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Esterometro: analizziamo il regime sanzionatorio

Per le operazioni transfrontaliere effettuate dal 1° luglio 2022, l’obbligo di invio dei dati dovrà essere adempiuto in formato XML via Sistema di Interscambio (SdI), come avviene per l’emissione delle fatture elettroniche (art. 1 comma 3-bis del Dlgs. 127/2015).

L’adempimento dovrebbe interessare anche i soggetti in regime di franchigia, nei cui confronti è stato esteso, sempre dal prossimo 1° luglio l’obbligo di fatturazione elettronica.
Si segnala, tuttavia, che le Commissioni Affari costituzionali e Istruzione del Senato si riuniranno oggi per decidere la sorte dei 1.076 emendamenti al Ddl. di conversione del Dl 36/2022, tra i quali vi è anche quello che, se accolto, prorogherebbe al 1° gennaio 2023 l’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica e invio dei corrispettivi per i soggetti a regime di vantaggio o forfetario. Il nodo, visti i tempi stretti di conversione, dovrebbe sciogliersi tra pochi giorni.   

Allo stato attuale, le modifiche alle regole di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere e l’inclusione di nuove categorie di soggetti obbligati impongono una riflessione in merito al regime sanzionatorio applicabile in caso di errori od omissioni.

La disciplina sanzionatoria del c.d. “esterometro” è stata riformata dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) con efficacia dal 1° gennaio 2022, a differenza delle nuove modalità di invio la cui efficacia è stata differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 ai sensi del Dl 146/2021.

Il novellato art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97 prevede, quindi, nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il nuovo limite massimo di 400 euro mensili.

La sanzione si riduce alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall’art. 1 comma 3-bis del Dlgs. n. 127/2015, o laddove, nel medesimo termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Allo stato attuale, si registra, quindi, uno sfasamento temporale fra i profili sanzionatori e i termini di trasmissione della comunicazione, posto che le sanzioni sono calcolate su base mensile ma, per le operazioni effettuate sino al 30 giugno 2022, vige ancora la periodicità trimestrale dell’adempimento.

Il disallineamento verrà meno con le modifiche efficaci dal 1° luglio 2022, per effetto delle quali l’invio dei dati non avrà più l’attuale cadenza trimestrale. 

La nuova disciplina impone una particolare attenzione al termine per l’invio dei dati, ai fine di non incorrere nella descritta sanzione.

Infatti, l’invio dei dati deve avvenire:

  • per le operazioni attive (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il regime sanzionatorio risulta, tuttavia, incoerente rispetto a quello stabilito per la tardiva fatturazione o inversione contabile. ai sensi dell’art. 6 del Dlgs. 471/97.

Si pensi, ad esempio, a un soggetto passivo italiano che acquista beni mobili da un soggetto passivo stabilito in un Paese extra Ue, la cui consegna avviene il 7 settembre 2022.

L’autofattura (in formato analogico o elettronico) dovrebbe essere emessa entro dodici giorni da tale data, mentre il file TD19 per l’esterometro potrebbe essere trasmesso entro il giorno 15 del mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione.

Si comprende come, nel caso in cui si desiderasse optare per l’invio elettronico dell’autofattura, la trasmissione dovrebbe essere anticipata (entro il 19 settembre 2022), mentre, qualora il documento fosse emesso in formato cartaceo, l’esterometro con file TD19 potrebbe essere trasmesso entro il 15 ottobre 2022.

Sotto il profilo sanzionatorio, la scelta di emettere un unico documento elettronico entro il 15 del mese successivo, esporrebbe, nel caso di specie, alla sanzione per omesso reverse charge (art. 6 comma 9-bis del Dlgs. 471/97), più elevata rispetto a quella prevista per l’omessa comunicazione delle operazioni transfrontaliere (art. 11 comma 2-quater del Dlgs. 471/97).

Comunicazione con possibilità di ravvedimento operoso

Per quanto concerne le sanzioni relative alla comunicazione delle operazioni con l’estero, dovrebbe comunque essere applicabile l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del Dlgs. 472/97), al pari di quanto avviene per le sanzioni in tema di fatturazione (ovvero autofatturazione).

Sebbene la prassi non si sia pronunciata espressamente in tema di “esterometro”, si ritiene valido quanto era stato indicato nella ris. n. 87/2017 in tema di comunicazione dei dati delle fatture (adempimento ormai abolito).

L’istituto del ravvedimento operoso consente, tra l’altro, la riduzione della sanzione a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione avviene entro il “termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore” (art. 13 comma 1 lett. b) del Dlgs. 472/97).

