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Credito imposta energia e gas: proroga ai mesi di ottobre e novembre 2022

Proroga e rafforzamento per i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, con ampliamento alle imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore a 4,5 kw.

Queste le principali novità del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato il 16 settembre dal Consiglio del Ministri, così come emerge dal comunicato stampa del Governo.

Secondo le bozze circolate, alle imprese energivore sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

A tal fine, i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, devono aver subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Tale credito d’imposta sarebbe riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

Per le imprese “gasivore” sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

L’agevolazione sarebbe riconosciuta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Novità rilevante per le imprese non energivore.
Verrebbe infatti ampliata la platea dei beneficiari, riconoscendo l’agevolazione non più con riferimento alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kw (come nelle precedenti versioni dell’agevolazione), ma riducendo il suddetto limite a 4,5 kw.

Pertanto, alle imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, sarebbe riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Alle imprese “non gasivore” sarebbe poi riconosciuto un credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici (fermo restando l’incremento del 30% del prezzo medio di riferimento del gas naturale).

Anche in tal caso, per i crediti relativi alle imprese non energivore e non gasivore sarebbe inoltre prevista la possibilità di richiedere la comunicazione al venditore con i dati relativi all’agevolazione.

Stando alle bozze circolate, i nuovi crediti d’imposta non dovrebbero essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022 come i precedenti, ma potrebbero essere utilizzati in compensazione mediante il modello F24 entro la data del 31 marzo 2023 oppure del 30 giugno 2023.

Utilizzo entro il 31 marzo o il 30 giugno 2023

A tal fine, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. n. 244/2007 e all’art. 34 della L. n. 388/2000.

Resta inoltre ferma l’irrilevanza fiscale anche per tali crediti.

Anche i nuovi crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “vigilati”.

I crediti dovranno essere comunque utilizzati dal cessionario entro il 31 marzo 2023 o il 30 giugno 2023.

Si rileva altresì che, stando alla bozza del Dl “Aiuti-ter”, il credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca sarebbe esteso agli acquisti effettuati nel quarto trimestre 2022, anche in relazione a quello utilizzato per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

Il credito relativo al carburante utilizzato per mezzi trainanti sarebbe riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agromeccanica.

(MF/rp)




Credito “Ricerca e Sviluppo”: sanatoria per l’indebita compensazione

L’art. 5 commi da 7 a 12 del Dl 146/2021 ha introdotto una speciale sanatoria per coloro i quali hanno compensato indebitamente il credito per ricerca e sviluppo.

Al ricorrere dei requisiti indicati dalla norma, se il credito compensato viene riversato il contribuente fruisce dello stralcio intero delle sanzioni amministrative e degli interessi, oltre che della non punibilità penale.

Premesso che l’ambito applicativo della procedura di riversamento non appare ben delineato, in alcune situazioni aderire potrebbe essere conveniente.

Sovente per qualsiasi tipo di indebita compensazione gli uffici tendono ad irrogare la sanzione del comma 5 dell’art. 13 del Dlgs. 471/97 (dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato) e non quella del comma 4 (pari al 30% del credito stesso).

La domanda, che va redatta utilizzato il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1° giugno 2022 n. 188987, deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2022.

In base alla bozza del c.d. Dl “Aiuti-ter”, approvato dal Consiglio dei Ministri, questo termine dovrebbe essere posticipato al 31 ottobre 2022.

Rimangono invece fermi i termini per il riversamento del credito. Pertanto, i pagamenti continuano a dover avvenire entro il 16 dicembre 2022 anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.

La procedura è riservata ai soggetti ammessi al credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del Dl 145/2013 per i crediti maturati a far data dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2016.

Deve trattarsi di spese realmente sostenute ma non qualificabili, dal punto di vista tecnico, come ricerca e sviluppo. Rientrano anche gli errori commessi “nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità” oppure “nella determinazione della media storica di riferimento” (art. 5 comma 8 del Dl 146/2021).

Sono in ogni caso escluse le condotte fraudolente, simulate così come le spese prive di documentazione giustificativa.

La sanatoria è preclusa nel caso in cui il credito d’imposta sia già stato contestato “con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi” al 22 ottobre 2021 (art. 5 comma 12 del Dl 146/2021).

