1

Decreto Energia: “Bonus carburante”, nuova opportunità per le imprese

Si informano le aziende associate che con l’emanazione del decreto legge n. 21/2022 (cd. “Decreto Energia”), è stato introdotto il cd. “Bonus Benzina” che consente alle aziende private di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni carburante totalmente defiscalizzati per un valore massimo di 200 Euro nel corso del 2022.
Tali bonus vanno ricondotti nell’ambito dei fringe benefits, ovvero di quei beni e servizi che le aziende possono cedere o erogare ai propri dipendenti in completa esenzione da tasse e contributi entro il limite di 258,23 Euro per anno fiscale, ai sensi dell’art. 51, comma 3 Tuir.
Essendo assimilabili a fringe benefits, tali valori:
  1. non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente e sono quindi esenti sia dal punto di vista fiscale che contributivo;
  2. sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa;
  3. devono essere nominativi e possono essere riconosciuti dall’azienda anche ad personam, senza dover essere per forza attribuiti a tutti i lavoratori o a particolari categorie di essi e senza dover prima redigere particolari atti (es. regolamenti);
  4. verranno riportati nel cedolino paga e nel LUL.
Alla luce di quanto sopra, nel corso del 2022 le aziende potranno erogare ai propri dipendenti dei crediti welfare sotto forma di buoni spesa per un ammontare complessivo di 458,23 Euro, di cui 200 Euro dovranno però essere tassativamente destinati all’acquisto di buoni carburante.
 
A tal proposito segnaliamo che Api Lecco e Sondrio offre ai propri associati un utile strumento di gestione in materia di welfare: nella fattispecie si tratta di una piattaforma telematica che consente all’azienda di adempiere agli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva massimizzando la libertà di scelta di ogni singolo dipendente.
La medesima piattaforma sarà in grado di gestire anche specifici piani di welfare aziendale, così che le aziende possano liberamente attivare delle politiche incentivanti per i propri dipendenti beneficiando di tutti gli ingenti vantaggi fiscali disponibili.
Per maggiori informazioni in merito alle attività legate al servizio welfare è possibile compilare il modulo richiesta servizio piattaforma oppure contattare l’Area Relazioni Industriali e Welfare.
Vale infine la pena di evidenziare che in caso di mancata conversione in legge (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione – 21/03/2022), il Decreto perderà efficacia fin dall’inizio; in questa ipotesi, la quota massima di fringe benefits attribuibile tornerebbe quella standard di 258,23 Euro e, di conseguenza, eventuali buoni carburante erogati in aggiunta a tale predetta soglia determinerebbero lo sforamento della stessa con conseguente esposizione a tassazione di tutti i buoni spesa erogati nel 2022;

L’area Relazioni Industriali e Welfare resta a disposizione delle Aziende associate per eventuali chiarimenti.

(FV/fv)
 




I 30 anni del Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio diventano un’Officina di eventi

Sarà una primavera molto importate per il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio. Quest’anno si festeggiano i primi 30 anni di fondazione del gruppo e per l’occasione sono in programma due eventi.
Il primo in ordine di tempo è “Officina cinema”, il cineforum a tema lavoro realizzato in collaborazione con il Nuovo Cinema Aquilone di Lecco in cui verranno proiettati questi film: 20 aprile ore 20.30 “Il capo perfetto”, 11 maggio ore 20.30 “In guerra”, 25 maggio ore 20.30 “Joy”.
“Officina cinema” è una rassegna cinematografica aperta a tutta la cittadinanza, ingresso libero previa prenotazione.

Con il cineforum vogliamo regalare alla città un momento di aggregazione e riflessione – spiega Laura Silipigni presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio -. Sono tre film diversi in cui emergono tematiche differenti riguardo al mondo del lavoro di oggi: cosa significa essere un buon imprenditore oggi? La responsabilità sociale di un’impresa e cosa significa per una giovane donna diventare imprenditrice. Ringraziamo don Davide Milani e il suo cinema per questa preziosa collaborazione che speriamo possa entusiasmare la città come ha entusiasmato noi”. 
Il secondo e conclusivo evento di festeggiamenti per i 30 anni del Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio è dedicato esclusivamente agli associati Api e si terrà il 17 giugno all’Antico Borgo di Annone Brianza. La serata dal titolo “Officina 2022: persone, passione, territorio” avrà come fulcro la tavola rotonda in cui esperti e imprenditori Api discuteranno dei temi che sono emersi durante la visione dei tre film del cineforum.

