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Trent’anni del Gruppo Giovani Api: rassegna stampa

Mercoledì 6 aprile in Api abbiamo organizzato la conferenza stampa di presentazione degli eventi per i 30 anni del Gruppo Giovani, questi gli articoli e video pubblicati:
 

 
 




Credito imposta beni strumentali: novità dal decreto Milleproroghe

L’articolo 3-quater del Decreto Milleproroghe (Dl. 228/2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022), introdotto durante l’iter parlamentare di conversione, modifica la disciplina del credito d’imposta riconosciuto a favore delle imprese in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi.

Per effetto di tale intervento normativo, il tax credit trova applicazione, con le percentuali previste per il 2021, in relazione a tutti gli investimenti ultimati entro il 2022, ferma restando la condizione che, entro il 31 dicembre 2021, l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato pagato almeno il 20% del costo di acquisizione. La novità interessa sia i beni materiali e immateriali “ordinari” sia quelli materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.

In sostanza, quindi, con il Milleproroghe il legislatore ha sancito lo slittamento di sei mesi (dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022), del termine per portare a compimento le operazioni agevolabili correttamente avviate entro la fine del 2021.

Tale slittamento risponde all’esigenza di tener conto delle difficoltà incontrate dalle imprese per effetto del perdurare della pandemia da Covid-19, soprattutto con riguardo alla capacità delle aziende produttrici dei beni di evadere tempestivamente gli ordini ricevuti.

Il ricordato articolo 3-quater interviene sui commi 1054 e 1056, dell’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021). A tal proposito si ricorda che il comma 1054, nell’ambito della disciplina del credito d’imposta per i beni strumentali nuovi, riconosce l’agevolazione nella misura del 10% del costo sostenuto alle imprese che effettuano investimenti:

  • in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (di cui all’allegato A alla L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (di cui all’Allegato B L. 232/2016), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Nella formulazione vigente prima delle modifiche apportate dal Milleproroghe, il comma 1054 stabiliva che il credito spettasse in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%.

Per effetto della modifica introdotta con il Dl. 228/2021 si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili.

Ai fini dell’ammissione all’agevolazione resta ferma in ogni caso la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Analogo intervento modificativo viene effettuato sul comma 1056 della L. 178/2020. Tale comma riconosce il tax credit in relazione agli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

Nella versione previgente gli investimenti agevolabili erano quelli effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Per effetto della modifica introdotta con il Decreto Milleproroghe si dispone lo slittamento dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 del termine entro cui completare gli investimenti agevolabili, ferma restando, anche in questa ipotesi, la condizione che il relativo ordine, alla data del 31 dicembre 2021, risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Si ricorda che nell’ipotesi disciplinata dal comma 1056 il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.
Infine, si ricorda che la disciplina dell’agevolazione in esame ad oggi vigente è il risultato della stratificazione di più interventi normativi. In particolare:
  • la Legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019) ha introdotto il credito d’imposta per le spese di investimento in beni strumentali nuovi (con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020);
  • la Legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020) ha esteso fino al 31 dicembre 2022 l’applicazione della disciplina del tax credit e nel contempo ha, da un lato, potenziato e diversificato le aliquote agevolative e, dall’altro, ha incrementato le spese ammissibili e ha ampliato l’ambito applicativo;
  • la Legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 44, L. 234/2021) ha ulteriormente esteso (fino al 2025) l’efficacia della disciplina di favore e ha rimodulato l’applicazione dell’agevolazione.
(MF/ms)
 



Modello IVA TR: aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’aggiornamento del modello IVA TR e delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di recepire il nuovo limite massimo per la compensazione “orizzontale” dei crediti IVA.

Ai sensi dell’art. 1 comma 72 della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021), è stato incrementato a 2 milioni di euro il limite annuo cumulativo di crediti compensabili nel modello F24 ovvero rimborsabili sul conto fiscale con la procedura “semplificata”.

Con tale intervento normativo, è stato messo a regime il limite che era già stato previsto, in via temporanea, per il solo anno 2021 (art. 22 del Dl 73/2021). Per l’anno 2020, invece, il previgente limite di 700.000 euro era già stato innalzato a un milione di euro (art. 147 del Dl 34/2020).

Il nuovo ammontare di 2 milioni di euro vale sia per la compensazione del credito IVA annuale relativo al 2021, sia per i crediti IVA trimestrali maturati nel corso del 2022.

Per questa ragione è stato, dunque, necessario aggiornare le istruzioni alla compilazione del modello TR (approvato, da ultimo, con provv. Agenzia delle Entrate n. 144055/2020), il quale resta immutato nella sua struttura.

