneficio sarà applicato direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria ASOS, in misura differente in funzione della classe di agevolazione attribuita.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Credito d’imposta sanificazione pari al 47,1617%

Con il provv. n. 381183, datato 16 dicembre ma pubblicato il 17 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha fissato in misura pari al 47,1617% la nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’art. 125 del DL 34/2020 convertito, a fronte dell’aumento di risorse stanziate dall’art. 31 comma 4-ter del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”).

Ricordiamo che il credito d’imposta “teorico” è pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro, fermo restando il limite complessivo di risorse stanziate.

Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione delle spese ammissibili entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854.

Per garantire il rispetto del limite complessivo di spesa, inizialmente pari a 200 milioni di euro, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831 ha provveduto a determinare la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili. Tale percentuale è stata ottenuta rapportando le risorse finanziarie all’epoca disponibili (200 milioni di euro) all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate entro il 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia (1.278.578.142 euro). Tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è risultato pari al 15,6423%.

L’art. 31, comma 4-ter del DL 14 agosto 2020 n. 104, conv. L. 13 ottobre 2020 n. 126, ha incrementato di 403 milioni di euro le risorse disponibili per il credito d’imposta di cui trattasi. La richiamata disposizione, inoltre, ha stabilito che le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti già individuati in applicazione del citato provvedimento del 10 luglio 2020.

Pertanto, si è reso necessario calcolare la nuova percentuale del credito d’imposta spettante, tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili, pari a 603.000.000 euro (200.000.000 euro inizialmente stanziati, più 403.000.000 euro aggiuntivi), e rideterminare i crediti d’imposta effettivamente spettanti ai singoli beneficiari che avevano presentato istanza ai sensi del provvedimento del 10 luglio 2020.

La nuova percentuale di fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui al § 5.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10 luglio 2020, è quindi definita dal provvedimento n. 381183/2020 in misura pari al 47,1617%, ottenuta dal rapporto tra le risorse disponibili (603.000.000 euro) e i crediti d’imposta richiesti (1.278.578.142 euro), troncata alla quarta cifra decimale.

Credito d’imposta fruibile nel cassetto fiscale

Il provvedimento n. 381183/2020 precisa inoltre che ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, come sopra determinato, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A fini esemplificativi, si consideri che nel 2020 un’impresa sostenga spese di sanificazione pari a 50.000 euro e abbia indicato nella comunicazione un credito d’imposta “teorico” pari a 30.000 euro (60% di 50.000). Il credito effettivamente fruibile, a norma del primo provvedimento dell’11 settembre 2020 n. 302831, era pari a 4.692,69 euro (30.000 x 15,6423%), mentre per effetto dell’incremento delle risorse il credito d’imposta utilizzabile sarà pari a 14.148,51 euro (30.000 x 47,1617%).

Per quanto riguarda le modalità, i termini e le condizioni di fruizione e cessione del credito d’imposta, restano ferme le disposizioni di cui al citato provvedimento del 10 luglio 2020 n 259854.

(MF/ms)




Mezzo secolo di farine nell’antico mulino proiettato nel futuro

La nostra associata Molino Colombo festeggia 100 anni di attività, ne parla La Provincia di Lecco.




Api Lecco Sondrio: “Il 2020 per noi un anno di grandi cambiamenti e lo sarà anche il prossimo”

Tra pochi giorni chiuderemo un anno che non dimenticheremo. Un anno che ha visto il mondo stravolgersi a causa della pandemia Covid-19 a qualsiasi livello: sanitario, lavorativo e sociale.
Per la nostra associazione questo 2020 sarà ricordato come un anno di grandi cambiamenti che ci hanno messo alla prova ma confermato per l’ennesima volta che la barca Api Lecco Sondrio sa reggere anche alle tempeste più difficili da affrontare”, commenta Luigi Sabadini Presidente di Api Lecco Sondrio.
 