Applicazione della sanatoria troppo incerta

Come si può intuire, vari sono gli aspetti critici che caratterizzano la procedura di riversamento. Basti pensare al fatto che non è esattamente delineato il concetto di credito di imposta che può rientrare nella sanatoria.

È infatti noto come il confine tra credito inesistente e credito solo non spettante sia spesso labile. Il riversamento riguarda spese sostenute ma non agevolabili, locuzione alquanto vaga.

Sarebbe auspicabile che, in tempi celeri, l’Agenzia delle Entrate pubblichi una circolare esplicativa.

(MF/ms)




Chiarimenti su tassazione e dividendi

Con la risposta a interpello n. 454, pubblicata il 16 settembre, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’applicazione del regime transitorio relativo ai dividendi su partecipazioni qualificate ex art. 1 comma 1006 della L. 205/2017.

In particolare, viene ufficializzata l’impostazione già indicata in un interpello della Direzione centrale secondo il quale i dividendi derivanti da partecipazioni qualificate incassati dal 1° gennaio 2023 sono soggetti a ritenuta del 26% ex art. 27 del Dpr 600/73 anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 31 dicembre 2022.

A seguito della riforma del regime dei dividendi operata dalla L. 205/2017, gli utili rivenienti da partecipazioni qualificate (così come, da sempre, quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate) sono assoggettati alla ritenuta a titolo d’imposta del 26% dal 1° gennaio 2018.

La disciplina transitoria della L. 205/2017 conserva però, per gli utili maturati sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, il previgente regime impositivo, facendoli concorrere parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente (nel limite del 40%49,72% o 58,14%, a seconda del periodo di formazione). Tale regime si applica a condizione che la delibera di distribuzione degli utili sia formalizzata entro il 31 dicembre 2022.

In sostanza, quindi, la norma transitoria dispone il mantenimento del previgente regime in materia di partecipazioni qualificate ai dividendi:

  • che promanano da utili formatisi fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
  • la cui delibera sia intervenuta prima del 31 dicembre 2022.
Riguardo alle distribuzioni di utili effettuate a partire dal 1° gennaio 2023, la risposta in commento richiama un passaggio della ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56, secondo cui il regime transitorio previsto dall’art. 1 comma 1006 della L. 205/2017 deriva dalla volontà del legislatore di salvaguardare, per un periodo di tempo limitato (1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022), il regime fiscale degli utili formati in periodi di imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale.

Si ritiene, infatti, che l’arco temporale individuato dalla norma transitoria e l’applicazione del criterio di cassa per la tassazione dei dividendi conducano alla conclusione che i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2023 relativi a partecipazioni qualificate si applica comunque la ritenuta a titolo d’imposta o l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

Tuttavia, la risposta ad interpello in commento non sembra considerare che ai fini dell’individuazione dell’intervallo temporale relativo alla disciplina transitoria la norma fa riferimento alle distribuzioni “deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022” e non al periodo di imposta in cui il socio percepisce il dividendo. In altri termini, la risposta interpello n. 454/2022 non sembra considerare che la norma lega il regime transitorio alla data della delibera e non all’anno di percezione del provento.

A questo si aggiunge anche una considerazione che riguarda il principio di cassa ed il funzionamento delle norme sui dividendi nel nostro sistema.

Infatti, il momento dell’incasso del dividendo rappresenta per il percipiente non imprenditore il presupposto impositivo che individua l’anno di tassazione, mentre il regime impositivo applicabile si collega all’aliquota IRES che è stata liquidata sugli utili realizzati dalla società di capitali che li ha prodotti. Proprio su questo meccanismo si basa la concorrenza parziale al reddito del 40%, del 49,72% e del 58,14% che corrisponde ad utili che hanno scontato l’IRES rispettivamente con aliquota del 33%, del 27,50% e del 24%.

Finora il principio è stato quello di mantenere stabile il prelievo società + socio a prescindere dal momento in cui viene incassato il provento.

Si rischia di penalizzare gli utili più vecchi

Ne consegue che non è coerente con questo sistema legare il criterio di cassa per la tassazione del dividendo con il regime impositivo applicabile al socio.

La stessa ris. Agenzia delle Entrate 6 giugno 2019 n. 56 ha affermato che, se l’obiettivo è quello di tutelare gli utili formatisi prima dell’introduzione del nuovo regime fiscale, il regime della concorrenza parziale al reddito IRPEF dei dividendi su partecipazioni qualificate si applica anche “alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017” nonostante la norma faccia riferimento quelle deliberate “dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022”.

