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Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di novembre 2021

L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, risultato nel mese di novembre 2021 con indice pari a 105,7.

 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 novembre 2021 al 14 dicembre 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 3,867669%.
 

(FV/fv)
 




Guida Ats Brianza per il contrasto alla pandemia negli ambienti di lavoro

Si ricorda che la guida per il lavoro in sicurezza in tempo di Covid-19 è in continuo aggiornamento da parte della Ats Brianza e che recepisce regolarmente tutte le modifiche che le norme applicabili alle imprese introducono nella gestione del rischio da Covid-19.

Vi invitiamo a consultarla: Guida Ats Brianza versione 2.19 del 13/12/2021, in giallo le parti modificate.

Allo stessa pagina del sito si trova l’accesso al portale per il tracciamento dei casi Covid-19 che deve essere usato dal medico, in collaborazione con l’azienda, in tutti i casi in cui occorre segnalare dei contatti stretti di una caso positivo al Covid.

(SN/bd)
 

 




Enrico Vavassori è il nuovo presidente di Api Lecco Sondrio

Nella serata di ieri si è insediato il nuovo consiglio di Api Lecco Sondrio che ha eletto il nuovo presidente all’unanimità.
Enrico Vavassori è il nuovo presidente di Api Lecco Sondrio che succede a Luigi Sabadini dopo otto anni alla guida dell’associazione.

Enrico Vavassori, classe 1967, di Brivio (Lecco) è il titolare della storica Trafileria Vavassori, in cui è entrato nel 1986. L’azienda è stata fondata negli Anni 60 ed è associata a Api Lecco Sondrio dal 1981, ha 15 dipendenti e si occupa della lavorazione del filo d’acciaio.
Il nuovo presidente ha praticato sport automobilistici correndo con i kart, è stato consigliere comunale a Brivio con la delega alle attività produttive e associazioni, dal 2018 al 2021 è stato consigliere di Api Lecco Sondrio e consigliere della Camera di Commercio Como-Lecco.

Ringrazio i membri del Consiglio di Api per la loro fiducia e tutti gli associati per il grande consenso ricevuto – dichiara Enrico Vavassori – per me è una sfida nuova e importate questa alla guida dell’associazione. Api per la mia azienda, come per tutte le associate, è un punto di riferimento da oltre 70 anni e esserne alla guida è un motivo di grande orgoglio per me. Lavoreremo con il Consiglio e la struttura, come sempre, per aiutare le aziende associate in un momento di certo non facile, in cui le nostre imprese sono state fortemente messe alla prova, ma come dimostrano i numeri, hanno retto bene alla pandemia e ora stanno lavorando per tornare sui livelli precedenti. Ringrazio Luigi Sabadini, da cui prendo il testimone oggi, ha guidato egregiamente la nostra associazione per diversi anni affrontando anche l’emergenza sanitaria Covid-19, mai verificatasi prima”.
Questi i membri del Consiglio guidato da Enrico Vavassori: Andrea Beri (Ita di Calolziocorte), Paolo Bertoni (Trimat di Viganò), Daria Borgonovo (Novastilmec di Garbagnate Monastero), Cristina Conca (Larius Cooperativa Sociale di Colico) Valeria Dalmonte (Edilsider di Calolziocorte), Piero Dell’Oca (Tecnofar di Gordona), Marco Frigerio (Metallurgica Frigerio di Villa d’Adda), Danilo Gabbioni (Italgard di Inverigo), Davide Gianola (Impianti elettrici Enrico Gianola di Lecco), Massimo Mortarotti (Dispotech di Gordona), Luigi Pescosolido (Rapitech di Lecco), Luigi Rosa (R4 Automazioni di Cisano Bergamasco), Luigi Sabadini (Trafilerie di Valgreghentino), Laura Silipigni (Tag di Dolzago), Enrico Vavassori (Trafilerie Vavassori di Brivio).

