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Comunicazione dati operazioni con l’estero: escluse le importazioni e le esportazioni

A decorrere dal 1° luglio 2022, è previsto l’obbligo di trasmettere in formato XML, via Sistema di Interscambio, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia.

Lo sancisce l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, essendo decorso il differimento di sei mesi (dal 1° gennaio al 1° luglio 2022) di cui all’art. 5 del Dl 146/2021 (decreto “Fisco-lavoro”).

Il nuovo obbligo non concerne le importazioni di beni e le esportazioni. 

In termini generali, le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono escluse dagli obblighi di fatturazione elettronica via SdI.

Inoltre, come dispone l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015, in merito all’invio dei dati delle operazioni con l’estero, sono comunque escluse dall’adempimento le operazioni “per le quali è stata emessa una bolletta doganale”.

Oltre alle importazioni, per le quali sono assolti in Dogana l’Iva e gli altri diritti dovuti, l’Agenzia delle Entrate aveva confermato che l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica via SdI e di presentazione del c.d. “esterometro”, con le regole in allora vigenti, valeva anche per le esportazioni ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72 (risposta a interpello Agenzia Entrate n. 130/2019).

Tale conclusione è da ritenersi valida anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022. 

L’esclusione riguarda, inoltre, le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-quater del Dpr 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELLO (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 8/2019).

Per le altre operazioni con l’estero, invece, la comunicazione andrà effettuata con file in formato XML.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini entro i quali effettuare l’invio dei dati, oltre che alla corretta compilazione dei campi “Tipo Documento” o del codice “Natura”.

Nella versione applicabile dal 1° luglio 2022, l’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015 prevede che l’invio dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti, via Sistema di Interscambio, debba avvenire:

  • quanto alle operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • quanto alle operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Per ciò che concerne la compilazione del file XML oggetto di trasmissione al SdI, le regole da seguire sono analoghe a quelle utilizzate per il reverse charge “esterno” in formato elettronico.

A tal fine soccorrono, in particolare, le specifiche tecniche versione 1.7 (approvate con provv. n. 374343/2021), che ricalcano sostanzialmente il contenuto della “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” diffusa dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui un operatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emetta fattura nei confronti di un committente soggetto passivo residente o stabilito, quest’ultimo è tenuto a predisporre un file XML, scegliendo il codice TD17 (“Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”), avendo cura di inserire i dati del prestatore nell’elemento <CedentePrestatore> e i propri in quello relativo al <CessionarioCommittente>.
Nel campo <Data> dovrà essere indicata:

  • la data di ricezione (o una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero, qualora l’acquisto riguardi servizi “intra-Ue”;
  • la data di effettuazione dell’operazione (ex art. 6 del Dpr 633/72), nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti da un prestatore “extra Ue”.
Occorrerà, inoltre, compilare la sezione <DettaglioLinee>, indicando i dati di ogni operazione e riportando l’imponibile presente nella fattura ricevuta, l’imposta dovuta o, in alternativa, il codice “Natura”, qualora non si sia in presenza di un’operazione imponibile. Il documento andrà numerato (preferibilmente con una numerazione ad hoc). Nell’elemento <DatiFattureCollegate> dovranno essere riportati gli estremi della fattura di riferimento.

Con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, dovrà, invece, essere predisposto un documento con codice TD18.

La principale differenza rispetto al “file TD17” consiste nel fatto che nel campo <Data> potrà essere esclusivamente indicata la data di ricezione della fattura emessa dal cedente intracomunitario (o una data ricadente nel mese di ricezione), e non la data di effettuazione dell’operazione. Tale ultima scelta viene, infatti, adottata solo nelle fattispecie di cui all’art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, in cui il cessionario/committente adempie agli obblighi di certificazione relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori non residenti.

Per quanto testé evidenziato, si sottolinea come siano pressoché identiche le modalità di compilazione dei documenti “TD17” e “TD19”, quest’ultimo utilizzabile in caso di acquisto di beni già presenti in Italia da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

(MF/ms)
 




Forfettari: gli adempimenti dall’ 1 luglio 2022

Anche i soggetti forfettari dovranno emettere la fattura in formato elettronico a decorrere dal 1° luglio 2022.

Tale onere, introdotto dall’articolo 18 Dl 36/2022, riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

E per quanto riguarda le operazioni effettuate con l’estero?

