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Dal 1 marzo comunicazioni per l’accesso al “Bonus pubblicità 2021”

Dal 1 al 31 marzo 2021 occorre presentare le comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017 in relazione agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Con riferimento a tali investimenti, per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, sussiste un diverso regime a seconda della tipologia di investimenti (stampa o radio-tv); ciò si evince anche dalle istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, che sono state aggiornate tenendo conto delle nuove disposizioni.

L’art. 1, comma 608 della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (introducendo il nuovo comma 1-quater all’art. 57-bis del DL 50/2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta confermano che per gli anni 2021 e 2022 è previsto un regime differenziato in relazione alla tipologia degli investimenti.
Solo per gli investimenti sulla “stampa” viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.
Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, le istruzioni precisano che si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato art. 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.
Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.
Sono quindi previste specifiche istruzioni con riferimento ai dati da indicare in merito al credito 2021 e 2022. In particolare, secondo le istruzioni:

  • in colonna 2 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulla “stampa”;
  • la colonna 3, relativa agli investimenti effettuati nell’anno precedente sulla “stampa”, non va compilata;
  • in colonna 6 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”;
  • in colonna 7 va indicato l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno precedente sulle “emittenti televisive e radiofoniche locali”.
Le altre colonne sono compilate automaticamente dall’applicazione web.
Viene inoltre precisato che per gli investimenti indicati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali”, l’applicazione web non consente la compilazione della comunicazione/dichiarazione sostitutiva se la misura percentuale dell’incremento esposta nella colonna 13 è inferiore alla soglia dell’1%.
Secondo le istruzioni, il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “stampa”, esposto nella colonna 5, è determinato nella misura del 50% degli investimenti effettuati e/o da effettuare nell’anno di riferimento (2021 o 2022).
Il credito d’imposta richiesto in relazione al mezzo “emittenti televisive e radiofoniche locali”, esposto nella colonna 9, è determinato nella misura del 75% dell’ammontare dell’incremento (colonna 8).
Il credito d’imposta complessivo è quindi determinato sommando i due crediti d’imposta calcolati come sopra indicato.

Dichiarazione sostitutiva a gennaio 2022
Con riguardo alla dichiarazione sostitutiva degli investimenti, che dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2022 per gli investimenti 2021, le istruzioni precisano che tale dichiarazione è intesa ad attestare l’effettiva realizzazione, in tutto o in parte, dell’investimento previsto in fase di prenotazione delle risorse e indicato nella precedente “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”.
La dichiarazione sostitutiva, quindi, non esclude che gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno di riferimento siano superiori a quelli preventivati e confermati nella medesima dichiarazione sostitutiva telematica.
Ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

(MF/ms)




Mud 2021: possibilità di compilazione con Api

Api Lecco Sondrio offre alle aziende associate il servizio di compilazione telematica del Mud – Modello Unico per la Denuncia annuale dei rifiuti, attraverso la propria società di servizi.
 
Il servizio fornito comprende:

  • compilazione della dichiarazione
  • invio telematico entro la scadenza
  • versamento dei diritti di segreteria 

    Costo del servizio
    Euro 155,00 + Iva 22% per effettuare la denuncia dei primi due rifiuti
    Euro 30,00 + Iva 22% per ogni rifiuto aggiuntivo
    Euro 10,00 diritti di segreteria

 
Le aziende associate che intendono usufruire del servizio devono scrivere a silvia.negri@api.lecco.it entro il 31 marzo 2021
Una volta che dichiarano la propria volontà di avvalersi del servizio, ricevono il fac-simile di delega che deve essere restituito firmato, su carta intestata dell’azienda.
 
Entro aprile 2021 gli interessati devono far pervenire possibilmente in formato digitale, all’indirizzo silvia.negri@api.lecco.it i dati e la documentazione necessaria, utilizzando la scheda predisposta in allegato (scansione della scheda compilata + allegati). Per eventuali dubbi contattare la dott.ssa Silvia Negri.
 