Nel prossimo consiglio, che si terrà a gennaio 2022, verranno nominati: vice-presidente, giunta e revisori dei conti.

Il nuovo Presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassori verrà presentato alla stampa in conferenza lunedì 20 dicembre 2021, alle ore 11.30, presso la sede di Api Lecco Sondrio in via Pergola 73 a Lecco.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa 
Api Lecco Sondrio
 




Conai 2022: novità per il riutilizzo dei pallet in legno

Dal gennaio 2022 entra in vigore una modifica che punta ad agevolare ancora di più il riutilizzo dei pallet in legno, sia nuovi che usati.
Ai pallet di nuova produzione, fin dall’origine concepiti per il riutilizzo, all’interno di circuiti produttivi “controllati” si riduce la percentuale del peso da assoggettare a Cac (Contributo Ambientale Conai).
 
Nella circolare congiunta Conai – Rilegno che si allega, si mostrano per completezza tutte le procedure che riguardano la gestione dei pallet in legno.

(SN/bd)




Confapi tra i firmatari del Protocollo sul “Lavoro Agile”: rassegna stampa

La Provincia dell’11 dicembre 2021 e Lecconotizie parlano del nuovo protocollo firmato sullo smart working.

Lecconotizie




Chiusura uffici Api Lecco Sondrio per festività natalizie

Comunichiamo alle Aziende Associate che, in occasione della festività natalizie, gli uffici della nostra Associazione osserveranno il seguente calendario:

 

  • Chiusura da venerdì 24 dicembre 2021 a venerdì 31 dicembre 2021
  • Apertura nei giorni 3-4-5 gennaio 2022
  • Chiusura nei giorni 6-7 gennaio 2022

 
 
(MP/bd)
 




Exportlab: formazione e accompagnamento delle aziende lariane ai mercati esteri

Mercoledì 15 dicembre 2021, alle ore 10, la Camera di Commercio Como-Lecco organizza un webinar dedicato a Exportlab.

Exportlab è un progetto che racchiude un’insieme di azioni finalizzate a rafforzare la presenza all’estero delle imprese lariane, attraverso un percorso di orientamento e assistenza.  
E’ articolato in due fasi:

  1. Training: formazione di breve durata sulle principali tematiche export quali: contrattualistica e pagamenti internazionali; digital export e marketing internazionale; e-commerce: aspetti doganali e logistici; mettendo in risalto aspetti teorici ma anche pratici.  
  2. Mentoring: assistenza specialistica individuale (limitato ad un numero massimo di 20 imprese) relativa alle potenzialità offerte dai canali digitali per l’individuazione dei mercati esteri, dei relativi canali distributivi, dei potenziali partner commerciali con cui lavorare e la loro relativa gestione.

Maggiori informazioni sul progetto le trovate al seguente link

Per collegarsi mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 15 cliccare qui

(MP/am)




“Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato

Il 7 dicembre 2021, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato raggiunto un accordo con le Parti sociali per il primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato. 
Di seguito, i punti chiave del Protocollo:

Adesione volontaria
L’adesione allo smart working avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale, fermo restando il diritto di recesso. Inoltre, l’eventuale rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, né rileva sul piano disciplinare.

Accordo individuale
Si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto tra datore di lavoro e lavoratore come definito dagli articoli 19 e 21 della L. n. 81/2017 e secondo quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Tale accordo deve adeguarsi ai contenuti delle eventuali previsioni della contrattazione collettiva di riferimento ed essere coerente con le seguenti linee di indirizzo definite nel Protocollo, prevedendo:
a) la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato;
b) l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali;
c) i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali;
d) gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi;
e) gli strumenti di lavoro;
f) i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
g) le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
h) l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile;
i) le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
In presenza di un giustificato motivo, sia il datore sia il lavoratore possono recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato oppure senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Disconnessione
L’attività lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile a garanzia dell’operatività dell’azienda e dell’interconnessione tra le varie funzioni aziendali.
La prestazione in smart working può essere articolata in fasce orarie, individuando, in ogni caso, la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa; a tal fine, devono essere adottate specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire la fascia di disconnessione. Nei casi di assenza c.d. legittima (es. malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie, etc.), il lavoratore può disattivare i propri dispositivi di connessione.
Il lavoratore può richiedere la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge (a titolo esemplificativo, i permessi per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art. 33 della L. n. 104/1992); invece, non possono essere di norma previste e autorizzate prestazioni di lavoro straordinario.