(MF/ms)




La fatturazione elettronica con San Marino

A decorrere dal 1° luglio 2022, le operazioni con San Marino passano dalla fatturazione elettronica.

Il Dm. 21.06.2021, aveva previsto un periodo transitorio nel quale potevano essere emesse fatture elettroniche o cartacee.

Fino al 30 giugno 2022, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità dettate dal Dm 21.06.2021, in formato elettronico o in formato cartaceo.

Cosa cambia dal 1° luglio 2022?

A decorrere dal 1° luglio 2022 per le operazioni in oggetto le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando le ipotesi escluse da disposizioni di legge (articolo 2, comma 2, Dm. 21.06.2021).

L’emissione di una fattura elettronica relativa a cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino, riporta il numero identificativo del cessionario sammarinese ed è trasmessa dal SdI all’ufficio tributario di San Marino, il quale, una volta verificato il regolare assolvimento dell’imposta sull’importazione, convalida la regolarità della fattura e comunica l’esito del controllo al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate attraverso apposito canale telematico.

Il Codice destinatario da utilizzare nel file xml è 2R4GTO8, la Natura dell’operazione da indicare in fattura è N3.3 ed il valore dell’operazione confluirà nel rigo VE30colonna 4, della dichiarazione annuale Iva.

L’operatore economico italiano visualizza telematicamente l’esito del controllo effettuato dall’ufficio tributario di San Marino attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Se entro i quattro mesi successivi all’emissione della fattura, l’ufficio tributario non ne ha convalidato la regolarità, l’operatore economico italiano, nei trenta giorni successivi emette nota di variazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, Dpr 633/72, senza il pagamento di sanzioni e interessi.

Anche le cessioni di beni, accompagnate dal documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Dpr 472/1996, sono non imponibili, ai sensi degli articoli 8 e 71 Dpr 633/72, se l’ufficio tributario ha convalidato la regolarità del documento. Diversamente il cedente deve regolarizzare l’operazione.

Ricordiamo che le operazioni si considerano effettuate all’inizio del trasporto o della spedizione, al cessionario o a terzi per suo conto, dal territorio dello Stato o dal territorio della Repubblica di San Marino. Tuttavia, se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna o spedizione, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Parimenti, nel caso di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l’operazione si considera effettuata all’atto della loro rivendita a terzi ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. Tali disposizioni di sospensione operano a condizione che le operazioni siano annotate in apposito registro tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 Dpr 633/72 e che la relativa causale sia indicata nel documento di trasporto.

Se, anteriormente al verificarsi degli eventi indicati o indipendentemente da essi, sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

In caso di acquisto da operatori sanmarinesi (muniti di numero di identificazione agli stessi attribuito dalla Repubblica di San Marino) di beni spediti o trasportati nel territorio italiano accompagnati dal documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, le fatture elettroniche sono trasmesse dall’ufficio tributario di San Marino al SdI, il quale le recapita al cessionario che visualizza, attraverso un apposito canale telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate, le fatture elettroniche ricevute.

L’emissione della fattura da parte del cedente di San Marino può avvenire con o senza Iva.

Se la fattura elettronica indica l’ammontare dell’Iva dovuta dal cessionario, in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’imposta è versata dall’operatore sammarinese all’ufficio tributario, il quale entro quindici giorni riversa le somme ricevute al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e trasmette al medesimo ufficio in formato elettronico gli elenchi riepilogativi delle fatture corrispondenti a tali versamenti.

L’Ufficio, entro quindici giorni, controlla la corrispondenza tra i versamenti ricevuti e i dati delle fatture riportati negli elenchi riepilogativi e ne dà comunicazione all’ufficio tributario.

In caso di mancata corrispondenza tra i dati delle fatture e i versamenti ricevuti, il competente ufficio delle Entrate chiede all’ufficio tributario di procedere ai necessari adeguamenti.

In caso di versamenti carenti, l’ufficio tributario provvede alla relativa integrazione; nel caso in cui l’imposta versata sia eccedente quella dovuta, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate restituisce all’ufficio tributario le somme versate non dovute.

L’esito positivo del controllo da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate è reso noto telematicamente all’ufficio tributario e al cessionario; quest’ultimo da tale momento può operare la detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e seguenti Dpr. 633/1972.

