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L’8 marzo del Gruppo Giovani di Api al fianco di Telefono Donna Lecco

Lunedì 8 marzo si celebra la Giornata internazionale per i diritti delle donne e per l’occasione il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio ha inviato a tutte le sue aziende associate una locandina di sensibilizzazione sul tema violenza sulle donne, un manifesto realizzato insieme a Telefono Donna Lecco con cui il Gruppo Giovani ha iniziato una collaborazione dallo scorso novembre.
La locandina ha come scopo quello di porre attenzione su di un fenomeno che anche nel Lecchese ha numeri importanti: nel 2020 133 donne si sono rivolte a Telefono Donna Lecco per chiedere aiuto e uscire dall’incubo che molto spesso vivono tra le mura di casa.
Abbiamo incontrato Lella Vitali lo scorso anno e ascoltato la sua testimonianza di presidente di questa associazione che da anni opera in questo settore – spiega Laura Silipigni presidente del Gruppo Giovani Api Lecco Sondrio -. Ogni giorno leggiamo cronache di donne vittime di violenza, quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto per dare una mano e creare un progetto strutturato dedicato al nostro territorio. La prima iniziativa del 2021 è stata realizzare questa locandina che abbiamo inviato a tutte le aziende associate di Api spiegando la nuova collaborazione e chiedendo agli imprenditori di affiggere il manifesto. Noi operiamo nel mondo delle imprese dove centinaia di donne lavorano ogni giorno, sulla locandina abbiamo messo in evidenza il numero di donne che lo scorso anno si è rivolto a Telefono Donna Lecco, i riferimenti telefonici e le loro sedi. Inoltre, abbiamo in cantiere un progetto a cui teniamo molto: creare corsi di formazione e tirocini per queste donne che molto spesso quando lasciano il compagno o marito devono ricostruirsi una vita e il primo tassello fondamentale per farlo è avere un lavoro e uno stipendio”.

Lella Vitali, presidente di Telefono Donna Lecco, racconta di una realtà difficile anche nel nostro territorio, di un’emergenza sociale in costante crescita che la pandemia ha addirittura acutizzato: “Ringraziamo il Gruppo Giovani di Api per il loro sostegno e la passione che stanno mettendo in questo progetto. La violenza sulle donne colpisce trasversalmente qualsiasi ceto sociale, vediamo ogni giorno situazioni sempre più difficili e complicate con donne che vengono annullate dai propri compagni che gli impediscono di avere un lavoro, un conto in banca o qualsiasi libertà. Per queste donne è difficile, ma non impossibile uscire dal loro incubo, devono solo avere il coraggio di fare il primo passo verso di noi, siamo qui pronte a aiutarle con il sostegno di una rete di professioniste a loro disposizione, come abbiamo scritto nel manifesto “Non sei sola”. Ci possono trovare nella nostra sede di Lecco, al numero 0341.363484, oppure nei consultori di Lecco, Calolziocorte e Mandello del Lario. Abbiamo anche un sito www.telefonodonnalecco.it”.
(AM/am)




Slitta al 30 giugno il termine per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche

