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Sede Api Lecco Sondrio: nuovi orari di apertura

Si comunica che a partire da lunedì 6 settembre 2021 gli orari di apertura degli uffici di Api Lecco Sondrio saranno i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00.

(SG/sg)
 




Istat: indici luglio 2021

Entrambi gli indici considerati nella misura del 75% diventano rispettivamente + 1,425% e + 1,125%.

(MP/bd)




Valute estere: accertamenti luglio 2021

 Provv. Agenzia delle Entrate del 06 agosto 2021.

Art. I

 

 

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall’ Uic sulla base di quotazione di mercato sono accertate per il mese di luglio 2021 come segue:

 

  Per 1 Euro
Dinaro Algerino 159.2001
Peso Argentino 113,6863
Dollaro Australiano 1,5926
Real Brasiliano 6,093
Dollaro Canadese 1,4806
Corona Ceca 25.6362
Renminbi Yuan Cina Repubblica Popolare 7,6536
Corona Danese 7,4373
Yen Giapponese 130,3491
Rupia Indiana 88,1134
Corona Norvegese 10,3767
Dollaro Neozelandese 1,6933
Zloty Polacco 4,5616
Lira Sterlina 0,85613
Leu Rumeno 4,9255
Rublo Russo 87,397
Dollaro USA 1,1822
Rand Sud Africa 17,1648
Corona Svedese 10,1979
Franco Svizzero 1,0856
Dinaro Tunisino 3,2989
Hryvnia Ucraina 32,1487
Forint Ungherese 357,2568
 

 
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate, al seguente link cambi di luglio, sono a disposizione i dati sui cambi relativi alle restanti valute riportate nel decreto in oggetto.

(MP/bd)
 
 




Rappresentante lavoratori per la sicurezza: pubblicazione disponibile sul sito Ats Brianza

Sul sito Ats Brianza è stato pubblicato il documento sul ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) nei luoghi di lavoro, prodotto da un gruppo di persone formato da soggetti diversi che rappresentano le aziende e le istituzioni.

Il documento può essere liberamente utilizzato e contiene moltissime informazioni di carattere generale ma anche operative per comprendere come individuare, nominare e permettere al meglio l’esercizio di questa figura, nelle diverse realtà aziendali.

Si consiglia di mostrare il documento al responsabile della sicurezza Rspp ed eventualmente anche al responsabile del sistema di gestione sicurezza certificato, al fine di coinvolgere adeguatamente l’Rls, condividere i contenuti e adeguare le prassi aziendali alle disposizioni in esso contenute.

La scheda 5 contiene delle domande guidate per far emergere gli spazi di miglioramento.

(SN/bd)
 




Adeguamento iscrizioni all’albo gestori ambientali: trasporto rifiuti cat. 2-bis e 4

Ad un anno dall’entrata in vigore del Dlgs 116/2020 (3 settembre 2020) che recepiva in Italia le direttive europee in tema di economia circolare, l’albo gestori ha introdotto una delibera per l’adeguamento delle iscrizioni nelle categorie 4 e 2-bis. Si tratta della delibera n. 7 del 28 luglio 2021 che è disponibile sul sito dell’albo e che si allega per comodità.

Per riprendere le novità introdotte dal 116/2020 è utile consultare le precedenti circolari Api n. 397 del 1 luglio 2021 e n.332 del 3 giugno 2021.

Si allega una scheda con gli elenchi L-quater ed L-quinqes.

(SN/bd)
 
 

 




Tfr: indice di rivalutazione relativo al mese di luglio 2021

 
L’Istat ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, risultato nel mese di luglio 2021 con indice pari a 104,2.
 
In applicazione dell’art. 5 della Legge n. 297/82, nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dal 15 luglio 2021 al 14 agosto 2021, la percentuale di rivalutazione da applicare al Tfr ammonta a 2,267962 %.
 
(FV/fv)
 




Maternità: indagine di ConfapiD

ConfapiD, il gruppo nazionale Donne Imprenditrici di Confapi, promuove un’indagine finalizzata ad individuare proposte e soluzioni per disegnare un ambiente professionale a misura femminile. Oggi non sempre è facile conciliare le esigenze dell’imprenditore/trice e quelle delle dipendenti nei periodi di maternità. Lo sanno bene le componenti di ConfapiD, che ha deciso di avviare un’indagine su questo delicato tema.

