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Split payment: elenchi per l’anno 2021

Il regime Iva dello split payment prevede che, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche ed altri soggetti specificamente individuati, l’Iva sia esposta in fattura ma versata direttamente dai cessionari o committenti, anziché dal fornitore.

In data 20 ottobre 2020 il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato, ai sensi del decreto 09.01.2018, pubblicato nella G.U. n. 14 del 18.01.2018, l’elenco dei soggetti tenuti nel 2021 all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972.

Nello specifico trattasi dei seguenti soggetti:

  • società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (articolo 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.);
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Centrali;
  • enti o società controllate dalle Amministrazioni Locali;
  • enti o società controllate dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza;
  • enti, fondazioni o società partecipate per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche;
  • società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Sul portale del Mef sono stati aggiornati anche gli elenchi relativi agli anni 2018, 2019 e 2020; sul sito è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti avvalendosi della consultazione tramite codice fiscale.

I suddetti elenchi non ricomprendono le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, L. 196/2009, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, D.P.R. 633/1972), per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it ).

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto, mediante apposito modulo di richiesta.

In particolare, relativamente all’individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società, si osserva che il D.M. 23.01.2015, come modificato da ultimo dal D.M. 09.01.2018, ha stabilito, all’articolo 5-ter, comma 2, che per le operazioni per le quali è stata emessa fattura, le disposizioni dell’articolo 17-ter D.P.R. 633/1972 si applicano a quei soggetti inseriti “nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo. Le fondazioni, enti e società interessate possono segnalare eventuali incongruenze o errori al suddetto Dipartimento, che provvederà a esaminarle al fine dell’eventuale aggiornamento, in conformità alla normativa vigente”.

Il citato articolo 5-ter, comma 3, stabilisce inoltre che nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi in corso d’anno entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni in argomento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB si verifichi invece in corso d’anno dopo il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice applicano le disposizioni dell’articolo 17-ter alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo.

Il successivo comma 4 dispone altresì che nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno entro il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare le disposizioni dettate dall’articolo 17-ter fino al 31 dicembre dell’anno in corso.

Nel caso in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice FTSE MIB venga a mancare in corso d’anno dopo il 30 settembre, le fondazioni, enti e società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo (circolare AdE 9/E/2018).

Dal quadro sopra delineato deriva che solo mediante la consultazione dei predetti elenchi i soggetti passivi Iva interessati potranno verificare le informazioni relative ai loro cessionari/committenti e stabilire se applicare o meno la scissione dei pagamenti; in altri termini, agli elenchi viene attribuita efficacia costitutiva, in coerenza con quanto precisato nella circolare 27/E/2017.

Si ricorda infine che con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1105 del Consiglio UE del 24 luglio 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/784, l’Italia è stata autorizzata a prorogare fino al 30 giugno 2023 la misura dello split payment, lasciandone invariato l’ambito di applicazione (misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della Direttiva 2006/112/CE).

(MF/ms)




Superbonus 110% prorogato al 2022

Fra le novità più rilevanti della L. 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicata nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale (legge di bilancio 2021), molte riguardano la disciplina del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020.

Tra le principali disposizioni si segnalano:

  • la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti);
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • la modifica del requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni);
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per l’installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013.

Possono beneficiare del superbonus, inoltre, anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (APE) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico delle superfici di cui alla lett. a) dell’art. 119 comma 1 del DL 34/2020, raggiungano una classe energetica in fascia A (la disposizione si applica anche nel caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente).

In ogni caso, per gli interventi che beneficiano del superbonus del 110%, presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere esposto un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Tornando alla proroga, la detrazione nella misura del 110% spetta relativamente alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022.

Si segnala al riguardo che la proroga al 30 giugno 2022 della detrazione del 110% non è prevista per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in tali impianti, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis del TUIR. La data del 31 dicembre 2021 contenuta nel comma 5 dell’art. 119 del DL 34/2020, infatti, non viene modificata dalla legge di bilancio 2021. Dovrebbe trattarsi di una mera dimenticanza considerato che, anche con riguardo agli interventi fotovoltaici, è stabilito che per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022 la detrazione debba essere ripartita in 4 quote annuali.