I primi sei mesi del 2020
Durante la prima parte dell’anno la nostra struttura ha cambiato guida puntando su di una co-direzione composta da Marco Piazza e Mario Gagliardi a dirigere l’Api nei primi difficilissimi mesi dell’emergenza Covid-19 con le aziende ferme tutte insieme per la prima volta in 70 anni di vita dell’associazione: “Come dimenticare le domeniche passate in Api a marzo e aprile al telefono con gli imprenditori prosegue Sabadini – cercando di sbloccare la situazione, facendo sentire la nostra voce a Roma. E’ stata una primavera straordinaria in cui l’Api non si è mai fermata un istante e ha sempre assistito le sue associate non facendo mai mancare nessuno dei nostri servizi, a questo proposito ringrazio tutto lo staff per il lavoro eccellente svolto”.
Due i momenti clou per l’Api nei primi sei mesi del 2020. Il primo quando, per non fermare l’attività di formazione, abbiamo spostato tutti i corsi dall’aula fisica a quella online arrivando a fine anno ad aver gestito in totale ben 380 corsi in teleformazione che hanno coinvolto circa 3.300 iscritti delle nostre aziende.
Il secondo quando il Consiglio all’unanimità ha preso, per la prima volta, la decisione storica di non far pagare la quota associativa alle sue aziende per il mese di maggio: “L’Api è fatta dagli imprenditori e con questo gesto abbiamo voluto dimostrare tutta la nostra vicinanza alle associate venendo incontro a loro con questo gesto che è stato molto apprezzato”, spiega il Presidente Sabadini.
 
Il secondo semestre del 2020
Se i primi sei mesi di questo anno sono stati da trincea, da luglio l’Api ha deciso di guardare oltre l’orizzonte affidando a Marco Piazza la direzione unica della struttura con Mario Gagliardi vice-direttore. In questa seconda parte dell’anno siamo tornati a una quasi normalità proseguendo con tutte le attività consuete che la nostra struttura offre alle aziende, ma anche aprendoci al mondo esterno con un convegno molto importante, non solo per noi ma anche per la collettività. Ad ottobre, infatti, abbiamo organizzato il webinar con protagonista il designer Walter De Silva dedicato a “Il futuro dell’auto tra design, tecnologie e mobilità sostenibile”.
A novembre, poi, il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio ha iniziato una collaborazione con Telefono Donna Lecco per cercare di aiutare questa realtà territoriale nella sensibilizzazione e sradicamento del terribile fenomeno della violenza sulle donne che non accenna a diminuire.
Sono stati due eventi che hanno reso protagonista l’Api di iniziative importantissime per noi che ci vedono impegnati concretamente in due ambiti che travalicano le mura delle nostre fabbriche ma a cui teniamo particolarmente e in cui mettiamo la stessa passione con cui affrontiamo il lavoro ogni giorno”, spiega Sabadini.
 
Il bilancio sociale 
“Per il secondo anno, inoltre, presentiamo una nuova edizione del bilancio sociale, frutto dell’indagine in collaborazione con Sec (Scuola di Economia Civile) – prosegue il Presidente di Api Lecco Sondrio -. Nei mesi scorsi abbiamo investito tempo ed energie a momenti di ascolto e confronto per fare emergere il quadro delle priorità strategiche non economiche dal  punto di vista dei nostri stakeholder interni, dipendenti e imprenditori associati. Questo strumento contribuisce ad aumentare la consapevolezza dell’attività e del ruolo dell’Associazione, sottoforma di rendicontazione trasparente e quindi di comunicazione, al suo interno e verso il territorio. Siamo già al lavoro per il bilancio sociale del 2020 che, nonostante le difficoltà e le incertezze di questo particolare momento storico, ha fatto affiorare capacità di reagire e nuovi valori.”
 