Il termine per la presentazione del modello per l’utilizzo dell’eccedenza detraibile relativa al primo trimestre 2022 è il 2 maggio 2022, vale a dire il primo giorno feriale successivo alla scadenza ordinaria (che sarebbe il 30 aprile), a norma dell’art. 8 del Dpr 542/99 e dell’art. 7 comma 1 lett. h) del Dl 70/2011. Il modello può essere presentato a partire dal 1° aprile 2022.

In relazione al secondo trimestre 2022, il modello IVA TR potrà essere presentato al più tardi entro il 22 agosto 2022: il termine ordinario sarebbe rinviato al 1° agosto, in quanto il 31 luglio è domenica, ma si potrebbe beneficiare dell’ulteriore rinvio dei termini in scadenza tra il 1° e il 20 agosto ai sensi dell’art. 37 comma 11-bis del Dl 223/2006.

In precedenza, proprio per tenere conto del più elevato limite di compensazione dei crediti IVA, anche il modello di dichiarazione IVA era stato aggiornato, in via analoga. In particolare, era stato eliminato il campo 6 del rigo VX4, che doveva essere barrato dai subappaltatori edili per attestare il possesso dei requisiti che consentivano di beneficiare del maggior ammontare (è stato assorbito, infatti, il limite derogatorio di un milione di euro previsto per gli anzidetti subappaltatori).

Con l’occasione del recente aggiornamento del modello TR, si segnalano le precedenti modifiche che sono state apportate nel corso del 2021, per tenere conto delle novità normative riferite alle percentuali di compensazione di taluni prodotti agricoli.

Il primo aggiornamento era stato effettuato per considerare le nuove percentuali di compensazione, per il legno e la legna da ardere, innalzate dal 6% al 6,4%, secondo quanto previsto dal Dm 5 febbraio 2021.

Il Dm 19 dicembre 2021 ha esteso retroattivamente l’applicazione alle cessioni dell’anno 2021. Per il 2022, tuttavia, l’aliquota del 6,4% non risulta ufficialmente essere stata prorogata.

Il secondo aggiornamento al modello, avvenuto nel corso del 2021, era dovuto all’introduzione della nuova percentuale, pari al 9,5%, per le cessioni di animali della specie bovina e suina, ai sensi dell’art. 68 comma 1 del Dl 73/2021 (negli anni precedenti, la percentuale era fissata, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%).

A tal fine, sono stati inseriti i nuovi righi “TA11A” (riservato alle operazioni attive) e “TB11A” (dedicato alle operazioni passive).

La percentuale del 9,5% è stata, quindi, prorogata anche per il 2022 a norma dell’art. 1 comma 527 della L. 234/2021.

Visto di conformità escluso sotto i 30.000 euro

In merito alle condizioni per la certificazione del credito maturato, non sono richieste formalità ulteriori rispetto alla presentazione del modello, qualora il predetto credito IVA sia di importo inferiore a 30.000 euro.

Per le eccedenze di IVA detraibile di ammontare superiore a 30.000 euro è, invece, richiesta l’apposizione sul modello del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di revisione contabile) oltre che il rilascio di dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto di determinati requisiti economico-patrimoniali.

Negli specifici casi disciplinati dall’art. 38-bis comma 4 del Dpr 633/72 è necessaria la prestazione di garanzia patrimoniale in favore dell’Amministrazione finanziaria.

L’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per il modello TR riferito al primo trimestre 2022, spetta inoltre per i crediti IVA non superiori a 5.000 euro, in favore dei soggetti passivi il cui livello di affidabilità ISA è:

  • almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2020;
  • oppure, almeno pari a 8,5 calcolato come media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d’imposta 2019 e 2020.
L’anzidetta soglia di 50.000 euro è cumulativa per il credito IVA annuale e per i crediti trimestrali, essendo riferita, in via generale, alle richieste di rimborso effettuate nel 2022 (provv. n. 103206/2021).

(MF/ms)