L’impostazione indicata nella risposta n. 454/2022, invece, si pone in senso opposto, mettendo in secondo piano la ratio del regime transitorio della L. 205/2017 che è quella di non penalizzare gli utili prodotti prima del 2017.

(MF/ms)
 




Materiali e oggetti in plastica riciclata: online il nuovo regolamento Ue

L’Unione Europea ha pubblicato un regolamento che si occupa di aggiornare le tecnologie di riciclaggio considerate idonee per il contatto con gli alimenti. Il tema di è grande interesse per la filiera di riciclo della plastica perché tiene conto delle innovazioni e permette di allargare le possibilità di riciclo e di impiego di alcuni materiali.

Il nuovo Regolamento Ue è il 2022/1616 e abroga il precedente regolamento (CE) n. 282/2008. Si trova on-line, scaricabile direttamente. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 settembre 2022 ed entra in vigore il 10 ottobre 2022.

Il provvedimento è relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e disciplina in particolare:

a) l’immissione sul mercato di materiali e oggetti di materia plastica che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n.1935/2004, contenenti materia plastica proveniente da rifiuti o fabbricata a partire da essi;
b) lo sviluppo e il funzionamento di tecnologie, processi e impianti di riciclaggio, per produrre materia plastica riciclata da utilizzare in detti materiali e oggetti di materia plastica;
c) l’uso a contatto con i prodotti alimentari di materiali e oggetti di materia plastica riciclata e di materiali e oggetti di materia plastica destinati a essere riciclati.

Nelle premesse del regolamento sono indicate le carenze delle norme preesistenti e le novità tecnologiche che hanno richiesto la revisione del testo precedente.

(SN/bd)
 
 




Antincendio: promemoria sulle novità in vigore dal 4 ottobre 2022

Trascorso un anno le novità del Dm 2 settembre 2021 (pubblicato in Gu il 4 ottobre 2021) stanno per entrare in vigore.
Questa circolare intende ricordare a tutti gli aspetti nuovi che avevamo già descritto nella circolare Api n. del 2021 a cui si rimanda per i dettagli.

La novità principale riguarda i tempi di aggiornamento del corso per addetti antincendio, è stato definito per legge che ogni 5 anni va svolto l’obbligo di aggiornamento.

Inoltre, si ricorda che ogni piano di emergenza deve tenere conto dei due aspetti fondamentali della gestione della sicurezza antincendio ovvero: 

1) in esercizio
2) in emergenza
;

inoltre sottolinea che gli adempimenti da applicare devono basarsi non tanto sul numero di lavoratori presenti nei luoghi di lavoro, ma piuttosto sul numero degli occupanti; infine occorre esplicitare sistematicamente le indicazioni per persone con esigenze speciali, ai fini di garantire l’inclusività.

La formazione sul tema emergenze deve riguardare tutti i lavoratori (art.3): il datore di lavoro adotta misure di formazione e comunicazione in funzione dei fattori di rischio realmente presenti nel luogo di lavoro. Nei luoghi di piccole dimensioni si può ricorrere alla cartellonistica (brevi istruzioni o planimetrie orientate). Laddove lavorano meno di 10 addetti e non ci sono mai occupanti fino a 50 unità, il piano di emergenza non è obbligatorio anche se le misure minimali di emergenza devono essere inserite nel DVR e rese note a tutti.

(SN/bd)




Elezioni politiche 2022 dibattito in Api: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo il dibattito pubblico che si è tenuto nella sede di Api Lecco Sondrio lunedì 19 settembre 2022.
 

 
 




Le aziende Api chiedono alla politica risposte immediate su energia, scuola, burocrazia e infrastrutture

Energia e gas, carenza di personale preparato, scuole tecniche, infrastrutture, reddito di cittadinanza, salario minimo, burocrazia, transizione digitale e transizione ecologica. Sono questi i temi principali su cui cinque candidati locali alle imminenti elezioni politiche hanno discusso ieri sera presso la sede di Api Lecco Sondrio nel dibattito pubblico dal titolo “I candidati locali incontrano le aziende” moderato dalla giornalista Katia Sala.
Presenti Paolo Arrigoni (Lega-Centrodestra), Giuseppe Conti (Azione-Italia Viva), Giovanni Currò (Movimento 5 Stelle), Paolo Lanfranchi (Sinistra Italiana/Verdi-Centrosinistra) e Francesca Losi (Italexit).