Luogo e strumenti di lavoro
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
Salvo diversi accordi, il datore di lavoro di norma fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
Tuttavia, se le parti concordano l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza e possono essere previste eventuali forme di indennizzo per le spese.
Salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali
In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il Protocollo stabilisce che ai lavoratori agili trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 18, 22 e 23 della L. n. 81/2017, nonché il rispetto degli obblighi di salute e sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, la prestazione di lavoro in modalità agile deve essere eseguita esclusivamente in ambienti idonei, ai sensi della normativa vigente in tema di salute e sicurezza e di riservatezza dei dati trattati.
Peraltro, il lavoratore agile ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; a tal fine, il datore di lavoro garantisce la copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali, nonché la tutela contro l’infortunio in itinere, secondo quanto previsto dalla legge.

Parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e disabili
Ciascun lavoratore agile ha diritto, rispetto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dei locali aziendali, allo stesso trattamento economico e normativo, anche con riferimento ai premi di risultato, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonché alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva.
Le Parti sociali promuovono lo svolgimento del lavoro in modalità agile, garantendo la parità tra i generi, anche per favorire l’effettiva condivisione delle responsabilità genitoriali e accrescere la conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro.
Inoltre, le Parti sociali si impegnano a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.

Formazione
Per garantire a tutti i lavoratori agili pari opportunità nell’utilizzo degli strumenti di lavoro, le Parti sociali ritengono necessario prevedere percorsi formativi finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. Tali percorsi formativi potranno interessare anche i responsabili aziendali ad ogni livello, al fine di acquisire migliori competenze per la gestione dei gruppi di lavoro in smart working.

Si allega il testo del Protocollo. 

(FV/fv)
 




Confapi tra i firmatari del Protocollo sul “Lavoro Agile”

Lecco, 10 dicembre 2021 – È stato firmato in data 7 dicembre 2021 tra Governo, Confapi, le maggiori associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali nazionali il Protocollo in base al quale la contrattazione collettiva potrà regolare, dopo l’attuale fase di emergenza, le modalità di svolgimento del “Lavoro Agile” nel settore privato.

Viene innanzitutto stabilito che l’attivazione del “Lavoro Agile” avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale scritto che potrà essere a tempo determinato o a tempo indeterminato. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla firma, non può far scattare il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, né può rilevare sul piano disciplinare.
La giornata lavorativa svolta in modalità agile si caratterizza per l’assenza di un preciso orario di lavoro e per l’autonomia del lavoratore nello svolgimento della prestazione, nell’ambito degli obiettivi prefissati (viene tuttavia prevista anche la possibilità di individuare delle fasce orarie). Salvo esplicita previsione dei contratti, durante le giornate di “Lavoro Agile” di norma non sono previste prestazioni di lavoro straordinario. Per assenze legittime (malattia, infortuni, permessi retribuiti, ferie), il lavoratore potrà disattivare i propri dispositivi di connessione e, in caso di ricezione di comunicazioni aziendali, non è obbligato a prenderle in carico.
Permane l’obbligo di individuare sempre, in ogni caso, una fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non è tenuto ad erogare la prestazione lavorativa.
Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile, purché lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire le necessarie condizioni di sicurezza e di riservatezza.