(SN/bd)
 
 




Webinar: “Chiudere il bilancio 2020: come vincere la sfida”

Nell’ambito degli incontri di PMI Network ApiTech, divisione ricerca e sviluppo di Api Lecco Sondrio, organizza, in collaborazione con Deloitte, per giovedì 11 marzo 2021, ore 16, il webinar “Chiudere il bilancio 2020 – Come vincere la sfida” rivolto a titolari d’azienda e personale amministrativo, in cui si discuterà il tema della chiusura del bilancio 2020.
Proponiamo un seminario in cui le imprese possano trarre spunti utili con riferimento ai temi e valutazioni più critiche relativamente alla predisposizione del progetto di bilancio 2020 come strumento di comunicazione con gli stakeholders aziendali, alle previsioni di liquidità, di business e recuperabilità degli asset. Infine, si passerà alle valutazioni riguardanti i fondi rettificativi dell’attivo e all’applicazione della art. 110 della L. 126 del 13 ottobre 2020 con riferimento sia alla rivalutazione dei beni aziendali sia all’iscrizione degli ammortamenti.

Il seminario si terrà sulla piattaforma Zoom. Per partecipare compilare il form alla pagina: https://www.pmi-network.eu/eventi/

PROGRAMMA

Ore 16.00   Saluti e apertura lavori a cura di ApiTech
                   Ileana Malavasi (Responsabile per l’innovazione ApiTech)

Ore 16.05   Chiudere il bilancio 2020: come vincere la sfida
                   Dr. Santo Rizzo (Deloitte – Socio) e Dr. Moretto Luca (Deloitte – Director)

Ore 17.20   Domande e confronto conclusivo

Ore 17.30   Chiusura lavori

RELATORI

Dr. Santo Rizzo, in Deloitte nel 1988 dove ha iniziato la sua esperienza professionale nella revisione contabile, acquisendo competenze significative nei settori di appartenenza di grandi gruppi multinazionali come Fiat Group Automobiles, Buzzi Unicem, Magnetto Group, Bitron Group, SKF.  Oltre a seguire attualmente società manifatturiere e di servizi nell’area piemontese, fa parte del Collegio dei Revisori di API Torino. Nell’ambito della struttura di Deloitte presso l’ufficio di Torino, riveste il ruolo di Regional Risk Managing Partner ed è iscritto all’Albo dei Revisori Contabili sin dalla sua costituzione.

Dr. Moretto Luca, fa parte della practice Accounting & Reporting Advisory di Deloitte e dal 2010 collabora con il Centro di Eccellenza IFRS italiano. Ha coordinato progetti di implementazione di nuovi IFRS per importanti realtà industriali (Fiat Chrsyler Automobiles, CNH Industrial), transizioni ai principi contabili internazionali e supporta il Professional Practice Director Office nella predisposizione di pareri e consultations sull’applicazione dei principi contabili nazionali e internazionali.

(IM/im)




Mud 2021: modalità di presentazione

Le norme prevedono due modalità: ordinaria e semplificata. Ogni impresa soggetta a Mud può utilizzarle seguendo le apposite istruzioni del sito Ecocamere.
La comunicazione semplificata può essere utilizzata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente queste condizioni:
  • sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti;
  • i rifiuti sono prodotti nell’unità locale a cui si riferisce la dichiarazione;
  • per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.La comunicazione semplificata non può essere compilata da:
  • gestori di rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto);
  • produttori di rifiuti che ad es. li producono fuori dall’unità locale.

COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA
compilazione del modulo word e trasmissione via pec di un unico pdf

Creare un solo documento elettronico in formato pdf (istruzioni qui allegate)
Trasmettere via Pec all’indirizzo unico “comunicazionemud@pec.it” il file ottenuto in formato pdf
Diritti di segreteria alla Cciaa competente: 15 euro

Per assistenza nella comunicazione semplificata, chiedere supporto all’associazione chiamando o scrivendo a silvia.negri@api.lecco.it

COMUNICAZIONE ORDINARIA
compilazione digitale e trasmissione telematica

Istruzioni sul sito mud telematico.
Compilazione digitale tramite il programma apposito e trasmissione telematica
Diritti di segreteria: 10 euro (dichiarazione telematica).

Per assistenza nella comunicazione ordinaria, consultare la circolare dedicata al Servizio compilazione che Api propone agli associati ed eventualmente richiederlo, accettando le condizioni.