Nel questionario si chiede a imprenditori e imprenditrici di descrivere la propria situazione ed esporre le proprie idee/istanze per facilitare la gestione della maternità nell’ambiente imprenditoriale e familiare.

Per rispondere al questionario cliccare qui.

(SG/sg)




Il traino dell’export: “Abbiamo aziende oberate dagli ordini”

La Provincia del 28 agosto 2021, parla Angelo Crippa, export manager del nostro Ufficio Estero




Esterometro: presentazione secondo trimestre entro il 20 agosto 2021

La presentazione del c.d. “esterometro” per il secondo trimestre 2021 è ammessa sino al 20 agosto 2021.

Il differimento del termine ordinario (previsto per il 31 luglio) è conseguenza del combinato disposto dell’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011 (il quale differisce al primo giorno feriale successivo i termini in scadenza di sabato o in un giorno festivo) e dell’art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006 (il quale, a sua volta, differisce gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno).

Si rammenta che non devono essere incluse nella comunicazione le operazioni documentate con una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, tanto con riferimento alle fatture emesse quanto alle fatture ricevute.

Inoltre, sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, come nel caso delle importazioni e delle esportazioni (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 130/2019).

In ragione di quanto appena esposto, anche l’emissione di una fattura elettronica via SdI su base facoltativa può consentire di non inviare i dati dell’operazione mediante il c.d. “esterometro”.

Si pensi al caso di una cessione intracomunitaria a una controparte francese o al caso di una prestazione di servizi resa a un soggetto stabilito in Germania, le quali non rientrerebbero negli obblighi di fatturazione elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, poiché effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Alle medesime conclusioni è possibile pervenire per i documenti di acquisto da soggetti non stabiliti in Italia.

Per gli acquisti da soggetti extra Ue, è stato espressamente confermato che l’emissione del documento (c.d. autofattura) in formato elettronico via SdI tiene luogo della comunicazione in esame (circ. Agenzia delle Entrate n. 14/2019).

Successivamente, è stata implementata la procedura che consente di integrare la fattura ricevuta, per gli acquisti da soggetti stabiliti nell’Ue.

Anche l’integrazione elettronica della fattura da soggetti Ue genera un documento trasmesso al SdI e, pertanto, esclude la presentazione del c.d. “esterometro” (lo ha confermato la Guida alla fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate).

Nello specifico, il documento elettronico mediante il quale effettuare l’integrazione della fattura ricevuta da un soggetto non residente è contraddistinto da una delle seguenti codifiche “TipoDocumento”:

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
  • TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari;
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
Sia nel caso delle fatture emesse elettronicamente su base volontaria, sia nel caso dell’integrazione elettronica del documento ricevuto, ai fini di poter escludere la comunicazione di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, resta necessario il rispetto dei termini di emissione fissati dall’art. 21 del DPR 633/72 o dagli artt. 46 e 47 del DL 331/93.

Nell’ipotesi di fattura immediata, ad esempio, l’emissione (vale a dire la trasmissione al SdI) deve avvenire entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (entro lo stesso termine previsto se si scegliesse l’emissione in formato analogico).

Per l’acquisto di beni/servizi da soggetto non residente, infine, occorre operare una distinzione in relazione alla circostanza che il cedente/prestatore sia stabilito nell’Unione europea o in un Paese extra Ue. Nel primo caso, infatti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, l’annotazione del documento integrato deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione.

Qualora, invece, il cedente/prestatore sia soggetto passivo in uno Stato extra Ue, in base all’art. 17 comma 2 del DPR 633/72, l’autofattura dovrà essere emessa entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione (dovendo il committente nazionale sostituirsi al fornitore estero nell’adempimento degli obblighi IVA).

Sanzioni ridotte nei 15 giorni successivi alla scadenza

Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la sanzione amministrativa applicabile, a norma dell’art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, è pari a 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.

Se entro 15 giorni dalla scadenza, è effettuata la comunicazione in precedenza omessa (o sono trasmessi i dati corretti), la sanzione è ridotta a un euro per ciascuna fattura omessa o errata, con il limite massimo di 500 euro.