Se la fattura elettronica non indica l’ammontare dell’Iva dovuta in correlazione al tipo di beni ceduti e al corrispettivo delle operazioni poste in essere, l’operatore economico italiano al quale la fattura è stata recapitata tramite SdI assolve l’imposta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/72, indicando l’ammontare dell’imposta dovuta nel file xml con Tipo documento TD19 da inviare allo SdI entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

L’operatore economico italiano annota le fatture nei registri previsti dagli articoli 23 (registrazione delle vendite) e 25 (registrazione degli acquisti) Dpr. 633/1972, secondo le modalità ed i termini in essi stabiliti.

Il cessionario italiano, se non ha ricevuto fattura, o ha ricevuto fattura irregolare, provvede alla emissione della stessa o alla sua regolarizzazione nei termini di cui all’articolo 6, comma 9-bis, Dlgs 471/1997, inviando un file Tipo documento TD20 allo SdI.
 

(MF/ms)




Formazione obbligatoria “apprendisti”: Api Lecco Sondrio è un nuovo erogatore

Api Lecco Sondrio entra a far parte della Rete Dote Apprendistato il cui ente capofila operante sul territorio lecchese è A.P.A.F. – Agenzia Provinciale per le Attività Formative.
L'ingresso nelle rete consentirà alle aziende associate di indicare Api Lecco quale ente ove rivolgere l'adesione all'offerta formativa finanziata, di base e trasversale, prevista obbligatoriamente per i lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 81/2015.

La procedura per attivare l'offerta formativa finanziata sul proprio profilo aziendale è la seguente:

  • accedere all'area riservata del portale di A.P.A.F. con le proprie credenziali (ove mancanti effettuare preventivamente la registrazione );
  • inserire la preiscrizione ai servizi e ai corsi degli apprendisti assunti scegliendo nel menù a tendina della casella "Sede indicativa" l'opzione "Api – Associazione Piccole e Medie Imprese" (vedi allegato 1).
  • completare la procedura guidata di richiesta per l'iscrizione dell'apprendista al corso.

Ricordiamo che il possesso del titolo di studio consente di individuare la corretta selezione della tipologia di corso rivolto all'apprendista assunto ovvero,

  • licenza media o nessun titolo riconosciuto in Italia, 120 ore di formazione obbligatoria;
  • attestato di qualifica o diploma, 80 ore di formazione obbligatoria;
  • laurea,40 ore unico modulo obbligatorio;

Evidenziamo che la prenotazione al corso deve essere effettuata entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto di apprendistato: in caso di mancata prenotazione o superamento del predetto limite, l'azienda perde la possibilità di usufruire del finanziamento pubblico Dote Apprendistato e deve attivare privatamente e a proprio carico gli obblighi formativi previsti.
La mancata o parziale partecipazione dell'apprendista all'intero percorso formativo, comporta per l'azienda la perdita del diritto al sistema dotale.
I destinatari sono i lavoratori apprendisti assunti successivamente al 1° gennaio 2021 presso aziende con sede legale o operativa localizzata in Provincia di Lecco.
Una volta effettuata la prenotazione, le aziende verranno contattate dal nostro servizio di formazione che fornirà modalità e tempi di svolgimento dei corsi la cui attivazione avverrà non prima dell'autunno 2022.

(SB/mc)
 




Contributo Ambientale Conai: novità da luglio 2022 e da gennaio 2023

Con questa circolare vi informiamo della recente comunicazione diffusa da Conai relativamente ad alcune importanti novità:
  • i tappi tethered, progettati per restare legati ai loro contenitori per bevande, passano dalla fascia contributiva B2 alla B1 con una riduzione del Cac
     
  • dal 1° luglio 2022 si applica una consistente diminuzione del Cac Contributo Ambientale Conai per gli imballaggi di quasi tutti i materiali: acciaio, alluminio, carta, plastica e vetro
     
  • da gennaio 2023 prosegue la diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica con l’introduzione di nuove fasce, dalle 5 fasce attuali alle future 9 fasce, come sarà presto mostrato sulla pagina dedicata.
Il comunicato completo con tutti i dettagli è disponibile sul sito conai.
 

(SN/bd)




Indagine sul livello di “circolarità” delle imprese italiane

Si chiede alle imprese di compilare un questionario entro venerdì 17/06/2022 per monitorare l’impegno delle aziende sui temi dell’economia circolare. L’attenzione a questi temi sta crescendo e le azioni sono sempre più concrete e importanti: per questo Conai ha avviato una collaborazione con una università (l’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa) per supportare uno studio volto a misurare il livello di circolarità delle imprese italiane e della loro sensibilizzazione sul tema.
 
I risultati della ricerca saranno raccontati all’interno di una pubblicazione di Conai che, a cadenza triennale, fotografa come evolve l’impegno delle aziende sui temi della sostenibilità (l’ultima uscita della pubblicazione è consultabile on-line).

