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“Energy Release”: pubblicato l’avviso per partecipare al meccanismo per l’assegnazione a prezzi calmierati di energia prodotta da fonti rinnovabili

Informiamo le aziende che il Ministero della Transizione Ecologica ha firmato lo scorso settembre il Decreto n. 341/2022, decreto “Energy Release”, in attuazione di quanto previsto all’art. 16-bis del DL Energia n. 17/2022, che prevedeva a favore di una serie di clienti, la cessione a prezzi calmierati di energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili.
 
Di seguito una sintesi dei principali contenuti del decreto, di cui in allegato è riportata la versione integrale.
 
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) cede energia elettrica nella sua disponibilità derivante da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di Scambio sul Posto e Ritiro Dedicato, per un volume complessivo che lo stesso GSE ha recentemente quantificato in circa 16 TWh/anno (16 miliardi di kWh).
 
L’energia messa a disposizione viene assegnata ai clienti finali secondo le seguenti condizioni:

  • hanno diritto a partecipare alla richiesta di assegnazione dell’energia le seguenti categorie di “clienti finali prioritari”, alternativamente o congiuntamente:
  1. clienti finali industriali, le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell’ISTAT;
  2. Piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003 della Commissione Europea;
  3. Clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea;
  4. Clienti finali energivori di cui al Decreto del MISE 21/12/2017;
  5. Clienti finali energivori localizzati in Sicilia e Sardegna.
  • I Clienti che intendono acquisire quote di energia elettrica presentano offerte di acquisto, previo il rilascio di idonee garanzie, su apposita sede di negoziazione predisposta dal Gestore dei Mercati Energetici (GME);
  • Il volume minimo di energia elettrica richiedibile è di 1 GWh/anno;
  • Il volume massimo richiedibile è pari al 3% dell’intero volume messo a disposizione dal GSE;
  • In ogni caso, ogni singolo partecipante non può richiedere un volume superiore al 30% del consumo medio che ha avuto negli ultimi 3 anni. Possono pertanto partecipare le imprese che hanno avuto negli ultimi tre anni un consumo medio di almeno 3.340.000 kWh/anno;
  • E’ possibile partecipare alla procedura in forma aggregata, cioè i clienti finali possono partecipare congiuntamente mediante sottoscrizione di un contratto di aggregazione individuando un soggetto aggregatore, purché l’offerta sia riferita a gruppi omogenei di clienti finali in possesso dei medesimi requisiti di priorità di cui ai precedenti punti da 1) a 5);
  • Il prezzo dell’energia ceduta dal GSE mediante questa procedura è pari a 210 €/MWh. Tale valore potrà essere rivisto, anche alla luce del tetto di 180 €/MWh fissato dalla UE per la generazione inframarginale;
  • Il volume offerto è ripartito pro-quota applicando requisiti di priorità specificati nel Decreto a seconda delle classi di priorità (punti da 1 a 5 di cui sopra) a cui appartiene il cliente finale;
  • Se non viene assegnato l’intero volume a disposizione, è previsto il lancio di una nuova procedura destinata ai clienti non prioritari (non rientranti nelle tipologie di cui ai precedenti punti da 1 a 5).

 
Una volta completata l’assegnazione dei volumi, il GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie di durata fino al 31 dicembre 2025, previa acquisizione di idonee garanzie. Si tratta di un contratto di natura finanziaria in base al quale il GSE calcola la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura (210 €/MWh) e il prezzo medio mensile di vendita sul mercato elettrico dell’energia nella sua disponibilità. Se la differenza è negativa, il GSE eroga il relativo importo al cliente finale; se la differenza è positiva, il GSE richiede al cliente finale l’importo corrispondente.
Il GSE provvede annualmente alla rideterminazione dell’energia aggiudicata ad ogni cliente in base all’effettiva disponibilità in capo allo stesso GSE.
Il contratto prevede una facoltà di recesso senza penali con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di recesso, oltre alla facoltà per il cliente finale di modificare annualmente la quantità di energia ritirata.
 
Nei giorni scorsi il GSE ha pubblicato l’avviso che definisce le modalità di accreditamento dei clienti finali, anche in forma aggregata, per partecipare alla procedura di assegnazione dell’energia elettrica nella sua disponibilità.
 