Ulteriori differimenti sono previsti in casi particolari:

  • per i condomini che al 30 giugno 2022 hanno eseguito almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% si estende alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
  • per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti equivalenti, di cui alla lett. c) del comma 9 dell’art. 119, il superbonus del 110% è prorogato alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Per questi soggetti, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

L’efficacia delle proroghe riguardanti il superbonus del 110%, si ricorda, è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

(MF/ms) 




Nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica

Come noto, a decorrere dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio l’utilizzo delle nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020.

Tra le novità troviamo i nuovi codici dettaglio relativi alla “natura” dell’operazione, il cui utilizzo, come detto, è obbligatorio a decorrere dal 1° gennaio, pena lo scarto del file della fattura: non è più possibile, pertanto, utilizzare i codici generici N2, N3 o N6, che identificavano un’operazione non soggetta ad Iva ma si devono utilizzare i codici dettagliati quali previsti dalle nuove Specifiche tecniche.

Interessanti sono i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate nella Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro, in merito all’utilizzo delle nuove codifiche.

 

N2.1 Operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972

Il codice N2.1 deve essere utilizzato per le operazioni non soggette ad imposta per carenza del requisito di territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972 per le quali è stata emessa la relativa fattura ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972.

Si tratta delle operazioni che confluiscono nel rigo VE34 della dichiarazione annuale Iva.

Relativamente alle operazioni di cui all’articolo 21, comma 6 bis, lett. a), deve essere inserita la dicitura “INVCONT” nel campo 2.2.1.16.1 “Tipo dato” del blocco 2.2.1.16 “altri dati gestionali”.

 

N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi

Il codice N2.2 va utilizzato dai contribuenti in regime forfettario o in tutti i casi in cui un soggetto Iva non è obbligato ad emettere fattura, ad esempio per le operazioni cosiddette “monofase” di cui all’articolo 74 D.P.R. 633/1972).

 

N3.1 – non imponibili – esportazioni

Il codice N3.1 va utilizzato per le esportazioni di beni di cui all’articolo 8, comma 1, lett. a), b) e b- bis), D.P.R. 633/1972, tra le quali sono ricomprese anche:

  • le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del cedente o dei suoi commissionari;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’UE (articolo 50-bis, comma 4, lett. g, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie

Il codice N3.2 va utilizzato nel caso di cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 D.L. 331/1993, quali ad esempio:

  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo appartenente ad altro Stato UE in cui il cedente nazionale consegna i beni per conto del proprio acquirente comunitario in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza di quest’ultimo;
  • le operazioni triangolari comunitarie promosse da soggetto passivo nazionale in caso di cessione di merce da parte di un soggetto nazionale che faccia consegnare la stessa dal proprio fornitore comunitario al proprio cessionario di altro Stato UE ivi designato al pagamento dell’imposta relativa all’operazione;
  • le cessioni intracomunitarie di beni prelevati da un deposito Iva con spedizione in altro Stato UE (articolo 50-bis, co. 4, lett. f, D.L. 331/1993);
  • le cessioni intracomunitarie di tutti i prodotti agricoli e ittici, anche se non compresi nella Tabella A – parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, effettuate da produttori agricoli di cui all’articolo 34;
  • le operazioni di cui all’articolo 58, comma 1, L. 331/1993, e cioè le cessioni, nei confronti di soggetti passivi nazionali o di commissionari di questi, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni in altro Stato Ue a cura o a nome del cedente nazionale. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.3 – non imponibili – cessioni verso San Marino

Il codice N3.3 va utilizzato nel caso di cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.4 – non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione

Il codice N3.4 va utilizzato nel caso di operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione quali quelle di cui all’articolo 8-bis D.P.R. 633/1972 (ad esempio, le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all’esercizio dell’attività commerciale o di pesca), per i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all’articolo 9 D.P.R. 633/1972 (ad esempio per i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte nel territorio estero in dipendenza di un unico evento) e le operazioni effettuate nei confronti dello Stato del Vaticano. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE30, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