Nuova piattaforma per visure catastali: pubblicata guida all’utilizzo

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida che illustra in dettaglio le novità riguardanti la visura catastale derivanti dall’attivazione, a decorrere dal 1° febbraio 2021, della nuova piattaforma “SIT” (Sistema Integrato del Territorio), a disposizione:
  1. dei cittadini, per la visura attuale;
  2. dei professionisti, per la visura storica, ai sensi del Provvedimento direttoriale 26 gennaio 2021 n. 24383/021.
Al riguardo si precisa quanto segue:
  1. la consultazione dei dati catastali archiviati nella banca dati informatica, relativi agli immobili presenti su tutto il territorio nazionale, può essere chiesta presso:
    • qualsiasi Ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate (escluse le sedi di Trento e Bolzano, dove il servizio è gestito dalle Province autonome);
    • lo sportello catastale decentrato presso le sedi dei Comuni, delle Comunità montane, delle Unioni dei Comuni e delle Associazioni di Comuni;
  2. se chiesta agli sportelli, la visura è rilasciata in formato cartaceo;
  3. per consultare i dati disponibili solo su supporto cartaceo, è necessario recarsi presso l’Ufficio provinciale-Territorio competente;
  4. è inoltre possibile effettuare la consultazione degli atti storici del catasto (come i registri di partita, le mappe nonché i tipi frazionamento);
  5. i modelli di visura attuale si differenziano:
    • per soggetto: situazione catastale relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale relativa a un immobile urbano;
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale (terreno o fabbricato);
    • per immobile di catasto terreni: situazione catastale relativa a un immobile rurale presente in catasto con più qualità colturali insistenti sulla stessa particella (dichiarato come immobile porzionato);
  6. la visura storica, invece, si differenzia per l’esposizione delle informazioni censuarie per periodi temporali e in base all’ordine cronologico con cui sono entrate nella banca dati. I modelli di visura storica si differenziano, in particolare:
    • per soggetto: situazione catastale storica relativa a un soggetto intestatario di immobili in catasto terreni o fabbricati;
    • per immobile di catasto fabbricati: situazione catastale storica relativa a un immobile urbano.
La visura storica, sia per soggetto che per immobile, può essere chiesta in due formati differenti: analitico e sintetico.

(MF/ms)




Imprenditoria femminile: da maggio le domande per gli incentivi

Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato il Decreto con il quale stabilisce termini e modalità per la presentazione delle domande del “Fondo Impresa Femminile” che incentiva le donne ad avviare e rafforzare nuove attività imprenditoriali per realizzare progetti innovativi.
Si tratta di un intervento inserito tra le priorità del PNRR a cui il Mise ha destinato complessivamente 200 milioni di euro con l’obiettivo di supportare la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili. A partire da maggio potranno essere presentate le domande per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo queste modalità:
  • per l’avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 5 maggio 2022, mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 19 maggio 2022;
  • per lo sviluppo di imprese femminili costituite oltre 12 mesi la compilazione delle domande è possibile dalle ore 10 del 24 maggio 2022, mentre la presentazione a partire dalle ore 10 del 7 giugno 2022.
L’avvio di nuove attività imprenditoriali sarà inoltre supportato con azioni dirette ad affiancare le donne nel percorso di formazione ma anche attraverso servizi di assistenza tecnico-gestionale della misura. Le agevolazioni saranno concesse a fronte di programmi di investimento nei settori dell’industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, commercio e turismo, nonché nella fornitura dei servizi.

Cliccando qui è possibile leggere il decreto completo relativo a questa inizia del Ministero dello Sviluppo economico. 

(MP/am)




Covid-19: linee guida per la ripresa delle attività

Il Ministero della Salute, con ordinanza 1° aprile 2022, ha adottato le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” successive alla fine della fase emergenziale, nei termini indicati dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 30 marzo 2022.
L’ordinanza produrrà effetti fino al 31 dicembre 2022, fatte salve le specifiche disposizioni di legge vigenti in materia.

Nell’allegato al provvedimento vengono definiti principi di carattere generale e misure specifiche per i seguenti settori di attività:

  • Ristorazione e cerimonie
  • Attività turistiche e ricettive
  • Cinema e spettacoli dal vivo
  • Piscine termali e centri benessere
  • Servizi alla persona
  • Commercio
  • Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
  • Parchi tematici e di divertimento
  • Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
  • Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • Sagre e fiere locali
  • Corsi di formazione
  • Sale da ballo e discoteche
Resta inteso che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

(MG/am)

 
 




30 anni Gruppo Giovani: gli eventi in arrivo e come iscriversi

Quest’anno il Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio festeggia i primi trent’anni di attività e, per celebrare questa ricorrenza, ha deciso di organizzare due momenti importanti di celebrazioni.
 
  • Il primo è “Officina cinema”, un cineforum che si terrà tra fine aprile e maggio sul tema lavoro al Nuovo Cinema Aquilone di Lecco (via Parini 16). Questa iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza per condividere con tutto il territorio questo momento pubblico di festeggiamenti. Per maggiori informazioni sull’iniziativa e per riservare il tuo posto al cinema, per tutti i film o solo per quello che ti interessa, CLICCA QUI.
 