Ancora una proroga per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In attesa della decisiva interlocuzione con l’Autorità Garante per la definizione delle necessarie misure di sicurezza a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 56618, pubblicato domenica 28 febbraio, dispone che l’adesione al servizio che consente la consultazione e l’acquisizione delle e-fatture e dei loro duplicati informatici possa essere effettuata entro il 30 giugno 2021.
Viene scongiurata, quindi, la cancellazione dei file per i soggetti che non avessero manifestato la volontà di aderire al servizio entro il 28 febbraio. Secondo quanto previsto dai precedenti provvedimenti emanati dall’Agenzia e come riportato sul portale “Fatture e Corrispettivi”, in assenza di adesione entro detto termine, la stessa Agenzia avrebbe proceduto ad eliminare le fatture elettroniche “memorizzate durante il periodo transitorio”, mantenendo i soli “dati fattura” – id est i dati fiscalmente rilevanti di cui all’art. 21 del DPR 633/72, ad esclusione di quelli relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione (di cui all’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72) – “per le previste attività istituzionali di assistenza e di controllo automatizzato”, fino a che non fossero decorsi i termini per gli eventuali accertamenti o definiti gli eventuali giudizi.
Per comprendere le ragioni dell’ennesima proroga, occorre rammentare che l’art. 14 del DL 124/2019, modificando l’art. 1 del DLgs. 127/2015, ha disposto che i file delle fatture elettroniche trasmessi mediante SdI debbano essere memorizzati, nella loro interezza (ivi compresi, quindi, i dati “descrittivi”), “fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi”, per essere utilizzati:
– dalla Guardia di Finanza nell’assolvimento delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria;
– dalla stessa Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
La norma prevede, altresì, che, sentito il parere dell’Autorità Garante, siano adottate “idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza”.
In questi mesi, tuttavia, lo stesso Garante ha espresso parere negativo in ordine alla memorizzazione integrale dei file XML, sostenendo che anche qualora venissero assicurati “elevati livelli di sicurezza e accessi selettivi”, essa risulterebbe “sproporzionata in uno stato democratico, per quantità e qualità delle informazioni oggetto di trattamento, rispetto al perseguimento del legittimo obiettivo di interesse pubblico di contrasto all’evasione fiscale perseguito”.
Con provvedimento 7 agosto 2020 n. 151 l’Autorità, in ragione della necessità di individuare un preciso e certo “dies ad quem” entro il quale avrebbe dovuto avvenire la cancellazione dei file nell’ipotesi in cui l’operatore avesse deciso di non aderire, aveva richiesto che il differimento del termine per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture, non fosse successivo alla data del 1° marzo 2021.
Tuttavia, come si legge nel provvedimento è, allo stato attuale, ancora attesa un’interlocuzione con il Garante per la definizione delle misure di garanzia che consentirebbero la memorizzazione integrale dei file come richiesto dall’art. 14 del DL 124/2019 e, per questo motivo, si è resa necessaria l’ulteriore proroga.
Lo slittamento potrebbe agevolare, in qualche misura, i soggetti che hanno aderito al servizio gratuito di conservazione delle fatture offerto dall’Agenzia delle Entrate (distinto e indipendente da quello di consultazione), che devono ancora effettuare l’upload delle fatture la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio.
Chi volesse, ad esempio, reperire i duplicati di file transitati dal SdI a decorrere dal 1° gennaio 2019, potrebbe, quindi, approfittare della proroga.

(MF/ms)




Agevolazioni sulla fornitura di energia elettrica a favore delle imprese energivore

Con la delibera n. 217/2020/R/eel l’ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha integrato la disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese energivore, istituendo una sessione suppletiva quale misura di flessibilità per le imprese che per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco energivori per l’anno successivo.
 
In applicazione di tale provvedimento, informiamo le aziende interessate che la CSEA – Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – ha aperto la sessione suppletiva del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2021 a far data dal 26 febbraio 2021 fino alle ore 23:59 del 29 marzo 2021.
 
Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento per l’anno di competenza 2021 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017.
 
Ricordiamo che hanno diritto alle agevolazioni sulla fornitura elettrica le imprese che hanno avuto un consumo medio annuo nel triennio 2017-2019 pari ad almeno 1.000.000 kWh e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

  • operano nei settori riportati nell’allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  • operano nei settori riportati nell’allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) del triennio 2017-2019 non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno 2019;
  • non rientrano nei casi a) e b) di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.

Per le imprese che accedono alla sessione suppletiva, il diritto al riconoscimento delle agevolazioni decorre dal 1° febbraio dell’anno n (in luogo del 1° gennaio).
 
Si ricorda inoltre che ai sensi della citata delibera dell’ARERA, per ciascuna annualità di competenza n, a partire dall’anno 2021, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell’ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni per l’anno di competenza 2021 è stato fissato dall’ARERA pari a:
100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia e non è in alcun caso rimborsabile.
 