L’incontro sarà moderato dalla giornalista Rai Tiziana Ferrario e vedrà protagonisti sul palco Aldo Bonomi (sociologo), Don Davide Milani (prevosto di Lecco e Presidente Ente Spettacolo), Manuela Grecchi (Prorettore delegato del Polo Territoriale di Lecco – Politecnico di Milano), Laura Silipigni (presidente Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco Sondrio e management Tag srl) e Andrea Beri (consigliere Api Lecco Sondrio e amministratore delegato Ita Spa).

Per entrambi gli eventi abbiamo scelto come comune denominatore la parola “officina” – conclude Laura Silipigni -. E’ un termine a cui siamo particolarmente legati perché quando i nostri nonni e padri hanno fondato le nostre aziende erano delle officine e questo termine rappresenta alla perfezione il tessuto imprenditoriale lecchese, una tradizione che oggi noi portiamo avanti con estremo orgoglio anche se il mondo del lavoro è profondamente cambiato. L’officina, anche nel 2022, è sempre il cuore delle piccole e medie industrie del mondo Api Lecco Sondrio”.
Il trentesimo anniversario del nostro Gruppo Giovani è un momento importantissimo – commenta Enrico Vavassori presidente di Api Lecco Sondrioloro sono il futuro della nostra associazione e anche del tessuto imprenditoriale del territorio. Api ovviamente sostiene queste iniziative e ringrazia Laura e tutto il consiglio Giovani per entrambi gli eventi molto interessanti e credo di stimolo per tutti”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio in visita al deposito di smistamento Amazon

Venerdì scorso, 1 aprile 2022, il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio ha organizzato una visita al deposito di ultimo miglio di Amazon di Pioltello (Milano).
Il gruppo, composto da 25 imprenditori associati ad Api Lecco Sondrio, è andato alla scoperta dell’ultimo e più moderno deposito di smistamento Amazon della Lombardia, entrato in funzione nell’agosto 2021 che copre 5.800 mq. Ad oggi lavorano 80 persone all’interno di Amazon Pioltello.
Il gruppo prima ha avuto un incontro con i responsabili dell’hub che hanno spiegato come avviene lo smistamento delle migliaia di pacchi che ogni giorno transitano in questo centro e soprattutto i valori aziendali su cui Amazon ha costruito la propria mission: sostenibilità, sicurezza e efficienza.

Dopo i due anni di emergenza Covid  – dichiara Laura Silipigni presidente Gruppo Giovani Imprenditori Api Lecco Sondrio – quella di Amazon è la prima uscita del nostro gruppo e siamo molto soddisfatti che molti imprenditori abbiano mostrato interesse verso questa visita organizzata, sarà da stimolo per organizzarne altre. Ripartiamo così con gli eventi in un anno molto importante, ovvero quello del 30esimo di fondazione del nostro gruppo”.

Anna Masciadri
Ufficio stampa




L’Api: “Così la sopravvivenza diventa difficile”

La Provincia del 5 aprile 2022, articolo sul convegno organizzato in Api: “Energia e gas: dove stiamo andando e possibili soluzioni per le pmi”.




Registrazione convegno: “Energia e gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi”

CLICCANDO QUI è possibile riascoltare tutta la registrazione del convegno pubblico che si è tenuto lunedì 4 aprile 2022 nella sede di Api Lecco Sondrio dal titolo "Energia e Gas: cosa sta succedendo e possibili soluzioni per le pmi".

Sono intervenuti:

Luigi Sabadini, Presidente Confapindustria Lombardia e Consigliere Consorzio Adda Energia

Sissi Bellomo, giornalista Il Sole 24 Ore, esperta di materie prime che ha parlato di: "Rincari record e volatilità del mercato. Dove stiamo andando?"