Ricordiamo che l’Italia è stata autorizzata ad introdurre la fatturazione elettronica tra soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano; pertanto, i soggetti esterianche se identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), non sono tenuti alla fatturazione elettronica.

Allo stesso modo, le fatture emesse verso controparti non residenti (intra-Ue oppure extra-Ue) sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica.

Fino al 30 giugno 2022 chi effettua operazioni (attive o passive) con l’estero è tenuto all’invio del c.d. “esterometro” a cadenza trimestrale (articolo 1, comma 3.bis, Dlgs. 127/2015).

L’adempimento riguarda tutti i soggetti passivi “residenti o stabiliti nel territorio dello Stato” obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI (articolo 1, comma 3, Dlgs. 127/2015); risultano quindi attualmente esonerati coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario (circolare 14/E/2019).

Dal 1° luglio 2022, però, gli obblighi di fatturazione elettronica vengono estesi anche ai soggetti in regime forfettario, in regime “di vantaggio” (di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, Dl. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011) e alle Asd ed associazioni assimilate (con opzione di cui agli articoli 1 e 2, L. 398/1991) che abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensiragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente.

Per questo motivo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che dal 1° luglio 2022 anche tali soggetti dovranno trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis. Dlgs. 127/2015, infatti, i soggetti passivi obbligati alla fatturazione elettronica (in ambito Italia) devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti esteri (non stabiliti nel territorio dello Stato), salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganalePer le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto per la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.

In base al quadro normativo sopra ricostruito, si propone una sintesi degli adempimenti Iva connessi alle prestazioni di servizi rese dai contribuenti in regime forfettario nei confronti di committenti esteri, a decorrere dal mese di luglio.

Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d’imposta, stabilito in un altro Paese Ue, va emessa fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr. 633/1972 e compilato l’elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese (Intra 1-quater). In ottica di tracciato XML della fatturazione elettronica si ritiene che vada riportata la Natura operazione N2.1 e la dicitura “inversione contabile” nel blocco Altri dati gestionali, indicando nel campo Codice destinatario il valore “XXXXXXX”.

Analogamente, in caso di servizi resi ad un committente extracomunitario, occorre emettere una fattura senza addebito di imposta ai sensi dell’articolo 7-ter Dpr 633/1972 riportando la Natura operazione N2.1 e la dicitura “operazione non soggetta” nel blocco Altri dati gestionali, in base all’articolo 21, comma 6-bis, lettera b), Dpr 633/1972.

Le prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-ter (in ambito UE o extra-UE) si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate.

Se anteriormente al verificarsi dell’ultimazione o indipendentemente da essa sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuatalimitatamente all’importo pagatoalla data del pagamento.

La fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Entrambe le ipotesi di fatturazione, se di ammontare superiore a 77,47 euro, richiedono l’assolvimento del bollo da 2 euro tramite modalità “virtuale” ai sensi del Dm. 17.06.2014, barrando l’apposita casella all’interno del file XML, oppure tramite marca fisica, da applicare su un esemplare della fattura cartacea.

Si ricorda infine che l’Agenzia delle entrate, ai fini della formazione dell’elenco B modificabile dell’imposta di bollo dovuta su fatturenon tiene conto dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, che riportano nel tag <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” (Provvedimento del 04.02.2021, Specifiche tecniche bollo – Allegato A, aggiornato al 29.12.2021).

(MF/ms)
 




La cooperativa Duemani si rilancia oltre i suoi 40 anni

Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, servizio sulla nostra associata Cooperativa Duemani di Lecco. 




Spettro carestia: “Il nostro pane quotidiano solo per il 5% dipende dal grano ucraino”

Il Giornale di Lecco del 6 giugno 2022, intervista a Andrea Ottolina, amministratore delegato della Molino Colombo. 




“Le imprese sono più attente e investono nella difesa dei dati”

La Provincia del 6 giugno 2022, il titolare della A&B Sistemi Luigi Brusadelli parla di sicurezza informatica nelle aziende.




Tracciabilità dei Rifiuti con il Rentri: Confapi scrive al Mite per evidenziare alcune criticità

La sperimentazione del Rentri “Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti” è stata condotta finora prevalentemente con le software house con lo scopo di garantire una interoperabilità efficace alle aziende che già ora usano un software per registrare le movimentazioni di rifiuti.
Al momento, tutte le imprese hanno la possibilità di accedere ad un “prototipo” del Rentri per compilare la propria scheda anagrafica e per provare ad utilizzare il registro cronologico, ma non ci sono ancora le parti per la gestione dei formulari.