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.
 
Restiamo comunque a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero necessitare.
 
(RP/rp)




Mud 2021: termini di presentazione

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2021 il modello Mud (Modello unico di dichiarazione ambientale) aggiornato con le nuove regole di compilazione. In base alla legge istitutiva del Mud (n.70 che risale al 25 gennaio 1994), in caso di modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto; pertanto il termine di presentazione del Mud2021 è fissato al 16 giugno 2021.

Si ricorda che ci sono alcune categorie di soggetti esentati, come di seguito indicato:

Soggetti obbligati (Non ci sono particolari novità)

Le imprese e gli enti produttori iniziali di

  • rifiuti pericolosi;
  • rifiuti non pericolosi che hanno più di dieci dipendenti e che sono derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (art 184 comma 3 lettere c), d) e g);

A questi produttori si aggiungono coloro che

  • effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
  • effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Nota 1: risultano di fatto esonerate dalla presentazione del Mud le aziende fino a 10 dipendenti, se le stesse producono esclusivamente rifiuti non pericolosi, mentre rimane l’obbligo di presentazione del Mud per tutti i produttori di rifiuti pericolosi, a prescindere dal numero di dipendenti dell’attività.

Nota 2: le attività di gestione rifiuti, quali smaltitori, recuperatori, trasportatori professionali, commercianti ed intermediari devono comunque denunciare tutti i rifiuti gestiti, siano essi pericolosi o non pericolosi, indipendentemente dal numero di lavoratori al proprio servizio.

Si segnala la pagina di riferimento sul sito della Camera di Commercio Come-Lecco.

(SN/bd)
 
 




Rischi fisici: aggiornamenti nel portale Paf

Si segnala agli associati che sul Paf “Portale Agenti Fisici” sono stati inseriti dei nuovi contenuti ed alcuni eventi che possono essere di interesse. Il Paf è realizzato con la collaborazione dell’Inail al fine di mettere a disposizione uno strumento informativo che orienti gli attori aziendali della sicurezza e gli operatori della prevenzione ad una risposta corretta ai fini della prevenzione e protezione da agenti fisici.

Il Portale Agenti Fisici contiene in particolare informazioni aggiornate sui rischi da:

  • Radiazioni
  • Campi Elettromagnetici
  • Rumore
  • Vibrazioni
  • Atmosfere iperbariche
  • Microclima

 
 (SN/bd)
 




Mobility Manager e Piano degli spostamenti casa-lavoro per le aziende con oltre 100 dipendenti

Le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti hanno l’obbligo di adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (Pscl). L’obbligo riguarda le imprese e le pubbliche amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia oppure in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
 
Diceva questo il “Decreto Rilancio”, uscito in pieno Covid19 come decreto legge in maggio 2020 e in seguito convertito nella legge n.77 del 17 luglio 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020.

Per lo studio del fabbisogno di mobilità e per collaborare alla redazione del Pscl è necessario nominare un Mobility Manager dedicato alla programmazione, gestione e promozione di soluzioni ottimali di mobilità sostenibile. Il Mobility Manager deve avere o acquisire le competenze necessarie al fine di adoperarsi per la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane, tramite l’attuazione di interventi di mobilità sostenibile.

(SN/bd)
 




Start-up e Pmi innovative, detrazione Irpef del 50% per gli investitori

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2021 il decreto attuativo Mise (D.M. 28 dicembre 2020) relativo alla nuova agevolazione in regime “de minimis” che attua gli incentivi previsti dal Decreto “Rilancio” per chi investe in start-up e PMI innovative (D.L. n. 34/2020, art. 38, comma 7). L’importo massimo dell’investimento detraibile è fissato a 100.000 euro per periodo d’imposta, che sale a 300.000 euro per chi investe in PMI innovative.(MF/ms)

SOMMARIO:

  • AMBITO DI APPLICAZIONE
  • IMPRESA BENEFICIARIA
  • AGEVOLAZIONE FISCALE
  • INVESTIMENTO AGEVOLATO
  • PROCEDURA DI PRESENTAZIONE
  • CONDIZIONI PER FRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE FISCALE
  • EFFICACIA
Vedi istruzioni in allegato.