Si tratta di un accordo molto significativo sia dal punto di vista del contenuto che del metodo con cui si è arrivati all’intesa – commenta Mario Gagliardi vice-direttore di Api Lecco Sondrio e responsabile dell’Area Relazioni Industriali e Sindacali. Nel merito il Protocollo, integrando le vigenti disposizioni di legge, definisce in dettaglio le linee guida con cui i contratti nazionali, territoriali o aziendali potranno disciplinare il lavoro agile, fermo restando la necessità di uno specifico accordo individuale tra azienda e lavoratore. Con questa intesa si sono poste le basi per far finalmente partire una nuova fase del lavoro agile, recuperando i principi e le finalità originarie dell’istituto e abbandonando definitivamente il semplice lavoro da remoto giocoforza sperimentato durante il periodo emergenziale. È importante evidenziare come l’accordo, sulla falsariga di quanto fatto per i Protocolli di sicurezza anti Covid, sia stato il frutto del coinvolgimento e partecipazione di tutte le parti sociali, nessuna esclusa, a testimonianza di come il lavoro agile sia diventato un tassello sempre più strutturale dell’organizzazione del lavoro nella comune convinzione che possa favorire il miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e dell’efficienza dell’organizzazione aziendale”.

Anna Masciadri
Ufficio Stampa
Api Lecco Sondrio




Dall’1 gennaio 2022 il limite all’uso dei contanti si abbassa a 999,99 euro

A partire dal prossimo 1° gennaio occorrerà prestare attenzione ai pagamenti in contante (e, più in generale, ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante) perché sarà operativo il nuovo limite di 999,99 euro.

Si completerà così la “regressione” prevista dall’art. 49 comma 3-bis del D.lgs. 231/2007 – come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. a) del Dl 124/2019 convertito (c.d. Dl “fiscale”) – che, rispetto al limite al tempo previsto di 2.999,99 euro, dopo un passaggio intermedio, che ha avuto inizio il 1° luglio 2020 e che si concluderà con la fine dell’anno, con il limite all’utilizzo del denaro contante fissato a 1.999,99 euro, ha disposto, dall’inizio del 2022, il limite di 999,99 euro.

Il divieto di utilizzare importi pari o superiori ai ricordati limiti riguarda, ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 231/2007, il trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati

Ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. v del D.lgs. 231/2007 per operazione frazionata si intende un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.lgs. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni (ferma restando la sussistenza dell’operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale).

Per tali trasferimenti è necessario ricorrere a banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

Le novità ricordate tendono ad allineare la disciplina relativa all’utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del D.lgs. 231/2007).

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D.lgs. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000 euro.

Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale sarà ulteriormente abbassato a 1.000 euro (art. 63 comma 1-ter del D.lgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del Dl 124/2019 convertito).

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del D.lgs. 231/2007).

L’art. 65 comma 9 del D.lgs. 231/2007 rende applicabile alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante l’oblazione di cui all’art. 16 della L. 689/1981 (facoltà non esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede).

Peraltro, ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. 231/2007, prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al Ministero dell’Economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa è pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata. L’applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

I limiti all’utilizzo del denaro contante presentano rilevanti conseguenze per i professionisti, che, si ricorda, sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività ex art. 51 comma 1 del D.lgs. 231/2007.

Appare, infine, opportuno evidenziare come, in sede di conversione in legge del Dl 146/2021, il nuovo art. 5-quater, con un intervento di “chirurgia legislativa” sul ricordato art. 49 comma 3-bis del D.lgs. 231/2007, esclude la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all’utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta – attività svolta dai cambiavalute iscritti nel registro tenuto dall’Autorità prevista dall’art. 128-undecies del D.lgs. 385/1993 – ripristinando, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quella dettata dal comma 3 del medesimo art. 49 del D.lgs. 231/2007 e pari a 3.000 euro.

(MF/ms)
 

Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante
Ambito temporale di riferimento Soglia
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002 20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010 12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011 5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011 2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015 1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020 3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022 1.000 euro