 

N3.5 – non imponibili – non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento

Il codice N3.5 va utilizzato per le operazioni non imponibili effettuate nei confronti di esportatori che abbiano rilasciato la dichiarazione di intento. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE31 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.5 dovrà essere utilizzato anche dal cessionario esportatore abituale che utilizza il plafond ad esempio nelle operazioni con tipologie di documento:

  • TD18: integrazione per acquisto intracomunitario di beni;
  • TD23: estrazione beni da Deposito Iva introdotti ai sensi dell’articolo 50, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993

 

N3.6 – non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

Il codice N3.6 va utilizzato nei seguenti casi:

  • cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale;
  • cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE di cui all’articolo 38- quater, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis, comma 4, lett. c), D.L. 331/1993;
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lett. e ed h, D.L. 331/1993);
  • i trasferimenti di beni da un deposito Iva ad un altro (articolo 50-bis, comma 4, lett. i, D.L. 331/1993).

Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE32 della dichiarazione annuale Iva.

Il codice N3.6 deve essere utilizzato anche dal cessionario nelle operazioni con tipologie di documento:

  • TD18: in caso acquisto intracomunitario di beni con introduzione in deposito Iva;
  • TD19: in caso di acquisto da cedente estero di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito Iva, oppure di acquisto da cedente estero di beni all’interno del deposito Iva.

 

N6.1 – inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

Il codice N6.1 va utilizzato nel caso di cessioni all’interno dello Stato di rottami ed altri materiali di recupero di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 2, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.2 – inversione contabile – cessione di oro e argento puro

Il codice N6.2 va utilizzato per le cessioni di oro e argento puro. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 3, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.3 – inversione contabile – subappalto nel settore edile

Il codice N.6.3 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori senza addebito d’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.4 – inversione contabile – cessione di fabbricati

Il codice N6.4 va utilizzato nel caso di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-bis), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 5, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.5 – inversione contabile – cessione di telefoni cellulari

Il codice N6.5 va utilizzato nel caso di cessioni di telefoni cellulari per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. b), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 6, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.6 – inversione contabile – cessione di prodotti elettronici

Il codice N6.6 va utilizzato nel caso di cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. c), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 7, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.7 – inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi

Il codice N6.7 va utilizzato nel caso di prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 8, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.8 – inversione contabile – operazioni settore energetico

 Il codice N6.8 va utilizzato nel caso di operazioni del settore energetico per le quali l’imposta è dovuta dal cessionario, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater), D.P.R. 633/1972. Il valore di tali operazioni confluisce nel rigo VE35, colonna 9, della dichiarazione annuale Iva.

 

N6.9 – inversione contabile – altri casi

Il codice N6.9 va utilizzato per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice non deve essere utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.

(MF/ms)  




Agenzia delle Entrate servizi online disponibili anche per le persone fisiche

Dal 13 gennaio 2021, i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, fruibili nell’area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE): lo ha reso noto la stessa Amministrazione fiscale con il Provvedimento direttoriale 12 gennaio 2021, Prot. n. 8160/2021 .

Quindi, anche chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere all’area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la Carta d’Identità Elettronica. Al riguardo si precisa quanto segue:

  1. per “carta di identità elettronica (CIE)”, si intende il documento elettronico di cui all’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), emessa ai sensi del D.M. 23 dicembre 2015, le cui specifiche tecniche sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it;
  2. l’accesso all’area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene tramite i propri incaricati, cioè le persone fisiche designate ad utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in nome e per conto di altri soggetti giuridici (persone fisiche o diversi dalle persone fisiche) abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o Sister;
  3. qualora l’utente risulti designato ad operare sui servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, in nome e per conto di un soggetto giuridico, una volta identificato e autenticato all’area riservata tramite CIE, può scegliere di operare per quest’ultimo.