  • Il secondo e conclusivo evento di festeggiamenti si terrà il 17 giugno all’Antico Borgo di Annone Brianza con serata dal titolo: “Officina 2022: persone, passione, territorio” in cui è prevista una tavola rotonda e a seguire la cena.
    Quest’ultimo appuntamento è dedicato esclusivamente a tutte le aziende associate di Api Lecco Sondrio.

    Per conoscere il programma dell’iniziativa e riservare il tuo posto CLICCA QUI.

(SG/am)
 
 



Energivori classe VAL.x: la prima rata di acconto è posta a zero

Informiamo le aziende interessate che l’Autorità per l’Energia – Arera, con delibera n. 141/2022/R/com del 30 marzo u.s. ha disposto che, per le imprese a forte consumo di energia elettrica con classe di agevolazione VAL.x per l’anno 2022, la prima rata della contribuzione alla componente Asos da versare in acconto alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA entro il 30 giugno 2022 è posta a zero.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)
 




Comunicato Agenzia Entrate: malfunzionamento sistema informatico

Dalle ore 14.07 del 30 marzo alle ore 18.30 del 31 marzo si sono verificati dei malfunzionamenti ai collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate, a seguito di alcuni cali di tensione elettrica che hanno danneggiato i sistemi impiantistici di Sogei S.p.A.

Con apposita nota stampa, Sogei S.p.A. (partner tecnologico dell’Agenzia delle entrate) ha tuttavia comunicato che non sono stati in alcun modo persi né alterati dati e informazioni.

L’Agenzia delle entrate, alla luce delle criticità appena richiamate ha quindi emanato, nella giornata di venerdì 1° aprile, un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici (provvedimento prot. n. 103772/2022), che è stato pubblicato sul sito della stessa Agenzia delle entrate quale forma di pubblicità legale idonea a sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell’articolo 1 D.L. 498/1961, infatti, “Qualora gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto di cui all’articolo 3”.

Tutti gli adempimenti in scadenza lo scorso 30 e 31 marzo risultano quindi prorogati all’11 aprile.

Si pensi, a mero titolo di esempio, agli obblighi di trasmissione telematica delle fatture elettroniche, alla presentazione del modello Eas, del modello Intra-12, alla trasmissione della dichiarazione e al versamento dell’Iva mensile per gli aderenti al regime Ioss, nonchè alla dichiarazione dei redditi per le società con periodo d’imposta fino al 30.04.2021.

Specifiche precisazioni sono state invece fornite con riferimento alle comunicazioni di opzione per i bonus edilizi.

Come noto, infatti, i cessionari del credito e i fornitori che hanno praticato lo sconto in fattura possono utilizzare il credito d’imposta a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello della corretta ricezione dell’apposita comunicazione da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

Il “blocco” dei sistemi che ha interessato gli ultimi giorni del mese di marzo avrebbe potuto pertanto comportare uno slittamento nella possibilità di fruire del credito d’imposta di ben un mese, con possibilità di utilizzo del credito oggetto di comunicazione nel mese di aprile solo dal 10 maggio.

Per tale motivo, con il richiamato provvedimento prot. n. 103772/2022, di venerdì scorso, è stato precisato che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura relative ai bonus edilizi, inviate entro il 5 aprile 2022saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.

In altre parole, per poter fruire del credito d’imposta dal 10 aprile, sarà possibile trasmettere la comunicazione fino al 5 aprile.

(MF/ms)




Certificato EUR1: nuove modalità di richiesta emissione

Nell’ambito delle procedure relative alle esportazioni sono state riviste quelle relative al rilascio e controllo del certificato di circolazione EUR.1, EUR MED ed A.TR a decorrere dal 1° aprile 2022.

La semplificazione procedurale in materia di previdimazione dei certificati di circolazione (più volte prorogata, in ultimo dalla circolare 44/D/2021 fino al 31 marzo 2022) si è conclusa, in quanto ritenuta non più attuale rispetto al mutato quadro normativo.

I certificati di circolazione sono utilizzati in ambito doganale per dichiarare l’origine preferenziale delle merci e poter beneficiare delle agevolazioni tariffarie contenute in accordi preferenziali fra UE e paesi terzi e delle misure tariffarie concesse unilateralmente dalla stessa UE nei confronti di taluni paesi o territori in via di sviluppo.

Per quanto concerne le dichiarazioni doganali di esportazione verso paesi accordisti per i quali è previsto un reciproco trattamento preferenziale, i protocolli origine allegati agli accordi prevedono che il rilascio dei predetti certificati comprovanti l’origine sia effettuato dai competenti uffici territoriali, su apposita richiesta formulata dal soggetto esportatore, o da un suo rappresentante.