 
Il 2021 alle porte
L’anno che ci aspetta dietro l’angolo – afferma Marco Piazza direttore di Api Lecco Sondriosarà un anno importantissimo soprattutto perché in estate rinnoveremo il consiglio e ci saranno altre novità strategiche riguardo i nostri servizi, in particolare quello relativo allo sviluppo dei mercati esteri. Speriamo che il 2021 possa essere di ripresa per il mondo del  lavoro e di ritorno alla normalità in tutti gli ambiti”.
 




Covid 19: disposizioni festività dicembre 2020

 Si informano gli associati che le novità sulla regolamentazione in Regione Lombardia sono disponibili sul sito regionale che viene aggiornato regolarmente con i Dpcm governativi e con le Ordinanze regionali. Il sito è organizzato per temi e quindi è di facile consultazione: es. spostamenti, formazione, tempo libero, ristorazione.

Inoltre, si segnala anche una pagina del sito regionale dove si trovano informazioni più approfondite su temi come:

  • indicazioni per il rientro nella collettività
  • disposizioni per chi fa ingresso in Italia
  • utilizzo dei test antigienici

Infine si allega il testo del comunicato della prefettura di Lecco, che evidenzia dettagliatamente le attività consentite o sospese in base alla fascia di colore in cui la Regione si trova; indipendentemente dalle modifiche alle regole che il governo ritenga di fare nel periodo delle festività, la tabella di raffronto della prefettura aiuta a capire le attività sospese e quelle consentite, dando un riferimento per i controlli che saranno attivi sul territorio.
(SN/bd)
 




Etichettatura ambientale degli imballaggi

Come da precedente comunicazione, mercoledì 16 dicembre 2020 il Consorzio Nazionale Imballaggi ha organizzato e svolto un webinar online, nel corso del quale ha presentato la nuova versione della Linea Guida per l’etichettatura ambientale degli imballaggi, risultato della consultazione pubblica che si è svolta nelle settimane precedenti.
Il webinar resta disponibile on line e dura circa 1 ora.

Si ricorda che risultano obbligati a collaborare per l’adempimento di questo obbligo, sia le aziende che stampano il pack e che quindi creano il disegno, sia quelle che producono il pack, per trasferire a chi stampa la confeziona le informazioni sui materiali impiegati, le percentuali di presenza e simili.
L’obbligo riguarda il mercato italiano e non quello estero, però sono coinvolti gli importatori che sono responsabili di mettere sul mercato italiano imballaggi con etichettatura conforme. Conai sta provvedendo a redigere la guida anche in inglese.
Qualora le aziende associate obbligate ad adeguare l’etichettatura ambientale sugli imballaggi destinati al consumatore abbiano necessità di supporto, Api Lecco può organizzare una sessione on line, richiedendo la presenza di un esperto Conai. Per questo motivo vi invito a scrivere a silvia.negri@api.lecco.it per raccogliere le esigenze e fare una proposta per gennaio.
La guida Conai per l’etichettatura ambientale degli imballaggi è consultabile sul sito Conai.

(SN/bd)
 




Piano mirato macchine

Fra pochi giorni, le aziende che sono state destinatarie di questo piano mirato, devono inviare il questionario che lo accompagna ad ATS Brianza. Come noto, nei prossimi mesi gli ispettori faranno visita a campione sia nelle aziende che risultano in fascia gialla che in quelle in fascia verde.
Con questa circolare si intende segnalare comunque a tutti gli associati che la Guida e gli allegati di questo Piano Mirato risultano molto utili per gestire in modo conforme al D.lgs. 81/2008 e smi l’acquisto, la messa in esercizio e l’uso delle macchine di produzione. Per questa ragione si segnala la
pagina del sito ove si trova tutta la documentazione e si invita ogni Datore di Lavoro e/o Rspp a prenderne visione.

Se richiesto, Api Lecco intende organizzare un webinar con personale qualificato, che possa aiutare le aziende a prendere visione ed applicare alla propria realtà produttiva il Piano Mirato per l’utilizzo in sicurezza delle Macchine; per questa ragione le aziende sono invitate a segnalare il loro interesse all’indirizzo
silvia.negri@api.lecco.it affinchè si possa procedere all’organizzazione nei primi mesi del 2021.