Di seguito è riportata comunque una sintesi delle procedure operative da seguire:

  1. Accreditamento sul portale del GSE (l’iniziale apertura prevista dal 9 al 21 novembre 2022 è stata posticipata per consentire l’adeguamento del portale stesso secondo le indicazioni del ministero della Transizione Ecologica”. Si è ora in attesa delle nuove tempistiche), come specificato all’art. 4 delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento del GSE (riportate in allegato):
    1. Registrarsi sull’Area Clienti del GSE (www.gse.it)
    2. Sottoscrivere il servizio “ER-Energy Release” che compare nell’area clienti del sito del GSE
    3. Accedere al servizio “ER-Energy Release” e compilare le schede presenti inserendo i dati richiesti
    4. Scaricare la dichiarazione sostitutiva pre-compilata con i dati inseriti e ricaricarla, debitamente sottoscritta, per completare la richiesta di accreditamento. Il sistema invierà una mail di conferma dell’avvenuta ricezione assegnando un codice univoco.
  2. Accreditamento e partecipazione alla procedura di assegnazione sul portale del GME:
    1. Registrarsi sul portale del GME alla “Bacheca PPA”, inoltrando la seguente documentazione per l’ammissione come stabilito nella “DTF 01 Bacheca PPA” (riportate in allegato) mediante posta ordinaria o corriere (a Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124 – 00197 Roma) o PEC (gme@pec.mercatoelettrico.org):
      1. “Domanda di ammissione alla Bacheca PPA” (come da modello riportato in allegato) corredata della copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore della medesima domanda e, nel caso in cui il soggetto richiedente l’ammissione sia una persona giuridica, della dichiarazione attestante i poteri di rappresentanza del soggetto sottoscrittore della domanda.
      2. “Contratto di adesione alla Bacheca PPA” (riportato in allegato) siglato in ogni pagina dal richiedente l’ammissione

N.B.: la procedura per l’ammissione alla Bacheca PPA del GME è disponibile al seguente link: https://www.mercatoelettrico.org/It/Mercati/PPA/ComeParteciparePPA.aspx

  1. Entro 15 giorni dalla data di ricezione della domanda il GME comunica mediante raccomandata AR o PEC l’ammissione alla Bacheca PPA o gli adempimenti per regolarizzare la domanda qualora risulti irregolare o incompleta. In caso di ammissione, il GME invierà a ciascun utente indicato nella domanda di ammissione le credenziali (user id e password di primo accesso) necessarie per l’accesso al sistema informatico
  2. Una volta ammessi alla Bacheca PPA, per poter partecipare al comparto Energy Release presente nella bacheca, si dovrà presentare al GME la comunicazione contenente le coordinate bancarie (riportata in allegato) e le garanzie finanziarie nella forma di deposito infruttifero, secondo quanto previsto all’art. 4.4 delle “DTF 05 Bacheca PPA” (riportato in allegato).
  3. La procedura per l’allocazione dei volumi di energia elettrica sarà effettuata sul comparto Energy Release della Bacheca in data che verrà resa nota dal GME con successivo comunicato, secondo le disposizioni riportate all’art. 4 delle “DTF 05 Bacheca PPA”
  1. A seguito dell’assegnazione, ai sensi di quanto disposto all’art. 4.4 delle Disposizioni Tecniche di Funzionamento del GSE, i clienti assegnatari devono riaccedere al portale del GSE, selezionano la funzionalità di stipula, il numero di richiesta di accreditamento e inserire nell’apposita maschera i dati propedeutici alla stipula (es: IBAN, regime fiscale, ecc.). A seguito del completamento dell’inserimento di tali dati, il sistema rende disponibile l’anteprima del contratto. Il cliente deve accettare le clausole contrattuali, quindi scaricare la dichiarazione di accettazione generata dal portale che deve poi essere trasmessa con l’apposita funzionalità debitamente sottoscritta e accompagnata dal documento di identità del firmatario. Il GSE completa le verifiche e procede all’attivazione del contratto rendendone disponibile una copia sul portale. La procedura di stipula deve essere fatta dal cliente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della procedura del GME.