(MF/ms)

 
 




Convocazione assemblee a distanza: proroga fino alla fine dell’anno

A prescindere da quanto indicato nei relativi statuti, le assemblee di società, associazioni e fondazioni potranno svolgersi “a distanza” fino al 31 dicembre 2021.

È questo l’effetto della proroga contenuta nelle pieghe del Dl 105/2021, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”, in vigore dal 23 luglio scorso, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (ex art. 14 del Dl medesimo).

Ai sensi dell’art. 6 del Dl 105/2021, i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 (e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente).

Al n. 7 dell’allegato A è preso in considerazione l’art. 106 comma 7 del Dl 18/2020 convertito che, nel contesto delle norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, applicava le relative disposizioni alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.

Ora, quindi, tali disposizioni potranno applicarsi fino al 31 dicembre 2021.

In particolare, fino a tale data vi sarà la possibilità di:

  • prevedere, nelle spa, nelle sapa, nelle srl, nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • svolgere le assemblee, sempre a prescindere da diverse disposizioni statutarie, anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (comma 2);
  • consentire, nelle srl, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 comma 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (comma 3);
  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il Rappresentante designato (commi 4, 5 e 6).
In forza del comma 8-bis del medesimo articolo, inoltre, tali disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

Nonostante l’assenza di specifiche indicazioni normative, poi, è da ritenere che il ricorso a riunioni “a distanza” sia praticabile anche per CdA, comitati esecutivi e Collegi sindacali. Riguardo a questi ultimi, in particolare, dal momento che l’art. 2404 c.c. non prevede la necessità di indicare il luogo in cui fisicamente il collegio si riunisce, potrebbe essere sufficiente indicare nel verbale che la riunione si è integralmente svolta fra i componenti del collegio in audio-video conferenza, evidenziando che ai vari membri del collegio è stata consentita una completa e contestuale informativa e la possibilità di uno scambio documentale (così i criteri applicativi della Norma di comportamento CNDCEC n. 2.1).

Come precisato dalla prima Q&A dettata da Assonime in materia di convocazione dell’assemblea nella fase dell’emergenza Covid 19, inoltre, spetta al CdA indicare – nei limiti della disciplina eccezionale e nel rispetto delle sue finalità – le modalità di partecipazione all’assemblea e di espressione del diritto di voto più idonee.

Nell’esercitare tale scelta, il CdA dovrà tenere in considerazione non solo il quadro normativo di riferimento, ma anche la concreta situazione della società.

Sarà, quindi, possibile prevedere, con l’avviso di convocazione, più di una modalità di partecipazione a distanza all’assemblea, anche cumulando tutti gli strumenti consentiti (voto per corrispondenza, partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione e delega al rappresentante designato).

Le società possono anche prevedere in via esclusiva la partecipazione attraverso mezzi di telecomunicazione (e il ricorso al rappresentante designato).

Si ritiene, peraltro, che laddove la convocazione preveda l’uso di una modalità in via esclusiva, ciò sia da riferire solo ai soci; ferma restando la possibilità di cumulo delle modalità e, comunque, di prevedere che gli altri legittimati ad intervenire all’assemblea (come ad esempio i consiglieri di amministrazione e i membri del Collegio sindacale) partecipino con mezzi di telecomunicazione.

A ogni modo, ancora attualmente appare valido il suggerimento in base al quale, a fronte di questa flessibilità e alla luce del quadro normativo di riferimento, appaia raccomandabile la scelta, anche in via esclusiva, di quelle modalità di partecipazione e voto che assicurino lo svolgimento dell’assemblea in assenza di partecipazione fisica dei soci.

Con particolare riguardo, infine, agli strumenti idonei allo svolgimento delle assemblee “a distanza”, sempre Assonime, nella prima Q&A sulle partecipazioni in assemblea con mezzi di telecomunicazione, sottolinea come tra i vari strumenti ritenuti idonei, la videoconferenza appaia sicuramente quello più accessibile e che facilita la comunicazione e la interazione tra più persone dislocate in luoghi differenti.

Esso permette lo scambio di immagini, di dati, di documenti e/o dialoghi e consente l’interazione e la comunicazione a persone dislocate in diversi luoghi come se le stesse si trovassero in uno stesso luogo.

(MF/ms)