(SN/am) 
 




Rifiuti urbani da attività produttive – aggiornamento

Come segnalato nella circolare Api n. 488 del 19/11/2020, dal 1 gennaio 2021, entra in vigore la modifica alla classificazione dei rifiuti urbani e speciali prodotti da utenze non domestiche. Come noto, ci sono risvolti differenti per aziende “artigianali” o “industriali”. Le novità hanno inoltre ripercussioni sulla tassa rifiuti pagata al Comune di appartenenza.
Api Lecco segnala che ad oggi non sono pervenuti i chiarimenti operativi che permettono di attuare le previsioni legislative, per questo si resta in attesa di chiarimenti o proroghe, che all’occorrenza verranno prontamente segnalate. Nel frattempo invitiamo le aziende a verificare e tenere sottomano la denuncia delle superfici soggette alla tassa rifiuti, sulla base della quale il Comune di competenza applica la TARI. 

In ogni caso scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it potete inviare segnalazioni di dubbi, difficoltà interpretative e operative nella gestione dei rifiuti urbani o speciali segnalando esigenze o criticità particolari.
(SN/am)
 




Dall’1 gennaio 2021 avvio del servizio a tutele graduali

Informiamo le Aziende Associate che con delibera n. 491/2020/R/eel l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, ha disposto l’introduzione dal 1° gennaio 2021 del servizio a tutele graduali (STG) riservato esclusivamente alle piccole imprese connesse in bassa tensione che non hanno ancora scelto un fornitore da libero mercato. Solo per tali clienti dal 1° gennaio 2021 viene rimosso il servizio di maggior tutela.

I clienti che dal 1° gennaio 2021 rientrano nel servizio a tutele graduali sono le imprese che in tale data non hanno una fornitura da libero mercato e che hanno le seguenti caratteristiche:

  • "piccole imprese" (clienti non domestici con meno di 50 dipendenti e fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di €) purché tutti i punti di prelievo nella titolarità dell’impresa siano alimentati in bassa tensione;
  • "microimprese" (clienti non domestici con meno di 10 dipendenti e fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di €) titolari di almeno un punto di prelievo con potenza impegnata superiore a 15 kW;
  • clienti finali titolari di applicazioni relative a servizi generali utilizzati dalle “piccole imprese” e “microimprese” sopra definite limitatamente ai punti di prelievo dei medesimi servizi generali.

Il servizio a tutele graduali verrà gestito provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 dagli attuali esercenti il servizio di maggior tutela (cosiddetta assegnazione provvisoria), poi dal 1° luglio 2021 i fornitori verranno definiti mediante procedure concorsuali (assegnazione a regime).

Sul territorio provinciale l’esercente il servizio di maggior tutela è Servizio Elettrico Nazionale.

Per definire la classe dimensionale di appartenenza, a partire da gennaio 2021 gli esercenti la maggior tutela richiederanno ai clienti non domestici da loro forniti una apposita autocertificazione del rispetto dei requisiti.

Ricordiamo alle aziende che, nell’ambito delle attività svolte a favore dei Soci, attraverso l’operatività del Consorzio Adda Energia e del Gruppo di acquisto Apiservizi Srl, l’Area Energia dell’Associazione da diversi anni coordina le attività di acquisto e gestione delle forniture elettriche, con lo scopo di agevolare le aziende nell’approvvigionamento di energia.
Le aziende eventualmente interessate – che già non aderiscono a tali aggregati – possono contattare gli uffici dell’Associazione al fine di valutare le condizioni economiche ed accessorie del contratto di fornitura elettrica in essere, sia esso nel mercato di maggior tutela che nel libero mercato.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)