 

Ha aperto la serata Enrico Vavassori, presidente di Api Lecco Sondrio: “Aspettiamo dalla politica risposte importanti, ma soprattutto immediate. Le nostre imprese stanno affrontando problemi enormi su cui necessitiamo risposte urgenti perché ormai non c’è più tempo per aspettare e il rischio di dover fermare la produzione o essere costretti al peggio è dietro l’angolo. Come Api per noi rimane sempre centrale il tema della competitività delle imprese che si scontra ogni giorno con problemi secolari italiani come la mancanza di infrastrutture e una burocrazia mostruosa. Abbiamo, inoltre, a cuore un tema fondamentale che è la scuola, la formazione tecnica e la trasmissione di competenze adeguate ai giovani lavoratori che rappresentano il futuro dell’imprenditoria italiana”.

Si è chiuso il dibattito con la domanda dedicata alla possibilità che per la prima volta potrebbe accadere che nessun rappresentante del territorio lecchese sieda in parlamento. In questo caso tutti i candidati si sono impegnati davanti agli imprenditori a farsi da cassa di risonanza con Roma per i problemi locali.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di agosto 2022

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di agosto 2022 con indice pari a 112,3.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 agosto 2022 al 14 settembre 22, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 5,943503%.

 
(FV/fv)
 




Guida Ats Brianza per prevenire la trasmissione del Covid negli ambienti di lavoro

Si segnala che la guida predisposta da Ats Brianza per il lavoro sicuro rispetto al Covid19 è on line con aggiornamento di agosto 2022.

Contiene il recepimento di tutte le modifiche che le norme applicabili alle imprese introducono nella gestione del rischio da Covid19.

Se non lo avete già fatto, vi invitiamo a consultarla: guida gestione rischio Covid, Ats Brianza, versione 3.1 rev. 5 del 17/08/2022, in giallo le parti modificate.

Per quanto riguarda il protocollo anticovid nelle aziende, le indicazioni dopo l’estate sono rimaste invariate, come da circolare Api n.378 del 7 luglio 2022; il protocollo attualmente vigente è valido fino al 31 ottobre 2022 (salvo che le condizioni epidemiologiche dovessero peggiorare in modo repentino).

(SN/bd)
 

 




“Credito Adesso Evolution”: riapre lo sportello

Regione Lombardia ha deliberato un incremento della dotazione finanziaria di questa misura per l’ottenimento di nuovi finanziamenti a tasso zero e contributi in conto interesse per le imprese lombarde.

Soggetti beneficiari:
PMI e MIDCAP aventi sede operativa in Lombardia, attive da almeno 24 mesi, con media dei ricavi tipici degli ultimi due (o tre) esercizi chiusi pari ad almeno euro 120.000 con codice Ateco primario previsto dal bando.

Finanziamento richiedibile e sue caratteristiche:
Il singolo finanziamento chirografario richiesto non potrà superare il 25% della media dei ricavi tipici risultanti dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda, entro i seguenti limiti:

. per le PMI – tra euro 30.000 ed euro 800.000
. per le MID CAP – tra euro 100.000 ed euro 1.500.000

Il finanziamento avrà una durata compresa tra minimo 24 mesi e massimo 72 mesi a cui si aggiunge il preammortamento tecnico necessario per allineare la scadenza delle rate alla prima scadenza utile.
Nel caso di utilizzo della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia la durata del finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento e del periodo di preammortamento tecnico, non potrà superare i 72 mesi.
Il finanziamento prevede un rimborso amortizing con rata semestrale a quota capitale costante.
Interessi: tasso Euribor a 6 mesi + spread in base alla classe di rischio.
 
Caratteristiche dell’agevolazione
A parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento, Finlombarda concede un contributo in conto interessi pari al 3% in termini di minore onerosità del finanziamento e, comunque, in misura tale da non superare il tasso definito per il finanziamento ed in ogni caso pari ad un valore massimo di euro 70.000.
 
La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente su Bandi On Line dalle ore 10.30 del 15 Settembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
 
Per maggiori informazioni cliccare qui.

(MP/ms)