“Entra con CIE” è il nuovo sistema di autenticazione previsto dal Codice dell’amministrazione digitale al quale Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in collaborazione con Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e Sogei, hanno aderito – spiega un comunicato stampa delle Entrate – “per rendere sempre più esteso l’utilizzo dei servizi online, senza la necessità di andare allo sportello”.

(MF/ms) 




Credito imposta adeguamento ambienti di lavoro: novità

Con il provvedimento direttoriale pubblicato l’8 gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato una serie di modifiche al provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, “recependo” le novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 sul credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art. 120 del DL 34/2020 convertito.

Si ricorda che l’appena citato art. 120 prevede un credito d’imposta per sostenere e incentivare l’adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro per contenere la diffusione del coronavirus.

Il beneficio è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’apposito Allegato al DL 34/2020 (es. bar, ristoranti, alberghi, teatri, cinema e musei).

Possono fruire del credito d’imposta anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Sono escluse le imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 (secondo la nozione comunitaria), per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta può essere:

–          utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

–          ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari (art. 122 del DL 34/2020).

Con il provvedimento n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha quindi definito, tra l’altro:

–          i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta di cui all’art. 120 del DL 34/2020;

–          le modalità e i termini con i quali i beneficiari del suddetto credito, in luogo dell’utilizzo diretto dell’agevolazione, possono optare per la cessione del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Anticipati utilizzo in compensazione e opzione per la cessione

Come anticipato, le modifiche approvate con il provvedimento pubblicato seguono quanto disposto in materia dalla legge di bilancio 2021.

L’art. 1 commi 1098-1100 della L. 178/2020, infatti, ha stabilito che il bonus per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile in compensazione nel modello F24 dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anticipando quindi il termine originariamente previsto del 31 dicembre 2021.
Viene anche anticipato al 30 giugno 2021 il termine per esercitare, in alternativa all’utilizzo diretto, l’opzione della cessione del credito ex art. 122 del DL 34/2020.

Nel dettaglio, le modifiche riguardano sia le disposizioni del provv. n. 259854 del 10 luglio 2020, sia le istruzioni del modello di comunicazione approvate con lo stesso provvedimento.

(MF/ms)




Questionario IMPatto Giovani

Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio aderisce a IMPatto Giovani, progetto di confronto tra tutte le principali Organizzazioni giovanili di imprenditori, manager e professionisti, con l’obiettivo di trovare risposte condivise a problemi condivisi.
Come primo obiettivo di IMPatto Giovani c’è la realizzazione del Focus di approfondimento, cui ti chiediamo di partecipare, che coinvolge le basi associative di tutte le organizzazioni partecipanti e riguarda la fiducia nel 2021, le aspettative di investimento, lavoro, crescita, le priorità per il Recovery Fund e le criticità da superare per far ripartire il Paese.
Ti chiediamo quindi di dedicare 20 minuti del tuo tempo alla compilazione del presente questionario: il tuo supporto e la tua attenzione sono fondamentali per la riuscita di questa iniziativa.
Il rapporto finale con i risultati della ricerca sarà presentato ufficialmente a febbraio 2021 e rappresenterà una cartina di tornasole del sentiment che attraversa la classe dirigente giovane italiana.
IMPatto Giovani: un impegno dei giovani imprenditori, professionisti e manager per portare, insieme, un reale contributo al paese.
Compila la survey, in forma anonima ed entro il 1° febbraio, al seguente link

(SG/sg)
 




Autoliquidazione Inail 2021-2021

Con l’inizio del nuovo anno, l’Inail diffonde puntualmente le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro la compilazione della prossima autoliquidazione dei premi assicurativi 2020-2021.