Acconto Iva 2020 entro il 28 dicembre

Come ogni anno, i soggetti passivi IVA, entro il prossimo 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica), sono chiamati al calcolo, nonché all’eventuale versamento, dell’acconto IVA. Tuttavia, va tenuto presente che il D.L. 30 novembre 2020, n. 157, cd. decreto “Ristori-quater”, ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 
Sommario

  • SOGGETTI TENUTI ED ESCLUSI DALL’ACCONTO IVA 2020
  • I DIVERSI METODI DI CALCOLO DELL’ACCONTO IVA 2020
  • CASI PARTICOLARI
  • METODO STORICO
  • ESEMPI
  • MODALITÀ DI VERSAMENTO DELL’ACCONTO
  • SANZIONI

 Soggetti tenuti ed esclusi dall’acconto IVA 2020

Sono soggetti obbligati al versamento dell’acconto IVA i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche IVA.

Rimangono però esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto IVA 2020 i soggetti passivi d’imposta che ricadano all’interno di una delle seguenti situazioni:

  • nel caso in cui l’acconto dovuto per l’anno 2020 risulti di importo inferiore ad euro 103,29;
  • qualora la liquidazione periodica dell’ultimo periodo dell’anno precedente a credito o a debito risulti di importo non superiore ad euro 116,72;
  • se l’attività del soggetto passivo IVA è iniziata nel corso del 2020;
  • se l’attività sia cessata nel corso del 2020:
    • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile: prima del 30 novembre 2020;
    • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale: entro il 30 settembre 2020;
  • contribuenti che nell’anno 2019 hanno applicato il regime previsto per i contribuenti minimi (D.L. 6 luglio 2011, n. 98) ovvero regime forfetario (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Al riguardo, risulta opportuno precisare che l’esonero dal versamento dell’acconto si applica anche per il primo periodo d’imposta di fuoriuscita da uno dei due regimi, in considerazione del fatto che manca il dato storico di riferimento per il calcolo dell’acconto;
  • soggetti che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74, sesto comma, del D.P.R. n. 633/1972;
  • produttori agricoli esonerati o in regime semplificato con versamento annuale dell’IVA;
  • associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fine di lucro e pro-loco, in regime forfetario IVA. Infatti, in tali casi, non sono eseguite le liquidazioni periodiche IVA;
  • contribuenti che hanno effettuato nel 2020 unicamente operazioni esenti ovvero non imponibili IVA;
  • imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro il 30 novembre 2020, se soggetti alla liquidazione periodica del tributo con cadenza mensile, ovvero entro il 30 settembre 2020, se trimestrali;
  • applicazione del metodo delle operazioni effettuate al 20 dicembre, con evidenza di un credito d’imposta;
  • applicazione del metodo previsionale, con determinazione presunta di un credito.

Si ricorda che il decreto “Ristori-quater” (art. 2 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157) ha stabilito, per determinate categorie di soggetti, la sospensione dei versamenti IVA, nonché delle ritenute alla fonte in scadenza nel mese di dicembre 2020. Nel dettaglio, il decreto “Ristori-quater” ha previsto la sospensione dei versamenti (facoltà, non obbligo) scadenti nel mese di dicembre 2020 relativi:
– alle ritenute alla fonte, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale in qualità di sostituti d’imposta;
– all’IVA. Sembra ragionevole ritenere che la sospensione sia applicabile anche con riferimento al versamento dell’acconto IVA 2020, in scadenza il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 cade di domenica);
– ai contributi previdenziali e assistenziali.

La sospensione dei versamenti in esame per il mese di dicembre 2020 è applicabile unicamente:

  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente;
  • ai soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.

Inoltre, indipendentemente dalla sussistenza o meno delle soglie di ricavi o compensi, nonché dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, la sospensione vale anche per i soggetti che:

  • esercitano le attività economiche sospese dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale;
  • esercitano le attività dei servizi di ristorazione, che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone arancioni o rosse;
  • operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L. 9 novembre 2020, n. 149, cd. decreto “Ristori-bis”, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse.