Il contributo delle aziende per la buona riuscita del progetto è fondamentale e richiede la compilazione di un questionario.

La compilazione è anonima, ma per le aziende che lo chiedono è possibile essere citati nella pubblicazione inserendo i riferimenti aziendali nel questionario.

(SN/bd)




Credito d’imposta per la formazione 4.0: 2020 – 2021 – 2022

Api Lecco Sondrio, tramite il suo Digital Innovation Hub ApiTech S.r.l. si rende disponibile ad assistere le aziende associate per ottenere il Credito d’Imposta Formazione 4.0.
Contattate l’ufficio formazione per ulteriori informazioni.
 
Finalità
La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
 
Soggetti beneficiari
Tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalla dimensione, nonché’ dal regime contabile adottato.
 
Tipologia di aiuto
L’incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 651/2014.
 
Caratteristiche dell’agevolazione
Il credito d’imposta per la formazione 4.0 per il periodo d’imposta 2020 e 2021 è così attribuito:
  • nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, con limite massimo annuale pari a € 300.000;
  • nella misura del 40% delle spese ammissibili sostenute dalle medie imprese, con limite massimo annuale pari a € 250.000;
  • nella misura del 30% delle spese ammissibili sostenute dalle grandi imprese, con limite massimo annuale pari a € 250.000.
La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
 
Dal 2022, la formazione è stata elevata al 70% per le piccole imprese e al 50% per le medie imprese a condizione che l’attività di formazione siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ad oggi non ancora emanato. Se la formazione non possiede queste caratteristiche, le aliquote scendono al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.
 
Ambiti formativi e attività di formazione ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Impresa 4.0. Non si considerano attività di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
 
Spese ammissibili
 
  • spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili;
  • spese relative al personale dipendente in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili;
  • Dal 2021:
    • il costo esterno sostenuto per corsi di formazione;
    • la consulenza per la progettazione formativa.
       
Tipologia di formatore ammesso
 
– Formatore interno. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti interni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a personale dipendente dell’azienda che assume ruolo di docente o tutor dell’attività formativa.
Formatore esterno. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la regione o provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • istituti tecnici superiori.
 
Tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0
 
a)         big data e analisi dei dati;
b)         cloud e fog computing;
c)         cyber security;
d)         simulazione e sistemi cyber-fisici;
e)         prototipazione rapida;
f)         sistemi di visualizzazione e realta’ virtuale (RV) aumentata (RA);
g)         robotica avanzata e collaborativa;
h)         interfaccia uomo macchina;
i)          manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
j)          internet delle cose e delle macchine;
k)         integrazione digitale dei processi aziendali.

Per maggiori informazioni 0341.282822, formazione@api.lecco.it.

(SB/am)




Corsi sicurezza: teleformazione equiparata alla formazione in aula

Il Senato anticipa l’Accordo Stato-Regioni e approva l’equiparazione della formazione in videoconferenza con modalità sincrona con quella in aula.
La norma è contenuta nell’art.9 bis della legge n.52/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Con questa novità, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro diventa praticabile con entrambe le modalità, in presenza e a distanza purchè sincrona.
Unica esclusione riguarda le attività formative per le quali siano previsti un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza.

Si può consultare il sito ministeriale che contiene questa informazione, unitamente agli altri aspetti post emergenziali stabiliti dalla legge.

Legge 19 maggio 2022, n. 52 – Conversione in legge con modificazioni del DL 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per superamento misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.
[ … omissis … ]

Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'art. 37, comma 2, secondo periodo, del D.lgs. 81/2008, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».
 

(SN/am)
 




“Officina 2022”: l’evento di gala per le aziende associate il 17 giugno 2022

Tra poco più di 15 giorni si terrà l’evento “Officina 2022: persone, passione, territorio”, la serata di gala dell’Api dedicata ai propri associati che va così a chiudere il cerchio aperto da “Officina cinema”.

A chi è rivolto?
A tutti gli imprenditori delle aziende associate a Api Lecco Sondrio

Quando si svolgerà?
Venerdì 17 giugno, dalle ore 18

Dove?
Antico Borgo di Annone Brianza (Lecco)

Il programma?
Aperitivo

Tavola rotonda moderata dalla giornalista Rai Tiziana Ferrario con protagonisti i nostri imprenditori Laura Silipigni e Andrea Beri, il sociologo Aldo Bonomi, la prorettrice del Politecnico di Lecco Manuela Grecchi e il prevosto di Lecco don Davide Milani.

Premiazioni delle Aziende Associate.