Riepiloghiamo in sintesi gli adempimenti previsti dall’istituto:

  • la scadenza fissata per il versamento del premio dovuto (o della prima rata in caso di rateazione) è martedì 16 febbraio 2021;
  • il versamento del premio dovuto (saldo rata 2020+anticipo rata 2021) deve riportare il numero di riferimento 902021 da indicare nella sezione Inail del mod. F24;
  • l’invio della dichiarazione retribuzioni imponibili corrisposte nell’anno 2020 deve essere effettuato utilizzando il servizio telematico "Invio dichiarazione salari" e la relativa applicazione "Alpi online" entro lunedì 1° marzo 2021;
  • la dichiarazione di riduzione retribuzioni presunte per l’anno 2021 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2021) deve essere comunicata con il servizio online "Riduzione Presunto" entro martedì 16 febbraio 2021;

Basi di calcolo
E’ possibile scaricare l’aggiornamento basi di calcolo nella sezione “Fascicolo aziende” del portale www.inail.it

 

Addizionale fondo amianto
L’istituto ha disposto nel triennio 2018-2020 l’esenzione a carico delle imprese, appartenenti a settori di attività lavorative comportanti esposizione all’amianto, l’addizionale relativa sui premi assicurativi dovuti. La Legge di Bilancio 2021 ha definitivamente eliminato tale quota a carico delle imprese con decorrenza 1° gennaio 2021.

Riduzioni contributive
Sono confermate le riduzioni già previste dalla normativa per i settori edile, pesca, cooperative agricole oltre a quelle relative al settore artigiano.
Vengono confermate le riduzioni per i contratti d’inserimento, assunzioni L.407/1990, assunzioni in sostituzione di congedi per maternità/paternità, assunzioni di donne disoccupate da oltre 6 mesi o uomini “over 50” da oltre 12 mesi (L.92/2012).

Rateazione premio
Le aziende che intendono avvalersi di tale opportunità, ovvero suddividere il premio calcolato sia per la regolazione che per la rata anticipata in quattro rate uguali, pari al 25% ognuna rispetto al premio complessivamente dovuto, potranno versare le singole quote in febbraio (prima rata senza maggiorazioni), maggio, agosto e novembre (rispettivamente seconda, terza e quarta rata con maggiorazioni); i coefficienti di rateazione applicati dalla seconda rata in poi sono stabiliti da apposito decreto del Ministero dell’Economia e Finanze -Dipartimento Tesoro- nonché calcolati con un tasso di riferimento pari a 0,59% valido per l’anno 2020.

I coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate dell’autoliquidazione 2020/2021, sono riportati nella seguente tabella:

 

 

 

Rateazione Premio Autoliquidazione INAIL 2020/2021

 

Rate Data scadenza Data pagamento Coefficienti
I rata Martedì 16 febbraio 2021 Martedì 16 febbraio 2021  
II rata Domenica 16 maggio 2021 Lunedì 17 maggio 2021 0,00143863
III rata Lunedì 16 agosto 2021 Venerdì 20 agosto 2021 0,00292575
IV rata Martedì 16 novembre 2021 Martedì 16 novembre 2021 0,00441288

Evidenziamo che le date di pagamento della rateazione tengono conto del differimento cadente al primo giorno lavorativo utile, in caso di coincidenza del termine di pagamento con il sabato o giorno festivo, e della possibilità di effettuare i versamenti delle somme aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno, entro il 20mo giorno dello stesso mese senza alcuna maggiorazione.

(FP/fv) 




Convenzione con TNT-FedEx

Si rinnova anche per l’anno 2021 la convenzione sottoscritta con TNT Global Express Srl / Federal Express Co., a favore delle Aziende associate Api Lecco e Sondrio, relativa al servizio di consegna corrispondenza e piccoli pacchi in Italia e all’Estero

 

In allegato i nuovi listini precisando che ai costi riportati dovranno essere aggiunti:

 

·          Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 2,00 per le spedizioni nazionali

·          Diritti segreteria Apiservizi Srl euro 4,50 per le spedizioni internazionali

·          Supplemento carburante

·          Eventuali servizi accessori

 
 
 
Modalità di utilizzo del servizio

Chi fosse interessato al servizio è pregato contattare Apiservizi Srl

Ad ogni Azienda verrà assegnata una password personale con la quale accedere al sito internet mytnt.it per le prenotazioni dei ritiri e dove trovare tutte le info e condizioni generali relative alle spedizioni (limiti peso, assicurazioni etc.)