(RP/rp)
 




Congiuntura, le pmi lombarde evidenziano rallentamenti per ordini, fatturato, produzione

Il Giornale di Lecco del 7 novembre 2022, articolo sull’indagine di Confapindustria Lombardia. 




“Il lavoro in fabbrica è molto cambiato Va detto ai giovani”

La Provincia del 2 novembre 2022, intervista a Enrico Vavassori presidente Api Lecco Sondrio. 




Contributi a fondo perduto da Regione Lombardia per l’internazionalizzazione

Regione Lombardia mette a disposizione importanti incentivi per l’internazionalizzazione delle pmi lombarde, nello specifico in relazione a progetti di sviluppo all’estero, di partecipazione a fiere di settore e di realizzazione di siti web.

Il programma coprirà costi sino a 350 mila euro (con un minimo 35 mila euro) che siano previsti entro 18 mesi dall’approvazione regionale (interventi previsi per il 2023 e 2024).

L’intervento regionale prevede:

  • un contributo a fondo perduto pari al 20% del programma
  • un finanziamento a tasso 0 pari all’80% del programma, con un ammortamento programmato in 6 anni.

Nel programma di internazionalizzazione possono essere compresi:

• partecipazione a fiere internazionali, comprese quelle virtuali
• creazione di strutture espositivo o promozionali all’estero (temporanee)
• azioni di comunicazione
• sviluppo di sistemi web per la promozione all’estero
• consulenze specializzate di internazionalizzazione, compresi Temporary Export Manager
• formazione specifica del personale

I costi di investimento potranno comprendere anche l’attività svolta dal personale dipendente dell’azienda.

Le domande saranno accolte in ordine di presentazione, previa una valutazione del contenuto del progetto che deve essere ritenuto sostenibile.

Seguiranno ulteriori informazioni in seguito all’effettiva pubblicazione del bando.

(GF/am)




“Settimana per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”: registrazione webinar

La “Settimana annuale dedicata al tema salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” si è svolta da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2022.

Regione Lombardia e le Ats territoriali hanno promosso eventi di sensibilizzazione in modalità webinar sotto il titolo “Storie di infortuni: impariamo dagli errori”. Ora i webinar sono disponibili on line per essere riascoltati e utilizzati in occasione di iniziative di sensibilizzazione o corsi sulla sicurezza.

Nei social media di ATS Brianza si trova la registrazione del webinar su YouTube

Si segnalano anche altri due filmati ATS Brianza sull’argomento della prevenzione degli infortuni sul lavoro:
 
  • “Storie di infortuni, perchè non ne accadano più” cliccare qui 

Tutti sono invitati a tenere alta l’attenzione della collettività e in particolare dei lavoratori sulla prevenzione degli incidenti e degli infortuni.

(SN/am)

 




“Welfare aziendale leva strategica per attrarre e trattenere talenti”: slide

Trasmettiamo alle Aziende Associate le slide utilizzate dal relatore Giovanni Lucchetta, amministratore unico di TreCuori società benefit, durante il convegno di settimana scorsa dal titolo “Il welfare aziendale: leva strategica per attrarre e trattenere talenti“.

 

Ricordiamo che per avere maggiori informazioni su questo servizio si può scrivere a welfare@api.lecco.it oppure si può chiamare l’associazione allo 0341.282822.

(FV/am)




In Api la presentazione del romanzo sul villaggio operaio di Crespi d’Adda

La storia di una famiglia, di un’azienda e di un territorio divenuti patrimonio Unesco. Un villaggio che ha rappresentato, e rappresenta tutt’oggi, un modello di imprenditorialità visionaria che 150 anni fa ha dato l’inizio a quello che oggi viene chiamato welfare.
 
Martedì 15 novembre 2022, ore 18, l’autrice Alessandra Selmi presenta, nell’auditorium di Api Lecco Sondrio (via Pergola 73), il suo romanzo “Al di qua del fiume. Il sogno della famiglia Crespi” (Editrice Nord, 496 pagine, 19 euro).
 