A seguire cena di gala e festeggiamenti 30esimo anniversario Gruppo Giovani Imprenditori.
 

Per prenotare il proprio posto CLICCARE QUI

(SG/am)




Salario minimo, sì alla direttiva Ue. Ma abbinato al taglio del cuneo fiscale

La Provincia dell’8 giugno 2022, il vicedirettore di Api Lecco Sondrio Mario Gagliardi commenta la nuova direttiva dell’Unione Europea. 




Autodichiarazione aiuti UE: in definizione la proroga dell’adempimento

E’ in valutazione la data del rinvio, l’orientamento è quello di spostare l’adempimento al 30 agosto o al 15 settembre e troverà spazio nel Decreto Legge sulle semplificazioni in corso di preparazione.

Nel provvedimento troveranno spazio disposizioni di semplificazioni di adempimenti e la norma che trasformerà la lotteria degli scontrini in istantanea.

Il decreto doveva essere esaminato già questa settimana ma per l’ampiezza degli argomenti e i ministeri coinvolti per il completamento delle disposizioni l’esame di Mario Draghi, presidente del consiglio, è stato rinviato alla settimana prossima.

Un nuovo ingresso nelle disposizioni è rappresentato dallo slittamento dei termini del nuovo adempimento l’autodichiarazione Ue in scadenza il prossimo 30 giugno.

Il pressing dei professionisti, delle imprese e degli intermediari finanziaria è stato valutato dai tecnici del Ministero dell’Economia e si è trovato il modo di concedere più tempo per il completamento dell’adempimento.

Si tratta di inserire in un modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 9 maggio 2022 l’indicazione di tutti gli aiuti ricevuti dalle imprese e dai professionisti durante la pandemia, aiuti adottati dall’Italia con il via libera della commissione Ue.

Il flusso dei dati serve a Bruxelles per il monitoraggio delle erogazioni e verificare eventuali sforamenti, riassegnazione di risorse e incremento delle somme effettivamente utilizzabili.

L’adempimento ha creato non pochi malumori tra i professionisti per l’intrecciarsi con le scadenze dichiarative e di versamento del mese di giugno e per la duplicazione a detta di alcuni delle informazioni richieste nell’autodichiarazione con quelle presenti nei quadri Rs di Unico.

Il Ministero, rispondendo in Commissione Finanze alla Camera, per ben due volte aveva negato la proroga per un problema di allineamento con la scadenza Ue fissata al 31 dicembre.

Ora si è trovata la soluzione in un tempo supplementare che consentirà un po’ di giorni in più e darà alla amministrazione tempo sufficiente per riorganizzare il flusso dei dati e inviarlo a Bruxelles.

Nel Decreto semplificazioni troveranno spazio anche disposizioni in tema di scommesse e di lotteria degli scontrini. Si prorogheranno fino ad agosto 2024 le concessioni in materia di scommesse su rete fisica (come Vlt e slot) che scadono il prossimo 29 giugno, e che non possono avere una proroga tecnica perché non c’è alcun bando di gara già pubblicato per l’assegnazione delle nuove concessioni (condizione per la proroga tecnica).

Il costo della proroga per ogni agenzia, calcola Agipronews, sarebbe pari a 7.500 euro (4.500 per i corner), con un incasso erariale stimato di circa 65 milioni di euro all’anno. Mentre, superate le ultime valutazioni, troverà spazio, nel provvedimento, anche il restyling della lotteria degli scontrini. L’estrazione diventerà istantanea e si potrà verificare con un Qr code.

Per partecipare all’estrazione si dovranno associare all’acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui è titolare chi fa l’acquisto il codice lotteria. Quest’ultimo sarà individuato con un provvedimento di Agenzia delle Dogane d’intesa con l’Agenzia delle Entrate. Il codice associato sarà un codice generato randomicamente e sarà associato al codice fiscale del contribuente/giocatore finale.

La nuova formulazione vorrà rendere più esplicito e puntuale il vincolo legale che impone l’obbligatoria sovrapposizione tra il codice fiscale utilizzato per generare il codice lotteria e il codice fiscale associato al titolare dello strumento di pagamento elettronico o dei fondi detenuti sui rapporti di credito o debito bancari o postali utilizzati per l’acquisto.

Infine nel Decreto Semplificazioni arriveranno una serie di revisioni di scadenze di adempimenti fiscali. Intanto, alcune associazioni di commercialisti (Aidc, Anc, Sic, Unagraco, Ungdcec) hanno presentato ricorso al Tar Lazio contro l’Agenzia delle entrate per l’annullamento del provvedimento con il quale è stato approvato il modello.

(MF/ms)