Si segnala che Confapi, unitamente ad altre sigle che rappresentano le imprese, ha formulato alcune osservazioni e le ha inviate al Mite “Ministero della Transizione Ecologica” per chiedere di affrontare le criticità ancora esistenti ed evitare di mettere in uso uno strumento non efficace.

Per conoscenza, si allega il “manifesto” inviato al Ministero.

(SN/bd)
 
 




Bando Voucher digitale I4-0 base e avanzato: opportunità per le aziende

Come già segnalato con la circolare Api n.270 del 5 maggio 2022 ricordiamo che sono disponibili risorse interessanti per le aziende che vogliono innovare utilizzando il “Bando voucher digitale Industria 4.0″.
 
  • Sul Voucher base, area Lecco/Como, ci sono ancora dei fondi a disposizione. A titolo di esempio di misure ammissibili citiamo i casi più comuni: interconnessione delle macchine ai sistemi informativi aziendali, consulenza su ERP, introduzione di CRM, introduzione di tecnologie legate alla stampa 3D, introduzione di software di Business intelligence.
 
  • Sul Voucher avanzato, si sottolinea che possono accedere tutte quelle misure che tengono insieme i temi della sicurezza sul lavoro oppure le innovazioni in campo ambientale con le tecnologie I 4.0.
Per maggiori informazioni contattare ApiTech: silvia.negri@api.lecco.it, 0341.282822.

(SN/am)




Direttiva Sup: consultazione pubblica delle Linee Guida Conai

Nei giorni scorsi, in occasione di un webinar dedicato alle Associazioni e ai Consorzi di Filiera, è stata lanciata la consultazione pubblica delle Linee Guida Conai sull’attuazione in Italia della Direttiva del 5 giugno 2019, n. 2019/904/Ue “sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente” (cd. Direttiva Sup).

In particolare, il documento propone un approfondimento sulle ricadute del provvedimento sugli imballaggi oggetto del perimetro di applicazione, facilitando l’interpretazione della norma grazie a molteplici esempi pratici delle tipologie di imballaggio coinvolte, e una sezione di Faq che verrà ampliata grazie all’interazione e alle domande delle imprese e degli altri stakeholder.

Queste Linee Guida trattano un tema di grande rilevanza e con ricadute importanti sul mercato, sul mondo delle imprese, e sugli attori che si occupano del fine vita degli imballaggi; è per questo che è stato importante indire una consultazione pubblica, alla quale è possibile partecipare fino al 24 giugno 2022.

La piattaforma adottata per la consultazione consente, previa identificazione, di inviare a Conai segnalazioni sul documento, commentando direttamente il testo. Il contributo di tutti è molto importante per l’elaborazione di Linee Guida condivise, complete e esaustive: vi invitiamo quindi a consultare il documento e inviare le vostre segnalazioni.

Il documento consolidato, che recepirà le segnalazioni pervenute in questo mese di consultazione, sarà presentato nell’ambito di un webinar che si terrà il 18 luglio 2022 alle ore 11.

(SN/bd)
 




Credito imposta formazione 4.0: il Decreto Aiuti interviene con incremento per le pmi

L’art. 22 del Dl 50/2022 (c.d. Dl “Aiuti”) interviene sul credito d’imposta per la formazione 4.0 “al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale”.

In particolare, la nuova disposizione prevede un incremento della misura del credito d’imposta per le Pmi in presenza di determinate condizioni.

Nello specifico, viene disposto che “le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dall’articolo 1, comma 211, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento”.

Pertanto, il credito d’imposta in relazione alle suddette spese viene incrementato:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • per le medie imprese, dal 40% al 50%.
La norma dispone altresì che l’incremento delle aliquote è tuttavia previsto solo a condizione che:
  • le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 50/2022);
  • i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale.
In linea generale, restano comunque fermi i limiti massimi annuali, pari a 300.000 euro per le piccole imprese e a 250.000 euro per le medie imprese.

Nessuna modifica per le grandi imprese, per le quali il credito d’imposta per la formazione 4.0 resta fissato in misura pari al 30% delle spese ammissibili, con limite massimo annuale pari a 250.000 euro.