I citati versamenti sospesi nel mese di dicembre 2020 andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 ovvero
  • mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

I diversi metodi di calcolo dell’acconto IVA 2020

Per il versamento dell’acconto, il contribuente ha la possibilità di scegliere il più conveniente fra tre diversi metodi previsti dalla disposizione normativa. Si può versare a titolo di acconto, senza incorrere in sanzioni, il minore dei seguenti importi:

Metodo previsionale

88 per cento del “dato previsionale”, cioè di quanto si prevede di dovere versare con l’ultima liquidazione periodica (mensile ovvero trimestrale) dell’anno 2020.

Il rischio che scaturisce dall’applicazione di tale metodo è quello di applicazione delle sanzioni per versamento insufficiente, qualora la liquidazione definitiva evidenzi un saldo a debito eccedente rispetto alla previsione.

Metodo storico

88 per cento del “dato storico”, cioè di quanto versato in base all’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (anno 2019).

Tale metodo di calcolo è quello che generalmente viene utilizzato dai contribuenti, data l’estrema semplicità di calcolo, che non richiede alcun tipo di valutazione da parte del contribuente stesso.

Metodo analitico

100 per cento del “dato effettivo”, cioè l’intero importo che risulta dalla particolare liquidazione dell’imposta al 20 dicembre 2020 (da eseguirsi ai sensi dell’art. 3 del D.L. 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55, disposizione ora contenuta nell’art. 6, comma 3-bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, a seguito delle modificazioni apportate dall’art. 3 del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349).

Operazioni per la liquidazione IVA al 20 dicembre 2020

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Operazioni attive Operazioni passive
Liquidazione IVA mensile

Operazioni effettuate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° dicembre 2020 – 20 dicembre 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Operazioni effettuate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

Operazioni registrate nel periodo 1° ottobre 2020 – 20 dicembre 2020

 

Casi particolari

Trasformazione di s.n.c., s.a.s., s.r.l. e s.a.p.a. in società semplice

In tale ipotesi, l’acconto IVA 2020 non sarà dovuto, qualora venga adottato il metodo previsionale. Ciò in considerazione del fatto che la trasformazione agevolata in società semplice determina la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA.

Assegnazione ai soci ovvero cessione agevolata di beni dell’impresa

In tale ipotesi:

  • qualora vi sia stata l’assegnazione di beni ai soci e scioglimento della società entro il 30 settembre 2020, l’acconto IVA per il 2020 non sarà dovuto, qualora venga utilizzato il metodo previsionale e sempre che le operazioni di liquidazione siano effettivamente ultimate entro il terzo trimestre del 2020;
  • invece, nel caso in cui la società che ha effettuato l’assegnazione non sia stata liquidata, andrà versato l’acconto IVA entro il 28 dicembre 2020, scegliendo una delle metodologie di calcolo evidenziate.

Estromissione di beni strumentali dal patrimonio da parte dell’imprenditore individuale

Qualora l’imprenditore individuale abbia proceduto all’estromissione in via agevolata dei beni dal patrimonio entro il 31 maggio 2020, senza cessazione dell’attività, sarà dovuto l’acconto IVA 2020.

Invece, se, a seguito dell’estromissione di cui sopra, sia stata contestualmente cessata l’attività, non sarà dovuto l’acconto, se viene utilizzato il metodo storico.

Metodo storico

Con l’applicazione del metodo storico, l’acconto IVA 2020 risulta pari all’88 per cento del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno 2020. Ne consegue che:

  • per i contribuenti con liquidazione IVA mensile, al fine di calcolare l’importo della liquidazione periodica del mese di dicembre 2019, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020;
  • per i contribuenti con liquidazione IVA trimestrale:
    • in base alla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno d’imposta 2019. Al fine del calcolo dell’acconto, si dovrà prendere a riferimento la somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020;
    • per la liquidazione periodica relativa al quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali “speciali” di cui all’art. 74 del D.P.R. n. 633/1972, quali, ad esempio, gli autotrasportatori, la base di riferimento per il calcolo dell’acconto è data dalla somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020.
Metodo storico