(SN/bd)




Vidimazione virtuale formulari rifiuti (Vivifir): novità

Un apposito applicativo predisposto dal sistema informatico delle camere di commercio permette di eseguire la vidimazione dei formulari senza recarsi fisicamente agli sportelli della Cciaa per la bollatura; basta apporre sui formulari l’identificativo univoco e il Qr-code generati dall’applicazione.
 
Vivifir è l’acronimo di Vidimazione Virtuale Formulario Identificazione Rifiuti.
 
Da lunedì 8 marzo, la novità costituisce attuazione di quanto previsto dal c. 5 dell’art. 193 del Tua, che dispone “… in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell’ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, tramite apposita applicazione, raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l’apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una copia rimane presso il produttore e l’altra accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario compilato in tutte le sue parti. Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.”
 
La novità costituisce un passaggio significativo verso la gestione digitale delle procedure amministrative, ma non abolisce per ora la modalità precedente, che pertanto rimane percorribile.
 
Si resta in attesa di sperimentare la nuova modalità per poterne apprezzare i vantaggi.
 
(SN/bd)
 




Legge di Bilancio 2021: sgravi per assunzioni di donne svantaggiate

L’Inps con la circolare 32 del 22.02.2021 ha fornito le prime indicazioni sull’esonero contributivo previsto per assunzioni nel biennio 2021-2022.
Il beneficio, previsto via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1 commi 16-19) ed ancora in attesa dell’Autorizzazione della Commissione Europea, spetta per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, di donne svantaggiate ovvero:
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea come stabilito nella Carta degli Aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese per il periodo 2014-2020. Non è richiesta una durata minima del requisito della residenza in capo alla lavoratrice, purché si tratti di una residenza effettiva e non apparente; il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che svolgano attività o professioni in settori economici caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere. All’individuazione di tali settori si provvede, ogni anno, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze; per il 2021 il Decreto è stato emanato il 16 ottobre 2020;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
  • donne di almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi.
L’assunzione può avvenire con contratto a tempo determinato o indeterminato, anche in somministrazione.

Donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi/ventiquattro mesi
L’Inps precisa che è considerata priva di impiego regolarmente retribuito la donna che, nel periodo considerato (sei o ventiquattro mesi):

  • non ha svolto attività lavorativa in attuazione di un rapporto di lavoro subordinato di durata pari o superiore a sei mesi;
  • né ha svolto attività lavorativa autonoma (compresa la collaborazione coordinata e continuativa e a progetto) dalla quale derivi un reddito pari o superiore al reddito minimo personale annuale escluso da imposizione fiscale (che è pari a 4.800 euro in caso di lavoro autonomo e 8.145 euro per le collaborazioni).
Il requisito deve sussistere alla data di assunzione (e non a quello di proroga o trasformazione), ma se si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Incentivo:
L’incentivo consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo pari a 6.000,00 euro annui e spetta per:
  • 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato; l’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, sempre fino al limite complessivo di dodici mesi;
  • 18 mesi complessivi per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
L’incentivo spetta anche in caso di part-time (con massimale proporzionalmente ridotto) e di assunzione a scopo di somministrazione, mentre non spetta, invece, per i rapporti di lavoro domestico, intermittente, apprendistato, occasionale.

Condizioni di spettanza dell’incentivo
L’incentivo è subordinato alla regolarità inerente l’adempimento degli obblighi contributivi (DURC), all’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre è necessario il rispetto dei principi di carattere generali stabiliti (dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015) per le assunzioni agevolate. In particolare:

  • l’assunzione/proroga/trasformazione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva;
  • l’assunzione/proroga/trasformazione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
  • presso il datore di lavoro non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi;
  • gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
Le assunzioni devono altresì comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base del criterio convenzionale (U.L.A.) proprio del diritto comunitario.
In particolare l’incentivo spetta se l’assunzione, la proroga e la trasformazione realizzano un incremento netto effettivo (non stimato) in ognuno dei 12 mesi successivi all’assunzione, del numero dei dipendenti del datore di lavoro interessato rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per:

  • dimissioni volontarie del lavoratore;
  • invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
  • pensionamento per raggiunti limiti di età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
Ad esempio, l’esonero non è cumulabile con l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile (previsto dall’articolo 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Nelle diverse ipotesi di cumulabilità dell’agevolazione, ad esempio con altri incentivi occupazionali, l’esonero può trovare applicazione solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente dovuta. Ad esempio:
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di disabili;
  • l’esonero è cumulabile con l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI;
  • l’esonero è cumulabile con l’agevolazione per l’assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende fino a venti dipendenti.
Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l’ultimo esonero introdotto nell’ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua “dovuta”. Pertanto, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.
Saranno emanate ulteriori istruzioni per la fruizione dello sgravio a seguito dell’Autorizzazione della Commissione Europea.

(FV/fv)




Webinar Confapi-Politecnico Milano-Amazon: “Accelera con Amazon”

Nell’ambito dell’accordo tra Confapi, Amazon e il Politecnico di Milano volto a sostenere le nostre imprese in un percorso di digitalizzazione e innovazione per la crescita nei mercati domestici e internazionali è in programma per mercoledì 10 marzo, alle ore 16, un webinar dedicato alle nostre associate.
Obiettivo di Confapi è infatti offrire alle imprese nuovi e utili strumenti per migliorare la propria presenza in rete, attraverso consulenze mirate su strategie di business, finanziamento, marketing e internazionalizzazione, aiutandole così a superare le barriere esistenti sui mercati online.

Questo il programma del webinar:

  • Prof. Riccardo Mangiaracina, MIP Politecnico di Milano Graduate School of Business
    L’e-commerce B2C per le PMI: l’evoluzione del mercato e-commerce B2C in Italia, la rilevanza strategica dell’e-commerce e le fonti del valore e i canali di vendita online”.
  • Francesca Pellizzoni, Amazon
    Come vendere sullo store Amazon passo dopo passo”. Le vendite online offrono opportunità per raggiungere nuovi clienti, oggi più che mai. Ma come e da dove iniziare? Nel corso dell’evento, verranno illustrati i passaggi necessari per iniziare a vendere online e quali risorse ti possono aiutare.
  • Sessione Domande e Risposte
Per partecipare al webinar cliccare su questo link mercoledì 10 marzo qualche minuto prima delle ore 16:
https://us02web.zoom.us/j/88697072489?pwd=RkcyUVU3b1U2Nm9MSWtQdEp5b09QQT09
ID riunione: 886 9707 2489
Passcode: 412631

Al termine del seminario, registrandosi a questo link https://services.amazon.it/accelera-con-amazon/contattaci.html?ld=MPITSOAEDU_CFI , sarà possibile ricevere da Amazon il materiale presentato.

(AM/am)




Spacecannon lancia l’ultima frontiera della sanificazione

Il Giornale di Lecco, 1 marzo 2021, focus sulla nostra associata Spacecannon e il suo sanificatore U-Vir.




Valute estere gennaio 2021

 

Art. I

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall' Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di gennaio 2021 come segue:

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 161,3856
Peso Argentino 104,4801
Dollaro Australiano 1,5764
Real Brasiliano 6,5102
Dollaro Canadese 1,5494
Corona Ceca 26,1407
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,873
Corona Danese 7,4387
Yen Giapponese 126,308
Rupia Indiana 88,9936
Corona Norvegese 10,3661
Dollaro Neozelandese 1,6924
Zloty Polacco 4,5333
Lira Sterlina 0,89267
Leu Rumeno 4,8732
Rublo Russo 90,5697
Dollaro USA 1,2171
Rand Sud Africa 18,4295
Corona Svedese 10,0952
Franco Svizzero 1,0794
Dinaro Tunisino 3,2832
Hryvnia Ucraina 34,319
Forint Ungherese 359,194
 

 
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link, cambi di gennaio sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 




Istat gennaio 2021: canoni di locazione

Comunichiamo che l’indice Istat di gennaio 2021, necessario per l’aggiornamento dei canoni di locazione, legati all’equo canone, è pari a + 0.2% (variazione annuale) e a + 0,7% (variazione biennale).

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 0,150% e + 0,525%.

(MP/bd)