Sergio Olivero, Energy Center Politecnico di Torino: "Le comunità energetiche per lo sviluppo del territorio e delle pmi".

 




Bonus Export digitale per le aziende

Segnaliamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha comunicato l’affidamento ad Invitalia dell’esecuzione della misura “Bonus Export Digitale”. Si tratta di un contributo che punta a sostenere lo sviluppo dell’attività di esportazione delle microimprese italiane manifatturiere.
 
Possono richiedere il contributo le microimprese manifatturiere (con fatturato inferiore a 2 milioni di Euro e un numero massimo di 10 dipendenti – codice ATECO C) con sede in Italia, anche costituite in forma di reti o consorzi. 
 
 
Contributo
 
Il contributo previsto dal Bonus è concesso in regime “de minimis” per i seguenti importi:
  • 4.000 euro alle microimprese a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 5.000 euro;
  • 22.500 euro alle reti e consorzi a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell’IVA, a 25.000 euro.
 
 
Benefici
 
Il Bonus Export Digitale finanzia le spese sostenute per l’acquisizione di soluzioni digitali per l’export, fornite da imprese iscritte nell’elenco delle società abilitate.
 
Le prestazioni puntano a sostenere i processi di internazionalizzazione attraverso:
 
  • la realizzazione di sistemi di e-commerce verso l’estero, siti e/o app mobile
  • la realizzazione di sistemi di e-commerce che prevedano l’automatizzazione delle operazioni di trasferimento, aggiornamento e gestione degli articoli da e verso il web
  • la realizzazione di servizi accessori all’e-commerce
  • la realizzazione di una strategia di comunicazione, informazione e promozione per il canale dell’export digitale
  • digital marketing finalizzato a sviluppare attività di internazionalizzazione
  • servizi di CMS (Content Management System)
  • l’iscrizione e/o l’abbonamento a piattaforme SaaS (Software as a Service) per la gestione della visibilità e spese di content marketing
  • servizi di consulenza per lo sviluppo di processi organizzativi e di capitale umano
  • l’upgrade delle dotazioni di hardware necessarie allo sviluppo di processi organizzativi
 
L’Ufficio Estero è a disposizione per maggiori informazioni e chiarimenti: info@ufficioestero.it, 0341.286338.

 
(GF/am)




Torneria Colombo, inaugurazione Accademia: rassegna stampa

Gli articoli pubblicati dopo l’inaugurazione dell’Accademia Meccanica Interna della Torneria Automatica Alfredo Colombo:




Tenuta e stampa dei registri elettronici

Nel caso in cui i documenti fiscalmente rilevanti consistano in registri tenuti in formato elettronico:
  1. ai fini della loro regolarità, non hanno obbligo di essere stampati sino al terzo (o sesto per il solo 2019) mese successivo al termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, salvo apposita richiesta in tal senso da parte degli organi di controllo in sede di accesso, ispezione o verifica;
  2. entro tale momento (terzo/sesto mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi) vanno posti in conservazione nel rispetto del Dm. 17 giugno 2014, qualora il contribuente voglia mantenerli in formato elettronico, oppure materializzati (stampati) in caso contrario: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 28 marzo 2022, n. 16/E.
Al riguardo si ricorda quanto segue:
  1. ai sensi dell’art. 7, comma 4-quater, del Dl. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifiche dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 (come modificato dall’art. 12-octies del Dl. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si considera in ogni caso regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza;
  2. il Dm. 17 giugno 2014 (sostitutivo del precedente Dm. 23 gennaio 2004), ha:
    1. ribadito che i documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono possedere le caratteristiche dell’immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità;
    2. precisato che gli stessi devono essere conservati in modo tale che:
– siano rispettate le norme del codice civile, del Codice dell’amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
– siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste;

c)  stabilito che il processo di conservazione dev’essere effettuato entro il termine previsto dall’art. 7, comma 4-ter, del Dl. n. 357/1994, convertito con modifiche dalla Legge 489/1994, cioè entro i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali, semprechè non siano scaduti da oltre tre mesi;

3. i sensi dell’art. 5, comma 16, del Dl. 22 marzo 2021, n. 41, corvertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il processo di conservazione di cui all’art. 3, comma 3 , del Dm. 17 giugno 2014, si considera tempestivo se effettuato, al più tardi, entro i tre mesi successivi al termine previsto dal richiamato art. 7, comma 4-ter , del Dl. n. 357/1994.