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

 Base di calcolo ai fini dell’acconto IVA 2020 con il metodo storico (*)

Liquidazione IVA mensile

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 gennaio 2020

Liquidazione IVA trimestrale

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 marzo 2020

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

Somma del versamento dell’acconto 2019 effettuato entro il 27 dicembre 2019 e del saldo versato entro il 16 febbraio 2020

 

(*)

 

  • Nell’ipotesi in cui un contribuente riporti un saldo a credito per effetto di un maggiore acconto versato il periodo precedente, l’acconto IVA 2020 dovrà essere calcolato sulla base di quanto effettivamente dovuto per l’anno 2019;

Esempio

Credito IVA a seguito di maggior versamento dell’acconto

  • così come chiarito dalla risoluzione 23 dicembre 2004, n. 157/E, ai fini del calcolo dell’acconto, non va presa in considerazione la maggiorazione dell’1 per cento applicata all’IVA dovuta in sede di dichiarazione annuale.

Esempi

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA mensile

Acconto versato nel 2019 Euro 5.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 6.000
Totale Euro 11.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 9.680 (11.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale

Acconto versato nel 2019 Euro 4.000
Saldo IVA dicembre 2019 Euro 5.050
Di cui interessi 1% Euro 50
Totale Euro 9.000 (4.000 + 5.050 – 50)
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 7.920 (9.000*88%)

Applicazione del metodo storico in caso di contribuente con liquidazione IVA trimestrale “speciale”

Acconto versato nel 2019 Euro 7.000
Saldo IVA IV trimestre 2019 Euro 9.000
Totale Euro 16.000
Acconto IVA 2020 dovuto Euro 14.080 (16.000*88%)

Modalità di versamento dell’acconto

L’acconto, se di ammontare uguale o superiore a euro 103,29 deve essere versato in unica soluzione.

Il versamento dell’acconto deve essere fatto in via telematica, utilizzando il modello F24.

Su tale modello deve essere indicato il codice tributo:

  • “6013”, se trattasi di contribuente mensile;
  • “6035”, se trattasi di contribuente trimestrale.

Lo scomputo dell’acconto IVA 2020 avviene nel modo seguente:

Tipologia di liquidazione IVA del soggetto passivo d’imposta

Scomputo dell’acconto IVA da:
 

 

Liquidazione IVA mensile

 

 

Liquidazione relativa al mese di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale

 

 

Dichiarazione annuale IVA per il 2020 (entro il 16 marzo 2020)

 

 

Liquidazione IVA trimestrale “speciale” (contribuenti in regime trimestrale naturale in virtù di disposizioni specifiche, come a mero titolo esemplificativo gli autotrasportatori)

 

 

Liquidazione del IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

 

 

Attività separate in regime misto di liquidazione

 

  • Liquidazione di dicembre 2020 (entro il 16 gennaio 2020) o
  • liquidazione IV trimestre 2020 (entro il 16 febbraio 2020)

Sanzioni

Sulle somme non versate o versate in meno è applicabile la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento dell’imposta non versata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

La sanzione si applica comunque sull’intero importo non versato. Non è più prevista, infatti, quella tolleranza del 5 per cento nei casi di acconto calcolato sul “dato previsionale” (C.M. 25 gennaio 1999, n. 23/E, cap. 4, par. 1.3).

Gli omessi o insufficienti versamenti dell’acconto potranno essere regolarizzati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso).

Per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, in presenza di ravvedimento operoso, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).

Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5 per cento dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).

Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi, la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento). 

Momento del ravvedimento Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%) Riduzione da ravvedimento Sanzione ridotta da ravvedimento

Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint)

15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo
Dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%
Dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%

Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione

30% 1/8 3,75%

Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/7 4,29%

Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva

30% 1/6 5%

 

(MF/ms)