Alessandra Selmi è l’autrice di un lavoro che ripercorre la vita della famiglia Crespi, coloro che hanno ideato e realizzato il villaggio operaio di Crespi d’Adda.
Al tramonto dell’Ottocento, grazie all’ambizioso progetto della famiglia Crespi, sulle sponde bergamasche del fiume Adda nasce il villaggio operaio, oggi patrimonio mondiale dell’Unesco. La Selmi ne ricostruisce le vicende in un romanzo di ampio respiro, che racconta cinquant’anni di storia italiana. Crespi è solo un triangolo di terra delimitato dal fiume Adda, lo si può abbracciare con uno sguardo. Ma, nel 1877, agli occhi di Cristoforo Crespi rappresenta il futuro e l’occasione per la sua famiglia di lasciare un segno indelebile in questo mondo. Lui, figlio di un tengitt (tintore), lì farà sorgere un cotonificio all’avanguardia e, soprattutto, un villaggio per gli operai come mai si è visto in Italia, con la sua chiesa, la sua scuola, case accoglienti con giardino per operai e dirigenti. Si giocherà tutto, Cristoforo, per realizzare il suo sogno. I soldi, la reputazione e anche il rapporto col fratello Benigno, ammaliato invece dalle sirene della nobiltà di Milano e dal prestigio di possedere un giornale: Il Corriere della Sera.
 
Appena saputa della pubblicazione di questo romanzo – spiega il presidente di Api Lecco Sondrio Enrico Vavassoriabbiamo cercato di portare qui l’autrice per presentarlo per due motivi principalmente. Per l’incredibile storia e idea che sta alla base della nascita di Crespi d’Adda, della visione all’avanguardia del suo ideatore Cristoforo Crespi che, come imprenditori, ci ha sempre affascinato e per la vicinanza geografica che abbiamo con questo luogo: leggere questo romanzo per chi abita così vicino, e quei luoghi li conosce quasi a memoria, è come sentirsi a casa. Oggi molte nostre aziende fanno del welfare ed è la naturale conseguenza di quello realizzato a Crespi d’Adda due secoli fa”.
 
Durante la presentazione del volume nella sede di Api sarà possibile acquistare il libro e farlo firmare dall’autrice Alessandra Selmi.
 
L’evento è organizzato da Api Lecco Sondrio in collaborazione con la Libreria Volante di Lecco ed è aperto a tutti. 
 
Per riservare il proprio posto è consigliata la prenotazione compilando il form a questo link, oppure scrivendo a comunicazione@api.lecco.it, oppure info@lalibreriavolante.com.

 

Anna Masciadri
Ufficio stampa




Webinar fiscale: “Scadenze e opportunità imminenti”

Il dottor Massimo Fumagalli dello Studio Qualitas di Lecco terrà il webinar fiscale “Scadenze e opportunità imminenti” martedì 8 novembre 2022 alle ore 14.30.

Questi i temi trattati:

  • il trattamento fiscale degli omaggi natalizi
  • l’autodichiarazione “Aiuti di Stato”
  • Bonus edilizi alle imprese
     

Per partecipare compilare il form cliccando qui.

La mattina del giorno del webinar agli iscritti verrà inviato il link per collegarsi alla riunione online. 

(MS/am)
 




Versamento acconti di imposta: la scelta del metodo di calcolo

Gli acconti Irpef, Ires e Irap relativi al 2022 continuano ad essere dovuti secondo le consuete modalità.

Innanzitutto, ferma restando la necessità che sussista la qualifica di soggetto passivo d’imposta sia nel 2021, sia nel 2022 (cfr. C.M. 31 ottobre 1977 n. 96/13/3983), la sussistenza dell’obbligo di versamento va vagliata altresì sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione.

Ad esempio, l’acconto Irpef 2022 non va corrisposto se l’importo del rigo “Differenza” (RN34 o RN61 colonna 4, se sussistono obblighi di ricalcolo) del modello REDDITI 2022 PF è pari o inferiore a 51 euro, mentre l’acconto IRES non è dovuto se l’ammontare indicato nel rigo RN17 (“IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”) del modello REDDITI 2022 SC è pari o inferiore a 20 euro. Neppure l’acconto IRAP è dovuto se il rigo IR21 del modello IRAP 2022 è pari o inferiore a 51 euro (per le società di persone e i soggetti equiparati) o 20 euro (per i soggetti IRES).

Appurata la sussistenza dell’obbligo di versamento, occorre scegliere il metodo di calcolo tra i due consueti, storico e previsionale.