Apiservizi Srl riceverà direttamente da TNT la fattura relativa alle spedizioni effettuate, e quindi fatturerà con periodicità quindicinale (per l’estero) e mensile (per l’Italia) le spedizioni del mese ed ogni altra eventuale spesa accessoria alle aziende che avranno usufruito del servizio

 

A supporto è attivo il SERVIZIO CLIENTI :

·          telefonando al n. verde 199.803.868

·          collegandosi al sito https://www.tnt.it/customeronline CONTATTACI ON LINE

 

In pochi secondi potrete:

·          prenotare, modificare, sollecitare e annullare un ritiro

·          richiedere informazioni su una spedizione già affidata a TNT

·          calcolare tempi e costi di una spedizione

·          gestire un lasciato avviso

·          individuare i punti TNT più vicini

·          segnalare un disservizio




Conai: scadenze di inizio anno

Ad inizio anno la presente circolare intende raccomandare la rilettura delle circolari di fine 2020 che contenevano alcune novità rilevanti e informare le Aziende associate che, sul sito Conai, è riportata la tabella aggiornata degli importi del Contributo Ambientale Conai (Cac), che ha subito delle variazioni già annunciate. Come noto, su carta e plastica è vigente una diversificazione contributiva, che va applicata in base alle tipologia di materiali.

Si ricordano inoltre i due adempimenti periodici principali di inizio anno:

Scadenza 20 gennaio 2021
Riguarda i produttori di imballaggi e gli importatori di merci imballate (o “imballaggi pieni”). Essi devono inoltrare a Conai la dichiarazione periodica del contributo ambientale Conai (mensile, trimestrale o annuale). Se l’importo dovuto è inferiore alle soglie di esenzione, non occorre pagare nulla. Consultare le tabelle del sito internet alla pagina “dichiarazione e versamento”. Chi risultasse “esente” per la prima volta deve comunicarlo, chi invece confermasse di appartenere alla classe “esente” non deve fare comunicazione, ma conservare l’evidenza dei calcoli a supporto dell’esenzione.

Scadenza 28 febbraio 2021
Coloro che esportano merce imballata possono ottenere il “rimborso” del contributo pagato sugli imballaggi acquistati in Italia ma venduti su territorio estero. Entro la scadenza sopra indicata, possono calcolare il plafond di esenzione e fare richiesta di applicazione della percentuale ai propri fornitori e a Conai (attraverso il mod. 6.5).
Entro la stessa data si può fare la richiesta di rimborso per le esportazioni del 2019 (mod. 6.6). Consultare la pagina dedicata “esenzioni per export”.

Adesione a Conai
Si ricorda che sono tenuti ad aderire a Conai non solo i produttori di imballaggi ma anche gli utilizzatori.
Ogni nuova azienda che svolge il ruolo di “utilizzatore” di imballaggi di qualsiasi tipo è tenuta ad effettuare l’adesione al consorzio Conai (consultare la sezione dedicata del sito). L’adesione si effettua una tantum e non ha scadenza.

(SN/bd)




CCNL Unionmeccanica – Confapi: erogazione welfare gennaio 2021 piattaforma Api

In accordo con quanto previsto dalla dichiarazione comune firmata in data 12 gennaio 2021 da Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil e in considerazione di quanto previsto dall’art. 90 del Ccnl per le lavoratrici ed i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti sottoscritto in data 3 luglio 2017, si comunica che a partire dal 15 gennaio 2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori gli strumenti di welfare per un valore complessivo di 150,00 € secondo le modalità previste dall’art. 52 del sopracitato Ccnl.
A tal proposito segnaliamo che Api offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente. La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per avere maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile consultare il sito internet (http://api-welfare.it/) e compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare telefonicamente l’Ufficio Relazioni Industriali (0341.282822).
(FV/fv)