Riepilogando, a seguito delle modifiche apportate, il credito d’imposta per la formazione 4.0 è quindi riconosciuto nella misura del:

  • 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con Dm di prossima emanazione e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo Dm;
  • 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Riduzione della misura in assenza dei requisiti

L’art. 22 comma 2 del Dl 50/2022 dispone inoltre che con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente “alla data di entrata in vigore del presente decreto”, vale a dire successivamente al 18 maggio 2022, che non soddisfino le suddette condizioni previste, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% (per le piccole imprese) e al 35% (per le medie imprese).

Non è stata modificata la disposizione prevista nel citato art. 1 comma 211 della L. 160/2019 secondo cui la misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Si rileva inoltre che l’art. 22 del Dl “Aiuti” non interviene sul termine ultimo dell’agevolazione, che resta quindi, allo stato attuale, fissato al 31 dicembre 2022.

(MF/ms)
 




Detrazioni edilizie: riassunto di tutti gli aggiornamenti

È stata pubblicata il 27 maggio la corposa circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19, che era stata anticipata dal Direttore Ruffini lo scorso 6 maggio, con la quale sono forniti chiarimenti in relazione alle disposizioni che negli ultimi mesi hanno interessato le detrazioni “edilizie” e le regole per la loro cessione, mediante sconto sul corrispettivo o cessione ai sensi dell’art. 121 del Dl 34/2020.

A partire dal decreto “Antifrodi” (art. 1 comma 1 del Dl 157/2021) e dalla legge di bilancio 2022 (art. 1 comma 29 della L. 234/2021), per finire con il decreto “Aiuti” (Dl 50/2022) e il decreto “Ucraina” (Dl 21/2022, conv. L. 51/2022), l’ultimo semestre è stato ricco di novità normative fra le quali rientrano l’obbligo di richiedere il visto di conformità nel caso di esercizio delle opzioni per sconto/cessione del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante, e per fruire del superbonus 110% direttamente in dichiarazione, l’obbligo di ottenere un’asseverazione di congruità delle spese, l’indicazione dei contratti collettivi (CCNL) nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture e le molteplici modifiche alle disposizioni che regolano le cessioni dei crediti d’imposta derivanti da interventi edilizi successive alla prima.

L’art. 1 comma 29 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022), infatti, per le spese sostenute negli anni dal 2020 al 2024 (2025 limitatamente alle spese agevolabili con il superbonus di cui all’art. 119 del Dl 34/2020), ha esteso alla quasi totalità delle detrazioni “edilizie” la possibilità di optare per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del Dl 34/2020 (l’opzione, peraltro, è stata estesa anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. d) del Tuir).

Con riguardo a questa opzione, come ricorda la circ. n. 19/2022 dell’Agenzia delle Entrate, sino all’entrata in vigore dell’art. 28 del Dl 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”), la catena di “cessioni successive alla prima” era senza limiti quantitativi al numero di cessioni e senza limiti di tipo soggettivo sulla platea dei possibili cessionari “successivi”.

La disciplina, tuttavia, è stata modificata prima dall’art. 28 del Dl 4/2022, poco dopo dall’art. 1 del Dl 13/2022, poi ancora dalla legge di conversione del Dl 4/2022, dall’art. 29-bis del Dl 17/2022 e per finire dall’art. 14 comma 1 lett. b) del Dl 50/2022.

In sostanza, allo stato attuale, la disciplina recata dall’art. 121 del Dl 34/2020 consente una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto sul corrispettivo) a favore di qualsivoglia terzo cessionario e due ulteriori cessioni a favore però soltanto di “soggetti vigilati”.

Quarta cessione dei crediti per le opzioni presentate da maggio

Per le comunicazioni di opzione (cessione o sconto sul corrispettivo) presentate a partire dal 1° maggio 2022, è possibile una ulteriore e ultima cessione solo da parte delle banche, ovvero delle società appartenenti ad un gruppo bancario, a favore dei “clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Nell’ultimo paragrafo, infine, la circolare n. 19/2022 si occupa della disposizione contenuta nel comma 43-bis dell’art. 1 della L. 234/2021, inserito dall’art. 28-quater comma 1 del Dl 4/2022 in sede di conversione nella L. 25/2022, secondo cui per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 di cui all’allegato X al Dlgs. 81/2008, il cui importo è complessivamente superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121 del Dl 34/2020, oltre al bonus facciate, bonus mobili di cui all’art. 16 comma 2 del Dl 63/2013 e bonus verde, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art. 51 del Dlgs. 81/2015.

L’obbligo, che sussiste soltanto quando ci sono dei lavoratori dipendenti, deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto.

(MF/ms)