La presentazione di specifica documentazione a titolo di prova dell’origine, ai fini della concessione del trattamento preferenziale, riguarda in particolare:

  • Certificati EUR 1, previsti negli accordi preferenziali di libero scambio e rilasciati dalle autorità doganali dei paesi di esportazione;
  • Certificati EUR MED, per i prodotti che beneficiano di trattamento preferenziale sulla base delle regole applicabili ai paesi appartenenti all’area del cumulo pan-euro-mediterraneo (Convenzione Pan Euro Med);
  • Certificati ATR, qui citati per completezza pur non essendo una prova dell’origine, per i prodotti in posizione di libera pratica entro l’ambito dell’Unione doganale UE/Turchia.
Gli operatori economici possono operare dal 1° aprile secondo le modalità indicate nella circolare 12/D/2022 del 29.03.2022 dell’Agenzia delle Dogane:
  1. procedura ordinaria
  2. procedura “facilitata”
  3. procedura full digital.
Utilizzando la procedura ordinaria, il soggetto esportatore, direttamente o tramite suo rappresentante doganale, richiede il certificato di circolazione indicando nella casella 44 – sezione documenti della dichiarazione di esportazione – uno dei corrispondenti codici previsti dall’articolo 3 della Determinazione Direttoriale prot. n. 23641/RU del 21.01.2021 (26YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EUR.1; 27YY richiesta del certificato A.T.R.; 28YY richiesta del certificato di circolazione delle merci EURMED). Dopo il download dei dati e la stampa del certificato, il medesimo viene presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione doganale di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma. In caso di controllo automatizzato (CA) dell’operazione, l’Ufficio delle Dogane provvede con immediatezza alla validazione del certificato medesimo.

La richiesta di rilascio del certificato di circolazione, effettuata mediante l’inserimento nella casella 44 della dichiarazione di esportazione dell’apposito codice documento, comporta la piena assunzione di responsabilità in merito alla sussistenza dei presupposti e requisiti, previsti dai vigenti

Accordi, che conferiscono il carattere di origine preferenziale unionale o dello status unionale alle merci esportate. L’operatore economico (esportatore e/o il suo rappresentante), con l’utilizzo di uno dei codici previsti dall’articolo 3 della citata Determinazione Direttoriale, dichiara altresì sotto la sua responsabilità di essere in condizione di rendere immediatamente disponibili – in caso di richiesta dell’ufficio doganale in sede di controllo in linea o a posteriori – la cd. “dichiarazione dell’esportatore” e i documenti idonei a comprovare l’origine preferenziale unionale delle merci oggetto di esportazione.

La procedura “facilitata” si differenzia da quella ordinaria per il fatto che l’esportatore stampa il certificato su un formulario/modello tipografico in proprio possesso e che è stato in precedenza validato con timbro e firma dal competente Ufficio delle Dogane. L’accesso a tale procedura è riservato ai soggetti A.E.O. che siano titolari di autorizzazione a luogo approvato e che abbiano manifestato e dimostrato specifiche ed oggettive difficoltà operative anche correlate alla distanza dall’Ufficio delle Dogane di esportazione (a titolo esemplificativo, un tempo di percorrenza di oltre mezz’ora) oppure all’effettuazione delle operazioni di esportazione al di fuori dell’orario di operatività dell’Ufficio medesimo.

La procedura full digital, invece, può essere al momento utilizzata limitatamente al progetto denominato “EUR1 Full Digital” che, dal 1°marzo 2021, in via sperimentale, si applica per la richiesta ed il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 relativi ad operazioni di esportazione verso la Confederazione Svizzera, secondo le modalità declinate con circolare 13/2021. Attualmente sono in corso interlocuzioni con l’autorità doganale turca per una prossima completa digitalizzazione anche del certificato AT.R.

In alternativa ai certificati di circolazione, sia le vigenti disposizioni integrative unionali (articolo 75 e segg. Regolamento esecutivo UE 2447/2015) sia gli accordi preferenziali prevedono, quale prova dell’origine, la compilazione e l’emissione – da parte del soggetto esportatore – di una dichiarazione su fattura, o su altro documento commerciale, resa secondo il modello allegato allo specifico accordo.

La dichiarazione di origine preferenziale in fattura può essere compilata, a seconda delle disposizioni contenute negli accordi:

  • dall’esportatore autorizzato;
  • dall’esportatore registrato al sistema REX (previsto ad esempio negli accordi con Canada, Giappone, Regno Unito, Vietnam);
  • da qualsiasi esportatore ancorché non autorizzato/registrato per ogni spedizione il cui valore totale non superi 6.000 euro.
(MF/ms)