(MF/ms)
 




La prova di consegna nelle cessioni intracomunitarie di beni

L’articolo 45-bis del Regolamento Ue di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (Ue) 2018/1912 del 4 dicembre 2018, tratta in maniera specifica gli oneri documentali riguardanti le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’articolo 138 della Direttiva Iva.
 
Ulteriori chiarimenti in materia sono stati forniti dalla Commissione europea con le Note Esplicative sui “quick fixes 2020”, pubblicate a dicembre 2019.

In particolare, con il paragrafo 1lettere a) e b), del citato articolo 45-bis è stata introdotta, dal 1° gennaio 2020, una presunzione relativa circa l’avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.

Il paragrafo 1, lettera a) tratta l’ipotesi in cui i beni vengono spediti o trasportati dal venditore o da un terzo per suo conto mentre la lettera b), quella in cui il trasporto è curato dall’acquirente o da un terzo per suo conto.

Nel primo caso – spedizione a cura o per conto del cedente – quest’ultimo, oltre a dichiarare che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per suo conto, deve produrre almeno due documenti, non contraddittori e provenienti da soggetti diversi tra loro (indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente). Trattasi dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, di cui al paragrafo 3lettera a) dell’articolo 45-bis:

  • un documento o una lettera CMR riportante la firma del trasportatore,
  • una polizza di carico,
  • una fattura di trasporto aereo,
  • una fattura emessa dallo spedizioniere.
In alternativa, il venditore potrà presentare, oltre alla dichiarazione che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da terzi per proprio conto, un documento di cui al citato paragrafo 3, lettera a) ed uno qualsiasi dei documenti indicati alla successiva lettera b) del medesimo paragrafo 3:
  • una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.
Nella seconda fattispecie (lettera b), dove il trasporto viene effettuato dall’acquirente oppure da un terzo per suo conto, per il venditore italiano le cose si complicano.

Il cedente nazionale deve richiedere al proprio cliente Ue una dichiarazione scritta dalla quale dovranno risultare le seguenti informazioni: lo Stato membro di destinazione dei beni, la data del rilascio, il nome e l’indirizzo dell’acquirente, la quantità e la natura dei beni ceduti, la data e il luogo del loro arrivo, l’identificazione della persona che ha accettato i beni per conto dell’acquirente e, qualora si tratti di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo.

Oltre alla dichiarazione di cui sopra, il cedente dovrà essere in possesso di almeno due dei documenti relativi al trasporto delle merci, di cui alla lettera a) del paragrafo 3 dell’articolo 45-bis, rilasciati da due diverse parti indipendenti, l’una dall’altra, dal venditore e dall’acquirente oppure di un documento di trasporto di cui alla lettera a) citata, insieme ad un documento relativo agli altri mezzi di prova indicati nella lettera b) del medesimo paragrafo 3.

Il set documentale sopra esposto agevola notevolmente il cedente che organizza il trasporto (affidando ad esempio l’incarico ad un corriere), essendo in possesso sia della fattura dello spedizioniere che dei documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione.

La presunzione contenuta nell’articolo 45-bis del Regolamento n. 282/2011 è invece difficilmente applicabile quando la spedizione è gestita dal cliente intra-Ue come, ad esempio, in caso di cessioni con resa ex-works.

È inoltre preclusa l’applicazione della presunzione quando le merci sono state trasportate o spedite in altro Stato membro, con trasporto o spedizione effettuati dal cedente o dal cessionario con mezzi propri senza l’intervento di altri soggetti (Note esplicative quick fixes 2020, par. 5.3.5).

In base all’articolo 45-bis, paragrafo 2, le Autorità fiscali dei Paesi Ue conservano la facoltà di superare la presunzione dell’avvenuto trasporto o spedizione intracomunitaria, adottando ulteriori norme o prassi nazionali eventualmente più flessibili. Allo stesso modo, il contribuente conserva la possibilità di dimostrare con altri elementi oggettivi di prova che l’operazione sia realmente avvenuta, qualora non sia in possesso della documentazione richiesta dalla richiamata disposizione unionale.