In base al metodo storico, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite), risultante da specifici righi dei modelli REDDITI e IRAP.

Con il metodo previsionale, invece, il calcolo è effettuato sulla base dell’imposta che si presume dovuta per l’anno in corso (al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute subite).

È possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (es. IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).

Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme, nel senso che, per esempio:

  • in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo c.d. “storico”;
  • in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo c.d. “previsionale”.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri.

In linea di principio, il metodo previsionale è conveniente se si prevede una riduzione dell’imposta relativa al 2022 rispetto a quella dovuta per il 2021, anche se espone al rischio dell’applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui il versamento si riveli, a posteriori, insufficiente.

Scelto il metodo di calcolo, occorre ricordare che, se l’importo della prima rata non supera 103 euro, l’acconto è versato in un’unica soluzione entro il termine per il versamento della seconda rata (30 novembre 2022, per i soggetti “solari”).

Inoltre, dal 2020, l’art. 58 del DL 124/2019, ha fissato, a regime, al 50% la misura della prima e seconda rata dei suddetti acconti, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), come di seguito definiti. Per i contribuenti estranei agli ISA, resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%).

Ai fini in esame, rientrano tra i soggetti ISA i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che dichiarano “per trasparenza” redditi di tali soggetti (di cui all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019).

In pratica, si tratta di quei contribuenti che, contestualmente (ris. Agenzia delle Entrate nn. 93/2019 e 64/2019):

  • esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569 euro).
Ricorrendo tali condizioni, risultano interessati dalla modifica anche i contribuenti che:
  • partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014;
  • applicano il regime di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA.
(MF/ms)
 



Operazioni estere ottobre: integrazione o autofattura entro il 15 novembre

Per le operazioni passive ricevute, il cessionario/committente deve emettere l’integrazione o l’autofattura e trasmetterla allo SDI entro il 15° giorno del mese successivo a quello di:
  • ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazione INTRA UE),
  • effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni EXTRA UE)
Ai sensi dell’art. 17, comma 2 del Dpr. n. 633/1972 il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge trova applicazione per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito.

Quest’ultimo, in qualità di debitore dell’imposta è tenuto ad assolvere il tributo secondo due modalità differenti a seconda che il fornitore sia o meno un soggetto comunitario e più in particolare:

  • mediante integrazione della fattura ricevuta dal fornitore, se questo è un soggetto stabilito in altro Stato UE;
  • mediante emissione di autofattura quando il fornitore è, invece, un soggetto stabilito in uno Stato extra-UE.
In caso di acquisti da soggetti UE, il cedente/prestatore emette una fattura senza indicazione dell’imposta che una volta ricevuta dal cessionario/committente dovrà essere integrata con l’indicazione dell’aliquota IVA e della relativa imposta.
INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI UE
Codice documento
  • TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;
  • TD18” – “Integrazione per acquisto di beni intracomunitari”.
Termini di emissione e annotazione
  • la fattura ricevuta va integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura emessa dal fornitore comunitario e con riferimento al mese precedente;
  • l’annotazione del medesimo documento nel registro degli acquisti consente l’esercizio del diritto alla detrazione secondo le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972.

In caso di acquisto da soggetto stabilito fuori dal territorio UE, il cessionario/committente dovrà emettere un’autofattura in un unico esemplare nel rispetto altresì delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.
 

INVERSIONE CONTABILE PER ACQUISTI DA SOGGETTI EXTRA-UE
Codice documento
  • TD17” – “Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”;
  • TD19” – “Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 co. 2 del DPR 633/72”.
Termine di emissione
  • entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione nel caso di acquisto di beni mobili o immobili presenti nel territorio dello Stato ovvero per le prestazioni di servizi non “generiche” rilevanti in Italia;
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione nelle ipotesi di prestazioni di servizi “generiche” ricevute.
Termine di annotazione L’annotazione del documento emesso deve essere effettuata:

  • nel registro delle vendite: entro il 15° giorno del mese successivo al momento di effettuazione;
  • nel registro degli acquisti: anteriormente alla liquidazione periodica in cui è esercitato il diritto alla detrazione.

(MF/ms)