(MF/ms)




Modelli Intra per acquisti dal Regno Unito a fine 2020: nessuna sanzione

L’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, con due FAQ pubblicate nella sezione “Intrastat” del proprio sito, ha fornito alcune indicazioni utili in merito alla compilazione degli elenchi INTRA acquisti rispetto alle operazioni con controparti del Regno Unito, eseguite prima del 31 dicembre 2020 e registrate nel gennaio 2021.
Si ricorda che a partire dal 2021, per effetto della Brexit, il Regno Unito è divenuto un Paese terzo, ma le operazioni effettuate sino al 31 dicembre 2020 mantengono la natura intracomunitaria.
La prima risposta concerne l’esposizione negli elenchi INTRASTAT dei servizi ricevuti da operatori del Regno Unito prima del 31 dicembre 2020 e registrati in contabilità il 10 gennaio 2021.
Secondo l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l’operazione è da riepilogare negli elenchi INTRA acquisti riferiti al mese di dicembre 2020 (o all’ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale).
Nei modelli non è, peraltro, richiesta l’indicazione della data della fattura.
Inoltre, l’Amministrazione precisa che, per operazioni di questo tipo, considerata l’incertezza della compilazione, un’eventuale tardiva presentazione degli elenchi non comporta l’applicazione di sanzioni.
Sono, in ogni caso, esonerati dalla presentazione degli elenchi riferiti ai servizi ricevuti i soggetti passivi che, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti, abbiano realizzato un ammontare totale trimestrale di acquisti inferiore a 100.000 euro.
La seconda risposta, di tenore analogo, concerne l’indicazione negli elenchi INTRASTAT degli acquisti di beni dal Regno Unito, spediti entro il 31 dicembre 2020, ma pervenuti in Italia (e registrati in contabilità) a inizio gennaio 2021.
Un’operazione di questo tipo è da riepilogare nei modelli INTRA riferiti al mese di dicembre 2020 (o all’ultimo trimestre 2020, per chi presenta gli elenchi con periodicità trimestrale). In linea generale, tutti gli acquisti di beni che siano arrivati in Italia nell’anno 2020 devono essere indicati negli elenchi riferiti a tale anno.
Sono esonerati i soggetti passivi che abbiano effettuato acquisti di beni per un ammontare totale trimestrale inferiore a 200.000 euro, per ciascuno dei quattro trimestri precedenti.
Anche in questo secondo caso, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli chiarisce che non sono previste sanzioni nel caso in cui i modelli siano presentati tardivamente.
La presentazione degli elenchi INTRA resta dovuta, anche per le operazioni successive al 1° gennaio 2021, in riferimento agli scambi commerciali con l’Irlanda del Nord.
A tale riguardo, la determinazione Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha recepito le novità della direttiva 1756/2020/Ue, modificando le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, affinché i numeri di identificazione IVA dei soggetti stabiliti nell’Irlanda del Nord siano caratterizzati dal prefisso “XI”.
Nessuna modifica per l’esterometro a seguito della Brexit
Pur in assenza di chiarimenti specifici sul punto da parte dell’Amministrazione finanziaria, è da ricordare che le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) con controparti stabilite nel Regno Unito continuano a dover essere riportate nel c.d. “esterometro”, anche successivamente al 1° gennaio 2021.
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere, di cui all’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, prescinde, infatti, dallo status comunitario o meno della controparte.
(MF/ms)