Pertanto, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bispuò continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni (circolare12/E/2020).

Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto all’interno dell’Unione europea è comunque soggetta alla valutazionecaso per casodell’Amministrazione finanziaria.

Con la risposta n. 101/2022 l’Agenzia delle entrate ha recentemente ribadito tale orientamento, accogliendo come mezzi di prova, nel caso di specie, l’estrazione dal sito web del trasportatore della movimentazione della merce, rilevata con sistema satellitare GPS nei vari punti di sosta fino alla consegna, unita alla lettera di vettura del trasporto aereo (AWB) ed un documento di riepilogo di spedizione giornaliero rilasciato dallo spedizioniere.

(MF/ms)
 




Pagamento cartelle: dal 1° aprile tornano i consueti 60 giorni

Ai sensi degli artt. 2 del Dl 146/2021 e 1 comma 913 della L. 234/2021, per le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022, il termine di pagamento non è di 60 giorni ma di 180 giorni dalla notifica dell’atto. In ragione di ciò, nel lasso temporale dei 180 giorni il debitore non è in mora, dunque non possono essere avviate azioni esecutive né cautelari, e non decorrono gli interessi di mora.

Pertanto, relativamente alle cartelle che verranno notificate dal 1° aprile 2022, torna operativo il consueto termine di pagamento dei 60 giorni, entro i quali, per evitare di essere in mora, occorrerà chiedere la dilazione dei ruoli ai sensi dell’art. 19 del Dpr 602/73.

Se spira il termine dei 60 giorni senza che sia stata accordata la dilazione, potranno, in costanza dei requisiti di legge, essere adottate le consuete misure cautelari (fermi, ipoteche) ed esecutive (pignoramenti).

Decorreranno anche gli interessi di mora di cui all’art. 30 del Dpr 602/73.

Bisogna rammentare che né il Dl 146/2021 né la L. 234/2021 hanno intaccato il termine per il ricorso, dunque anche per le cartelle notificate dal 1° settembre 2021 al 31 marzo 2022 occorre notificare il ricorso nei 60 giorni.

Tale disciplina ha riguardato esclusivamente le cartelle di pagamento, quindi è rimasto invariato il termine di pagamento delle somme intimate con accertamento esecutivo, connesso al termine per il ricorso.

Grazie all’art. 13-decies comma 5-bis del Dl 137/2020 (introdotto in sede di conversione del Dl 228/2021), i debitori decaduti da una dilazione dei ruoli all’8 marzo 2020 (prima quindi dell’emergenza epidemiologica) possono ancora presentare domanda sino al 30 aprile 2022, potendo essere riammessi senza dover per forza pagare tutte le rate insolute.

La decadenza si verifica con il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive, e non 10.

Gli altri benefici (ammissione automatica per debiti sino a 100.000 euro e non 60.000 euro, decadenza con 10 rate non pagate) sono ormai “passati”, essendo circoscritti alle domande di dilazione dei ruoli presentate sino al 31 dicembre 2021.

Vengono così a cadere due delle ultime disposizioni della legislazione emergenziale.

Il termine dei 180 giorni vale per le cartelle notificate sino al 31 marzo

Relativamente alle rate da rottamazione dei ruoli è stata prevista in sede di conversione in legge del c.d. decreto “Sostegni-ter” una ulteriore proroga. Precisamente:

  • le rate scadute nel 2020 andranno pagate entro il 30 aprile 2022;
  • le rate scadute nel 2021 andranno pagate entro il 31 luglio 2022;
  • le rate scadenti nel 2022 andranno pagate entro il 30 novembre 2022.
Rimangono invariate le scadenze delle rate derivanti da altre definizioni del Dl 119/2018 (si pensi alla definizione delle liti pendenti o dei processi verbali di constatazione) e lo stesso dicasi per le rate derivanti da dilazioni degli avvisi bonari.

(MF/ms)