Al via l’uso del credito “Ricerca, sviluppo e innovazione” con i codici tributo

Con la risoluzione n. 13 del 1° marzo, l’Agenzia delle Entrata ha istituito i codici tributo “6938”, 6939” e “6940” per l’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito d’imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla L. 178/2020, nonché di quello specifico maggiorato per gli investimenti nel Mezzogiorno e nei territori colpiti dal sisma.
L’art. 1, comma 198 della L. 27 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall’art. 1, comma 1064, lett. a) della L. 30 dicembre 2020 n. 178, dispone che per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 (quindi 2020-2022 per i soggetti “solari”), per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative è riconosciuto un credito d’imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.
Il successivo comma 204 ha disposto che il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/97, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Si ricorda che l’utilizzo del credito d’imposta è comunque subordinato all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile previsti dall’art. 1 comma 205 della L. 160/2019. In altri termini, l’utilizzo in compensazione del credito maturato non potrà iniziare se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2019, § 3.1, ancorché con riferimento al precedente credito ricerca e sviluppo).
Al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6938” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”.
L’art. 244 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34 convertito ha inoltre stabilito che, al fine di incentivare più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 1, comma 200 della L. 160/2019, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata:
  • al 25% per le grandi imprese;
  • al 35% per le medie imprese;
  • al 45% per le piccole imprese.
La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è stata inoltre riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022 dall’art. 1, comma 185, della L. 178/2020.
Tanto premesso, al fine di utilizzare in compensazione tale agevolazione, è stato istituito il codice tributo “6939” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
È stato inoltre istituito il codice tributo “6940” denominato “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
Codici da utilizzare solo per l’incremento dell’aliquota
La risoluzione precisa che i codici “6939” e “6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo (“6938”, “6939”, “6940”) devono essere esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”).
Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato “AAAA”. (MF/ms)
 



Fatture elettroniche 2019: ancora pochi giorni per la conservazione

Secondo quanto stabilito dall’art. 39 del DPR 633/72, le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD).
L’adempimento risulta particolarmente rilevante in considerazione del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, vige l’obbligo pressoché generalizzato di emissione delle e-fatture mediante Sistema di Interscambio con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nel settore privato tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Considerato che il processo di conservazione dei documenti elettronici deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta cui i documenti si riferiscono e che le dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta 2019 dovevano essere presentate entro il 10 dicembre 2020, le fatture elettroniche emesse e ricevute via SdI nel 2019 dovranno essere portate in conservazione entro il 10 marzo 2021.
La disciplina della conservazione sostitutiva trova sempre applicazione con riferimento alle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e nei confronti di soggetti privati (B2B e B2C). L’obbligo opera tanto per il cedente o prestatore emittente, quanto per il cessionario o committente, soggetto passivo, destinatario della e-fattura. Occorre, tuttavia, rammentare che devono ritenersi comunque esclusi dall’adempimento, relativamente ai documenti elettronici ricevuti, i soggetti aderenti al regime forfetario (cfr. FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 110).
In virtù di quanto stabilito dall’art. 3 del DM 17 giugno 2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo da rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del DLgs. 7 marzo 2005 n. 82 (CAD) e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
Il procedimento deve prevedere l’apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, e, come già ricordato, deve concludersi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, intendendosi tale, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (art. 3 comma 3 del DM 17 giugno 2014).
I soggetti passivi cedenti/prestatori e cessionari/committenti possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute via SdI utilizzando il servizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
A tal fine sarà necessario accedere alla propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” e selezionare il link “Fatturazione elettronica e Conservazione”. Scegliendo l’opzione “Accedi alla sezione conservazione”, si aprirà una pagina attraverso la quale sarà possibile attivare il servizio. Dal giorno successivo all’attivazione tutte le fatture elettroniche e le note di variazione emesse e ricevute mediante SdI saranno portate automaticamente in conservazione.
Ne consegue il fatto che il sistema non conserva automaticamente le fatture elettroniche la cui data di emissione è coincidente o antecedente rispetto alla data di adesione al servizio di conservazione. Esse devono quindi essere volontariamente portate in conservazione dall’operatore (cedente/prestatore o cessionario/committente), mediante upload dei singoli file nell’apposita sezione dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Quanto ai profili sanzionatori, è opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 471/97, è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 8.000 euro chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni i documenti previsti dalla normativa IVA.

(MF/ms)